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Document 31983R0777
Commission Regulation (EEC) No 777/83 of 30 March 1983 fixing the Community offer price for tomatoes applicable with regard to Greece for the 1983 marketing year
Regolamento (CEE) n. 777/83 della Commissione del 30 marzo 1983 che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d' offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia
Regolamento (CEE) n. 777/83 della Commissione del 30 marzo 1983 che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d' offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia
GU L 86 del 31.3.1983, pp. 12–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 20/12/1983
Regolamento (CEE) n. 777/83 della Commissione del 30 marzo 1983 che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d' offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 086 del 31/03/1983 pag. 0012 - 0013
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 777/83 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1983 che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori applicabile nei confronti della Grecia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato, all'importazione nella Comunità a nove, un meccanismo di compensazione; considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 9 %, per il terzo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione; considerando che, per tener conto degli scarti stagionali dei prezzi, è necessario dividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi; considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi presi in considerazione ai fini del calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati per un prodotto indigeno definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, per i prodotti o per le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata durante tutto l'anno o durante una parte dell'anno e che corrispondono alla categoria di qualità I e soddisfano a determinate condizioni in materia di condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo dev'essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali fluttuazioni constatate su tale mercato; considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità a nove provengono essenzialmente da colture in serra; che il prezzo d'offerta comunitario relativo a questa parte di campagna di commercializzazione riguarda pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori greci provengono da coltura in pieno campo; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; ché è quindi opportuno applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori che non siano prodotti in serra; considerando che, in conseguenza dell'applicazione dei criteri summenzionati, il prezzo d'offerta comunitario dei pomodori, per il periodo dal 1o aprile al 20 dicembre 1983, dev'essere fissato ai livelli qui di seguito indicati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna 1983 il prezzo d'offerta comunitario per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio: - aprile: 167,39 - maggio: 113,06 - dal 1o giugno al 10 luglio: 78,57 - dall'11 luglio al 31 agosto: 32,41 - settembre: 35,31 - dal 1o ottobre al 20 dicembre: 36,94 2. Per il calcolo del prezzo d'offerta greco, si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra: - per aprile, il coefficiente 1,80; - per maggio, il coefficiente 1,70; - dal 1o giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,65. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.