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Document 31983L0131

    Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

    GU L 91 del 9.4.1983, p. 35–35 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/131/oj

    31983L0131

    Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

    Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0035 - 0035
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0071
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0129
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0071
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0129


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 1983

    recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

    (83/131/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), in particolare l'arti- colo 6,

    considerando che l'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche all'allegato della direttiva;

    considerando che appare opportuno sopprimere un certo numero di deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva 79/117/CEE, in quanto esiste attualmente la possibilità di effettuare trattamenti meno nocivi;

    considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione di non avere, o di non avere più, l'intenzione di valersi di tali deroghe;

    considerando che è opportuno aggiungere il composto organico clorurato persistente denominato Campheclor (Toxaphen) all'elenco delle sostanze attive vietate, poiché l'uso di esso rischia di avere effetti nocivi per la salute umana e animale, nonché di provocare danni eccessivamente gravi all'ambiente; che la Commissione ha consultato il comitato scientifico dei pesticidi in merito a tale composto;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue:

    1. Nella parte A « Composti del mercurio »:

    a) a fronte del punto 4 « Alchil derivati del mercurio », il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « trattamento per immersione delle patate da semina »;

    b) a fronte del punto 5 « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio »;

    aa) è soppressa la lettera a);

    bb) le lettere b), c) e d) divengono rispettivamente lettere a), b) e c).

    2. Nella parte B « Composti organici clorurati persistenti »:

    a) a fronte del punto 1 « Aldrin », il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « trattamento del suolo contro l'Otiorrhynchus nei vivai e nelle colture di piante ornamentali »;

    b) a fronte del punto 4 « DDT », le lettere a), b), c) ed e) sono soppresse;

    c) a fronte del punto 7 « Eptacloro », è soppresso il testo nella seconda colonna;

    d) nella prima colonna, dopo il punto 8, è aggiunto il seguente punto:

    « 9. Campheclor (Toxaphen) ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

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