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Document 31983L0131
Commission Directive 83/131/EEC of 14 March 1983 amending the Annex to Council Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain active substances
Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
GU L 91 del 9.4.1983, p. 35–35
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011
Direttiva 83/131/CEE della Commissione del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0071
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 27 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0071
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 27 pag. 0129
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1983 recante modifica all'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (83/131/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (1), in particolare l'arti- colo 6, considerando che l'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche rende necessarie alcune modifiche all'allegato della direttiva; considerando che appare opportuno sopprimere un certo numero di deroghe temporanee ai divieti stabiliti dalla direttiva 79/117/CEE, in quanto esiste attualmente la possibilità di effettuare trattamenti meno nocivi; considerando che tutti gli Stati membri hanno informato la Commissione di non avere, o di non avere più, l'intenzione di valersi di tali deroghe; considerando che è opportuno aggiungere il composto organico clorurato persistente denominato Campheclor (Toxaphen) all'elenco delle sostanze attive vietate, poiché l'uso di esso rischia di avere effetti nocivi per la salute umana e animale, nonché di provocare danni eccessivamente gravi all'ambiente; che la Commissione ha consultato il comitato scientifico dei pesticidi in merito a tale composto; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 79/117/CEE è modificato come segue: 1. Nella parte A « Composti del mercurio »: a) a fronte del punto 4 « Alchil derivati del mercurio », il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « trattamento per immersione delle patate da semina »; b) a fronte del punto 5 « Alcoxialchil e aril derivati del mercurio »; aa) è soppressa la lettera a); bb) le lettere b), c) e d) divengono rispettivamente lettere a), b) e c). 2. Nella parte B « Composti organici clorurati persistenti »: a) a fronte del punto 1 « Aldrin », il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « trattamento del suolo contro l'Otiorrhynchus nei vivai e nelle colture di piante ornamentali »; b) a fronte del punto 4 « DDT », le lettere a), b), c) ed e) sono soppresse; c) a fronte del punto 7 « Eptacloro », è soppresso il testo nella seconda colonna; d) nella prima colonna, dopo il punto 8, è aggiunto il seguente punto: « 9. Campheclor (Toxaphen) ». Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.