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Document 31983D0544

83/544/CEE: Decisione del Consiglio del 4 novembre 1983 che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dall' allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea

GU L 309 del 10.11.1983, p. 29–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/544/oj

31983D0544

83/544/CEE: Decisione del Consiglio del 4 novembre 1983 che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dall' allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 10/11/1983 pag. 0029 - 0029


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1983

che rivede gli importi applicabili alle prove documentali previste dall'allegato II relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa della decisione 80/1186/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea

(83/544/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'articolo 6 dell'allegato II della decisione 80/1186/CEE dispone che possono essere riveduti, se necessario, da parte della Comunità, gli importi che determinano in quali casi possono essere utilizzati i formulari EUR 2 invece dei certificati EUR 1 e quando non è necessario fornire una prova del carattere originario dei prodotti come stabilito dall'articolo 16 di detto allegato; che gli importi in questione sono stati recentemente riveduti con decisione 81/880/CEE (2);

considerando che, a causa del cambiamento automatico biennale della data di riferimento prevista dall'allegato II, il valore effettivo degli importi espressi nelle monete nazionali di cui trattasi, che corrispondono agli importi stabiliti dagli articoli 6 e 16 di detto allegato, sarebbe ridotto; che per evitare detta riduzione è necessario aumentare gli importi medesimi,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 80/1186/CEE è modificato come segue:

- l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 000 ECU;

- gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 140 e 400 ECU.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1983.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VAITSOS

(1) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 326 del 13. 11. 1981, pag. 31.

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