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Document 31983D0428
83/428/EEC: Commission Decision of 26 August 1983 accepting an undertaking given in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of caravans for camping and parts thereof originating in Yugoslavia and terminating that proceeding
83/428/CEE: Decisione della Commissione del 26 agosto 1983 che accetta un impegno assunto nell' ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo "caravan", nonché le relative parti ed i pezzi staccati, originari della Iugoslavia, e che chiude detta procedura
83/428/CEE: Decisione della Commissione del 26 agosto 1983 che accetta un impegno assunto nell' ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo "caravan", nonché le relative parti ed i pezzi staccati, originari della Iugoslavia, e che chiude detta procedura
GU L 240 del 30.8.1983, pp. 12–15
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 26/08/1983
83/428/CEE: Decisione della Commissione del 26 agosto 1983 che accetta un impegno assunto nell' ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo "caravan", nonché le relative parti ed i pezzi staccati, originari della Iugoslavia, e che chiude detta procedura
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 30/08/1983 pag. 0012 - 0015
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 1983 che accetta un impegno assunto nell'ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo « caravan », nonché le relative parti ed i pezzi staccati, originari della Iugoslavia, e che chiude detta procedura (83/428/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Nel novembre 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Federazione europea dei veicoli da campeggio, a nome dei produttori di veicoli da campeggio tipo « caravan », la cui produzione totale rappresenta praticamente la quasi totalità della produzione comunitaria del prodotto in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova a sostegno dell'esistenza di pratiche di dumping e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione annunciava pertanto l'apertura di una procedura antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di veicoli da campeggio del tipo « caravan », nonché delle relative parti e dei pezzi staccati, di cui alle sottovoci ex 87.14 B II e ex 87.14 D della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 87.14-33 ed ex 87.14-70, originari della Iugoslavia, ed avviava un'inchiesta in merito. (2) La Commissione ne ha debitamente informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ed ha fornito a tutte le parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente. (3) Il produttore ed esportatore iugoslavo noto, Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, le cui società consociate comunitarie importano il prodotto in oggetto, si è avvalso della possibilità di esprimere il proprio punto di vista per iscritto ed ha chiesto ed ottenuto di essere inteso oralmente. (4) IMV ha chiesto di poter incontrare il ricorrente ai fini di un'esposizione contraddittoria dei punti di vista. La Commissione era propensa ad acconsentire alla richiesta, ma la European Caravan Federation ha rifiutato di presenziare ad una riunione e non è stato quindi possibile organizzare un confronto dei differinti ad una riunione e non è stato quindi possibile organizzare un confronto dei differenti punti di vista. (5) Per conto degli acquirenti comunitari di veicoli da campeggio del tipo « caravan » non sono stati presentati pareri. (6) Ai fini della determinazione preliminare del margine di dumping, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato ispezioni in loco presso le seguenti imprese: Produttori CEE - Caravanes Georges et Jacques SA, Craponne, Francia - SIR Caravelair SA, Tournon, Francia - Gruau Caravanes SA, Tournon, Francia - Caravanes Sterckeman SA, Seclin, Francia - Chateau Caravans NV, Hamont, Belgio - Kip Caravans BV, Hoogeveen, Paesi Bassi - Eriba-Hymer GmbH, Bad Waldsee, Repubblica federale di Germania - ABI Caravans Limited, Beverley, Regno Unito - Cosalt Caravans Ltd, Grimsby, Regno Unito - Roller SpA, Calenzano, Italia Produttore/esportatore non comunitario Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, Iugoslavia Importatori CEE - IMV Adria-Caravan Belgium NV, Deinze, Belgio - IMV Adria Wohnwagen Vertriebs GmbH, Monaco, Repubblica federale di Germania - IMV Adria Caravan France, Parigi, Francia - IMV Adria Caravan BV, Kesteren, Paesi Bassi. (7) La Commissione ha chiesto ed ha ricevuto le osservazioni scritte e circostanziate dai produttori comunitari, dall'esportatore e dagli importatori ed ha verificato, per quanto necessario, le informazioni in essi contenute. (8) L'inchiesta riguardante il dumping copriva il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1982. Veicoli da campeggio del tipo « Caravan » completi B. VALORE NORMALE (9) Il valore normale dei veicoli da campeggio tipo « caravan » completi è stato determinato in via provvisoria in base ai prezzi interni praticati dal produttore che esportava nella CEE e che ha fornito prove sufficienti. Questi prezzi sono stati ritenuti rappresentativi dei prezzi praticati sul mercato interno considerato. C. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE (10) Dato che le esportazioni erano destinate a filiali stabilite nella Comunità, i prezzi per l'esportazione sono stati fondati su quelli praticati per la prima vendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente e sono stati adeguati opportunamente per tener conto di tutti i costi incorsi fra l'importazione e la vendita, compresi i dazi doganali, nonché un margine di profitto pari al 5 % ritenuto equo in considerazione dei margini di profitto degli importatori indipendenti sui mercati comunitari di veicoli da campeggio tipo « caravan » di produzione comunitaria. D. PARAGONE (11) Nel raffrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che influivano sulla comparabilità dei prezzi. Tali differenze riguardavano soprattutto l'attrezzatura dei veicoli da campeggio destinati al mercato interno ed all'esportazione, i costi di pezzi dei veicoli da campeggio rilevati su due reti di vendita interne iugoslave rispetto a quelli rilevati sulle reti di vendita utilizzate dall'importatore iugoslavo nei diversi mercati comunitari, il ristorno dei dazi doganali iugoslavi all'importazione sui pezzi montati su veicoli da campeggio tipo « caravan », nonché le diverse condizioni di consegna, di pagamento ed altre condizioni contrattuali nei casi in cui le differenze in questi settori hanno potuto essere dimostrate in modo soddisfacente. Tutti i raffronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica. E. MARGINI (12) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda Industria Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale stabilito nel suddetto modo ed il prezzo all'esportazione nella Comunità. Tali margini di dumping variano secondo lo Stato membro importatore considerato, con un margine medio ponderato che in ogni caso supera il 30 %. Parti e pezzi staccati di veicoli da campeggio F. VALORE NORMALE (13) Ai fini della determinazione del valore normale delle parti e dei pezzi staccati dei veicoli da campeggio esportati esclusivamente presso uno stabilimento di montaggio belga (di totale proprietà dell'esportatore iugoslavo), la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che sul mercato interno iugoslavo non vengono effettuate vendite di prodotti analoghi. Dato che negli altri mercati non sono state effettuate esportazioni, la Commissione ha tentato pertanto di stabilire il valore normale fondandolo sul valore costruito di dette parti e pezzi staccati. Tuttavia, data la quantità delle attività industriali svolte dall'esportatore, nonché la struttura particolare delle sue diverse unità di produzione, è risultato obiettivamente impossibile per l'esportatore presentare prove soddisfacenti per quanto riguarda i costi totali comprensivi di materiali e produzione, costi fissi inclusi, sostenuti nella produzione delle parti e pezzi staccati dei veicoli da campeggio tipo « caravan » in oggetto. G. MARGINI (14) Alla Commissione è stato dato comprendere che i prezzi delle parti e pezzi staccati delle « caravan » siano fissati in generale in funzione dei costi finanziari e commerciali validi per i veicoli da campeggio tipo « caravan » completi. Allo stadio attuale della procedura, è quindi logico determinare per le parti ed i pezzi delle « caravan » il medesimo margine di dumping considerato per i veicoli da campeggio tipo « caravan » completi esportati in Belgio, adeguato in considerazione delle diversità dei costi di trasporto e dei dazi doganali. Il margine così stabilito in via provvisoria supera il 30 %. H. PREGIUDIZIO (15) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, dai dati a disposizione della Commissione emerge che le importazioni dalla Iugoslavia di sole « caravans » complete nella Comunità sono incrementate dal 1979 al 1981 passando da 9 997 unità a 12 041 unità, mentre sono scese a 9 572 unità nel 1982, con una quota di mercato pari al 4,9 % nel 1979, al 6,7 % nel 1981 ed al 6 % nel 1982. Tuttavia, va tenuto presente che l'esportatore iugoslavo produce nella Comunità veicoli da campeggio del tipo « caravan » composti di un notevole quantitativo di parti e pezzi importati staccati dalla Iugoslavia in regime di dumping. Se si sommano i valori di quest'ultimo tipo di veicoli con quelli riguardanti le importazioni di veicoli del tipo « caravan » completi, le quote di mercato complessive risultanti sarebbero del 9,2 % nel 1979, del 12,4 % nel 1981 e del 10,7 % nel 1982. (16) Nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di vendita delle « caravans » complete importate sono scesi fino al 43 % al di sotto dei prezzi praticati dai produttori comunitari secondo il modello ed il mercato, tenuto conto delle differenze delle caratteristiche tecniche, nonché delle condizioni di vendita. I prezzi di vendita di tali prodotti importati erano inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e per assicurare a questi ultimi un ragionevole margine di profitto. Nel corso del periodo di riferimento i prezzi di vendita dei veicoli del tipo « caravan » di produzione comunitaria che montavano pezzi staccati e parti importate in dumping dalla Iugoslavia erano inferiori a quelli dei produttori della stessa percentuale. Tuttavia, per alcuni sviluppi interni verificatisi verso la fine del periodo di riferimento, l'impresa Industrija Motornih Vozil (IMV) ha limitato le proprie offerte sottoprezzo ad un livello di prezzo che in due mercati comunitari ha raggiunto una percentuale massima del 12 %. (17) L'industria comunitaria per la quale deve essere valutato l'impatto delle importazioni in dumping è costituita dall'intera industria comunitaria produttrice di veicoli da campeggio tipo « caravan » rigidi, ad eccezione della consociata belga dell'esportatore. (18) Le principali caratteristiche dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria consistono nella perdita della quota di mercato con conseguente declino della produzione e soprattutto diminuzione dei prezzi, in perdite finanziarie ed in una riduzione dei posti di lavoro. (19) La quota di mercato dell'industria comunitaria è calata dall'89,6 % nel 1979 all'85,4 % nel 1981, salendo nuovamente all'86,7 % nel 1982. Per poter competere con le importazioni iugoslave di prodotti importati in dumping, specialmente per quanto riguarda i modelli più economici, e per poter mantenere le rispettive quote di mercato, numerosi produttori comunitari si sono astenuti dall'applicare i necessari aumenti di prezzo che avrebbero loro permesso di coprire i costi e di fornire loro un equo margine di profitto. Altri produttori comunitari hanno smesso di produrre una gamma completa di « caravan » del tipo più modesto, non essendo in grado di competere con i bassi livelli di prezzo praticati per le importazioni iugoslave in dumping. Le vendite sul mercato comunitario sono calate passando da circa 203 000 unità nel 1979 a circa 160 000 unità nel 1982 con una diminuzione analoga della produzione, essendo pressoché costanti i valori delle scorte. I dati sull'occupazione verificati dalla Commissione mostrano una diminuzione del 25 % circa nel periodo 1979-1981. Tuttavia, in questa cifra non sono considerate le perdite dei posti di lavoro registrate laddove alcuni dei principali produttori sono incorsi in fallimento, come è accaduto in tutti gli Stati membri. (20) La Commissione ha esaminato inoltre se il pregiudizio sia stato causato da fattori diversi, quali il volume ed i prezzi delle importazioni effettuate in regime non di dumping, oppure da cambiamenti della domanda. Si è stabilito che le importazioni totali provenienti da tutti gli altri paesi non hanno mai superato la quota di mercato del 3 %. Inoltre, il consumo nella Comunità è diminuito del 12 % circa nel periodo 1979-1981 e del 21 % nel periodo 1979-1982. Tuttavia, si è accertato che il suddetto calo si è ripercosso sulla produzione comunitaria più che sulle importazioni in dumping. Di fatto queste ultime sono aumentate del 20 % nel periodo 1979-1981, mentre sono diminuite dell'8 % nel periodo 1979-1982. (21) In base a tutti gli elementi suddetti la Commissione è pervenuta alla conclusione che gli effetti delle importazioni in dumping di veicoli da campeggio del tipo « caravan », nonché delle relative parti e pezzi staccati, originari della Iugoslavia, presi singolarmente debbono essere considerati causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria interessata. I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (22) Dopo aver considerato l'interesse della Comunità nonché il dumping ed il pregiudizio accertati in via provvisoria, la Commissione ha ritenuto di dover adottare delle misure. J. IMPEGNI (23) L'esportatore interessato è stato informato delle principali risultanze dell'inchiesta preliminare e ha presentato le proprie osservazioni in merito. In seguito l'esportatore Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, si è offerto di assumere un impegno relativamente alle esportazioni nella Comunità di veicoli da campeggio del tipo « caravan », nonché alle relative parti ed ai pezzi staccati. (24) In conseguenza del suddetto impegno si registrerà un aumento dei prezzi di vendita nella Comunità a livelli che la Commissione, dopo aver preso in considerazione i prezzi di vendita necessari per assicurare ai produttori comunitari un adeguato margine di guadagno, i prezzi di acquisto degli importatori comunitari nonché i costi da loro sostenuti ed i margini di profitto, ha ritenuto necessari per eliminare il pregiudizio. In nessun caso tali aumenti superano i margini di dumping accertati nel corso dell'inchiesta. (25) In queste circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile ed il procedimento può pertanto essere concluso senza ricorrere all'imposizione di dazi antidumping. (26) In sede di comitato consultivo non sono state sollevate obiezioni al riguardo, DECIDE: Articolo 1 La Commissione accetta gli impegni offerti dall'Industrija Motornih Vozil (IMV), Novo Mesto, Iugoslavia, nell'ambito della procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo « caravans », nonché le relative parti e pezzi staccati, di cui alle sottovoci ex 87.14 B II ed ex 87.14 D della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 87.14-33 ex 87.14-70. Articolo 2 È conclusa la procedura antidumping riguardante le importazioni di veicoli da campeggio tipo « caravan », nonché le relative parti ed i pezzi staccati, originari della Iugoslavia. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. C 89 del 31. 3. 1983, pag. 3.