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Document 31983D0418
83/418/EEC: Council Decision of 25 July 1983 on the commercial independence of the railways in the management of their international passenger and luggage traffic
83/418/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli
83/418/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli
GU L 237 del 26.8.1983, p. 32–33
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2001; abrogato da 32001L0014
83/418/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 26/08/1983 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0097
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0097
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0172
++++ DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1983 relativa all ' autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale d viaggiatori e di bagagli ( 83/418/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che il Consiglio ha definito , nella risoluzione del 15 dicembre 1981 , le grandi linee della politica ferroviaria nell ' ambito della politica comune dei trasporti , e ha in particolare espresso il proprio interesse per una migliore cooperazione tra le aziende ferroviarie nel traffico internazionale ; considerando che in effetti si debbono adottare provvedimendi a livello comunitario per permettere alle aziende ferroviarie di svolgere il loro ruolo nel traffico internazionale di viaggiatori ; considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone che gli Stati membri cerchino di sopprimere tutti gli ostacoli che si frappongono a un ' autonomia di gestione sufficiente delle aziende ferroviarie , per consentire loro di concentrare l ' azione comune sul miglioramento dell ' offerta dei servizi viaggiatori internazionali al fine di ottimizzare i risultati finanziari ; considerando che tale cooperazione nella gestione commerciale di detti trasporti , tenendo conto degli interessi comuni , implica soprattutto una politica di prezzi flessibile , dinamica e attraente che rifletta la struttura particolare dei mercati internazionali in questione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l ' applicazione della presente decisione alle aziende ferroviarie seguenti : - Sociùtù nationale des chemins de fer belges ( SNCB/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( NMBS ) , - Danske Statsbaner ( DSB ) , - Deutsche Bundesbahn ( DB ) - ( ... ) - Sociùtù nationale des chemins de fer francais ( SNCF ) , - Coras Iompair Éireann ( CIE ) , - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ( FS ) , - Sociùtù nationale des chemins de fer luxembourgeois ( CFL ) , - Naamlose Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) , - Britisch Railways Board ( BRB ) , - Northern Ireland Railways Company Ltd ( NIR ) . 2 . Per quanto concerne la « Sociùtù nationale des chemins de fer luxembourgeois ( CFL ) » , il Belgio e la Francia effettueranno insieme al Lussemburgo le modifiche dei testi organici che si riveleranno necessarie per poter applicare la presente decisione . Articolo 2 Conformemente alle disposizioni della presente decisione , le aziende ferroviarie godono dell ' autonomia commerciale nella gestione del traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli . Tale autonomia serve in particolare al rafforzamento della loro cooperazione in vista del conseguimento di obiettivi comuni e non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico . Articolo 3 Le aziende ferroviarie hanno la facoltà : - di determinare tariffe con tariffari comuni comportanti l ' offerta di un prezzo dal punto di partenza al punto di arrivo ; i prezzi indicati da tali tariffe possono essere indipendenti da quelli ottenuti sommando i prezzi delle tariffe nazionali ; - di offrire direttamente o in cooperazione con altre imprese di trasporto o dell ' industria del turismo servizi integrati sotto forma di forfait globali ; - di creare « pool » di entrate nel quadro di comunità di interessi ; - di delegare poteri ai fini di offerte comuni alla clientela . Articolo 4 1 . Nel quadro della normativa comunitaria applicabile e in particolare dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della decisione 75/327/CEE ( 4 ) , le aziende ferroviarie fissano , secondo i loro interessi commerciali e tenendo conto del prezzo di costo e della situazione del mercato , i prezzi e le condizioni di trasporto di viaggiatori e di bagagli in traffico internazionale fra gli Stati membri . 2 . Per contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla decisione 75/327/CEE , le aziende ferroviarie applicano nel traffico internazionale di viaggiatori e di bagaglie tra gli Stati membri tariffe intese almeno a : - coprire gli oneri direttamente imputabili ai trasporti di cui alla presente decisione ; - apportare un contributo positivo alla copertura degli oneri comuni . 3 . Le misure prese nell ' ambito della presente decisione devono essere intese a raggiungere l ' ottimizzazione delle entrate e a migliorare la situazione finanziaria delle ferrovie . Articolo 5 Le aziende ferroviarie sottopongono alla Commissione e al Consiglio , entro il 31 dicembre 1984 , un rapporto comune sulla opportunità di creare , per il traffico internazionale di viaggiatori , un ' organizzazione comune per la realizzazione di azioni commerciali . Articolo 6 1 . Gli Stati membri adottano anteriormente al 1° luglio 1984 , previa consultazione della Commissione , le disposizioni necessarie all ' esecuzione della presente decisione . 2 . Qualora uno Stato membro lo richieda o la Commissione lo giudichi opportuno , quest ' ultima provvede a consultare gli Stati membri interessati sui progetti relativi alle disposizioni contemplate dal paragrafo 1 . Articolo 7 Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore della presente decisione la Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti dell ' applicazione della decisione stessa . Sulla base di tale relazione il Consiglio riesamina la situazione e , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , prende la decisione adeguata . Articolo 8 Gli Stati membri e le aziende ferroviarie di cui all ' articolo 1 sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1983 Per il Consiglio Il Presidente C . SIMITIS ( 1 ) GU n . C 23 del 28 . 1 . 1983 , pag . 12 . ( 2 ) Parere reso il 20 maggio 1983 ( non ancora pubblicato nella GU ) . ( 3 ) Parere reso il 10 giugno 1983 ( non ancora pubblicato nella GU ) . ( 4 ) GU n . L 152 del 12 . 6 . 1975 , pag . 3 .