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Document 31983D0418

    83/418/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli

    GU L 237 del 26.8.1983, p. 32–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2001; abrogato da 32001L0014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/418/oj

    31983D0418

    83/418/CEE: Decisione del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa all'autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli

    Gazzetta ufficiale n. L 237 del 26/08/1983 pag. 0032 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0097
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0172
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0097
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0172


    ++++

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 25 luglio 1983

    relativa all ' autonomia commerciale delle aziende ferroviarie nella gestione del loro traffico internazionale d viaggiatori e di bagagli

    ( 83/418/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 75 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

    considerando che il Consiglio ha definito , nella risoluzione del 15 dicembre 1981 , le grandi linee della politica ferroviaria nell ' ambito della politica comune dei trasporti , e ha in particolare espresso il proprio interesse per una migliore cooperazione tra le aziende ferroviarie nel traffico internazionale ;

    considerando che in effetti si debbono adottare provvedimendi a livello comunitario per permettere alle aziende ferroviarie di svolgere il loro ruolo nel traffico internazionale di viaggiatori ;

    considerando che la realizzazione di tale obiettivo presuppone che gli Stati membri cerchino di sopprimere tutti gli ostacoli che si frappongono a un ' autonomia di gestione sufficiente delle aziende ferroviarie , per consentire loro di concentrare l ' azione comune sul miglioramento dell ' offerta dei servizi viaggiatori internazionali al fine di ottimizzare i risultati finanziari ;

    considerando che tale cooperazione nella gestione commerciale di detti trasporti , tenendo conto degli interessi comuni , implica soprattutto una politica di prezzi flessibile , dinamica e attraente che rifletta la struttura particolare dei mercati internazionali in questione ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l ' applicazione della presente decisione alle aziende ferroviarie seguenti :

    - Sociùtù nationale des chemins de fer belges ( SNCB/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ( NMBS ) ,

    - Danske Statsbaner ( DSB ) ,

    - Deutsche Bundesbahn ( DB )

    - ( ... )

    - Sociùtù nationale des chemins de fer francais ( SNCF ) ,

    - Coras Iompair Éireann ( CIE ) ,

    - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ( FS ) ,

    - Sociùtù nationale des chemins de fer luxembourgeois ( CFL ) ,

    - Naamlose Vennootschap Nederlandse Spoorwegen ( NS ) ,

    - Britisch Railways Board ( BRB ) ,

    - Northern Ireland Railways Company Ltd ( NIR ) .

    2 . Per quanto concerne la « Sociùtù nationale des chemins de fer luxembourgeois ( CFL ) » , il Belgio e la Francia effettueranno insieme al Lussemburgo le modifiche dei testi organici che si riveleranno necessarie per poter applicare la presente decisione .

    Articolo 2

    Conformemente alle disposizioni della presente decisione , le aziende ferroviarie godono dell ' autonomia commerciale nella gestione del traffico internazionale di viaggiatori e di bagagli .

    Tale autonomia serve in particolare al rafforzamento della loro cooperazione in vista del conseguimento di obiettivi comuni e non pregiudica gli obblighi di servizio pubblico .

    Articolo 3

    Le aziende ferroviarie hanno la facoltà :

    - di determinare tariffe con tariffari comuni comportanti l ' offerta di un prezzo dal punto di partenza al punto di arrivo ; i prezzi indicati da tali tariffe possono essere indipendenti da quelli ottenuti sommando i prezzi delle tariffe nazionali ;

    - di offrire direttamente o in cooperazione con altre imprese di trasporto o dell ' industria del turismo servizi integrati sotto forma di forfait globali ;

    - di creare « pool » di entrate nel quadro di comunità di interessi ;

    - di delegare poteri ai fini di offerte comuni alla clientela .

    Articolo 4

    1 . Nel quadro della normativa comunitaria applicabile e in particolare dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della decisione 75/327/CEE ( 4 ) , le aziende ferroviarie fissano , secondo i loro interessi commerciali e tenendo conto del prezzo di costo e della situazione del mercato , i prezzi e le condizioni di trasporto di viaggiatori e di bagagli in traffico internazionale fra gli Stati membri .

    2 . Per contribuire al conseguimento degli obiettivi previsti dalla decisione 75/327/CEE , le aziende ferroviarie applicano nel traffico internazionale di viaggiatori e di bagaglie tra gli Stati membri tariffe intese almeno a :

    - coprire gli oneri direttamente imputabili ai trasporti di cui alla presente decisione ;

    - apportare un contributo positivo alla copertura degli oneri comuni .

    3 . Le misure prese nell ' ambito della presente decisione devono essere intese a raggiungere l ' ottimizzazione delle entrate e a migliorare la situazione finanziaria delle ferrovie .

    Articolo 5

    Le aziende ferroviarie sottopongono alla Commissione e al Consiglio , entro il 31 dicembre 1984 , un rapporto comune sulla opportunità di creare , per il traffico internazionale di viaggiatori , un ' organizzazione comune per la realizzazione di azioni commerciali .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri adottano anteriormente al 1° luglio 1984 , previa consultazione della Commissione , le disposizioni necessarie all ' esecuzione della presente decisione .

    2 . Qualora uno Stato membro lo richieda o la Commissione lo giudichi opportuno , quest ' ultima provvede a consultare gli Stati membri interessati sui progetti relativi alle disposizioni contemplate dal paragrafo 1 .

    Articolo 7

    Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore della presente decisione la Commissione riferisce al Consiglio sugli aspetti dell ' applicazione della decisione stessa .

    Sulla base di tale relazione il Consiglio riesamina la situazione e , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , prende la decisione adeguata .

    Articolo 8

    Gli Stati membri e le aziende ferroviarie di cui all ' articolo 1 sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , addì 25 luglio 1983

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C . SIMITIS

    ( 1 ) GU n . C 23 del 28 . 1 . 1983 , pag . 12 .

    ( 2 ) Parere reso il 20 maggio 1983 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

    ( 3 ) Parere reso il 10 giugno 1983 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

    ( 4 ) GU n . L 152 del 12 . 6 . 1975 , pag . 3 .

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