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Document 31982R3480
Commission Regulation (EEC) No 3480/82 of 23 December 1982 amending Regulation (EEC) No 2991/82 on the temporary marketing during the 1982/83 milk year of reduced-price butter for direct consumption in the Community
Regolamento (CEE) n. 3480/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità
Regolamento (CEE) n. 3480/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità
GU L 365 del 24.12.1982, p. 47–47
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1983
Regolamento (CEE) n. 3480/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 365 del 24/12/1982 pag. 0047 - 0047
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3480/82 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1982 che rettifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna lattiera 1982/1983, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 12, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (4), in particolare l'articolo 7 bis, considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2991/82 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3400/82 (6), taluni atti devono essere espletati entro il 20 dicembre 1982; che il comitato di gestione, in occasione dell'esame del suddetto regolamento, ha espresso l'intenzione di inserire tale data; che occorre quindi procedere ad un adeguamento del testo in conformità del parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2991/82 è rettificato come segue: - Nell'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. I contratti di vendita possono essere conclusi sino al 20 dicembre 1982 ». - Nell'articolo 3, paragrafo 2, e nell'articolo 11, paragrafo 1, i termini « anteriormente al 20 dicembre 1982 » sono sostituiti dai termini « sino al 20 dicembre 1982 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 1982. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13. (5) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 27. (6) GU n. L 357 del 18. 12. 1982, pag. 14.