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Document 31982R3397

    Regolamento (CEE) n. 3397/82 della Commissione, del 17 dicembre 1982, che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici

    GU L 357 del 18.12.1982, p. 10–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3397/oj

    31982R3397

    Regolamento (CEE) n. 3397/82 della Commissione, del 17 dicembre 1982, che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici

    Gazzetta ufficiale n. L 357 del 18/12/1982 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0171
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0171


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3397/82 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 1982

    che modifica le modalità di applicazione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento, per progetti o programmi specifici

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visti i regolamenti (CEE)

    - n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

    - n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    - n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    - n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (5), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    - n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2991/81 (7), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

    - n. 1938/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un'azione comune destinata ad accelerare il miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania (8), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    considerando che le modalità d'applicazione adottate dalla Commissione per la presentazione delle domande di contributo del FEAOG, sezione orientamento,

    - nel regolamento (CEE) n. 219/78 (9) per i progetti di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli,

    - nel regolamento (CEE) n. 692/80 (10) per i programmi specifici concernenti operazioni collettive di irrigazione nel Mezzogiorno,

    - nel regolamento (CEE) n. 2467/79 (11) per i progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali,

    - nel regolamento (CEE) n. 2468/79 (12) per i programmi speciali forestali in alcune zone mediterranee della Comunità,

    - nel regolamento (CEE) n. 1679/81 (13) per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive,

    - nel regolamento (CEE) n. 289/82 (14) per i progetti di miglioramento delle infrastrutture in talune zone agricole svantaggiate della Repubblica federale di Germania,

    prevedono che le domande devono essere presentate in tre esemplari nella forma indicata negli allegati A e B degli stessi regolamenti;

    considerando che, in seguito ad una riorganizzazione dei servizi competenti, due esemplari completi e un terzo esemplare dell'allegato A sono ormai sufficienti per l'istruzione delle pratiche; che è pertanto opportuno modificare in conformità le modalità di applicazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie;

    considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari di queste misure,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nei regolamenti (CEE) n. 219/78, (CEE) n. 2467/79, (CEE) n. 2468/79, (CEE) n. 692/80, (CEE) n. 1679/81 e (CEE) n. 289/82, il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    « 2. Le domande devono essere presentate, nella forma indicata negli allegati, in due esemplari completi accompagnati da un esemplare supplementare dell'allegato A ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

    (3) GU n. L 166 del 19. 6. 1978, pag. 11.

    (4) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.

    (5) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

    (6) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

    (7) GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 21.

    (8) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 1.

    (9) GU n. L 35 del 4. 2. 1978, pag. 10.

    (10) GU n. L 80 del 26. 3. 1980, pag. 1.

    (11) GU n. L 286 del 14. 11. 1979, pag. 1.

    (12) GU n. L 286 del 14. 11. 1979, pag. 14.

    (13) GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 1.

    (14) GU n. L 36 del 9. 2. 1982, pag. 1.

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