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Document 31982R2990

Regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

GU L 314 del 10.11.1982, p. 26–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogato da 31999R1255

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2990/oj

31982R2990

Regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 10/11/1982 pag. 0026 - 0026
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0117
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0117


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/82 DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1982

relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le misure per la vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale prese in passato si sono rivelate un efficace mezzo di smaltimento delle eccedenze di burro della Comunità; che esse hanno permesso a tali categorie di persone di consumare quantitativi supplementari di burro;

considerando che la situazione del mercato comunitario del burro giustifica il ripristino di tali misure; che è tuttavia opportuno limitare il finanziamento comunitario di queste ultime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere un aiuto per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che tale aiuto favorisca esclusivamente i beneficiari di assistenza sociale e venga concesso soltanto per quantitativi non superiori al consumo personale.

Articolo 3

In deroga al regime previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 (4), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, finanzia gli aiuti concessi per l'acquisto di burro a prezzo ridotto da parte dei beneficiari di assistenza sociale soltanto entro un tetto di 80 ECU per 100 chilogrammi di burro.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1762/78 (5) è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. ENGGAARD

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

(5) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 7.

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