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Document 31982R2982

Regolamento (CEE) n. 2982/82 della Commissione, del 9 novembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all' articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, e del regolamento (CEE) n. 2457/82, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983

GU L 314 del 10.11.1982, pp. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2982/oj

31982R2982

Regolamento (CEE) n. 2982/82 della Commissione, del 9 novembre 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all' articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, e del regolamento (CEE) n. 2457/82, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 10/11/1982 pag. 0011 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2982/82 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1982

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2456/82, che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, e del regolamento (CEE) n. 2457/82, che stabilisce le disposizioni relative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 8, e l'articolo 40, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2456/82 della Commissione (3), ha fissato i criteri per la determinazione dei quantitativi totali normalmente vinificati, che sono esclusi dall'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79; che, per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, i calcoli effettuati applicando i criteri presi in considerazione danno risultati che implicano per la campagna 1982/1983 sensibili difficoltà di applicazione; che occorre pertanto modificare i summenzionati criteri affinché la misura possa essere applicata durante la prima campagna in maniera efficace, evitando eccessive difficoltà;

considerando che all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2456/82 e all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2457/82 della Commissione (4), sono fissati gli importi degli aiuti per talune operazioni di distillazione; che, per maggiore chiarezza ed onde evitare disparità di trattamento tra tali distillazioni ed altre previste per la stessa campagna, occorre precisare che gli importi indicati si applicano all'alcole contenuto nei prodotti da distillare;

considerando che è opportuno rettificare due errori materiali nell'articolo 6, paragrafo 2, e nell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/82;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/82 è modificato come appresso:

1. All'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

«- alla media dei quantitativi vinificati nelle campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino ».

2. All'articolo 2, paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, secondo trattino, i criteri di ripartizione per ettaro o per produttore del quantitativo totale normalmente vinificato in ogni unità amministrativa saranno stabiliti prima del 15 dicembre.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, terzo trattino, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è uguale, per ogni unità amministrativa, al quantitativo totale normalmente vinificato diviso per il numero di ettari a vigneto delle varietà in questione ».

3. All'articolo 6 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Dalla distillazione dei vini di cui all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol ».

4. All'articolo 7, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'aiuto è fissato a:

- 0,88 ECU per % vol di alcole per ettolitro di vino, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico non superiore a 85 % vol né inferiore a 52 % vol e risponde alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vino;

- 0,90 ECU per % vol di alcole per ettolitro di vino, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico non inferioere a 86 % vol ».

5. All'articolo 7, paragrafo 3, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente testo:

« Se tale prova non è fornita nel termine di cui al secondo comma, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1o marzo 1984, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato ».

Articolo 2

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2457/82, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'aiuto è fissato a:

- 0,33 ECU per % vol di alcole contenuto nel prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vinaccia rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili;

- 0,37 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili;

- 0,39 ECU per % vol di alcole per ettolitro di prodotto da distillare, quando il prodotto ottenuto dalla distillazione ha un titolo alcolometrico di almeno 86 % vol».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 11.

(4) GU n. L 262 del 10. 9. 1982, pag. 18.

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