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Document 31982R2861

Regolamento (CEE) n. 2861/82 della Commissione, del 27 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all' importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Greciae

GU L 300 del 28.10.1982, p. 12–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2861/oj

31982R2861

Regolamento (CEE) n. 2861/82 della Commissione, del 27 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all' importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Greciae

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 28/10/1982 pag. 0012 - 0012


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/82 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che una sospensione dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia può accelerare il processo di armonizzazione del regime doganale intracomunitario;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3524/81 (2), figura l'elenco dei prodotti che beneficiano di una soppressione accelerata dei dazi doganali;

considerando che l'aliquota del prelievo applicabile a talune ciliege può essere ulteriormente ridotta;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 deve essere modificato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2931/81 va aggiunto un riferimento ad una nota in calce (a) dopo 22,4 che figura nella terza colonna come aliquota dei dazi applicabile alla sottovoce 20.06 B I e) 2 bb) e va quindi inserita la seguente nota in calce:

« (a) Aliquota del 7 % applicabile alle ciliege dolci, conservate all'alcole, di un diametro non superiore a 18,9 millimetri, con nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.

(2) GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 32.

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