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Document 31982R2478

    Regolamento (CEE) n. 2478/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    GU L 264 del 14.9.1982, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2478/oj

    31982R2478

    Regolamento (CEE) n. 2478/82 della Commissione, del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 264 del 14/09/1982 pag. 0008 - 0008
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0064
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0064


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2478/82 DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione per taluni prodotti lattiero-caseari; che, per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere nell'allegato IV di detto regolamento, per quanto riguarda Israele, il termine « Kashkaval » nella designazione dei prodotti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1767/82, il testo relativo ad Israele è sostituito dal testo seguente:

    1.2.3.4.5 // // // // // // « Israele // 04.04 E I b) 2 // Kashkaval e formaggio di pecora // Ministry of Industry and Trade Food division // Jerusalem » // // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

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