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Document 31982R2236
Council Regulation (EEC) No 2236/82 of 11 August 1982 imposing a definitive anti-dumping duty on upright pianos originating in the USSR
Regolamento (CEE) n. 2236/82 del Consiglio, dell' 11 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell' Unione Sovietica
Regolamento (CEE) n. 2236/82 del Consiglio, dell' 11 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell' Unione Sovietica
GU L 238 del 13.8.1982, pp. 1–2
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1985; abrogato da 31985R0227
Regolamento (CEE) n. 2236/82 del Consiglio, dell' 11 agosto 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell' Unione Sovietica
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 13/08/1982 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/82 DEL CONSIGLIO dell'11 agosto 1982 che istituisce un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzione da paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 12, vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79, considerando che con il regolamento (CEE) n. 871/82 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio su pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica pari a 476 ECU per unità; considerando che, a seguito dell'imposizione del dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha ricevuto dalla società Razno and Company Limited, il cui interesse nella questione era precedentemente sconosciuto alla Commissione, un documento scritto nel quale la ditta dichiara di essere stata in passato, e di poter essere in futuro, importatrice di pianoforti originari dell'Unione Sovietica ed espone la sua opinione in ordine al dazio; che la ditta Razno ha chiesto ed ottenuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista verbalmente davanti alla Commissione; che la Commissione ha ricevuto anche un documento scritto da parte del ricorrente; considerando che la « Razno » ha inoltre chiesto informazioni circa taluni fatti e considerazioni essenziali sulla base dei quali è stato deciso di raccomandare la misura definitiva; che tale richiesta è stata soddisfatta; considerando che per quanto riguarda la determinazione del margine di dumping, la « Razno » ha presentato osservazioni riguardanti tanto il valore normale quanto il prezzo all'esportazione; considerando che in merito al valore normale la « Razno » non contesta la scelta della Finlandia come riferimento per il valore normale dei pianoforti originari dell'Unione Sovietica; che tuttavia è stato asserito che i pianoforti sovietici sono di qualità notevolmente inferiore a quelli finlandesi e che, pur avendolo preso in considerazione nella determinazione preliminare del margine di dumping, sulla base delle prove allora disponibili, la Commissione deve riesaminare questo aspetto per tener conto delle nuove prove fornite dalla « Razno » nei suoi documenti; che dette nuove prove riguardano soprattutto le condizioni difettose dei pianoforti originari dell'Unione Sovietica all'arrivo alla sede dell'importatore nonché le spese sostenute da quest'ultimo per la riparazione dei difetti in questione; che la Commissione ha tenuto debitamente conto di questi nuovi elementi ed ha riveduto di conseguenza i suoi calcoli del valore normale; considerando che, in ordine al prezzo all'esportazione, la « Razno » ha addotto prove secondo le quali i prezzi all'esportazione di pianoforti originari dell'Unione Sovietica sono stati aumentati a due riprese dal settembre 1981, ultimo periodo considerato dalla Commissione nella determinazione preliminare del margine di dumping; che la Commissione ha accettato tali documenti di prova ed ha determinato un prezzo all'esportazione riveduto; considerando che da un paragone tra i più recenti prezzi all'esportazione ed il valore normale riveduto risulta un margine di dumping di 284 ECU per pianoforte, equivalente al 41,8 % del prezzo franco frontiera comunitaria; considerando che, in ordine al pregiudizio causato all'industria comunitaria, alla Commissione non sono pervenute nuove prove dopo l'istituzione del dazio provvisorio; considerando che la Commissione ha nondimeno ritenuto opportuno riesaminare la situazione in ordine alle offerte sottocosto a seguito degli incrementi nei prezzi all'esportazione di cui sopra; che ne emerge che, nonostante un rialzo nel prezzo all'esportazione dell'Unione Sovieetica, i prezzi dei pianoforti originari dell'Unione Sovietica, importati nella Comunità, franco consegna al deposito del distributore e previo pagamento del dazio doganale, sono inferiori del 48 % al prezzo minimo che un produttore comunitario deve praticare per ottenere un profitto normale; che, pur tenendo conto delle spese che il distributore deve sostenere per approntare alla vendita i pianoforti originari dell'Unione Sovietica, il prezzo all'esportazione di detti pianoforti dovrebbe comunque essere aumentato del 69 % per eliminare l'effettiva offerta sottocosto; considerando pertanto che, secondo la Commissione, da un'analisi definitiva dei fatti risulta che il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica, a prescindere da qualsiasi altro fattore, deve essere considerato come concreto; considerando che con il regolamento (CEE) n. 596/82 (1), il Consiglio ha istituito talune misure destinate, nell'interesse della Comunità, a ridurre le importazioni dall'Unione Sovietica; che detto regolamento si applica però soltanto fino al 31 dicembre 1982 e non impedisce l'immissione in libera pratica dei prodotti importati a seguito di contratti conclusi anteriormente al 17 marzo 1982; che il regolamento (CEE) n. 596/82 avrà soltanto un effetto limitato nel tempo e nella sua portata sul pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni di pianoforti originari dell'Unione Sovietica oggetto di dumping; che inoltre non vi sarà alcuna incidenza diretta sul livello dell'offerta sottocosto la cui esistenza è stata dimostrata dalle attuali indagini; che pertanto le misure attuate a norma del regolamento (CEE) n. 596/82 non sostituiscono o non diminuiscono la necessità di misure definitive riguardanti tutte le importazioni di pianoforti verticali, prese conformemente dal regolamento (CEE) n. 3017/79; che, infine, l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 596/82 era quello di ridurre le importazioni dall'Unione Sovietica, indipendentemente dagli effetti di altre misure comunitarie relative alle importazioni; che il perseguimento di tale obiettivo sarebbe impedito se gli effetti sul regolamento (CEE) n. 596/82 fossero presi in considerazione nell'applicazione normale di tali altre misure comunitarie; considerando che di conseguenza la tutela degli interessi comunitari richiede l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pianoforti verticali originari dell'Unione Sovietica; considerando che, vista l'entità del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, in particolare il livello dell'offerta sottocosto, l'importo del dazio definitivo dovrà essere pari al margine di dumping stabilito da ultimo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping definitivo sui pianoforti verticali della sottovoce 92.01 A I della tariffa doganale comune (codice Nimexe 92.01-12), originari dell'Unione Sovietica. 2. Il dazio antidumping definitivo è pari a 284 ECU per pianoforte. 3. Le disposizioni vigenti per i dazi doganali si applicano al dazio antidumping definitivo. Articolo 2 Gli importi versati a titolo di garanzia del dazio provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 871/82 sono riscossi definitivamente a concorrenza di 284 ECU per pianoforte. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 1982. Per il Consiglio Il Presidente O. MOELLER (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9. (3) GU n. L 101 del 16. 4. 1982, pag. 30. (1) GU n. L 72 del 16. 3. 1982, pag. 15.