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Document 31982R0932

Regolamento (CEE) n. 932/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine

GU L 111 del 24.4.1982, pp. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/932/oj

31982R0932

Regolamento (CEE) n. 932/82 del Consiglio, del 22 aprile 1982, che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 24/04/1982 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 932/82 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1982

che proroga per la seconda volta la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 790/82 (3) ha prorogato la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine fino al 25 aprile 1982;

considerando che è apparso necessario riconsiderare tutti i problemi inerenti alla determinazione dei prezzi per la prossima campagna, il che provoca ritardi nella fissazione di tali prezzi; che occorra pertanto prolungare la campagna di commercializzazione 1981/1982 nel settore delle carni ovine e caprine sino al 2 maggio 1982 e prevedere la suddivisione stagionale del prezzo di base, del prezzo d'intervento e del prezzo d'intervento derivato per il corrispondente periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore delle carni ovine e caprine, la campagna di commercializzazione 1981/1982 si conclude il 2 maggio 1982 e la campagna 1982/1983 ha inizio il 3 maggio 1982.

Articolo 2

La suddivisione stagionale del prezzo di base, del prezzo d'intervento e del prezzo d'intervento derivato per il periodo dal 26 aprile 1982 al 2 maggio 1982 figura in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

(3) GU n. L 91 del 5. 4. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

1.2.3.4.5 // // // // // // Settimana che inizia il // Settimana n. // Prezzo di base // Prezzo di intervento (ECU/100 kg) // Prezzo di intervento derivato (ECU/100 kg) // // // // // // 26 aprile 1982 // 4 // 408,00 // 346,80 // 329,80 // // // // //

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