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Document 31982R0752

    Regolamento (CEE) n. 752/82 della Commissione, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 86 del 1.4.1982, p. 50–51 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2007; abrog. impl. da 32007R0433

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/752/oj

    31982R0752

    Regolamento (CEE) n. 752/82 della Commissione, del 31 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 086 del 01/04/1982 pag. 0050 - 0052
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0240
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0256
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0240
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0256


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 752/82 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (2) ha definito le condizioni per le restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine;

    considerando che è opportuno correggere taluni errori esistenti nella versione tedesca e nell'allegato del succitato regolamento;

    considerando che è opportuno prevedere le modalità in base alle quali gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di restituzioni particolari all'esportazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 32/82 è modificato come segue:

    1. Il testo della versione tedesca dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

    « (2) Dieser Nachweis wird durch eine Bescheinigung gemaess dem in Anhang beigefuegten Muster erbracht, die auf Antrag des Beteiligten von der Interventionsstelle oder einer anderen Stelle ausgestellt wird, welche von dem Mitgliedstaat, in dem die Tiere geschlachtet wurden und in dem die Ausfuhrzollfoermlichkeiten erfuellt werden, hierfuer bestimmt wird. Diese Bescheinigung ist den Zollbehoerden bei der Erfuellung der Ausfuhrzollfoermlichkeiten zu uebergeben ».

    2. Viene inserito il seguente articolo 4 bis:

    « Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telescritto, entro il venticinquesimo giorno di ciascun mese, i quantitativi e, per quanto possibile, le designazioni dei prodotti per i quali gli attestati hanno dato luogo al pagamento della restituzione specifica o all'anticipo della restituzione di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2730/79 nel corso del mese precedente ».

    3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

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