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Document 31982R0485

Regolamento (CEE) n. 485/82 della Commissione, del 26 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

GU L 58 del 2.3.1982, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/485/oj

31982R0485

Regolamento (CEE) n. 485/82 della Commissione, del 26 febbraio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 02/03/1982 pag. 0008 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 485/82 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1982

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli altri antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 158 150 ECU; che, in data 23 febbraio 1982, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Cina, ha raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 5 marzo 1982, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // ex 29.44 (codici Nimexe: 29.44-10; 20; 35; 39; 99) // Altri antibiotici // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 365 del 21. 12. 1981, pag. 1.

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