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Document 31982R0449

    Regolamento (CEE) n. 449/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che organizza un' indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1983

    GU L 59 del 2.3.1982, p. 1–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/449/oj

    31982R0449

    Regolamento (CEE) n. 449/82 del Consiglio, del 15 febbraio 1982, che organizza un' indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1983

    Gazzetta ufficiale n. L 059 del 02/03/1982 pag. 0001 - 0009


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 449/82 DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 1982

    che organizza un ' indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1983

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che , conformemente al regolamento ( CEE ) n . 218/78 ( 3 ) , è stata condotta per il 1979/1980 un ' indagine sulla struttura delle aziende agricole nel quadro di un programma d ' indagini comunitarie richieste dalle esigenze della politica agricola comune ;

    considerando che , nel quadro dello stesso programma , è opportuno eseguire un ' indagine anche per il 1983 per esaminare l ' evoluzione di detta struttura , dato che le tendenze strutturali costituiscono un elemento importante per l ' orientamento della politica agricola comune ;

    considerando che non si può esaminare detta evoluzione se non si dispone di dati comparabili per l ' intera Comunità ;

    considerando che di conseguenza il campo d ' indagine dev ' essere quello già applicato nell ' indagine 1979/1980 sulla struttura delle aziende agricole ;

    considerando che occorre quindi , in linea di massima , mantenere per l ' indagine sulla struttura 1983 tanto le caratteristiche e le definizioni , stabilite per l ' indagine 1979/1980 rispettivamente dal regolamento ( CEE ) n . 218/78 e dalla decisione 78/592/CEE ( 4 ) , quanto lo schema comunitario del programma di tabelle , il codice uniforme e le modalità di trascrizione dei dati su nastro magnetico , stabiliti per l ' indagine 1979/1980 dalla decisione 79/833/CEE ( 5 ) , completata dalla decisione 80/722/CEE ( 6 ) ;

    considerando che , per valutare la rilevanza delle altre attività lucrative del conduttore e dei suoi familiari , occorre raccogliere in questa indagine dati sulle caratteristiche indicative al riguardo ;

    considerando che è necessario quindi fissare e definire le caratteristiche in questione e stabilire uno schema comunitario per le tabelle da elaborare sulla scorta di questi dati ;

    considerando che , per le specifiche esigenze dell ' indagine 1983 , è necessario apportare alcune modifiche secondarie alle definizioni , allo schema comunitario del programma di tabelle , al codice uniforme e alle modalità di applicazione per la trascrizione dei dati delle tabelle su nastro magnetico , stabiliti per l ' indagine 1979/1980 ;

    considerando che , per agevolare l ' applicazione delle disposizioni del presente regolamento , occorre mantenere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione , in particolare mediante il comitato permanente di statistica agraria , istituito con la decisione 72/279/CEE ( 7 ) ;

    considerando che , non avendo l ' Italia potuto condurre l ' indagine 1979/1980 , è necessario prevedere particolari disposizioni per tale Stato membro in questa indagine ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1982 e il 31 gennaio 1984 gli Stati membri eseguono un ' indagine sulla struttura delle aziende agricole situate nel loro territorio , in appresso denominata « indagine » .

    Articolo 2

    1 . L ' indagine , condotta in una o più fasi , è eseguita in forma d ' indagine generale o per campione , costruito in modo da minimizzare gli errori di campionamento . In entrambi i casi gli Stati membri adottano le misure atte a minimizzare gli errori d ' osservazione . Se si adotta il metodo del campione , questo deve presentare un ' ampiezza sufficiente a garantire l ' attendibilità statistica dei risultati estrapolati per tutti i livelli d ' aggregazione previsti all ' articolo 6 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) .

    2 . L ' Italia esegue in quest ' occasione una rilevazione completa , non avendo potuto condurre l ' indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 1979/1980 nel periodo disposto dal regolamento ( CEE ) n . 218/78 .

    Articolo 3

    1 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento s ' intende per :

    a ) « azienda agricola » : un ' unità tecnico-economica , soggetta ad una gestione unitaria , che produce prodotti agricoli ;

    b ) « superficie agricola utilizzata » : l ' insieme della superficie dei seminativi , dei prati permanenti e dei pascoli , delle coltivazioni permanenti e degli orti familiari .

    2 . Il campo d ' osservazione dell ' indagine comprende :

    a ) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro ;

    b ) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro , purchù esse producano in una certa misura per la vendita o la loro unità di produzione superi determinati limiti fisici .

    Articolo 4

    1 . In caso di coltivazioni consociate , la superficie agricola utilizzata viene ripartita tra le varie produzioni vegetali in base al prorata della loro utilizzazione del suolo .

    2 . La superficie delle coltivazioni successive secondarie è rilevata a parte , fuori della superficie agricola utilizzata .

    Articolo 5

    Gli Stati membri procedono all ' indagine sulle caratteristiche elencate nell ' allegato .

    In Italia , tuttavia , l ' indagine viene svolta su tutte le caratteristiche elencate nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 218/78 e inoltre sulle caratteristiche elencate nella sezione M dell ' allegato del presente regolamento .

    Le definizioni relative alle caratteristiche e ai livelli regionali di cui all ' articolo 6 sono stabilite secondo la procedura dell ' articolo 10 .

    Articolo 6

    1 . Gli Stati membri :

    a ) elaborano i risultati dell ' indagine a livello nazionale e regionale in forma di un programma di tabelle stabilito secondo una schema comunitario . Tale schema è definito secondo la procedura di cui all ' articolo 10 ;

    b ) ad eccezione dei Paesi Bassi , elaborano i risultati dell ' indagine ripartendoli per « zone agricole svantaggiate » , ai sensi dell ' articolo 3 della direttiva 75/268/CEE ( 8 ) , e per « zone di montagna » , ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo . La Commissione , d ' accordo con lo Stato membro interessato , può stabilire dei raggruppamenti di dette zone ;

    c ) trascrivono su nastro magnetico i risultati di cui alle lettere a ) e b ) secondo uno schema uniforme per tutti gli Stati membri . Lo schema uniforme e le norme dettagliate relative alla trascrizione dei risultati sono stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 10 ;

    d ) trasmettono all ' Istituto statistico delle Comunità europee i nastri magnetici di cui alla lettera c ) , entro quindici mesi dal termine delle operazioni di raccolta dei dati presso le aziende e comunque entro il 31 marzo 1985 .

    2 . L ' Italia presenta i risultati dell ' indagine tanto nella forma dello schema di tabelle stabilito dalle decisioni 79/833/CEE e 80/722/CEE quanto nella forma stabilita in applicazione del paragrafo 1 .

    Articolo 7

    1 . Al programma di cui all ' articolo 6 si possono aggiugere ulteriori tabelle o livelli geografici , sempre che presentino un carattere di attendibilità statistica sufficiente , secondo la procedura di cui all ' articolo 10 ; in tal caso dev ' essere esaminato l ' onere finanziario che ne deriva per gli Stati membri .

    2 . Qualora la Commissione intraprenda studi supplementari , gli Stati membri forniscono , se necessario e nella misura del possibile , le informazioni richieste dalla Commissione . A tal fine viene concluso un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato , per garantire in particolare il rispetto del segreto statistico .

    Articolo 8

    I dati di cui all ' articolo 6 devono essere comunicati all ' Istituto statistico delle Comunità europee in una forma che non consenta l ' identificazione delle aziende .

    Articolo 9

    La Commissione provvede , in collaborazione con gli Stati membri , alla pubblicazione di taluni risultati dell ' indagine .

    Articolo 10

    1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente di statistica agraria , in appresso denominato « il comitato » , è investito della questione dal suo presidente , per iniziativa di questi o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto dei provvedimenti da prendere . Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza della questione trattata . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    3 . La Commissione adottata provvedimenti che sono di applicazione immediata . Tuttavia , qualora tali provvedimenti non siano conformi al parere espresso dal comitato , la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio ; in questo caso la Commissione può rinviare di un mese al massimo , a decorrere da tale comunicazione , l ' applicazione dei provvedimenti che ha deciso .

    Deliberando a maggioranza qualificata , il Consiglio può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese .

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 15 febbraio 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . de KEERSMAEKER

    ( 1 ) GU n . C 314 del 3 . 12 . 1981 , pag . 4 .

    ( 2 ) GU n . C 40 del 15 . 2 . 1982 , pag . 33 .

    ( 3 ) GU n . L 35 del 4 . 2 . 1978 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 195 del 20 . 7 . 1978 , pag . 22 .

    ( 5 ) GU n . L 259 del 15 . 10 . 1979 , pag . 45 .

    ( 6 ) GU n . L 194 del 28 . 7 . 1980 , pag . 19 .

    ( 7 ) GU n . L 179 del 7 . 8 . 1972 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    ELENCO DELLE CARATTERISTICHE

    Note generali

    - Eccettuato il caso dell ' Italia , le sezioni da D a I si riferiscono alla campagna agricola corrispondente al raccolto del 1983 .

    - Gli Stati membri comunicano ai servizi della Commissione le date a cui si riferiscono le cifre della consistenza del bestiame della sezione J .

    A . Ubicazione geografica dell ' azienda * *

    01 Unità territoriale * *

    02 Zona svantaggiata * sì/no *

    a ) Zona montana * sì/no *

    B . Personalità giuridica e gestione dell ' azienda ( nel giorno dell ' indagine ) * *

    01 La responsabilità giuridica ed economica dell ' azienda è assunta da una persona fisica ? * sì/no *

    02 Se sì , * *

    il responsabile giuridico ed economico ( il conduttore ) è nello stesso tempo anche capo azienda ? * sì/no *

    C . Sistema di conduzione ( rispetto al condutore ) * ha/a *

    Superficie agricola utilizzata : * *

    01 in proprietà * .../... *

    02 in affitto * .../... *

    03 a mezzadria o ad altre forme di conduzione * .../... *

    D . Seminativi * *

    Cereali per la produzione di granella ( comprese le sementi ) : * *

    01 Frumento tenero e spelta * .../... *

    02 Frumento duro * .../... *

    03 Segale * .../... *

    04 Orzo * .../... *

    05 Avena * .../... *

    06 Granturco * .../... *

    07 Riso * .../... *

    08 Altri cereali * .../... *

    09 Legumi secchi ( comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali ) * .../... *

    10 Patate ( comprese le patate primaticce e da semina ) * .../... *

    11 Barbabietole da zucchero ( escluse le sementi ) * .../... *

    12 Piante sarchiate da foraggio ( escluse le sementi * .../... *

    13 Piante industriali ( comprese le sementi di piante erbacee da semi oleosi ; escluse le sementi di piante tessili , luppolo , tabacco ed altre piante industriali ) di cui : * *

    * ha/a *

    a ) tabacco * .../... *

    b ) luppolo ( 1 ) * .../... *

    c ) cotone ( 2 ) * .../... *

    d ) altre piante da semi oleosi e piante tessili e altre piante industriali : * *

    i ) altre piante da semi oleosi o piante tessili ( 3 ) * .../... *

    ii ) altre piante industriali ( 3 ) * .../... *

    Legumi freschi , meloni , fragole : * *

    14 - in piena aria , di cui : * *

    a ) in coltivazione di pieno campo * .../... *

    b ) in orti stabili o industriali * .../... *

    15 - sotto vetro * .../... *

    Fiori e piante ornamentali ( esclusi i vivai ) : * *

    16 - in piena aria * .../... *

    17 - sotto vetro * .../... *

    18 Piante foraggere * *

    a ) erbai temporanei * .../... *

    b ) altre * .../... *

    19 Sementi e piantine per seminativi ( escluse le sementi di cereali , legumi secchi , patate e piante da semi oleosi ) * .../... *

    20 Altre coltivazioni per seminativi * .../... *

    21 Terreni a riposo * .../... *

    E . Orti familiari * .../... *

    F . Prati permanenti e pascoli ( 4 ) * *

    02 Prati permanenti e pascoli , esclusi i pascoli magri * .../... *

    02 Pascoli magri * .../... *

    G . Coltivazioni permanenti * *

    01 Frutteti e piantagioni di bacche : * *

    a ) frutta fresca , comprese le bacche ( 2 ) * .../... *

    b ) frutta a guscio ( 2 ) * .../... *

    02 Agrumeti * .../... *

    03 Oliveti * .../... *

    04 Vigneti , di cui per la normale produzione di : * *

    a ) vino di qualità * .../... *

    b ) altri vini * .../... *

    c ) uva da tavola * .../... *

    d ) uva passa ( 2 ) * .../... *

    * ha/a *

    05 Vivai * .../... *

    06 Altre coltivazioni permanenti * .../... *

    07 Coltivazioni permanenti sotto vetro ( 1 ) * .../... *

    H . Altre superfici * *

    01 Superficie agricola non utilizzata ( superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche , sociali od altre e che non entrano nell ' avvicendamento ) * .../... *

    02 Superficie boscata * .../... *

    03 Altre superfici ( aree occupate da fabbricati , cortili , strade poderali , fossi canali , stagni , cave , terre sterili , rocce ecc . ) ( 5 ) * .../... *

    I . Coltivazioni successive , funghi , irrigazione , serre * *

    01 Coltivazioni successive secondarie non foraggere ( escluse le coltivazioni degli orti stabili e quelle sotto vetro ) ( 6 ) * .../... *

    02 Funghi ( 7 ) * .../... *

    03 Superficie irrigata ( 7 ) * .../... *

    04 Superficie coperta da serre ( 7 ) * .../... *

    J . Consistenza del bestiame * Numero di capi *

    01 Equini * *

    Bovini : * *

    02 di meno di 1 anno * *

    da 1 anno a meno di 2 anni : * *

    03 Maschi * *

    04 Feminine * *

    di 2 anni e più * *

    05 Maschi * *

    06 Giovenche * *

    07 Vacche da latte * *

    08 Altre vacche * *

    Ovine e caprini : * *

    09 Ovini ( di tutte le età ) * *

    a ) di cui pecore ( 7 ) * *

    10 Caprini ( di tutte le età ) * *

    a ) di cui femmine da riproduzione ( 8 ) * *

    Suini : * Numero di capi *

    11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg * *

    12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg * *

    13 Altri suini * *

    Pollame : * *

    14 Polli da carne * *

    15 Galline da uova * *

    16 Altro pollame ( anatre , tacchini , oche e faraone ) * *

    17 Altro bestiame ( 9 ) * *

    L . Manodopera agricola ( negli ultimi 12 mesi precedenti il giorno dell ' indagine ) * *

    * Lavoro prestato nell ' azienda ( 10 ) espresso in % del lavoro annuo di una persona a tempo pieno * 0 - < 25 * 25 - < 50 * 50 - 75 * 75 - < 100 * 100 *

    01 a ) Conduttore * * * * * *

    02 Coniuge che lavora nell ' azienda * * * * * *

    03 Altri membri della famiglia del conduttore * * Numero di persone : * * * *

    04 Monodopera non familiare occupata regolarmente * * * * * *

    Manodopera non familiare occupata non regolamente : *

    05 e 06 * Numero delle corrispondenti giornate di lavoro a tempo pieno : * *

    * * 24 * 25-34 * 35-44 * 45-54 * 55-64 * 65 e più *

    01 b ) Età del conduttore ( anni ) * * * * * * *

    - fare una crocetta - * * * * * * *

    * Uomo * *

    01 c ) Sesso del conduttore *

    - fare una crocetta - * *

    * Donna * *

    07 . Il conduttore svolge un ' altra attività lucrativa ( 11 ) : *

    - come occupazione principale ? * * *

    * * - fare una crocetta secondo il caso - *

    - come occupazione secondaria ? * * *

    08 Il coniuge del conduttore che lavora nell ' azienda svolge un ' altra attività lucrativa : *

    - come occupazione principale ? * * *

    * * - fare una crocetta secondo il caso - *

    - come occupazione secondaria ? * * *

    09 Gli altri membri della famiglia del conduttore che lavorano nell ' azienda svolgono un ' altra attività lucrativa ( 12 ) *

    - come occupazione principale ? * * *

    * * - indicare il numero di persone - *

    - come occupazione secondaria ? * * *

    M . Altra attività lucrativa * *

    01 Se il conduttore svolge un ' altra attività lucrativa ( AAL ) , nell ' azienda o altrove , il lavoro annuo prestato per tutte le altre attività lucrative ( diverse dal lavoro agricolo nella propria azienda ) è superiore o inferiore a quello prestato per il lavoro agricolo nella propria azienda ? * *

    * Barrare la ( le ) casella ( e ) corrispondente ( i ) *

    Il lavoro dedicato alle AAL supera , in termini di tempo , il lavoro agricolo nella propria azienda * *

    Il lavoro dedicato alle AAL è inferiore o uguale , in termini di tempo , al lavoro agricolo nella propria azienda * *

    02 Se il coniuge del conduttore partecipa al lavoro agricolo nell ' azienda e svolge inoltre un ' altra attività lucrativa , nell ' azienda o altrove , il lavoro annuo prestato per tutte le altre attività lucrative è superiore o inferiore a quello prestato per il lavoro agricolo nell ' azienda familiare ? * *

    * Barrare la ( le ) casella ( e ) corrispondente ( i ) *

    Il lavoro dedicato alle AAL supera , in termini di tempo , il lavoro agricolo nell ' azienda * *

    Il lavoro dedicato alle AAL è inferiore o uguale , in termini di tempo , al lavoro agricolo nell ' azienda * *

    03 Tipo e luogo di esercizio dell ' altra o delle altre attività lucrative del conduttore * *

    * Barrare la ( le ) casella ( e ) corrispondente ( i ) *

    1 . Turismo dell ' azienda agricola * *

    2 . Artigianato nell ' azienda agricola * *

    3 . Altre attività lucrative nell ' azienda , non citate * *

    4 . Lavori agricoli al di fuori dell ' azienda * *

    5 . Silvicoltura e/o pesca * *

    6 . Altre attività lucrative al di fuori dell ' azienda agricola * *

    04 Tipo e luogo di esercizio dell ' altra o delle altre attività lucrative del coniuge che partecipi al lavoro agricolo nell ' azienda * *

    * Barrare la ( le ) casella ( e ) corrispondente ( i ) *

    1 . Turismo nell ' azienda agricola * *

    2 . Artigianato nell ' azienda agricola * *

    3 . Altre attività lucrative nell ' azienda , non citate * *

    4 . Lavori agricoli al di fuori dell ' azienda agricola * *

    5 . Silvicoltura e/o pesca * *

    6 . Altre attività lucrative , al di fuori dell ' azienda agricola * *

    ( 1 ) Facoltativo per la Grecia .

    ( 2 ) Facoltativo , tranne che per la Grecia .

    ( 3 ) Facoltativo .

    ( 4 ) L ' Italia e la Grecia possono fondere la rubrica 01 con la rubrica 02 .

    ( 5 ) Il Regno Unito e l ' Irlanda possono fondere la rubrica 03 con la rubrica 01 .

    ( 6 ) Negli Stati membri in cui riveste importanza , tale voce può essere suddivisa in più coltivazioni .

    ( 7 ) Facoltativo per la Repubblica federale di Germania .

    ( 8 ) Facoltativo , tranne che per la Grecia .

    ( 9 ) Facoltativo .

    ( 10 ) Esclusi i lavori domestici .

    ( 11 ) Il quesito è posto soltanto quando il conduttore è nello stesso tempo capo azienda .

    ( 12 ) Facoltativo per la Danimarca .

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