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Document 31982R0331
Commission Regulation (EEC) No 331/82 of 11 February 1982 adjusting certain export refunds fixed in advance in the sugar sector and amending Regulation (EEC) No 2235/81
Regolamento (CEE) n. 331/82 della Commissione, dell' 11 febbraio 1982, recante adeguamento di talune restituzioni all' esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81
Regolamento (CEE) n. 331/82 della Commissione, dell' 11 febbraio 1982, recante adeguamento di talune restituzioni all' esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81
GU L 41 del 12.2.1982, pp. 35–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1982
Regolamento (CEE) n. 331/82 della Commissione, dell' 11 febbraio 1982, recante adeguamento di talune restituzioni all' esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 12/02/1982 pag. 0035 - 0036
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 331/82 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 1982 recante adeguamento di talune restituzioni all'esportazione fissate in anticipo nel settore dello zucchero e modifica del regolamento (CEE) n. 2235/81 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 3 e 7, e l'articolo 39, considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (4), prevede tra l'altro che, se nel corso del periodo compreso tra il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, corredata da una richiesta di fissazione anticipata della restituzione, e il giorno dell'esportazione, si verifica una modifica dei prezzi dello zucchero fissati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati del settore dello zucchero, può essere previsto un adeguamento dell'importo della restituzione; considerando che questa situazione è suscettibile di verificarsi; che per lo zucchero bianco o lo zucchero greggio esportato come tale, a decorrere dal 1o luglio 1982 mediante prefissazione della restituzione all'esportazione determinata rispettivamente nel quadro dei regolamenti di gara (CEE) n. 2042/81 (5) e (CEE) n. 2235/81 della Commissione (6), è stata prevista la possibilità di adeguare la restituzione a richiesta degli interessati; che ci si deve inoltre avvalere di tale possibilità di adeguamento nel caso di restituzioni fissate per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio esportati sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3496/81 (8), restituzioni che risultino prefissate anteriormente al 1o luglio 1982 e le cui formalità doganali d'esportazione sono state espletate a tale data o successivamente; considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80 dispone che il tasso della restituzione in regime di fissazione anticipata è adeguato secondo le stesse norme applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati come tali; che pertanto tale adeguamento sarà effettuato in funzione della differenze tra il prezzo d'intervento dello zucchero in causa valido per la campagna di commercializzazione 1981/1982 e quello valido, per lo stesso zucchero, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, previa maggiorazione di tali prezzi del contributo di magazzinaggio in causa; considerando che, ai fini di una buona gestione dei mercati dello zucchero, si deve prevedere la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle domande di adeguamento presentate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2235/81; considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le restituzioni prefissate anteriormente al 1o luglio 1982 per lo zucchero bianco o per lo zucchero greggio della voce 17.01 della tariffa doganale comune esportato a tale data o successivamente, sotto forma di merci indicate negli allegati del regolamento (CEE) n. 3035/80, sono adeguate in conformità del paragrafo 2, su richiesta del titolare dei titoli d'esportazione interessati, purché siano assolte le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68. 2. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, la restituzione all'esportazione è aumentata della differenza, espressa in ECU per 100 chilogrammi di zucchero, esistente tra il prezzo d'intervento per le zone non deficitarie del prodotto in causa applicabile a decorrere dal 1o luglio 1982 e il prezzo d'intervento dello stesso prodotto in vigore il 30 giugno 1982, per le stesse zone. Per stabilire la differenza di cui al comma precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del contributo di magazzinaggio corrispondente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81. Articolo 2 All'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2235/81 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: « 3. Ai fini dell'adeguamento di cui al paragrafo 1, allorquando la resa dello zucchero greggio differisce da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (1), l'importo dell'adeguamento è adottato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (2). 4. La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere presentata, dai titolari dei titoli d'esportazione interessati, allo Stato membro che ha emesso questi ultimi, prima che siano state espletate le formalità doganali per l'esportazione del quantitativo in causa. Tale Stato membro iscrive nella casella 18 a) del titolo d'esportazione in parola l'adeguamento da applicare e vi appone il suo timbro. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione i quantitativi di zucchero corrispondenti alle richieste di adeguamento di cui al paragrafo 1. (1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3. (2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42 ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13. (5) GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 27. (6) GU n. L 218 del 4. 8. 1981, pag. 19. (7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. (8) GU n. L 353 del 9. 12. 1981, pag. 5.