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Document 31982R0136

Regolamento (CEE) n. 136/82 del Consiglio, del 19 gennaio 1982, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1982)

GU L 17 del 23.1.1982, pp. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/136/oj

31982R0136

Regolamento (CEE) n. 136/82 del Consiglio, del 19 gennaio 1982, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1982)

Gazzetta ufficiale n. L 017 del 23/01/1982 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 136/82 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1982

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 50 000 tonnellate, al dazio del 20 %; che è perciò opportuno aprire il 1o gennaio 1982 tale contingente tariffario;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati; che, per pervenire a un'equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (4), deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che, se ad una determinata data del periodo contingentale si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1982 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) delle tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 50 000 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

3. Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume di 50 000 tonnellate è diviso in due parti, una di 33 500 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddivise come segue:

1.2.3 // // // // // Entro il volume di 33 500 tonnellate // Entro il volume di 16 500 tonnellate // // // // Benelux // 3 189 // 1 571 // Danimarca // 157 // 78 // Germania // 6 020 // 2 965 // Grecia // 1 710 // 840 // Francia // 3 343 // 1 647 // Irlanda // 3 // 2 // Italia // 9 658 // 4 757 // Regno Unito // 9 420 // 4 640 // // //

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1o ottobre 1982, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. C 11 del 18. 1. 1982, pag. 203.

(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

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