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Document 31982L0712

    Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    GU L 297 del 23.10.1982, p. 31–32 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/712/oj

    31982L0712

    Direttiva 82/712/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 23/10/1982 pag. 0031 - 0032
    edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0137
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0283
    edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0137
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0283


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 18 ottobre 1982

    recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

    (82/712/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma della direttiva 78/664/CEE (1), gli Stati membri possono mantenere, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche, le disposizioni nazionali esistenti in materia di requisiti di purezza specifici per l'acido DL-tartarico ed i suoi sali, per le lecitine idrolizzate ed il tenore di aldeidi nel glicol propilenico;

    considerando che non è attualmente possibile adottare una decisione definitiva, a livello comunitario, quanto ai requisiti di purezza specifici per l'acido DL-tartarico e i suoi sali;

    considerando che le lecitine idrolizzate presentano, in alcuni casi, vantaggi tecnologici sulle lecitine non idrolizzate e che la ricerca scientifica sulla sicurezza d'impiego ne mostra l'accettabilità dal punto di vista sanitario;

    considerando che non è più necessaria la disposizione relativa al tenore di aldeidi del glicol propilenico,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 78/664/CEE è modificata come segue:

    1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 2

    1. La presente direttiva non ha effetto sulle disposizioni nazionali esistenti al momento della notifica e in base alle quali sono fissati requisiti di purezza specifici per l'acido DL-tartarico e i suoi sali.

    2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce entro il 1o gennaio 1985 i requisiti di purezza di cui al paragrafo 1 ».

    2. Nell'allegato il testo del punto E 322 è sostituito dal testo seguente:

    1.2 // « E 322 - Lecitine // // Descrizione chimica // Le lecitine sono miscele o frazioni di fosfatidi ottenute mediante procedimenti fisici a partire da sostanze alimentari animali o vegetali; esse comprendono anche i prodotti idrolizzati ottenuti utilizzando enzimi innocui e appropriati. Il prodotto finale non deve presentare nessuna attività enzimatica residua. Le lecitine possono essere leggermente imbianchite in mezzo acquoso mediante acqua ossigenata; questa ossidazione non deve

    (1) GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 30.

    // Aspetto // - Lecitine: fluido o semiliquido viscoso o polvere, di colore bruno. - Lecitine idrolizzate: liquido viscoso o pasta, di colore dal bruno chiaro al bruno. // Tenore // - Lecitine: non meno del 60 % di sostanze insolubili nell'acetone (1). - Lecitine idrolizzate: non meno del 56 % di sostanze insolubili nell'acetone. // Materie volatili // Non più del 2 %, determinato mediante essiccazione a 105°C per 1 ora (1). // Sostanze insolubili nel toluene // Non più dello 0,3 % (1). // Indice d'acido // - Lecitine: non più di 35 mg di idrossido di potassio per grammo (1). - Lecitine idrolizzate: non più di 45 mg di idrossido di potassio per grammo. // Indice di perossido // Non superiore od uguale a 10, espresso in milliequivalente per kg ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    N. A. KOFOED modificare chimicamente i fosfatidi della lecitina.

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