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Document 31982D0549

82/549/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1982, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

GU L 237 del 12.8.1982, p. 41–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/549/oj

31982D0549

82/549/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1982, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 12/08/1982 pag. 0041 - 0041


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/549/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 22 gennaio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 », ordinato nel gennaio 1980 e destinato a essere utilizzato per il controllo delle alterazioni postraumatiche del cervello e per il controllo di lunga durata dei processi di invadenza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito l'8 giugno 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di raccolta di dati; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 22 gennaio 1982 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag, 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

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