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Document 31982D0549
82/549/EEC: Commission Decision of 27 July 1982 establishing that the apparatus described as 'Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
82/549/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1982, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
82/549/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1982, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
GU L 237 del 12.8.1982, p. 41–41
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/1985
82/549/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1982, che stabilisce che l' importazione dell' apparecchio denominato "Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 12/08/1982 pag. 0041 - 0041
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/549/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 22 gennaio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 », ordinato nel gennaio 1980 e destinato a essere utilizzato per il controllo delle alterazioni postraumatiche del cervello e per il controllo di lunga durata dei processi di invadenza, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito l'8 giugno 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un sistema di raccolta di dati; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Nicolet - Data Acquisition System, model MED-80 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 22 gennaio 1982 non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag, 1. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.