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Document 31982D0367
82/367/EEC: Commission Decision of 2 December 1981 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/25.757 - Hasselblad) (Only the Danish, German, English and French texts are authentic)
82/367/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE (IV/25.757 - Hasselblad) (I testi in lingua danese, tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)
82/367/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE (IV/25.757 - Hasselblad) (I testi in lingua danese, tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)
GU L 161 del 12.6.1982, pp. 18–34
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982
82/367/CEE: Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1981, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE (IV/25.757 - Hasselblad) (I testi in lingua danese, tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 12/06/1982 pag. 0018 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1981 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato che istituisce la CEE (IV/25.757 - Hasselblad) (I testi in lingua danese, francese, inglese e tedesca sono i soli facenti fede) (82/367/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85, visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), in particolare gli articoli 3 e 15, paragrafo 2, vista la notifica del contratto tipo di distribuzione esclusiva, del 2 luglio 1965, nella versione del 6 marzo 1978, presentata dalla società Victor Hasselblad Aktiebolag, Goeteborg, Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17, vista la notifica del contratto tipo di distribuzione dei prodotti Hasselblad nel Regno Unito (Dealer Agreement), presentata il 25 gennaio 1980 dal distributore esclusivo inglese Hasselblad (GB) Limited, di Wembley, Regno Unito, vista la denuncia presentata il 6 luglio 1979 dal rivenditore al dettaglio Camera Care Limited, di Belfast, Regno Unito, nei confronti di Victor Hasselblad Aktiebolag e Hasselblad (GB) Limited, viste le verifiche effettuate il 30 giugno 1980 presso le imprese Hasselblad (GB) Limited, Ilford (Ireland) Limited, Dublino, Irlanda, e Télos SA, Levellois-Perret, Francia, conformemente alla decisione della Commissione del 17 giugno 1980, viste le decisioni della Commissione del 13 ottobre 1980 e del 18 novembre 1980 di avviare, nel caso in esame, le procedure, dopo aver sentito le imprese interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 (2), visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, formulato, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 17 settembre 1981, considerando quanto segue: I FATTI A. IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DI VICTOR HASSELBLAD I. Organizzazione e posizione di mercato (1) La società Victor Hasselblad Aktiebolag (in appresso denominata « Victor Hasselblad »), con sede sociale a Goeteborg, Svezia, è il più importante produttore mondiale di apparecchi fotografici reflex di formato 6 × 6. La sua gamma di produzione comprende 4 diversi modelli di fotocamere e circa 300 accessori. (2) Victor Hasselblad fa parte del gruppo svedese Saefvean, che opera nei settori del finanziamento, del commercio e della produzione industriale. Nel 1980, il fatturato globale del gruppo Saefvean ha superato i 400 milioni di ECU. Nella fabbricazione e distribuzione degli apparecchi fotografici, Victor Hasselblad gode di un'ampia autonomia rispetto alla società capogruppo. (3) Victor Hasselblad esporta circa il 97 % della propria produzione, essenzialmente verso la Comunità (40 % circa). Alla distribuzione degli apparecchi fotografici Hasselblad nella Comunità provvedono, in ciascuno Stato membro (tranne che nel Lussemburgo), concessionari esclusivi indipendenti. I distributori esclusivi interessati dalla presente decisione sono i seguenti: - Hasselblad (GB) Limited, di Wembley, Regno Unito [in appresso denominato « Hasselblad (GB) »]; - fino al 31 dicembre 1980, Ilford (Ireland) Limited, di Dublino, Irlanda (in appresso denominato « Ilford »); - Nordic Im- und Export Handelsgesellschaft mbH, di Amburgo, Germania (in appresso denominato « Nordic »); - James Polack aps, di Birkeroed, Danimarca (in appresso denominato « Polack »); - Prolux sprl, di Bruxelles, Belgio (in appresso denominato « Prolux »); - Télos SA, di Levallois-Perret, Francia (in appresso denominato « Télos »). A differenza del Regno Unito, non esiste nella Comunità un sistema particolare di distribuzione allo stadio del commercio all'ingrosso o al dettaglio, e ai rivenditori non sono prescritti obblighi in materia di rivendita. (4) Victor Hasselblad contrassegna con un numero di serie tutti gli articoli dalla propria produzione (comprese le fotocamere, gli obiettivi e i dorsi), e tiene un registro di tutte le vendite effettuate ai distributori esclusivi. Victor Hasselblad può in tal modo verificare con precisione i prodotti forniti, la data della fornitura, nonché il destinatario. (5) Le macchine fotografiche reflex di Hasselblad sono fra le più care sul mercato mondiale e sono rinomate per la loro qualità, finizione, solidità e maneggevolezza, nonché per l'eccezionale ricchezza della gamma di accessori di cui possono essere dotate. Di regola soltanto i fotografi professionisti e i dilettanti estremamente esigenti e competenti si servono del materiale Hasselblad. Benché la produzione annua di Victor Hasselblad (circa . . . (1) fotocamere) sia piuttosto esigua se comparata alla produzione mondiale di macchine fotografiche reflex, essa rappresenta una quota importante nel segmento di mercato in cui l'impresa opera, vale a dire quello degli apparecchi fotografici di formato medio. (6) Con un fatturato pari a circa . . . milioni di ECU nell'esercizio 1980, le macchine fotografiche Hasselblad rappresentano, secondo le stime dell'impresa, il . . . % delle vendite di macchine reflex di formato medio in Danimarca e in Irlanda, il . . . % in Francia e il . . . % nel Regno Unito e in Germania. II. Il sistema di distribuzione esclusiva notificato (7) Il 2 luglio 1965, Victor Hasselblad ha notificato alla Commissione un contratto tipo di distribuzione esclusiva nella Comunità per i prodotti Hasselblad, contratto che l'impresa aveva gradualmente introdotto nella Comunità dal 1o gennaio 1958. L'articolo 1, paragrafo 2, di tale contratto tipo vietava al distributore esclusivo di vendere o di offrire in vendita, direttamente o indirettamente, apparecchi fotografici Hasselblad al di fuori del territorio fissato per contratto. L'articolo 8, inoltre, disponeva che il distributore esclusivo doveva tener conto delle raccomandazioni del fabbricante quanto alla politica di vendita, ai prezzi e agli sconti. (8) Con lettera del 23 dicembre 1976, la Commissione ha informato Victor Hasselblad che tale divieto era contrario ai principi della libera circolazione delle merci nel mercato comune e che la clausola doveva essere soppressa. Una lettera segnalava inoltre all'attenzione di Victor Hasselblad che l'articolo 8 costituiva un'infrazione alle regole di concorrenza del trattato CEE. Con lettera del 10 febbraio 1977, Victor Hasselblad ha informato la Commissione che, con una revisione delle clausole del contratto tipo di distribuzione esclusiva, esso si sarebbe conformato alle obiezioni formulate dalla Commissione. Il 6 marzo 1978, Victor Hasselblad ha presentato la nuova versione annunciata del contratto di distribuzione esclusiva, precisando che il contratto era stato modificato conformemente alle raccomandazioni della Commissione. All'articolo 1 della nuova versione è fatto divieto al distributore esclusivo di promuovere attivamente le vendite o di vendere al di fuori del proprio territorio esclusivo e, in particolare, di farvi pubblicità per i prodotti oggetto del contratto, crearvi succursali e mantenere depositi di merci. Con lettera del 20 febbraio 1979, la Commissione ha informato Victor Hasselblad che, alla luce dei fatti esposti dall'impresa, il contratto di distribuzione esclusiva rientrava nel campo di applicazione del regolamento n. 67/67/CEE (2) (esenzione per categorie di accordi di distribuzione esclusiva). Il contratto di distribuzione esclusiva costituisce la base giuridica dei rapporti fra Victor Hasselblad e i suoi distributori esclusivi nella Comunità. (9) Il 2 dicembre 1975, Victor Hasselblad ha stipulato con il distributore esclusivo per il Regno Unito, Hasselblad (GB), un contratto che differiva in molti punti dall'accordo di distribuzione esclusiva notificato alla Commissione. Tale contratto, modificato e completato il 20 novembre 1977, è stato notificato alla Commissione il 25 gennaio 1980. III. L'applicazione dei contratti di distribuzione esclusiva nella pratica 1. La situazione dei prodotti Hasselblad, in ordine ai prezzi e alla concorrenza (10) Nella Comunità la concorrenza di prezzo sul mercato degli apparecchi fotografici s'instaura anche per uno stesso articolo. Inoltre, la clientela conosce bene il mercato ed è al corrente dei prezzi. Vi è pertanto un forte incentivo per i grossisti e i dettaglianti ad acquistare i prodotti Hasselblad a prezzi convenienti, eventualmente in altri Stati membri, e a far beneficiare di tale differenza di prezzo i propri clienti. La politica di commercializzazione svolta da Victor Hasselblad, consiste nel fatturare all'interno della Comunità le proprie vendite ai distributori esclusivi sulla base di un listino prezzi internazionale unico, stilato esclusivamente in DM. Ogni fluttuazione del tasso di cambio delle monete nazionali rispetto al DM incide pertanto direttamente sui prezzi di vendita dei distributori esclusivi. Ciò vale in particolare per la sterlina inglese, che fra il 1978 e il 1981 ha registrato, rispetto al DM, variazioni del tasso di cambio superiore al 20 %. Tutti i distributori esclusivi di Hasselblad concedono ai loro principali clienti sconti e premi per quantità o altri ribassi sui prezzi. Sotto il profilo economico, questi clienti hanno pertanto tutto l'interesse ad incrementare il proprio fatturato onde poter beneficiare di tali vantaggi ed a tal fine sono ovviamente indotti ad esportare, con il risultato di far abbassare i prezzi sul mercato degli apparecchi fotografici negli altri Stati membri. (11) In una nota elaborata da Hasselblad (GB) all'inizio del 1980 imperniata su di una strategia di vendita e intitolata « A policy for Europe » (punti 3.6 e 5.1), si menziona il fatto che alcuni distributori esclusivi preferiscono manifestamente praticare prezzi inferiori a quelli degli altri distributori, con la conseguenza che essi incrementano il proprio fatturato di prodotti Hasselblad a spese degli altri. Nella nota summenzionata si asserisce che le importazioni parallele effettuate da taluni dettaglianti fanno crollare il livello dei prezzi al dettaglio, contro le aspettative dei distributori esclusivi. Le stesse importazioni parallele costringono i distributori esclusivi che praticano la politica di elevate spese di pubblicità e di elevati margini di guadagno a ridurre i loro costi per competere con i prodotti Hasselblad importati. Tutto ciò, prosegue la nota citata, pregiudica in ultima analisi il sistema di distribuzione Hasselblad. Le suesposte osservazioni valgono soprattutto per Hasselblad (GB) per la zona di Londra, sulla cui situazione un collaboratore di un servizio esterno di Hasselblad (GB) si era lamentato in uno nota inviata alla direzione Hasselblad (GB) il 23 maggio 1979, in seguito alla scoperta di importazioni parallele effettuate da taluni rivenditori. Nella nota, la ditta Camera Care veniva indicata come uno dei principali responsabili. Anche i distributori esclusivi Prolux e Nordic hanno denunciato problemi analoghi imputabili alle importazioni parallele di prodotti Hasselblad praticate da taluni dettaglianti, con una conseguente minaccia per il livello dei prezzi. 2. Prevenzione delle importazioni parallele Il caso Makro (12) Nel 1974, Prolux avendo scoperto che la società belga Makro vendeva a Bruxelles materiale Hasselblad senza essere stata rifornita da Prolux se ne lamentò con Victor Hasselblad. Victor Hasselblad scrisse allora a Télos il 18 giugno 1974 una lettera in cui affermava di aver constatato che negli ultimi anni alcuni rivenditori Hasselblad, ben informati sui prezzi e sulle condizioni di vendita nei vari paesi, importavano di loro iniziativa prodotti Hasselblad. Queste « importazioni pirata », continuava la lettera, perturbavano gravemente il mercato e procuravano notevoli preoccupazioni a quei distributori Hasselblad che erano leali. Victor Hasselblad dichiarava inoltre che per proteggere i propri distributori sui vari mercati esso si adoperava con ogni impegno per tenere sotto controllo gli sviluppi di tali importazioni. Esso aveva in tal modo scoperto che un rivenditore belga (Makro) vendeva materiale Hasselblad a prezzi estremamente bassi, materiale che sarebbe stato fornito a Télos nel gennaio del 1974. La lettera proseguiva affermando che Hasselblad era certo che Télos avrebbe sorvegliato la situazione. Hasselblad ha infine domandato l'opinione di Télos sul venditore in questione. Nella sua risposta dell'8 luglio 1974, Télos assicurò Victor Hasselblad che era veramente costernato per l'incidente e promise di « sorvegliare da vicino la situazione », benché fosse molto difficile far cessare queste esportazioni « pirata ». Il 6 dicembre 1974, anche Prolux contattò Télos per lo stesso problema, sottolineando quanto sgradite fossero tali importazioni parallele a basso prezzo e chiedendo il punto di vista di Télos in tale materia. Nella sua risposta del 27 dicembre 1974, Télos comunicò a Prolux di aver individuato il rivenditore che aveva effettuato le importazioni parallele, di considerare questo stato di cose estremamente malsano (« très malsain ») ma che, purtroppo, non vi erano soluzioni al problema e che tutta la faccenda gli era molto sgradita. Il caso Ilford (13) Nell'aprile 1978, il titolare del negozio di materiale fotografico dell'Irlanda del Nord « The Amateur's Nook Ltd » di Belfast, si rivolse al distributore esclusivo irlandese a Dublino per acquistare un notevole quantitativo di prodotti Hasselblad. L'acquisto fu confermato in uno scambio di lettere fra Ilford ed il rivenditore, datate 28 aprile e 30 maggio 1978. Il materiale fu fornito ad Amateur's Nook fra giugno e ottobre 1978. Alcuni degli apparecchi Hasselblad provenienti da queste forniture vennero rivenduti a Camera Care, negozio di Londra. In seguito ad acquisti di controllo effettuati da Hasselblad (GB) presso Camera Care e grazie al controllo dei numeri di fabbricazione, Victor Hasselblad poté accertare che i prodotti in questione erano stati inizialmente forniti a Ilford. In una lettera indirizzata a Ilford il 13 ottobre 1978 Victor Hasselblad esprimeva tutta la sua irritazione per il fatto che Camera Care continuasse a vendere, a prezzi molto bassi, prodotti Hasselblad provenienti da importazioni « pirata ». La lettera continuava inoltre testualmente: « Noi facciamo sempre tutto il possibile per aiutare i nostri distributori e questa situazione ci preoccupa alquanto. Si tratta di una faccenda estremamente seria, in particolare in quanto questo rivenditore ha causato a Hasselblad (GB) notevoli difficoltà e ha cessato di essere un rivenditore autorizzato. Vi saremmo molto grati se voleste effettuare tempestive indagini ed informarci sulla fornitura dei prodotti in questione ». (14) Secondo Ilford, questa lettera non lasciava dubbio alcuno sul fatto che Victor Hasselblad voleva impedire le vendite al di fuori della Repubblica irlandese. Nella sua risposta a Victor Hasselblad, del 27 ottobre 1978, Ilford ha certato di spiegare che gli era difficile non vendere a clienti dell'Irlanda del Nord nel proprio negozio di Dublino; Ilford ha inoltre precisato che aveva in magazzino e teneva in vetrina prodotti non disponibili in Irlanda del Nord e che non faceva alcuna pubblictà al di fuori della propria zona contrattuale. (15) Il 15 novembre 1978, in una telefonata a Ilford, Victor Hasselblad ha insistito nei « termini più perentori », secondo quanto afferma Ilford, affinché quest'ultimo vendesse i prodotti Hasselblad esclusivamente a clienti aventi residenza e lavoro nella Repubblica irlandese e si astenesse in particolare dal vendere nel proprio negozio di Dublino detti prodotti a rivenditori o fotografi del Regno Unito. Questo divieto di esportare fu ulteriormente confermato in una lettera di Victor Hasselblad a Ilford datata 15 novembre 1978. Dopo aver espresso la propria convinzione che a Ilford fosse ora chiaro quanto Victor Hasselblad prendesse sul serio le « importazioni pirata » di materiale Hasselblad nel Regno Unito, il direttore delle vendite di Hasselblad continuava testualmente: « Non possiamo tollerare il fatto che la Vostra ditta venda direttamente prodotti Hasselblad a rivenditori e a fotografi dell'Irlanda del Nord o dell'Inghilterra che vengono nel Vostro negozio. Noi ci opponiamo a queste importazioni "pirata" perché intendiamo proteggere il più possibile i nostri distributori. Un distributore esclusivo che abbia investito notevoli somme in un buon programma di commercializzazione Hasselblad ha diritto ad essere protetto dal produttore. È questa la nostra politica distributiva e sono sicuro che Voi la condividete ». (16) Nella lettera del 21 novembre 1978, Ilford si dichiarò pienamente d'accordo sulla politica di vendita praticata da Victor Hasselblad e assicurò quest'ultimo che si sarebbe astenuto dall'effettuare esportazioni ed avrebbe rifiutato di vendere a clienti stranieri che si recassero nel suo negozio. Ilford ha rispettato tale divieto di esportazione dal 15 novembre 1978 all'agosto 1980. (17) Immediatamente dopo aver ricevuto la conferma di Ilford, Victor Hasselblad ne informò Hasselblad (GB) in una lettera del 24 novembre 1978. Hasselblad (GB) poteva ormai avere la certezza che non vi sarebbero più state importazioni di prodotti Hasselblad dall'Irlanda. (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. (1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 concernenti segreti relativi agli affari. (2) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67. (18) Hasselblad (GB) non si contentò tuttavia di questo divieto di esportazione imposto a Ilford. Poiché aveva acquistato presso Camera Care i prodotti Hasselblad d'importazione, e date le perdite sostenute a causa di dette importazioni, Hasselblad (GB) scrisse a Ilford, il 4 dicembre 1978, chiedendo il risarcimento dei costi sostenuti per l'acquisto degli apparecchi importati dall'Irlanda. Nella stessa lettera, l'amministratore delegato di Hasselblad (GB) dichiarò inoltre di apprezzare gli sforzi fatti da Ilford per « eliminare queste transazioni malsane tra paesi ». Dato tuttavia che Ilford, nella sua risposta a Hasselblad (GB) del 17 gennaio 1979, si dichiarò disposto a fare il possibile per soffocare le importazioni irregolari e inoltre rinviò a Hasselblad (GB) un cliente dell'Irlanda del Nord che si era rivolto ad esso, Hasselblad (GB) rinunciò alla fine all'indennizzo richiesto. Il caso Télos (19) Nel maggio 1978, Camera Care, si recò nel negozio di Télos e ordinò un notevole quantitativo di prodotti Hasselblad, fra i quali anche strumenti Hasselblad. Télos accettò l'ordine, pur sapendo che Victor Hasselblad poteva in ogni momento, grazie al controllo dei numeri di fabbricazione, rintracciare la fonte di approvvigionamento del materiale Hasselblad. Per questo motivo, impose la condizione che i prodotti forniti non venissero venduti in un altro paese della Comunità. Nel giugno 1978 Télos fornì a Camera Care i prodotti Hasselblad ordinati, ma non gli strumenti di riparazione che Télos avrebbe dovuto ordinare presso Victor Hasselblad. (20) Camera Care vendette alcuni prodotti Hasselblad provenienti da tale fornitura a clienti nel Regno Unito. Mediante il controllo dei numeri di fabbricazione, fatto da Victor Hasselblad su degli acquisti di apparecchi effettuati da Hasselblad (GB), questa ha scoperto che il materiale Hasselblad era stato inizialmente fornito da Victor Hasselblad a Télos. Hasselblad (GB) ritenne tuttavia che Camera Care avesse acquistato tale materiale da un rivenditore francese rifornito da Télos. Il 5 luglio 1978, Hasselblad (GB) telefonò a Télos, fornendo ragguagli sulle « importazioni pirata » effettuate da Camera Care e chiedendo a Télos di indagare sull'accaduto (« look into the matter »). Come risulta dal verbale di una riunione del consiglio di amministrazione di Hasselblad (GB) del 18 agosto 1978, questi contatti con Télos miravano unicamente a combattere le importazioni parallele nel Regno Unito. Con lettera del 6 settembre 1978, Hasselblad (GB) segnalò a Télos tali importazioni parallele chiedendo nuovamente spiegazioni. Il 7 settembre 1978, Camera Care sollecitò a Télos la fornitura degli articoli ordinati non ancora consegnati. In quell'occasione Camera Care assicurò che queste forniture sarebbero state mantenute strettamente segrete. (21) In seguito all'intervento di Hasselblad (GB) e a causa del contratto di distribuzione esclusiva concluso con Victor Hasselblad, Télos nella lettera dell'11 settembre 1978 dichiarò che non avrebbe effettuato più alcuna fornitura a Camera Care. Nel novembre 1978 Victor Hasselblad intervenne di nuovo per esercitare pressioni su Télos, perché si astenesse in futuro da qualsiasi esportazione. In una lettera del 24 novembre 1978, Victor Hasselblad poté confermare a Hasselblad (GB) di aver contattato Télos in merito alle importazioni e che quest'ultimo aveva invitato il rivenditore Camera Care ad astenersi dal venire nel proprio negozio, dato che non era più autorizzato a rifornire rivenditori esteri. Il caso Prolux (22) Hasselblad (GB) e, certamente, Victor Hasselblad hanno adottato provvedimenti per vietare al distributore esclusivo belga, Prolux, le esportazioni. Anche Prolux, al pari di Télos, ha invocato il contratto concluso con Victor Hasselblad per declinare gli ordini provenienti da clienti al di fuori della zona contrattuale. Nella comunicazione telefonica con Camera Care del 29 maggio 1979, Prolux si è ad esempio rifiutato di fornire materiale Hasselblad direttamente a Camera Care « a causa del proprio contratto con il produttore ». Quando Camera Care scrisse a Prolux il 30 maggio 1979, Prolux inviò la lettera a Hasselblad (GB). Hasselblad (GB) espresse la propria gratitudine in una lettera del 19 giugno 1979, menzionando il fatto che il direttore delle vendite di Victor Hasselblad aveva informato Prolux delle crescenti difficoltà che Hasselblad (GB) incontrava per le importazioni parallele, e che cercava con ogni mezzo di combatterle. 3. Misure intese a mantenere la compartimentazione dei mercati a) Controllo dei numeri di fabbricazione (23) Secondo la clausola 6 del contratto tipo di distribuzione esclusiva [clausola 8 del contratto con Hasselblad (GB)], il distributore esclusivo è tenuto a registrare, al momento della vendita, il numero di fabbricazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, e deve consentire a Victor Hasselblad di avere accesso in ogni momento al registro stesso. Victor Hasselblad, in cooperazione soprattutto con i distributori esclusivi inglese, francese, belga e danese, si è avvalso del controllo dei numeri di fabbricazione e del diritto di accesso ai registri dei distributori esclusivi per individuare i canali di distribuzione delle importazioni parallele di materiale Hasselblad da parte dei dettaglianti e per rintracciare i commercianti esportatori. Victor Hasselblad ha perseverato in questo comportamento anche dopo aver ricevuto la lettera della Commissione del 23 novembre 1979 che ribadiva ancora una volta che né Victor Hasselblad né i suoi distributori esclusivi dovevano ostacolare le esportazioni in seno al mercato comune. (24) In una lettera del 5 febbraio 1980 di Victor Hasselblad ad un rivenditore del Regno Unito che si era lamentato delle importazioni effettuate da altri rivenditori si legge quanto segue: « . . . seguiamo attentamente la registrazione dei prodotti muniti di numero di fabbricazione. Siamo così in grado di accertare se grandi quantitativi di apparecchi fotografici che abbiamo fornito a un particolare mercato vengono successivamente registrati in un'altra zona di vendita. In tal caso facciamo quattro chiacchere con il rivenditore interessato ». (25) Nei casi Makro, Ilford e Télos, Prolux e Hasselblad (GB) avevano comunicato a Victor Hasselblad i numeri di fabbricazione dei prodotti oggetto delle importazioni consentendo a quest'ultimo di accertare a chi erano stati forniti inizialmente tali prodotti. Inoltre, Hasselblad (GB), in stretta cooperazione con Victor Hasselblad, ha cercato di determinare le fonti di approvvigionamento di Camera Care procedendo, nel 1979 e nel 1980, a controlli dei numeri di fabbricazione; seppero in tal modo che alcuni rivenditori danesi e olandesi avevano fornito prodotti Hasselblad a Camera Care. b) Scambio dei listini prezzi e delle condizioni di vendita (26) Victor Hasselblad e i suoi distributori esclusivi si sono reciprocamente scambiati durante vari anni i listini prezzi e le condizioni di vendita applicabili in ciascuno Stato membro. Presentavano notevole interesse per Victor Hasselblad e per i distributori esclusivi anche gli sconti concessi ai clienti più importanti, sconti che non figuravano nel listino prezzi ed erano coperti dal segreto professionale. (27) Nel periodo compreso fra il 1977 e il 1979, Victor Hasselblad ha regolarmente chiesto ai propri distributori esclusivi i nuovi listini prezzi nella propria lettera di aprile (sales letter) con la quale esso era solito trasmettere il nuovo listino prezzi per i successivi 12 mesi a decorrere dal 1o giugno. In determinati casi in cui, grazie al controllo di numeri di fabbricazione erano state scoperte importazioni « pirata » o « grigie », per usare la terminologia di Hasselblad, quest'ultimo aveva chiesto che il distributore esclusivo, dalla cui zona contrattuale tali esportazioni provenivano, gli comunicasse il proprio listino prezzi, nonché informazioni sugli sconti e sui premi concessi ai rivenditori. Era questo lo scopo delle lettere inviate a Télos e a Ilford rispettivamente il 18 giugno 1974 e il 13 ottobre 1978. Entrambi i distributori esclusivi inviarono i propri listini prezzi e fornirono dettagli sul proprio sistema di sconti a Victor Hasselblad, che trasmise immediatamente il listino prezzi di Ilford a Hasselblad (GB) (lettere del 1o novembre 1978). (28) Prolux scrisse a Télos il 10 dicembre 1973 e il 20 marzo 1975 trasmettendo il proprio listino prezzi e chiedendo quello di Télos per poter elaborare una tabella comparativa di prezzi di vendita netti sul mercato europeo (lettera del 20 marzo). Il 27 giugno 1977 Prolux ha nuovamente chiesto il listino prezzi a Télos, affermando di essere in procinto di stabilire il proprio nuovo listino prezzi di Hasselblad. In tale contesto, Prolux chiese inoltre a Télos di fargli pervenire le altre condizioni di vendita (premi, sconti) comunicandogli a sua volta i premi e gli sconti da esso praticati. Quando Hasselblad (GB) scoprì che vi erano state importazioni parallele dalla Francia verso la Gran Bretagna, il direttore delle vendite telefonò il 5 luglio 1978 a Télos chiedendo informazioni sui listini prezzi applicabili in Francia e sugli sconti concessi ai rivenditori ed ai fotografi professionisti. In una lettera a Télos del 31 luglio 1978, Nordic comunicò, il proprio listino prezzi e fornì informazioni sul proprio sistema di premi, chiedendo a Télos il suo listino prezzi, nonché ragguagli sugli sconti concessi a rivenditori di materiale fotografico e a studi fotografici. Secondo il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di Hasselblad (GB) del 18 agosto 1978 venne deciso, per quanto riguardava il punto 5 (lotta contro « importazioni pirata »), che il direttore delle vendite di Hasselblad (GB) avrebbe chiesto a Télos il suo listino prezzi. Nella lettera del 6 settembre 1978, Hasselblad (GB) trasmise il proprio listino prezzi, fornì accurati ragguagli sul proprio sistema di premi e sconti e chiese il listino prezzi di Télos poiché, come affermava la lettera, Hasselblad (GB) riteneva che questo scambio di informazioni fosse nell'interesse di entrambi. Il 4 marzo 1980 Polack, manifestamente in seguito ad una richiesta telefonica di Hasselblad (GB), fornì a quest'ultimo il proprio listino prezzi, nonché informazioni sul proprio sistema di premi e sconti. (29) Lo scambio di listini prezzi fra Victor Hasselblad e i suoi distributori esclusivi e la comunicazione dei rispettivi sconti non sono previsti dai contratti di distribuzione esclusiva e non furono pertanto notificati. c) Discriminazione, nel servizio assistenza, dei prodotti provenienti da importazioni parallele (30) Secondo la clausola n. 10 del contratto di distribuzione esclusiva stipulato fra Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) (articolo 10 del contratto tipo in vigore negli altri Stati membri), il fabbricante garantisce il prodotto per 12 mesi. I distributori esclusivi si impegnano ad effettuare tutte le operazioni previste dalla garanzia. (31) Dal 1o gennaio 1979, Hasselblad (GB) ha introdotto un nuovo sistema di garanzia (garanzia Silver Service Card) che prolungava a 24 mesi la garanzia del fabbricante per gli apparecchi fotografici importati da Hasselblad (GB) e venduti tramite la rete di distribuzione ufficiale. La garanzia « Silver Service Card » fu introdotta in un momento in cui numerosi importatori inglesi di macchine fotografiche si lamentavano delle importazioni « pirata » e dichiaravano apertamente che non avrebbero assunto la garanzia per gli apparecchi fotografici provenienti da importazioni parallele. Introducendo questa garanzia speciale, Hasselblad (GB) mirava anche a lottare contro tali importazioni. Sotto i punti 6 e 7 (combattere il problema delle importazioni parallele di prodotti Hasselblad dall'Europa), negli obiettivi di Marketing elaborati da Hasselblad (GB) per il 1980 figura quanto segue: « Continuare a promuovere i vantaggi del sistema Silver Service a favore dei clienti che aquistano macchine fotografiche originariamente in vendita nel Regno Unito ». Hasselblad (GB) ha sempre sottolineato, nei suoi annunci pubblicitari, che il periodo di garanzia del produttore era stata prorogato da 12 a 24 mesi; gli annunci pubblicitari proclamavano quanto segue: « Vantaggi della Silver Service Card: rapido servizio riparazioni in garanzia, ed i titolari della Silver Service Card avranno sempre la priorità assoluta ». Una lettera del direttore del servizio assistenza di Hasselblad (GB), in data 8 dicembre 1980, ha indicato chiaramente che gli apparecchi Hasselblad importati per la via ufficiale avrebbero beneficiato di un servizio di riparazioni entro 24 ore: e si precisava che ciò non valeva in caso di importazioni parallele. (32) La politica di Hasselblad (GB) è notoria nel Regno Unito. Nel numero 58 dell'AFAEP Magazine si legge testualmente: « I rivenditori nel Regno Unito che vogliono assicurarsi un servizio assistenza hanno tutto l'interesse a rifornirsi presso il distributore esclusivo ufficiale, perché in caso contrario quest'ultimo può rifiutarsi semplicemente di effettuare le riparazioni. È il caso di Hasselblad, che ha recentemente introdotto il servizio assistenza « Silver Card » che, in pratica, è un sistema che consente di offrire un efficiente servizio assistenza per apparecchi fotografici acquistati nel Regno Unito e di individuare quelli acquistati all'estero, per ritardare le riparazioni ». B. IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DEI PRODOTTI HASSELBLAD NEL REGNO UNITO I. Il Dealer Agreement di Hasselblad (GB) (33) Nel 1974, il Group I e E Limited, che dal 1957 commercializzava i prodotti Hasselblad nel Regno Unito, decise di istituire un sistema di distribuzione per i prodotti Hasselblad. Secondo tale sistema, soltanto i dettaglianti che hanno sottoscritto il contratto tipo di distribuzione (standard dealer agreement) ottengono la qualifica di « rivenditori autorizzati » e sono riforniti dal distributore esclusivo. Il 29 dicembre 1975 il Group I e E ha mutato la propria ragione sociale in Hasselblad (GB). Il 1o gennaio 1979 Hasselblad (GB) ha modificato alcune clausole del « dealer agreement », che è poi stato notificato da Hasselblad (GB) alla Commissione il 25 gennaio 1980. Secondo la clausola 6, lettera (a), del « dealer agreement » al rivenditore è espressamente vietato, salvo preventiva autorizzazione scritta di Hasselblad (GB), di fornire prodotti Hasselblad ad altri negozi di articoli fotografici sia nel Regno Unito che all'estero. La clausola 23, lettera (c), obbliga fra l'altro il rivenditore a ritirare e a non ripresentare inserzioni pubblicitarie nei confronti delle quali Hasselblad (GB) abbia sollevato obiezioni per iscritto. A norma della clausola 28, Hasselblad (GB) può recedere senza preavviso dal « dealer agreement » qualora il rivenditore non rispetti una delle succitate clausole o condizioni del « dealer agreement » ovvero trasferisca il proprio negozio senza preventiva autorizzazione scritta di Hasselblad (GB). Il rivenditore deve immediatamente avvertire Hasselblad (GB) di ogni trasferimento del genere. (34) Hasselblad (GB) ha realizzato nel 1978 un fatturato di . . . sterline e un . . . di . . . sterline. Nel 1979 il fatturato era di . . . sterline e . . . di . . . sterline. Nell'esercizio 1980, Hasselblad (GB) ha un . . . di . . . sterline su di un fatturato di . . . sterline. II. L'attuazione del sistema di distribuzione esclusiva di Hasselblad (GB) nella pratica 1. Ammissione al sistema di distribuzione (35) Hasselblad (GB) ha stipulato « dealer agreements » con circa 100 dei 2 000 negozi di articoli fotografici operanti nel Regno Unito. Caratteristica della sua politica distributiva è di non cedere indiscriminatamente i prodotti Hasselblad a tutti i rivenditori che abbiano i necessari requisiti. Quando Hasselblad (GB) ritiene che una determinata zona è « satura » di rivenditori Hasselblad, non rilascia nuove autorizzazioni. Il rivenditore autorizzato che si trasferisca col proprio negozio in detta zona perde la qualifica di rivenditore autorizzato. Il 15 febbraio 1980 Hasselblad (GB) ha dichiarato alla Commissione che non poteva autorizzare un commerciante che procedesse a delle importazioni parallele di prodotti Hasselblad perché altrimenti Hasselblad « non avrebbe avuto . . . assolutamente modo di controllare i prodotti ordinati » e perché il rivenditore non avrebbe potuto fornire per quei prodotti la garanzia Silver Service Card. 2. L'influenza sui prezzi di rivendita (36) Nell'agosto 1973 un rappresentante del Group I e E, come si chiamava allora Hasselblad (GB), dichiarò in un seminario su « gli effetti del sistema cash-and-carry sul commercio al dettaglio » che se i rivenditori al dettaglio avessero abbassato i prezzi, ad esempio del 10 %, la sua ditta avrebbe sospeso loro le forniture; inoltre, il 1o dicembre 1975, il Group I e E minacciò i rivenditori al dettaglio che non consideravano i prezzi fissati dal gruppo come prezzi di vendita minimi, di tagliare loro i crediti. Hasselblad (GB), in una circolare del 24 marzo 1980, ha richiamato l'attenzione dei suoi rivenditori sull'assurdità di lanciarsi in una politica di prezzi suscettibile di pregiudicare la loro situazione finanziaria in maniera forse irreparabile. 3. Il caso Camera Care (37) Camera Care era stata ammessa da Hasselblad (GB) nella propria rete distributiva il 7 gennaio 1976. Camera Care era, ed è, un rivenditore di articoli fotografici che si accontenta di margini di guadagno modesti. I prezzi di Camera Care per i prodotti Hasselblad erano in media più bassi del . . . % dei prezzi al dettaglio raccomandati da Hasselblad (GB) ai rivenditori. Dopo l'ingresso nella rete distributiva Hasselblad, Camera Care registrò uno spettacolare incremento del proprio fatturato globale, che passò da . . . sterline nel 1974 a . . . sterline nel 1979, e la quota parte dei prodotti Hasselblad salì dal . . . al . . . % quando per la media dei distributori Hasselblad la quota parte dei prodotti Hasselblad si aggira dal . . . al . . . % delle vendite complessive. Per questi straordinari successi nella vendita dei prodotti Hasselblad, Hasselblad insignì Camera Care nella primavera del 1978 di un'onorificenza. (38) Con lettera del 3 febbraio 1978, Hasselblad (GB) notificò a Camera Care di recedere dall'accordo, rispettando i tre mesi di preavviso prescritti. Hasselblad (GB) adduceva come motivo il fatto che Camera Care aveva pubblicato due inserzioni su due periodici specializzati. Il tenore di entrambi gli annunci era il seguente: « Il massaggio svedese di Victor Hasselblad rinvigorisce le vostre foto. Hasselblad e Camera Care, una storia d'amore ». In essi si diceva inoltre che Camera Care vende, acquista, permuta, dà in locazione finanziaria, presta, ripara ed esporta prodotti Hasselblad e che « i prezzi di Camera Care reggono il confronto con quelli di qualsiasi altro rivenditore al dettaglio ». (39) Hasselblad (GB) protestò verbalmente quando questi annunci apparvero per la prima volta. Nei colloqui con Hasselblad (GB) che avevano preceduto questi annunci, Camera Care aveva, a richiesta del distributore esclusivo, riunciato allo slogan: « Batteremo i prezzi di qualsiasi altro rivenditore ». Hasselblad (GB) aveva persino chiesto a Camera Care di astenersi dal fare qualsiasi riferimento ai prezzi praticati da altri rivenditori. Una lettera del 25 gennaio 1978 inviata da Hasselblad (GB) al suo avvocato di allora (lettera che Hasselblad stesso ha presentato alla Commissione) precisa che Hasselblad (GB) disapprovava il secondo annuncio pubblicato da Camera Care, proprio per i prezzi di vendita che vi figuravano (« strictly on prices »). (40) In seguito alle obiezioni verbali sollevate da Hasselblad nei confronti del primo annuncio, Camera Care ha cercato di bloccare la pubblicazione del secondo annuncio, ma ciò non è più stato possibile per ragioni tecniche. Dopo aver ricevuto la lettera con cui si poneva fine al « dealer agreement », Camera Care propose a Hasselblad (GB) di sottoporre alla sua approvazione i propri annunci futuri, ma senza successo. (41) Dopo la cessazione del « dealer agreement », Camera Care ha cercato di rifornirsi di prodotti Hasselblad presso altri rivenditori nel Regno Unito, i quali si sono rifiutati, appellandosi eventualmente alla clausola 6 del « dealer agreement ». Nel caso Life Photographics Hasselblad (GB) è intervenuto direttamente e ha minacciato il rivenditore di porre fine al « dealer agreement » se avesse venduto a Camera Care. Camere Care è tuttora nell'impossibilità di ottenere prodotti Hasselblad presso altri rivenditori Hasselblad autorizzati nel Regno Unito. Dalla cessazione del « dealer agreement », Hasselblad (GB) ha costantemente e sistematicamente sorvegliato la vendita dei prodotti Hasselblad da parte di Camera Care. A tal fine il distributore esclusivo ha fatto riscorso ai servizi di un'agenzia specializzata, per tenere sotto controllo, nel periodo compreso fra il 13 ottobre 1978 e il 10 dicembre 1979 i prezzi praticati da Camera Care. VALUTAZIONE GIURIDICA APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85 DEL TRATTATO CEE A. RIPARTIZIONE CONCORDATA DEL MER- CATO (42) Considerando che come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 16 dicembre 1975 nelle cause riunite da 40 a 48, 50, da 54 a 56, 111, 113 e 114/73 - Suiker Unie (Raccolta 1975, pag. 1663 e seguenti), la nozione di « pratica concordata » corrisponde ad una forma di coordinamento dell'attività delle imprese che sostituisce consapevolmente una collaborazione pratica fra le imprese stesse, che porti a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali del mercato; che qualora un operatore economico accolga le lamentele rivoltegli da un altro operatore in merito alla concorrenza fatta a quest'ultimo dai prodotti venduti dal primo, ciò costituisce o dimostra una pratica concordata; (43) Considerando che Victor Hasselblad ha accolto le lamentele dei suoi distributori esclusivi Prolux e Hasselblad (GB) circa le importazioni parallele e ha contattato Télos e Ilford, nonché, in occasione delle importazioni di Camera Care, anche Prolux, esponendo ad essi ed applicando loro la propria politica generale di vendita consistente nel proteggere i distributori esclusivi nei confronti delle importazioni parallele; che in tali occasioni Victor Hasselblad ha espressamente vietato a Ilford di esportare e ha chiesto a Télos di sorvegliare la situazione; che evidentemente ha ugualmente contattato Prolux riguardo alle sue esportazioni; (44) Considerando che Ilford si è quindi impegnato nei confronti di Victor Hasselblad, tanto per iscritto, quanto oralmente, a rispettare il divieto di esportazione; che Télos ha fornito assicurazioni che avrebbe vigilato sulla situazione e non avrebbe più rifornito Camera Care; che Prolux ha rifiutato di soddisfare delle ordinazioni in provenienza dal Regno Unito; che Télos ha fornito assicurazioni analoghe a Prolux nel dicembre 1974 e a Hasselblad (GB) fra luglio e settembre 1978; che Télos, Ilford e Prolux hanno cessato di esportare verso il Regno Unito; che in tal modo peraltro, anche Télos, Ilford e Prolux hanno agito in modo da accogliere le lamentele dei distributori esclusivi, sia espressamente (Ilford e Télos) sia tacitamente (Prolux); (45) Considerando che oltre a Victor Hasselblad, che nella sua veste di produttore ha avuto una parte importante nella definizione di tale politica di compartimentazione dei mercati, anche Hasselblad (GB) e Prolux hanno scientemente e intenzionalmente indotto gli altri distributori esclusivi ad adottare il loro comportamento; che, in tal modo, i distributori esclusivi interessati [Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux e Polack] si sono concertati per astenersi dall'esportare verso gli altri Stati membri all'interno del mercato comune; che in tal modo essi si sono conformati alla politica generale di vendita di Victor Hasselblad che era stata loro notificata e che mirava a garantire ai distributori esclusivi la protezione territoriale più estesa possibile; che tale coordinamento ha impedito che si instaurassero le condizioni normali del mercato, quali avrebbero potuto realizzarsi in caso di libera circolazione dei prodotti; (46) Considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, c'è bisogno di stabilire se il divieto di esportazione imposto da Ilford integra un accordo, essendo decisivo a tal uopo che Victor Hasselblad ed il suo distributore esclusivo abbiano collaborato nell'applicazione di una politica di compartimentazione del mercato; (47) Considerando che gli argomenti sostenuti da Télos e Ilford, secondo i quali il divieto di esportazione imposto dal produttore sarebbe stato rispettato dal primo soltanto nella forma e dal secondo soltanto in seguito alle forti pressioni esercitate, sono irrilevanti ai fini della questione se vi sia stata una pratica concordata; che, perché si abbia pratica concordata, basta che un'impresa indipendente adatti consapevolmente e volontariamente il proprio comportamento ai desideri di un'altra impresa; che i motivi di fondo o la consapevolezza dell'infrazione sono irrilevanti a tal fine; (48) Considerando inoltre che le clausole dei contratti di esclusiva che prevedono la registrazione all'atto della vendita dei numeri di fabbricazione nonché del nominativo e dell'indirizzo dell'acquirente e la loro comunicazione a Victor Hasselblad, dietro richiesta di quest'ultimo, sono state utilizzate da Victor Hasselblad, nonché da Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux e Polack per accertare la fonte delle importazioni parallele; che questi controlli sistematici dei numeri di fabbricazione non rappresentavano delle misure isolate bensì degli elementi di un sistema generale di controllo della suddivisione del mercato; che tutte le citate fonti di esportazioni erano rilevate attraverso i controlli sui numeri di serie; che tale controllo costituisce un caso di utilizzazione per fini illeciti di una disposizione contrattuale in sé lecita; (49) Considerando che lo scambio dei listini prezzi e dei segreti commerciali fra Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Nordic e Polack ha rappresentato un mezzo sussidiario per assicurare la compartimentazione del mercato; che sotto il profilo del diritto della concorrenza il fatto che un produttore chieda ai propri distributori esclusivi di comunicargli il loro listino prezzi e le condizioni di vendita (sconti, premi, ecc.) è ineccepibile; che Victor Hasselblad ha tuttavia utilizzato le informazioni ottenute per informare i propri distributori esclusivi dei prezzi praticati dagli altri distributori esclusivi; che come risulta dalle lettere indirizzate da Victor Hasselblad il 18 giugno 1974 a Télos e il 13 ottobre 1978 a Hasselblad (GB), questo scambio di informazioni mirava precisamente ad impedire le esportazioni parallele (« pirate exports ») o a renderle meno interessanti economicamente; che lo scambio di informazioni sui prezzi fra Prolux e Télos e fra Hasselblad (GB) e Télos aveva manifestamente lo stesso scopo; che Polack ha chiesto le informazioni sui prezzi in un periodo in cui le importazioni parallele dalla Danimarca verso il Regno Unito stavano intensificandosi; che lo scambio di informazioni fra Télos e Nordic è avvenuto senza che vi fosse un motivo particolare, ma che comunque sono state scambiate informazioni precise in materia di prezzi e di sconti, e ciò in un'epoca in cui si effettuavano anche importazioni parallele; (50) Considerando che la Corte di giustizia, nella sentenza del 17 ottobre 1972 nella causa « Cementifici » (Raccolta 1972, pag. 977), e la Commissione in varie decisioni (Cobelpa/VNP), dell'8 settembre 1977 (GU n. L 242 del 21. 9. 1977, pag. 10); pergamena vegetale, del 23 dicembre 1977 (GU n. L 70 del 13. 3. 1978, pag. 54), ha precisato che la comunicazione reciproca dei prezzi e delle condizioni relative agli sconti e ai premi, ecc., che rientrano nel segreto commerciale, costituisce una pratica concordata ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1; che tale è soprattutto quando, come avviene normalmente, l'informazione è richiesta o data allo scopo o con il conseguente effetto di restringere la concorrenza (Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza « Suiker Unie », Raccolta della giurisprudenza della Corte del 1975, pag. 1663); che proprio allo scopo di eliminare la concorrenza delle importazioni parallele le parti interessate si sono scambiate le informazioni in parola; (51) Considerando che l'obiezione comune a tutte le imprese interessate, secondo la quale esse non avrebbero mai aumentato i loro prezzi al livello di quelli di un altro distributore esclusivo, e che invece esse li avrebbero ritoccati in ribasso, è irrilevante ai fini della valutazione fatta più sopra; che, da un lato, essa dimostra che il sistema di scambio d'informazioni ha influenzato il comportamento delle imprese interessate sul mercato e che, dall'altro, le eventuali riduzioni di prezzo sarebbero state più sostanziali se le informazioni non fossero state scambiate nel modo descritto; che l'argomento, secondo il quale i listini prezzi erano « notori », non è pertinente per quanto riguarda gli sconti e gli abbuoni segreti, e che il fatto che, dedicandovi l'energia e il tempo necessari, sia possibile procurarsi i listini prezzi con l'aiuto di terzi (ad esempio tramite rivenditori) lascia inalterata la conclusione che lo scambio d'informazioni in materia di prezzi comporta una modifica artificiosa delle condizioni di concorrenza (vedi decisione della Commissione: « pergamena vegetale »). B. EFFETTI DI QUESTE MISURE SUGLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA (52) Considerando che ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 67/67/CEE gli accordi di esclusiva non beneficiano dell'esenzione per categoria se le parti adottano delle misure intese a proteggere le zone in esclusiva e se cercano di impedire le importazioni; (53) Considerando che secondo la lettera degli accordi, né Victor Hasselblad né i suoi distributori esclusivi avevano la possibilità legale di controllare la rivendita dei prodotti Hasselblad in misura che vada oltre quanto consentito dall'esenzione concessa dal regolamento n. 67/67/CEE, e di esigere, ad esempio, dai rivenditori, che forniscano tali prodotti soltanto ai rivenditori direttamente riforniti dai distributori esclusivi Hasselblad; (54) Considerando che nella sentenza del 1o ottobre 1975 (Causa 25/75 - Van Vliet/Dalle Crode - Raccolta 1975, pag. 1103), la Corte di giustizia ha dichiarato che un accordo di esclusiva non deve avere l'effetto di impedire le importazioni parallele provenienti da altri Stati membri che non passino per il circuito di distribuzione « ufficiale », confermando in tal modo la posizione costante della Commissione intesa a garantire che gli accordi di esclusiva non limitino l'approvvigionamento dei prodotti oggetto del contratto e che i mercati non vengano frazionati; (55) Considerando che, come sono stati applicati, i contratti di esclusiva conclusi fra Victor Hasselblad e i suoi distributori esclusivi Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Polack e Nordic non possono quindi beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE e che resta pertanto applicabile l'articolo 85, paragrafo 1; (56) Considerando che si deve giudicare come restrittivo della concorrenza il fatto che un distributore esclusivo rifiuti di riparare apparecchi provenienti da importazioni parallele o, per farlo, esiga un periodo di tempo più lungo o fornisca un servizio di qualità inferiore; che la Commissione ha più volte insistito sul fatto che l'acquirente di prodotti oggetto di importazioni parallele non può essere penalizzato rispetto all'acquirente di prodotti importati regolarmente, né sul piano finanziario né su quello tecnico, né per quanto riguarda l'accesso al servizio assistenza (vedi la decisione della Commissione del 23 ottobre 1978, Zanussi; GU n. L 322 del 16. 11. 1978, pag. 36); che ciò non significa che il distributore esclusivo non sia autorizzato ad offrire prestazioni addizionali in garanzia per i prodotti da esso importati e rivenduti; che i prodotti provenienti da importazioni parallele non devono tuttavia essere discriminati in altro modo, nei limiti in cui la garanzia del produttore e la garanzia del distributore esclusivo coincidono; che la garanzia dei distributori non deve in nessun caso assicurare all'utilizzatore una precedenza per quanto riguarda la rapidità delle riparazioni; che infatti la rapidità della riparazione costituisce un elemento essenziale di qualsiasi forma di garanzia, in particolare quando si tratti, come nella fattispecie, di prodotti che sono utilizzati essenzialmente per scopi professionali, e la rapidità delle prestazioni in garanzia e delle riparazioni costituisce un aspetto fondamentale del servizio assistenza; (57) Considerando che nella misura in cui Hasselblad (GB) annuncia o effettua riparazioni più rapide per gli apparecchi fotografici importati regolarmente e penalizza in tal modo i prodotti Hasselblad importati parallelamente, questo comportamento configura una misura che restringe la concorrenza; inoltre, che questo comportamento di Hasselblad (GB) rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 67/67/CEE poiché mira a dissuadere i commercianti e gli utilizzatori dal rifornirsi nel mercato comune; (58) Considerando che è irrilevante che si tratti di una misura unilaterale dato che anche misure unilaterali giustificano l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 67/67/CEE; che pertanto anche l'accordo di distribuzione esclusiva fra Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) non beneficia dell'esenzione per categoria di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 67/67/CEE. C. L'ACCORDO DI DISTRIBUZIONE NEL REGNO UNITO E LA SUA APPLICAZIONE I. Le condizioni del « dealer agreement » (59) Considerando che nella misura in cui la clausola n. 6 impedisce le esportazioni, essa ricade automaticamente nel divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1; che la Commissione, in varie decisioni, e la Corte di giustizia, in numerose sentenze, hanno ribadito la natura anticoncorrenziale di tali clausole; che il divieto di forniture restringe la concorrenza, dato che limita gravemente la libertà economica dei rivenditori autorizzati e ne determina la dipendenza (vedi decisioni della Commissione nelle cause Deutsche Philips, del 5 ottobre 1973, GU n. L 293 del 20. 10. 1973, pag. 40; Omega, del 3 giugno 1975, GU n. L 159 del 21. 6. 1975, pag. 22); (60) Considerando che il potere conferito a Hasselblad (GB) dalla clausola 23 equivale ad un diritto di censura a posteriori a favore di Hasselblad (GB); che inoltre questo ampio diritto di intervento consente a Hasselblad (GB) di vietare misure pubblicitarie da parte di rivenditori particolarmente attivi sul piano della concorrenza e dei prezzi, soprattutto di quelli che importano indipendentemente da Hasselblad, tanto più che Hasselblad (GB) non deve fornire spiegazione alcuna per giustificare tali misure di censura; (61) Considerando che la potestà dell'articolo 28 di recedere dal contratto quando il rivenditore trasferisce la propria sede commerciale ha lo scopo di garantire delle « zone di vendita » ai rivenditori autorizzati, di assicurare a questi ultimi una protezione territoriale e di limitare pertanto la concorrenza; che questa restrizione è tanto più grave in quanto persino i rivenditori già autorizzati vengono esclusi dal sistema di distribuzione se trasferiscono la propria sede, anche quando abbiano investito notevoli somme nella distribuzione di prodotti Hasselblad; (62) Considerando che le clausole 6, 23 e 28 restringono pertanto la concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1; II. Applicazione pratica del sistema di distribuzione 1. Limitazioni nell'accesso del sistema distribuzione (63) Considerando che, come la Corte di giustizia ha affermato in diritto nella sentenza pronunciata il 25 ottobre 1977 nella causa 26/76 (Metro, Raccolta 1977, pag. 1875), i sistemi di distribuzione selettiva costituiscono uno degli elementi di concorrenza conformi all'articolo 85, paragrafo 1, purché la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di indole qualitativa riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti, questi requisiti siano richiesti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e vengano valutati in modo non discriminatorio; che ne consegue che i sistemi di distribuzione selettiva, nei quali la scelta dei rivenditori non avviene esclusivamente in base a criteri oggettivi di indole qualitativa, cadono sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 (Corte di giustizia, sentenza del 10 luglio 1980, causa 99/79 - Profumi, Raccolta 1980, pag. 2511); che la Corte di giustizia, nel giudicare i sistemi di distribuzione esclusiva alla luce dell'articolo 85, paragrafo 1, ha anche stabilito che occorre tener conto del contesto economico e legale nel quale vengono praticati e di ogni circostanza interessante, giuridica o di fatto (Corte di giustizia, sentenza dell'11 dicembre 1980, causa 31/80 - l'Oréal, Raccolta 1980, pag. 3775); (64) Considerando che Hasselblad (GB) si rifiuta di ammettere rivenditori per motivi che non sono previsti nel « dealer agreement » ed esclude dalla propria rete di distribuzione rivenditori che soddisfano a tutti i requisiti previsti nell'ambito del sistema di distribuzione, impedendo in tal modo qualsiasi concorrenza potenziale nelle zone assegnate ai rivenditori autorizzati; che pertanto la scelta dei rivenditori non avviene unicamente sulla base di criteri oggettivi di indole qualitativa, bensì in base alla valutazione quantitativa effettuata da Hasselblad (GB); che tale politica è prevista dalla clausola 28; 2. Il caso Camera Care (65) Considerando che il caso Camera Care e le altre misure per influire sui prezzi dimostrano che Hasselblad (GB) si avvalse del « dealer agreement » per imporre il livello dei prezzi prestabilito allo stadio della rivendita; che questa politica è prevista dalla clausola 23; che nel contesto del « dealer agreement », i commercianti non erano liberi di praticare prezzi troppo discosti dai prezzi raccomandati; che la politica dei prezzi di Camera Care è stata anche la ragione principale per la cessazione del precedente « dealer agreement », in quanto ciò avrebbe eliminato dal commercio al dettaglio un concorrente che aveva dimostrato di essere in grado di vendere prodotti Hasselblad in grandi quantitativi e a prezzi convenienti; che Hasselblad (GB) chiarì in tal modo che ulteriori forniture secondo il « dealer agreement » sarebbero dipese dall'applicazione dei prezzi raccomandati; che analogamente il boicottaggio che Hasselblad (GB), d'accordo con Victor Hasselblad e gli altri distributori esclusivi, ha cercato di organizzare nel Regno Unito e in tutta l'Europa nei confronti di Camera Care, in base al « dealer agreement » e la sistematica sorveglianza di quest'ultimo (punto 41) miravano del pari a proteggere dalla concorrenza i rivenditori strettamente legati a Hasselblad (GB) dal « dealer agreement »; (66) Considerando che Hasselblad (GB) interferisce quindi con la libertà dei rivenditori autorizzati di fissare i loro prezzi, approfittando del timore dei rivenditori di essere esclusi dal « dealer agreement », usando ciò come mezzo per impedire la concorrenza fra i distributori autorizzati; Considerando che nei limiti in cui la politica di Hasselblad (GB) in applicazione del « dealer agreement », limita l'accesso di distributori qualificati ai prodotti Hasselblad in base ad un criterio quantitativo, e nella misura in cui Hasselblad (GB) ha usato della propria posizione secondo il « dealer agreement » per influire sui prezzi al dettaglio, esiste una restrizione di concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. D. EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI I. Pratiche concordate e contratti di distribuzione esclusiva (67) Considerando che il principale oggetto, nonché l'effetto, delle pratiche concordate, dei contratti di distribuzione esclusiva e delle misure adottate nel quadro di questi contratti era di impedire la circolazione dei beni in oggetto all'interno del mercato comune; che in effetti gli accordi di esclusiva e i detti divieti d'esportazione restringono il commercio fra gli Stati membri, trattandosi di accordi commerciali a carattere nazionale basati su una protezione territoriale; (68) Considerando che questo effetto è sensibile; che i prodotti Hasselblad sono pezzi costosi di apparecchiature di precisione, di facile trasporto, dotati delle stesse specifiche tecniche in tutti gli Stati membri e per i quali il commercio transfrontaliero risulta proficuo; che, per i motivi precisati ai punti 10 e 11, i commercianti hanno un effettivo interesse economico ad esportare tali prodotti; che, inoltre, la limitata produzione di Victor Hasselblad può comportare in singoli Stati membri temporanee penurie di forniture, cui i rivenditori cercano di ovviare con importazioni parallele; II. Il sistema di distribuzione nel Regno Unito (69) Considerando che il « dealer agreement » completa il sistema di distribuzione di Victor Hasselblad, avente lo scopo di mantenere un dato livello di prezzi in ogni Stato membro attraverso la compartimentazione dei mercati nazionali; che nel Regno Unito tale compartimentazione era realizzata a livello di commercio al dettaglio dal « dealer agreement » e dal fatto della sua applicazione; che l'esclusione di importazioni parallele, i divieti di esportazione e di commercio transfrontaliero contenuti nella clausola 6, l'esclusione di distributori concorrenziali, la selezione quantitativa, la protezione territoriale dei distributori (clausola 23), l'influenza diretta sui prezzi al minuto, l'influenza indiretta sui prezzi grazie alla clausola 28 e l'uso del « dealer agreement » come base per il boicottaggio di Camera Care, tutto ha servito ad assicurare la differenza dei prezzi; che tali clausole e misure risultano interconnesse e non possono essere considerate separatamente; che, inoltre, le restrizioni alla concorrenza contenute nel « dealer agreement » e la selezione quantitativa dei distributori sono suscettibili di sbarrare l'accesso al sistema per i commercianti che abbiano esportato prodotti Hasselblad; che quei commercianti che sono in grado di vendere i prodotti Hasselblad in altri Stati membri, ma che non sono stati autorizzati da Hasselblad (GB) sono di conseguenza impediti di rifornire gli acquirenti in tali paesi (vedi decisione della Commissione Philips tedesca e BMW del 13 dicembre 1974, GU n. L 29 del 3. 2. 1975, pag. 1); Considerando che quei commercianti, quali Camera Care, che vogliono ridurre i prezzi, sono costretti a ricercare delle importazioni parallele se vogliono assolutamente vendere dei prodotti Hasselblad; che queste restrizioni possono pertanto pregiudicare il commercio tra Stati membri; (70) Considerando che l'influenza di Hasselblad (GB) sui prezzi nel quadro del « dealer agreement », indusse i distributori autorizzati a fare praticamente gli stessi prezzi per i prodotti Hasselblad; che la politica dei prezzi al dettaglio toccava tutti i prodotti Hasselblad, compresi quelli importati; che questo eliminava, nei riguardi dei distributori autorizzati, l'interesse e la previsione di un commercio intracomunitario, benché i prezzi elevati che loro faceva Hasselblad (GB) facessero sì che fosse interessante trovare dei punti di rifornimento al di fuori del Regno Unito; che, in tal modo, il « dealer agreement » ha creato una barriera artificiale al commercio tra il Regno Unito e gli altri Stati membri; che, inoltre, gli effetti della politica dei prezzi di Hasselblad (GB) non possono essere separati dagli effetti delle altre violazioni all'articolo 85, paragrafo 1, considerati nella presente decisione; Considerando che, alla luce di tali fatti, risulta evidente che gli effetti anticoncorrenziali del « dealer agreement » nonché la sua applicazione pratica hanno avuto sensibili conseguenze sul commercio tra Stati membri; INAPPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CEE (71) Considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate per i quali le imprese interessate chiedono un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, devono essere notificati alla Commissione; che né Victor Hasselblad né i distributori esclusivi hanno notificato alla Commissione la cooperazione fra loro instaurata per compartimentare i mercati; che già questo fatto porta a escludere che possa essere presa in considerazione un'esenzione delle pratiche concordate e dei relativi accordi di distribuzione esclusiva; che, inoltre, non sarebbe possibile concedere un'esenzione individuale a queste restrizioni di concorrenza, perché l'isolamento dei mercati nazionali che ne consegue mette le imprese interessate in condizione di eliminare la concorrenza nel settore delle apparecchiature Hasselblad; che la compartimentazione del mercato, scopo ed effetto del « dealer agreement », e le restrizioni alla concorrenza previste dallo stesso accordo e congiuntamente in seguito applicate sono lesive dell'interesse dei consumatori, in quanto mirano a bloccare i prezzi al più alto livello e non possono essere in alcun modo esentate; APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO N. 17 1. Infrazione deliberata (72) Considerando che Victor Hasselblad e Hasselblad (GB), Ilford, Télos e Prolux hanno deliberatamente violato l'articolo 85, paragrafo 1; che hanno intenzionalmente e deliberatamente preso provvedimenti diretti a isolare i differenti mercati e restringere così la concorrenza; considerando che Victor Hasselblad ha ripetutamente descritto la protezione concessa ai distributori esclusivi come uno degli obiettivi della sua politica commerciale; che non può Victor Hasselblad obiettare, a quanto precede, di aver ritenuto erroneamente e in buona fede che il divieto di esportazione fosse lecito; che Victor Hasselblad era stato infatti informato con lettera in data 23 dicembre 1976 che i divieti di esportazione erano illeciti; che neppure la lettera della Commissione del 20 febbraio 1979, in cui si dichiarava che l'accordo di distribuzione di esclusiva rientrava nella sfera di applicazione del regolamento n. 67/67/CEE può dar luogo ad equivoci, perché il citato regolamento stabilisce espressamente che occorre salvaguardare la possibilità d'importazioni parallele; che Victor Hasselblad stesso fece credere alla Commissione che l'accordo non conteneva né voleva contenere un divieto di esportazione e che solo nel gennaio 1981 Victor Hasselblad ha incominciato a sostenere di aver notificato una clausola contrattuale ambigua, recante un divieto di esportazione; che un'impresa non può approfittare di una notificazione che, nella migliore delle ipotesi, si presenta ambigua, per chiedere ad un tempo che non le siano inflitte ammende e che le sia concesso di continuare, proprio perché la notificazione ha tratto in inganno la Commissione, a mettere in atto un comportamento manifestamente illecito; Considerando che Hasselblad (GB) sapeva e voleva che dei dettaglianti obiettivamente capaci non potessero importare prodotti Hasselblad nel Regno Unito, restando estromessi dalla concorrenza nel mercato comune; che pure ha voluto le misure d'influenza sui prezzi; che, in seguito all'esclusione di Camera Care a causa della sua politica dei prezzi, il « dealer agreement » venne usato, dal luglio 1978, intenzionalmente, come una base per boicottare questo distributore; 2. Durata delle infrazioni (73) Considerando che, a partire dal giugno 1974, Victor Hasselblad stipulò con i propri distributori esclusivi Prolux e Télos (giugno 1974), Hasselblad (GB) (estate 1974) e Ilford (novembre 1978) accordi in base ai quali si impegnava a proteggere le zone di distribuzione esclusive dalle importazioni, mentre i distributori esclusivi si sarebbero astenuti dall'esportare prodotti Hasselblad ed avrebbero impedito ai rivenditori da essi riforniti di esportare a loro volta; che l'accordo restò in vigore almeno fino all'agosto 1980; che la pratica concordata fra Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Ilford, Télos, Prolux, Polack e Nordic esisteva almeno dal giugno 1974 fra Victor Hasselblad e Télos, dal marzo 1975 fra Télos e Prolux e dall'aprile 1977 fra tutti i distributori esclusivi oggetto del presente procedimento e Victor Hasselblad; che, a causa del « dealer agreement » e della sua pratica attuazione, Hasselblad (GB) ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, dal 1o gennaio 1975 in poi; che le misure di influenza sui prezzi venivano applicate solo saltuariamente, quando era il caso; che dai fatti esposti ai punti da 36 a 41, nonché dall'incidente Camera Care, emerge che Hasselblad (GB) ha applicato la politica di cui sopra negli anni 1973, 1975, 1978, 1979 e 1980; (74) Considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) del regolamento n. 17, l'accordo stipulato nel 1974 fra Victor Hasselblad e i distributori esclusivi Prolux e Télos non è passibile di ammende per quanto concerne gli eventi sino al febbraio 1977; che il 15 febbraio 1977 Victor Hasselblad informò la Commissione che rinunciava al divieto di esportazione; che il sistema di scambi d'informazioni non è mai stato notificato alla Commissione e, di conseguenza, non beneficia della protezione prevista dall'articolo 15, paragrafo 5; che lo stesso dicasi per la pratica attuazione del testo modificato degli accordi di distribuzione esclusiva e per la discriminazione che Hasselblad (GB) attuava a svantaggio dei prodotti provenienti da importazioni parallele, relativamente all'ammissione al sistema di distribuzione nonché al servizio assistenza per i prodotti importati al di fuori dei canali ufficiali; che Hasselblad (GB) non incorre, per il periodo successivo al 25 gennaio 1980, in ammenda alcuna per quanto riguarda le restrizioni della concorrenza contenute nel « dealer agreement » e la selezione quantitativa dei rivenditori; 3. Gravità delle infrazioni (75) Considerando che la compartimentazione dei mercati concreta una violazione grave dell'articolo 85, paragrafo 1; che Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) hanno agito da forza motrice per ostacolare il commercio tra Stati membri e le importazioni nel Regno Unito; che inoltre Hasselblad (GB) ha mostrato un particolare impegno nell'esercitare pressioni sugli altri distributori esclusivi perché controllassero le forniture incrociate verso gli altri Stati membri e perché si scambiassero informazioni sui prezzi; che Hasselblad (GB) ha altresì preso iniziative unilaterali per discriminare negativamente, nella fase dell'assistenza alla clientela, le merci oggetto di importazioni parallele; che l'adozione del « dealer agreement » a sostegno della politica di compartimentazione del mercato allo stadio della rivendita costituisce un'ulteriore grave violazione, al pari delle altre restrizioni di concorrenza connesse al « dealer agreement »; (76) Considerando che tali violazioni possono ovviamente avere ripercussioni sui prezzi al dettaglio nella Comunità; che i prodotti oggetto del presente procedimento, benché non siano destinati a consumi di massa, hanno un valore unitario molto alto, per cui le violazioni delle regole di concorrenza sono di notevole entità, anche se il numero di consumatori è relativamente esiguo; che, in particolare, molti consumatori sono fotografi professionisti, che possono avere bisogno di una macchina Hasselblad, perché è il loro strumento di lavoro e che possono quindi essere lesi nella loro situazione concorrenziale; che quando una differenza di prezzi esiste fra più paesi, anche poche importazioni possono influenzare il mercato dei prezzi più alti, come Hasselblad (GB) stesso ha riconosciuto (punto 11); che anche l'esclusione di distributori qualificati da parte di Hasselblad (GB) mira a mantenere alti i prezzi; che, indipendentemente dai prezzi, i consumatori hanno risentito di un'effettiva carenza dei prodotti in parola; che non vi è dubbio che i rivenditori specializzati contribuiscono in modo significativo ad un'efficiente distribuzione dei prodotti del tipo in oggetto; che, di conseguenza, tutte le misure intese a limitare a questi rivenditori l'accesso a tali prodotti o la libertà di commercializzarli (quando non si tratti di misure adottate sulla base di validi criteri qualitativi) concretano gravi distorsioni degli scambi e della concorrenza; che, inoltre, l'impossibilità di ottenere prodotti Hasselblad o l'obbligo di rispettare determinati prezzi di rivendita non si ripercuotono soltanto sull'attuale o potenziale ricavo che questi rivenditori possono ottenere per tali prodotti, perché l'opportunità di offrire la gamma Hasselblad di ampiezza e di costosità uniche, può costituire un fattore essenziale dell'immagine di marca del rivenditore, ed è noto che gli acquirenti di fotocamere Hasselblad sono, per definizione, clienti disposti a spendere ingenti somme di denaro per attrezzature e accessori fotografici; che il rivenditore, che non sia in grado di fornire i principali articoli della gamma Hasselblad o di fissare liberamente i prezzi di rivendita, si trova pregiudicato allorché deve vendere altri articoli agli utilizzatori Hasselblad; (77) Considerando che non è possibile accertare l'effetto economico di ciascuna di tali infrazioni considerata separatamente, così come è impossibile quantificare esattamente il ricavo che queste due imprese hanno tratto dai loro comportamenti illegali e dagli extraprofitti realizzati a spese degli acquirenti; che è comunque accertato che le infrazioni di cui trattasi hanno reso difficile, ai rivenditori e consumatori degli Stati membri e specialmente del Regno Unito, reperire le fonti meno care di prodotti Hasselblad e trarne adeguato profitto; che tale comportamento ha comportato, per distributori come Camera Care, la perdita di una cospicua cifra d'affari che avrebbe probabilmente realizzato se non ci fossero state dette infrazioni; Considerando che Ilford, Télos e Prolux hanno preso parte alla politica di Victor Hasselblad (GB) per compartimentare il mercato; che in precedenza avevano mostrato di voler fare delle esportazioni ed hanno accettato con riluttanza a cooperare praticamente a tale politica; (78) Considerando che per fissare l'ammontare delle ammende la Commissione ha considerato le dimensioni delle imprese e la necessità di dissuadere le imprese dal ripetere le infrazioni suddette; (79) Considerando che nei casi di Nordic e Polack, il problema di un'infrazione sorge solo in relazione al controllo dei numeri e allo scambio d'informazioni; che non è evidente che il comportamento di queste imprese fosse in funzione diretta del contenimento delle importazioni parallele; che un'ammenda non sarebbe quindi appropriata; APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO N. 17 (80) Considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la richiesta della Commissione dev'essere adeguata alla natura della violazione accertata e può comportare l'ordine di porre fine a determinate attività; (81) Considerando che Victor Hasselblad ha sostenuto, nei confronti dei propri distributori esclusivi, di avere il diritto di imporre ad essi il divieto di esportare e di obbligarli ad ostacolare le esportazioni dei rispettivi rivenditori; che è pertanto necessario chiedere a Victor Hasselblad di informare i propri distributori esclusivi della Comunità europea che non è lecito scoraggiare o proibire le esportazioni verso altri paesi membri che siano effettuate dai suddetti distributori esclusivi o dai rivenditori che questi riforniscono; che la Commissione dev'essere informata entro un certo termine degli adempimenti relativi a quanto sopra; Considerando che Hasselblad (GB) deve informare i suoi rivenditori che sono liberi di fissare i propri prezzi alla rivendita per i prodotti Hasselblad e che le forniture incrociate ad altri rivenditori e le esportazioni verso altri Stati membri non sono vietate; che, inoltre, questa impresa deve informare il pubblico che assicurerà il servizio alla clientela senza discriminazioni per tutte le fotocamere Hasselblad, comprese quelle provenienti da importazioni parallele; che deve informare la Commissione, entro un certo termine, degli adempimenti relativi a quanto sopra; che occorre richiedere a Victor Hasselblad e a Hasselblad (GB) di non più vietare o ostacolare le forniture a Camera Care. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO N. 17 (82) Considerando che, nel caso di specie sembra opportuno decidere a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 17 che a tutte le imprese interessate venga inflitta una penalità di mora se non adempiranno all'obbligo di porre fine alle varie infrazioni constatate entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le pratiche concordate fra Victor Hasselblad, Hasselblad (GB), Télos, Ilford, Prolux, Polack e Nordic intese a prevenire, limitare o scoraggiare esportazioni di prodotti Hasselblad fra gli Stati membri della Comunità economica europea costituiscono infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Articolo 2 a) I contratti di distribuzione esclusiva del materiale Hasselblad fra Victor Hasselblad e Hasselblad (GB), Télos, Ilford, Prolux, Polack e Nordic costituiscono infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, nella misura in cui assicurano l'esclusività nella distribuzione dei prodotti Hasselblad. b) Un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, a favore delle pratiche concordate e dei contratti di distribuzione esclusiva, di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera a), è rifiutata. Articolo 3 a) Il sistema di distribuzione selettiva applicato a decorrere dal 1974 da Hasselblad (GB) viola le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, a causa delle clausole 6, 23 e 28 del « dealer agreement », della selezione quantitativa dei distributori e dell'influenza sui prezzi alla rivendita. b) La domanda di esenzione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, a favore del sistema di distribuzione selettiva, è respinta. Articolo 4 Le imprese destinatarie della presente decisione devono porre fine alle infrazioni contestate negli articoli 1, 2 e 3 e astenersi, in futuro, dall'adottare misure aventi oggetto o effetto analoghi. Articolo 5 Victor Hasselblad dovrà informare i propri distributori esclusivi nella Comunità europea entro tre mesi dalla data della notificazione della presente decisione, per iscritto e in una forma preventivamente approvata dalla Commissione, che le esportazioni verso gli altri Stati membri della CEE non devono essere impedite o scoraggiate. Victor Hasselblad dovrà inoltre informare la Commissione, entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione, del modo in cui ha adempiuto a quanto sopra. Articolo 6 Hasselblad (GB) dovrà informare, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione e nella forma preventivamente approvata dalla Commissione: a) i propri rivenditori che le forniture incrociate agli altri rivenditori e le esportazioni verso gli altri Stati membri non sono vietate e non devono essere impedite o scoraggiate col mantenimento di un certo livello di prezzi o in altro modo; b) il pubblico, che esso assicurerà un servizio assistenza clienti basato sulla garanzia del produttore per tutto il materiale Hasselblad in modo non discriminatorio. Inoltre Hasselblad (GB) dovrà informare la Commissione dell'avvenuta esecuzione delle predette informazioni entro quattro mesi dalla data di notificazione della presente decisione. Articolo 7 Victor Hasselblad e Hasselblad (GB) sono tenuti a non precludere o ostacolare l'accesso di Camera Care ai prodotti Hasselblad. Articolo 8 Vengono inflitte le seguenti ammende: a Victor Hasselblad 560 000 (cinquecentosessantamila) ECU, pari a 317 815,68 sterline (trecentodiciassettemilaottocentoquindici sterline e sessantotto pence); a Hasselblad (GB) 165 000 (centosessantacinquemila) ECU, pari a 93 642,12 sterline (novantatremilaseicentoquarantadue sterline e dodici pence); a Ilford, Télos e Prolux, rispettivamente, 10 000 (diecimila) ECU, pari a 6 903,18 sterline irlandesi (seimilanovecentotre sterline irlandesi e diciotto pence); 61 833,10 franchi francesi (sessantunomilaottocentotrentatré franchi francesi e 10 centesimi); 414 054 franchi belgi (quattrocentoquattordicimilacinquantaquattro franchi belgi). Tali somme saranno versate alla Banca Bruxelles Lambert, conto corrente n. 310.023.1000-32, o alla Société générale Paris, conto corrente n. 5.770.006.5, o alla Lloyds Bank Ltd, Overseas Department 6 Eastcheap, London EC3P 3AB, conto corrente n. 108.63.41, o alla AIB, Dublino conto corrente n. 0751.4084, entro i detti tre mesi dalla data di notifica di questa decisione alle imprese cui è indirizzata. In caso di ricorso alla Corte di giustizia e salvo ogni ordine della Corte, la parte ricorrente deve produrre entro tre mesi una garanzia bancaria fissa e irrevocabile, per il pagamento dell'ammenda, emessa da una banca stabilita nella Comunità economica europea. In mancanza di tale garanzia l'ammenda sarà da pagarsi alla data fissata. Articolo 9 In relazione agli obblighi stabiliti all'articolo 5, una penalità di mora di 1 000 ECU al giorno sarà dovuta da Victor Hasselblad e, per quanto riguarda gli obblighi di cui agli articoli 6 e 7, una penalità di mora di 500 ECU al giorno sarà dovuta da Victor Hasselblad e da Hasselblad (GB) per ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del periodo di tre mesi a decorrere dalla notificazione della presente decisione. Articolo 10 La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Articolo 11 Le imprese figuranti nel seguente elenco sono destinatarie della presente decisione - Victor Hasselblad Aktiebolag OEstra Hamngatan 3 S-40123 Goeteborg 1 - Hasselblad (GB) Ltd, York House Empire Way, Wembley UK-Middlesex HA9 0QQ - Ilford (Ireland) Limited Dundrum Caste IRL-Dublin 14 - James Polack aps Blokken 38 DK-3460 Birkeroed - Télos SA 72-76, rue Paul Vaillant Couturier F-92300 Levallois-Perret - Prolux Sprl rue des Champs Elysées 75 B-1050 Bruxelles - Nordic Im- und Export Handelsgesellschaft m.b.H., Hufnerstrasse 20 D-2000 Hamburg 76. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1981. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Membro della Commissione