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Document 31981R3343

    Regolamento (CEE) n. 3343/81 della Commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

    GU L 338 del 25.11.1981, p. 16–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3343/oj

    31981R3343

    Regolamento (CEE) n. 3343/81 della Commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 25/11/1981 pag. 0016


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3343/81 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 1981

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario , guanti e altri accessori di vestiario , delle sottovoci 42.03 A , B II , B III e C della tariffa doganale comune , originari dell ' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzare e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

    visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ,

    considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;

    considerando che per gli oggetti di vestiario , guanti e altri accessori di vestiario , delle sottovoci doganali 42.03 A , B II , B III e C della tariffa doganale comune , il massimale individuale è fissato a 3 800 000 ECU ; che in data 13 novembre 1981 l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari dell ' India , hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell ' India ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    A decorrere dal 28 novembre 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari dell ' India :

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

    42.03 * Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli , artificiali o ricostituiti : *

    * A . Oggetti di vestiario *

    * B . Guanti , comprese le muffole : *

    * II . speciali per sport *

    * III . altri *

    * C . altri accessori per oggetti di vestiario *

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 24 novembre 1981 .

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 .

    ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .

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