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Document 31981R3246
Council Regulation (EEC) No 3246/81 of 26 October 1981 on the conclusion of the Agreement for commercial and economic cooperation between the European Economic Community and India
Regolamento (CEE) n. 3246/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l' India
Regolamento (CEE) n. 3246/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l' India
GU L 328 del 16.11.1981, p. 5–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3246/oj
Regolamento (CEE) n. 3246/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo alla conclusione dell' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l' India
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 16/11/1981 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0065
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 15 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0065
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 15 pag. 0037
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3246/81 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1981 relativo alla conclusione dell ' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l ' India IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 113 e 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che la conclusione , da parte della Comunità economica europea , dell ' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l ' India si rivela necessaria per la realizzazione degli obiettivi della Comunità nel settore delle relazioni economiche esterne ; che risulta che talune azioni di cooperazione economica prospettare dall ' accordo esulano dai poteri d ' azione previsti nel trattato , in particolare da quelli nel settore della politica commerciale comune , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 È concluso a nome della Comunità l ' accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l ' India . Il testo dell ' accordo è allegato al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall ' articolo 15 dell ' accordo ( 2 ) . Articolo 3 La Comunità è rappresenta nell ' ambito della commissione mista creata con l ' articolo 10 dell ' accordo dalla Commissione , assistita dai rappresentanti degli Stati membri . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 26 ottobre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente CARRINGTON ( 1 ) Parere reso il 16 ottobre 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) La data d ' entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . ACCORDO di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l ' India IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , da una parte , IL GOVERNO DELL ' INDIA , dall ' altra , TENENDO CONTO delle relazioni amichevoli e dei legami storici esistenti tra l ' India e gli Stati membri della Comunità , nonchù delle basi per la cooperazione poste dell ' accordo tra l ' India e le Comunità firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° aprile 1974 , ESPRIMENDO il proprio compiacimento per i progressi compiuti durante il funzionamento del suddetto accordo per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra l ' India e la Comunità , CONVINTI che sia giunto il momento di dare un nuovo impulso ai rapporti reciproci esistenti tra l ' India e la Comunità , CONSAPEVOLI che relazioni più dinamiche , auspicate dalla Comunità europea e dall ' India , richiedono una maggior cooperazione nell ' intera sfera commerciale ed economica , nella misura della loro sempre maggiore capacità di soddisfare i reciproci fabbisogni , fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto , conformemente alle necessità interenti al loro sviluppo , PERSUASI che siffatta cooperazione debba essere realizzata in maniera e evolutiva e pragmatica , a seconda dello sviluppo delle rispettive politiche , RIAFFERMADO la loro decisione di ampliare i reciproci scambi e riconoscendo che gli scambi commerciali non costituiscono un fine in sù ma un mezzo per realizzate obiettivi economici e sociali più ampi ed un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale , DESIDEROSI di contribuire , per quanto lo permettano le rispettive risorse umane , intellettuali e materiali , all ' instaurazione di una nuova fase di cooperazione economica internazionale , AFFERMANDO il loro comune impegno per la promozione di relazioni economiche internazionali fondate sulla libertà , l ' egualianza , la giustizia ed il progresso , HANNO DECISO di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed economica tra l ' India e la Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari : IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE : CH . A . van der KLAAUW , presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee , ministro degli affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ; Wilhelm HAFERKAMP , vicepresidente della Commissione delle Comunità europee ; IL GOVERNO DELL ' INDIA : Shri Khursheed Alam KHAN , ministro di Stato per il commercio della Repubblica dell ' India ; I QUALI , dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma , HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO : Articolo 1 Le parti contraenti sono decise a rafforzare , ad approfondire ed a diversificare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto in maniera da aumentare al massimo i mutui scambi ed il relativo tasso di crescita . Articolo 2 Le parti contraenti si accordano , nei loro rapporti commerciali , il trattamento della nazione più favorità in conformità dell ' accordo generale sulle tariffe doganale e sul commercio . Articolo 3 Le parti contraenti si accordano il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi , riguardo ai prodotti che interessano l ' una o l ' altra parte . Articolo 4 In conformità con le politiche e con gli obiettivi rispettivi , e con la necessità , riconosciuta da entrambe le parti , di promuovere tra l ' India e la Comunità economica europea nuove relazioni nel settore industriale improntate ad una complementarità a basate sui reciproci vantaggi e sul comune profitto , le parti contraenti si impegnano a promuovere , fino al più alto livello possibile , lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali . A tal fine , essi devono in particolare applicare le seguenti misure : a ) tenere consultazioni e mantenere la cooperazione per risolvere i problemi economici e commerciali esistenti a livello internazionale , che possono interessare una delle parti ; b ) fare ogni possibile sforzo per mantenere e rafforzare un sistema commerciale internazionale aperto ed equo ed adempiere gli obblighi assunti a norma dell ' accordo generale sulle tariffe e sul commercio ; c ) intensificare gli scambi delle informazioni disponibili sui rispettivi e sulle industrie , nonchù sull ' evoluzione delle tendenze e sulle politiche , allo scopo di individuare le possibilità di aumentare la produzione e di migliorare le prospettive di mercato ai fini di una crescita economica globale ottimale ; d ) promuovere le visite di persone , di gruppi e di delegazioni appartenenti agli ambienti commerciali , economici ed industriali per agevolare gli scambi industriali e tecnici ed i contratti ad essi interenti ; incoraggiare l ' organizzazione di fiere e di esposizioni da entrambe le parti , nonchù l ' adeguata infrastruttura dei servizi , compresa la pubblicità relativa allo sviluppo del commercio di articoli di particolare interesse per l ' una o l ' altra parte ; e ) coadiuvare le istituzioni che dette parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni commerciali ; f ) riunire gli operatori di entrambe le parti per meglio individuare e settori ed i prodotti per i quali esse dovrebbero sviluppare la produzione e le esportazioni e favorire i programmi di sviluppo di mercato che ne deriveranno ; g ) promuovere studi per adempiere gli obiettivi del presen articolo . Articolo 5 Alla luce delle rispettive politiche e degli obiettivi economici , le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i campi di reciproco interesse allo scopo di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie , di migliorare il tenor di vita e di soddisfare le reciproche necessità interenti allo sviluppo . A tal fine , le parti contraenti concordano di applicare le seguenti misure : a ) promuovere la cooperazione industriale ed il trasferimento tecnologico mediante misure concordate ai livelli comunitario e nazionale delle due parti per creare condizioni favorevoli a siffatta cooperazione su basi a lungo termine mediante una maggiore utilizzazione delle reciproche risorse materiali , lavorative e tecnologiche , fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto ; b ) promuovere ed agevolare maggiori investimenti reciprocamente proficui , conformemente alla relative leggi e politiche ; c ) coadiuvare le istituzioni che le parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche ; d ) facilitare gli scambi informazioni su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione in campo economico ; e ) promuovere la cooperazione in campo tecnologico e scientifico la quale comprende i programmi comuni di ricerca e di sviluppo , ad esempio nei settori delle fonti di energia , della conservazione dell ' energia e della relativa tecnologia , della tutela e del miglioramento dell ' ambiente . Articolo 6 Nell ' ambito dei suoi programmi a favore dei paesi in via di sviluppo non associati , la Comunità prende tutte le possibili misure per intensificare il suoi appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall ' India mediante traferimenti diretti agevolati , nonchù fonti istituzionali od altre fonti finanziarie , in conformità con le norme e le politiche di siffatte istituzioni . Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle regioni . Articolo 7 Le parti contraenti convocano consultazioni amichevoli su tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della realizzazione dei suddetti obiettivi e procedono a scambi informazioni per raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti su questi problemi . Su richiesta di una delle parti , nel più breve tempo possibile vengono convocate consultazioni su tutti i problemi che incidono sfavorevolmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e vengono esaminati in modo costruttivo tutti i reclami relativi a questi problemi eventualmente presentati da una della parti . Articolo 8 Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i paesi terzi , specialmente con quelli in via di sviluppo , deve attuarsi con reciproco profitto . Di conseguenza , esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento . Articolo 9 Salve restando le disposizioni pertinenti comtemplate nel trattato che istituisce la Comunità , il presente accordo e tutte le iniziative intraprese nel suo ambito non incidono in alcun modo sulla facoltà degli Stati membri della Comunità di impegnarsi in attività bilaterali con l ' India e di concludere , ove del caso , nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese . Articolo 10 Le parti contraenti concordano di istituire una commissione mista il cui compito è di provvedere al buon funzionamento del presente accordo , di elaborare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi , di discutere e seguire , alla luce dei suoi principi ed obiettivi , tutti gli eventuali problemi interenti alla sua attuazione . La commissione mista ha il compito di procedere all ' esame delle difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti e di raccomandare soluzioni pratiche che possono essere stabilite da dette parti ; nel formulare tali raccomandazioni , la commissione mista tiene nella debita considerazione i piani di sviluppo dell ' India e l ' evoluzione delle politiche in campo economico , industriale , sociale , ambientale e scientifico di entrambe le parti , nonchù del rispettivo livello di sviluppo economico . La commissione mista deve in particolare occuparsi di quanto segue : a ) ricercare i modi ed i mezzi per favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra l ' India e la Comunità economica europea , conformemente al presente accordo ; b ) studiare e mettere a punto i modi e i mezzi per superare gli ostacoli agli scambi , tariffari e non tariffari , esistenti nei vari settori commerciali ; c ) esaminare e raccomandare tutte le misure che permettano di adattare progressivamente le correnti di scambi e le strutture di mercato delle parti contraenti , allo scopo di promuovere l ' evoluzione delle loro relazioni commerciali ed economiche in conformità delle loro possibilità complementari e contribuire alla realizzazione degli obiettivi a lungo termine delle parti contraenti in modo da evitare eventuali squilibri e malformazioni ; d ) formulare raccomandazioni sull ' impiego dei fondi comunitari disponibili per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo . In merito ai fondi che possono essere messa a disposizione della commissione mista dalle parti contraenti , decidere di comune accordo e conformemente alle rispettive norme le spese inerenti ai relativi studi ed iniziative concrete ; e ) studiare le possibilità e formulare raccomandazioni ai fini di un ' efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili , oltre alla clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate , onde promuovere gli scambi di articoli che interessano entrambe le parti . Articolo 11 La commissione mista è composta da rappresentanti di entrambe le parti all ' opportuno alto livello . La commissione mista si riunisce ogniqualvolta ciò sia necessario ed almeno una volta all ' anno alla data e nel luogo convenuti ; periodicamente essa esamina il funzionamento del presente accordo e fissa gli orientamenti per iniziative future . La commissione mista si riunisce alternativamente a Bruxelles ed a Nuova Dehli . Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo su richiesta di una delle parti contraenti . Se necessario , la commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno coadiuvarla nell ' esecuzione dei suoi compiti . I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmettono le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità affinchù queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile . Qualora la commissione mista non fosse in grado di formulare una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti , essa presentata il parere delle due parti alle rispettive autorità allo scopo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente . La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro . Articolo 12 La parti contraenti concordano che la commissione mista avrà anche il compito di vigilare al buon funzionamento degli accordi settoriali conclusi o che saranno conclusi tra l ' India e la Comunità economica europea , relativi al commercio dei prodotti di iuta , di cocco e di cotone , nonchù di prodotti artigianali ( articoli fatti a mano e ottenuti con taleia a mano ) e che la commissione mista eserciterà , a tal fine , i compiti attribuita ai comitati misti istituiti da tali accordi . Articolo 13 Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo . Articolo 14 Il presente accordo si applica ai territori nei quali viene applicato il trattato che istituisce la Comunità economica , alle condizioni da questo fissate , nonchù al territorio dell ' India . Articolo 15 Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Esso è concluso per un periodo di cinque anni . L ' accordo è prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza . Nondimeno , possono essere , in ogni momento , apportate modifiche all ' accordo qualora le parti contraenti lo decidano per tener conto delle nuove situazioni e dell ' evoluzione delle politiche . Articolo 16 Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese , tedesca e hindi , tutti i testi facenti ugualmente fede . In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo . ALLEGATO I Dichiarazione della Comunità economica europea in merito agli adeguamenti tariffari La Comunità conferma che il sistema delle preferenze generalizzate ( SPG ) è stato istituito in via autonoma dalla Comunità economica europea in data 1° luglio 1971 sulla base della risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo , tenutasi nel 1968 . La Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi volti a migliorare il regime delle preferenze generalizzate , a tener conto dell ' interesse dell ' India ad ampliare ed a rafforzare le relazioni commerciali con la Comunità . La Comunità è anche disposta ad esaminare , nell ' ambito della commissione mista , la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con l ' India . La Comunità constata che anche l ' India è disposta a discutere in sede di commissione mista le eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione , da parte dell ' India , di adeguamenti tariffari che incidono sull ' incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell ' India . ALLEGATO II Dichiarazione del governo dell ' India in merito agli adeguamenti tariffari L ' India constata che la Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi volti a migliorare il sistema delle preferenze generalizzate , a tener conto dell ' interesse dell ' India ad ampliare ed a refforzare le relazioni commerciali con la Comunità . In merito , l ' India segnalerà all ' attenzione della Comunità gli elementi del sistema comunitario delle preferenze generalizzate che possono essere migliorati , con particolare riferimento all ' insieme delle disposizioni della dichiarazione comune di intenzioni . L ' India constata inoltre che la Comunità è anche disposta ad esaminare , nell ' ambito della commissione mista , la possibilità di operare ulteriori adeguamenti tariffari atti a promuovere lo sviluppo dei suoi scambi commerciali con l ' India . A tal fine , l ' India comunicherà , perchù venga esaminato in sede di commissione mista , l ' elenco dei prodotti per i quali desidera la sospensione totale dei dazi . L ' India è anch ' essa disposta a discutere in sede di commissione mista le eventuali proposte della Comunità in merito all ' introduzione , da parte dell ' India , di adeguamenti tariffari che incidono sull ' incremento degli scambi commerciali tra le parti contraenti , tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell ' India . $Dichiarazione della Comunità economica europea Nel corso dei negoziati relativi all ' accordo di cooperazione commerciale e economica tra la Comunità e l ' India , la parte indiana ha presentato un elenco di prodotti per i quali essa chiede di consolidare a zero il dazio contemplato nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea . Attualmente questi prodotti , coperti dagli accordi India-CEE sui prodotti di iuta e di cocco , entrano nella Comunità a dazio nullo nell ' ambito del sistema delle preferenze generalizzate ( SPG ) . 57.06 * Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 . * 57.10 A e B * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 . * 58.02 A I * Tappeti di cocco e tappeti « tufted » . * 62.03 A II * Sacchi e sacchetti da imballaggio , diversi da quelli usati . * La Comunità conferma che tutti i succiati prodotti sono coperti da dazio nullo nell ' ambito del sistema delle preferenze generalizzate , istituito in via autonoma dalla Comunità economica europea in data 1° luglio 1971 sulla base della risoluzione n . 21 ( II ) della seconda conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo , tenutasi nel 1968 , e di non avere l ' intenzione di ritirarli nell ' immediato futuro dal sistema delle preferenze generalizzate ( SPG ) . La Comunità è disposta , nell ' ambito degli sforzi volti a migliorare il sistema delle preferenze generalizzate , a tener conto dell ' interesse dell ' India ad ampliare ed a rafforzare le sue relazioni commerciali con la Comunità .