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Document 31981R2067

Regolamento (CEE) n. 2067/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che adotta misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare

GU L 203 del 23.7.1981, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2067/oj

31981R2067

Regolamento (CEE) n. 2067/81 del Consiglio, del 20 luglio 1981, che adotta misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 23/07/1981 pag. 0003 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0201
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0201


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2067/81 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1981

che adotta misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d ' oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1785/81 del Consiglio , del 30 giugno 1981 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regime di prezzi applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981 prevede la fissazione di prezzi regionalizzati solo per le zone deficitarie e che conseguentemente lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d ' oltremare , zona non deficitaria , non potrà ormai avvenire senza l ' adozione di misure appropriate ;

considerando che a tale effetto l ' articolo 9 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 1785/81 dispone che sono prese misure appropriate onde permettere lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d ' oltremare :

considerando che la misure più appropriata consiste nella concessione di aiuto comunitari forfettari a titolo di misura d ' intervento , che permetta lo smercio degli zuccheri in causa nelle regioni europee della Comunità , cioè il loro trasporto fino a tali regioni ed il loro smercio dopo raffinazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Durante la campagna di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986 , vengono concessi , secondo le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 , a titolo di misura d ' intervento , aiuti comunitari forfettari allo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d ' oltremare .

Articolo 2

Ai produttori degli zuccheri di cui all ' articolo 1 viene concesso un aiuto formato di :

a ) un importo forfettario di 12,62 ECU per tonnellata di zucchero espressa in zucchero bianco che rappresenta le spese di trasporto dallo stadio partenza fabbrica allo stadio fob , per la campagna di commercializzazione 1981/1982 . Per ciascuna delle campagna di commercializzazione successive tale importo è adattato mediante l ' applicazione di un coefficiente che esprime la percentuale di aumento del prezzo d ' intervento dello zucchero bianco rispetto a quello in vigore nella campagna di commercializzazione precedente ;

b ) un importo forfettario uniforme rappresentante le spese di trasporto marittimo dallo stadio fob , dipartimenti francesi d ' oltremare , allo stadio cif in stiva , porti europei della Comunità e le spese di assicurazione relative a tale trasporto . Quest ' importo forfettario è pari all ' elemento noleggio Caraibi-Regno Unito quale stabilito dal « Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London » e incorporato nel « London Daily Price » per lo zucchero greggio , elemento valido alla data della polizza di carico per lo zucchero in causa .

L ' importo totale dell ' aiuto è concesso su richiesta dei produttori degli zuccheri in questione , da presentarsi alle autorità competenti della Repubblica francese .

Articolo 3

Alle imprese interessate viene concesso per gli zuccheri di cui all ' articolo 1 raffinati nelle regioni europee della Comunità un importo forfettario di 12,20 ECU per tonnellata di zucchero espressa in zucchero bianco .

L 'importo dell ' aiuto è concesso su richiesta delle imprese che hanno raffinato tali zuccheri , da presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro nel cui è avvenuta la raffinazione .

Articolo 4 il presente regolamento entro in vigore della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere del 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 177 dell ' 1 . 7 . 1981 , pag . 4 .

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