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Document 31980R0925

    Regolamento (CEE) n. 925/80 della Commissione, del 16 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    GU L 99 del 17.4.1980, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/925/oj

    31980R0925

    Regolamento (CEE) n. 925/80 della Commissione, del 16 aprile 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/1980 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0111
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0222
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0222


    REGOLAMENTO (CEE) N. 925/80 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazone comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1272/79 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2478/79 (6), consente ai fabbricanti di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari di utilizzare il burro di ammasso pubblico venduto a prezzo ridotto; che per garantire la massima efficacia a questa misura occorre offrire agli interessati talune garanzie sulla continuità dell'azione;

    considerando che occorre nel contempo precisare che prima di essere trasformato nei prodotti di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 262/79, il burro e il burro concentrato possono essere trasformati, in una fase di produzione intermedia, in prodotti diversi da quelli di cui al detto articolo 4 soltanto nel caso che la trasformazione intermedia venga operata nel medesimo stabilimento che effettua la trasformazione finale; che si può tuttavia permettere di derogare a questa norma nel caso che lo stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia e lo stabilimento che provvede alla trasformazione finale offrano le garanzie necessarie per consentire un controllo efficace della destinazione finale del burro in oggetto e nel caso che, a motivo di queste garanzie, l'autorità competente abbia preventivamente autorizzato la trasformazione intermedia; che, di conseguenza, l'autorità competente dev'essere in grado di valutare le garanzie offerte sia dallo stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia che dallo stabilimento che provvede alla trasformazione finale;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:

    1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

    « Il regime di vendita previsto dal presente regolamento si applica finché lo consentono le disponibilità di burro di ammasso pubblico e comunque per un periodo che può concludersi, al più presto, un anno dopo che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un preavviso corrispondente in conformità della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ».

    2. Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 7

    1. Prima della loro trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4, il burro concentrato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e, se si applica l'articolo 10, paragrafo 2, il burro attribuito possono essere trasformati, in una fase intermedia, in prodotti compresi in una voce tariffaria diversa da quelle contemplate dall'articolo 4 soltanto nel caso che la trasformazione intermedia venga operata nel medesimo stabilimento che provvede alla loro trasformazione in prodotti di cui all'articolo 4.

    2. Tuttavia, per quanto concerne il burro concentrato di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione intermedia di cui al paragrafo 1 in uno stabilimento diverso da quello che provvede alla trasformazione finale in prodotti di cui all'articolo 4, alle seguenti condizioni:

    a) a loro richiesta congiunta, lo stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia e lo stabilimento o gli stabilimenti che provvedono alla trasformazione finale in causa devono essere preventivamente autorizzati ad effettuare queste operazioni dall'autorità competente dello Stato membro interessato. L'unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un solo Stato membro per l'applicazione del presente paragrafo. Fatti salvi i requisiti supplementari stabiliti dallo Stato membro per consentire un controllo efficace dell'utilizzazione finale del burro concentrato, può essere autorizzato ad effettuare la trasformazione intermedia o la trasformazione finale soltanto lo stabilimento che si impegna a tenere in permanenza una contabilità di magazzino dalla quale risulti:

    - per quanto concerne lo stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia, i quantitativi di burro concentrato utilizzati, i quantitativi, la natura e il tenore di materia grassa butirrica del prodotto intermedio ottenuto nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento che provvede alla trasformazione finale;

    - per quanto concerne lo stabilimento che provvede alla trasformazione finale, i quantitativi, la natura e il tenore di materia grassa butirrica del prodotto intermedio utilizzato ai fini della trasformazione finale, i quantitativi e il tenore di materia grassa butirrica dei prodotti ottenuti al momento di questa trasformazione nonché il nome e l'indirizzo dello stabilimento fornitore che ha operato la trasformazione intermedia.

    b) Nella domanda congiunta di autorizzazione e nell'autorizzazione rilasciata a ciascuno degli stabilimenti interessati vengono indicati, in particolare:

    - i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti che hanno collaborato,

    - la natura del prodotto intermedio che può essere fabbricato dallo stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia e che può essere utilizzato dallo stabilimento o dagli stabilimenti che provvedono alla trasformazione finale.

    Gli Stati membri che si avvalgono del presente paragrafo stabiliscono la natura del o dei prodotti intermedi che possono essere fabbricati e utilizzati.

    L'autorizzazione è revocata se si constata che lo stabilimento ha violato le disposizioni del presente regolamento e/o le disposizioni nazionali supplementari adottate in materia.

    c) L'autorità competente sottopone gli stabilimenti autorizzati in conformità delle disposizioni delle lettere a) e b) al controllo di cui all'articolo 21. Questo controllo comprende un controllo frequente, approfondito e improvviso dei documenti commerciali e della contabilità di magazzino specifica, di cui alla lettera a), sia dello stabilimento che provvede alla trasformazione intermedia che degli stabilimenti che provvedono alla trasformazione finale.

    d) Tuttavia, per quanto concerne gli stabilimenti che provvedono alla trasformazione finale e che utilizzano mensilmente un quantitativo di burro concentrato in forma di prodotti intermedi, non eccedente 200 kg:

    - non è richiesta l'autorizzazione di cui alla lettera a),

    - si applica l'articolo 22, paragrafo 3, primo comma.

    e) Per quanto concerne il trasporto del prodotto intermedio, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 sostituendo, per le menzioni sull'imballaggio, i termini « burro concentrato » con i termini « prodotto semi-fabbricato ».

    3. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 4 è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti sono compresi in una delle voci tariffarie di cui allo stesso articolo e a condizione che da una fase intermedia di tale trasformazione non risulti un prodotto compreso in un'altra voce tariffaria ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1980.

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.(4) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 13.(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.(6) GU n. L 281 del 10. 11. 1979, pag. 25.

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