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Document 31980R0461
Council Regulation (EEC) No 461/80 of 18 February 1980 amending Regulation (EEC) No 355/79 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts
Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
GU L 57 del 29.2.1980, p. 36–38
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 29/02/1980 pag. 0036 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0178
++++ ( 1 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 . ( 2 ) VEDI PAG . 32 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE . ( 3 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 99 . ( 4 ) GU N . L 42 DEL 15 . 2 . 1975 , PAG . 1 . ( 5 ) GU N . L 308 DEL 4 . 12 . 1979 , PAG . 25 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 461/80 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 1980 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 CHE STABILISCE LE NORME GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 DEL CONSIGLIO , DEL 5 FEBBRAIO 1979 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 459/80 ( 2 ) , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 54 , PARAGRAFO 1 , E 64 , PARAGRAFO 2 , VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE , CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ( 3 ) HA FISSATO LE NORME GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE ; CONSIDERANDO CHE LA DIRETTIVA 75/106/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 19 DICEMBRE 1974 , PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI ( 4 ) , E STATA MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 79/1005/CEE ( 5 ) , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 3 ; CHE L'INDICAZIONE DELLA LETTERA MINUSCOLA " E " NON SI RIFERISCE PIU ALL'ELENCO DEI VOLUMI AMMESSI A LIVELLO COMUNITARIO , MA CERTIFICA CHE IL RIEMPIMENTO CON IL PRODOTTO IN QUESTIONE E LA MARCHIATURA DEL RECIPIENTE SONO CONFORMI ALLE NORME DI DETTA DIRETTIVA ; CHE E PERTANTO OPPORTUNO RITOCCARE TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ; CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO COGLIERE TALE OCCASIONE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 PER CORREGGERE UN ERRORE EVIDENTE NELLA VERSIONE FRANCESE DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA E ) , DI DETTO REGOLAMENTO ; CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 14 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 , L'IMPIEGO DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA PER LA DESIGNAZIONE DI UN V . Q . P . R . D . E AMMESSO SOLTANTO SE TUTTE LE UVE UTILIZZATE PER L'ELABORAZIONE DEL VINO IN CAUSA PROVENGONO DALL'UNITA GEOGRAFICA INDICATA ; CHE IN TALUNI STATI MEMBRI PUO ESSERE UTILIZZATO PER LA DESIGNAZIONE DEI VINI IL NOME DI UNA LOCALITA CHE SI ESTENDE AL TERRITORIO DI PIU COMUNI , ACCOMPAGNATO DAL NOME DI UNO DI TALI COMUNI ; CHE , DATA L'ANALOGIA DELLE CONDIZIONI NATURALI DI PRODUZIONE NEI VIGNETI SITUATI IN UNA STESSA LOCALITA , NONCHE DELLE TRADIZIONI E DEGLI USI ESISTENTI IN TALUNE REGIONI DETERMINATE , E OPPORTUNO CONFERIRE AGLI STATI MEMBRI PRODUTTORI LA FACOLTA DI DESIGNARE IL VINO CON IL NOME DELLA LOCALITA , ACCOMPAGNATO DA UN NOME DI COMUNE OPPURE UNO DEI NOMI DI COMUNI CHE SIANO RAPPRESENTATIVI PER TUTTI I COMUNI SUI QUALI SI ESTENDE TALE LOCALITA ; CHE , AL FINE DELL'INFORMAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DA PARTE DELLA COMMISSIONE CIRCA I COMUNI I CUI NOMI POSSONO ACCOMPAGNARE IL NOME DI OGNI LOCALITA CHE SI ESTENDE SUL TERRITORIO DI PIU COMUNI , OCCORRE CHE GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI ELABORINO ELENCHI DEI NOMI PRECITATI ; CONSIDERANDO CHE L'ESPERIENZA ACQUISITA HA DIMOSTRATO CHE , NEL CASO DEI VINI IMPORTATI , LA TRADUZIONE DI NOMI DI VARIETA DI VITI PUO DARE LUOGO A TERMINI CHE POSSONO INDURRE IL CONSUMATORE IN ERRORE ; CHE OCCORRE QUINDI PREVEDERE CHE I NOMI DI VARIETA DI VITI E I LORO SINONIMI SIANO INDICATI COME FIGURANO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ; CHE E ANCHE OPPORTUNO APPORTARE ALCUNE MODIFICHE DI ORDINE TECNICO ALLE DISPOSIZIONI CHE CONSENTONO DI DEROGARE ALLE NORME RELATIVE ALL'INDICAZIONE DI UN NOME DI VARIETA DI VITE PER QUANTO RIGUARDA I VINI IMPORTATI ; CONSIDERANDO CHE , PER NON FRENARE L'APPLICAZIONE DI DETERMINATI MEZZI MODERNI DI REGISTRAZIONE DELLE VENDITE NELLA CONTABILITA , E OPPORTUNO DISPORRE CHE L'IDENTIFICAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE CON UN CODICE E/O UN SIMBOLO CHE POSSA ESSERE PERCEPITO DA UNA MACCHINA NON FORMI OGGETTO DELLE PRESENTI NORME RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ; CHE , PER ELIMINARE OGNI DUBBIO , E OPPORTUNO PREVEDERE CHE LE INDICAZIONI RELATIVE AL PREZZO DEL VINO O DEL MOSTO DI UVE NON SIANO PIU OGGETTO DI TALI NORME ; CONSIDERANDO CHE PER EVITARE INTERPRETAZIONI DIVERGENTI OCCORRE PRECISARE CHE A DECORRERE DALLA MESSA IN CIRCOLAZIONE QUALSIASI RECIPIENTE DI VOLUME NOMINALE PARI O INFERIORE A 60 LITRI DEVE ESSERE ETICHETTATO , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E MODIFICATO COME SEGUE : 1 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " B ) DEL VOLUME NOMINALE DEL VINO DA TAVOLA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " . 2 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL V . Q . P . R . D . CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " . 3 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 22 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL PRODOTTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " . 4 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 27 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E DELL'ARTICOLO 28 PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " B ) DEL VOLUME NOMINALE DEL VINO IMPORTATO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " . 5 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 29 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL PRODOTTO IMPORTATO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE , CHE PUO ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA LETTERA MINUSCOLA " E " , SEMPRECHE GLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI RISPONDANO AI REQUISITI PRESCRITTI DA TALE DIRETTIVA IN MATERIA DI RIEMPIMENTO ; " . 6 . IL PARAGRAFO 2 DEGLI ARTICOLI 2 , 12 , 22 , 27 E 28 E COMPLETATO DAL SEGUENTE TESTO PRECEDUTO RISPETTIVAMENTE DALLE LETTERE I ) , U ) , D ) , H ) E R ) : " DALLA LETTERA MINUSCOLA " E " , SEMPRECHE GLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI RISPONDANO AI REQUISITI PRESCRITTI DALLA DIRETTIVA 75/106/CEE IN MATERIA DI RIEMPIMENTO . " . ARTICOLO 2 NELLA VERSIONE FRANCESE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 IL TESTO DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA E ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " E ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU EN CAS D'EXPORTATION : DE L'ETAT MEMBRE DONT FAIT PARTIE LA REGION DETERMINEE . " . ARTICOLO 3 IL TESTO DELL'ARTICOLO 14 , PARAGRAFO 3 , SECONDO COMMA , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " TUTTAVIA , FATTO SALVO L'ARTICOLO 17 , GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI POSSONO AUTORIZZARE PER LA DESIGNAZIONE DI UN V . Q . P . R . D . L'UTILIZZAZIONE : A ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , SE IL VINO E STATO OGGETTO DI DOLCIFICAZIONE CON UN PRODOTTO OTTENUTO NELLA STESSA REGIONE DETERMINATA , B ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , SE IL VINO PROVIENE DA UNA MISCELA DI UVE , DI MOSTI DI UVE , DI VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE O , FINO AL 31 AGOSTO 1981 , DI VINI ORIGINARI DELL'UNITA GEOGRAFICA IL CUI NOME E PREVISTO PER LA DESIGNAZIONE , CON UN PRODOTTO OTTENUTO NELLA STESSA REGIONE DETERMINATA , MA FUORI DA TALE UNITA , PURCHE IL V . Q . P . R . D . IN CAUSA SIA OTTENUTO PER ALMENO L'85 % DA UVE RACCOLTE NELL'UNITA GEOGRAFICA DI CUI PORTA IL NOME , C ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , ACCOMPAGNATO DAL NOME DI UN COMUNE OPPURE DI UNO DEI COMUNI , SUL CUI TERRITORIO SI TROVA TALE UNITA GEOGRAFICA , PURCHE : - UNA DISPOSIZIONE DI QUESTO TIPO SIA STATA NORMALE , D'USO E PREVISTA NELLE NORME DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE PRIMA DEL 1* SETTEMBRE 1976 E - UN NOME DI COMUNE OPPURE UNO DEI NOMI DI COMUNI MENZIONATI IN UN ELENCO SIA UTILIZZATO IN MODO RAPPRESENTATIVO PER TUTTI I COMUNI SUL CUI TERRITORIO SI TROVA TALE UNITA GEOGRAFICA . GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI FISSANO L'ELENCO DEI NOMI DI COMUNI DI CUI ALLA LETTERA C ) E LI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE . " . ARTICOLO 4 IL TESTO DELL'ARTICOLO 30 , PARAGRAFO 7 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E COMPLETATO DAL COMMA SEGUENTE : " I NOMI DELLE VARIETA DI VITI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 2 , LETTERA D ) , E I LORO SINONIMI SONO INDICATI COSI COME FIGURANO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) . " . ARTICOLO 5 IL TESTO DELL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " 2 . POSSONO ESSERE DECISE DEROGHE AL PARAGRAFO 1 , PURCHE SIANO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL PAESE TERZO D'ORIGINE E : - PER QUANTO RIGUARDA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA A ) , ESSE RIGUARDINO UNA VARIETA CHE BENEFICIA DI UNA PARTICOLARE NOTORIETA SUL MERCATO DEL PAESE TERZO IN QUESTIONE , - PER QUANTO RIGUARDA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA B ) , ESSE SIANO PRESSOCHE EQUIVALENTI ALLE DEROGHE AMMESSE PER I VINI DA TAVOLA E PER I V . Q . P . R . D . AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , E DELL'ARTICOLO 15 , PARAGRAFO 2 . " . ARTICOLO 6 IL TESTO DELL'ARTICOLO 41 , PARAGRAFI 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE : " 1 . AI SENSI DEI TITOLI I E II DEL PRESENTE REGOLAMENTO , PER ETICHETTATURA S'INTENDE IL COMPLESSO DELLE DESIGNAZIONI E DELLE ALTRE MENZIONI , CONTRASSEGNI , ILLUSTRAZIONI O MARCHI CHE CARATTERIZZANO IL PRODOTTO E FIGURANO SULLO STESSO RECIPIENTE , INCLUSO IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA , NONCHE SUL CONTRASSEGNO ATTACCATO AL RECIPIENTE . NON FANNO PARTE DELL'ETICHETTATURA LE INDICAZIONI , I CONTRASSEGNI E GLI ALTRI MARCHI : - PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI DEGLI STATI MEMBRI , - RELATIVI AL FABBRICANTE O AL VOLUME DEL RECIPIENTE , APPOSTI DIRETTAMENTE IN MODO INDELEBILE SU QUEST'ULTIMO , - UTILIZZATI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'IMBOTTIGLIAMENTO E PRECISATI NELLE MODALITA DA STABILIRE , - UTILIZZATI PER IDENTIFICARE IL PRODOTTO CON UN CODICE NUMERICO E/O UN SIMBOLO CHE POSSA ESSERE PERCEPITO DA UNA MACCHINA , - RELATIVI AL PREZZO DEL PRODOTTO IN QUESTIONE . 2 . FATTE SALVE LE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , SECONDO COMMA , A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI IL PRODOTTO E MESSO IN CIRCOLAZIONE IN UN RECIPIENTE DI VOLUME NOMINALE PARI O INFERIORE A 60 LITRI , TALE RECIPIENTE DEVE ESSERE ETICHETTATO . TALE ETICHETTATURA DEVE ESSERE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ; LO STESSO VALE PER I RECIPIENTI DI VOLUME NOMINALE SUPERIORE A 60 LITRI QUALORA SIANO ETICHETTATI . " . ARTICOLO 7 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . ESSO E APPLICABILE DAL 1* SETTEMBRE 1980 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , ADDI 18 FEBBRAIO 1980 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE G . MARCORA