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Document 31980R0461

Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

GU L 57 del 29.2.1980, p. 36–38 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/461/oj

31980R0461

Regolamento (CEE) n. 461/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 29/02/1980 pag. 0036 - 0038
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0178
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0178


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( 1 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 1 .

( 2 ) VEDI PAG . 32 DELLA PRESENTE GAZZETTA UFFICIALE .

( 3 ) GU N . L 54 DEL 5 . 3 . 1979 , PAG . 99 .

( 4 ) GU N . L 42 DEL 15 . 2 . 1975 , PAG . 1 .

( 5 ) GU N . L 308 DEL 4 . 12 . 1979 , PAG . 25 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 461/80 DEL CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 1980 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 CHE STABILISCE LE NORME GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 337/79 DEL CONSIGLIO , DEL 5 FEBBRAIO 1979 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO ( 1 ) , MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 459/80 ( 2 ) , IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI 54 , PARAGRAFO 1 , E 64 , PARAGRAFO 2 ,

VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ,

CONSIDERANDO CHE IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ( 3 ) HA FISSATO LE NORME GENERALI PER LA DESIGNAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE ;

CONSIDERANDO CHE LA DIRETTIVA 75/106/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 19 DICEMBRE 1974 , PER IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AL PRECONDIZIONAMENTO IN VOLUME DI ALCUNI LIQUIDI IN IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI ( 4 ) , E STATA MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 79/1005/CEE ( 5 ) , IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 3 ; CHE L'INDICAZIONE DELLA LETTERA MINUSCOLA " E " NON SI RIFERISCE PIU ALL'ELENCO DEI VOLUMI AMMESSI A LIVELLO COMUNITARIO , MA CERTIFICA CHE IL RIEMPIMENTO CON IL PRODOTTO IN QUESTIONE E LA MARCHIATURA DEL RECIPIENTE SONO CONFORMI ALLE NORME DI DETTA DIRETTIVA ; CHE E PERTANTO OPPORTUNO RITOCCARE TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ;

CONSIDERANDO CHE E OPPORTUNO COGLIERE TALE OCCASIONE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 PER CORREGGERE UN ERRORE EVIDENTE NELLA VERSIONE FRANCESE DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA E ) , DI DETTO REGOLAMENTO ;

CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 14 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 , L'IMPIEGO DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA PER LA DESIGNAZIONE DI UN V . Q . P . R . D . E AMMESSO SOLTANTO SE TUTTE LE UVE UTILIZZATE PER L'ELABORAZIONE DEL VINO IN CAUSA PROVENGONO DALL'UNITA GEOGRAFICA INDICATA ; CHE IN TALUNI STATI MEMBRI PUO ESSERE UTILIZZATO PER LA DESIGNAZIONE DEI VINI IL NOME DI UNA LOCALITA CHE SI ESTENDE AL TERRITORIO DI PIU COMUNI , ACCOMPAGNATO DAL NOME DI UNO DI TALI COMUNI ; CHE , DATA L'ANALOGIA DELLE CONDIZIONI NATURALI DI PRODUZIONE NEI VIGNETI SITUATI IN UNA STESSA LOCALITA , NONCHE DELLE TRADIZIONI E DEGLI USI ESISTENTI IN TALUNE REGIONI DETERMINATE , E OPPORTUNO CONFERIRE AGLI STATI MEMBRI PRODUTTORI LA FACOLTA DI DESIGNARE IL VINO CON IL NOME DELLA LOCALITA , ACCOMPAGNATO DA UN NOME DI COMUNE OPPURE UNO DEI NOMI DI COMUNI CHE SIANO RAPPRESENTATIVI PER TUTTI I COMUNI SUI QUALI SI ESTENDE TALE LOCALITA ; CHE , AL FINE DELL'INFORMAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DA PARTE DELLA COMMISSIONE CIRCA I COMUNI I CUI NOMI POSSONO ACCOMPAGNARE IL NOME DI OGNI LOCALITA CHE SI ESTENDE SUL TERRITORIO DI PIU COMUNI , OCCORRE CHE GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI ELABORINO ELENCHI DEI NOMI PRECITATI ;

CONSIDERANDO CHE L'ESPERIENZA ACQUISITA HA DIMOSTRATO CHE , NEL CASO DEI VINI IMPORTATI , LA TRADUZIONE DI NOMI DI VARIETA DI VITI PUO DARE LUOGO A TERMINI CHE POSSONO INDURRE IL CONSUMATORE IN ERRORE ; CHE OCCORRE QUINDI PREVEDERE CHE I NOMI DI VARIETA DI VITI E I LORO SINONIMI SIANO INDICATI COME FIGURANO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 ; CHE E ANCHE OPPORTUNO APPORTARE ALCUNE MODIFICHE DI ORDINE TECNICO ALLE DISPOSIZIONI CHE CONSENTONO DI DEROGARE ALLE NORME RELATIVE ALL'INDICAZIONE DI UN NOME DI VARIETA DI VITE PER QUANTO RIGUARDA I VINI IMPORTATI ;

CONSIDERANDO CHE , PER NON FRENARE L'APPLICAZIONE DI DETERMINATI MEZZI MODERNI DI REGISTRAZIONE DELLE VENDITE NELLA CONTABILITA , E OPPORTUNO DISPORRE CHE L'IDENTIFICAZIONE DEI VINI E DEI MOSTI DI UVE CON UN CODICE E/O UN SIMBOLO CHE POSSA ESSERE PERCEPITO DA UNA MACCHINA NON FORMI OGGETTO DELLE PRESENTI NORME RELATIVE ALLA DESIGNAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE ; CHE , PER ELIMINARE OGNI DUBBIO , E OPPORTUNO PREVEDERE CHE LE INDICAZIONI RELATIVE AL PREZZO DEL VINO O DEL MOSTO DI UVE NON SIANO PIU OGGETTO DI TALI NORME ;

CONSIDERANDO CHE PER EVITARE INTERPRETAZIONI DIVERGENTI OCCORRE PRECISARE CHE A DECORRERE DALLA MESSA IN CIRCOLAZIONE QUALSIASI RECIPIENTE DI VOLUME NOMINALE PARI O INFERIORE A 60 LITRI DEVE ESSERE ETICHETTATO ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ARTICOLO 1

IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E MODIFICATO COME SEGUE :

1 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 2 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" B ) DEL VOLUME NOMINALE DEL VINO DA TAVOLA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " .

2 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL V . Q . P . R . D . CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " .

3 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 22 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL PRODOTTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " .

4 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 27 , PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E DELL'ARTICOLO 28 PARAGRAFO 1 , LETTERA B ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" B ) DEL VOLUME NOMINALE DEL VINO IMPORTATO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE ; " .

5 . IL TESTO DELL'ARTICOLO 29 , PARAGRAFO 1 , LETTERA C ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" C ) DEL VOLUME NOMINALE DEL PRODOTTO IMPORTATO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 75/106/CEE , CHE PUO ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA LETTERA MINUSCOLA " E " , SEMPRECHE GLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI RISPONDANO AI REQUISITI PRESCRITTI DA TALE DIRETTIVA IN MATERIA DI RIEMPIMENTO ; " .

6 . IL PARAGRAFO 2 DEGLI ARTICOLI 2 , 12 , 22 , 27 E 28 E COMPLETATO DAL SEGUENTE TESTO PRECEDUTO RISPETTIVAMENTE DALLE LETTERE I ) , U ) , D ) , H ) E R ) :

" DALLA LETTERA MINUSCOLA " E " , SEMPRECHE GLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI RISPONDANO AI REQUISITI PRESCRITTI DALLA DIRETTIVA 75/106/CEE IN MATERIA DI RIEMPIMENTO . " .

ARTICOLO 2

NELLA VERSIONE FRANCESE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 IL TESTO DELL'ARTICOLO 12 , PARAGRAFO 1 , LETTERA E ) , E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" E ) DANS LE CAS DE L'EXPEDITION VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU EN CAS D'EXPORTATION : DE L'ETAT MEMBRE DONT FAIT PARTIE LA REGION DETERMINEE . " .

ARTICOLO 3

IL TESTO DELL'ARTICOLO 14 , PARAGRAFO 3 , SECONDO COMMA , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" TUTTAVIA , FATTO SALVO L'ARTICOLO 17 , GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI POSSONO AUTORIZZARE PER LA DESIGNAZIONE DI UN V . Q . P . R . D . L'UTILIZZAZIONE :

A ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , SE IL VINO E STATO OGGETTO DI DOLCIFICAZIONE CON UN PRODOTTO OTTENUTO NELLA STESSA REGIONE DETERMINATA ,

B ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , SE IL VINO PROVIENE DA UNA MISCELA DI UVE , DI MOSTI DI UVE , DI VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE O , FINO AL 31 AGOSTO 1981 , DI VINI ORIGINARI DELL'UNITA GEOGRAFICA IL CUI NOME E PREVISTO PER LA DESIGNAZIONE , CON UN PRODOTTO OTTENUTO NELLA STESSA REGIONE DETERMINATA , MA FUORI DA TALE UNITA , PURCHE IL V . Q . P . R . D . IN CAUSA SIA OTTENUTO PER ALMENO L'85 % DA UVE RACCOLTE NELL'UNITA GEOGRAFICA DI CUI PORTA IL NOME ,

C ) DEL NOME DI UN'UNITA GEOGRAFICA DI CUI AL PARAGRAFO 1 , ACCOMPAGNATO DAL NOME DI UN COMUNE OPPURE DI UNO DEI COMUNI , SUL CUI TERRITORIO SI TROVA TALE UNITA GEOGRAFICA , PURCHE :

- UNA DISPOSIZIONE DI QUESTO TIPO SIA STATA NORMALE , D'USO E PREVISTA NELLE NORME DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE PRIMA DEL 1* SETTEMBRE 1976 E

- UN NOME DI COMUNE OPPURE UNO DEI NOMI DI COMUNI MENZIONATI IN UN ELENCO SIA UTILIZZATO IN MODO RAPPRESENTATIVO PER TUTTI I COMUNI SUL CUI TERRITORIO SI TROVA TALE UNITA GEOGRAFICA .

GLI STATI MEMBRI PRODUTTORI FISSANO L'ELENCO DEI NOMI DI COMUNI DI CUI ALLA LETTERA C ) E LI COMUNICANO ALLA COMMISSIONE . " .

ARTICOLO 4

IL TESTO DELL'ARTICOLO 30 , PARAGRAFO 7 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E COMPLETATO DAL COMMA SEGUENTE :

" I NOMI DELLE VARIETA DI VITI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 , PARAGRAFO 2 , LETTERA D ) , E I LORO SINONIMI SONO INDICATI COSI COME FIGURANO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 1 , LETTERA A ) . " .

ARTICOLO 5

IL TESTO DELL'ARTICOLO 32 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" 2 . POSSONO ESSERE DECISE DEROGHE AL PARAGRAFO 1 , PURCHE SIANO CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL PAESE TERZO D'ORIGINE E :

- PER QUANTO RIGUARDA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA A ) , ESSE RIGUARDINO UNA VARIETA CHE BENEFICIA DI UNA PARTICOLARE NOTORIETA SUL MERCATO DEL PAESE TERZO IN QUESTIONE ,

- PER QUANTO RIGUARDA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALLA LETTERA B ) , ESSE SIANO PRESSOCHE EQUIVALENTI ALLE DEROGHE AMMESSE PER I VINI DA TAVOLA E PER I V . Q . P . R . D . AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 , PARAGRAFO 2 , E DELL'ARTICOLO 15 , PARAGRAFO 2 . " .

ARTICOLO 6

IL TESTO DELL'ARTICOLO 41 , PARAGRAFI 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 355/79 E SOSTITUITO DAL SEGUENTE :

" 1 . AI SENSI DEI TITOLI I E II DEL PRESENTE REGOLAMENTO , PER ETICHETTATURA S'INTENDE IL COMPLESSO DELLE DESIGNAZIONI E DELLE ALTRE MENZIONI , CONTRASSEGNI , ILLUSTRAZIONI O MARCHI CHE CARATTERIZZANO IL PRODOTTO E FIGURANO SULLO STESSO RECIPIENTE , INCLUSO IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA , NONCHE SUL CONTRASSEGNO ATTACCATO AL RECIPIENTE .

NON FANNO PARTE DELL'ETICHETTATURA LE INDICAZIONI , I CONTRASSEGNI E GLI ALTRI MARCHI :

- PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI FISCALI DEGLI STATI MEMBRI ,

- RELATIVI AL FABBRICANTE O AL VOLUME DEL RECIPIENTE , APPOSTI DIRETTAMENTE IN MODO INDELEBILE SU QUEST'ULTIMO ,

- UTILIZZATI AI FINI DEL CONTROLLO DELL'IMBOTTIGLIAMENTO E PRECISATI NELLE MODALITA DA STABILIRE ,

- UTILIZZATI PER IDENTIFICARE IL PRODOTTO CON UN CODICE NUMERICO E/O UN SIMBOLO CHE POSSA ESSERE PERCEPITO DA UNA MACCHINA ,

- RELATIVI AL PREZZO DEL PRODOTTO IN QUESTIONE .

2 . FATTE SALVE LE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , SECONDO COMMA , A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI IL PRODOTTO E MESSO IN CIRCOLAZIONE IN UN RECIPIENTE DI VOLUME NOMINALE PARI O INFERIORE A 60 LITRI , TALE RECIPIENTE DEVE ESSERE ETICHETTATO .

TALE ETICHETTATURA DEVE ESSERE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO ; LO STESSO VALE PER I RECIPIENTI DI VOLUME NOMINALE SUPERIORE A 60 LITRI QUALORA SIANO ETICHETTATI . " .

ARTICOLO 7

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

ESSO E APPLICABILE DAL 1* SETTEMBRE 1980 .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , ADDI 18 FEBBRAIO 1980 .

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

G . MARCORA

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