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Document 31980D0427

80/427/CEE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1980, recante modifica alle decisioni 74/581/CEE e 76/627/CEE per quanto concerne le modalità di pagamento del concorso FEAOG concesso nell'ambito delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

GU L 102 del 19.4.1980, p. 24–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/427/oj

31980D0427

80/427/CEE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 1980, recante modifica alle decisioni 74/581/CEE e 76/627/CEE per quanto concerne le modalità di pagamento del concorso FEAOG concesso nell'ambito delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 19/04/1980 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0016
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0239
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0239


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1980 recante modifica alle decisioni 74/581/CEE e 76/627/CEE per quanto concerne le modalità di pagamento del concorso FEAOG concesso nell'ambito delle direttive 72/159/CEE, 72/166/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE

(80/427/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che, per il numero crescente di azioni comuni e per l'accrescersi della loro entità finanziaria, gli Stati membri auspicano un'accelerazione delle procedure di pagamento relative al rimborso, da parte del FEAOG, sezione orientamento, dell'aiuto concesso dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE e 75/268/CEE, e che tale desiderio risulta plausibile tenuto conto dell'evoluzione constatata;

considerando che le disposizioni, che a norma delle decisioni 74/518/CEE (5) e 76/627/CEE della Commissione (6) prevedono che il concorso del FEAOG, sezione orientamento, sia versato sotto forma di un acconto e del successivo pagamento del saldo, devono essere conseguentemente modificate in modo da consentire il pagamento in un unico versamento dell'importo globale del concorso, purché la domanda di rimborso presentata dalla Stato membro soddisfi le condizioni richieste;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per i casi in cui l'importo inizialmente versato sia inferiore o superiore al rimborso effettivamente dovuto, in modo da poter regolarizzare la situazione al termine dell'esame approfondito della domanda;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 74/581/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. In base ai dati contenuti nelle domande di rimborso la Commissione decide, anteriormente al 1o novembre, sul rimborso fino a concorrenza dell'importo richiesto, purché la domanda sia completa e presentata nella debita forma entro i termini previsti.

Tuttavia, l'importo del rimborso può essere versato secondo tale disposizione soltanto se la domanda non solleva alcuna obiezione immediata circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese effettuate con le disposizioni vigenti. Se tale condizione non è soddisfatta, si procede a un'appropriata riduzione dell'importo che può essere versato, previa consultazione dello Stato membro interessato.

2. Qualora l'esame approfondito della domanda di rimborso metta in evidenza che l'importo versato conformemente al paragrafo 1 non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione sarà effettuata non appena possibile e generalmente nell'ambito della procedura di rimborso successiva.

Qualora l'importo da versare a titolo di questo rimborso successivo sia inferiore all'importo non giustificato del rimborso precedente o se lo Stato membro interessato non presenta domande di rimborso a titolo di questo esercizio, esso dovrà restituire l'importo dovuto entro un termine fissato dalla Commissione ».

Articolo 2

L'articolo 5 della decisione 76/627/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. In base ai dati contenuti nelle domande di rimborso, la Commissione decide, anteriormente al 1o novembre, sul rimborso fino a concorrenza dell'importo richiesto, purché la domanda sia completa e presentata nella debita forma entro i termini previsti.

Tuttavia, l'importo del rimborso può essere versato secondo tale disposizione soltanto se la domanda non solleva obiezioni immediate circa l'esattezza dei dati in essa contenuti e la conformità delle spese effettuate con le disposizioni vigenti. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, si procede a un'appropriata riduzione dell'importo che può essere versato, previa consultazione dello Stato membro interessato.

2. Qualora dall'esame approfondito della domanda di rimborso risulti che l'importo versato conformemente al paragrafo 1 non è quello effettivamente dovuto, la regolarizzazione sarà effettuata non appena possibile e generalmente nell'ambito della procedura di rimborso successiva.

Qualora l'importo da versare a titolo di tale rimborso successivo sia inferiore all'importo non giustificato del rimborso precedente o se lo Stato membro interessato non presenta domande di rimborso a titolo di tale esercizio, esso dovrà restituire l'importo dovuto entro un termine fissato dalla Commissione ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.(5) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.(6) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.

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