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Document 31980D0271
80/271/EEC: Council Decision of 10 December 1979 concerning the conclusion of the Multilateral Agreements resulting from the 1973 to 1979 trade negotiations
80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979
80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979
GU L 71 del 17.3.1980, pp. 1–2
(DA, DE, EN, FR) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/271/oj
80/271/CEE: Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1980 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 9 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 12 pag. 0038
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 12 pag. 0038
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973/1979 (80/271/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la raccomandazione della Commissione, considerando che i negoziati commerciali multilaterali aperti, nel quadro del GATT, in applicazione della dichiarazione dei ministri emessa a Tokio il 14 settembre 1973, hanno portato all'elaborazione degli accordi multilaterali qui di seguito indicati: - protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; - accordo sulle carni bovine; - accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari; - accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; - accordo sugli appalti pubblici; - accordo relativo agli scambi di aeromobili civili; - accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; - accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati; - accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; - accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato; considerando che il complesso di concessioni e di impegni reciproci negoziati dalla Comunità e dai paesi partecipanti ai negoziati, quali sono ripresi negli accordi multilaterali di cui sopra, costituiscono un risultato accettabile, DECIDE: Articolo 1 1. A nome della Comunità economica europea vengono approvati il protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e il protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 2. A nome della Comunità economica europea vengono approvati gli accordi seguenti: - accordo sulle carni bovine; - accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari; - accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; - accordo sugli appalti pubblici; - accordo relativo agli scambi di aeromobili civili; - accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio; - accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e addendum ad esso allegati; - accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione; - accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e protocollo ad esso allegato. 3. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere agli atti contemplati dagli accordi di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità economica europea. Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente T. HUSSEY (Traduzione) PROTOCOLLO DI GINEVRA (1979) ALLEGATO ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO LE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIÒ E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, che hanno partecipato a negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 (qui di seguito denominate «le parti»), AVENDO proceduto a negoziati conformi all'articolo XXVIII bis, all'articolo XXXIII ed alle altre disposizioni applicabili in forza dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (qui di seguito denominato «l'accordo generale»); HANNO concordato, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni: 1. L'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo, diventerà elenco della stessa parte, allegato all'accordo generale, il giorno in cui il presente protocollo entrerà in vigore per la parte stessa, conformemente al seguente paragrafo 5. 2. a) Le riduzioni concordate da ciascuna parte verranno attuate per frazioni annue di uguale entità a partire dal 1º gennaio 1980, mentre la riduzione totale sarà effettiva al più tardi al 1º gennaio 1987, salvo disposizione contraria dell'elenco. La parte che inizi l'effettiva riduzione dei dazi al 1º luglio 1980, oppure ad una data compresa tra il 1º gennaio e il 1º luglio 1980, procederà nel contempo, salvo disposizione contraria del suo elenco, ad una riduzione uguale ai due ottavi della riduzione totale necessaria per raggiungere il tasso definitivo, seguita da sei riduzioni di uguale entità a decorrere dal 1º gennaio 1982. Per ciascuna frazione, il tasso ridotto sarà arrotondato alla prima decimale. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono alle parti di applicare le rispettive riduzioni in un numero minore di frazioni oppure a date più ravvicinate di quanto previsto in precedenza. b) L'attuazione, conformemente al precedente paragrafo 2, lettera a), degli elenchi allegati verrà subordinata, su eventuale richiesta, ad un esame multilaterale effettuato dalle parti che avranno accettato il presente protocollo. Questa disposizione non pregiudica minimamente i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall'accordo generale. 3. Quando l'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo, sarà diventato elenco allegato all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, la stessa parte potrà sospendere o revocare in ogni momento, nella totalità o parzialmente, la concessione di cui all'elenco stesso riguardante qualsiasi prodotto per il quale il principale fornitore sia un'altra delle parti oppure un governo che abbia negoziato la propria adesione nel corso dei negoziati commerciali multilaterali, ma il cui elenco derivante da detti negoziati non sia ancora diventato elenco allegato all'accordo generale. Siffatta misura potrà essere presa, però, soltanto dopo che sia stata data alle parti contraenti notifica scritta di detta sospensione o revoca di concessione e che si sia proceduto, su eventuale richiesta, a consultazioni con una qualsiasi delle parti o dei governi aderenti il cui elenco di concessioni tariffarie sia diventato elenco allegato all'accordo generale e presenti un interesse notevole per il prodotto in questione. Qualsiasi sospensione o revoca così effettuata cesserà dal giorno in cui l'elenco della parte o del governo aderente che abbia un interesse di principale fornitore sarà diventato elenco allegato all'accordo generale. 4. a) Ogniqualvolta le lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale si riferiscano alla data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione ripresa in un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà la data del protocollo stesso, fermi restando eventuali obblighi in vigore a quella data. b) Nel caso del riferimento alla data dell'accordo generale contenuta nel paragrafo 6, lettera a) dell'articolo II dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso. 5. a) Le parti potranno aderire al presente protocollo, apponendovi la loro firma o in altro modo, sino al 30 giugno 1980. b) Il presente protocollo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per le parti che l'avranno accettato in precedenza, mentre per le parti che l'accetteranno in seguito esso entrerà in vigore alla data della rispettiva adesione. 6.Il presente protocollo verrà presentato al direttore generale delle parti contraenti che consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo generale, nonché alla Comunità economica europea, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna adesione al protocollo suddetto conformemente al precedente paragrafo 5. 7.Il presente protocollo verrà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il 30 giugno 1979, in esemplare unico, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Per gli elenchi in allegato, il testo - francese, inglese o spagnolo - che fa fede è quello indicato nell'elenco considerato. Nota riferentesi al protocollo di Ginevra (1979) 1. L'elenco delle concessioni tariffarie depositato dalla Comunità a Ginevra il 13 luglio 1979 sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale. 2. Gli elenchi delle concessioni degli altri paesi, parimenti allegati al protocollo, sono oggetto di un documento pubblicato dal segretariato del GATT, intitolato «Protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio» (volumi da I a IV) e possono essere consultati presso il segretariato del GATT a Ginevra. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI GINEVRA (1979) ALLEGATO ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO LE PARTI CONTRAENTI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI ED IL COMMERCIO E LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, che hanno partecipato ai negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 (qui di seguito denominate «le parti»), CONSIDERANDO che una parte dei negoziati tariffari svolti nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali è stata conclusa dopo la redazione del protocollo di Ginevra (1979) allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (qui di seguito denominato «il protocollo di Ginevra (1979»)), AVENDO DECISO di mettere in pratica i risultati di questi negoziati che implicano concessioni o contributi aggiuntivi a quelli enumerati negli elenchi allegati al protocollo di Ginevra (1979) o che vertono su concessioni o contributi accordati dai partecipanti che non hanno un elenco allegato a detto protocollo, RICONOSCENDO che i risultati di questi negoziati implicano anche concessioni offerte durante le trattative che hanno portato alla definizione degli elenchi allegati al protocollo di Ginevra (1979), AVENDO deciso di allegare all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio gli elenchi di concessioni che non è stato possibile inserire nel protocollo di Ginevra (1979), HANNO concordato, tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni: 1.L'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo (1), diventerà l'elenco di detta parte allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (qui di seguito denominato «l'accordo generale») il giorno in cui il presente protocollo entrerà in vigore per questa parte conformemente al seguente paragrafo 5. 2. a) Le riduzioni concordate da ciascuna parte verranno attuate per frazioni annue di uguale entità a partire dal 1º gennaio 1980, mentre la riduzione totale sarà effettiva al più tardi al 1º gennaio 1987, salvo disposizione contraria dell'elenco. La parte che inizi l'effettiva riduzione dei dazi al 1º luglio 1980, oppure ad una data compresa tra il 1º gennaio e il 1º luglio 1980, procederà nel contempo, salvo disposizione contraria del suo elenco, ad una riduzione uguale ai due ottavi della riduzione totale necessaria per raggiungere il tasso definitivo, seguita da sei riduzioni di uguale entità a decorrere dal 1º gennaio 1982. Per ciascuna frazione, il tasso ridotto sarà arrotondato alla prima decimale. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono alle parti di applicare le rispettive riduzioni in un numero minore di frazioni oppure a date più ravvicinate di quanto previsto in precedenza. b) L'attuazione, conformemente al precedente paragrafo 2, lettera a), degli elenchi allegati verrà subordinata, su eventuale richiesta, ad un esame multilaterale effettuato dalle parti che avranno accettato il presente protocollo. Questa disposizione non pregiudica minimamente i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall'accordo generale. 3. Quando l'elenco di concessioni tariffarie di una delle parti, allegato al presente protocollo, sarà diventato elenco allegato all'accordo generale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, la stessa parte potrà sospendere o revocare in ogni momento, nella totalità o parzialmente, la concessione di cui all'elenco stesso riguardante qualsiasi prodotto per il quale il principale fornitore sia un'altra delle parti oppure un governo che abbia negoziato la propria adesione nel corso dei negoziati commerciali multilaterali, ma il cui elenco derivante da detti negoziati non sia ancora diventato elenco allegato all'accordo generale. Siffatta misura potrà essere presa, però, soltanto dopo che sia stata data alle parti contraenti notifica scritta di detta sospensione o revoca di concessione e che si sia proceduto, su eventuale richiesta, a consultazioni con una qualsiasi delle parti o dei governi aderenti il cui elenco di concessioni tariffarie sia diventato elenco allegato all'accordo generale e presenti un interesse notevole per il prodotto in questione. Qualsiasi sospensione o revoca così effettuata cesserà dal giorno in cui l'elenco della parte o del governo aderente che abbia un interesse di principale (1)L'elenco CEE allegato al protocollo aggiuntivo sarà pubblicato in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale. Gli elenchi degli altri paesi, allegati al protocollo aggiuntivo, possono essere consultati presso il segretariato del GATT a Ginevra. fornitore sarà diventato elenco allegato all'accordo generale. 4. a) Ogniqualvolta le lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo II dell'accordo generale si riferiscano alla data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione ripresa in un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà la data del protocollo stesso, fermi restando eventuali obblighi in vigore a quella data. b) Nel caso del riferimento alla data dell'accordo generale contenuta nel paragrafo 6, lettera a), dell'articolo II dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni tariffarie allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso. 5. a) Le parti potranno aderire al presente protocollo, apponendovi la loro firma o in altro modo, sino al 30 giugno 1980. b) Il presente protocollo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per le parti che l'avranno accettato a questa data o in precedenza, mentre per le parti che l'accetteranno in seguito esso entrerà in vigore alla data della rispettiva adesione. 6. Il presente protocollo verrà presentato al direttore generale delle parti contraenti che consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente dell'accordo generale, nonché alla Comunità economica europea, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna adesione al protocollo suddetto conformemente al precedente paragrafo 5. 7. Il presente protocollo verrà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il 22 novembre 1979, in esemplare unico, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Per gli elenchi in allegato, il testo - francese, inglese o spagnolo - che fa fede è quello indicato nell'elenco considerato. (Traduzione) ACCORDO SULLE CARNI BOVINE PREAMBOLO Le parti del presente accordo: CONVINTE di dover estendere la cooperazione internazionale in modo da contribuire ad accrescere la liberalizzazione, la stabilità e l'espansione del commercio internazionale delle carni e degli animali vivi; CONSIDERANDO la necessità d'evitare gravi perturbazioni nel commercio internazionale delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina; RICONOSCENDO l'importanza che la produzione ed il commercio delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina hanno per l'economia di numerosi paesi, in particolare di taluni paesi industrializzati o in via di sviluppo; CONSAPEVOLI dei loro obblighi nei confronti dei principi e degli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (1), qui di seguito denominato «accordo generale» oppure «GATT»; DECISI ad applicare nella realizzazione degli obiettivi del presente accordo, i principi e gli obiettivi convenuti nella dichiarazione ministeriale di Tokio del 14 settembre 1973, concernente i negoziati commerciali multilaterali, in particolare per quanto riguarda il trattamento speciale e più favorevole da concedere ai paesi in via di sviluppo; HANNO CONCORDATO, per mezzo dei rispettivi rappresentanti, quanto segue: PRIMA PARTE DISPOSIZIONI GENERALI Articolo I Obiettivi Gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti: 1. promuovere l'espansione, una liberalizzazione sempre maggiore e la stabilità del mercato internazionale delle carni e del bestiame, facilitando la graduale soppressione degli ostacoli e delle restrizioni al commercio mondiale delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina, ivi compresi gli ostacoli che dividono questo commercio in compartimenti stagni e migliorando il quadro internazionale del commercio mondiale a beneficio del consumatore e del produttore ; dell'importatore e dell'esportatore; 2. incoraggiare una maggiore cooperazione internazionale che abbracci tutto il commercio delle carni e degli animali vivi della specie bovina, soprattutto per migliorare la razionalizzazione e la distribuzione delle risorse nell'economia internazionale delle carni; 3. assicurare, per quanto riguarda le carni bovine e gli animali vivi della specie bovina, vantaggi supplementari al commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo, migliorando le possibilità offerte a questi paesi di partecipare all'espansione del commercio mondiale di questi prodotti, soprattutto: a) favorendo la stabilità a lungo termine dei prezzi nel quadro di un'espansione del mercato mondiale delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina e b) favorendo il mantenimento e il miglioramento dei proventi dei paesi in via di sviluppo esportatori di carni bovine e di animali vivi della specie bovina, allo scopo di ricavarne redditi supplementari assicurando la stabilità a lungo termine dei mercati delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina; 4. sviluppare ulteriormente il commercio su base concorrenziale, tenendo conto della posizione tradizionale dei produttori efficienti. Articolo II Prodotti contemplati dall'accordo Il presente accordo si applica alle carni bovine. Ai fini del presente accordo, il termine «carni bovine», comprende: (1)Tale disposizione si applica unicamente alle parti del presente accordo che sono parti contraenti del GATT. >PIC FILE= "T0012859"> e tutti gli altri prodotti che potranno essere aggiunti dal consiglio internazionale delle carni istituito in virtù dell'articolo V del presente accordo, per realizzare gli obiettivi e le disposizioni dell'accordo stesso. Articolo III Informazioni e osservazioni del mercato 1. Tutte le parti convengono di trasmettere regolarmente e senza indugio al consiglio le informazioni che permetteranno a quest'ultimo di osservare e di accertare la situazione globale sul mercato mondiale delle carni, nonché la situazione relativa a ciascun tipo di carne. 2. I paesi in via di sviluppo parti dell'accordo trasmetteranno i dati in loro possesso. Da parte loro le parti costituite da paesi industrializzati, nonché da quelli in via di sviluppo in grado di farlo, esamineranno di buon grado qualsiasi richiesta d'assistenza tecnica che possa servire a migliorare i sistemi per la raccolta dei dati nei paesi in via di sviluppo. 3. Le informazioni che le parti si impegnano a fornire in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio, comprenderanno dati riguardanti l'evoluzione passata e la situazione attuale, e una stima delle prospettive in materia di produzione (ivi compreso l'evolversi della composizione delle mandrie), consumo, prezzi, scorte e scambi dei prodotti considerati all'articolo II, nonché qualsiasi altra informazione, in particolare sui prodotti concorrenti, che il Consiglio riterrà necessaria. Le parti comunicheranno parimenti i loro dati riguardanti la politica interna e le misure commerciali nel settore bovino, ivi compresi gli impegni bilaterali e plurilaterali, e daranno, il più presto possibile, notifica di tutte le modificazioni apportate a dette politiche e misure che potrebbero influenzare il commercio internazionale delle carni bovine e degli animali vivi della specie bovina. Le disposizioni del presente paragrafo non obbligheranno una parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa essere d'ostacolo all'applicazione delle leggi o altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi delle imprese pubbliche o private. 4. La segreteria dell'accordo controllerà le variazioni dei dati di mercato, in particolare quelle riguardanti la dimensione delle mandrie, le scorte, le macellazioni e i prezzi interni e internazionali, allo scopo di diagnosticare precocemente i segni premonitori di eventuali gravi squilibri nella domanda e nell'offerta. La segreteria terrà il Consiglio al corrente dei fatti significativi che intervengono sui mercati mondiali, nonché delle prospettive di produzione, di consumo, di esportazione e di importazione. Nota: A norma del presente articolo, il Consiglio deve dare alla segreteria l'incarico di redigere e di tenere aggiornato un inventario di tutte le misure concernenti il commercio delle carni bovine e degli animali vivi, ivi compresi gli impegni risultanti da negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali. Articolo IV Funzioni del consiglio internazionale delle carni e cooperazione tra le parti del presente accordo 1. Il consiglio si riunirà con i seguenti obiettivi: a) valutare la situazione e le prospettive della domanda e dell'offerta mondiali, sulla base di un'analisi interpretativa della situazione attuale e della sua probabile evoluzione, realizzata dalla segreteria dell'accordo basandosi sulla documentazione fornita conformemente all'articolo III del presente accordo, ivi compresa quella relativa all'applicazione delle politiche interne e commerciali, nonché di qualsiasi altra informazione in suo possesso; b) procedere a un esame globale del funzionamento del presente accordo; c) offrire la possibilità di consultazioni regolari su tutte le questioni riguardanti il commercio internazionale delle carni bovine. 2. Se il consiglio, valutando la situazione della domanda e dell'offerta mondiali di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o esaminando tutti i dati forniti conformemente al paragrafo 3 dell'articolo III, constata l'esistenza di un grave squilibrio o di una minaccia di squilibrio grave nel mercato internazionale delle carni, esso procederà per consenso, tenendo conto in particolare della situazione nei paesi in via di sviluppo, all'identificazione, per un esame da parte dei governi, delle possibili soluzioni per rimediare alla situazione conformemente ai principi e alle norme del GATT. 3. Le misure considerate al paragrafo 2 del presente articolo potrebbero comportare, a seconda che il consiglio consideri la situazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo temporanea o più durevole, misure a breve, medio e lungo termine prese dagli importatori e dagli esportatori per contribuire al miglioramento della situazione globale del mercato mondiale in conformità con gli obiettivi e con gli scopi dell'accordo, in particolare l'espansione, una liberalizzazione sempre maggiore e la stabilità del mercato internazionale del bestiame e delle carni. 4. Nell'esame delle misure suggerite conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si terrà debito conto del trattamento speciale e più favorevole da accordare ai paesi in via di sviluppo, allorché ciò sarà realizzabile e appropriato. 5. Le parti si impegnano a contribuire, per quanto possibile, all'applicazione degli obiettivi del presente accordo esposti all'articolo I. A questo fine e conformemente ai principi e norme del GATT, le parti intraprenderanno regolarmente le discussioni previste all'articolo IV, paragrafo 1, lettera c), in modo da studiare le possibilità di raggiungere gli obiettivi del presente accordo, soprattutto quello di continuare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi mondiali delle carni bovine e degli animali vivi. Tali discussioni dovrebbero aprire la strada a un ulteriore esame delle soluzioni possibili ai problemi commerciali in conformità delle norme e dei principi del GATT, che potrebbero venire accettati congiuntamente da tutte le parti interessate, in un contesto equilibrato di mutui vantaggi. 6. Qualunque parte può sollevare davanti al consiglio questioni (1) riguardanti il presente accordo, inter alia, per gli stessi scopi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il consiglio si riunirà, su richiesta di una delle parti, entro un periodo non superiore a 15 giorni per considerare qualsiasi questione (1) riguardante il presente accordo. SECONDA PARTE GESTIONE DELL'ACCORDO Articolo V 1. Consiglio internazionale delle carni Viene istituito un consiglio internazionale delle carni nell'ambito del GATT. Il consiglio è formato da rappresentanti di tutte le parti del presente accordo ed esplica tutte le funzioni necessarie all'attuazione dell'accordo stesso. Il segretariato del GATT espleta le mansioni di segreteria per il consiglio. Il consiglio definisce le proprie norme procedurali e, in particolare, le modalità di consultazione previste all'articolo IV. 2. Riunioni ordinarie e straordinarie Di norma il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Tuttavia, il presidente può convocare il consiglio in riunione straordinaria, di sua iniziativa oppure su richiesta di una parte del presente accordo. 3. Decisioni Il consiglio prende le sue decisioni per consenso. Si considera che il consiglio ha deciso su una questione che gli è stata presentata se nessuno dei suoi membri si oppone formalmente all'approvazione di una proposta. 4. Cooperazione con altre organizzazioni Il consiglio adotta tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per collaborare con organizzazioni intergovernative e non governative. 5. Ammissione d'osservatori a) Il consiglio può invitare qualsiasi paese che non sia parte dell'accordo a farsi rappresentare a una qualsiasi delle sue riunioni in qualità d'osservatore. b) Il consiglio può inoltre invitare una qualsiasi delle organizzazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo ad assistere a una qualsiasi delle sue riunioni in qualità d'osservatrice. TERZA PARTE DISPOSIZIONI FINALI Articolo VI 1. Accettazione (2) a) Il presente accordo è aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi membri (1)Nota : Si conferma che in questo paragrafo il termine «questione» comprende qualsiasi problema coperto dagli accordi multilaterali negoziati nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, in particolare quelli che vertono sulle misure all'esportazione e all'importazione. È parimenti confermato che le disposizioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo IV, nonché la presente nota, non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti di detti accordi. (2)I termini «accettazione» o «accettato» che sono usati nel presente articolo comprendono l'espletamento di tutte le procedure interne necessarie all'applicazione del presente accordo. dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e della Comunità economica europea. b) Qualsiasi governo (1) che accetta il presente accordo può, al momento dell'accettazione stessa, formulare una riserva su una qualsiasi delle disposizioni di detto accordo. Questa riserva à subordinata all'approvazione delle parti. c) Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT, che ne rimette immediatamente a ciascuna delle parti una copia certificata conforme e una notifica di ogni approvazione. I testi del presente accordo nelle lingue inglese, francese e spagnola fanno tutti egualmente fede. d) L'entrata in vigore del presente accordo comporta lo scioglimento del gruppo consultivo delle carni. 2. Applicazione provvisoria Qualsiasi governo può consegnare al direttore generale delle parti contraenti del GATT una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente accordo. Qualsiasi governo che consegni tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente accordo e viene considerato provvisoriamente parte del presente accordo. 3. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore, per le parti che l'avranno accettato, il 1º gennaio 1980. Per le parti che l'accetteranno dopo questa data, il presente accordo avrà effetto dalla data della loro accettazione. 4. Durata di validità Il presente accordo resta in vigore per tre anni. La sua durata verrà prorogata di altri tre anni, salvo decisione contraria del Consiglio, presa almeno ottanta giorni prima di ciascuna scadenza. 5. Emendamenti Salvo i casi in cui sono previste altre disposizioni di modifica del presente accordo, il consiglio può raccomandare un emendamento delle disposizioni del presente accordo. L'emendamento proposto entra in vigore previa approvazione dei governi di tutte le parti dell'accordo. 6. Relazione tra il presente accordo ed il GATT Nessuna disposizione del presente accordo avrà ripercussioni sui diritti e sugli obblighi delle parti del GATT (2). 7. Recesso Ognuna delle parti potrà recedere dal presente accordo. Il recesso avrà effetto allo scadere del sessantesimo giorno dalla data in cui ne sarà stata data notifica per iscritto al direttore generale delle parti contraenti del GATT. (1)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» comprende le autorità competenti della Comunità economica europea. (2)Questa disposizione si applica unicamente alle parti del presente accordo che sono parti contraenti del GATT. (Traduzione) ACCORDO INTERNAZIONALE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PREAMBOLO Le parti del presente accordo: RICONOSCENDO l'importanza del latte e dei prodotti lattiero-caseari per l'economia di numerosi paesi (1) sotto l'aspetto della produzione, del commercio e del consumo; RICONOSCENDO la necessità, nell'interesse reciproco dei produttori e dei consumatori, degli esportatori e degli importatori, di evitare le eccedenze e le carenze e di mantenere i prezzi a un livello equo; NOTANDO la diversità e l'interdipendenza dei prodotti lattiero-caseari; NOTANDO la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, caratterizzata da fluttuazioni di ampiezza rilevante, e la proliferazione di misure all'esportazione e all'importazione; CONSIDERANDO che il miglioramento della cooperazione nel settore dei prodotti lattiero-caseari contribuisce alla realizzazione degli obiettivi d'espansione e di liberalizzazione del commercio mondiale e all'applicazione dei principi e degli obiettivi che riguardano i paesi in via di sviluppo, concordati nella dichiarazione ministeriale di Tokio del 14 settembre 1973 riguardante i negoziati commerciali multilaterali; DECISI a rispettare i principi e gli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (2), qui di seguito denominato «Accordo generale» oppure «GATT», e ad applicare efficacemente, nella realizzazione degli obiettivi del presente accordo, i principi e gli obiettivi convenuti nella suddetta dichiarazione di Tokio; SI SONO ACCORDATI, per mezzo dei rispettivi rappresentanti, su quanto segue: PRIMA PARTE DISPOSIZIONI GENERALI Articolo I Obiettivi Conformemente ai principi e agli obiettivi convenuti nella dichiarazione ministeriale di Tokio del 14 settembre 1973 riguardante i negoziati commerciali multilaterali, gli obiettivi del presente accordo sono i seguenti: - realizzare l'espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale dei prodotti lattiero-caseari nelle condizioni di mercato più stabili possibili, sulla base di reciproci vantaggi tra paesi esportatori e importatori; - favorire lo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo. Articolo II Prodotti compresi nell'accordo 1. Il presente accordo si applica al settore dei prodotti lattiero-caseari. Ai fini del presente accordo, il termine «prodotti lattiero-caseari» comprende i seguenti prodotti, come vengono definiti nella nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale. >PIC FILE= "T0012860"> (1)Nel presente accordo e nei protocolli ad esso allegati, l'espressione «paese» comprende la Comunità economica europea. (2)Questo considerando del preambolo si applica unicamente tra le parti contraenti del GATT. 2. L'applicazione dell'accordo ad altri prodotti in cui i prodotti lattiero-caseari, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono incorporati, potrà venire decisa dal consiglio internazionale dei prodotti lattiero-caseari, istituito in virtù dell'articolo VII, paragrafo 1, lettera a) del presente accordo (in seguito denominato il consiglio), se esso giudica necessaria la loro inclusione per attuare gli obiettivi e le disposizioni del presente accordo. Articolo III Informazione 1. Le parti hanno convenuto di comunicare regolarmente e senza indugio al consiglio le informazioni necessarie a permettergli di sorvegliare e di accertare la situazione globale del mercato mondiale di ogni prodotto lattiero-caseario. 2. I paesi in via di sviluppo parti dell'accordo trasmetteranno i dati in loro possesso. Affinché le suddette parti possano migliorare i loro sistemi di raccolta di dati, i paesi industrializzati parti dell'accordo, nonché quelli in via di sviluppo che sono in grado di farlo, esamineranno di buon grado qualsiasi domanda d'assistenza tecnica che sarà loro presentata. 3. Le informazioni che le parti si impegnano a fornire in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità che stabilirà il consiglio, comprenderanno dati riguardanti l'evoluzione passata, la situazione attuale e le prospettive in materia di produzione, di consumo, di prezzi di scorte e di scambi, ivi comprese le transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali, dei prodotti di cui all'articolo II del presente accordo, nonché qualsiasi altra informazione che il consiglio riterrà necessaria. Le parti comunicheranno ugualmente le informazioni riguardanti la loro politica interna e le loro misure commerciali, nonché i loro impegni bilaterali, plurilaterali o multilaterali, nel settore dei prodotti lattiero-caseari e renderanno note, nel più breve tempo possibile, tutte le modifiche, apportate a tali politiche e misure, che potrebbero avere ripercussioni sul commercio internazionale dei prodotti lattiero-caseari. Le disposizioni del presente paragrafo non obbligheranno una parte a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa essere d'ostacolo all'applicazione delle leggi, o altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private. Nota: A norma del presente articolo, il consiglio deve dare alla segreteria l'incarico di redigere e di tenere aggiornato un inventario di tutte le misure che riguardano il commercio dei prodotti lattiero-caseari, ivi compresi gli impegni che risultano da negoziati bilaterali, plurilaterali e multilaterali. Articolo IV Funzioni del consiglio internazionale dei prodotti lattiero-caseari e cooperazione tra le parti del presente accordo 1. Il consiglio si riunirà con i seguenti obiettivi: a) valutare la situazione e le prospettive del mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari, sulla base di un rapporto della situazione preparato dalla segreteria basandosi sulla documentazione fornita dalle parti conformemente all'articolo III del presente accordo, sulle informazioni risultanti dall'applicazione dei protocolli di cui all'articolo VI del presente accordo e su qualsiasi altro dato in suo possesso; b) procedere a un esame globale del funzionamento del presente accordo. 2. Se il consiglio, valutando la situazione e le prospettive del mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, rileva nel mercato dei prodotti lattiero-caseari o in generale in quello di uno o più prodotti, l'esistenza di uno squilibrio grave o una minaccia di squilibrio grave, che abbia o possa avere ripercussioni sul commercio internazionale, esso cercherà di definire, considerando in particolare la situazione dei paesi in via di sviluppo, eventuali soluzioni che saranno esaminate dai governi. 3. Le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo potrebbero comportare, a seconda che il consiglio consideri la situazione definita al paragrafo 2 del presente articolo come temporanea o più durevole, misure a breve, medio o lungo termine per contribuire al miglioramento della situazione globale del mercato mondiale. 4. Nell'esame delle misure che potrebbero essere prese conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, si terrà debito conto del trattamento speciale e più favorevole da accordare ai paesi in via di sviluppo, allorché ciò sarà fattibile e appropriato. 5. Qualunque parte può sollevare davanti al consiglio questioni (1) riguardanti il presente accordo, in particolare per gli stessi scopi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Ciascuna delle parti si presta senza indugio a consultazioni su questioni (1) riguardanti il presente accordo. 6. Se la questione riguarda l'applicazione delle disposizioni specifiche dei protocolli allegati al presente (1)Si conferma che in questo paragrafo il termine «questione» comprende qualsiasi problema coperto da accordi multilaterali negoziati nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, in particolare quelli che vertono sulle misure all'esportazione e all'importazione. È parimenti confermato che le disposizioni di cui all'articolo IV, paragrafo 5, nonché la presente nota, non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti di detti accordi. accordo, qualunque parte che ritenga i suoi interessi commerciali seriamente minacciati e che non sia riuscita a trovare una soluzione di comune gradimento con la parte o le parti interessate, può chiedere al presidente del comitato del protocollo in questione, istituito a norma dell'articolo VII, paragrafo 2, lettera a) del presente accordo, di convocare d'urgenza una riunione straordinaria di detto comitato in modo da stabilire il più rapidamente possibile e, su richiesta, entro quattro giorni lavorativi, le misure che si rendessero necessarie per far fronte alla situazione. Se non si potrà arrivare a una soluzione soddisfacente, il consiglio, su richiesta del presidente del protocollo in esame, si riunirà entro quindici giorni per considerare la questione al fine di facilitare una soluzione di comune gradimento. Articolo V Aiuto alimentare e transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 1. Le parti convengono: a) di agire, in collaborazione con la FAO e le altre organizzazioni interessate, per far conoscere l'importanza dei prodotti lattiero-caseari nel migliorare i livelli d'alimentazione, nonché i mezzi con i quali questi prodotti possono essere messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo; b) conformemente agli obiettivi del presente accordo, di fornire, nei limiti delle loro possibilità, prodotti lattiero-caseari ai paesi in via di sviluppo a titolo d'aiuto alimentare. Le parti comunicano al consiglio ogni anno e in anticipo, per quanto possibile, la portata, il volume e le destinazioni dell'aiuto alimentare ch'essi intendono fornire. Le parti notificano, se possibile, anticipatamente al consiglio qualsiasi emendamento proposto al programma comunicato. Resta inteso che i contributi potranno essere fatti bilateralmente o attraverso progetti comuni o programmi multilaterali, in particolare il programma alimentare mondiale; c) riconoscendo l'opportunità di armonizzare i loro sforzi in questo campo e la necessità di evitare qualsiasi interferenza negli scambi normali di produzione, di consumo e di scambi internazionali, di consultarsi in sede di consiglio in merito ai rispettivi accordi sulle forniture e sul fabbisogno di prodotti lattiero-caseari a titolo d'aiuto alimentare o a condizioni di favore. 2. Le esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, le esportazioni a titolo di soccorso o d'assistenza nei paesi in via di sviluppo, nonché le altre transazioni che non costituiscono normali transazioni commerciali, sono effettuate conformemente ai «Principi della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi». Di conseguenza, il consiglio coopererà strettamente con il sottocomitato consultivo per lo smaltimento delle eccedenze. 3. Il consiglio procederà, su richiesta, conformemente a condizioni e a modalità da esso stesso stabilite, all'esame e alla consultazione su tutte le transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali e che non siano quelle di cui all'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI, XXIII del GATT. SECONDA PARTE DISPOSIZIONI SPECIFICHE Articolo VI Protocolli 1. Lasciando impregiudicate le disposizioni degli articoli I-V del presente accordo, i prodotti qui di seguito elencati sono soggetti alle disposizioni dei protocolli allegati al presente accordo: Allegato I : Protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere Latte e crema di latte, in polvere, salvo il siero di latte. Allegato II : Protocollo riguardante i grassi del latte Grassi del latte. Allegatto III : Protocollo riguardante taluni formaggi Taluni formaggi TERZA PARTE GESTIONE DELL'ACCORDO Articolo VII1. Consiglio internazionale dei prodotti lattiero-caseari a) Viene istituito un consiglio internazionale dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito del GATT. Questo consiglio, composto da rappresentanti di tutte le parti del presente accordo, esplica tutte le funzioni necessarie all'attuazione dell'accordo stesso. Il segretariato del GATT espleta le mansioni di segreteria per il consiglio. Il consiglio definisce le proprie norme procedurali. b) Riunioni ordinarie e straordinarie Di norma il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. Tuttavia, il presidente può convocare il consiglio in riunione straordinaria, di sua iniziativa, oppure su richiesta dei comitati istituiti in virtù del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo, nonché su richiesta di una delle parti del presente accordo. c) Decisioni Il consiglio prende le sue decisioni per consenso. Si considera che il consiglio abbia preso una decisione su una questione che gli è stata sottoposta se nessuno dei suoi membri si oppone formalmente alla accettazione di una proposta. d) Cooperazione con altre organizzazioni Il consiglio adotta tutte le disposizioni adeguate per procedere a consultazioni o per collaborare con organizzazioni intergovernative e non governative. e) Ammissione d'osservatori i) Il consiglio può invitare qualsiasi paese che non sia parte dell'accordo a farsi rappresentare in una qualunque delle riunioni in qualità d'osservatore. ii) Il consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo ad assistere a una qualsiasi delle riunioni in veste d'osservatrice. 2. Comitati a) Il consiglio istituisce un comitato che esplichi tutte le funzioni necessarie all'attuazione del protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere, un comitato che esplichi tutte le funzioni necessarie all'attuazione del protocollo riguardante i grassi del latte e un comitato che esplichi tutte le funzioni necessarie all'attuazione del protocollo riguardante taluni formaggi. Ognuno di questi comitati è composto da rappresentanti di tutte le parti del protocollo in questione. Il segretariato del GATT espleta le mansioni di segreteria per i comitati. Questi ultimi riferiscono al consiglio in merito all'esercizio delle loro funzioni. b) Esame della situazione del mercato Il consiglio adotta le disposizioni necessarie, stabilendo le modalità delle informazioni da fornire conformemente all'articolo III del presente accordo, affinché - il comitato del protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere possa seguire costantemente la situazione e l'evolversi del mercato mondiale dei prodotti compresi in questo protocollo, nonché le condizioni in cui le disposizioni del protocollo stesso vengono applicate dalle parti, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi del commercio internazionale di ognuno degli altri prodotti lattiero-caseari che incidono sul commercio dei prodotti compresi in questo protocollo; - il comitato del protocollo riguardante i grassi del latte possa seguire costantemente la situazione e l'evolversi del mercato internazionale dei prodotti compresi in questo protocollo, nonché le condizioni in cui le disposizioni del protocollo vengono applicate dalle parti, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi del commercio internazionale di ognuno degli altri prodotti lattiero-caseari che incidono sul commercio dei prodotti compresi in questo protocollo; - il comitato del protocollo riguardante taluni formaggi possa seguire costantemente la situazione e l'evolversi del mercato internazionale dei prodotti compresi in questo protocollo, nonché le condizioni in cui le disposizioni del protocollo vengono applicate dalle parti, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi del commercio internazionale di ognuno degli altri prodotti lattiero-caseari che incidono sul commercio dei prodotti compresi in questo protocollo. c) Riunioni ordinarie e straordinarie Di norma ogni comitato si riunisce almeno una volta a trimestre. Tuttavia, il presidente di ogni comitato può, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti, convocare il comitato in riunione straordinaria. d) Decisioni Ogni comitato prende le sue decisioni per consenso. Si ritiene che un comitato abbia deciso su una questione che gli è stata sottoposta se nessuno dei suoi membri si oppone formalmente all'accettazione di una proposta. QUARTA PARTE DISPOSIZIONI FINALI Articolo VIII 1. Accettazione (1) a) Il presente accordo è aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e della Comunità economica europea. b) Qualsiasi governo (2) che accetta il presente accordo può, al momento dell'accettazione stessa, formulare una riserva su uno qualsiasi dei protocolli allegati all'accordo. Questa riserva è subordinata all'approvazione delle parti. c) Riguardo all'accettazione, si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) del GATT. d) Il presente accordo viene dato in deposito al direttore generale delle parti contraenti del GATT che ne rimette immediatamente a ciascuna delle parti una copia conforme certificata e una notifica di ogni accettazione. I testi del presente accordo nelle lingue inglese, francese e spagnola sono tutti egualmente facenti fede. e) L'accettazione del presente accordo comporta il recesso dall'accordo concernente taluni prodotti lattiero-caseari, fatto a Ginevra il 12 gennaio 1970 ed entrato in vigore il 14 maggio 1970, per le parti che avevano accettato quell'accordo, ed il recesso dal protocollo riguardante i grassi del latte, fatto a Ginevra il 2 aprile 1973 e entrato in vigore il 14 maggio 1973, per le parti che avevano accettato quel protocollo. Questo recesso ha effetto alla data d'entrata in vigore del presente accordo. 2. Applicazione provvisoria Qualsiasi governo può consegnare al direttore generale delle parti contraenti del GATT una dichiarazione d'applicazione provvisoria del presente accordo. Qualsiasi governo che consegni tale dichiarazione applica provvisoriamente il presente accordo e viene considerato provvisoriamente parte del presente accordo. 3. Entrata in vigore a) Il presente accordo entra in vigore, per le parti che l'avranno approvato, il 1º gennaio 1980. Per le parti che l'approveranno dopo questa data, il presente accordo ha effetto dalla data della loro approvazione. b) Il presente accordo ha effetto sulla validità dei contratti precedenti la sua entrata in vigore. 4. Periodo di validità Il presente accordo resta in vigore per tre anni. La sua durata verrà prorogata di altri tre anni alla fine di ogni periodo, salvo decisione contraria del consiglio, presa almeno ottanta giorni prima di ciascuna scadenza. 5. Emendamenti Salvo i casi in cui sono previste altre disposizioni di modifica del presente accordo, il consiglio può raccomandare un emendamento delle disposizioni del presente accordo. L'emendamento proposto entra in vigore previa approvazione dei governi di ognuna delle parti dell'accordo. 6. Relazione tra il presente accordo e gli allegati Vengono considerati come facenti parte integrante del presente accordo, conformemente al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo: - i protocolli di cui all'articolo VI del presente accordo e contenuti negli allegati I, II e III; - gli elenchi dei punti di riferimento, di cui all'articolo 2 del protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere, all'articolo 2 del protocollo riguardante i grassi del latte e all'articolo 2 del protocollo riguardante taluni formaggi, contenuti rispettivamente negli allegati Ia, IIa e IIIa; - gli elenchi delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte, di cui all'articolo 3.4, nota 3 del protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere e all'articolo 3.4, nota 1 del protocollo (1)I termini «accettazione» o «accettati» che sono usati nel presente articolo comprendono l'espletamento di tutte le procedure interne necessarie all'applicazione del presente accordo. (2)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» comprende le autorità competenti della Comunità economica europea. riguardante i grassi del latte, contenuti rispettivamente negli allegati Ib e IIb; - il registro delle procedure e delle misure di controllo, di cui all'articolo 3.5 del protocollo riguardante taluni tipi di latte in polvere, contenuto nell'allegato Ic. 7. Relazione tra il presente accordo ed il GATT Nessuna disposizione del presente accordo avrà ripercussioni sui diritti e sugli obblighi delle parti del GATT (1). 8. Recesso a) Ognuna delle parti potrà recedere dal presente accordo. Il recesso avrà effetto allo scadere del sessantesimo giorno dalla data in cui ne sarà stata data notifica per iscritto al direttore generale delle parti contraenti del GATT. b) Salve restando le condizioni che potranno essere convenute dalle parti, ciascuna di queste potrà recedere da qualsivoglia protocollo allegato al presente accordo. Il recesso avrà effetto allo scadere del sessantesimo giorno dalla data in cui ne sarà stata data notifica per iscritto al direttore generale delle parti contraenti del GATT. (1)Questa disposizione si applica unicamente alle parti del presente accordo che sono parti contraenti del GATT. ALLEGATO I PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALUNI TIPI DI LATTE IN POLVERE PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti compresi nel protocollo Il presente protocollo si applica al latte in polvere e alla crema di latte in polvere, di cui alla voce NCCD 04.02, escluso il siero di latte. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota Ai fini del presente protocollo, verranno stabiliti prezzi minimi alla esportazione per i prodotti pilota corrispondenti alle definizioni seguenti: >PIC FILE= "T0012861"> >PIC FILE= "T0012862"> Articolo 3 Prezzi minimi Livello e rispetto dei prezzi minimi 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2 del presente protocollo non siano inferiori ai prezzi minimi applicabili in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) I livelli dei prezzi minimi indicati nel presente articolo tengono conto in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un beneficio minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) I prezzi minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, validi alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a: i) 425 USD/tm per il latte scremato in polvere definito dall'articolo 2 del presente protocollo; ii) 725 USD/tm per il latte intero in polvere definito all'articolo 2 del presente protocollo; iii) 425 USD/tm per il latte battuto in polvere definito all'articolo 2 del presente protocollo. 3. a) I livelli di prezzi minimi stipulati al presente articolo potranno essere modificati dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati del funzionamento del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo saranno esaminati dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dai prodotti pilota per il contenuto di materie grasse, per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, i prezzi minimi verranno adeguati conformemente alle disposizioni che seguono in modo da proteggere i prezzi minimi stabiliti dal presente protocollo per i prodotti specificati all'articolo 2 del presente protocollo: - Tenore in grassi del latte: Se il tenore in grassi del latte rilevato nel latte in polvere di cui all'articolo 1 del presente protocollo, con l'esclusione del latticello in polvere (1), differisce dal tenore in grassi del latte contenuto nei prodotti pilota, come vengono definiti all'articolo 2.1, lettere a) e b) del presente protocollo, per ogni punto percentuale intero di materie grasse del latte a partire da 2 %, il prezzo minimo verrà adeguato in rialzo proporzionalmente alla differenza tra i prezzi minimi stabiliti per i prodotti pilota definiti all'articolo 2.1, lettere a) e b) del presente protocollo (2). - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli normalmente usati in commercio, il cui contenuto sia di peso netto non inferiore a 25 kg, o a 50 lb, secondo i casi, i prezzi minimi verranno corretti in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore o franco frontiera paese esportatore (3), i prezzi minimi saranno calcolati sulla base dei prezzi fob minimi specificati al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, aumentati del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Esportazioni e importazioni di latte scremato in polvere e di latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali 5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le parti potranno, nelle condizioni qui di seguito definite, esportare o importare, a seconda dei casi, latte scremato in polvere o latticello in polvere per l'alimentazione degli animali a prezzi inferiori ai prezzi minimi stabiliti a norma del presente protocollo per tali prodotti. Le parti potranno servirsi di tale possibilità a condizione di sottoporre i prodotti esportati o importati alle procedure e alle misure di controllo che saranno applicate nel paese d'esportazione o di destinazione in modo da assicurare che il latte scremato in polvere e il latticello in polvere così esportati o importati siano usati esclusivamente per l'alimentazione degli animali. Queste procedure e misure di controllo dovranno essere state approvate dal comitato e riportate dal medesimo in apposito registro (4). Le parti che vogliano avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo notificheranno con preavviso la loro intenzione al comitato che si riunirà, su richiesta di una qualsiasi delle parti, per esaminare la situazione del mercato. Le parti forniranno le necessarie informazioni sulle loro transazioni riguardanti il latte scremato in polvere e il latticello in polvere (1)Come viene definito all'articolo 2.1, lettera c), del presente protocollo. (2)Vedi allegato Ib «Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte». (3)Vedi articolo 2. (4)Vedi allegato I, lettera c), «registro dei procedimenti e delle misure di controllo». Si intende che gli esportatori saranno autorizzati a spedire il latte scremato in polvere e il latticello in polvere, esenti da trasformazioni e destinati all'alimentazione degli animali, agli importatori le cui procedure e misure di controllo siano state riportate nel registro. In questo caso, gli esportatori comunicheranno al comitato la loro intenzione di spedire il latte scremato in polvere e/o il latticello in polvere esente da trasformazioni e destinato all'alimentazione degli animali agli importatori le cui procedure e misure di controllo siano state registrate. destinati all'alimentazione degli animali, in modo che il comitato possa seguire gli sviluppi in questo settore e fare periodicamente previsioni sull'evoluzione di questo commercio. Condizioni speciali di vendita 6. Le parti si impegnano, nei limiti delle possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4 del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto dei prezzi minimi convenuti. Campo d'applicazione 7. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 8. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni 1. Nel caso in cui i prezzi del commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino ai prezzi minimi di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività, i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle loro possibilità istituzionali, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo 1. Le parti che importano prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi ed assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente ai prezzi minimi prescritti; b) salvo restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con i prezzi minimi compromettono l'applicazione del presente protocollo. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle importazioni di latte scremato in polvere e di latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali, sempre che dette importazioni siano sottoposte alle misure e alle procedure di cui all'articolo 3.5 del presente protocollo. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto dei prezzi minimi potrebbe causare a talune parti. Entro tre mesi dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessat possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO Ia Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Polonia : Anversa, Amburgo, Rotterdam ALLEGATO Ib Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte >PIC FILE= "T0012863"> >PIC FILE= "T0012864"> ALLEGATO Ic Registro dei procedimenti e disposizioni di controllo Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente protocollo, i procedimenti e le disposizioni di controllo seguenti (1) sono approvate per i partecipanti qui sotto elencati: Australia Austria Canada Comunità economica europea Spagna Finlandia Giappone Norvegia Nuova Zelanda Svizzera (1)I procedimenti e le disposizioni di controllo non sono ripresi. Si possono consultare nel testo autenticato dell'accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari che si trova presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. ALLEGATO II PROTOCOLLO RIGUARDANTE I GRASSI DEL LATTE PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti compresi nel protocollo Il presente protocollo si applica ai grassi del latte, di cui alla voce NCCD 04.03, aventi un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 %. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota Ai fini del presente protocollo, vengono stabiliti prezzi minimi all'esportazione per i prodotti pilota corrispondenti alle definizioni seguenti: >PIC FILE= "T0012865"> Articolo 3 Prezzi minimi Livello e rispetto dei prezzi minimi 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2 del presente protocollo non siano inferiori ai prezzi minimi applicabili in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) I livelli dei prezzi minimi indicati nel presente articolo tengono conto, in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un reddito minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) I prezzi minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, validi alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a: i) 1 100 USD/tm per i grassi del latte anidri di cui all'articolo 2 del presente protocollo; ii) 925 USD/tm per il burro definito all'articolo 2 del presente protocollo. 3. a) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo potranno essere modificati dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati dell'applicazione del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo saranno esaminati dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dai prodotti pilota per il contenuto di materie grasse, per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, i prezzi minimi verranno adeguati conformemente alle disposizioni che seguono, in modo da proteggere i prezzi minimi stabiliti dal presente protocollo per i prodotti specificati all'articolo 2 del presente protocollo: - Tenore in grassi del latte: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.1 Se il tenore in grassi del latte rilevato nel prodotto di cui all'articolo 1 del presente protocollo, differisce dal tenore in grassi del latte contenuto nei prodotti pilota, come vengono definiti all'articolo 2 del presente protocollo, e se il tenore è uguale o superiore all'82 % o inferiore all'80 % il prezzo minimo di questo prodotto sarà, per ogni punto percentuale intero di grassi del latte inferiore o superiore a 80 %, aumentato o diminuito in proporzione alla differenza tra i prezzi minimi stabiliti per i prodotti pilota definiti all'articolo 2 del presente protocollo (1). - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli normalmente usati in commercio, il cui contenuto sia di peso netto non inferiore a 25 kg, o a 50 lb, secondo i casi, i prezzi minimi verranno corretti in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. - Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore, o franco frontiera paese esportatore (2), i prezzi minimi saranno calcolati sulla base dei prezzi fob minimi specificati al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, aumentati del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Condizioni speciali di vendita 5. Le parti si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4 del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto dei prezzi minimi convenuti. Campo d'applicazione 6. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni 1. Nel caso in cui i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino ai prezzi minimi di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo 1. Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle (1)Vedi allegato IIb «Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte». (2)Vedi articolo 2. possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo Le parti che importano prodotti considerati all'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi e ad assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi all'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente ai prezzi minimi prescritti; b) salvi restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive, se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con i prezzi minimi compromettono l'applicazione del presente protocollo. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto dei prezzi minimi potrebbe causare a talune parti. Entro tre mesi dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti, che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo, potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessata possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO IIa Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Basilea : per le esportazioni di burro verso la Svizzera Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Basilea : per le esportazioni di burro verso la Svizzera ALLEGATO IIb Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte >PIC FILE= "T0012866"> ALLEGATO III PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALUNI FORMAGGI PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti contemplati Il presente protocollo si applica ai formaggi di cui alla voce NCCD 04.04, aventi un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 45 % e un tenore in peso di materia secca uguale o superiore al 50 %. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota 1. Ai fini del presente protocollo, viene stabilito un prezzo minimo all'esportazione per il prodotto pilota corrispondente alla definizione seguente: >PIC FILE= "T0012867"> Articolo 3 Prezzo minimo Livello e rispetto del prezzo minimo 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo non siano inferiori al prezzo minimo applicabile in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) Il livello del prezzo minimo indicato nel presente articolo tiene conto, in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un reddito minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, valido alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a 800 USD/tm. 3. a) Il livello del prezzo minimo stipulato al presente articolo potrà essere modificato dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati dell'applicazione del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) Il livello del prezzo minimo stipulato al presente articolo sarà esaminato dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dal prodotto pilota per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, il prezzo minimo verrà adeguato conformemente alle disposizioni che seguono, in modo da proteggere il prezzo minimo stabilito dal presente protocollo: - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli specificati all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo minimo verrà corretto in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. - Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore, o franco frontiera paese esportatore (1), il prezzo minimo sarà calcolato sulla base del prezzo fob minimo specificato al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, aumentato del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Condizioni speciali di vendita 5. Le parti si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto del prezzo minimo convenuto. Campo d'applicazione 6. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni Nel caso in cui i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino al prezzo minimo di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività, i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo Le parti che importano prodotti considerati all'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi e ad assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi all'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente al prezzo minimo prescritto; b) salvi restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive, se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con il prezzo minimo compromettono l'applicazione del presente protocollo. (1)Vedi articolo 2, paragrafo 1. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe 1. Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto del prezzo minimo potrebbe causare a talune parti. Entro trenta giorni dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. 2. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, non si applicano alle esportazioni eccezionali di piccoli quantitativi di formaggi naturali, non lavorati, di qualità inferiore alla qualità normale d'esportazione, in seguito ad un deterioramento o a difetti di fabbricazione. Le parti che esportano siffatti formaggi notificheranno in precedenza al segretariato del GATT la loro intenzione di esportarne. Inoltre, trimestralmente, le parti notificheranno al comitato tutte le vendite di formaggi effettuate a norma del presente paragrafo, precisando, per ciascuna transazione, i quantitativi, i prezzi e le destinazioni. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti, che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo, potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessata possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO IIIa Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Polonia : Anversa, Amburgo, Rotterdam (Traduzione) ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI PREAMBOLO IN CONSIDERAZIONE dei negoziati commerciali multilaterali, le parti contraenti dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (qui di seguito denominati «le parti» e «l'accordo»), DESIDEROSE di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito chiamato accordo generale o GATT; RICONOSCENDO l'importanza del contributo che le norme internazionali ed i sistemi internazionali di certificazione possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale; DESIDEROSE, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di norme internazionali e di sistemi internazionali di certificazione; DESIDEROSE, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura, di etichettatura ed i metodi di certificazione di conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme, non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale; RICONOSCENDO che un paese ha il diritto di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone e degli animali, nonché la preservazione dei vegetali, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche tali da indurre in errore, purché dette misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria od ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni, né una restrizione dissimulata al commercio internazionale; RICONOSCENDO che un paese ha il diritto di adottare misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza; RICONOSCENDO il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento delle tecniche dai paesi sviluppati nei paesi in via di sviluppo; RICONOSCENDO che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di metodi di certificazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme, e desiderose di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali 1.1. I termini generali relativi alla normalizzazione ed alla certificazione hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente accordo. 1.2. Tuttavia, ai fini del presente accordo i termini e le espressioni definiti all'allegato 1 avranno il significato conferito loro in questo allegato. 1.3. Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo. 1.4. Le specifiche in materia di acquisti, che sono elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente accordo, ma sono coperte dall'accordo sulle commesse pubbliche conformemente al suo campo di applicazione. 1.5. Tutti i riferimenti fatti nel presente accordo ai regolamenti tecnici, alle norme ed ai metodi destinati ad assicurare la conformità con i regolamenti tecnici, con le norme, o con sistemi di certificazione saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme di questi sistemi, od ai prodotti contemplati, ad eccezione delle modifiche o delle aggiunte di scarsa rilevanza. REGOLAMENTI TECNICI E NORME Articolo 2 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di enti del governo centrale Per quanto concerna gli enti dei loro governi centrali: 2.1. Le parti faranno in modo che i regolamenti tecnici e le norme non vengano elaborati, adottati od applicati in modo da creare ostacoli al commercio internazionale. Inoltre, i prodotti importati dal territorio di un'altra parte riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese, per quanto concerne i regolamenti tecnici o le norme di cui sopra. Le parti contraenti faranno in modo che né i regolamenti tecnici, né le norme propriamente dette né la loro applicazione, abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi internazionali. 2.2. Quando sono necessari regolamenti tecnici o norme ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, le parti utilizzeranno tali norme internazionali od i loro elementi pertinenti come base dei regolamenti tecnici o delle norme, tranne nei casi in cui, come sarà debitamente spiegato su richiesta, tali norme internazionali od elementi non siano adatti per le parti interessate per motivi concernenti fra l'altro : necessità in materia di sicurezza nazionale, prevenzione di pratiche tali da indurre in errore ; tutela della salute o della sicurezza umana, della vita o della salute degli animali o dei vegetali, o dell'ambiente ; fattori climatici od altri fattori geografici fondamentali ; fondamentali problemi tecnologici. 2.3. Al fine di armonizzare su una base il più possibile ampia, i regolamenti tecnici o le norme, le parti parteciperanno pienamente, entro i limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte di organismi internazionali competenti in materia, di norme sui prodotti per i quali esse abbiano adottato o prevedano di adottare regolamenti tecnici o norme. 2.4. Nei casi in cui lo ritengano opportuno, le parti definiranno i regolamenti tecnici o le norme in funzione delle proprietà di impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. 2.5. Se non esistono norme internazionali adeguate o il tenore tecnico di un regolamento tecnico o di una norma proposti non è sostanzialmente uguale a quello delle norme internazionali in materia, e se il regolamento tecnico o la norma può influenzare in modo significativo gli scambi commerciali di altre parti, le parti: 2.5.1. pubblicheranno un avviso, entro un termine ravvicinato in modo da permettere alle parti interessate di venirne a conoscenza, secondo cui progettano di adottare un determinato regolamento tecnico od una determinata norma; 2.5.2. notificheranno alle altre parti, tramite il segretariato del GATT, i prodotti che saranno contemplati dai regolamenti tecnici, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dei regolamenti proposti; 2.5.3. su richiesta, forniranno, senza discriminazione, alle altre parti, per quanto concerne i regolamenti tecnici ed alle parti interessate stabilite sul territorio di altre parti, per quanto concerne le norme, dei dettagli sui regolamenti tecnici o sulle norme proposte, o sul testo di questi progetti e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individueranno gli elementi che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali; 2.5.4. per quanto concerne i regolamenti tecnici accorderanno, senza discriminazione, un ragionevole periodo di tempo alle altre parti onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuteranno, su richiesta, tali osservazioni e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di dette discussioni; 2.5.5. per quanto concerne le norme, concederanno un ragionevole periodo di tempo alle parti interessate di altre parti, onde consentire loro di presentare le loro osservazioni per iscritto, discuteranno, su richiesta, tali osservazioni con le altre parti e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di tali discussioni. 2.6. Salvo restando l'articolo 2, paragrafo 5, qualora si pongano o rischino di porsi ad una parte problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell'ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 5, con la riserva che all'adozione di un regolamento tecnico o di una norma: 2.6.1. notifichi immediatamente alle altre parti, per il tramite del segretariato del GATT, il regolamento tecnico in questione ed i prodotti contemplati nonché brevemente il suo scopo e la ratio, compresa la natura dei problemi urgenti; 2.6.2. fornisca, senza discriminazione, su richiesta, alle parti il testo del regolamento tecnico, ed alle parti interessate ad altre parti, il testo della norma; 2.6.3. conceda, senza discriminazione, alle altre parti, per quanto riguarda i regolamenti tecnici, ed alle parti interessate di altre parti per quanto concerne le norme, la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni con le altre parti e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta; 2.6.4. tenga inoltre conto di ogni azione intrapresa dal comitato in seguito alle consultazioni condotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. 2.7. Le parti faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici e tutte le norme adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che le parti interessate possano prenderne conoscenza. 2.8. Fatte salve le circostanze d'urgenza di cui all'articolo 2, paragrafo 6, le parti concederanno un ragionevole periodo di tempo, tra la pubblicazione di un regolamento tecnico e la sua attuazione, per consentire ai produttori dei paesi esportatori, ed in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo, di adattare i loro prodotti od i loro metodi di produzione alle esigenze del paese importatore. 2.9. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli organismi regionali ad attività normativa, di cui sono membri, di adeguarsi all'articolo 2, paragrafi da 1 a 8. Inoltre, le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o indiretto d'obbligare o di incoraggiare questi organismi ad agire incompatibilmente con dette disposizioni. 2.10. Qualora le parti adottino una norma regionale come regolamento tecnico o come norma, le parti, membri d'organismi regionali ad attività normativa, adempieranno gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 8, tranne nei casi in cui siano già stati assolti dagli organismi regionali ad attività normativa. Articolo 3 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di enti pubblici locali 3.1. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli enti pubblici locali, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adeguarsi all'articolo 2, eccezion fatta per l'articolo 2, paragrafo 3, paragrafo 5 secondo comma, paragrafo 9, e paragrafo 10 ; va inoltre osservato che spetterà alle parti fornire informazioni sui regolamenti tecnici di cui gli articoli 2, paragrafo 5, terzo comma e 2, paragrafo 6, secondo comma, presentare le osservazioni ed avviare le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma e 2, paragrafo 6, terzo comma. Le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto od indiretto d'obbligare o di incoraggiare dette istituzioni pubbliche locali ad agire in modo incompatibile con una delle qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 2. Articolo 4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di organismi non governativi 4.1. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli organismi governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 2, eccezion fatta per l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, e con la riserva che le parti interessate d'altre parti possano egualmente presentare le loro osservazioni e partecipare alle discussioni di cui agli articoli 2, paragrafo 5, quarto comma e 2, paragrafo 6, terzo comma. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto diretto od indiretto di obbligare o di incoraggiare detti organismi non governativi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 2. CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI TECNICI ED ALLE NORME Articolo 5 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme da parte degli enti del governo centrale 5.1. Nei casi in cui si chiede un'assicurazione positiva che i prodotti sono conformi a regolamenti tecnici od a norme, le parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio d'altre parti: 5.1.1. i prodotti importati saranno accettati per prova a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ad analoghi prodotti d'origine nazionale o originari di qualsiasi altro paese in una situazione analoga; 5.1.2. i metodi di prova e le procedure amministrative applicabili ai prodotti importati non saranno più complesse o meno rapide di quelle applicate, in condizioni analoghe, ad analoghi prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.3. i canoni eventualmente applicati per la prova dei prodotti importati saranno equi in rapporto a quelli imponibili per la prova di prodotti analoghi d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.4. i risultati delle prove saranno comunicati, su richiesta dell'esportatore, all'importatore od ai loro agenti in modo che possano essere apportati i necessari correttivi; 5.1.5. la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova ed il prelievo dei campioni a fini di prova non devono essere tali da rappresentare un indebito ostacolo per gli importatori, per gli esportatori o per i loro agenti; 5.1.6. il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati, che possono derivare dalle prove od essere fornite in tale occasione, verrà rispettato allo stesso modo che nel caso di prodotti di origine nazionale. 5.2. Tuttavia, al fine di agevolare la determinazione della conformità a regolamenti tecnici od a norme, nei casi in cui tale assicurazione positiva sia richiesta, le parti faranno in modo, ogniqualvolta ciò sia possibile, che le istituzioni dei loro governi centrali accettino i risultati di prove, i certificati od i marchi di conformità degli organismi competenti, posti sotto la giurisdizione territoriale d'altre parti, o facciano affidamento sull'autocertificazione di produttori situati sul territorio d'altre parti, anche quando i metodi di prova differiscono dai loro, a condizione che esse abbiano la certezza che i metodi impiegati sul territorio della parte esportatrice forniscono un mezzo sufficiente per determinare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme applicabili. Si riconosce la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito all'autocertificazione, ai metodi di prova ed ai risultati delle prove, nonché in materia di certificati o contrassegni di conformità, utilizzati sul territorio della parte esportatrice, in particolare nel caso di derrate deperibili e di altri prodotti suscettibili d'alterazione durante il trasporto. 5.3. Le parti faranno in modo che i metodi di prova e le procedure amministrative, applicate dagli enti del governo centrale, siano tali da permettere, nella misura del possibile, l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2. 5.4. Nessuna disposizione del presente articolo dovrà impedire alle parti di eseguire ragionevoli controlli per sondaggio sul loro territorio. Articolo 6 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme da parte di istituzioni pubbliche locali e di organismi non governativi 6.1. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere alle istituzioni pubbliche locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 5. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o di incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 5. SISTEMI DI CERTIFICAZIONE Articolo 7 Sistemi di certificazione attuati da enti del governo centrale Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 7.1. Le parti faranno in modo che i sistemi di certificazione non vengano elaborati od applicati in modo tale da creare ostacoli al commercio internazionale. Faranno, inoltre, in modo che né i sistemi di certificazione propriamente detti, né la loro applicazione abbiano l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. 7.2. Le parti garantiranno che i sistemi di certificazione siano elaborati ed applicati in modo che i produttori di analoghi prodotti originari del territorio d'altre parti vi abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della capacità di detti fornitori di adempiere gli obblighi derivanti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene da una parte importatrice una certificazione ai sensi delle norme di questo sistema. Ciò implica che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese. 7.3. Le parti 7.3.1. pubblicheranno un avviso entro un termine ravvicinato, in modo da permettere alle altre parti interessate di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un sistema di certificazione; 7.3.2. notificheranno al segretario del GATT i prodotti coperti dal sistema proposto con una breve descrizione del suo obiettivo; 7.3.3. su richiesta, forniranno, indiscriminatamente, alle altre parti, dettagli sulle norme proposte, relative all'applicazione del sistema od il testo di questi progetti; 7.3.4. accorderanno un ragionevole periodo di tempo alle altre parti, indiscriminatamente, onde permettere loro di presentare le loro osservazioni per iscritto in merito all'elaborazione ed al funzionamento del sistema e discuteranno, su richiesta, tali osservazioni e ne terranno debito conto. 7.4. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad una parte problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell'ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, purché al momento in cui essa adotta il sistema di certificazione, 7.4.1. notifichi immediatamente agli altri aderenti, per il tramite del segretariato del GATT, il sistema di certificazione in questione ed i prodotti contemplati, ed indichi brevemente lo scopo e la «ratio», compresa la natura dei problemi urgenti; 7.4.2. fornisca, indiscriminatamente, alle altre parti, su richiesta, il testo delle norme del sistema; 7.4.3. accordi, indiscriminatamente, alle altre parti la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta. 7.5. Le parti faranno in modo che tutte le norme dei sistemi di certificazione che saranno state adottate vengano pubblicate. Articolo 8 Sistemi di certificazione applicati da parte di istituzioni pubbliche locali e da organismi governativi 8.1. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli enti pubblici locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi, nell'applicazione di sistemi di certificazione, all'articolo 7, eccezion fatta per l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma ; va inoltre osservato che spetterà alle parti fornire le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, nonché le osservazioni ed aprire le discussioni in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma. Le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o d'incoraggiare tali enti od organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 7. 8.2. Le parti faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi di certificazione applicati da enti pubblici locali e da organismi non governativi solo nella misura in cui detti enti, organismi e sistemi siano conformi alle relative disposizioni dell'articolo 7. Articolo 9 Sistemi internazionali e regionali di certificazione 9.1. Nei casi in cui è richiesta da una fonte, diversa dal fornitore, un'assicurazione positiva di conformità ad un regolamento tecnico od ad una norma, le parti, ogniqualvolta ciò sia possibile, elaboreranno sistemi internazionali di certificazione e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere ai sistemi internazionali e regionali di certificazione, di cui sono membri o partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 7, eccezion fatta per l'articolo 7, paragrafo 2 e salvo restando l'articolo 9, paragrafo 3. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o di incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 7. 9.3. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché i sistemi internazionali o regionali di certificazione, di cui sian membri ed ai quali partecipano organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano elaborati ed applicati in modo che i fornitori di analoghi prodotti originari del territorio d'altre parti vi abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro, di un paese partecipante al sistema o di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della possibilità del fornitore di adempiere gli obblighi imposti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene una certificazione da una parte importatrice che è membro del sistema o che vi partecipa o da un organismo abilitato dal sistema a rilasciare una certificazione ai sensi delle norme del sistema. Ciò implica anche che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro o di un paese partecipante. 9.4. Le parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale si basino su sistemi internazionali o regionali di certificazione solo nella misura in cui questi ultimi sono conformi agli articoli 7 e 9, paragrafo 3. INFORMAZIONE ED ASSISTENZA Articolo 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme ed i sistemi di certificazione 10.1. Ogni parte farà in modo da istituire un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni emanante dalle parti interessate delle altre parti e concernente: 10.1.1. ogni regolamento tecnico che hanno adottato o che prevedono d'adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico od organismi regionali ad attività normativa di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.2. ogni norma che hanno adottato o che prevedono di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali od organismi regionali ad attività normativa di cui dette istituzioni od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.3. ogni sistema di certificazione esistente o previsto applicato, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, da enti pubblici locali, da organismi non governativi legalmente autorizzati a far applicare un regolamento tecnico o da organismi regionali di certificazione di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.4. i luoghi in cui possono essere trovati gli avvisi pubblicati conformemente all'accordo, o l'indicazione delle fonti dalle quali possono essere ottenute queste informazioni ; e 10.1.5. i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 10.2. Ogni parte adotterà ogni ragionevole misura in suo potere per fare in modo da istituire uno o più punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole richiesta di informazioni proveniente dalle parti interessate di altre parti e riguardante: 10.2.1. ogni norma adottata o che prevedono d'adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi ad attività normativa od organismi regionali ad attività normativa, di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipino, 10.2.2. ogni sistema di certificazione, esistente o previsto, applicato nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da organismi non governativi di certificazione o da organismi regionali di certificazione di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipino. 10.3. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, qualora siano richieste copie di documenti da altre parti o da parti interessate d'altre parti, conformemente all'accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti allo stesso prezzo (tranne nel caso in cui siano gratuite) applicato ai cittadini della parte interessata. 10.4. Quando riceverà le notifiche conformemente all'accordo, il segretariato del GATT ne comunicherà il testo a tutte le parti ed a tutti gli organismi internazionali ad attività normativa e di certificazione interessati e richiamerà l'attenzione delle parti che sono paesi in via di sviluppo su ogni notifica relativa a prodotti che presentino per esse particolare interesse. 10.5. Nessuna delle disposizioni del presente accordo verrà interpretata nel senso di imporre: 10.5.1. la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella della parte; 10.5.2. la comunicazione di particolari o del testo dei progetti in una lingua diversa da quella della parte; 10.5.3. la comunicazione ad opera delle parti di informazioni la cui divulgazione sia, a parere loro, contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. 10.6. Le notifiche rivolte al segretariato del GATT saranno redatte in inglese, spagnolo o francese. 10.7. Le parti riconoscono che è auspicabile creare sistemi di informazione centralizzati per quanto concerne l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutti i sistemi di certificazione nell'ambito della loro giurisdizione territoriale. Articolo 11 Assistenza tecnica alle altre parti 11.1. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione di organismi nazionali ad attività normativa e la loro partecipazione ai lavori di organismi internazionali ad attività normativa. Incoraggeranno i loro organismi ad attività normativa ad agire nello stesso senso. 11.3. Qualora venga loro richiesto, le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi regolamentari, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, consiglino le altre parti, in particolare in paesi in via di sviluppo, e forniscano loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito: 11.3.1. alla creazione d'organismi regolamentari o d'organismi di certificazione volti all'emissione di certificati o di marchi di conformità ai regolamenti tecnici, 11.3.2. ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici. 11.4. Qualora venga loro richiesto, le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per consigliare le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed accorderanno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito alla creazione d'organismi di certificazione ai fini dell'emissione di certificati o di marchi di conformità alle norme adottate, nella giurisdizione territoriale della parte richiedente. 11.5. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare, qualora desiderino partecipare a sistemi di certificazione applicati da organismi, governativi o no, posti sotto la giurisdizione territoriale della parte sollecitata. 11.6. Qualora venga loro richiesto, le parti che sono membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o che vi partecipano consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che permetterà loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla qualità di membro di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.7. Qualora venga loro richiesto, le parti incoraggeranno gli organismi di certificazione, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, quando tali organismi siano membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o vi partecipino, a consigliare le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed esse stesse prenderanno in considerazione le loro richieste di assistenza tecnica concernenti la creazione di istituzioni che permettano agli organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro qualità di membri di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.8. Nel fornire consigli ed assistenza tecnica ad altre parti, a norma dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 7, le parti accorderanno la priorità al fabbisogno dei paesi meno avanzati. Articolo 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo 12.1. Le parti accorderanno ai paesi in via di sviluppo, che siano parti contraenti del presente accordo, un trattamento differenziato e più favorevole nell'applicazione delle seguenti disposizioni e delle relative disposizioni di altri articoli dell'accordo. 12.2. Le parti accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo e, nell'attuazione del presente accordo, tanto sul piano nazionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto del particolare fabbisogno di questi paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3. Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova o di sistemi di certificazione, le parti terranno conto del particolare fabbisogno dei paesi in via di sviluppo in materia di sviluppo, di finanze e di commercio al fine di evitare che questi regolamenti tecnici, norme, metodi di prova e sistemi di certificazione, nonché la determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme creino indebiti ostacoli alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. 12.4. Le parti riconoscono che, benché possano esistere norme internazionali nelle particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche loro proprie, i paesi in via di sviluppo adottano taluni regolamenti tecnici o norme, compresi i metodi di prova, volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le necessità del loro sviluppo. Le parti riconoscono quindi la necessità di non esigere dai paesi in via di sviluppo l'applicazione di norme internazionali, come base dei loro regolamenti tecnici e delle loro norme, compresi i metodi di prova, che non siano adeguate al fabbisogno del loro sviluppo, delle loro finanze e del loro commercio. 12.5. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde far in modo che la struttura ed il funzionamento degli organismi internazionali ad attività normativa e dei sistemi internazionali di certificazione siano tali da agevolare una partecipazione attiva e rappresentativa degli organi competenti di tutte le parti, tenendo conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo. 12.6. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché, su richiesta dei paesi in via di sviluppo, gli organismi internazionali ad attività normativa esaminino la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali per quanto concerne i prodotti che presentano un particolare interesse per questi paesi. 12.7. Conformemente all'articolo 11, le parti forniranno un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per fare in modo che l'elaborazione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme, dei metodi di prova e dei sistemi di certificazione con creino indebiti ostacoli all'espansione ed alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di detta assistenza tecnica, verrà tenuto conto dello stadio di sviluppo del paese richiedente ed in particolare dei paesi meno avanzati. 12.8. I paesi in via di sviluppo possono trovarsi di fronte a particolari problemi, in particolare a problemi istituzionali e di infrastruttura, per quanto concerne l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione. Inoltre, il loro particolare fabbisogno in materia di sviluppo e di commercio, nonché lo stadio del loro sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi ai sensi del presente accordo. Le parti terranno dunque ampiamente conto di questo fatto. Quindi, affinché i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi al presente accordo, il comitato è autorizzato a consentire, su richiesta, deroghe specifiche, e limitate nel tempo, per tutti od una parte degli obblighi risultanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terrà conto dei problemi speciali concernenti l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione, del particolare bisogno in materia di sviluppo, nonché dello stadio del suo sviluppo tecnologico, che possano ostacolare l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo. Il comitato terrà conto in particolare dei particolari problemi dei paesi meno avanzati. 12.9. Durante le consultazioni, i paesi sviluppati non perderanno di vista le particolari difficoltà che i paesi in via di sviluppo incontrano nell'elaborazione e nell'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici e dei metodi che permettono d'assicurare la conformità a dette norme e regolamenti tecnici. Inoltre, nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati terranno conto del particolare bisogno di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10. Il comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato ai paesi in via di sviluppo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi del presente accordo. ISTITUZIONI, CONSULTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi Ai sensi del presente accordo, verranno istituiti: 13.1. Un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato eleggerà il suo presidente ; si riunirà ogni qualvolta sia necessario ed almeno una volta all'anno, al fine di fornire alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su ogni questione relativa all'applicazione dell'accordo od alla promozione dei suoi obiettivi ed eserciterà le funzioni conferitegli dall'accordo o dalle parti. 13.2. Gruppi di lavoro, gruppi d'esperti tecnici, gruppi speciali od altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato, conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. 13.3. Rimane inteso che bisognerà evitare indebite duplicazioni tra i lavori intrapresi a norma dell'accordo e dai governi nell'ambito di organismi tecnici, per esempio nel quadro della commissione mista FAO/WHO Codex Alimentarius. Il comitato esaminerà questo problema al fine di ridurre al minimo qualsiasi duplicazione. Articolo 14 Consultazione e composizione delle controversie Consultazione 14.1. Ogni parte esaminerà con spirito di comprensione le rimostranze rivolte da altre parti e dovrà, senza indugi, avviare consultazioni in merito a tali rimostranze, qualora queste vertano su una questione concernente l'applicazione del presente accordo. 14.2. Nel caso che una parte ritenga che un vantaggio derivantele direttamente od indirettamente dal presente accordo venga annullato o compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell'accordo sia pregiudicato, da un'altra parte o da altre parti, e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo, detta parte potrà presentare delle rimostranze o proposte scritte all'altra od alle altre parti, che, a suo parere, ne siano la causa. Ogni parte esaminerà, con spirito di comprensione, le rimostranze o le proposte che le siano state rivolte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione della questione. Composizione delle controversie 14.3. Le parti hanno la ferma intenzione di comporre rapidamente e con cura tutte le controversie relative al presente accordo, in particolare quelle relative alle derrate deperibili. 14.4. Se, alla fine delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si sarà pervenuti ad una soluzione, il comitato si riunirà, su richiesta di qualsiasi parte in causa, entro trenta giorni a decorrere dal giorno del ricevimento di una tale richiesta, per esaminare la questione al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. 14.5. Nel corso dell'esame della questione e nella scelta, fatti salvi in particolare l'articolo 14, paragrafi 9 e 14 delle procedure adeguate, il comitato valuterà se la controversia sia connessa con considerazione di politica commerciale e/o a problemi d'ordine tecnico che richiedono un dettagliato esame da parte di esperti. 14.6. Per quanto concerne le derrate deperibili, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, il comitato esaminerà la questione con la massima diligenza possibile, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al comitato della richiesta di esame. 14.7. Rimane inteso che nei casi in cui sorgano delle controversie in merito a prodotti che abbiano un ben stabilito ciclo di coltura di dodici mesi, il comitato farà quanto in suo potere per definire detta controversia in un periodo di dodici mesi. 14.8. Nel corso di ogni fase di una procedura per la composizione di una controversia, compresa la fase iniziale, organismi competenti ed esperti specializzati nelle questioni di cui trattasi potranno essere consultati ed invitati a partecipare alle riunioni del comitato ; potranno essere richieste a tali organismi ed a tali esperti informazioni ed una adeguata assistenza. Questioni tecniche 14.9. Qualora non si sia pervenuti ad una soluzione reciprocamente soddisfacente conformemente alle procedure previste all'articolo 14, paragrafo 4, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda d'esame è stata presentata al comitato, questi, su richiesta di una parte in causa che ritenga la questione connessa con problemi di ordine tecnico, istituirà un gruppo di esperti tecnici e li incaricherà: d'esaminare la questione; di procedere a consultazioni con le parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente; d'esporre i fatti; di presentare delle constatazioni che aiutino il comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione, incluse, tra l'altro, qualora ciò sia opportuno, constatazioni concernenti dettagliate valutazioni scientifiche sulla reale opportunità di una misura per la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o per la preservazione dei vegetali e sulla legittimità di un giudizio scientifico. 14.10. I gruppi di esperti saranno retti dalle procedure enunciate all'allegato 2. 14.11. Il gruppo di esperti tecnici, che esaminerà i problemi d'ordine tecnico, avrà bisogno di un maggior o minor margine di tempo a seconda dei casi. Il gruppo di esperti dovrà cercare di presentare le sue conclusioni al comitato entro un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui sia stato investito di questi problemi tecnici, tranne quando tale termine venga prorogato di comune accordo dalle parti in causa. 14.12. I rapporti dovranno contenere una relazione sulle ragioni di tutte le constatazioni ivi formulate. 14.13. Se dopo espletamento delle procedure di cui all'articolo 14, paragrafi da 9 a 12, non si perverrà ad alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente e qualora una parte in causa ne faccia richiesta, il comitato istituirà un gruppo speciale che agirà conformemente all'articolo 14, paragrafi da 15 a 18 di cui in appresso. Procedure dei gruppi speciali 14.14. Qualora non sia stata trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 4, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di esame al comitato, e qualora non si sia fatto ricorso alle procedure dell'articolo 14, paragrafi da 9 a 13, il comitato, su richiesta di qualsiasi parte in causa, istituirà un gruppo speciale. 14.15. Quando verrà istituito un gruppo speciale, il comitato lo incaricherà: d'esaminare la questione; di procedere a consultazioni con le parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente d'esporre i fatti, nella misura in cui questi riferiscano all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, e di presentare delle conclusioni che aiutino il comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione. 14.16. I gruppi speciali saranno retti dalle procedure di cui all'allegato 3. 14.17. I gruppi speciali si baseranno sulla relazione di qualsiasi gruppo di esperti tecnici, istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, per procedere all'esame dei problemi riguardanti questioni d'ordine tecnico. 14.18. Il tempo necessario ai gruppi speciali varierà a seconda dei casi. Dovranno cercare di presentare le loro conclusioni, accompagnate, se necessario, dalle loro raccomandazioni al comitato, senza indebiti ritardi, entro un periodo di tempo che sarà normalmente di quattro mesi a decorrere dal giorno dell'istituzione del gruppo. Esecuzioni degli obblighi 14.19. Quando l'esame sarà ultimato, o quando un gruppo di esperti tecnici, un gruppo di lavoro, un gruppo speciale od un altro organo abbia presentato la sua relazione al comitato, questi si occuperà senza indugio della questione ; per quanto concerne le relazioni dei gruppi speciali, egli dovrà, normalmente, entro trenta giorni dal giorno del ricevimento, salvo proroga di tale termine da parte del comitato, darvi opportunamente seguito, ed in particolare: presentare una relazione sui fatti; o rivolgere delle raccomandazioni ad una od a più parti firmatarie dell'accordo; o deliberare in qualsiasi altro modo ritenga opportuno. 14.20. Qualora una parte, alla quale siano state rivolte delle raccomandazioni, ritenga di non essere in grado di attuarle, dovrà prontamente trasmetterne le ragioni per iscritto al comitato. In tal caso, questi esaminerà quali altre misure siano adeguate. 14.21. Qualora il comitato ritenga che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare una tale misura, autorizzerà una o più parti a sospendere, nei confronti di quest'altra parte, l'applicazione degli obblighi risultanti da detto accordo di cui ritenga giustificata la sospensione, tenuto conto delle circostanze. Al riguardo, potrà, in particolare, autorizzare la sospensione dell'applicazione degli obblighi, compresi quelli enunciati agli articoli da 5 a 9, al fine di ristabilire il reciproco vantaggio economico e l'equilibrio dei diritti e degli obblighi. 14.22. Il comitato seguirà ogni questione in merito alla quale abbia formulato delle raccomandazioni od abbia deliberato. Altre disposizioni in materia di composizione delle controversie Procedure 14.23. Qualora sopravvengano tra le parti controversie relative a diritti e ad obblighi, enunciati nel presente accordo, queste dovranno esaurire le procedure di composizione delle vertenze previste nel presente accordo prima di far valere i diritti che potranno esercitare ai sensi del presente accordo generale. Le parti riconoscono che in ogni questione retro-posta alle parti contraenti, qualsiasi conclusione, raccomandazione o decisione formulata conformemente all'articolo 14, paragrafi da 9 a 18, potrà essere presa in considerazione dalle parti contraenti nella misura in cui si riferisca a questioni che mettano in gioco diritti ed obblighi equivalenti derivanti dall'accordo generale. Qualora le parti abbiano fatto ricorso all'articolo XXIII del GATT, ogni definizione ai sensi di detto articolo dovrà basarsi unicamente sulle disposizioni di detto accordo. Livelli di obbligo 14.24. Le disposizioni relative alla composizione delle controversie sopra enunciate, potranno essere invocate nei casi in cui una parte ritenga che un'altra parte non sia giunta a risultati soddisfacenti ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 8, e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo. Al riguardo, questi risultati dovranno essere equivalenti a quelli previsti agli articoli 2, 5, 7, come se l'istituzione in questione fosse una parte contraente. Processi e metodi di produzione 14.25. Le procedure di composizione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un aderente ritenga che gli obblighi derivanti dal presente accordo vengano aggirati mediante prescrizioni basate su processi e metodi di produzione piuttosto che sulle caratteristiche dei prodotti. Retroattività 14.26. Nella misura in cui una parte ritenga che regolamenti tecnici, norme, metodi destinati ad assicurare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme, o sistemi di certificazione, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo non siano compatibili con le disposizioni di detto accordo, tali regolamenti, norme, metodi e sistemi saranno soggetti agli articoli 13 e 14 di detto accordo, nella misura in cui siano applicabili. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Disposizioni finali Accettazione ed adesione 15.1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma od altrimenti, dei governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. 15.2. Il presente accordo sarà aperto per l'accettazione mediante firma o altrimenti da parte dei governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, alle condizioni inerenti all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi a norma del presente accordo che tiene conto dei diritti e degli obblighi degli strumenti necessari per la loro adesione provvisoria. 15.3. Il presente accordo verrà aperto all'adesione di qualsiasi altro governo con il quale le parti firmatarie del presente accordo dovranno convenire le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. L'adesione avverrà per mezzo del deposito, presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale, di uno strumento di adesione che enunci le condizioni in tal modo convenute. 15.4. Per quanto riguarda l'accettazione, si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. Riserve 15.5. Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti firmatarie di detto accordo. Entrata in vigore 15.6. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o che vi avranno aderito entro tale data. Per gli altri governi entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. Esame 15.7. Subito dopo l'entrata in vigore per una parte del presente accordo, detta parte informerà il comitato sulle misure che sono in vigore o che avrà adottato al fine di assicurare l'attuazione e la gestione del presente accordo. Notificherà inoltre al comitato ogni ulteriore modifica di dette misure. 15.8. Il comitato procederà ogni anno ad un esame sull'attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Informerà annualmente le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio dei fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame. 15.9. Al più tardi alla scadenza del terzo anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ed in seguito, alla fine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminerà il funzionamento e l'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di adeguare, se necessario, i diritti e gli obblighi che ne derivano, in modo da assicurare a tutte le parti reciproci vantaggi economici e l'equilibrio di questi diritti e di questi obblighi, fatto salvo l'articolo 12, e, al fine di, qualora ciò sia opportuno, proporre emendamenti al testo del presente accordo, in considerazione tra l'altro dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Emendamenti 15.10. Le parti firmatarie potranno modificare il presente accordo tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato entreranno in vigore, per ogni parte, solo quando questa li avrà accettati. Recesso 15.11. Ogni parte contraente del presente accordo potrà recedere dal presente accordo. Il recesso prenderà effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni a decorrere dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente accordo potrà richiedere l'immediata riunione del comitato. Non applicazione del presente accordo tra le parti 15.12. Il presente accordo non si applica tra due parti, se una di esse, al momento della sua accettazione o adesione, non ne consenta l'applicazione. Allegati 15.13. Gli allegati al presente accordo ne sono parte integrante. Segretariato 15.14. Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo. Deposito 15.15. Il presente accordo verrà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che trasmetterà, senza indugi ad ogni parte firmataria di detto accordo e ad ogni parte contraente dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, copia certificata conforme del presente accordo e di ogni emendamento che vi verrà apportato conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente all'articolo 15, paragrafi da 1 a 3 e di ogni recesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 11. Registrazione 15.16. Il presente accordo verrà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il 12 aprile millenovecentosettantanove, in una sola copia, nelle lingue inglese, spagnola e francese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. (1)Il termine «governo» comprende le competenti autorità della Comunità economica europea. ALLEGATO 1 TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI PARTICOLARI DELL'ACCORDO Nota : I riferimenti nelle note esplicative alle definizioni dell'espressione «Organismo internazionale ad attività normativa» si basano sulle definizioni del loro stato nel marzo 1979. 1. Specifiche tecniche Specifiche che figurano in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto, quali il livello della qualità e della prestazione, la sicurezza, le dimensioni. Può comprendere o comportare esclusivamente norme applicabili ad un prodotto per quanto concerne la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Nota esplicativa: L'accordo riguarda soltanto le specifiche tecniche che si riferiscono a dei prodotti. In tal modo, la corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione viene modificata al fine di escludere i servizi ed i codici di pratica. 2. Regolamento tecnico Specifiche tecniche, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza è obbligatoria. Nota esplicativa: Questa formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione in quanto quest'ultima si basa sulla definizione del termine «regolamento», che non è definito nell'accordo. Inoltre, la definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione contiene un elemento normativo che figura nelle disposizioni di fondo dell'accordo. Ai fini dell'accordo, tale espressione riguarda anche una norma la cui applicazione sia resa obbligatoria non da un distinto regolamento ma ai sensi di una legge di applicazione generale. 3. Norma Specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per l'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria. Nota esplicativa: La corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione contiene parecchi elementi normativi che non sono ripresi nella definizione di cui sopra. L'accordo contempla quindi anche le specifiche tecniche che non si basano sul consenso. La definizione di cui sopra non comprende le specifiche tecniche elaborate da una società ai fini della propria produzione o del proprio consumo. Il termine «organismo» copre anche qualsiasi sistema nazionale ad attività normativa. 4. Ente o sistema internazionale Ente o sistema aperto ai competenti organismi di almeno tutte le parti contraenti dell'accordo. 5. Ente o sistema regionale Ente o sistema aperto solo agli organismi competenti di talune parti. 6. Ente del governo centrale Il governo centrale, i suoi ministeri o le sue amministrazioni ed ogni altro organismo sottoposto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attività di cui trattasi. Nota esplicativa Nel caso della Comunità economica europea sono applicabili le disposizioni che reggono le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti, nell'ambito della Comunità economica europea, enti regionali o sistemi di certificazione nel cui caso questi saranno soggetti alle disposizioni dell'accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di certificazione. 7. Ente pubblico locale Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorità statali (in uno Stato di tipo federale), province, Länder, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri od amministrazioni od ogni organismo sottoposto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attività di cui trattasi. 8. Organismo non governativo Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico. 9. Organismo ad attività normativa Organismo governativo o non governativo di cui una delle attività riconosciute si situi nel settore della normalizzazione. 10. Norma internazionale Norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa. Nota esplicativa La formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione al fine di renderla compatibile con le altre definizioni dell'accordo. ALLEGATO 2 GRUPPI D'ESPERTI TECNICI Le procedure di cui in appresso si applicheranno ai gruppi di esperti tecnici istituiti conformemente all'articolo 14. 1. La partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti tecnici sarà limitata a persone, preferibilmente funzionari statali, dotate di riconosciute competenze ed esperienza professionale nel settore in questione. 2. I cittadini dei paesi, i cui governi centrali siano parte interessata alla vertenza, non potranno essere membri del gruppo di esperti tecnici investito della controversia. I membri di un gruppo di esperti tecnici svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi fornire loro istruzioni in merito alle questioni sulle quali i gruppi d'esperti sono chiamati a pronunciarsi. 3. Le parti interessate ad una vertenza avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti tecnici, eccezion fatta per le informazioni di natura riservata. Le informazioni riservate, comunicate al gruppo di esperti tecnici, non potranno essere divulgate senza formale autorizzazione del governo o della persona che le abbia fornite. Quando simili informazioni siano richieste al gruppo d'esperti tecnici, ma la divulgazione da parte del gruppo non sia autorizzata, verrà fornito un compendio non riservato dal governo o dalla persona che le abbia fornite. 4. Al fine di promuovere l'elaborazione tra le parti di soluzioni di reciproco gradimento, ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo di esperti tecnici dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto ; in seguito dovrà sottoporre loro le sue conclusioni od un compendio di dette conclusioni, entro un ragionevole periodo di tempo, prima di trasmetterle alle parti. ALLEGATO 3 GRUPPI SPECIALI Le seguenti procedure si applicheranno ai gruppi speciali istituiti conformemente all'articolo 14. 1. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato terrà un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali, competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi e dotati di esperienza nel settore delle relazioni commerciali e dello sviluppo economico. Persone che non siano funzionari statali potranno egualmente essere inserite in detto elenco. Al riguardo, ogni parte sarà invitata ad indicare al presidente del comitato, all'inizio di ogni anno, il (i) nome (i) di uno o due esperti governativi che essa sia disposta a distaccare per tale lavoro. Quando un gruppo speciale è istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 13 oppure 14, il presidente, entro un periodo di sette giorni, proporrà la composizione di questo gruppo speciale, che sarà di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate comunicheranno, entro sette giorni lavorativi, la loro reazione in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente e non vi si opporranno se non per ragioni inderogabili. I cittadini dei paesi i cui governi centrali siano parti interessate alla controversia non potranno essere membri del gruppo speciale chiamato a pronunciarsi su di essa. I membri di un gruppo speciale svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno, dunque, impartire loro delle istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo speciale sia investito. 2. Ogni gruppo speciale adotterà i propri metodi di lavoro. Le parti, che abbiano un sostanziale interesse nella questione e che lo abbiano notificato al comitato, avranno la possibilità di essere ascoltate. Ogni gruppo speciale potrà consultare qualsiasi fonte ritenga opportuno e richiedere informazioni e pareri tecnici. Prima di chiedere ad una fonte, posta sotto la giurisdizione territoriale di una parte, informazioni o pareri tecnici, ne informerà il governo di detta parte. Nel caso in cui sia necessario consultare organismi od esperti competenti, tale consultazione dovrà aver luogo al più presto nel quadro della procedura di composizione delle controversie. Ogni parte risponderà senza indugi e senza riserve a qualsiasi domanda di informazioni presentata da un gruppo speciale che ritenga tali informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale potranno essere divulgate solo previa autorizzazione formale del governo o della persona che le abbia fornite. Quando tali informazioni sono richieste al gruppo speciale, ma la divulgazione da parte di questi non è autorizzata, verrà trasmesso un compendio non riservato da parte del governo o della persona che le ha fornite. 3. Quando le parti interessate ad una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, il gruppo speciale espone le sue constatazioni per iscritto. Il rapporto di un gruppo speciale dovrà normalmente contenere una relazione sulle ragioni di qualsiasi constatazione e raccomandazione. Qualora intervenga un accordo bilaterale, il gruppo speciale potrà, nel suo rapporto, limitarsi ad esporre brevemente la questione ed a segnalare che è stata trovata una soluzione. 4. Al fine di promuovere l'elaborazione, tra le parti, di soluzioni reciprocamente soddisfacenti ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo speciale dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto ed, in seguito, dovrà sottoporre loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, entro un ragionevole periodo di tempo, prima di comunicarle alle parti. (Traduzione) ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO, qui di seguito denominate le «parti», CONSIDERANDO che, secondo quanto concordato dai ministri nella dichiarazione di Tokio del 14 settembre 1973, i negoziati commerciali multilaterali di vasta portata avviati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito denominato «accordo generale» oppure «GATT», devono tra l'altro avere lo scopo di ridurre o di eliminare le misure non tariffarie o, qualora ciò non sia opportuno, di ridurne od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione delle correnti commerciali e di sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale; CONSIDERANDO inoltre che, sempre secondo le decisioni dei ministri, i negoziati dovrebbero prefiggersi di apportare vantaggi supplementari per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo, e che occorre applicare misure differenziate a detti paesi, in modo da riservare loro un trattamento speciale e più favorevole, in quei settori di negoziati in cui ciò sia realizzabile ed opportuno; RICONOSCENDO che, per raggiungere i loro obiettivi economici e sociali, cioè l'attuazione di programmi e di politiche di sviluppo economico tendenti ad innalzare il tenore di vita delle loro popolazioni, tenuto conto della situazione della loro bilancia dei pagamenti, i paesi in via di sviluppo possono avere bisogno di attuare misure differenziate che siano state concordate tra le parti; CONSIDERANDO che, come riconosciuto dai ministri nella dichiarazione di Tokio, la situazione ed i particolari problemi dei paesi meno avanzati tra quelli in via di sviluppo dovranno essere oggetto di particolare attenzione ed è necessario fare in modo che tali paesi beneficino di un trattamento speciale nel contesto di qualsiasi misura generale o specifica attuata, nel corso dei negoziati, a favore dei paesi in via di sviluppo; RICONOSCENDO la necessità di creare di concerto un quadro internazionale di diritti e di obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare una più avanzata liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale; RICONOSCENDO che le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici non dovranno essere elaborate, definite od applicate ai prodotti stranieri o nazionali ed ai fornitori stranieri o nazionali, in modo da accordare una protezione ai prodotti od ai fornitori nazionali e non dovranno causare discriminazioni tra prodotti o fornitori stranieri; RICONOSCENDO l'opportunità di dare trasparenza ai regolamenti, procedure e pratiche in materia di appalti pubblici; RICONOSCENDO la necessità d'istituire procedure internazionali di notifica, di consultazione, di vigilanza e di composizione delle controversie ai fini di un'equa, rapida ed effettiva attuazione delle disposizioni internazionali in materia di commesse pubbliche e di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi al più alto livello possibile; HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo I Portata e campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica: a) a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernente gli acquisti di prodotti effettuati dalle entità (1) di cui al presente accordo, compresi i servizi accessori alla fornitura dei prodotti, qualora il valore di questi servizi accessori non superi quello degli stessi prodotti, ma non i contratti di servizio in quanto tali; b) ad ogni contratto di valore uguale o superiore a 150 000 DSP (2) (diritti speciali di prelievo). Le quantità da acquistare non possono essere scisse al fine di portare il valore dei contratti da concludere al di sotto di 150 000 DSP. Qualora per una singola commessa relativa ad uno o più prodotti dello stesso tipo vengano conclusi più contratti, eventualmente ripartiti in lotti separati, il valore di questi contratti successivi, nel corso dei 12 mesi che seguono il contratto iniziale, costituisce la base di applicazione del presente accordo; c) ai contratti conclusi da entità poste direttamente od essenzialmente sotto l'autorità delle parti e d'altre entità designate per quanto concerne le loro procedure e pratiche di conclusione di contratti per appalti. Fino all'esame ed ai nuovi negoziati citati nelle disposizioni finali, il campo di applicazione del presente accordo è determinato dall'elenco delle entità di cui all'allegato I e, qualora vengano apportate rettifiche, modifiche o emendamenti, dall'elenco delle entità che subentreranno alle precedenti. 2. Le parti notificano alle loro entità non contemplate nel presente accordo, nonché ai governi ed alle amministrazioni regionali e locali sotto la loro giurisdizione territoriale gli obiettivi, i principi e le norme del presente accordo, in particolare le norme relative al trattamento nazionale ed alla non discriminazione, e richiamano la loro attenzione sui vantaggi globali di una liberalizzazione nel settore degli appalti pubblici. Articolo II Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto concerne le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati dal presente accordo, ciascuna parte riserva immediatamente ed incondizionatamente ai prodotti originari del territorio doganale (comprese le zone franche) delle altre parti ed ai fornitori che offrano questi prodotti e siano stabiliti sul territorio di dette parti, un trattamento non meno favorevole: a) di quello accordato ai prodotti ed ai fornitori nazionali, e b) di quello riservato ai prodotti di qualsiasi altra parte ed ai fornitori stabiliti sul territorio di qualsiasi altra parte. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano ai dazi doganali ed alle imposizioni di qualsiasi natura riscossi all'importazione o in occasione di importazioni, né alle modalità di percezione di detti dazi ed importazioni, o alle altre regole e formalità d'importazione. 3. Le parti non applicano a prodotti importati nel quadro di una commessa pubblica coperta dal presente accordo, e provenienti da altre parti, norme in materia di origine diverse da quelle che verranno applicate, in normali operazioni commerciali ed al momento dell'importazione, alle altre importazioni di identici prodotti provenienti dalle stesse parti. Articolo III Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Obiettivi 1. Nell'attuazione e nell'amministrazione del presente accordo, le parti tengono debitamente conto, per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le esigenze dei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, considerando la necessità di provvedere a quanto segue: a) salvaguardare la loro bilancia dei pagamenti e procurarsi un sufficiente volume di riserve per la realizzazione di programmi di sviluppo economico; b) promuovere la creazione o lo sviluppo della produzione nazionale, compreso il settore delle piccole imprese e delle industrie a carattere artigianale nelle regioni rurali od arretrate, nonché lo sviluppo economico di altri settori industriali; c) sostenere gli stabilimenti industriali finché essi dipendano totalmente o sostanzialmente dagli appalti pubblici; (1)Nel presente accordo il termine «entità» comprende anche gli organismi ufficiali. (2)Per i contratti di valore inferiore al limite fissato, le parti esaminano, conformemente al paragrafo 6 dell'articolo IX la possibilità di applicare l'accordo nella sua totalità o parzialmente. In particolare, esse procedono all'esame delle pratiche e delle procedure utilizzate in materia di contratti per appalti pubblici, nonché dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza per quanto concerne tali contratti, in relazione con l'eventuale inserimento, nel campo d'applicazione dell'accordo, di contratti inferiori al limite fissato. d) incoraggiare il loro sviluppo economico promuovendo intese di portata regionale o mondiale tra paesi in via di sviluppo, che siano state presentate alle parti contraenti all'accordo generale e che non siano state da queste disapprovate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente accordo, nell'elaborare e nell'applicare leggi, regolamenti o procedure che si ripercuotano sugli appalti pubblici, le parti agevolano l'incremento delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo, tenendo presente gli speciali problemi dei paesi meno avanzati e di quelli il cui sviluppo economico è ai primi stadi. Campo d'applicazione 3. Al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo di aderire al presente accordo a condizioni compatibili con le loro esigenze di sviluppo, di finanze e di commercio, si tiene debito conto degli obiettivi enunciati al precedente paragrafo 1 nel corso dei negoziati relativi agli elenchi delle entità acquirenti dei paesi in via di sviluppo alle quali si applicheranno le disposizioni del presente accordo. Nel compilare gli elenchi delle loro entità alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo, i paesi sviluppati si sforzano di includere le entità che acquistano prodotti la cui esportazione sia di interesse per i paesi in via di sviluppo. Deroghe concordate 2. Le attribuzioni del comitato tecnico saranno le seguenti: a) esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana delle parti del presente accordo ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) studiare, su richiesta, le leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui attengano al presente accordo nonché elaborare rapporti sui risultati di detti studi; c) elaborare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello statuto del presente accordo; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.2 d) fornire su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi parte del presente accordo o dal comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative; e) agevolare, su richiesta, la concessione di un'assistenza tecnica a favore delle parti del presente accordo allo scopo di promuovere l'accettazione dello stesso sul piano internazionale ; e f) esercitare altri eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il comitato. Considerazioni di carattere generale 3. Il comitato tecnico si impegnerà a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su talune questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dalle parti o dal comitato. 4. Nello svolgimento della sua attività, il comitato tecnico sarà opportunamente assistito dal segretariato del Consiglio di cooperazione doganale. Rappresentanza 5. Ciascuna delle parti avrà il diritto di essere rappresentata al comitato tecnico. Ciascuna parte potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarla al comitato tecnico. Ogni parte così rappresentata al comitato tecnico è qui di seguito denominata membro del comitato tecnico. I rappresentanti dei membri del comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Il segretariato del GATT potrà anch'esso assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. 6. I membri del Consiglio di cooperazione doganale, che non sono parti, potranno farsi rappresentare alle riunioni del comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Detti rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del comitato tecnico. 7. Con riserva dell'accettazione del presidente del comitato tecnico il segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale (qui di seguito denominato il «segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né parti né membri del Consiglio di cooperazione doganale, nonché rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico. 8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del comitato tecnico, saranno trasmesse al segretario generale. Riunioni del comitato tecnico 9. Il comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario e comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione sarà fissata dal comitato tecnico nella sua sessione precedente. La data della riunione potrà essere modificata sia su richiesta di un membro del comitato tecnico confermata dalla maggioranza semplice dei membri di questo comitato sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. 10. Le riunioni del comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del Consiglio di cooperazione doganale, salvo decisione contraria. 11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informerà almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del comitato, nonché i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7. Ordine del giorno 12. Il segretario generale redigerà un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunicherà ai membri del comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. Detto ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui iscrizione sarà stata approvata dal comitato tecnico nella sua sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente stesso su propria iniziativa nonché tutti i punti la cui iscrizione sarà stata richiesta dal segretario generale, dal comitato, o da qualsiasi membro del comitato tecnico. 13. Il comitato tecnico adotterà il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l'ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal comitato tecnico. Composizione dell'ufficio di presidenza e regolamento interno 14. Il comitato tecnico eleggerà tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti sarà di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti saranno rieleggibili. Un presidente, o un vicepresidente, che non sarà più rappresentante di un membro del comitato tecnico perderà automaticamente il proprio mandato. 15. In caso di assenza del presidente ad una seduta, o ad una parte della stessa, un vicepresidente assumerà la presidenza con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente. 16. Il presidente della seduta parteciperà ai dibattiti del comitato tecnico in qualità di presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del comitato tecnico. 17. Oltre a esercitare i poteri attribuitigli da altre disposizioni del presente regolamento, il presidente dichiarerà l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta, dirigerà i dibattiti, darà la parola, e, conformemente al presente regolamento, disciplinerà i lavori. Il presidente potrà inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti. 18. Ciascuna delegazione potrà presentare una mozione d'ordine nel corso del dibattito su qualsiasi questione. In questo caso, il presidente deciderà immediatamente. Se la sua decisione è contestata il presidente la metterà ai voti. Se non è respinta, la decisione verrà mantenuta tale e quale. 19. Il segretario generale, o i membri del segretariato da esso designati, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del comitato tecnico. Quorum e scrutini 20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del comitato tecnico. 21. Ciascun membro del comitato tecnico disporrà di un voto. Ogni decisione del comitato tecnico sarà adottata almeno con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al comitato ed al Consiglio di cooperazione doganale, indicando i diversi punti di vista espressi nei relativi dibattiti. Lingue e documenti 22. Le lingue ufficiali del comitato tecnico saranno il francese, l'inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma eventualmente, la delegazione interessata ne fornirà la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all'esame del comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali. 23. Il comitato tecnico redigerà un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterrà necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente o la persona da questi designata presenterà un rapporto sui lavori del comitato tecnico a ciascuna sessione del comitato e a ciascuna sessione del Consiglio di cooperazione doganale. ALLEGATO III GRUPPI SPECIALI (PANELS) 1. I gruppi speciali eventualmente istituiti dal comitato a norma del presente accordo avranno le attribuzioni seguenti: a) esaminare la questione rinviata loro dal comitato; b) effettuare consultazioni con le parti in controversia e fornire loro tutte le possibilità di elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente ; e c) esporre i fatti controversi nella misura in cui si riferiscano all'applicazione delle disposizioni del presente accordo e formulare apposite constatazioni destinate ad aiutare il comitato a rivolgere raccomandazioni o a decidere sulla questione. 2. Per facilitare la costituzione di gruppi speciali, il presidente del comitato disporrà di un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali informati nel settore della valutazione in dogana e in possesso di una certa esperienza in materia di relazioni commerciali e di sviluppo economico. Potranno far parte di detto elenco anche persone che non siano funzionari statali. In proposito, ciascuna delle parti sarà invitata ad indicare al presidente del comitato all'inizio di ogni anno, il nome di uno o due esperti governativi che essa sarebbe pronta a mettere a disposizione per tale compito. Quando sarà istituito un gruppo speciale, il presidente, previa consultazione delle parti interessate, entro sette giorni a decorrere dalla data di istituzione, proporrà la composizione del gruppo speciale, che sarà di 3 o 5 membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate esprimeranno entro sette giorni lavorativi il loro parere sulle designazioni dei membri di un gruppo speciale fatte dal presidente ; esse non si opporranno a tali designazioni salvo per ragioni cogenti. Nessun cittadino dei paesi il cui governo è parte in una controversia potrà essere membro del gruppo speciale chiamato ad esaminare la controversia stessa. I membri dei gruppi speciali ne faranno parte a titolo personale e non in qualità di rappresentanti del loro governo o di una organizzazione. I governi e le organizzazioni, pertanto, non daranno istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte all'esame del gruppo speciale. 3. Ogni gruppo speciale definirà da sé le procedure di lavoro. Tutte le parti che abbiano un interesse sostanziale ad una questione e che avranno dato notifica al comitato, avranno la possibilità di farsi ascoltare. Ogni gruppo speciale potrà consultare tutte le fonti da esso ritenute appropriate, informarsi presso le stesse e richiedere pareri tecnici. Prima di rivolgersi ad una fonte che rientri nella giurisdizione di una parte per chiedere informazioni o pareri tecnici, il gruppo ne informerà il governo di detta parte. Ciascuna delle parti del presente accordo risponderà entro breve termine e in maniera esauriente ad ogni richiesta di informazioni presentata da un gruppo speciale che riterrà dette informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate a un gruppo speciale non saranno divulgate senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le avrà fornite. Nel caso in cui dette informazioni saranno chieste a un gruppo speciale, senza che ne sia autorizzata la loro divulgazione, sarà trasmessa una sintesi non riservata, con l'autorizzazione della persona del governo che le avrà fornite. 4. Se le parti in controversia non giungono ad una soluzione soddisfacente, il gruppo speciale presenterà le sue constatazioni per iscritto. Il gruppo speciale dovrebbe normalmente esporre nel suo rapporto le motivazioni delle proprie constatazioni. Se interviene una composizione tra le parti, il gruppo speciale nel suo rapporto potrà limitarsi ad esporre succintamente il contenuto della questione e a dichiarare che è stata raggiunta una soluzione. 5. I gruppi speciali si baseranno su ogni rapporto del comitato tecnico presentato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente accordo, per procedere all'esame dei problemi che comportano questioni di natura tecnica. 6. Il tempo necessario ai gruppi speciali varierà a seconda dei casi. I gruppi dovrebbero cercare di sottoporre senza indebito ritardo le loro constatazioni al comitato, eventualmente accompagnate dalle loro raccomandazioni, in un termine che sarebbe normalmente di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il gruppo speciale è stato istituito. 7. Per incentivare l'elaborazione tra le parti in controversia di soluzioni reciprocamente soddisfacenti e raccogliere le loro osservazioni, ciascun gruppo speciale dovrebbe innanzi tutto sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del proprio rapporto e in seguito sottoporre alle parti in controversia le proprie conclusioni, o una sintesi delle stesse, con un lasso di tempo ragionevole prima della loro comunicazione alle parti del presente accordo. PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO Le parti dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in appresso denominato «l'accordo»), visti i negoziati commerciali multilaterali e il desiderio espresso dal comitato dei negoziati commerciali, nel corso della riunione dell'11 e 12 aprile 1979, di giungere ad un testo unico dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, riconoscendo che possono presentarsi problemi particolari ai paesi in via di sviluppo nell'applicazione dell'accordo, considerando che le disposizioni dell'articolo 27 dell'accordo relative agli emendamenti non sono ancora entrate in vigore, con il presente atto: I 1. hanno convenuto la soppressione della disposizione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) iv) dell'accordo; 2. riconoscono che il termine di cinque anni previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per taluni di detti paesi. In tale caso un paese in via di sviluppo parte dell'accordo potrà, prima della fine del periodo citato all'articolo 21, paragrafo 1, richiederne la proroga con l'intesa che le parti dell'accordo esamineranno con comprensione tale richiesta allorché il paese in questione può motivarla debitamente; 3. riconoscono che i paesi in via di sviluppo i quali determinano abitualmente il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero domandare di emettere una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo clausole e condizioni accettate dalle parti; 4. riconoscono che i paesi in via di sviluppo, i quali considerano che l'inversione dell'ordine di applicazione, prevista dall'articolo 4 dell'accordo, se l'importatore ne fa richiesta, rischierebbe di creare ad essi difficoltà reali, potrebbero domandare di emettere una riserva all'articolo 4 nei termini seguenti: «Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'accordo in materia si applicherà soltanto quando le autorità doganali accedono alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6». Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 dell'accordo; 5. riconoscono che i paesi in via di sviluppo potrebbero domandare di emettere una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo nei termini seguenti: «Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo sarà applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformità alle disposizioni della nota corrispondente». Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva, le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 di detto accordo; 6. riconoscono che alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso la preoccupazione che l'attuazione dell'articolo 1 dell'accordo ponga problemi nella sua applicazione alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Le parti dell'accordo hanno convenuto che se problemi di tale natura si presentano nella pratica ai paesi in via di sviluppo che applicano l'accordo, la questione verrà esaminata su richiesta di detti paesi, allo scopo di trovare soluzioni adeguate; 7. hanno convenuto che l'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicità o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentato ad esse ai fini della determinazione del valore in dogana. Le parti hanno inoltre convenuto che per questo motivo l'articolo ammette che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. Esse riconoscono che le parti dell'accordo, con riserva delle loro leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in dette indagini; 8. hanno convenuto che il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore. II 1. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni del presente protocollo saranno considerate parte integrante dell'accordo. 2. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. Esso è aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei firmatari dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e degli altri governi che accettano o accedono all'accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 22. Fatto a Ginevra, addì 1º novembre 1979, in un unico esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede. 4. I paesi in via di sviluppo possono negoziare con gli altri partecipanti alle trattative per il presente accordo deroghe reciprocamente accettabili alle norme del trattamento nazionale, per quanto concerne talune entità o taluni prodotti ripresi nei loro elenchi di entità, tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel corso di questi negoziati vengono tenute dovutamente presenti le considerazioni menzionate ai commi da a) a c) del paragrafo 1. I paesi in via di sviluppo aderenti alle intese regionali o mondiali tra paesi in via di sviluppo di cui al comma d) del paragrafo 1 possono inoltre negoziare deroghe ai loro elenchi, in considerazione delle particolari circostanze di ciascun singolo caso, tenendo conto tra l'altro, delle disposizioni relative agli appalti pubblici contenute nelle suddette intese regionali o mondiali, con particolare riguardo ai prodotti che saranno oggetto di programmi comuni di sviluppo industriale. 5. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i paesi in via di sviluppo ad esso aderenti possono modificare i loro elenchi di entità conformemente alle disposizioni dell'articolo IX, paragrafo 5, dell'accordo stesso relative alla modifica di detti elenchi, in considerazione delle loro esigenze in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, o richiedere al comitato di ammettere deroghe alle norme sul trattamento nazionale per quanto concerne talune entità o taluni prodotti ripresi nei loro elenchi di entità, in considerazione delle peculiarità di ciascun caso e tenuto debito conto delle disposizioni dei commi da a) a c) del paragrafo 1. I paesi in via di sviluppo aderenti al presente accordo possono, inoltre, chiedere al comitato, dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, ammettere alcune deroghe per quanto concerne talune entità o taluni prodotti riportati nei loro elenchi, data la loro partecipazione ad intese regionali o mondiali tra paesi in via di sviluppo, in considerazione delle particolarità di ciascun caso e tenuto debito conto delle disposizioni del comma d) del paragrafo 1. Qualsiasi richiesta di modifica di un elenco rivolta al comitato da un paese in via di sviluppo aderente al presente accordo viene corredata da un'adeguata documentazione e da ogni informazione che possa risultare necessaria all'esame della questione. 6. I precedenti paragrafi 4 e 5 vengono applicati mutatis mutandis ai paesi in via di sviluppo che aderiranno al presente accordo dopo la sua entrata in vigore. 7. Le deroghe concordate di cui ai paragrafi da 4 a 6 sono oggetto d'esame conformemente alle disposizioni del paragrafo 13 del presente articolo. Assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo aderenti all'accordo 8. I paesi sviluppati aderenti al presente accordo forniscono, su richiesta, ogni assistenza tecnica che ritengono adeguata ai paesi in via di sviluppo firmatari di detto accordo, al fine di risolvere i problemi di questi paesi in materia di commesse governative. 9. Detta assistenza, che viene fornita senza alcuna discriminazione tra paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo, riguarda, tra l'altro: - la soluzione di problemi tecnici particolari concernenti la conclusione di determinati contratti; - qualsiasi altro problema che la parte richiedente ed un'altra parte ritengano opportuno trattare nel quadro di detta assistenza. Centri d'informazione 10. I paesi sviluppati aderenti al presente accordo creano, individualmente o congiuntamente, centri di informazione incaricati di rispondere a ragionevoli domande di dati presentate da paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo, e concernenti, tra l'altro, le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, gli avvisi relativi ai progetti di acquisto che sono stati pubblicati, gli indirizzi delle entità di cui al presente accordo, nonché la natura ed il volume dei prodotti acquistati o da acquistare, incluse le informazioni disponibili sulle future gare d'appalto. Il comitato potrà creare anch'esso un centro d'informazione. Trattamento speciale a favore dei paesi meno sviluppati 11. A norma del paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, viene riservato uno speciale trattamento ai paesi meno sviluppati aderenti al presente accordo ed ai fornitori stabiliti in questi paesi, per quanto concerne i prodotti ivi originari nel quadro delle misure generali e speciali a favore dei paesi in via di sviluppo aderenti. Le parti possono anche accordare i vantaggi offerti dal presente accordo ai fornitori stabili nei paesi meno avanzati che non siano parti contraenti, limitatamente ai prodotti originari di questi paesi. 12. I paesi sviluppati aderenti prestano su richiesta, l'assistenza che riterranno opportuna ai potenziali offerenti dei paesi meno sviluppati per la presentazione delle loro offerte d'appalto e per la selezione dei prodotti che possano interessare le entità dei paesi sviluppati, nonché ai fornitori dei paesi meno avanzati e li aiutano inoltre a conformarsi ai regolamenti ed alle norme tecniche concernenti i prodotti che sono oggetto del proposto acquisto. Esame 13. Il comitato esamina annualmente il funzionamento ed i risultati dell'applicazione del presente articolo ; sulla base dei rapporti che saranno presentati dalle parti firmatarie del presente accordo, procede ogni tre anni ad un esame più in profondità volto a valutarne gli effetti. Nel quadro degli esami triennali, al fine di giungere alla più ampia applicazione possibile delle disposizioni del presente accordo, con particolare riguardo all'articolo II, e tenuto conto dello stadio di sviluppo e della situazione finanziaria e commerciale dei paesi in via di sviluppo interessati, il comitato vaglia la necessità di modificare o prorogare le deroghe concesse conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 4 a 6 del presente articolo. 14. Nel corso delle ulteriori serie di negoziati cui si darà corso conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo IX, i paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo prendono in considerazione la possibilità d'aggiungere nuove entità nei loro elenchi, tenendo conto della loro situazione economica, finanziaria e commerciale. Articolo IV Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti da acquistare, quali la qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, le prove ed i metodi di prova, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le prescrizioni in materia di certificazione di conformità definite dalle entità acquirenti, non devono essere elaborate, definite od applicate in modo da creare ostacoli al commercio internazionale né devono avere l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. 2. Ogni specifica tecnica prescritta dalle entità acquirenti è, se del caso, a) definita in termini di prestazioni del prodotto piuttosto che di concezione, e b) basata su norme internazionali, regolamenti tecnici nazionali o norme nazionali riconosciute. 3. Non devono essere fatti richieste o riferimenti a speciali marchi di fabbrica o di commercio, brevetti, modelli o tipi, speciali origini o produttori, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi od intelligibili per descrivere le condizioni del contratto e purché nelle gare d'appalto figurino espressioni quali «o equivalente». Articolo V Procedure per le gare d'appalto 1. Le parti fanno in modo che le procedure di gara seguite dalle loro entità siano conformi alle disposizioni riportate qui di seguito. Ai fini del presente accordo, si dice procedura di gara libera quella in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta, e si dice gara mediante preselezione la procedura secondo la quale, conformemente al paragrafo 7 ed alle altre disposizioni del presente articolo in materia, sono ammessi a presentare un'offerta di appalto soltanto i fornitori invitati dall'entità ; si ha infine la procedura di gara a trattativa privata quando l'entità si rivolge individualmente a determinati fornitori, nelle sole circostanze ricordate al paragrafo 15 qui di seguito. Qualificazione dei fornitori 2. Nella fase di qualificazione dei fornitori, le entità non devono fare discriminazioni tra i vari fornitori stranieri, né tra fornitori nazionali e fornitori stranieri. Le procedure di qualificazione saranno conformi alle seguenti disposizioni: a) le condizioni di partecipazione alle procedure di gara vengono rese pubbliche in tempo utile per permettere ai fornitori interessati di avviare e, compatibilmente col buon andamento del meccanismo di gara, di espletare le formalità di qualificazione; b) le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, incluse le garanzie finanziarie, le qualificazioni tecniche e le informazioni necessarie per stabilire la loro capacità finanziaria, commerciale e tecnica, nonché la verifica delle qualificazioni, non devono essere meno favorevoli per fornitori stranieri rispetto ai fornitori nazionali e non opereranno discriminazioni tra i vari fornitori stranieri; c) la procedura di qualificazione dei fornitori ed il tempo necessario a tal fine non sono utilizzati per escludere un fornitore straniero dall'elenco dei fornitori o per impedire che questi venga preso in considerazione in occasione di un particolare progetto d'acquisto. Le entità riconoscono come fornitori qualificati i fornitori nazionali o stranieri che soddisfino le condizioni di partecipazione fissate per un particolare progetto d'acquisto. I fornitori che chiedano di partecipare ad un particolare progetto d'acquisto, e che non siano ancora qualificati, vengono egualmente presi in considerazione a condizione che rimanga tempo sufficiente per portare a termine le procedure di qualificazione; d) le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati fanno in modo che tutti i fornitori qualificati che ne facciano richiesta vengano iscritti su tali elenchi entro un ragionevole periodo di tempo; e) chiunque abbia richiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato dalle entità interessate circa la decisione presa al riguardo. I fornitori qualificati che siano stati iscritti su un elenco permanente da determinate entità vengono anche informati dell'annullamento di tale elenco o della loro esclusione; f) nessuna disposizione dei precedenti commi da a) ad e) deve impedire l'esclusione di un fornitore per motivi quali fallimento o false dichiarazioni, purché tale misura sia compatibile con le disposizioni del presente accordo relative al trattamento nazionale ed alla non discriminazione. Avviso di progetto di acquisto e fascicolo di gara 3. Le entità fanno uscire un avviso concernente ogni progetto di acquisto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali indicate all'allegato II ; questo avviso costituisce un invito a partecipare ad una gara libera oppure con preselezione. 4. Ogni avviso di progetto di acquisto contiene i seguenti dati: a) natura e quantità dei prodotti da fornire, o il cui acquisto è previsto nel caso di contratti ricorrenti; b) tipo di procedura (generale o selettiva); c) date di consegna; d) indirizzo e termine ultimo per depositare le domande di invito a presentare un'offerta o di qualifica per l'iscrizione sull'elenco dei fornitori, o per presentare le offerte, nonché lingua o lingue da usare; e) indirizzo dell'entità che deve assegnare il contratto e fornire le informazioni necessarie per l'ottenimento del capitolato d'oneri e di altri documenti; f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie ed informazioni richieste dai fornitori; g) importo e modalità di versamento di qualsiasi somma da pagare per ottenere il fascicolo di gara. L'entità pubblica, in una delle lingue ufficiali del GATT, un compendio dell'avviso di progetto d'acquisto contenente almeno le seguenti indicazioni: i) oggetto del contratto; ii) termine per la presentazione delle offerte o della domanda di invito a detta presentazione; iii) indirizzi presso i quali possono essere richiesti i documenti relativi al contratto. 5. Ai fini di una effettiva concorrenza internazionale ottimale nel caso di gare mediante preselezione, le entità invitano, per ciascuna commessa, il maggior numero di fornitori, nazionali e stranieri, a presentare offerte compatibilmente con l'efficacia di funzionamento del meccanismo di gara, e selezionano in modo leale e non discriminatorio i fornitori ammessi a partecipare alle procedure. 6. a) Nel caso di procedure di gara mediante preselezione, le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati, fanno uscire ogni anno, in una delle pubblicazioni indicate all'allegato III, un avviso contenente i dati seguenti: i) enumerazione degli elenchi esistenti, con i loro titoli, in relazione con i prodotti o categorie di prodotti da acquistare sulla base di questi elenchi; ii) condizioni che i potenziali fornitori devono soddisfare per essere iscritti su questi elenchi e metodi di verifica di ciascuna di queste condizioni da parte dell'entità interessata; iii) durata di validità degli elenchi e formalità per il loro rinnovo. b) Le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezionare i fornitori da invitare tra quelli che figurano in detti elenchi, a presentare offerte. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano sugli elenchi. c) Se, dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente paragrafo 3, un fornitore non ancora qualificato chiede di poter rispondere ad una gara di appalto, l'entità avvia senza indugio le procedure di qualificazione. 7. I fornitori che chiedono di partecipare ad una gara speciale sono autorizzati a presentare offerte e vengono presi in considerazione purché, qualora si tratti di fornitori non ancora qualificati, la procedura di qualificazione possa essere conclusa in tempo debito conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. Il numero dei fornitori supplementari autorizzati a partecipare viene limitato unicamente dalla necessità di salvaguardare l'efficacia di funzionamento del meccanismo di gara. 8. Se, dopo la pubblicazione di un avviso di riposto acquisto, ma prima della data fissata per l'apertura o per la presentazione delle offerte precisata nell'avviso o nel fascicolo di gara, sorge la necessità di modificare l'avviso o di pubblicarlo nuovamente, la modifica o la nuova pubblicazione ricevono la stessa diffusione degli originari documenti che sono stati oggetto di modifica. Qualsiasi dato importante comunicato ad un fornitore in merito ad una speciale commessa deve essere notificato simultaneamente a tutti gli altri fornitori interessati, in tempo utile per permettere loro di tenerne conto e di agire di conseguenza. 9. a) Ogni termine fissato deve essere sufficiente a permettere, a tutti i fornitori, stranieri e nazionali, di approntare e depositare le loro offerte prima della chiusura delle procedure d'appalto. Nel fissare i termini, le entità tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità della commessa in causa, l'entità dei prevedibili subappalti ed il tempo necessario per inviare le offerte per posta, dall'estero e dall'interno. b) Compatibilmente con le ragionevoli esigenze dell'entità, ogni data di consegna deve essere fissata tenendo conto del normale tempo necessario al trasporto delle merci dai diversi luoghi d'invio. 10. a) Nelle procedure di gara libere, il termine fissato per la ricezione delle offerte d'appalto non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. b) Nelle gare con preselezione che non comportano l'utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la presentazione di una domanda d'invito a presentare un'offerta non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 ; il termine fissato per la ricezione delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere da quello in cui è stato diramato l'invito relativo. c) Nelle gare con preselezione che comportano l'utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la ricezione delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno dell'iniziale invio dei relativi inviti. Qualora la data dell'invio iniziale degli inviti a presentare offerte d'appalto non coincida con la data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3, l'intervallo tra queste date non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni. d) I termini ricordati ai precedenti commi da a) a c) possono essere ridotti quando lo richieda l'urgenza, dovutamente comprovata dall'entità, oppure quando si tratti di seconda o successiva pubblicazione concernente contratti a carattere ricorrente a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 11. Se nelle procedure di gara un'entità autorizza la presentazione delle offerte in diverse lingue, una di queste lingue deve essere una delle lingue ufficiali del GATT. 12. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide, ed in particolare: a) l'indirizzo dell'entità alla quale vanno inviate le offerte; b) l'indirizzo dove devono essere inviate le richieste di informazioni supplementari; c) la lingua o le lingue da usare per la presentazione delle offerte e dei relativi documenti; d) la data limite ed i termini per la ricezione dell'offerta, nonché il periodo durante il quale ogni offerta potrà essere accettata; e) le persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte e la data, l'ora ed il luogo di questa apertura; f) le condizioni di carattere economico e tecnico, le garanzie finanziarie, i dati o documenti richiesti dai fornitori; g) la completa descrizione dei prodotti richiesti o di qualsiasi requisito, comprese le specifiche tecniche e la certificazione di conformità richiesta per i prodotti, ed i piani, i disegni e le necessarie istruzioni; h) i criteri di aggiudicazione, compreso qualsiasi necessario elemento, ad eccezione dei prezzi, che verranno considerati al momento della valutazione delle offerte e gli elementi dei costi di cui si terrà conto per la valutazione dei prezzi indicati nell'offerta, quali le spese di trasporto, d'assicurazione e controllo e, nel caso di prodotti stranieri, i dazi doganali e le altre imposizioni all'importazione, le tasse e la moneta di pagamento; i) le modalità di pagamento; j) qualsiasi altra modalità e condizione. 13. a) Nelle gare libere, le entità trasmettono il fascicolo di gara a tutti i fornitori partecipanti che ne facciano richiesta, e risponderanno senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazione relativa a detta documentazione. b) Nelle gare mediante preselezione, le entità inviano il fascicolo di gara ad ogni fornitore che chieda di partecipare e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazione relativa a detta documentazione. c) Le entità rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informazioni concernenti la gara d'appalto inviata da un fornitore partecipante, purché dette informazioni non avvantaggino questo fornitore rispetto ai suoi concorrenti nella procedura di aggiudicazione. Presentazione, ricezione ed apertura delle offerte ed aggiudicazione dei contratti 14. La presentazione, la ricezione e l'apertura delle offerte di appalto, nonché l'aggiudicazione dei contratti sono disciplinate come segue: a) normalmente, le offerte vengono presentate per iscritto direttamente o per posta. Le offerte per telescritto, telegramma o telecopia, nei casi in cui sono ammesse, devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, in particolare il prezzo definitivo proposto dall'offerente ed una dichiarazione con la quale l'offerente accetta tutte le modalità, condizioni e disposizioni contenute nell'invito a presentare l'offerta. L'offerta deve essere prontamente confermata per lettera o con l'invio di una copia firmata del telex, del telegramma o della telecopia. Non è ammessa la presentazione di offerte per telefono. Il telescritto, il telegramma o la telecopia fanno fede in caso di divergenze o di contraddizioni tra il loro contenuto e qualsiasi documento ricevuto dopo la scadenza del termine ; le richieste di partecipazione a gare con preselezione possono essere presentate per telescritto, telegramma o telecopia; b) le possibilità che possono essere offerte ai concorrenti di correggere errori involontari tra l'apertura delle offerte di appalto e l'aggiudicazione dei contratti non devono dar luogo a discriminazione; c) un fornitore non viene penalizzato qualora, in seguito ad un ritardo imputabile unicamente all'entità, l'offerta pervenga al servizio preposto all'esame della documentazione dopo la scadenza del termine. Le offerte possono inoltre essere prese in considerazione in altre eccezionali circostanze qualora le procedure dell'entità interessata dispongano in questo senso; d) tutte le offerte richieste dalle entità nel quadro di gare libere o con preselezione sono accolte ed aperte conformemente alle procedure e condizioni che garantiscano la regolarità dell'apertura e dell'accesso alle informazioni che ne derivano. La ricezione e l'apertura delle offerte d'appalto devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente accordo in materia di trattamento nazionale e di non discriminazione. A tal fine per quanto concerne le gare libere, le entità emanano disposizioni per l'apertura delle offerte di appalto in presenza degli offerenti o dei loro rappresentanti, oppure di un testimone adeguato ed imparziale, estraneo alla procedura di aggiudicazione dei contratti. Viene redatto un verbale dell'apertura delle offerte, che resta presso l'entità interessata e a disposizione delle autorità governative da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate agli articoli VI e VII del presente accordo; e) per essere considerata ai fini dell'aggiudicazione, l'offerta deve essere conforme, al momento della sua apertura, alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere stata depositata da fornitori che soddisfino le condizioni di partecipazione. Qualora abbia ricevuto un'offerta anormalmente inferiore alle altre, l'entità può informarsi presso l'offerente per assicurarsi se questo sia in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione e adempiere i termini del contratto; f) tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non concludere un contratto, l'autorità aggiudica il contratto stesso all'offerente che sia stato riconosciuto pienamente in grado di rispettarlo e la cui offerta, riguardi essa prodotti nazionali o stranieri, sia la più bassa o quella ritenuta più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara; g) qualora dall'esame delle offerte appaia che nessuna di esse è manifestamente la più vantaggiosa, secondo i criteri specifici di valutazione fissati negli avvisi o nel fascicolo di gara, l'entità è tenuta, nei negoziati che seguiranno eventualmente, a considerare e trattare in modo analogo tutte le offerte competitive; h) le entità non devono normalmente subordinare le aggiudicazioni alla condizione che il fornitore offra possibilità di acquisti compensativi o ad analoghe condizioni. Nel limitato numero di casi in cui tali obblighi siano oggetto di un contratto, le parti interessate limitano la compensazione ad una ragionevole percentuale del valore del contratto e non favoriranno i fornitori cittadini di una parte rispetto ai fornitori cittadini di qualsiasi altra parte. L'aggiudicazione non deve normalmente essere subordinata alla concessione di una licenza per una tecnologia ; i casi in cui una tale condizione venga richiesta devono essere per quanto possibile rari ed i fornitori cittadini di una parte non saranno favoriti rispetto ai fornitori che siano cittadini di qualsiasi altra parte. Gara mediante trattativa privata 15. Le disposizioni dei precedenti paragrafi da 1 a 14, che si applicano alle procedure di gare di appalto libere o con preselezione, non si applicano necessariamente nelle circostanze definite qui di seguito, a condizione che non si ricorra alla trattativa privata al fine di ridurre al massimo la concorrenza o in modo da costituire una discriminazione tra fornitori stranieri o una misura di protezione a vantaggio dei produttori nazionali: a) quando non sia stata depositata nessuna offerta di appalto a seguito di un bando di gara libera o con preselezione, oppure quando le offerte depositate siano state concertate o non siano conformi alle condizioni essenziali nel bando di gara, od emanino da fornitori che non soddisfino le condizioni di partecipazione fissate conformemente al presente accordo, purché, tuttavia le condizioni del bando iniziale non vengano fondamentalmente modificate nel contratto aggiudicato; b) quando, trattandosi di lavori artistici, o per ragioni connesse con la protezione di diritti esclusivi, quali diritti di brevetto o d'autore, i prodotti possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun soddisfacente prodotto di ricambio o di sostituzione; c) nel caso in cui ciò sia rigorosamente necessario quando, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dall'entità, le procedure di gara libera o con preselezione non permettano d'ottenere i prodotti in tempo debito; d) quando si tratti di consegne supplementari da parte del fornitore iniziale per sostituzione di parti di forniture già effettuate o di impianti esistenti, oppure a complementi di dette forniture od installazioni, nei casi in cui un cambiamento di fornitore obbligherebbe l'entità ad acquistare materiale non intercambiabile con quello già esistente; e) quando un'entità acquisti prototipi o prodotti nuovi messi a punto su sua richiesta nel corso dell'esecuzione di un contratto particolare di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale ed ai fini di detto contratto. Una volta eseguiti tali contratti, gli ulteriori acquisti di prodotti sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 14 del presente articolo (1). 16. Le entità redigono un verbale per ogni contratto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 15 del presente articolo. Ciascun verbale indicherà il nome dell'entità, il valore e la natura delle merci acquistate, nonché il loro paese d'origine e preciserà quali fra le circostanze di cui al paragrafo 15 sono state prese in considerazione. Il verbale resterà presso l'entità interessata ed a disposizione delle autorità governative da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate agli articoli VI e VII del presente accordo. (1)Lo sviluppo originale di un nuovo prodotto può richiedere una verta limitazione della produzione allo scopo di profittare dei risultati di prove pratiche e di appurare se il prodotto si presti per una produzione di massa accettabile sul piano qualitativo. Esso non riguarda la produzione di massa allo scopo di accertare la vitalità commerciale del prodotto o ad ammortizzare le spese di ricerca e di messa a punto. Articolo VI Informazione e esame 1. Qualsiasi legge, regolamento, decisione giudiziaria, decisione amministrativa d'applicazione generale, nonché qualsiasi procedura (comprese le clausole contrattuali tipo), relativi agli appalti pubblici contemplati dal presente accordo devono essere pubblicati senza indugio dalle parti nelle rispettive pubblicazioni, il cui elenco figura all'allegato IV, ed in modo tale che le altre parti e gli altri fornitori possano prenderne conoscenza. Le parti devono essere pronte a fornire spiegazioni sulle loro procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ad ogni altra parte che ne faccia richiesta. Le entità devono essere pronte a fornire spiegazioni sulle loro pratiche e procedure di aggiudicazione dei contratti a qualsiasi fornitore che ne faccia richiesta e che sia cittadino di un paese aderente. 2. Le entità comunicano senza indugio ad ogni fornitore che ne faccia richiesta pertinenti informazioni sui motivi del rifiuto della sua iscrizione sull'elenco dei fornitori qualificati o le ragioni per le quali non è stato invitato od ammesso a presentare un'offerta. 3. Le entità informano, per iscritto oppure per mezzo di pubblicazione, gli offerenti non prescelti in merito all'aggiudicazione del contratto ; questa informazione deve essere fornita entro sette giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione. 4. L'entità acquirente comunica prontamente ad ogni offerente non prescelto, che ne presenti richiesta, pertinenti informazioni sui motivi del mancato accoglimento della sua offerta, ed indica le caratteristiche ed i relativi vantaggi dell'offerta prescelta, nonché il nome dell'aggiudicatario. 5. Le entità designano una persona od un servizio incaricati di comunicare informazioni supplementari agli offerenti non prescelti che ritengano insoddisfacenti le ragioni avanzate per il mancato accoglimento della loro offerta o che formulino altre domande in merito all'aggiudicazione. Devono inoltre essere istituite procedure per deliberare, in primo grado od in sede di revisione, sui reclami relativi a qualsiasi fase di conclusione dei contratti affinché, per quanto possibile, le controversie inerenti all'applicazione del presente accordo sorte tra i fornitori e le entità interessate siano disciplinate in modo equo e con la massima diligenza. 6. Il governo di una parte di cui sia cittadino un offerente non prescelto può, fatto salvo l'articolo VII, richiedere le informazioni supplementari sull'aggiudicazione del contratto che potessero rivelarsi necessarie al fine di accertare che l'acquisto è stato effettuato in condizioni di equità e di imparzialità. Al riguardo, il governo acquirente fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell'offerta d'appalto prescelta ed indicherà il prezzo dell'aggiudicazione. Normalmente queste ultime informazioni possono essere divulgate dal governo dell'offerente non prescelto a condizione che esso si avvalga di questo diritto con discrezione. Qualora sussista rischio che possano nuocere alla concorrenza nel corso di successive gare di appalto, queste informazioni vengono divulgate soltanto previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha comunicate al governo dell'offerente non prescelto. 7. Le informazioni disponibili sulla conclusione di un contratto vengono comunicate ad ogni parte che le richieda. 8. Le informazioni riservate fornite da una parte che possano impedire l'applicazione di disposizioni legali, o che siano ad ogni modo contrarie all'interesse pubblico o portino pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, o possano nuocere ad una leale concorrenza tra i fornitori, non vengono divulgate senza preventiva autorizzazione formale della parte che le ha fornite. 9. Le parti compilano e trasmettono al comitato statistiche annuali sui loro acquisti, corredate dei dati seguenti sui contratti aggiudicati da tutte le entità acquirenti contemplate dal presente accordo: a) statistiche globali del valore di stima dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto del valore limite; b) statistiche che indichino il numero ed il valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per entità, per categoria di prodotti e per nazionalità degli aggiudicatari o per paese di origine dei prodotti, secondo una classificazione commerciale riconosciuta od altro adeguato sistema; c) statistiche che indichino il numero ed il valore totali dei contratti aggiudicati in ciascuna delle circostanze di cui al paragrafo 15 dell'articolo V. Articolo VII Adempimento degli obblighi Istituzioni 1. A norma del presente accordo, viene istituito un comitato per gli appalti pubblici (qui di seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato elegge il suo presidente, e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, comunque almeno una volta all'anno, per fornire alle parti l'occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli conferite dalle parti. 2. Il comitato può istituire gruppi speciali con le modalità ed ai fini enunciati al paragrafo 8 del presente articolo, nonché gruppi di lavoro od altri organi sussidiari incaricati di svolgere funzioni eventualmente loro assegnate dal comitato stesso. Consultazioni 3. Ogni parte esamina con spirito di comprensione le rimostranze rivolte da un'altra parte e deve offrire la possibilità di consultazioni in merito qualora dette rimostranze siano attinenti all'applicazione del presente accordo. 4. Se, a giudizio di una parte, un vantaggio che le deriva, direttamente od indirettamente, dal presente accordo risulta annullato o compromesso, o la realizzazione di qualsiasi obiettivo dell'accordo è ostacolata da una o più altre parti, detta parte può, al fine di pervenire ad una composizione di comune gradimento, chiedere per iscritto l'apertura di consultazioni con la parte o le parti di cui sopra. Ciascuna parte esamina con spirito di comprensione le richieste di consultazioni formulate da un'altra parte. Le parti interessate avviano senza indugi le consultazioni richieste. 5. Le parti che procedono a consultazioni su una speciale questione relativa all'applicazione dell'accordo forniranno le informazioni in merito, fatto salvo il paragrafo 8 dell'articolo VI, e si sforzano di condurre in porto dette consultazioni entro un termine ragionevolmente breve. Composizione delle controversie 6. Qualora le parti interessate non giungano ad una soluzione di comune gradimento a seguito di consultazioni di cui al paragrafo 4, il comitato si riunisce su richiesta di qualsiasi parte interessata alla controversia entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, per esaminare la questione al fine di facilitare la ricerca di una soluzione soddisfacente. 7. Qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per ambo le parti entro tre mesi dall'esame dettagliato, effettuato dal comitato conformemente al paragrafo 6, il comitato stesso, su richiesta di una qualsiasi parte interessata alla controversia, istituisce un gruppo speciale con i seguenti incarichi: a) esaminare la questione; b) procedere a regolari consultazioni con le parti interessate e fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione di comune gradimento; c) esporre i fatti attinenti all'applicazione del presente accordo e presentare conclusioni che aiutino il comitato a formulare raccomandazioni o a deliberare sulla questione. 8. Per facilitare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato tiene un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali esperti in materia di relazioni commerciali. In detto elenco possono figurare anche persone che non siano funzionari statali. Al riguardo, ogni parte viene invitata ad indicare al presidente del comitato, all'inizio di ogni anno, il nome d'una o due persone che essa è disposta a mettere a disposizione per tale compito. Quando un gruppo speciale viene costituito conformemente al paragrafo 7, il presidente propone entro sette giorni alle parti interessate alla controversia, la composizione di questo gruppo speciale, che conterà tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate rendono nota entro sette giorni lavorativi la loro reazione in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente e non possono opporvisi, tranne che per ragioni inderogabili. I cittadini dei paesi i cui governi siano parti interessate alla controversia non possono essere membri del gruppo speciale chiamato a decidere. I membri di un gruppo speciale svolgono le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni devono quindi astenersi dal fornire loro istruzioni concernenti i problemi in discussione. 9. Ogni gruppo speciale fissa i propri metodi di lavoro. Ogni parte che abbia un interesse sostanziale nella questione e che ne abbia dato notifica al comitato, deve avere la possibilità di farsi ascoltare. Ogni gruppo speciale può consultarsi ed informarsi presso qualsiasi fonte che esso ritenga adeguata. Prima di informarsi presso una fonte posta sotto la giurisdizione di una parte, ne avvisa il governo di dette parte. Ogni parte risponde senza indugi e senza riserve a qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un gruppo speciale che ritenga tali informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale non vengono divulgate senza autorizzazione del governo o della persona che le ha fornite. Quando informazioni di questo genere vengono richieste al gruppo speciale, ma quest'ultimo non è autorizzato a divulgarle, viene fornito un compendio non riservato, autorizzato dal governo o dalla persona che ha fornite le informazioni di cui sopra. Qualora non possa essere apportata ad una controversia una soluzione di comune gradimento, o quando la controversia concerna l'interpretazione dell'accordo, il gruppo speciale deve anzitutto sottoporre alle parti interessate la sezione descrittiva del suo rapporto ed in seguito presentare loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, con un ragionevole anticipo rispetto alla data di trasmissione al comitato. Quando non si tratti di una questione di interpretazione dell'accordo e sia stata raggiunta una composizione bilaterale della controversia, il gruppo speciale può limitarsi, nella sua relazione, ad esporre brevemente la questione ed a riferire che è stata trovata una soluzione. 10. Il tempo necessario ai gruppi speciali può variare a seconda dei casi. I gruppi devono sforzarsi di trasmettere le loro conclusioni e, se del caso, le loro raccomandazioni al comitato, senza indebito ritardo, considerando che il comitato deve provvedere ad una rapida composizione delle questioni urgenti, normalmente entro quattro mesi dalla data della loro istituzione. Esecuzione degli obblighi 11. Terminato l'esame o dopo che il rapporto di un gruppo speciale, di un gruppo di lavoro o di un qualsiasi gruppo sussidiario sia stato presentato al comitato, quest'ultimo esamina senza indugi la questione. Di norma entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto, a meno che ritenga necessaria una proroga, il comitato deve prendere le necessarie disposizioni, ed in particolare: a) presentare una relazione sui fatti della controversia; b) rivolgere raccomandazioni ad una o più parti, e/o c) prendere qualsiasi altra decisione ritenuta opportuna. Ogni raccomandazione del comitato deve mirare alla positiva composizione della controversia sulla base delle norme operative del presente accordo e degli obiettivi enunciati nel suo preambolo. 12. Qualora una parte destinataria di raccomandazioni non si ritenga in grado di metterle in atto, deve prontamente comunicarne le ragioni per iscritto al comitato. In questo caso, il comitato ricercherà ogni altra misura appropriata. 13. Il comitato segue ogni questione in merito alla quale abbia formulato raccomandazioni od abbia deliberato. Equilibrio dei diritti e degli obblighi 14. Qualora una o più parti interessate nella controversia non accettino le raccomandazioni del comitato e qualora questi ritenga che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare un'azione del genere, esso può autorizzare una o più parti a sospendere, totalmente o parzialmente, per tutto il tempo per cui sia necessario, l'applicazione del presente accordo nei confronti di una o più parti, a seconda dell'opportunità dettata dalle circostanze. Articolo VIII Eccezioni all'accordo 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di attuare misure o di mantenere riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza, trattandosi di acquisti d'armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale. 2. Purché queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi che si trovano in condizioni identiche, od una dissimulata restrizione al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di attuare od applicare misure necessarie alla protezione della moralità pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, alla protezione della vita o della salute di persone, animali o vegetali, alla tutela della proprietà intellettuale o misure concernenti articoli fabbricati da minorati fisici, in istituti filantropici o nelle prigioni. Articolo IX Disposizioni finali 1. Accettazione ed adesione a) Il presente accordo rimane per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Comunità economica europea, gli elenchi delle cui entità sono contenuti all'allegato I. b) Ogni governo aderente all'accordo generale che non sia parte contraente del presente accordo può aderirvi, a condizioni da convenire tra tale governo e le altre parti, depositando presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale uno strumento d'adesione che enunci le condizioni così concordate. c) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione, governi le cui entità sono elencate all'allegato I. d) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo con il quale le parti dovranno concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. e) Per l'accettazione si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. 2. Riserve Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo. 3. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1981 per i governi (1) che lo hanno accettato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. 4. Legislazione nazionale a) Ogni governo che accetti il presente accordo o che vi aderisca provvede, al più tardi alla data dell'entrata in vigore di detto accordo, e per quanto quest'ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative, nonché le procedure e pratiche applicate dalle entità di cui all'elenco allegato al presento accordo, con le disposizioni di detto accordo. b) Ogni parte informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle leggi ed ai suoi regolamenti in rapporto con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di dette leggi e regolamenti. 5. Rettifiche o modifiche a) Le rettifiche a carattere puramente formale e le modifiche di modesto impegno riferentesi agli allegati I-IV del presente accordo devono essere notificate al comitato ed entrano in vigore, salvo il caso di obiezioni, entro 30 giorni. b) Modifiche diverse da quelle menzionate al comma a) di cui sopra possono essere apportate agli elenchi d'entità unicamente in circostanze eccezionali. In tali casi, la parte che si propone di modificare l'elenco delle entità ne informa il presidente del comitato, che convoca immediatamente il comitato stesso. Le parti esaminano la modifica proposta, nonché gli adeguamenti compensativi che potranno risultarne, affinché il campo di applicazione accettato dell'accordo rimanga ad un livello simile a quello precedente la modifica. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo su una modifica apportata o proposta, la questione può essere trattata in seguito in conformità dell'articolo VII del presente accordo, tenendo conto della necessità di mantenere per quanto possibile l'equilibrio dei diritti e degli obblighi. 6. Esami e negoziati a) Il comitato procede ogni anno ad un esame dell'attuazione del funzionamento del presente accordo, tenendo conto degli obiettivi. Esso informa annualmente le parti contraenti dell'accordo generale in merito ai fatti verificatisi durante il periodo coperto da tale esame. b) Al più tardi alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, ed in seguito, periodicamente, le parti avvieranno nuovi negoziati al fine di ampliare e di migliorare l'accordo su base di reciprocità, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo III relative ai paesi in via di sviluppo. Al riguardo, il comitato deve prossimamente studiare le possibilità di estendere il campo di applicazione dell'accordo ai contratti di servizi. (1)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» comprende le competenti autorità della Comunità economica europea. 7. Emendamenti Le parti possono modificare il presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore per ogni parte soltanto quando questa li ha accettati. 8. Recesso Ogni parte può recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di 60 giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni parte può richiedere l'immediata riunione del comitato. 9. Non applicazione del presente accordo tra determinate parti Il presente accordo non si applica tra due parti qualora l'una o l'altra di queste parti al momento della sua accettazione od adesione non ne consenta l'applicazione. 10. Note e allegati Le note e gli allegati sono parte integrante del presente accordo. 11. Segreteria Il segretariato dell'accordo generale espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. 12. Deposito Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale, che trasmette senza indugi a ciascuna parte firmataria del presente accordo ed a ciascuna parte contraente del GATT una copia certificata conforme del presente accordo, di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente alle disposizioni del paragrafo 5, e di ogni emendamento apportato conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente al paragrafo 1, o di ogni recesso conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. 13. Registrazione Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. NOTE Articolo I, paragrafo 1 Tenendo conto delle considerazioni di politica generale relative agli aiuti vincolati, ivi compreso l'obiettivo perseguito dai paesi in via di sviluppo, di abolire cioè qualsiasi vincolo su detti aiuti, il presente accordo non si applica agli acquisti effettuati nel quadro di un aiuto vincolato ai paesi in via di sviluppo, finché le parti continuano questa pratica. Articolo V, paragrafo 14, h) Tenuto conto di considerazioni di politica generale proprie dei paesi in via di sviluppo in materia di commesse governative, va notato che conformemente al paragrafo 14, comma h), dell'articolo V, i paesi in via di sviluppo possono considerare come criteri per l'aggiudicazione di contratti l'incorporazione di un certo contenuto d'origine nazionale, gli acquisti compensativi o i trasferimenti di tecnologia. Si osservi che i fornitori cittadini di una parte non devono essere favoriti rispetto ai fornitori cittadini di qualsiasi altra parte. Nota relativa agli allegati dell'accordo Non figurano nel presente testo, a causa del loro volume, gli allegati del presente accordo che contengono gli elenchi degli appalti pubblici (1) ai quali si applicheranno le disposizioni dell'accordo, nonché gli elenchi delle pubblicazioni di cui all'articolo V, paragrafi 3 e 6, e all'articolo VI, paragrafo 1. Si può consultarli nel testo originale dell'accordo sugli appalti pubblici pubblicato dal segretariato del GATT a Ginevra (12 aprile 1979). (1)I seguenti paesi hanno depositato tali elenchi di appalti pubblici : Australia, CEE e suoi Stati membri, Finlandia, Hong Kong, India, Giamaica, Giappone, Niger, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI PREAMBOLO I FIRMATARI (1) DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI, in seguito denominato «il presente accordo», NOTANDO che i ministri hanno convenuto, in occasione di una riunione tenutasi dal 12 al 14 settembre 1973, che i negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round avrebbero dovuto realizzare l'espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale, inter alia, per la soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi e per il miglioramento del quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale; DESIDEROSI d'assicurare un massimo di libertà negli scambi mondiali degli aeromobili civili, dello loro parti e delle attrezzature, in particolare la soppressione dei diritti e, per quanto possibile, la riduzione o la soppressione di effetti di restrizione o di distorsione negli scambi; DESIDEROSI d'incoraggiare il progresso tecnologico dell'industria aeronautica a livello mondiale; DESIDEROSI d'assicurare possibilità di concorrenza eque e uguali per la costruzione d'aeromobili civili e per i loro produttori al fine ch'essi possano partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili; CONSAPEVOLI dell'importanza dei loro interessi reciproci globali, a livello economico e commerciale, nel settore della costruzione aeronautica civile; RICONOSCENDO che molti firmatari considerano il settore della costruzione aeronautica come un componente particolarmente importante della politica economica e industriale; DESIDEROSI d'eliminare gli effetti sfavorevoli, negli scambi degli aeromobili civili, delle sovvenzioni governative allo studio, alla costruzione e alla commercializzazione degli aeromobili civili, pur riconoscendo che dette sovvenzioni, di per sé stesse, non possono essere considerate come una distorsione degli scambi; DESIDEROSI che la costruzione d'aeromobili civili operi su una base di competitività commerciale, e riconoscendo che le relazioni tra governo e industria variano largamente da un firmatario all'altro; RICONOSCENDO gli obblighi e diritti che derivano loro dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in seguito denominato «accordo generale» o «GATT») e da altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT; RICONOSCENDO la necessità di instaurare procedure internazionali di notifica, di consultazione, di sorveglianza e di composizione delle controversie in modo da assicurare un'esecuzione equa, rapida ed efficace delle disposizioni del presente accordo e di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi; DESIDEROSI di istituire un quadro internazionale che disciplini il commercio degli aeromobili civili, CONVENGONO QUANTO SEGUE: (1)Con il termine «firmatari» si intendono le parti al presente accordo. Articolo 1 1. Elenco dei prodotti 1.1. Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti: a) tutte gli aeromobili civili, b) tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti, c) tutte le altre parti, componenti e sottoinsiemi d'aeromobili civili, d) tutti i simulatori di volo a terra e loro parti e componenti, che siano usati in qualità di materiale originario o di sostituzione nella costruzione, la riparazione, la ricostruzione, la manutenzione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili. 1.2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «aeromobili civili» definisce a) tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e b) tutti gli altri prodotti elencati nell'articolo 1.1 di cui sopra. Articolo 2 2. Dazi doganali e altre imposte 2.1. I firmatari convengono: 2.1.1. di eliminare entro il 1º gennaio 1980, o entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri (1) di qualsiasi tipo, prelevati all'importazione o in occasione dell'importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell'allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione; 2.1.2. d'eliminare, entro il 1º gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri (1) di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d'aeromobili civili; 2.1.3. di includere, entro il 1º gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all'accordo generale, l'ammissione in franchigia o l'esenzione doganale per tutti i prodotti compresi nell'articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell'articolo 2.1.2 di cui sopra. 2.2. Ogni firmatario : a) adotterà o adeguerà, ai fini d'amministrazione doganale, un sistema basato sulla destinazione particolare del prodotto, in modo da eseguire gli obblighi ai sensi dell'articolo 2.1 di cui sopra ; b) farà in modo che tale sistema comporti un regime di ammissione in franchigia o d'esenzione doganale che sia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari e che non costituisca un ostacolo agli scambi ; e c) informerà gli altri firmatari delle modalità di gestione del suo sistema basato sulla destinazione particolare. Articolo 3 3. Ostacoli tecnici agli scambi 3.1. I firmatari notano che le disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi si applicano al commercio degli aeromobili civili. Inoltre, i firmatari hanno convenuto che le specifiche in materia di certificazione di aeromobili civili, e le specifiche relative alle procedure d'impiego e di manutenzione di questi aeromobili, saranno disciplinate, tra i firmatari del presente accordo, dalle disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi. Articolo 4 4. Contratti conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi 4.1. Gli acquirenti d'aeromobili civili dovrebbero essere liberi di scegliere i loro fornitori sulla base di considerazioni commerciali e tecniche. 4.2. I firmatari non obbligheranno le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili, o altre entità acquirenti d'aeromobili civili, né eserciteranno pressioni eccessive su di essi affinché comprino aeromobili civili da una particolare fonte, introducendo in questo modo una discriminazione nei confronti dei fornitori di un firmatario. 4.3. I firmatari hanno convenuto che l'acquisto dei prodotti compresi dal presente accordo dovrebbe essere fatto soltanto sulla base della competitività dei prezzi, qualità e termini di consegna. Trattandosi dell'approvazione o dell'assegnazione di contratti pubblici che (1)«Il termine "altri oneri" ha lo stesso significato attribuitogli nell'articolo II del GATT». riguardano prodotti compresi nel presente accordo, un firmatario potrà, tuttavia, chiedere che le sue imprese qualificate siano ammesse a concorrere su una base competitiva e a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano le imprese qualificate d'altri firmatari (1). 4.4. I firmatari hanno convenuto di evitare di praticare qualunque tipo d'incentivo riguardo alla vendita o acquisto d'aeromobili civili di una determinata origine che provocherebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di un qualsiasi firmatario. Articolo 5 5. Restrizioni agli scambi 5.1. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa (contingenti all'importazione) né prescrizioni in materia di licenze d'importazione che limiterebbero l'importazione d'aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale. Ciò non esclude l'applicazione all'importazione di sistemi di controllo o di licenze compatibili con l'accordo generale. 5.2. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa né licenze d'esportazione, né altre disposizioni similari che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l'esportazione di aeromobili civili a destinazione d'altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale. Articolo 6 6. Sovvenzioni governative, crediti all'esportazione e commercializzazione delle aeromobili 6.1. I firmatari rilevano che le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione ed applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione) si applicano agli scambi degli aeromobili civili. Essi affermano che, per quanto riguarda la loro partecipazione o le loro sovvenzioni ai programmi di costruzione di aeromobili civili, essi cercheranno di evitare gli effetti sfavorevoli sugli scambi degli aeromobili civili, a norma degli articoli 8.3 e 8.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione. Essi terranno ugualmente conto dei fattori speciali vigenti nel settore della costruzione aeronautica, in particolare le sovvenzioni pubbliche largamente diffuse in questo settore, i loro interessi economici internazionali, e il desiderio dei produttori di tutti i firmatari di partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili. 6.2. I firmatari hanno convenuto che il calcolo dei prezzi degli aeromobili civili dovrebbe basarsi su una previsione ragionevole di coprire tutti i costi, ivi compresi i costi non rinnovabili dei programmi, una proporzione adeguata di costi individuabili per studi di ricerca e di sviluppo militare riguardanti gli aeromobili, componenti e sistemi, che vengono di conseguenza applicati nella costruzione d'aeromobili civili, i costi medi di produzione e i costi finanziari. Articolo 7 7. Enti regionali e locali 7.1. Oltre agli altri obblighi che risultano loro dal presente accordo, i firmatari hanno convenuto di non obbligare né incoraggiare, direttamente o indirettamente, gli enti regionali e autorità locali, né gli organismi non governativi o altri enti, a prendere delle misure incompatibili con il presente accordo. Articolo 8 8. Sorveglianza, esame, consultazioni e composizione delle controversie 8.1. Verrà istituito un comitato per gli scambi di aeromobili civili (qui di seguito denominato «il comitato»), composto da rappresentanti di tutti i firmatari al presente accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente. Si riunirà secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno, per dare ai firmatari la possibilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni relative al funzionamento del presente accordo, ivi compreso l'andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni, per esaminare qualsiasi questione a cui non sarà stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni bilaterali, e adempiere gli obblighi impostigli in virtù del presente accordo, o dai firmatari. 8.2. Il comitato esaminerà ogni anno l'applicazione ed il funzionamento del presente accordo in considerazione di detti obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le (1)L'utilizzazione della formula «ammesse a concorrere ... a condizioni non meno favorevoli ...» non significa che l'importo dei contratti assegnati alle imprese qualificate di un firmatario dia diritto alle imprese qualificate di altri firmatari a contratti di importo similare. parti contraenti al GATT degli sviluppi intervenuti nel periodo in esame. 8.3. Al più tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari, i firmatari avvieranno ulteriori negoziati per ampliare e migliorare l'accordo sulla base di reciprocità. 8.4. Il comitato potrà istituire gli organi sussidiari adatti per seguire regolarmente l'applicazione del presente accordo al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei vantaggi reciproci. In particolare il comitato istituirà un organo sussidiario adatto al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei reciproci vantaggi, la reciprocità e l'equivalenza dei risultati nell'attuazione dell'articolo 2 di cui sopra, relativo ai prodotti coperti, ai sistemi basati sulla destinazione particolare, ai dazi doganali e a altri oneri. 8.5. I firmatari esamineranno con comprensione le osservazioni rivolte da un altro firmatario e dovranno acconsentire senza indugio a consultazioni riguardanti tali osservazioni, qualora queste vertano su una questione concernente il funzionamento del presente accordo. 8.6. I firmatari riconoscono che è preferibile procedere a consultazioni con gli altri firmatari nel quadro del comitato, al fine di cercare una soluzione di reciproco gradimento prima dell'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione addotta. Nei casi eccezionali in cui non avrà avuto luogo nessuna consultazione prima di avviare una procedura interna di questo tipo, i firmatari notificheranno immediatamente al comitato l'inizio di tale procedura e intraprenderanno nel contempo delle consultazioni per cercare di comune accordo una soluzione che eviterebbe di ricorrere a misure di compensazione. 8.7. Un firmatario che ritenga che i suoi interessi commerciali nel settore della costruzione d'aeromobili civili, produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione, siano stati, o rischino di essere negativamente influenzati da misure prese da un altro firmatario, potrà informarne il comitato. Su richiesta, il comitato si riunirà entro trenta giorni e esaminerà la questione al più presto in modo da risolvere prontamente i problemi sorti e, in particolare, prima che sia stata trovata altrove una soluzione definitiva. A questo riguardo il comitato potrà emettere le decisioni e formulare le raccomandazioni adeguate. L'esame non pregiudicherà i diritti che derivano ai firmatari dall'accordo generale o da strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, nella misura in cui si applicano al commercio degli aeromobili civili. Al fine di aiutare a esaminare i problemi che si presenteranno nel quadro dell'accordo generale e di detti strumenti il comitato fornirà eventualmente l'assistenza tecnica necessaria. 8.8. I firmatari hanno convenuto che, per quello che riguarda qualsiasi controversia su un punto compreso nel presente accordo ma non in altri strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, i firmatari e il comitato applicheranno, mutatis mutandis, gli articoli XXII e XXIII dell'accordo generale e quelli del memorandum d'accordo riguardante le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e la sorveglianza, allo scopo di trovare una soluzione alla vertenza stessa. Queste procedure si applicheranno parimenti per la composizione di una qualsiasi controversia su una questione contemplata dal presente accordo e da un altro strumento negoziato multilateralmente sotto gli auspici del GATT, se le parti alla controversia lo convengono. Articolo 9 9. Disposizioni finali 9.1. Accettazione e adesione 9.1.1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti dei governi che sono parti contraenti all'accordo generale e della Comunità economica europea. 9.1.2. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che abbiano provvisoriamente aderito al GATT, alle condizioni che si riferiscono all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, che comprendono i diritti e gli obblighi degli strumenti che prevedono la loro adesione provvisoria. 9.1.3. Il presente accordo sarà aperto all'adesione di qualsiasi altro governo alle condizioni che si riferiscono all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, da convenire tra il governo in questione e i firmatari, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale di uno strumento d'accesso che stabilisca le condizioni così convenute. 9.1.4. Riguardo all'accettazione, si applicano le disposizioni dell'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. 9.2. Riserve 9.2.1. Non potranno essere formulate riserve per quel che riguarda una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari. 9.3. Entrata in vigore 9.3.1. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o che avranno aderito entro detta data. Per tutti gli altri governi, l'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire da quello della sua accettazione o della sua adesione. 9.4. Legislazione nazionale 9.4.1. Ogni governo che accetterà o aderirà al presente accordo assicurerà, non oltre la data di entrata in vigore di detto accordo, per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di questo accordo. 9.4.2. Ciascun firmatario informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. 9.5. Emendamenti 9.5.1. I firmatari del presente accordo potranno modificarlo tenendo conto, inter alia, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Allorché un emendamento sarà stato convenuto dai firmatari, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso non entrerà in vigore per alcun firmatario finché non sarà stato accettato da quest'ultimo. 9.6. Recesso 9.6.1. Ogni firmatario potrà recedere dall'accordo. Il recesso sarà effettivo allo scadere di dodici mesi a partire dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale ne abbia ricevuto notifica per iscritto. Su ricevimento di tale notifica, qualunque firmatario del presente accordo potrà chiedere la riunione immediata del comitato. 9.7. Non applicazione del presente accordo tra i firmatari 9.7.1. Il presente accordo non si applicherà tra due dati firmatari se uno dei firmatari, al momento della sua accettazione o adesione al presente accordo, non è d'accordo con tale applicazione. 9.8. Allegato 9.8.1. L'allegato al presente accordo ne è parte integrante. 9.9. Segretariato 9.9.1. Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo. 9.10. Deposito 9.10.1. Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale, che fornirà immediatamente a ogni firmatario del presente accordo e a ogni parte contraente all'accordo generale una copia certificata conforme di detto accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all'articolo 9.5, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente all'articolo 9.1, o di ogni denuncia secondo l'articolo 9.6. 9.11. Registrazione 9.11.1. Il presente accordo sarà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e spagnola, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede. (1)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» è considerato come comprendente le competenti autorità della Comunità economica europea. ALLEGATO PRODOTTI CONTEMPLATI I firmatari hanno convenuto che i prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali qui di seguito elencate, saranno ammessi in franchigia o in esenzione doganale, se tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati in un aeromobile civile, e esservi incorporati nel corso della sua costruzione, manutenzione, riparazione, ricostruzione, modifica o trasformazione. Non saranno compresi tra questi prodotti: - i prodotti incompleti o non finiti, a meno che non presentino le caratteristiche essenziali di una parte, di una componente, di un sottocomplesso o di un articolo d'equipaggiamento, completo o finito di un aeromobile civile (1); - i materiali di qualsiasi forma (ad esempio fogli, placche, profili, nastri, barre, tubi o altre forme) a meno che non siano stati tagliati in forme o dimensioni determinate o modellati per essere incorporati negli aeromobili civili (1); - materie prime e articoli di consumo. Elenco delle voci della tariffa doganale canadese Il seguente elenco è autentico solo in inglese e in francese. >PIC FILE= "T0012868"> (1)Ad esempio un articolo che porta un numero di serie di un costruttore d'aeromobili civili. Elenco di prodotti basati sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (CCCN) Il seguente elenco è autentico solo in inglese e in francese. Note : For the purpose of this list, "ex" means that for each CCCN heading listed below, the corresponding named products (or groups of products) will be accorded duty-free or duty-exempt treatment, if they are for use in civil aircraft and incorporation therein (1). >PIC FILE= "T0012869"> (1)"Flight simulators and parts thereof : ex 88.05" are also included, though they do not have to be incorporated >PIC FILE= "T0012870"> >PIC FILE= "T0012871"> >PIC FILE= "T0012872"> PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.3 Elenco delle voci della tariffa doganale statunitense Il seguente elenco è autentico solo in inglese. >PIC FILE= "T0012873"> >PIC FILE= "T0012874"> >PIC FILE= "T0012875"> >PIC FILE= "T0012876"> >PIC FILE= "T0012877"> (Traduzione) ACCORDO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI VI, XVI E XXIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO PREAMBOLO I FIRMATARI (1) DEL PRESENTE ACCORDO, PRENDENDO ATTO che, il 12-14 settembre 1973, i ministri hanno concordato che i negoziati commerciali multilaterali dovrebbero, tra l'altro, ridurre od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione del commercio derivanti da misure non tariffarie e sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale; RICONOSCENDO che i governi fanno ricorso alle sovvenzioni al fine di promuovere importanti obiettivi di politica nazionale; RICONOSCENDO inoltre che le sovvenzioni possono avere effetti dannosi sul commercio e la produzione; RICONOSCENDO che il presente accordo dovrebbe riguardare principalmente gli effetti delle sovvenzioni e che tali effetti devono essere valutati tenendo debito conto della situazione economica interna dei firmatari in questione, nonché dello stato delle relazioni economiche e monetarie internazionali; DESIDEROSI di fare in modo che il ricorso alle sovvenzioni non si ripercuota sfavorevolmente, né pregiudichi gli interessi di alcun firmatario del presente accordo e che le misure compensative non ostacolino ingiustificatamente il commercio internazionale, e che i produttori sfavorevolmente colpiti dal ricorso a sovvenzioni, possano ottenere un risarcimento in un quadro internazionale concertato di diritti e di obblighi; TENENDO CONTO delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio di sviluppo e di finanze; DESIDEROSI d'applicare integralmente e di interpretare, unicamente per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, le disposizioni degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (2) (in appresso denominato «accordo generale» o «GATT»), e d'elaborare norme dirette all'applicazione di queste onde assicurare una maggiore uniformità e certezza nella loro attuazione; DESIDEROSI d'assicurare una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: (1)Il termine «firmatari» viene qui usato per designare le parti del presente accordo. (2)Ogni volta che si farà riferimento, nell'accordo, ai «termini del presente accordo», o agli «articoli» o alle «disposizioni del presente accordo», bisognerà intendere, a seconda delle esigenze del contesto, le disposizioni dell'accordo generale così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo. PARTE I Articolo 1 Applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (1) I firmatari prendono tutte le misure necessarie affinché l'istituzione di un diritto compensativo (2) su qualsiasi prodotto del territorio di un firmatario, importato nel territorio di un altro firmatario, sia conforme all'articolo VI dell'accordo generale ed ai termini del presente accordo. Articolo 2 Procedure interne e questioni connesse 1. È possibile istituire diritti compensativi soltanto dopo inchieste aperte (3) e condotte in conformità del presente articolo. Un'inchiesta mirante a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una pretesa sovvenzione viene normalmente aperta su richiesta scritta presentata dal settore produttivo interessato od in suo nome. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova dell'esistenza a) della sovvenzione e, se possibile, del suo importo ; b) di un danno ai sensi dell'articolo dell'accordo generale così come esso interpretato dal presente accordo (4) e c) di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il preteso danno. Se, in particolari circostanze, le autorità interessate hanno deciso d'aprire un'inchiesta, senza esservi state sollecitate, esse vi procedono soltanto se sono in possesso di sufficienti elementi di prova concernenti tutti i punti contemplati ai commi da a) a c) di cui sopra. 2. Ogni firmatario deve notificare al comitato «Sovvenzioni e misure compensative» (5) a) quali delle sue autorità siano competenti per aprire e condurre le inchieste contemplate nel presente articolo e b) le sue procedure interne che disciplinano l'apertura e lo svolgimento di tali inchieste. 3. Qualora le autorità inquirenti fossero convinte che gli elementi di prova sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, il firmatario od i firmatari i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta e gli esportatori ed importatori, noti alle autorità inquirenti come parti interessate, nonché i ricorrenti devono ricevere una notifica e deve essere pubblicato un avviso. Per determinare se sia opportuno aprire un'inchiesta, le autorità inquirenti devono tener conto della posizione presa dalle filiali della parte ricorrente (6) che hanno sede sul territorio di un altro firmatario. 4. Al momento dell'apertura di un'inchiesta ed in seguito, gli elementi di prova relativi, nel contempo, alla sovvenzione ed al danno devono essere esaminati simultaneamente. In ogni caso, gli elementi di prova relativi all'esistenza di una sovvenzione, nonché di un danno, vengono esaminati simultaneamente a) per decidere se aprire o no un'inchiesta, e b) in seguito, durante l'inchiesta, partendo da una data non al primo giorno in cui, a norma del presente accordo, possono essere applicate misure provvisorie. 5. L'avviso di cui al paragrafo 3 di cui sopra, deve contenere una decrizione della pratica o delle pratiche di sovvenzione sulle quali verterà l'inchiesta. Ogni firmatario deve fare in modo che le autorità inquirenti diano a tutti i firmatari interessati ed a tutte le parti interessate (7) una ragionevole possibilità di prendere (1)Le disposizioni della parte I e della parte II del presente accordo possono essere invocate parallelamente : tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato interno del paese importatore, si può far ricorso ad un solo modo di compensazione (un diritto compensativo od una contromisura autorizzata). (2)Con l'espressione «diritto compensativo» si deve intendere un diritto speciale percepito al fine di compensare ogni premio o sovvenzione accordato direttamente o indirettamente alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo VI dell'accordo generale. (3)Il termine «aperta» usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un firmatario apre formalmente un'inchiesta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. (4)Ai termini del presente accordo l'espressione «danno» è considerata, salvo contraria disposizione, come designante un danno rilevante causato ad un settore della produzione nazionale, od una minaccia di danno rilevante per un settore della produzione nazionale od un notevole ritardo nella creazione di un settore della produzione nazionale, e viene interpretata a norma dell'articolo 6. (5)Previsto dalla parte V del presente accordo ed in appresso denominato «il comitato». (6)Nel presente accordo il termine «parte» designa ogni persona fisica o giuridica residente sul territorio di un firmatario. (7)Per «firmatari interessati» o «parti interessate», si intende un firmatario od una parte i cui interessi economici sono colpiti dalla sovvenzione di cui trattasi. conoscenza, su richiesta, di tutte le informazioni pertinenti, che non siano riservate (come indicato ai paragrafi 6 e 7 di cui in appresso) e che verranno utilizzate dalle stesse autorità inquirenti nell'inchiesta, e di presentare i rispettivi punti di vista per iscritto, e dietro giustificazione oralmente, all'autorità incaricata dell'inchiesta. 6. Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo riservato, dalle parti interessate nell'inchiesta devono, qualora ne siano esposte le ragioni, essere considerate come tali dalle autorità inquirenti. Tali informazioni non devono essere divulgate senza espressa autorizzazione della parte che le ha fornite (1). Può essere richiesto alle parti che abbiano fornito informazioni riservate di darne un compendio non riservato. Nei casi in cui dette parti affermino che simili informazioni non possono essere riassunte, deve essere predisposta una relazione sulle ragioni per le quali non è possibile un compendio. 7. Tuttavia, qualora le autorità inquirenti ritenessero che una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che sollecita il trattamento riservato si rifiutasse di divulgare le informazioni, le autorità hanno la facoltà di non tener conto di tali informazioni, a meno che ne possa essere dimostrata l'esattezza (2). 8. Le autorità incaricate dell'inchiesta hanno la facoltà, se necessario, di svolgere indagini sul territorio d'altri firmatari purché ne abbiano informato in tempo utile il firmatario e quest'ultimo non si opponga all'inchiesta. Inoltre possono svolgere un'indagine nei locali di una ditta ed esaminarne i documenti a) qualora la ditta accetti e b) qualora il firmatario ne sia stato informato e non si sia opposto. 9. Nei casi in cui una parte od un firmatario interessato rifiutino l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunichino entro un termine ragionevole, od ostacolino notevolmente lo svolgimento dell'inchiesta, si possono trarre constatazioni preliminari o definitive (3), positive o negative, sulla base dei dati di fatto disponibili. 10. Le procedure di cui sopra non devono ostare alla tempestiva apertura di un inchiesta né all'applicazione di misure provvisorie o definitive del presente accordo. 11. Quando i prodotti non vengono importati direttamente dal paese di origine, ma sono esportati da un paese intermedio a destinazione del paese importatore, il presente accordo è pienamente applicabile e la transazione o le transazioni vengono considerate, agli effetti del presente accordo, come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine ed il paese d'importazione. 12. Le autorità inquirenti chiudono l'inchiesta quando accertino che non esistano sovvenzioni o che l'effetto che la pretesa sovvenzione esercita sul settore di produzione di cui trattasi non è tale da causare un danno. 13. L'inchiesta non osta allo sdoganamento. 14. Tranne in particolari circostanze, le inchieste devono essere portate a termine entro un anno dalla loro apertura. 15. È fatto obbligo di divulgare ogni constatazione preliminare o definitiva sia essa affermativa o negativa come pure ogni eventuale invalidazione. In caso di constatazione affermativa, l'avviso al pubblico espone le constatazioni e le conclusioni raggiunte su ogni punto di fatto e di diritto considerato rilevante dalle autorità inquirenti, nonché le ragioni od il fondamento. In caso di constatazione negativa, l'avviso fornisce almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni. Tutti gli avvisi vengono comunicati ai firmatari i cui prodotti sono oggetto di detta constatazione ed agli esportatori noti come parti interessate. 16. I firmatari presentano, senza indugio, al comitato un rapporto su tutte le loro decisioni preliminari o (1)I firmatari riconoscono che, sul territorio di taluni d'essi, potrebbe essere richiesta la divulgazione a norma di un provvedimento protettivo redatto in termini restrittivi. (2)I firmatari concordano che le richieste di trattamento riservato non dovranno essere respinte arbitrariamente. (3)Dato che vengono usati diversi termini nei diversi sistemi dei vari paesi, il termine «constatazione» (finding) viene usato in appresso per designare una decisione o un accertamento formale. definitive in materia di diritti compensativi. Tali rapporti vengono tenuti a disposizione del segretariato del GATT affinché i rappresentanti dei governi possano consultarli. I firmatari presentano inoltre rapporti semestrali su tutte le decisioni adottate in materia di diritti compensativi nel corso dei sei mesi precedenti. Articolo 3 Consultazioni 1. Quando sia stata accettata una domanda di apertura di inchiesta, quanto prima possibile, e in ogni caso prima del suo inizio, verrà data ai firmatari, i cui prodotti ne siano oggetto, una congrua possibilità di procedere a consultazioni per accertare lo stato di fatto in ordine alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, onde pervenire ad una soluzione concordata. 2. Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, sarà fornita ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, una congrua possibilità di proseguire le consultazioni al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata (1). 3. Fatto salvo l'obbligo di dare una congrua possibilità di procedere a consultazioni, le presenti norme in materia non intendono rappresentare, per le autorità di un firmatario, un ostacolo all'adozione di provvedimenti d'urgenza in ordine all'apertura di un'inchiesta, alle constatazioni preliminari o definitive positive o negative, all'applicazione di misure provvisorie o definitive a norma del presente accordo. 4. Il firmatario che intenda aprire un'inchiesta o che proceda ad una inchiesta fornisce, su domanda, ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, l'autorizzazione di prendere conoscenza di tutti gli elementi di prova non riservati, compreso il compendio non riservato degli elementi di prova riservati, usati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta. Articolo 4 Imposizione di diritti compensativi 1. La decisione d'imporre o meno un diritto compensativo, quando tutte le condizioni richieste siano soddisfatte, e la decisione di fissare il diritto compensativo ad un livello uguale alla totalità od ad una parte solamente dell'importo della sovvenzione, spettano alle autorità dei firmatari importatori. È auspicabile che l'istituzione sia facoltativa sul territorio di tutti i firmatari e che il diritto inferiore sia sufficiente ad eliminare il danno per il settore della produzione nazionale interessato. 2. Non viene prelevato (2), su un prodotto importato, alcun diritto compensativo superiore all'importo della sovvenzione di cui è stata constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotti sovvenzionati ed esportati (3). 3. Quando viene istituito un diritto compensativo per un qualsiasi prodotto, detto diritto, di importo adeguato, viene percepito senza discriminazione sulle importazioni di tale prodotto, a prescindere dalla loro provenienza, qualora si sia accertato che esse sono sovvenzionate e causano un danno, eccezion fatta per le importazioni provenienti da fonti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione o da cui è stato accettato un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo. 4. Se, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per condurre in porto le consultazioni, un firmatario stabilisce, infine, l'esistenza e l'importo della sovvenzione e conclude che, a causa degli effetti di quest'ultima, le importazioni sovvenzionate causano un danno, egli può istituire un diritto compensativo conformemente alle disposizioni della presente sezione, a meno che la sovvenzione non venga soppressa. 5. a) Una procedura può (4) essere sospesa o chiusa senza ricorrere all'applicazione di misure provvisorie od a diritti compensativi, qualora si prendano impegni, ai termini dei quali: i) il governo del paese esportatore accetti di sopprimere o di limitare la sovvenzione o di prendere altre misure riguardanti gli effetti di questa ; o (1)È particolarmente importante, conformemente a questo paragrafo, che non si pervenga ad alcuna constatazione affermativa, preliminare o definitiva, senza aver dato una congrua possibilità di procedere a consultazioni. Queste consultazioni potranno stabilire la base sulla quale si procederà a norma della parte VI del presente accordo. (2)Il termine «prelevare» è usato, nel presente accordo, per designare l'imposizione o la percezione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale. (3)I firmatari devono mettersi d'accordo sulla fissazione dei criteri da applicare per il calcolo dell'importo della sovvenzione. (4)Il termine «può» non deve essere interpretato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 5 b) del presente articolo, come comportante la facoltà di proseguire una procedura contemporaneamente all'applicazione degli impegni sui prezzi. ii) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi per dar modo alle autorità inquirenti d'accertare che l'effetto dannoso della sovvenzione è stato soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non sono più elevati di quanto sia necessario per compensare l'importo della sovvenzione. Impegni in materia di prezzi devono essere richiesti od accettati dagli esportatori soltanto quando il firmatario importatore abbia preliminarmente 1) aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 2 del presente accordo e 2) ottenuto il consenso del firmatario esportatore. Gli impegni offerti non sono necessariamente accettati, se le autorità del paese firmatario importatore ritengono impossibile la loro accettazione, per esempio nel caso in cui il numero degli esportatori effettivi o potenziali sia troppo elevato, o per altre ragioni. b) Quando gli impegni vengono accettati, l'inchiesta sul danno deve comunque essere condotta a termine se il firmatario esportatore lo desidera o se il firmatario importatore decide in tal senso. In questi casi, qualora si accerti che non esiste danno né minaccia di danno, l'impegno decade automaticamente, tranne quando l'assenza di minaccia di danno sia in gran parte dovuta all'esistenza di un impegno in materia di prezzi ; le autorità interessate possono chiedere, in questi casi, che l'impegno venga mantenuto per un ragionevole periodo di tempo conformemente alle disposizioni del presente accordo. c) Le autorità del firmatario importatore possono proporre impegni in materia di prezzi, ma nessun esportatore è costretto a sottoscriverli. Il fatto che i governi o gli esportatori non offrano tali impegni o non accettino l'invito a sottoscriverli, non pregiudica in alcun modo l'esame della questione. Tuttavia le autorità sono libere di stabilire che la materializzazione di una minaccia di danno è più probabile qualora le importazioni sovvenzionate continuino. 6. Le autorità di un firmatario importatore possono chiedere ad ogni governo od esportatore, di cui hanno accettato gli impegni, di fornire loro periodiche informazioni sull'esecuzione di detti impegni e d'autorizzare la verifica dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del firmatario importatore possono prendere, ai sensi del presente accordo ed in conformità con le sue disposizioni, rapide misure consistenti nell'immediata applicazione di provvedimenti provvisori, basandosi sui migliori dati a loro disposizione. In simili casi, possono essere percepiti diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sulle merci immesse al consumo fino a 90 giorni prima dell'applicazione di detti provvedimenti provvisori ; tuttavia, non può essere applicata alcuna imposizione retroattiva alle importazioni immesse al consumo prima della violazione dell'impegno. 7. La durata degli impegni non deve essere superiore a quella che possono avere i diritti compensativi ai sensi del presente accordo. Le autorità di un firmatario importatore devono riesaminare la necessità di mantenere un impegno in materia di prezzi, quando ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta d'esportatori o d'importatori interessati del prodotto in questione che comprovino con dati positivi la necessità di un tale riesame. 8. Ogni volta che un'inchiesta aperta in materia di diritti compensativi venga sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, ed ogni volta che venga posto fine ad un impegno, il fatto viene notificato ufficialmente e deve essere reso pubblico. Gli avvisi forniscono almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni di tali conclusioni. 9. Un diritto compensativo rimane in vigore soltanto per il tempo, e nella misura necessaria, a neutralizzare la sovvenzione che causa un danno. Le autorità inquirenti riesaminano la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta di una parte interessata che comprovi con dati positivi la necessità di un simile riesame. Articolo 5 Misure provvisorie e retroattività 1. Possono essere adottate misure provvisorie solo qualora si constati, affermativamente e preliminarmente, l'esistenza di una sovvenzione e si abbiano sufficienti elementi di prova del danno, a norma del paragrafo 1, lettere da a) a c) dell'articolo 2. Vengono applicate misure provvisorie soltanto qualora le autorità interessate ritengano che esse siano necessarie onde evitare che un danno si produca durante lo svolgimento dell'inchiesta. 2. Le misure provvisorie possono assumere la forma di diritti compensativi provvisori, garantiti da depositi in contanti o da cauzioni, uguali all'importo della sovvenzione provvisoriamente calcolato. 3. L'istituzione di misure provvisorie deve essere limitata ad un periodo il più breve possibile, che non superi i quattro mesi. 4. In caso di istituzione di misure provvisorie si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 5. Quando si accerti definitivamente un danno (ma non una minaccia di danno né un sensibile ritardo nella costituzione di un settore produttivo), o quando si accerti definitivamente una minaccia di danno nei casi in cui in assenza di misure provvisorie, l'effetto delle importazioni sovvenzionate avrebbe dato luogo ad un accertamento di danno, possono essere percepiti diritti compensativi retroattivi per il periodo durante il quale sarebbero state applicate eventuali misure provvisorie. 6. Qualora il diritto compensativo definitivo sia superiore all'importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione, non viene percepita la differenza. L'eccedenza viene rimborsata e la cauzione rapidamente svincolata se il dazio definitivo è inferiore all'importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione. 7. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 di cui sopra, quando si constati una minaccia di danno o di ritardo sensibile (senza che vi sia ancora danno) può essere istituito un diritto compensativo definitivo a decorrere dalla data di constatazione o in caso di sensibile ritardo ed ogni deposito in denaro effettuato durante il periodo d'applicazione delle misure provvisorie viene restituito e la cauzione rapidamente vincolata. 8. In caso di accertamento negativo, i depositi in denaro effettuati nel corso del periodo d'applicazione delle misure provvisorie vengono restituiti e la cauzioni vengono rapidamente svincolate. 9. In circostanze critiche, quando per il prodotto sovvenzionato in questione, le autorità constatino che viene causato un danno difficilmente riparabile da importazioni massicce, effettuate, in un tempo relativamente breve, di un prodotto che benefici di sovvenzioni all'esportazione versate od accordate in modo incompatibile con le disposizioni dell'accordo generale e del presente accordo e che, per evitare che un tale danno si produca appare necessario imporre retroattivamente diritti compensativi su queste importazioni, il diritto compensativo definitivo può essere imposto sulle importazioni immesse al consumo fino a 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie. Articolo 6 Determinazione del danno 1. Per determinare il danno (1) ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale, occorre procedere ad un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi di prodotti analoghi (2) sul mercato interno e b) dell'incidenza di tali importazioni per i produttori nazionali di questi prodotti. 2. Per quanto concerne il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se vi sia un considerevole aumento delle importazioni sovvenzionate, in quantità assoluta, o in rapporto alla produzione od al consumo del firmatario importatore. Per quanto concerne l'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se vi sia stata nelle importazioni sovvenzionate una notevole riduzione del prezzo rispetto al prezzo di un analogo prodotto del firmatario importatore o se, d'altro canto, queste importazioni abbiano l'effetto di ridurre notevolmente i prezzi o d'impedire, in misura rilevante, aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più di questi criteri non forniscono necessariamente un orientamento decisivo. 3. L'esame delle incidenze sul settore produttivo nazionale interessato deve comprendere una valutazione di tutti i fattori, e dei relativi indici economici, che influiscono sulla situazione di tale settore, quali il calo reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, dell'utile derivante dagli investimenti o dell'utilizzazione della capacità ; i fattori che influiscono sui prezzi interni ; gli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso delle liquidità, sulle scorte, l'occupazione, le retribuzioni, la crescita, la possibilità di procurarsi capitali o sull'investimento e, nel caso dell'agricoltura, sull'aumento dell'onere che (1)La determinazione del danno, conformemente ai criteri enunciati nel presente articolo, si basa su positivi elementi di prova. Per determinare l'esistenza di una minaccia di danno, le autorità inquirenti possono, nell'esame dei fattori enumerati nel presente articolo, tenere conto degli elementi di prova relativi alla natura della sovvenzione in questione e degli effetti che sembrerebbero doverne derivare per il commercio. (2)Nel presente accordo, l'espressione «prodotto analogo» («like product») serve a designare un prodotto identico, vale a dire simile, sotto tutti gli aspetti, al prodotto considerato, o, in assenza di un tale prodotto, un altro prodotto che, benché non simile sotto tutti gli aspetti, presenti caratteristiche che presentano un'accentuata analogia con quelle del prodotto considerato. grava sui programmi governativi di sostegno. Quest'elenco non è esauriente e, uno o più di questi fattori forniscono necessariamente un orientamento decisivo. 4. Deve essere dimostrato che le importazioni sovvenzionate causano, per gli effetti (1) della sovvenzione un danno, secondo il significato attribuito dal presente accordo. Possono sussistere nel contempo altri fattori (2) che causano un danno al settore produttivo nazionale in questione ed i danni causati da questi altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni sovvenzionate. 5. Ai fini della determinazione del danno, l'espressione «settore produttivo nazionale» comprende, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti analoghi o di quelli tra essi le cui produzioni nel loro insieme rappresentano una percentuale rilevante della produzione nazionale complessiva di questi prodotti ; tuttavia, quando taluni produttori sono legati (3) agli esportatori od agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto ritenuto oggetto di una sovvenzione, l'espressione «settore produttivo» può essere interpretata come riferentesi al resto dei produttori. 6. L'effetto delle importazioni sovvenzionate à valutato in rapporto alla produzione nazionale del prodotto analogo, quando i dati disponibili permettano di definire questa produzione, separatamente, sulla base di criteri quali i processi di produzione, i realizzi dei produttori, gli utili. Quando la produzione nazionale del prodotto analogo non può essere definita separatamente sulla base di questi criteri, gli effetti delle importazioni sovvenzionate vengono valutati esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più limitata possibile, comprendente il prodotto analogo, per i quali possono essere fornite le necessarie informazioni. 7. In circostanze eccezionali, il territorio doganale del firmatario può, per quanto concerne il prodotto in questione, essere diviso in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati come se rappresentassero un distinto settore produttivo qualora a) i produttori di un tale mercato vendano la totalità o la quasi totalità della loro produzione del prodotto in questione su tale mercato, e qualora b) la richiesta su tale mercato non sia soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del prodotto in questione installati in altre parti del territorio doganale. In tali circostanze può essere accertata l'esistenza di un danno, anche se questo non si ripercuote sulla parte essenziale del settore di produzione nazionale totale, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate su questo mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino un danno ai produttori della totalità o della quasi totalità della produzione all'interno di questo mercato. 8. Quando il settore di produzione designa i produttori di una certa zona secondo la definizione data al paragrafo 7 di cui sopra, i diritti compensativi vengono percepiti unicamente sui prodotti in questione inviati verso detta zona per esservi definitivamente immessi al consumo. Qualora la legge costituzionale del firmatario importatore non permetta la percezione dei diritti compensativi su tale base, il firmatario importatore può percepire i diritti compensativi senza limitazioni soltanto se a) sia stata preliminarmente conferita agli esportatori la possibilità di cessare di esportare a prezzi sovvenzionati verso la zona interessata o di fornire assicurazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del presente accordo, ma soddisfacenti assicurazioni al riguardo non siano state prontamente fornite, e se b) tali dazi non possano essere percepiti unicamente sui prodotti di determinati produttori che approvvigionano la zona di cui trattasi. 9. Quando due o più paesi sono pervenuti, conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 8, lettera a) dell'accordo generale, ad un grado di integrazione tale da rappresentare le caratteristiche di un mercato unico, unificato, il settore produttivo dell'insieme della zona di integrazione viene considerato come costituente il settore produttivo di cui ai precedenti paragrafi da 5 a 7. PARTE II Articolo 7 Notifica delle sovvenzioni (4) 1. In considerazione dell'articolo XVI, paragrafo 1 dell'accordo generale, ogni firmatario ha la facoltà di chiedere per iscritto informazioni sulla natura e sulla (1)Così come sono enunciati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. (2)Questi fattori possono comprendere, tra l'altro, il volume ed i prezzi delle importazioni non sovvenzionate dei prodotti in questione, la contrazione della domanda o le modifiche della struttura dei consumi, le pratiche commerciali restrittive dei produttori stranieri e nazionali e la concorrenza tra questi stessi produttori, l'evoluzione delle tecniche, nonché i risultati all'esportazione e la produttività del settore produttivo nazionale. (3)Il comitato deve elaborare una definizione del termine «legato» ai sensi di questo paragrafo. (4)Nel presente accordo, il termine «sovvenzioni» comprende le sovvenzioni accordate da un governo o da qualsiasi istituzione pubblica all'interno del territorio del firmatario. Si riconosce tuttavia l'esistenza di diversi modi d'organizzazione dei poteri per i firmatari che presentino diversi sistemi di governo di carattere federale. Questi firmatari accettano tuttavia le conseguenze sul piano internazionale che potrebbero derivare, ai sensi del presente accordo, dal fatto che le sovvenzioni vengono accordate entro i limiti della loro giurisdizione territoriale. portata di qualsiasi sovvenzione accordata o mantenuta da un altro firmatario (compresa qualsiasi forma di sostegno dei redditi o dei prezzi), che abbia l'effetto diretto od indiretto di accrescere le esportazioni di qualsiasi prodotto del territorio di detto altro firmatario o di ridurre le importazioni di questo prodotto sul suo territorio. 2. I firmatari ai quali viene rivolta una simile richiesta forniscono le informazioni al più presto possibile e esaurientemente ; essi si tengono pronti a fornire qualora venga fatto loro richiesta, informazioni supplementari al firmatario che ne ha presentato richiesta. Ogni firmatario che ritenga che simili informazioni non siano state fornite può segnalare la questione all'attenzione del comitato. 3. Ogni firmatario interessato, a parere del quale una pratica di un altro firmatario avente gli effetti di una sovvenzione non sia stata notificata a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1, dell'accordo generale può segnalare il fatto all'attenzione di quest'altro firmatario. Se la pratica di sovvenzione di cui trattasi non viene allora prontamente notificata, il firmatario può portarla egli stesso all'attenzione del comitato. Articolo 8 Sovvenzioni - Disposizioni generali 1. I firmatari riconoscono che i governi ricorrono alle sovvenzioni per facilitare la realizzazione di importanti obiettivi di politica sociale ed economica. Essi riconoscono anche che le sovvenzioni possono esercitare effetti sfavorevoli sugli interessi di altri firmatari. 2. I firmatari concordano di non ricorrere a sovvenzioni all'esportazione in maniera incompatibile con le disposizioni del presente accordo. 3. I firmatari concordano inoltre di cercar d'evitare che il ricorso ad una sovvenzione abbia l'effetto: a) di causare un danno ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario (1), b) d'annullare o di compromettere i vantaggi derivanti direttamente od indirettamente dell'accordo generale (2) per un altro firmatario, o c) di causare un serio danno agli interessi di un altro firmatario (3). 4. Gli effetti sfavorevoli sugli interessi di un altro firmatario che devono essere accertati per dimostrare che un vantaggio è annullato o compromesso (4) o che viene provocato un serio danno possono risultare da quanto segue: a) da effetti esercitati dalle importazioni sovvenzionate sul mercato interno del firmatario importatore, b) da effetti per i quali una sovvenzione sposta (5) le importazioni di prodotti analoghi dal mercato del paese che accorda la sovvenzione od ostacola tali importazioni, o c) da effetti per i quali esportazioni sovvenzionate spostano dal mercato di un paese terzo (6) le esportazioni di prodotti analoghi di un altro firmatario. Articolo 9 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari (7) 1. I firmatari non devono accordare sovvenzioni all'esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari. (1)L'espressione «danno ad un settore produttivo nazionale» è qui usata con lo stesso significato che ha nella parte I del presente accordo. (2)I vantaggi che risultano direttamente od indirettamente dall'accordo generale comprendono i vantaggi dalle concessioni tariffarie consolidate a norma dell'articolo II dell'accordo generale. (3)L'espressione «serio danno agli interessi di un altro firmatario» viene usata nel presente accordo con lo stesso significato che ha all'articolo XVI, paragrafo I dell'accordo generale, ed include la minaccia di un serio danno. (4)I firmatari riconoscono che i vantaggi possono essere ugualmente annullati o compromessi dal fatto che un firmatario non adempia agli obblighi che gli incombono in virtù dell'accordo generale o del presente accordo. Nei casi in cui il comitato rileva tale inadempienza in ordine ai sussidi all'esportazione è lecito presumere, fatto salvo il disposto del paragrafo 9 dell'articolo 18 di cui in appresso, l'esistenza d'effetti sfavorevoli. Viene accordata all'altro firmatario una ragionevole possibilità di respingere tale presunzione. (5)Il termine «spostare» deve essere interpretato tenendo conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio e di sviluppo ; non si intende a tale proposito fissare le quote tradizionali di mercato. (6)Per quanto concerne taluni prodotti primari, il problema dei mercati dei paesi terzi è trattato esclusivamente all'articolo 10 di cui in appresso. (7)Ai fini del presente accordo, l'espressione «taluni prodotti primari» comprende i prodotti contemplati sotto l'espressione «prodotti di base» nella nota esplicativa dell'articolo XVI, sezione B, paragrafo 2, dell'accordo generale, con la soppressione delle parole «e di ogni minerale». 2. Le pratiche enumerate ai commi da a) a l) dell'allegato sono esempi di sovvenzioni all'esportazione. Articolo 10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari 1. A norma dell'articolo XVI, paragrafo 3 dell'accordo generale, i firmatari concordano di non concedere, direttamente od indirettamente, una sovvenzione all'esportazione di taluni prodotti primari tale da portare il firmatario che concede la sovvenzione a detenere più di una quota equa del commercio mondiale d'esportazione di detto prodotto, tenuto conto delle quote detenute dai firmatari nel commercio di questo prodotto in un periodo di riferimento antecedente, nonché di tutti i fattori speciali che possono avere influenzato o che possono influenzare il commercio di detto prodotto. 2. Ai fini dell'articolo XVI, paragrafo 3 dell'accordo generale, nonché del paragrafo 1 di cui sopra: a) l'espressione «più di una quota equa del commercio mondiale d'esportazione» include tutti i casi in cui una sovvenzione all'esportazione, accordata da un firmatario, abbia l'effetto di spostare le esportazioni di un altro firmatario, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati mondiali; b) per quanto concerne i nuovi mercati, ai fini della determinazione della «quota equa del commercio mondiale d'esportazione», vengono prese in considerazione le strutture tradizionali dell'offerta del prodotto sui mercati mondiali, nella regione o nei paesi in cui si situa il nuovo mercato; c) l'espressione «un periodo di riferimento antecedente» si riferisce normalmente ai tre anni civili più recenti durante i quali le condizioni del mercato sono state normali. 3. I firmatari concordano, inoltre, di non concedere sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari verso un particolare mercato, tali da portare ad un sensibile calo dei prezzi rispetto a quelli praticati dagli altri fornitori di quello stesso mercato. Articolo 11 Sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all'esportazione 1. I firmatari riconoscono che le sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all'esportazione costituiscono, per un gran numero di paesi, importanti strumenti di promozione d'obiettivi di politica sociale ed economica, e non intendono limitare il diritto dei firmatari di ricorrere a simili sovvenzioni per raggiungere questi obiettivi od altri importanti obiettivi politici da essi ritenuti auspicabili. I firmatari notano che tra questi obiettivi vi sono i seguenti: a) l'eliminazione degli svantaggi industriali, economici e sociali di talune regioni; b) l'agevolazione della ristrutturazione di taluni settori in condizioni socialmente accettabili, soprattutto quando tale ristrutturazione sia divenuta necessaria in seguito ai mutamenti delle politiche commerciali ed economiche, comprese quelle derivanti da accordi internazionali che comportano una riduzione degli ostacoli al commercio; c) generalmente, il sostegno dell'occupazione e l'incoraggiamento della riqualificazione professionale, nonché del cambiamento d'occupazione; d) il sostegno di programmi di ricerca-sviluppo soprattutto nel settore delle industrie a tecnologia avanzata; e) l'attuazione di programmi e di politiche economiche atti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo; f) la ridistribuzione territoriale dell'industria al fine di evitare la congestione e problemi di carattere ambientale. 2. I firmatari riconoscono, tuttavia, che le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, di cui sono descritti taluni obiettivi e modi possibili rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, possono causare o minacciare di causare un danno grave ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario od un danno grave agli interessi di un altro firmatario, od annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'accordo generale, per un altro firmatario in particolare quando abbiano un'incidenza sulle condizioni di normale concorrenza. Di conseguenza, i firmatari cercano di evitare simili effetti nel ricorso alle sovvenzioni. In particolare, nell'adottare le loro politiche e pratiche in materia, non soltanto i firmatari valutano gli obiettivi essenziali da perseguire sul piano interno, ma soppesano anche, nella misura del possibile, tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso, gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivarne per il commercio. Essi prendono inoltre in considerazione la situazione del commercio mondiale, della produzione (per esempio, prezzi, utilizzazione delle capacità, ecc.) e dell'offerta del prodotto in questione. 3. I firmatari riconoscono che gli obiettivi citati al paragrafo 1 di cui sopra possono essere raggiunti, in particolare, per mezzo di sovvenzioni accordate al fine di conferire un vantaggio a talune imprese. Queste sovvenzioni possono rivestire diverse forme, per esempio quelle di un finanziamento da parte dello Stato di imprese commerciali, compresi sovvenzioni, prestiti o garanzie ; di una fornitura da parte dello Stato, o finanziata dallo Stato di servizi, di approvvigionamenti o di altri servizi o mezzi materiali di gestione o di infrastruttura ; di un finanziamento statale di programmi di ricerca-sviluppo ; di incentivi fiscali ; di sottoscrizione o partecipazione statale al capitale sociale. I firmatari notano che le sovvenzioni che rivestono le forme succitate sono normalmente accordate per regione o per settore. L'elenco di cui sopra è esemplificativo e non esauriente ; esso comprende le sovvenzioni accordate attualmente da un certo numero di firmatari del presente accordo. I firmatari riconoscono che l'elenco delle forme di sovvenzioni succitate dovrebbe essere oggetto di un esame complessivo, svolto periodicamente, e che sarebbe opportuno procedere a tale esame per mezzo di consultazioni, conformemente allo spirito dell'articolo XVI, paragrafo 5 dell'accordo generale. 4. I firmatari riconoscono inoltre che, fatti salvi i diritti che derivano loro dall'accordo generale, nessuna disposizione dei paragrafi da 1 a 3 di cui sopra ed in particolare l'elenco delle forme di sovvenzioni crea di per sé una base ai fini di un'azione ai sensi dell'accordo generale, quale è interpretato nel presente accordo. Articolo 12 Consultazioni 1. Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione all'esportazione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario incompatibilmente alle disposizioni del presente accordo, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario. 2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito all'esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione. 3. Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario e che detta sovvenzione causa un danno alla sua produzione nazionale, annulla o compromette vantaggi a lui derivanti dall'accordo generale, o causa un danno grave ai suoi interessi, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario. 4. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito a) all'esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato alla produzione nazionale o, quando i vantaggi vengano annullati o compromessi o vi sia grave danno, agli effetti sfavorevoli esercitati sugli interessi del firmatario che richiede l'apertura di consultazioni. 5. Quando una richiesta di consultazione è stata formulata ai sensi del paragrafo 1 o 3 di cui sopra, il firmatario, che si ritiene conceda o mantenga la sovvenzione di cui trattasi, deve avviare dette consultazioni nel più preve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni è quello di precisare i fatti in questione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. Articolo 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate 1. Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 30 giorni a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della parte VI. 2. Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 60 giorni (1) a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della parte VI. 3. Qualora una controversia, sorta nel quadro del presente accordo, non venga composta ricorrendo alla procedura di consultazioni o di conciliazione, il comitato, su richiesta, esamina la questione, conformemente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla parte VI. 4. Qualora, in seguito ad un tale esame, il comitato concluda che una sovvenzione all'esportazione è accordata incompatibilmente alle disposizioni del presente accordo, o che una sovvenzione è accordata o mantenuta in maniera tale da ledere, annullare o compromettere un vantaggio o da causare un grave danno, esso rivolge alle parti raccomandazioni (2) adeguate alla soluzione del problema e, nel caso in cui dette raccomandazioni non vengano seguite, può autorizzare contromisure appropriate, tenendo conto del grado e della natura degli effetti sfavorevoli di cui sarà accertata l'esistenza, conformemente alle relative disposizioni della parte VI. (1)I termini ricordati al presente articolo od all'articolo 18 possono essere prorogati per mutuo accordo. (2)Nel formulare simili raccomandazioni, il comitato tiene conto degli imperativi dei paesi firmatari in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze. PARTE III Articolo 14 Paesi in via di sviluppo 1. I firmatari riconoscono che le sovvenzioni sono parte integrante dei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. 2. Di conseguenza, il presente accordo non ostacola i paesi firmatari in via di sviluppo nell'adozione di misure e di politiche tendenti ad agevolare i rispettivi settori di produzione, compresi i settori dell'esportazione. In particolare, l'impegno, enunciato all'articolo 9, non si applica ai paesi firmatari in via di sviluppo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di cui in appresso. 3. I paesi firmatari in via di sviluppo concordano che le sovvenzioni all'esportazione dei loro prodotti industriali non devono essere tali da causare un grave danno per il commercio o la produzione di un altro firmatario. 4. Non vi è presunzione che le sovvenzioni all'esportazione accordate dai paesi firmatari in via di sviluppo esercitino effetti sfavorevoli, ai sensi del presente accordo, per il commercio o la produzione di un altro firmatario. L'esistenza di effetti sfavorevoli deve essere dimostrata da elementi di prova positivi, per mezzo dell'analisi economica della loro incidenza sul commercio o sulla produzione di un altro firmatario. 5. Ogni paese firmatario in via di sviluppo deve cercare di impegnarsi (1) a ridurre o ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione quando il ricorso a tali sovvenzioni sia incompatibile con le sue esigenze in materia di competitività e di sviluppo. 6. Quando un paese in via di sviluppo si sia impegnato a ridurre od eliminare le proprie sovvenzioni all'esportazione, come previsto al paragrafo 5 di cui sopra, gli altri firmatari del presente accordo non sono autorizzati a prendere contromisure ai sensi delle disposizioni delle parti II e VI del presente accordo per controbilanciare le sovvenzioni all'esportazione applicate da detto paese in via di sviluppo, a condizione che le sovvenzioni all'esportazione di cui trattasi siano conformi ai termini dell'impegno di cui al precedente paragrafo 5. 7. Per quanto riguarda le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, accordate da un paese firmatario in via di sviluppo, non può essere autorizzata o presa alcuna misura ai sensi delle parti II e VI del presente accordo, a meno di non accertare che la sovvenzione in questione ha l'effetto di annullare o di compromettere concessioni tariffarie od altri obblighi derivanti dall'accordo generale in modo da spostare od ostacolare le importazioni di prodotti analoghi sul mercato del paese che l'accorda, o da causare un danno al settore produttivo nazionale nel paese importatore di un firmatario, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale così come è interpretato ed applicato dal presente accordo. I firmatari riconoscono che, nei paesi in via di sviluppo, i governi possono svolgere un ruolo importante a favore della crescita economica e dello sviluppo. L'intervento di tali governi nelle rispettive economie, per esempio per mezzo delle pratiche enumerate al paragrafo 3 dell'articolo 11, non viene di per sé considerato come una sovvenzione. 8. Qualora un firmatario interessato ne faccia richiesta, il comitato procede all'esame di una specifica pratica di sovvenzione all'esportazione di un paese firmatario in via di sviluppo al fine di determinare in quale misura questa pratica sia conforme agli obiettivi del presente accordo. Se un paese in via di sviluppo ha preso un impegno in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, non è oggetto di un tale esame per tutta la durata di validità di questo impegno. 9. Il comitato procede, inoltre, su richiesta di un firmatario interessato, ad analoghi esami delle misure mantenute o prese da paesi firmatari sviluppati a norma del presente accordo qualora simili misure ledano gli interessi di un paese firmatario in via di sviluppo. 10. I firmatari riconoscono che gli obblighi del presente accordo concernenti le sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari si applicano a tutti i firmatari. PARTE IV Articolo 15 Situazioni speciali 1. In caso di preteso danno causato dalle importazioni provenienti da un paese contemplato nelle note e disposizioni complementari allegate all'accordo generale (allegato I, articolo VI, paragrafo 1, punto 2), il firmatario importatore può basare le sue procedure e le sue misure a) sul presente accordo, oppure b) sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio. (1)È chiaro che all'entrata in vigore del presente accordo ogni previsto impegno di tale natura viene notificato in tempo utile al comitato. 2. È inteso che in entrambi i casi a) e b) di cui sopra, il margine di dumping o l'importo della sovvenzione in esame possono essere calcolati raffrontando il prezzo all'esportazione con: a) il prezzo di vendita d'un analogo prodotto di un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati, o con b) il valore di stima (1) di un analogo prodotto in un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati. 3. Qualora né il prezzo, né il valore ricostruito, stabiliti conformemente ai commi a) o b) del paragrafo 2, forniscano una base adeguata alla determinazione del dumping o della sovvenzione, si può usare il prezzo nel paese firmatario importatore, dovutamente adattato, se necessario, per tenere conto di ragionevoli utili. 4. Tutti i calcoli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si basa su prezzi o su costi riferentisi ad uno stesso stadio commerciale, che è normalmente lo stadio di uscita dalla fabbrica» ad operazioni realizzate nelle date più recenti possibile. Si tiene debito conto, in ciascun caso a seconda delle sue peculiarità, delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che si ripercuotono sulla comparabilità dei prezzi, in modo che il metodo di raffronto usato sia appropriato e ragionevole. PARTE V Articolo 16 Comitato «Sovvenzioni e misure compensative» 1. Viene istituito, ai sensi del presente accordo, un comitato «Sovvenzioni e misure compensative» composto da rappresentanti di ciascuno dei firmatari dello stesso accordo. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte all'anno, nonché su richiesta di ogni firmatario conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato esercita le funzioni che gli vengono attribuite ai sensi del presente accordo o dai firmatari ; esso dà ai firmatari la possibilità di aprire consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento dell'accordo o la promozione dei suoi obiettivi. Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il comitato. 2. Il comitato può istituire opportuni organi sussidiari. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli organi sussidiari possono consultare ogni fonte da essi ritenuta competente e richiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni ad una fonte che rientri nella giurisdizione di un firmatario, il comitato o l'organo sussidiario ne informano il firmatario in questione. PARTE VI Articolo 17 Conciliazione 1. Nei casi in cui determinate questioni vengano deferite al comitato per conciliazione, in assenza di una soluzione reciprocamente accettata nel corso delle consultazioni a norma del presente accordo, il comitato esamina immediatamente i fatti e presta i suoi buoni uffici per incoraggiare i firmatari di cui trattasi ad elaborare una soluzione reciprocamente accettabile (2). 2. I firmatari devono, per tutto il periodo della conciliazione, compiere ogni sforzo al fine di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. 3. Qualora la questione non venga risolta, nonostante gli sforzi di conciliazione intrapresi conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, ogni firmatario può, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di conciliazione, chiedere al comitato di istituire un gruppo speciale a norma dell'articolo 18 di cui in appresso. Articolo 18 Composizione delle controversie 1. Il comitato, su richiesta, istituisce un gruppo speciale conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 17 (3). Il gruppo speciale così istituito esamina i fatti e, alla loro luce, presenta al comitato le sue constatazioni (1)L'espressione «valore di stima» si riferisce al costo di produzione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di gestione, le spese di vendita e altre spese e per gli utili. (2)Al riguardo il comitato può richiamare l'attenzione dei firmatari sui casi in cui, a suo parere, non sia stata apportata alcuna giustificazione ragionevole a sostegno delle deduzioni presentate. (3)Ciò non impedisce, tuttavia, la più rapida creazione possibile di un gruppo speciale qualora il comitato decida in tal senso, in funzione dell'urgenza della situazione. concernenti i diritti e gli obblighi dei firmatari, parti interessate nella controversia, derivanti dalle appropriate disposizioni dell'accordo generale così come sono interpretate ed applicate nel presente accordo. 2. Il gruppo speciale viene istituito entro 30 giorni dal deposito di una richiesta in merito (1) ed il gruppo speciale, così costituito, presenta le sue constatazioni al comitato entro 60 giorni a decorrere dal giorno della sua istituzione. 3. Quando viene istituito un gruppo speciale, il presidente del comitato dopo aver ottenuto l'accordo dei firmatari interessati, propone la composizione del gruppo. I gruppi speciali sono composti da tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali, e la composizione dei gruppi non deve comportare ritardi nella loro costituzione. È sottinteso che i cittadini dei paesi, i cui governi (2) siano parti interessate alla controversia, non possono essere membri del gruppo speciale chiamato a comporre tale controversia. 4. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato tiene un elenco indicativo ufficioso di persone, appartenenti o no all'amministrazione statale, competenti in materia di relazioni commerciali, di sviluppo economico e di altre questioni relative all'accordo generale ed al presente accordo, disposte a far parte di gruppi speciali. A tal fine, ogni firmatario viene invitato ad indicare, all'inizio di ogni anno, al presidente del comitato, il nome di una o due persone disponibili per tale compito. 5. I membri dei gruppi speciali svolgono le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi, né di qualsivoglia organizzazione. I governi non impartiscono loro istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo sia investito. I membri di un gruppo speciale vengono scelti in modo da assicurare la loro indipendenza, la presenza di persone di formazione sufficientemente diversa, nonché dotate di un largo ventaglio di esperienze. 6. Al fine di incoraggiare l'elaborazione tra le parti di soluzioni reciprocamente favorevoli e raccogliere le loro osservazioni, ogni gruppo speciale sottopone, in primo luogo, alle parti contraenti interessate la sezione descrittiva della sua relazione ed, in seguito, sottopone loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, un ragionevole periodo di tempo prima di trasmetterle al comitato. 7. Qualora le parti interessate in una controversia, sottoposta ad un gruppo speciale, elaborino una soluzione reciprocamente soddisfacente, i firmatari che abbiano un interesse alla questione hanno diritto a venire a conoscenza della soluzione od a ricevere adeguate informazioni al riguardo ed il gruppo speciale presenta al comitato una nota contenente, a grandi linee, la soluzione alla quale le parti sono giunte. 8. Quando le parti di una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, i gruppi speciali presentano al comitato una relazione scritta che espone le loro constatazioni sulle questioni di fatto e sull'applicazione delle relative disposizioni dell'accordo generale, così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo, nonché sulle ragioni ed i fondamenti di tali constatazioni. 9. Il comitato esamina la relazione del gruppo speciale nel più breve tempo possibile, e può, tenendo conto delle constatazioni riprese nella relazione, avanzare raccomandazioni alle parti al fine di risolvere la controversia. Qualora le raccomandazioni del comitato non vengano seguite in un ragionevole periodo di tempo, il comitato può autorizzare l'adozione di contromisure appropriate (compreso il ritiro delle concessioni o degli obblighi derivanti dall'accordo generale), tenendo conto della natura e dell'importanza dell'effetto sfavorevole di cui sia stata accertata l'esistenza. Le raccomandazioni del comitato vengono presentate alle parti entro 30 giorni dalla data di ricezione della relazione del gruppo speciale. PARTE VII Articolo 19 Disposizioni finali 1. Non può essere adottata alcuna particolare misura contro una sovvenzione accordata da un altro firmatario, se non conformemente alle disposizioni dell'accordo generale, così come è interpretato dal presente accordo (3). (1)Le parti interessate alla controversia forniscono, nel più breve tempo possibile, vale a dire entro sette giorni lavorativi, il loro parere sulle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente del comitato e non si oppongono a tali designazioni se non per ragioni inderogabili. (2)L'espressione «governi» si riferisce, nel caso di unioni doganali, ai governi di tutti i paesi membri. (3)Questo paragrafo non mira ad ostacolare l'adozione di misure appropriate ai sensi di altre pertinenti disposizioni dell'accordo generale. Accettazione ed adesione 2. a) Il presente accordo rimane aperto all'accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. b) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione. c) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo, con il quale i firmatari del presente accordo dovranno concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. d) Per l'accettazione si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. Riserve 3. Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari di detto accordo. Entrata in vigore 4. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che lo hanno accettato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. Legislazione nazionale 5. a) Ogni governo che accetta il presente accordo o che vi aderisca, adotta ogni misura necessaria, di carattere generale o particolare per armonizzare, al più tardi alla data di entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest'ultimo lo concerne, le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo, entro i limiti delle loro applicabilità al firmatario in questione. b) Ogni firmatario del presente accordo informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. Esame 6. Il comitato procede ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Esso informa annualmente le parti contraenti del GATT in merito ai fatti verificatisi durante il periodo coperto da tale esame (2). Emendamenti 7. I firmatari possono modificare il presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore per ogni parte, soltanto quando questa li ha accettati. Recesso 8. Ogni firmatario può recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente accordo può richiedere l'immediata riunione del comitato. Mancata applicazione del presente accordo tra determinati firmatari 9. Il presente accordo non si applica tra due firmatari, qualora l'uno o l'altro di questi firmatari, al momento della sua accettazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione. (1)Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. (2)Nel corso del primo di questi esami, il comitato procede non soltanto ad un esame generale sul funzionamento dell'accordo, ma fornisce anche a tutti i firmatari interessati la possibilità di sollevare questioni e di discutere sui problemi concernenti le pratiche in materia di sovvenzioni e l'eventuale incidenza sugli scambi di talune pratiche relative alle imposte dirette. Allegato 10. L'allegato è parte integrante del presente accordo. Segretariato 11. Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. Deposito 12. Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascun firmatario ed a ciascuna parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell'accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 7, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente al paragrafo 2 o di ogni recesso conformemente al paragrafo 8. Registrazione 13. Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. ALLEGATO ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad industrie od a settori produttivi in funzione delle loro esportazioni. b) Sistemi di ritenzione di divise od altre analoghe pratiche implicanti la concessione di un premio all'esportazione. c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni all'esportazione assicurate od ordinate a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne. d) Fornitura da parte dello Stato o da parte di organismi statali di prodotti o di servizi importati o di origine nazionale destinati alla produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli della fornitura di prodotti o di servizi analoghi, o direttamente concorrenti, destinati alla produzione di merci per il consumo interno qualora (nel caso di prodotti) queste condizioni siano più favorevoli di quelle di cui possono beneficiare commercialmente i suoi esportatori sui mercati mondiali. e) Esenzione, esonero o rinvio, totale o parziale di imposte dirette (1) o di contributi di sicurezza sociale versati o dovuti da imprese industriali o commerciali (2), che siano loro concessi a titolo specifico di esportazione. f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione od ai risultati ottenuti all'esportazione, altre a quelle concesse per i prodotti destinati al consumo interno nel calcolo della base alla quale si applicano le imposte dirette. g) Esenzione od esonero, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette (1), superiore a quelli previsti per la produzione e la distribuzione di prodotti analoghi, quando questi siano venduti per il consumo interno. h) Esenzione, esonero o rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori (1), sui beni od i servizi usati per la produzione di merci esportate, superiori all'esenzione, all'esonero od al rinvio delle imposte indirette a cascata analogamente percepite a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di analoghe merci vendute per il consumo interno ; tuttavia, l'esenzione, l'esonero od il rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori potranno essere accordati per le merci esportate anche quando non lo siano per analoghe merci vendute per il consumo interno, qualora le imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori colpiscano prodotti fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato (3). i) Esonero o «drawback» di imposizioni all'importazione (1), superiori a quelle percepite sui prodotti importati fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato ; tuttavia, in casi particolari, una ditta potrà utilizzare, come prodotti sostitutivi, prodotti del mercato interno in quantità uguale a quella dei prodotti importati, e di qualità e caratteristiche identiche, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l'importazione e le corrispondenti operazioni d'esportazione si effettuino entro un ragionevole lasso di tempo che, normalmente, non supererà i due anni. j) Istituzione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato) di programmi di garanzia di credito all'esportazione o d'assicurazione, di programmi d'assicurazione o di garanzie contro l'aumento dei prezzi dei prodotti esportati (4) o di programmi contro i rischi di cambio a tassi di premi che sono manifestamente insufficienti per coprire, a lunga scadenza, le spese e le perdite d'esecuzione di detti programmi (5). k) Concessione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato e/o agenti sotto la sua autorità) di crediti agli esportatori a tassi inferiori a quelli che essi devono pagare per procurarsi fondi da utilizzare a tal fine, od assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti, a condizione che questi ultimi servano ad assicurare un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione. Tuttavia, qualora un firmatario fosse parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritti da almeno 12 firmatari originari (6) del presente accordo entro il 1º gennaio 1979 (o qualora detti firmatari originari avessero adottato un impegno successivo) o qualora, nella pratica, un firmatario applicasse le disposizioni di detto impegno concernenti i tassi di interesse, una pratica seguita in materia di credito all'esportazione conformemente a queste disposizioni non sarà considerata come una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente accordo. l) Ogni altra importazione al bilancio dello Stato di un sussidio all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI dell'accordo generale. Note 1. Ai fini del presente accordo: L'espressione «imposte dirette» designa le imposte sulle retribuzioni, sugli utili, sugli interessi, sugli affitti, sui canoni e su ogni altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare. L'espressione «imposizioni all'importazione» designa i dazi doganali, gli altri dazi e le altre imposizioni fiscali non enumerate altrove nella presente nota, che vengono percepiti all'importazione. L'espressione «imposte indirette» designa le tasse sulle vendite, le accise, le tasse sulla cifra d'affari e le tasse sul valore aggiunto, le imposte sulle concessioni, le tasse di bollo, le tasse sui trasferimenti, le imposte sulle riserve e l'attrezzatura e le compensazioni fiscali alla frontiera, nonché qualsiasi tassa diversa dalle imposte dirette e dalle imposizioni all'importazione. Le imposte indirette «percepite a stadi anteriori» sono imposte percepite su beni o servizi utilizzati direttamente od indirettamente nella fabbricazione del prodotto. Le imposte indirette «a cascata» sono imposte, scaglionate su stadi multipli, percepite quando non esistano meccanismi di credito ulteriore d'imposta per i casi in cui i beni od i servizi imponibili ad un certo stadio della produzione siano utilizzati ad uno stadio di produzione successivo. L'«esonero» dalle imposte include le restituzioni od il rimborso d'imposte. 2. I firmatari riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, vengano percepiti adeguati interessi. I firmatari riconoscono inoltre che nessuna disposizione del presente testo pregiudica le modalità secondo le quali le parti contraenti delibereranno sui problemi specifici sollevati nel documento del GATT L/4422. I firmatari riaffermano il principio secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici ed acquirenti stranieri, che esse controllano o che sono soggetti ad uno stesso controllo, dovrebbero, ai fini fiscali, essere i prezzi praticati tra imprese indipendenti che agiscono in condizioni di libera concorrenza. Ogni firmatario potrà richiamare l'attenzione di un altro firmatario sulle pratiche amministrative o su altre pratiche che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in una importante economia di imposte dirette nelle transazioni all'esportazione. In tali circostanze, i firmatari cercheranno, normalmente, di comporre le loro controversie, ricorrendo alle vie aperte loro dalle convenzioni bilaterali in vigore in materia d'imposizione o ad altri particolari meccanismi internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi che derivano per i firmatari dall'accordo generale, compreso il diritto di consultazione istituito nella frase precedente. Il paragrafo e) non intende limitare la possibilità di un firmatario di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte straniera percepiti dalle sue imprese o dalle imprese di un altro firmatario. Qualora esistano misure incompatibili con le disposizioni del paragrafo e), e qualora rilevanti difficoltà d'ordine pratico impediscano al firmatario interessato di conformare rapidamente dette misure con l'accordo, il firmatario interessato dovrà, fatti salvi i diritti che derivano per gli altri firmatari dall'accordo generale o dal presente accordo, esaminare i metodi che permettano di conformare dette misure con l'accordo, in un ragionevole periodo di tempo. Al riguardo, la Comunità economica europea ha dichiarato che l'Irlanda si propone di porre fine, entro il 1º gennaio 1981, al suo sistema di misure fiscali preferenziali, concernente le esportazioni, istituito ai sensi della legge del 1976 sull'imposta sulle società (Corporation Tax Act), pur continuando ad onorare gli impegni, che costituiscono obblighi dal punto di vista legale, da essa contratti durante il periodo di validità di detto sistema. 3. Il paragrafo h) non si applica ai sistemi di tassa sul valore aggiunto e alle compensazioni fiscali alla frontiera che ne fanno le veci ; il problema dell'eccessivo esonero delle tasse sul valore aggiunto e disciplinato esclusivamente dal paragrafo g). 4. I firmatari hanno convenuto che nessuna delle disposizioni del presente paragrafo pregiudicherà od influenzerà le deliberazioni del gruppo d'esperti istituito dal Consiglio del GATT il 6 giugno 1978 (C/M/126). 5. Per valutare l'adeguamento, a lunga scadenza, dei tassi di premi, delle spese e delle perdite dei programmi di assicurazione, si dovrà, in linea di massima, tener conto unicamente dei contratti conclusi dopo la data d'entrata in vigore del presente accordo. 6. L'espressione «firmatario originario del presente accordo» designa ogni firmatario che aderisce all'accordo ad referendum entro il 30 giugno 1979. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO PREAMBOLO LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate «le parti»), RICONOSCENDO che i metodi di lotta contro il dumping non dovrebbero costituire un impedimento ingiustificabile al commercio internazionale, e che i diritti antidumping possono essere applicati contro il dumping solo se causi o minacci di causare un considerevole pregiudizio ad un settore stabilito della produzione o se ritardi sensibilmente la creazione di un'industria; CONSIDERANDO che è opportuno istituire procedure eque e chiare quale base per un esame in profondità dei casi di dumping; TENENDO CONTO del bisogno specifico dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze; DESIDEROSI DI INTERPRETARE le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in seguito denominato «accordo generale» o «GATT») e di elaborare le norme per la loro applicazione in modo da garantire una maggiore uniformità e certezza circa la loro applicazione; DESIDEROSI DI GARANTIRE una soluzione rapida, equa ed efficace circa le controversie che potranno presentarsi nell'ambito del presente accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTE I Articolo 1 Principi L'applicazione di un diritto antidumping è una misura da prendere soltanto nei casi previsti all'articolo VI dell'accordo generale ed a seguito ad inchieste aperte (1) e condotte in conformità con il presente accordo. Le disposizioni seguenti disciplinano l'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale nelle misure in cui sono stati presi provvedimenti nell'ambito della legislazione o dei regolamenti antidumping. Articolo 2 Determinazione del dumping 1. Ai fini del presente accordo, un prodotto deve essere considerato oggetto di dumping, cioè come immesso in commercio in un altro paese (2) a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo all'esportazione di detto prodotto, esportato da un paese all'altro, è inferiore al prezzo comparabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2. Nel presente accordo, l'espressione «prodotto similare» («like product») indica un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, o, in assenza di tale prodotto, di un altro prodotto che, nonostante non sia simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 3. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono esportati nel paese (1)Il termine «aperta» qui di seguito impiegato riguarda l'azione di procedura con la quale una parte apre formalmente un'inchiesta conformemente all'articolo 6, paragrafo 6. (2)Rimane inteso che il termine «paese» qui di seguito impiegato, designa una delle parti dell'accordo, se non indicato diversamente nel contesto. d'importazione da un paese intermedio, il prezzo dei prodotti dal paese di esportazione nel paese di importazione sarà, normalmente, confrontato con il prezzo paragonabile nel paese di esportazione. Tuttavia, il confronto potrà essere effettuato con il prezzo del paese d'origine, se per esempio, i prodotti transitano semplicemente attraverso il paese di esportazione, o se, per tali prodotti, non c'è produzione o prezzo confrontabile nel paese di esportazione. 4. Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non viene effettuata alcuna vendita di un prodotto similare o se, data la situazione specifica del mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il margine del dumping sarà determinato in rapporto con il prezzo confrontabile del prodotto similare qualora quest'ultimo sia esportato in un paese terzo (tale prezzo può essere il prezzo all'esportazione più elevato ma deve essere un prezzo rappresentativo), oppure con il costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un importo ragionevole per le spese amministrative, di vendita e altre e per gli utili. Come regola generale, la maggiorazione relativa all'utile non supererà l'utile normalmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine. 5. Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorità (1) sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all'esportazione a causa dell'esistenza di una associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. 6. Per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (o nel paese di origine) o, eventualmente, il prezzo stabilito conformemente all'articolo VI, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo generale, i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è quello dell'uscita dalla fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi previsti al paragrafo 5 di cui sopra, si dovrà inoltre tener conto delle spese, dazi e tasse compresi, intervenuti tra il momento dell'importazione e la successiva vendita, nonché degli utili. 7. Il presente articolo lascia impregiudicabile le note e disposizioni supplementari relative al paragrafo 1 dell'accordo generale (punto 2 del paragrafo 1 dell'articolo VI nell'allegato I). Articolo 3 Determinazione del pregiudizio (2) 1. Una determinazione di pregiudizio ai fini dell'articolo VI dell'accordo generale dovrà basarsi su elementi di prova positivi e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell'incidenza di dette importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell'inchiesta esamineranno se c'è stato un considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping, sia in quantità assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo del paese importatore. Quanto all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità incaricate dell'inchiesta esamineranno se c'è stata, nelle importazioni oggetto di dumping, una sensibile sottoquotazione del prezzo in rapporto al prezzo del prodotto similare del paese importatore, oppure se tali importazioni hanno per effetto di diminuire notevolmente i prezzi o di impedire importanti aumenti di prezzo che, altrimenti, si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3. L'esame delle incidenze sul settore della produzione interessato dovrà comportare una valutazione di tutti i relativi fattori e indici economici che influiscono sull'andamento di tale settore, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, degli utili, della produttività, del reddito da investimenti e dell'utilizzazione delle capacità ; dei fattori che incidono sui prezzi interni ; degli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso di liquidità, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari e sulla possibilità di ottenere capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente e alcun fattore fornirà necessariamente un orientamento decisivo. (1)Nel presente al accordo, il termine «autorità» indica le autorità di livello specifico superiore. (2)Nel presente accordo, la parola «pregiudizio» indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio importante causato ad una industria nazionale, una importante minaccia di pregiudizio per una industria nazionale o un sensibile ritardo nella creazione di una siffatta industria ; essa dovrà essere interpretata conformemente al presente articolo. 4. Occorrerà dimostrare che le importazioni oggetto di dumping, causano, per effetto (1) del dumping stesso, un pregiudizio nel senso indicato nel presente accordo. Possono esserci altri fattori (2) che, nel contempo danneggiano l'industria, e questi pregiudizi non dovranno essere imputati alle importazioni oggetto del dumping. 5. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere valutato in relazione alla produzione nazionale del prodotto similare qualora i dati disponibili permettano di definire detta produzione separatamente sulla base di criteri quali i procedimenti di produzione, le realizzazioni dei produttori e gli utili. Se la produzione nazionale del prodotto simile non può essere individuata separatamente sulla base di detti criteri, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping saranno valutati in funzione della produzione complessiva o della gamma di prodotti più affini comprendente il prodotto similare, per il quale possono essere forniti i dati necessari. 6. La determinazione della minaccia di pregiudizio dovrà basarsi su fatti e non su presunzioni, congetture o remote possibilità. L'evoluzione di circostanze atte a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere effettivamente previsto e imminente (3). 7. Nei casi in cui le importazioni oggetto del dumping minacciano di provocare un pregiudizio, l'applicazione di misure antidumping deve essere studiata e decisa con particolare cura. Articolo 4 Definizione del termine «industria» 1. Per determinare il pregiudizio, l'espressione «industria nazionale» indicherà l'insieme dei produttori nazionali di prodotti similari o di quelli tra essi le cui produzioni sommate costituiscono una proporzione maggiore della produzione nazionale totale di detti prodotti, con le seguenti eccezioni: i) quando i produttori sono vincolati (4) agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto presumibilmente oggetto del dumping, l'espressione «industria» potrà essere interpretata come indicante il resto dei produttori; ii) in circostanze eccezionali, il territorio di una parte potrà, per quanto riguarda la produzione in questione, essere diviso in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato potranno essere considerati come rappresentanti un'industria separata, se a) i produttori di tale mercato vendono la totalità o quasi totalità della produzione del prodotto in questione su tale mercato, e se b) la domanda sul mercato non è soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del mercato in questione presenti in altre parti del territorio. Di conseguenza si constaterà che c'è pregiudizio anche se la maggior parte della produzione nazionale non sarà stata interessata da detto pregiudizio, a condizione che ci sia concentrazione d'importazioni oggetto del dumping su detto mercato isolato, e che inoltre le importazioni oggetto di dumping causino pregiudizio ai produttori della totalità della produzione all'interno di detto mercato. 2. Se l'industria è stata interpretata come indicante i produttori di una zona particolare, cioè di un mercato secondo la difinizione del capoverso ii), paragrafo 1 di cui sopra, esso riscuoterà (5) i diritti antidumping solo per i prodotti in questione spediti in detta zona per il consumo finale. Se la legge costituzionale del paese importatore non permette la riscossione dei diritti antidumping su tale base, il paese importatore potrà riscuotere i diritti antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi : 1) se è stata data precedentemente agli esportatori la possibilità di cessare l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata oppure di dare garanzie conformemente all'articolo 7 del presente accordo e certe garanzie non sono state date tempestivamente, e 2) se tali diritti non possono essere applicati a determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 3. Qualora due o più paesi siano giunti, conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale a un grado di integrazione tale da presentare le caratteristiche di un mercato unico, l'industria dell'intera zona di integrazione sarà considerata come costituente l'industria di cui al paragrafo 1 di cui sopra. (1)Così come indicato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. (2)Tali fattori comprendono inter alia il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzo di dumping, la contrazione della domanda o le modifiche nella struttura di consumi, le pratiche commerciali restrittive praticate nella concorrenza fra produttori stranieri e nazionali e fra i nazionali stessi, l'evoluzione delle tecniche, il volume alle esportazioni nonché la produttività dell'industria nazionale. (3)Per esempio, benché non limitatamente, dovranno esserci delle ragioni convincenti per prevedere, nell'immediato avvenire, un aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in questione a dei prezzi di dumping. (4)Le parti dovranno essere d'accordo circa la definizione della parola «vincolato» nel senso indicato nel presente accordo. (5)Il termine «riscuotere» nel presente accordo è usato per indicare l'imposizione o la riscossione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale. 4. L'articolo 3, paragrafo 5, si applicherà al presente articolo. Articolo 5 Inizio della procedura ed inchieste successive PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.4 1. Un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto sarà aperta normalmente su domanda presentata per iscritto dall'industria (1) interessata o in suo nome. La domanda dovrà contenere gli elementi di prova sufficienti circa l'esistenza a) del dumping b) di un pregiudizio nel senso all'articolo VI dell'accordo generale, secondo l'interpretazione del presente accordo e c) il legame di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudizio addotto. Se, in particolari circostanze, le autorità interessate decidono di aprire un'inchiesta senza essere adite di tale domanda, esse procederanno solo se in possesso degli elementi di prova sufficienti riguardanti tutti i punti previsti ai commi da a) a c) di cui sopra. 2. Quando le competenti autorità giunte alla conclusione che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping conformemente all'articolo 5, la parte o le parti i cui prodotti saranno oggetto dell'inchiesta e gli esportatori ed importatori noti alle autorità come parti interessate, nonché i ricorrenti, riceveranno notifica ed un avviso sarà pubblicato. 3. Sin dall'inizio di un'inchiesta ed anche in seguito gli elementi di prova relativi al dumping ed al pregiudizio derivante dovranno essere esaminati simultaneamente. a) In ogni caso gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio dovranno essere esaminati simultaneamente per decidere se aprire un'inchiesta o meno, e b) in seguito durante l'indagine, a partire da una data non posteriore al primo giorno in cui, conformemente al presente accordo, possono essere messe in vigore misure provvisorie, salvo nei casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10, per i quali le autorità accettano la domanda degli esportatori. 4. La domanda sarà respinta e l'inchiesta chiusa non appena le autorità interessate saranno giunte alla conclusione che gli elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare il proseguimento della procedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio siano trascurabili. 5. La procedura antidumping non osterà allo sdoganamento. 6. Le inchieste dovranno, salvo circostanze particolari, concludersi entro un anno a decorrere dal loro inizio. 7. Ogni accertamento sarà reso pubblico, sia esso positivo che negativo, così pure l'abolizione di un accertamento. In caso di accertamento positivo, il responso giurisperitale esporrà gli accertamenti e le conclusioni stabilite in base agli aspetti di fatto e di diritto giudicati rilevanti dalle autorità incaricate dalla inchiesta nonché le ragioni di detti accertamenti e conclusioni. In caso di accertamento negativo tale responso indicherà le conclusioni fondamentali e un sunto dei motivi. Ogni accertamento sarà comunicato alla parte o alle parti in cui i prodotti saranno oggetto di detta constatazione e agli esportatori noti come parti interessate. Articolo 6 Elementi di prova 1. I fornitori esteri e tutte le parti interessate avranno ampie possibilità di presentare per iscritto tutti gli elementi di prova che giudicheranno utili ai fini dell'inchiesta antidumping in questione. Essi avranno inoltre la facoltà, su giustificazione, di presentare oralmente i loro elementi di prova. 2. Le autorità interessate daranno al querelante e agli importatori ed esportatori noti in quanto interessati, nonché ai governi dei paesi esportatori, la possibilità di informarsi per quanto riguarda tutti gli elementi pertinenti relativi alla presentazione dei loro fascicoli che non sarebbero riservati a norma del seguente paragrafo 3 e che dette autorità utilizzano per l'inchiesta antidumping ; esse daranno loro la possibilità di preparare la loro argomentazione sulla base di detti elementi. 3. Tutti gli elementi di natura riservata (per esempio, perché la loro divulgazione favorirebbe sensibilmente un concorrente o provocherebbe un notevole danno all'informatore o alla persona dalla quale l'informatore ha ricevuto tali notizie), o forniti a titolo riservato dalle parti dell'inchiesta antidumping, dovranno, su presentazione delle motivazioni, essere giudicati in quanto tali dalle autorità incaricate dell'inchiesta. Tali informazioni saranno divulgate senza esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite (2). Potrà essere richiesto alle parti che hanno fornito le informazioni riservate di farne un sunto non riservato. Nei casi in cui dette parti giudicheranno che tali informazioni non possono essere riassunte, si farà esposto dei motivi per i quali non è possibile fare un sunto. 4. Tuttavia se le autorità interessate ritengono che una richiesta di procedura riservata non sia giustificata, e se colui che ha fornito le informazioni non vuole renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di sunto, esse avranno la facoltà di non tener conto delle informazioni in questione, salvo prova convincente, da parte di fonti appropriate, che esse sono esatte (3). 5. Per verificare le informazioni fornite o per completarle, le autorità potranno, se del caso, procedere a delle (1)Così come è definito all'articolo 4. (2)Le parti sono a conoscenza del fatto che, sul territorio di alcune parti, la divulgazione potrebbe essere richiesta come provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi. (3)Le parti hanno convenuto che le domande di procedura riservate non vengano respinte in modo arbitrario. inchieste in altri paesi, a condizione che vengano autorizzate dalle imprese interessate ed informino ufficialmente i rappresentanti del governo del paese in questione, e salvo restando che quest'ultimo non faccia opposizione. 6. Durante tutta l'inchiesta antidumping, ciascuna parte dovrà avere la possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorità interessate daranno, su richiesta a tutte la parti interessate la possibilità di incontrare le parti aventi interessi contrari, per permettere di sottoporre tesi opposte e confutazioni. Si terrà conto, concedendo tali possibilità, della necessità di tutelare il carattere riservato delle informazioni nonché dell'opportunità per le parti. Nessuna parte sarà tenuta ad assistere ad un incontro e l'assenza di una parte sarà pregiudizievole alla sua causa. 7. Nei casi in cui una parte interessata rifiuta di far consultare le informazioni necessarie, o non le comunica entro un termine ragionevole, o ostacola considerevolmente lo svolgimento dell'inchiesta, degli accertamenti (1) preliminari e finali, positivi o negativi, potranno essere fatti sulla base dei dati di fatto disponibili. 8. Il presente articolo non deve impedire alle autorità di una parte, conformemente alle relative disposizioni del presente accordo, di agire d'urgenza per quanto riguarda l'apertura di un'inchiesta, gli accertamenti (1) preliminari o finali, positivi o negativi, o l'applicazione di misure provvisorie o finali. Articolo 7 Impegni relativi ai prezzi 1. Una procedura potrà (2) essere sospesa o conclusa senza applicazione di misure provvisorie o di diritti antidumping se l'esportatore si è impegnato volontariamente e in modo soddisfacente a rivedere i suoi prezzi o a non esportare più nella zona in questione a prezzi di dumping, affinché le autorità giungano alla conclusione che l'effetto pregiudizievole del dumping è soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non saranno più elevati di quel che sarà necessario per sopprimere il margine di dumping. 2. Gli impegni in materia di prezzi saranno richiesti o accettati dagli esportatori solo se le autorità del paese importatore hanno aperto una inchiesta conformemente all'articolo 5 del presente accordo. Le garanzie offerte non saranno necessariamente accettate se le autorità le ritengono impraticabili, per esempio se il numero reale o potenziale di esportatori è troppo elevato, o per altre ragioni. 3. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul pregiudizio dovrà comunque essere portata a termine se l'esportatore lo desidera o se lo decidono le autorità. In questo caso, se si giunge ad una assenza di pregiudizio o minaccia di pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente privo di effetto, salvo nei casi in cui sarebbe stato raggiunto in assenza di minaccia di pregiudizio a seguito, in gran parte, dell'esistenza di un'intesa in materia di prezzo. Le autorità interessate chiederanno di conseguenza che l'intesa sia mantenuta per un periodo ragionevole conformemente al presente accordo. 4. Le autorità del paese importatore potranno proporre delle intese in materia di prezzo, ma nessun esportatore è tenuto a sottoscriverle. Il fatto che gli esportatori non offrano tali garanzie o non accettino l'invito a farlo non pregiudicherà in alcun modo l'esame della causa. Tuttavia le autorità possono decidere che la minaccia è più probabile se le importazioni oggetto di dumping continuano. 5. Le autorità del paese importatore potranno chiedere ad ogni esportatore di cui avranno accettato delle garanzie in materia di prezzo di fornire loro periodicamente delle informazioni sull'esecuzione di detti (1)Poiché alcuni termini sono usati in maniera diversa a seconda dei paesi, il termine «accertamento» è qui usato per indicare una decisione o provvedimento formale. (2)La parola «potrà» non dovrà essere interpretata come autorizzante contemporaneamente il proseguimento della procedura e l'applicazione di impegni relativi ai prezzi, se ciò non è conforme al paragrafo 3. impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del paese importatore prenderanno, in virtù del presente accordo e conformemente alle sue disposizioni, le misure d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di provvedimenti provvisori, basandosi sulle informazioni note più attendibili. In tali casi i diritti definitivi potranno essere riscossi conformemente al presente accordo per le merci destinate al consumo entro 90 giorni dall'applicazione di tali misure provvisorie. Tuttavia, nessuna imposizione a titolo retroattivo sarà applicabile alle importazioni destinate al consumo prima che ci sia stata la violazione dell'intesa. 6. Le intese non potranno rimanere in vigore più a lungo di eventuali diritti antidumping introdotti a norma del presente accordo. Le autorità del paese riprenderanno in esame la necessità di osservare un impegno in materia di prezzo qualora ciò sarà giustificato, o per propria iniziativa, o su richiesta di esportatori o di importatori interessati al prodotto in questione che motiverebbero con dati positivi la necessità di un tale riesame. 7. Ogni volta che un'inchiesta antidumping sarà sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, e ogni volta che sarà messo fine ad un impegno il fatto sarà notificato ufficialmente e dovrà essere pubblicato. Queste notifiche dovranno riportare almeno le conclusioni fondamentali e un sunto delle ragioni di tali conclusioni. Articolo 8 Introduzione e riscossione dei diritti antidumping 1. La decisione di introdurre o no un diritto antidumping qualora tutte le condizioni siano riunite, e la decisione di fissare il diritto antidumping ad un livello pari alla totalità o ad una sola parte del margine di dumping, spettano alle autorità del paese o del territorio doganale importatore. È opportuno che l'istituzione sia facoltativa in tutti i paesi o territori doganali partecipanti al presente accordo e che il diritto sia più basso rispetto al margine se questo diritto minore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale. 2. Viene istituito per un prodotto qualunque, un diritto antidumping, il cui importo sarà adeguato ad ogni caso, verrà riscosso su base non discriminatoria sulle importazioni di detto prodotto, da qualunque parte esse provengano, per le quali sarà stato constatato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, ad eccezione delle importazioni provenienti da parti che avranno accettato l'intesa di prezzo conforme al presente accordo. Le autorità indicheranno il fornitore o i fornitori del prodotto in causa. Se, tuttavia, più fornitori dello stesso paese sono implicati, e che in pratica non è possibile indicarli tutti, le autorità possono designare il paese fornitore in causa. Se diversi fornitori appartenenti a più paesi sono implicati, le autorità possono indicare o tutti i fornitori implicati, o se ciò è impossibile, tutti i paesi fornitori implicati. 3. L'importo del diritto antidumping non deve superare il margine di dumping determinato conformemente all'articolo 2 di cui sopra. Di conseguenza, se si constata, dopo sua applicazione, che la riscossione del diritto supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che oltrepassa il margine sarà restituita al più presto. 4. Nell'ambito di un sistema di prezzo di base, saranno applicate le seguenti norme, a condizione che la loro applicazione sia compatibile con le altre disposizioni del presente accordo. Se diversi fornitori di uno o più paesi sono coinvolti, i diritti antidumping potranno essere istituiti nei confronti delle importazioni del prodotto in questione provenienti dal paese o dai paesi in causa per le quali si è constatato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, essendo il diritto pari alla differenza tra il prezzo di esportazione ed il prezzo di base stabilito a tal fine e che non deve superare il prezzo normale più basso applicato nel o nei paesi fornitori in cui vigono normali condizioni di concorrenza. Rimane inteso che, per i prodotti venduti al di sotto di tale prezzo di base già stabilito, si procederà ad una nuova inchiesta antidumping in ogni caso in cui le parti interessate lo esigono e in cui la loro richiesta è sostenuta da elementi di prova. Nei casi in cui non c'è constatazione di dumping, i diritti antidumping riscossi saranno restituiti al più presto. Inoltre se si può constatare che il diritto così riscosso supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che supera il margine sarà restituita il più rapidamente possibile. 5. Verrà dato pubblico avviso di qualsiasi accertamento preliminare o finale, sia esso positivo o negativo, e dell'annullamento di un accertamento. In caso di accertamento positivo, l'avviso esporrà gli accertamenti e le conclusioni su tutti i punti de jure e de facto ritenuti importanti dalle autorità incaricate dell'inchiesta nonché i motivi o i fondamenti delle suddette constatazioni e conclusioni. In caso di constatazione negativa, l'avviso conterrà almeno le conclusioni fondamentali e un sommario dei motivi. Tutti gli avvisi di constatazione verranno comunicati alle parte o alle parti i cui prodotti saranno oggetto della suddetta constatazione nonché agli esportatori che risulteranno noti in qualità di interessati. Articolo 9 Durata dei diritti antidumping 1. Il diritto antidumping resterà in vigore per il tempo e nella misura necessari per neutralizzare il dumping che causa pregiudizio. 2. Le autorità incaricate dell'inchiesta riprenderanno in esame la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, o su iniziativa propria o su richiesta delle parti interessate che motiveranno con dati positivi la necessità di un tale riesame. Articolo 10 Misure provvisorie 1. Verranno prese misure provvisorie se dagli accertamenti preliminari risulterà l'esistenza del dumping e si otterranno elementi di prova sufficienti del pregiudizio, come previsto ai commi da a) a c) dell'articolo 5, paragrafo 1. Si applicheranno le misure provvisorie solo se le autorità interessate ritengono che esse siano necessarie per impedire che si provochi pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. 2. Le misure provvisorie prenderanno la forma di un diritto provvisorio o, di preferenza di una garanzia - deposito in contanti o cauzione - uguali all'importo del diritto antidumping provvisoriamente stimato, che non dovrà superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana è un provvedimento provvisorio, purché siano indicati il normale diritto e l'importo valutato del diritto antidumping e la sospensione della valutazione sia soggetta alle stesse condizioni delle altre misure provvisorie. 3. L'applicazione di misure provvisorie sarà limitata ad un periodo il più possibile breve, che non superi i quattro mesi, o, con decisione delle autorità interessate, dietro richiesta degli esportatori che contribuiscono per una percentuale significativa agli scambi in causa, per un periodo non superiore ai sei mesi. 4. Le relative disposizioni dell'articolo 8 si devono tener conto per l'applicazione delle misure provvisorie. Articolo 11 Retroattività 1. I diritti antidumping e le misure provvisorie saranno applicate soltanto ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente, tuttavia: i) Se un accertamento finale di pregiudizio (ma non di minaccia di pregiudizio, né di ritardo sensibile nell'impianto di un'industria) sarà stato stabilito, oppure, nel caso di accertamento finale di minaccia di pregiudizio, quando, in assenza di tali misure provvisorie, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping avrà consentito di constatare il pregiudizio, i diritti antidumping potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale le misure provvisorie sono state eventualmente applicate. Se il diritto antidumping fissato dalla decisione finale è superiore al diritto pagato a titolo provvisorio, la differenza non sarà riscossa. Se il diritto fissato dalla decisione finale è inferiore al diritto provvisoriamente pagato o all'importo valutato per determinare la garanzia, la differenza sarà restituita o il diritto ricalcolato, secondo il caso. ii) Se, per il prodotto in questione oggetto di dumping, le autorità stabiliscono: a) che un dumping causa di pregiudizio è stato constatato in passato, o che l'importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping avrebbe causato un pregiudizio, oppure b) che il pregiudizio è causato da un dumping sporadico (importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping effettuate in un periodo relativamente breve) di una entità tale che, per impedire di verificarsi nuovamente, appare necessario riscuotere retroattivamente il diritto antidumping su tali importazioni, il diritto sarà riscosso per quei prodotti destinati al consumo al massimo entro 90 giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 di cui sopra, se vi è accertata una minaccia di pregiudizio o un ritardo sensibile (ma il pregiudizio non si è ancora verificato), il diritto antidumping definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data dell'accertamento della minaccia di pregiudizio o di ritardo sensibile, e qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito ed ogni cauzione resa immediatamente. 3. Se un accertamento finale è negativo, qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito e ogni cauzione resa immediatamente. Articolo 12 Azioni antidumping per conto di un paese terzo 1. L'applicazione di misure antidumping per conto di un paese terzo dovrà essere richiesta dalle autorità di tale paese terzo. 2. Tale domanda dovrà essere corredata da informazioni relative al prezzo per dimostrare che le importazioni sono state oggetto di dumping, e da informazioni dettagliate le quali comprovino che il dumping addotto causa pregiudizio all'industria nazionale interessata nel paese terzo. Il governo del paese terzo offrirà la sua assistenza alle autorità del paese importatore affinché queste ultime possano ottenere qualsiasi informazione ritenuta necessaria. 3. Nell'esame di una domanda del genere, le autorità del paese importatore terranno conto degli effetti del dumping addotto sull'insieme dell'industria interessata nel paese terzo ; questo significa che il pregiudizio non sarà considerato soltanto in funzione dell'effetto del dumping addotto sulle esportazioni dell'industria interessata nel paese importatore o persino sulle esportazioni di detta industria. 4. La decisione di dar seguito a tale domanda o di respingerla spetterà al paese importatore. Se decide di prendere dei provvedimenti, il paese in questione dovrà prendere l'iniziativa di chiedere il consenso delle parti contraenti. Articolo 13 Paesi in via di sviluppo I paesi in via di sviluppo dovranno considerare in modo particolare la situazione specifica dei paesi in via di sviluppo quando in conformità del presente accordo decideranno di applicare le misure antidumping. Prima di applicare i diritti antidumping, se questi possono recare pregiudizio agli interessi fondamentali del paese in via di sviluppo, si dovranno esplorare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente accordo. PARTE II Articolo 14 Comitato per le pratiche antidumping 1. Sarà istituito, in virtù del presente accordo, un comitato per le pratiche antidumping, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti di ciascuna delle parti di detto accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di ogni parte conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato assumerà le responsabilità conferitegli in virtù del presente accordo o dalle parti ; esso darà alle parti la responsabilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'accordo o la promozione di tali obiettivi. Il segretariato dell'accordo generale assumerà la segreteria del comitato. 2. Il comitato potrà istituire degli adeguati organi sussidiari. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli organi sussidiari potranno consultare qualsiasi fonte che riterranno idonea e chiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni alla fonte che ricade nella giurisdizione di una parte, il comitato o l'organo sussidiario informerà la parte in causa. È necessario ottenere il consenso della parte e di ogni impresa che dovrà essere consultata. 4. Le parti comunicheranno senza indugio al comitato tutte le loro decisioni preliminari o finali, in materia di azioni antidumping. I rappresentanti governativi potranno consultare i rapporti presso il segretariato dell'accordo generale. Le parti presenteranno inoltre, ogni semestre, rapporti relativi alle decisioni che saranno prese in materia di azioni antidumping nel corso dei mesi precedenti. Articolo 15 (1) Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie 1. Ogni parte esaminerà con comprensione le rimostranze di un'altra parte e dovrà prestarsi a (1)Se controversie relative ai diritti e obblighi di cui al presente accordo dovessero sorgere tra le parti, queste ultime dovranno fare ricorso alle procedure di composizione delle controversie di cui al presente accordo prima di avvalersi dei diritti conferiti dall'accordo generale. consultazioni in merito se esse dovessero vertere su una questione concernente l'applicazione del presente accordo. 2. Se una parte ritiene che un suo vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente accordo è annullato o compromesso, o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell'accordo è compromesso, da una parte o dalle parti, essa potrà, per giungere ad una soluzione di reciproco gradimento della questione, chiedere per iscritto le consultazioni con la o le parti in causa. Ogni parte esaminerà attentamente ogni richiesta di consultazione formulata dall'altra parte. Le parti interessate procederanno tempestivamente alle consultazioni. 3. Se una parte ritiene che le consultazioni previste dal paragrafo 2 di cui sopra non hanno permesso di trovare una soluzione di reciproco gradimento e se le autorità competenti del paese importatore hanno preso misure definitive per riscuotere i diritti antidumping definitivi o di accettare gli impegni in materia di prezzo, detta parte potrà sottoporre la questione al comitato per la conciliazione. Qualora una misura provvisoria abbia un'incidenza significativa e una parte ritenga che l'adozione di detta misura è contraria all'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, la parte interessata potrà ugualmente portare la questione dinanzi al comitato per la conciliazione. In questo caso, il comitato si riunirà nei trenta giorni successivi per esaminare la questione e presterà i suoi uffici per incoraggiare le parti in causa ad elaborare una soluzione accettabile per entrambi (1). 4. Le parti dovranno, nel periodo di conciliazione, fare quanto in loro potere per giungere ad una situazione soddisfacente per entrambi. 5. Se entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta di conciliazione, non è stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, il comitato, in seguito ad un dettagliato esame conforme al paragrafo 3, istituirà, su richiesta di ogni parte in causa, un gruppo speciale che si occuperà di esaminare la questione, basandosi a) su un esposto scritto nel quale la parte da cui proviene la domanda indicherà come un suo beneficio derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo è annullato o compromesso, o come la realizzazione degli obiettivi dell'accordo risulta compromessa, e b) sui fatti comunicati alle autorità del paese importatore conformemente alle sue procedure interne. 6. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale non saranno divulgate senza l'autorizzazione formale della persona o autorità che ha fornito l'informazione. Se tali informazioni saranno richieste al gruppo speciale, ma non sarà stata autorizzata la divulgazione da parte di quest'ultimo, verrà fornito un sunto non riservato autorizzato dalla autorità o persona che le ha fornite. 7. Oltre alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di cui sopra, la composizione delle controversie sarà regolata, mutatis mutandis, dall'accordo concernente le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e il controllo. I membri dei gruppi dovranno avere esperienza specifica in materia e saranno scelti tra le parti non in causa. PARTE III Articolo 16 Disposizioni finali 1. Non potrà essere presa alcuna misura particolare contro il dumping delle esportazioni di un'altra parte, se ciò non è conforme all'accordo generale, nell'interpretazione del presente accordo (2). Accettazione e adesione 2. a) Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi parti contraenti all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della Comunità economica europea. b) Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi che hanno aderito a titolo provvisorio all'accordo generale, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'applicazione effettiva dei diritti e obblighi derivanti dal presente accordo, tengano conto dei diritti e obblighi indicati nei loro strumenti di adesione provvisoria. (1)A tale riguardo il comitato potrà richiamare l'attenzione delle parti sui casi in cui, a suo parere, nessuna motivazione ragionevole sarà stata fornita a sostegno delle allegazioni presentate. (2)Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti dell'accordo generale. c) Il presente accordo sarà aperto all'adesione di ogni altro governo, alle condizioni relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi che ne derivano, da stabilire tra detto governo e le parti del presente accordo, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale di uno strumento di adesione che riporti le condizioni stabilite. d) Per quanto riguarda l'accettazione sarà applicato il paragrafo 5, commi a) e b), dell'articolo XXVI dell'accordo generale. Riserve 3. Non si potranno formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza l'approvazione di tutte le altre parti di detto accordo. Entrata in vigore 4. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o vi avranno aderito a tale data. Per tutti gli altri governi, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua accettazione o adesione. Denuncia dell'accordo del 1967 5. L'accettazione del presente accordo comporterà la denuncia dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, fatto a Ginevra il 30 giugno 1967 ed entrato in vigore il 1º luglio 1968, per le parti dell'accordo del 1967. Questa denuncia avrà effetto per ogni parte a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per ciascuna di dette parti. Legislazione nazionale 6. a) Ogni governo che accetta o accede al presente accordo deve prendere tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data in cui detto accordo entrerà in vigore per ciò che lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dell'accordo stesso, nella misura in cui si applicano alla parte in questione. b) Ogni parte informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti in relazione al presente accordo, nonché nell'applicazione di dette leggi e regolamenti. Esame 7. Ogni anno il comitato procede all'esame dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio degli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. Emendamenti 8. Le parti potranno modificare il presente accordo facendo riferimento, in modo particolare, all'esperienza acquisita nella sua applicazione. Se è stato approvato dalle parti conformemente alle procedure fissate dal comitato, l'emendamento entrerà in vigore per la parte solo previa approvazione da parte di quest'ultima. Recesso 9. Qualsiasi parte potrà recedere dal presente accordo. Il recesso prenderà effetto alla scadenza di sessanta giorni a partire da quello in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. A partire dal ricevimento di detta notifica, ogni parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato. Mancata applicazione del presente accordo tra le parti 10. Il presente accordo non si applica tra due parti se una di esse, al momento dell'accettazione o adesione, non ne consenta l'applicazione. Segretariato 11. Il segretariato dell'accordo generale assumerà la segreteria per il presente accordo. (1)Il termine «governo» comprende le autorità competenti della Comunità economica europea. Deposito 12. Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, che trasmette immediatamente a ciascuna parte e a ciascuna parte contraente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, copia certificata conforme all'accordo e di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 8, nonché la notifica di ogni accettazione o adesione conformemente al paragrafo 2, e di ogni recesso conformemente al paragrafo 9 del presente articolo. Registrazione 13. Il presente accordo viene registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuno dei tre testi facente fede. ADDENDUM 1 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio Su richiesta delle seguenti delegazioni Austria, Brasile, Canada, Colombia, Comunità europee, Egitto, Finlandia, Giappone, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, viene distribuita la dichiarazione che segue: Per quanto concerne l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio le delegazioni sopra citate, consapevoli dell'impegno di cui all'articolo 13 dell'accordo, secondo cui i paesi sviluppati devono prendere in considerazione la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo quando, in conformità del presente accordo, decideranno di applicare le misure antidumping, hanno convenuto quanto segue: 1. Nei paesi in via di sviluppo i governi svolgono un ruolo importante nel promuovere la crescita e lo sviluppo economico in funzione delle singole priorità nazionali ed i loro regimi economici in materia di esportazione possono essere diversi da quelli relativi ai rispettivi settori nazionali, fatto che, tra l'altro, può comportare differenze nella struttura dei costi. Il presente accordo non ha lo scopo di impedire ai paesi in via di sviluppo di adottare misure in questo contesto, comprese misure in materia di esportazione, sempreché siano applicate in modo compatibile con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio applicabili a detti paesi. 2. Per quanto concerne le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo, il fatto che il prezzo all'esportazione possa essere inferiore al prezzo comparabile dello stesso prodotto allorché quest'ultimo è destinato al consumo nazionale nel paese esportatore non giustifica in sé un'indagine o un accertamento sul dumping, a meno che non siano presenti altresì i fattori menzionati nell'articolo 5, paragrafo 1. Vanno presi in considerazione in special modo tutti i casi in cui, a motivo dell'esistenza di condizioni economiche particolari che interferiscono sui prezzi del mercato interno, questi ultimi non costituiscono una base attendibile sul piano commerciale, permettendo un calcolo di dumping. In siffatti casi, il valore normale per determinare se le merci siano oggetto di dumping sarà verificato raffrontando, ad esempio, il prezzo all'esportazione con il prezzo comparabile dello stesso prodotto esportato in un qualsiasi paese terzo ovvero con il costo di produzione delle merci esportate nel paese d'origine, più un importo ragionevole per tener conto delle spese amministrative e di distribuzione nonché delle spese di qualsiasi altro tipo e degli utili. Le delegazioni di cui sopra sono pertanto dell'opinione che non occorra più mantenere la proposta di modifica del testo dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio. ADDENDUM 2 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio Su richiesta delle seguenti delegazioni Austria, Brasile, Canada, Colombia, Comunità europee, Egitto, Finlandia, Giappone, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, viene distribuita la dichiarazione che segue: Si ammette che nel corso del periodo iniziale i paesi in via di sviluppo possano incontrare problemi particolari nell'adeguare le rispettive legislazioni alle condizioni previste dall'accordo, fra cui problemi amministrativi e problemi di infrastruttura in occasione delle indagini antidumping che devono intraprendere. Pertanto, su richiesta specifica e fatte salve le condizioni da negoziare caso per caso, il comitato per le pratiche antidumping può prevedere eccezioni per un periodo limitato, totali o parziali, rispetto agli obblighi relativi alle indagini intraprese da un paese in via di sviluppo conformemente al presente accordo. Le parti contraenti del presente accordo, che sono paesi sviluppati, cercheranno di fornire, su richiesta e secondo condizioni da convenire, un'assistenza tecnica alle parti contraenti del presente accordo, che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'applicazione dell'accordo stesso, inclusa la formazione del personale, nonché informazioni sui metodi, sulle tecniche e sugli altri aspetti delle indagini sulle pratiche antidumping. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE PREAMBOLO IN CONSIDERAZIONE dei negoziati commerciali multilaterali, le parti firmatarie del presente accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione, qui di seguito denominati rispettivamente «parti» ed «il presente accordo»; DESIDEROSE di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito denominato «accordo generale» o «GATT»; TENENDO CONTO delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze; RICONOSCENDO che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi; RICONOSCENDO che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili ; quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT; RICONOSCENDO inoltre che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale; DESIDEROSE di semplificare le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale d'assicurare la trasparenza e di fare in modo che esse vengano applicate ed amministrate in modo giusto ed equo; DESIDEROSE di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo, HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per licenze di importazione si intendono le procedure amministrative (1) usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale di un paese importatore, la presentazione di una richiesta o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente. 2. Le parti fanno in modo che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT, dei suoi allegati e dei suoi protocolli, così come sono interpretate dal presente accordo, al fine di impedire distorsioni nelle correnti commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo. 3. Le norme relative alle procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo. 4. Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia di licenze di importazione, comprese le condizioni di ammissibilità di ogni persona, società o istituzione a presentare domande, nonché gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza di importazione, vengono prontamente pubblicati in modo da permettere ai governi ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Qualsiasi modifica nelle norme relative alle procedure per le licenze di importazione o negli elenchi dei (1)Quelle che sono designate con il termine «licenze», nonché altre analoghe procedure amministrative. prodotti soggetti a licenze di importazione viene egualmente pubblicata nel più breve tempo possibile ed in analoga maniera. Copie di queste pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato del GATT. 5. I formulari per le domande ed, eventualmente, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibile. I documenti e le informazioni considerati rigorosamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda. 6. Le procedure per le domande e, eventualmente, per i rinnovi sono le più semplici possibile. I richiedenti devono presentare le rispettive domande ad un unico organo amministrativo preliminarmente specificato nelle norme di cui al precedente paragrafo 4 e dispongono a tal fine di un ragionevole periodo di tempo. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile che il richiedente si rivolga per la sua domanda a più organi amministrativi, il numero di detti organi è il più limitato possibile. 7. Gli errori di documentazione, di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni od errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o a negligenza grave, non superano i limiti di un semplice ammonimento. 8. Le merci importate con licenza di importazione non vengono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con la normale pratica commerciale. 9. Le divise estere necessarie al pagamento delle importazioni effettuate con licenza vengono messe a disposizione dei detentori di licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione. 10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applica l'articolo XXI del GATT. 11. Le disposizioni del presente accordo non obbligano le parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private. Articolo 2 Licenze automatiche di importazione (1) 1. Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze d'importazione accordate, su richiesta, senza restrizioni. 2. Oltre a quelle previste ai paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1 ed al paragrafo 1 dell'articolo 2 di cui sopra, si applicano alle licenze automatiche di importazione le seguenti disposizioni (2): a) Le procedure di licenze automatiche di importazione non vengono amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali procedure. b) Le Parti riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie quando non esistono altre procedure adeguate. Le licenze automatiche di importazione possono essere mantenute fino a che sussistano le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fino a che i loro fondamentali obiettivi amministrativi non possano essere raggiunti in modo più adeguato. c) Ogni persona, società od istituzione che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore per effettuare operazioni di importazione concernenti i prodotti soggetti a licenze automatiche di importazione ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere e ad ottenere licenze di importazione. d) Le domande di licenza di importazione possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci. e) Le domande di licenza di importazione, presentate in forma appropriata e completa, vengono immediatamente approvate all'atto della loro ricezione purché ciò sia amministrativamente, e comunque entro un massimo di dieci giorni lavorativi. (1)Le procedure di licenze di importazione soggette ad una cauzione che non presenta effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nelle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di cui in appresso. (2)In paesi in via di sviluppo, parti del presente accordo, ai quali le disposizioni dei commi d) ed e) di questo paragrafo causino particolari difficoltà possono, previa notifica al comitato di cui all'articolo 4, differire l'applicazione di questi commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo per la parte in questione. Articolo 3 Licenze di importazione non automatiche Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, vengono applicate alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure di licenze di importazione che non rientrano nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2: a) Le procedure di licenza di importazione adottate e le pratiche di rilascio delle licenze di importazione seguite per gestire i contingenti ed altre restrizioni all'importazione non devono esercitare sulle importazioni effetti restrittivi che si aggiungano a quelli causati dalla restrizione stessa. b) Le parti forniscono, su richiesta di qualsiasi altra parte interessata al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue: i) applicazione della restrizione; ii) licenze d'importazione accordate nel corso di un periodo recente; iii) suddivisione di tali licenze tra i paesi fornitori; iv) quando ciò sia possibile, le statistiche relative alle importazioni (vale a dire il loro valore e/o il loro volume) per i prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo assumano, al riguardo, ulteriori oneri amministrativi o finanziari. c) Le parti che amministrano i contingenti per mezzo di licenze di importazione rendono noti il volume totale e/o il valore totale dei contingenti da applicare ; le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione ed ogni relativa modifica. d) Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la parte che applica le restrizione informa, al più presto, tutte le altre parti interessate alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume od in valore, che è attribuita, per il periodo in corso, ai diversi paesi fornitori e pubblica ogni utile informazione al riguardo. e) Quando viene fissata una data d'apertura precisa per la presentazione delle domande di licenza di importazione, le norme e gli elenchi, di cui al paragrafo 4, vengono pubblicati al più presto prima di tale data, od immediatamente dopo l'annuncio del contingente o di un'altra misura che comporti l'obbligo di ottenere una licenza di importazione. f) Ogni persona, società od istituzione, che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore, ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere licenze di importazione ed a vedere le proprie domande prese in considerazione. Qualora un domanda di licenza di importazione non venga accolta, ne vengono comunicate, su richiesta, le ragioni al richiedente che ha diritto d'appello o di revisione conformemente alla legislazione od alle procedure nazionali del paese importatore. g) Il periodo previsto per l'esame delle domande è il più breve possibile. h) La durata di validità delle licenze di importazione è ragionevole e non così breve da impedire le importazioni. Essa non deve essere tale da impedire le importazioni da lunga distanza, tranne nei casi speciali in cui le importazioni siano necessarie per far fronte, a breve termine, a bisogni imprevisti. i) Nell'amministrazione dei contingenti, le parti non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate e non scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti. j) Nel rilascio delle licenze di importazione, le parti tengono conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative. k) Per la suddivisione delle licenze, le parti dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, osservando se le licenze di importazione che gli sono state rilasciate siano state integralmente utilizzate, nel corso di un recente periodo di riferimento. l) È necessario prevedere una ragionevole assegnazione delle licenze di importazione ai nuovi importatori tenendo conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, deve essere accordata una speciale attenzione agli importatori che importano prodotti originari dai paesi in via di sviluppo e, in particolare, dai paesi meno avanzati. m) Nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori (1) hanno libera scelta in fatto di fonti d'importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, le licenze stabiliscono chiaramente il paese od i paesi fornitori. n) Nell'applicazione del paragrafo 8 di cui sopra, le future suddivisioni delle licenze possono essere adeguate onde compensare le importazioni effettuate oltre un precedente livello di licenze. (1)Talvolta denominati «detentori di contingenti». Articolo 4 Istituzioni, consultazioni e composizione delle controversie 1. Ai sensi del presente accordo, viene istituito un comitato delle licenze di importazione (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato elegge il suo presidente ; si riunisce, ogni qualvolta sia necessario, per dare alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente accordo o la promozione dei suoi obiettivi. 2. Le consultazioni e la composizione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente accordo vengono sottoposte alle procedure di cui agli articoli XXII e XXIII dell'accordo generale. Articolo 5 Disposizioni finali 1. Accettazione ed adesione a) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. b) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno provvisoriamente aderito al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione. c) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo (1), con il quale le parti devono concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. d) Per quanto si riferisce all'approvazione, si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) del GATT. 2. Riserve Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti. 3. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che lo hanno approvato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro approvazione od adesione. 4. Legislazione nazionale a) Ogni governo che approvi il presente accordo o che vi aderisca, provvede, al più tardi alla data dell'entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest'ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo. b) Ogni parte informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. 5. Esame Il comitato procede, ogni qualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame sull'attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi ed informa le parti contraenti del GATT in merito ai fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame. 6. Emendamenti Le parti possono modificare il testo del presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti, approvati dalle parti, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore, per ogni parte, soltanto quando questa li ha approvati. 7. Recesso Ogni parte può recedere da detto accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento (1)Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. del ricevimento di detta notifica, ogni parte può richiedere l'immediata riunione del comitato. 8. Mancata applicazione del presente accordo tra determinate parti Il presente accordo non si applica tra due parti qualora l'una o l'altra di esse, al momento della sua approvazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione. 9. Segretariato Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. 10. Deposito Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascuna parte, nonché a ciascuna parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell'accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 6, nonché una notifica di ogni approvazione od adesione di cui al paragrafo 1, e di ogni recesso di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 11. Registrazione Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO INTRODUZIONE GENERALE 1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente accordo, è il «valore di transazione» definito all'articolo 1. L'articolo 1 deve essere considerato in correlazione all'articolo 8 il quale prevede, tra l'altro, talune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che sono considerati come facenti parte del valore in dogana, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L'articolo 8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore sotto forma di merci o di servizi determinati anziché in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il valore in dogana qualora tale determinazione non possa farsi applicando le disposizioni dell'articolo 1. 2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, l'amministrazione doganale e l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 o 3. Può verificarsi il caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o similari importate, di cui l'amministrazione doganale del punto di importazione non dispone direttamente. Per converso, l'amministrazione doganale può disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o similari importate a cui l'importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione fra le due parti consentirà di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana. 3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi di determinazione del valore in dogana qualora esso non possa essere determinato sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o similari importate. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, allo stato in cui sono importate, ad un compratore non legato al venditore nel paese di importazione. L'importatore ha altresì il diritto, su richiesta, di far valutare, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. Ai sensi dell'articolo 6, il valore in dogana è determinato sulla base del valore calcolato. Questi due metodi presentano talune difficoltà e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine nel quale i due metodi saranno applicati. 4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui nessuno degli articoli precedenti lo permetta. PREAMBOLO Considerando i negoziati commerciali multilaterali, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate «le parti»), DESIDEROSE di perseguire gli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e di apportare nuovi vantaggi al commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo, RICONOSCENDO l'importanza delle disposizioni dell'articolo VII dell'accordo generale e desiderose di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformità e certezza nell'attuazione di dette disposizioni, RICONOSCENDO la necessità di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione in dogana delle merci, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi, RICONOSCENDO che la base della valutazione in dogana delle merci dovrebbe essere, per quanto possibile, il valore di transazione delle merci da valutare, RICONOSCENDO che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento, RICONOSCENDO che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping, HANNO CONVENUTO quanto segue: PARTE I NORME DI VALUTAZIONE IN DOGANA Articolo 1 1. Il valore in dogana delle merci importate sarà il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché esse sono vendute per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, dopo rettifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, a condizione che a) non esistano restrizioni sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese di importazione, ii) limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure iii) non intaccano sostanzialmente il valore delle merci, b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare, c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, e d) il compratore e il venditore non siano legati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile a fini doganali a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. a) Per determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati ai sensi dell'articolo 15 non costituirà di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tale caso, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall'importatore o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunicherà tali motivi all'importatore fornendogli una ragionevole possibilità di rispondere. Qualore l'importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati per iscritto. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione sarà accettato e le merci saranno valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, quando l'importatore dimostrerà che detto valore è estremamente vicino ad uno dei valori appresso elencati, esistenti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: i) valore di transazione in occasione di vendite, a compratori non legati, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione; ii) valore in dogana di merci identiche o similari, quale esso è determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5; iii) valore in dogana di merci identiche o similari quale esso è determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6; iv) valore di transazione, in occasione di vendite a compratori non legati, per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione di merci identiche alle merci importate, se non fosse per il fatto che provengono da un paese di produzione diverso, a condizione che in nessuna delle transazioni comparate a due a due i venditori siano legati. Nell'applicazione dei criteri che precedono, sarà tenuto debitamente conto delle differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore stesso non sono legati e che egli non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore e lui stesso sono legati. c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b). Articolo 2 1. a) Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, il valore in dogana sarà il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione ed esportate allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento delle merci da valutare. b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana sarà determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sensibilmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà fatto riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze che il livello commerciale e/o la quantità abbia potuto determinare, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento che ad una diminuzione del valore, possano basarsi su elementi di prova esibiti che stabiliscano chiaramente che sono ragionevoli ed esatte. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, detto valore sarà rettificato per tener conto delle differenze notevoli che possono esistere tra i costi e le spese afferenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci identiche considerate, a causa di differenze tra le distanze e i modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate sarà fatto riferimento al valore di transazione più basso. Articolo 3 1. a) Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 o 2, il valore in dogana sarà il valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione a destinazione dello stesso paese d'importazione ed esportate allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento delle merci da valutare. c) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana sarà determinato riferendosi al valore di transazione di merci similari, vendute allo stesso livello commerciale e sensibilmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà fatto riferimento al valore di transazione di merci similari vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze che il livello commerciale e/o la quantità abbiano potuto determinare, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento che ad una diminuzione del valore, possano basarsi su elementi di prova esibiti che stabiliscono chiaramente che sono ragionevoli ed esatti. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, detto valore sarà rettificato per tener conto delle differenze notevoli che possono esistere tra i costi e le spese afferenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci similari considerate, a causa di differenze tra le distanze e i modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate sarà fatto riferimento al valore di transazione più basso. Articolo 4 Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana sarà determinato applicando le disposizioni dell'articolo 5 o, nel caso in cui il valore in dogana non potrà essere determinato applicando tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 ; tuttavia, su richiesta dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sarà invertito. Articolo 5 1. a) Se le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, si baserà sul prezzo unitario corrispondente alle vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori, nel momento o pressappoco nel momento dell'importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni riferentisi agli elementi seguenti: i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente praticati per utili e spese generali relativi alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa natura o della stessa specie; ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione nonché spese connesse sostenute nel paese d'importazione; iii) ove occorra, costi e spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2; iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d'importazione in ragione dell'importazione o della vendita delle merci. b) Se né le merci importate né merci identiche o similari importate sono vendute nel momento o pressappoco nel momento dell'importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si baserà, fatte salve peraltro le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, alla data più vicina seguente l'importazione delle merci da valutare, ma entro i novanta giorni a decorrere da tale importazione. 2. Se né le merci importate, né merci identiche o similari importate, sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, il valore in dogana si baserà, su richiesta dell'importatore, sul prezzo unitario corrispondente alle vendite di merci importate, che assommano la quantità più elevata, fatte, dopo lavorazione o successiva trasformazione, a compratori nel paese d'importazione non legati ai venditori, dopo aver tenuto debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Articolo 6 1. Il valore in dogana delle merci importate, determinato applicando le disposizioni del presente articolo, si baserà su un valore calcolato. Il valore calcolato sarà uguale alla somma: a) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per la produzione delle merci importate, b) di un ammontare per gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, c) del costo o del valore di qualsiasi altra spesa di cui è necessario tener conto secondo la scelta effettuata in materia di valutazione, da ciascuna parte a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nessuna parte potrà richiedere o obbligare una persona, non residente sul proprio territorio, a produrre per esame documenti contabili o altri documenti né a consentire l'accesso a documenti contabili o altri documenti, allo scopo di determinare un valore calcolato. Tuttavia, le informazioni comunicate dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese da parte dell'autorità del paese d'importazione, con l'accordo del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Articolo 7 1. Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell'articolo VII dell'accordo generale e sulla base dei dati disponibili nel paese d'importazione. 2. Il valore in dogana, determinato applicando le disposizioni del presente articolo, non si baserà a) sul prezzo di vendita, nel paese d'importazione, di merci prodotte nello stesso paese, b) su un sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili, c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese d'esportazione, d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, e) sul prezzo di merci vendute per l'esportazione a destinazione di un paese diverso dal paese d'importazione, f) su valori in dogana minimi, g) su valori arbitrari o fittizi. 3. Se ne fa richiesta, l'importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana determinato applicando le disposizioni del presente articolo nonché del metodo utilizzato per determinarlo. Articolo 8 1. Per determinare il valore in dogana in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, si addizioneranno al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendenti sia la manodopera che i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costi ridotti, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate nella produzione delle merci importate; iv) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d'importazione e necessari per la produzione delle merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, sia direttamente sia indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore. 2. Nell'elaborare la propria legislazione in materia, ciascuna parte prenderà disposizioni per includere nel valore in dogana, o escludere da esso, in tutto o in parte, i seguenti elementi: a) spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d'importazione; b) spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o al luogo d'importazione ; e c) costo dell'assicurazione. 3. Ogni elemento che sarà aggiunto in applicazione del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare sarà esclusivamente basato su dati oggettivi e quantificabili. 4. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento sarà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo. Articolo 9 1. Quando è necessario convertire una moneta per determinare il valore in dogana, il tasso di cambio da utilizzare sarà quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d'importazione interessato e rifletterà in modo quanto più effettivo, per ciascun periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. 2. Il tasso di conversione da utilizzare sarà quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto sarà previsto da ciascuna delle parti. Articolo 10 Tutte le informazioni che sarebbero di natura confidenziale o che sarebbero fornite a titolo confidenziale, ai fini della valutazione in dogana, saranno trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate che non le divulgheranno senza espressa autorizzazione della persona o del governo che le avrà fornite, salvo il caso in cui esse siano tenute a farlo nel quadro di procedure giudiziarie. Articolo 11 1. La legislazione di ciascuna parte prevederà un diritto di appello, che non comporti alcuna penalità, in merito a qualsiasi determinazione del valore in dogana, per l'importatore o per qualsiasi altra persona che potrebbe essere tenuta al pagamento dei diritti. 2. Un primo diritto d'appello, che non comporti alcuna penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascuna parte prevederà un diritto d'appello, che non comporti alcuna penalità, dinanzi ad un organo giudiziario. 3. Al ricorrente sarà notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente sarà ugualmente informato dei suoi eventuali diritti per un appello ulteriore. Articolo 12 Le leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente accordo saranno pubblicati dal paese d'importazione interessato conformemente all'articolo X dell'accordo generale. Articolo 13 Se, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si rende necessario differire la determinazione definitiva di detto valore, l'importatore potrà tuttavia svincolare le proprie merci dalla dogana, a condizione di fornire, se gli viene richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci potranno essere in definitiva soggette. La legislazione di ciascuna parte prevederà disposizioni applicabili in tali circostanze. Articolo 14 Le note di cui all'allegato I del presente accordo ne fanno parte integrante e gli articoli dell'accordo devono essere visti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III fanno anch'essi parte integrante del presente accordo. Articolo 15 1. Nel presente accordo: a) l'espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato per la riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate; b) l'espressione «paese di importazione» indica il paese o territorio doganale di importazione; c) il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte. 2. a) Nel presente accordo, l'espressione «merci identiche» indica le merci che sono le stesse sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di minor rilievo non impedirebbero comunque a merci conformi per altro alla definizione di essere considerate identiche. b) Nel presente accordo, l'espressione «merci similari» indica merci che, senza essere uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e sono composte di materie simili, cosa che permette loro di assolvere alle stesse funzioni ed essere commercialmente interscambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se talune merci siano similari. c) Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di ingegneria, di studio, d'arte o di design, o piani e schizzi per i quali nessuna rettifica è stata operata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione. d) Saranno considerate «merci identiche» o «merci similari» unicamente le merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare. e) Merci prodotte da una persona diversa saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o merci similari, secondo i casi, prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci da valutare. 3. Nel presente accordo, l'espressione «merci della stessa natura o della stessa specie» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare di una branca di produzione, e comprende le merci identiche o similari. 4. Ai fini del presente accordo, due o più persone saranno considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene direttamente o indirettamente il 5 % o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; f) tutte e due sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) controllano insieme direttamente o indirettamente una terza persona ; oppure h) sono membri della stessa famiglia. 5. Le persone associate in affari tra loro per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, saranno considerate legate ai fini del presente accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4 del presente articolo. Articolo 16 Su domanda presentata per iscritto, l'importatore avrà il diritto di farsi rilasciare dall'amministrazione doganale del paese d'importazione una spiegazione scritta del modo secondo il quale il valore in dogana delle merci da lui importate sarà stato determinato. Articolo 17 Nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come limitativa o contestante i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentato ai fini della valutazione in dogana. PARTE II GESTIONE DELL'ACCORDO, CONSULTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Istituzioni Articolo 18 In virtù del presente accordo saranno istituiti: 1. un comitato della valutazione in dogana (di seguito denominato «comitato»), composto da rappresentanti di ciascuna delle parti del detto accordo. Il comitato eleggerà il presidente e si riunirà di regola una volta l'anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente accordo, allo scopo di consentire alle parti dell'accordo di procedere a consultazioni sulle questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da ciascuna parte del presente accordo, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull'applicazione di detto accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, ed allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che gli potranno essere conferite dalle parti. Il segretariato del GATT svolgerà le funzioni di segreteria del comitato; 2. un comitato tecnico della valutazione in dogana (di seguito denominato «comitato tecnico»), posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, che eserciterà le attribuzioni enunciate all'allegato II del presente accordo e adempirà le proprie funzioni conformemente alle norme di procedura contenute in detto allegato. Consultazioni Articolo 19 1. Nel caso in cui una parte ritenga che un vantaggio ad essa derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo si trovi annullato o compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto accordo sia compromesso a causa di azioni di un'altra o di altre parti, la parte in questione, per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione, potrà chiedere che siano avviate consultazioni con la o le parti in causa. Ciascuna parte esaminerà con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un'altra parte. 2. Le parti interessate inizieranno entro breve termine le consultazioni richieste. 3. Le parti che procederanno a consultazioni su una questione particolare riguardante l'applicazione del presente accordo, si impegneranno a portarle a termine in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Il comitato tecnico fornirà, su richiesta, consigli e aiuto alle parti che procedono a consultazioni. Composizione delle controversie Articolo 20 1. Se nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente è stata raggiunta dalle parti interessate in occasione di consultazioni intraprese conformemente al precedente articolo 19, il comitato si riunirà su richiesta di qualsiasi parte in controversia entro trenta giorni a decorrere da quello della ricezione di tale richiesta per esaminare la questione allo scopo di favorire una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Nel corso dell'esame della questione e nella scelta delle procedure, il comitato considererà se trattasi di questioni controverse legate a considerazioni di politica commerciale o a questioni che richiedano un esame tecnico particolareggiato. Il comitato potrà, di propria iniziativa, chiedere al comitato tecnico di procedere, secondo quanto previsto al seguente paragrafo 4, all'esame di ogni questione che richieda un esame tecnico. Su richiesta di qualsiasi parte in controversia la quale ritenga che la questione è legata a problemi di natura tecnica, il comitato chiederà al comitato tecnico di procedere a tale esame. 3. Nel corso di una qualsiasi fase della procedura di composizione di una controversia, potranno essere consultati organismi competenti nonché esperti specializzati nelle questioni considerate ; a questi organismi e a questi esperti potranno essere richieste informazioni e assistenza adeguate. Il comitato prenderà in considerazione i risultati di tutti i lavori, relativi all'oggetto della controversia, che saranno stati effettuati dal comitato tecnico. Questioni tecniche 4. Quando il comitato tecnico vi sarà stato invitato, conformemente al precedente paragrafo 2, esso esaminerà la questione e presenterà un rapporto al comitato entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui sarà stato investito del problema tecnico, salvo proroga di questo lasso di tempo a seguito di accordo reciproco tra le parti in controversia. Procedure dei gruppi speciali («panels») 5. Nei casi in cui la questione non è stata portata dinanzi al comitato tecnico, il comitato istituirà un gruppo speciale su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, qualora nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata trovata entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui il comitato sarà stato invitato ad esaminare la questione. Se la questione è sottoposta al comitato tecnico, il comitato istituirà un gruppo speciale su richiesta di qualsiasi parte in controversia, qualora nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata trovata entro un mese a decorrere dal giorno in cui il comitato tecnico ha presentato il proprio rapporto al comitato. 6. a) Quando sarà istituito un gruppo speciale, esso sarà disciplinato dalle procedure di cui all'allegato III. b) Se il comitato tecnico ha presentato un rapporto sugli aspetti tecnici della questione oggetto della controversia, il gruppo speciale si baserà su di esso per procedere all'esame di detti aspetti. Adempimento degli obblighi 7. Dopo la conclusione dell'esame, o dopo la presentazione da parte del comitato tecnico o del gruppo speciale del previsto rapporto al comitato, quest'ultimo sarà investito della questione entro breve termine. Per quanto riguarda i rapporti dei gruppi speciali, il comitato vi darà seguito in maniera adeguata di norma entro trenta giorni a decorrere dalla loro ricezione. Il comitato dovrà in particolare: i) esporre i fatti in esame ; e ii) rivolgere raccomandazioni a una o più parti o deliberare in qualsiasi altro modo che riterrà opportuno. 8. Se una parte, alla quale siano state rivolte raccomandazioni, ritiene di non essere in grado di attuarle, essa dovrebbe entro breve termine fornirne per iscritto i motivi al comitato. In questo caso, quest'ultimo esaminerà quali altre misure adottare. 9. Se il comitato ritiene che le circostanze siano sufficientemente gravi per giustificare tale misura, esso potrà autorizzare una o più parti a sospendere nei confronti di un'altra o altre parti, l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante da detto accordo, di cui, tenuto conto delle circostanze, riterrà giustificata la sospensione. 10. Il comitato terrà sotto controllo ogni questione sulla quale esso avrà formulato raccomandazioni o avrà deliberato. 11. In caso di controversia relativa a diritti e obblighi derivanti dal presente accordo tra talune parti, queste ultime dovrebbero espletare le procedure di composizione delle controversie previste dal suddetto accordo prima di far valere i diritti che ad esse possono derivare dall'accordo generale, compreso quello di invocare l'articolo XXIII di detto accordo generale. PARTE III TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO Articolo 21 1. I paesi in via di sviluppo parti del presente accordo potranno differire l'applicazione delle sue disposizioni per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti di tali paesi. I paesi in via di sviluppo, parti dell'accordo che opteranno per una applicazione differita del suddetto accordo, notificheranno la loro decisione al direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.5 2. Oltre alle disposizioni del precedente paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo, parti del presente accordo, potranno differire l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) iii), e dell'articolo 6, per un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data in cui avranno messo in applicazione tutte le altre disposizioni dell'accordo. I paesi in via di sviluppo, parti dell'accordo, che opteranno per una applicazione differita delle disposizioni di cui al presente paragrafo, notificheranno la loro decisione al direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. 3. I paesi industrializzati parti del presente accordo forniranno, secondo modalità reciprocamente concordate, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, parti del suddetto accordo, che ne faranno richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati, parti dell'accordo, definiranno programmi di assistenza tecnica che potranno comportare, tra l'altro, la formazione di personale, un'assistenza per l'istituzione di misure di attuazione, l'accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonché consigli sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo. PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Accettazione e accessione Articolo 22 1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei governi che sono parti contraenti dell'accordo generale e della Comunità economica europea. 2. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei governi che hanno acceduto a titolo provvisorio all'accordo generale, a determinate condizioni, relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi risultanti dal presente accordo, che terranno conto dei diritti e obblighi enunciati nei loro strumenti di accessione provvisoria. 3. Il presente accordo sarà aperto all'accessione di qualsiasi altro governo, a determinate condizioni, relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi risultanti dal presente accordo, da convenire tra detto governo e le parti, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale di uno strumento d'accessione che enuncia le condizioni così convenute. 4. Per quanto riguarda l'accettazione sarà applicabile l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'accordo generale. Riserve Articolo 23 Non potranno essere formulate riserve per quanto riguarda talune disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti. Entrata in vigore Articolo 24 Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1981 per i governi (1) che l'avranno accettato o che vi avranno acceduto a tale data. Per qualsiasi altro governo, l'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua accettazione o accessione. Legislazione nazionale Articolo 25 1. Ogni governo che accetterà il presente accordo o che vi accederà assicurerà entro la data di entrata in vigore del detto accordo per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di detto accordo. (1)Si ritiene che il termine «governo» comprenda le autorità competenti della Comunità economica europea. 2. Ciascuna parte informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché alla gestione di dette leggi e regolamenti. Esame Articolo 26 Il comitato procederà ogni anno ad un esame dell'attuazione e della applicazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le parti contraenti dell'accordo generale sui fatti verificatisi nel corso del periodo oggetto di detto esame. Emendamenti Articolo 27 Le parti potranno modificare il presente accordo tenendo presente, in particolare, l'esperienza della sua attuazione. Quando un emendamento sarà stato approvato dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso entrerà in vigore nei confronti di una parte soltanto dopo accettazione di quest'ultima. Denuncia Articolo 28 Ciascuna parte potrà denunciare il presente accordo. La denuncia avrà effetto alla scadenza di un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale ne avrà ricevuto notifica per iscritto. Alla ricezione di detta notifica, ciascuna parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato. Segretariato Articolo 29 Il segretariato del GATT assicurerà le funzioni di segreteria del presente accordo, salvo ciò che riguarda le attribuzioni specificamente conferite al comitato tecnico, le cui funzioni di segreteria saranno svolte dal Consiglio di cooperazione doganale. Deposito Articolo 30 Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale che, entro breve termine, consegnerà a ciascuna parte del presente accordo e a ciascuna parte contraente dell'accordo generale una copia certificata conforme dell'accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all'articolo 27, nonché una notifica di ciascuna accettazione o accessione conformemente all'articolo 22, o di ciascuna denuncia conformemente all'articolo 28. Registrazione Articolo 31 Il presente accordo sarà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, addì dodici aprile millenovecentosettantanove, in un unico esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. ALLEGATO I NOTE INTERPRETATIVE NOTA GENERALE Applicazione successiva dei metodi di valutazione 1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono il modo in cui il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato a norma del presente accordo. I metodi di valutazione sono indicati nell'ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all'articolo 1, e le merci importate devono essere valutate conformemente a detto articolo ogni volta che sono soddisfatte le condizioni in esso previste. 2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando l'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti fino all'articolo che per primo consenta di determinare il valore in dogana. Salvo restando l'articolo 4, unicamente quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni di un determinato articolo, è consentito ricorrere alle disposizioni dell'articolo che segue immediatamente nell'ordine di applicazione. 3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6, deve essere rispettato l'ordine normale di applicazione. Se detta richiesta viene formulata, ma risulta in seguito impossibile determinare il valore in dogana applicando l'articolo 6, il valore in dogana deve essere determinato applicando, se possibile, l'articolo 5. 4. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, esso deve essere determinato applicando l'articolo 7. Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi 1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti che si verificano nell'attivo e nel passivo e che dovrebbero essere registrati, come dovrebbero essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate. 2. Ai fini del presente accordo, l'amministrazione doganale di ciascuna parte utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese considerato, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 5, sarebbero determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 6, sarebbero determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio : la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), compiuta nel paese di importazione, utilizzerebbe le informazioni in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione. Nota relativa all'articolo 1 Prezzo effettivamente pagato o da pagare Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso potrà essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili. Potrà inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore. Le attività avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica secondo l'articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne deriva che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attività non verrà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il valore in dogana non comprenderà le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione per quanto riguarda merci importate, come impianti, macchinari o materiali industriali; b) costo del trasporto dopo l'importazione; c) diritti e imposte del paese di importazione. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate. Paragrafo 1 a) iii) Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Ciò si verifica, ad esempio, allorché il venditore chiede ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno. Paragrafo 1 b) Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non può essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile ai fini doganali. Potrà trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti: a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate : ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti. Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attività riguardanti la commercializzazione delle merci importate, il valore di queste attività non fa parte del valore in dogana e dette attività non comporteranno tuttavia il rigetto del valore di transazione. Paragrafo 2 1. I paragrafi 2, lettera a), e 2 lettera b), dell'articolo 1 prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore sono legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo dovrebbe essere accettato senza che l'importatore sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo. 3. Quando l'amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse stato possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 15, acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa su un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo. 4. Il paragrafo 2, lettera b), prevede che l'importatore avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 1. Quando è soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, essa non avrà motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), coll'espressione «compratori non legati» si intendono compratori che non sono legati al venditore in nessun caso particolare. Paragrafo 2 b) Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» enunciati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce. Nota relativa all'articolo 2 1. Nell'applicare l'articolo 2, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicini sensibilmente a una stessa quantità ; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso, a) unicamente del fattore quantità, b) unicamente del fattore livello commerciale, oppure c) sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2 di detto articolo, che sia già stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo l'articolo 2 non è adeguata. Nota relativa all'articolo 3 1. Nell'applicare l'articolo 3, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci similari, effettuata allo stesso livello commerciale e riguardante sensibilmente la stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci similari, effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma riguardante sensibilmente una stessa quantità ; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, secondo il caso: a) unicamente del fattore quantità; b) unicamente del fattore livello commerciale ; oppure c) nel contempo del fattore livello commerciale e del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 3, per valore di transazione di merci importate similari si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b) e 2 di detto articolo, che sia stato già accettato a norma dell'articolo 1. 5. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore nei quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate similari per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite riguardanti quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione del valore in dogana secondo l'articolo 3 non è adeguata. Nota relativa all'articolo 5 1. Con l'espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite ... nel quantitativo complessivo maggiore» s'intende il prezzo al quale è venduto il maggior numero di unità in occasione di vendite a persone che non sono legate alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite. 2. Ad esempio : talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi. >PIC FILE= "T0012878"> Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90. 3. Altro esempio : due vendite hanno luogo. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo complessivo maggiore è 95. 4. Terzo esempio : nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti. >PIC FILE= "T0012879"> In questo esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo complessivo maggiore è 90. 5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione, alle condizioni di cui al paragrafo 1 precedente, a una persona che fornisce, direttamente o indirettamente e senza spese o a costo ridotto, per essere utilizzato nella produzione e nella vendita per l'esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5. 6. Occorre notare che gli «utili e le spese generali» contemplati all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre dell'importatore sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome. 7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione. 8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci e che non consentono detrazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) iv), dovranno essere detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) i). 9. Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 5, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi. 10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la «data più vicina» sarà la data alla quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute in quantità sufficiente a individuare il prezzo unitario. 11. Quando si fa ricorso al metodo dell'articolo 5, paragrafo 2, le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore. 12. È riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, non sarebbe normalmente applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso. Nota relativa all'articolo 6 1. Di norma, il valore in dogana è determinato, a norma del presente accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese di importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità del paese di importazione. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria. 2. Il «costo o il valore» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci. 3. Il «costo o il valore» comprenderà il costo degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) ii) e a) iii). Esso comprenderà inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all'articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, che sarà stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, verrà incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Dovrà essere inteso che il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 4. L'«importo per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese di importazione. 5. Occorre notare a questo proposito che «l'importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalle sue vendite delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e che la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Quando informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome saranno state utilizzate per determinare un valore calcolato, le autorità del paese d'importazione informeranno l'importatore, qualora questi ne faccia richiesta, della fonte di dette informazioni, nonché dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. 7. Le «spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l'esportazione e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo. 8. Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 6, le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare. Nota relativa all'articolo 7 1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana in precedenza determinati. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti dagli articoli da 1 a 6 incluso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi ed alle disposizioni dell'articolo 7. 3. Alcuni esempi illustreranno cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: a) Merci identiche : la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate allo stesso momento, o pressappoco allo stesso momento, delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità ; merci importate identiche, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana ; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, già determinati a norma degli articoli 5 o 6. b) Merci similari : la prescrizione in base alla quale le merci similari dovrebbero essere esportate allo stesso momento, o pressappoco allo stesso momento, delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità ; merci importate similari, prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare, potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana ; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate similari già determinati a norma degli articoli 5 o 6. c) Metodo deduttivo : la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute «nello stato in cui sono importate», menzionata nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), potrebbe essere interpretata con elasticità ; il termine di «novanta giorni» potrebbe essere applicato con elasticità. Nota relativa all'articolo 8 Paragrafo 1 a) i) Per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare. Paragrafo 1 b) ii) 1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dall'importatore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o no acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento. 3. L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio : l'importatore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora : egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall'importatore. 4. A titolo illlustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. L'importatore può chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità. Paragrafo 1 b) iv) 1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, può verificarsi che una impresa, la quale importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori dal paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 5. D'altra parte, si può avere il caso di una impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità. 6. Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata lungo un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione. Paragrafo 1 c) 1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d'importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. 2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, delle merci importate. Paragrafo 3 In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1. Potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso seguente : un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nota relativa all'articolo 9 Ai fini dell'articolo 9, il «momento dell'importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana. Nota relativa all'articolo 11 1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello avverso una determinazione del valore fatta dall'amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Si potrà in primo luogo ricorrere ad un'autorità superiore dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avrà il diritto in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari. 2. «Non comportante alcuna penalità» significa che l'importatore non sarà passibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un'ammenda. 3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedirà ad una parte di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello. Nota relativa all'articolo 15 Paragrafo 4 Ai fini di questo articolo, il termine «persone» si applica eventualmente alle persone giuridiche. Paragrafo 4 e) Ai fini del presente accordo, si riterrà che una persona controlla un'altra allorché la prima è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda. ALLEGATO II COMITATO TECNICO DELLA VALUTAZIONE IN DOGANA 1. Conformemente all'articolo 18 del presente accordo, il comitato tecnico sarà istituito sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale allo scopo di assicurare, a livello tecnico, l'uniformità di interpretazione e di applicazione del presente accordo. 2. Le attribuzioni del comitato tecnico saranno le seguenti: a) esaminare i problemi tecnici specifici che si presenteranno nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana delle parti del presente accordo ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati; b) studiare, su richiesta, le leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui attengano al presente accordo nonché elaborare rapporti sui risultati di detti studi; c) elaborare e distribuire rapporti annuali sugli aspetti tecnici dell'applicazione e dello statuto del presente accordo; d) fornire su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate, le informazioni e i pareri che potrebbero essere richiesti da qualsiasi parte del presente accordo o dal comitato. Queste informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, di commenti o di note esplicative; e) agevolare, su richiesta, la concessione di un'assistenza tecnica a favore delle parti del presente accordo allo scopo di promuovere l'accettazione dello stesso sul piano internazionale ; e f) esercitare altri eventuali attribuzioni che potrebbe conferirgli il comitato. Considerazioni di carattere generale 3. Il comitato tecnico si impegnerà a concludere entro un termine ragionevolmente breve i suoi lavori su talune questioni specifiche, in particolare su quelle che gli saranno state sottoposte dalle parti o dal comitato. 4. Nello svolgimento della sua attività, il comitato tecnico sarà opportunamente assistito dal segretariato del Consiglio di cooperazione doganale. Rappresentanza 5. Ciascuna delle parti avrà il diritto di essere rappresentata al comitato tecnico. Ciascuna parte potrà designare un delegato e uno o più supplenti per rappresentarla al comitato tecnico. Ogni parte così rappresentata al comitato tecnico è qui di seguito denominata membro del comitato tecnico. I rappresentanti dei membri del comitato tecnico potranno avvalersi dell'opera di consulenti. Il segretariato del GATT potrà anch'esso assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatore. 6. I membri del Consiglio di cooperazione doganale, che non sono parti, potranno farsi rappresentare alle riunioni del comitato tecnico da un delegato e uno o più supplenti. Detti rappresentanti assisteranno come osservatori alle riunioni del comitato tecnico. 7. Con riserva dell'accettazione del presidente del comitato tecnico il segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale (qui di seguito denominato il «segretario generale») potrà invitare rappresentanti di governi che non sono né parti né membri del Consiglio di cooperazione doganale, nonché rappresentanti di organizzazioni governative e professionali internazionali, ad assistere in qualità di osservatori alle riunioni del comitato tecnico. 8. Le designazioni dei delegati, dei supplenti e dei consulenti chiamati a partecipare alle riunioni del comitato tecnico, saranno trasmesse al segretario generale. Riunioni del comitato tecnico 9. Il comitato tecnico si riunirà quando sarà necessario e comunque almeno due volte l'anno. La data di ciascuna riunione sarà fissata dal comitato tecnico nella sua sessione precedente. La data della riunione potrà essere modificata sia su richiesta di un membro del comitato tecnico confermata dalla maggioranza semplice dei membri di questo comitato sia, per i casi urgenti, su richiesta del presidente. 10. Le riunioni del comitato tecnico si svolgeranno presso la sede del Consiglio di cooperazione doganale, salvo decisione contraria. 11. Fatta eccezione per i casi urgenti, il segretario generale informerà almeno 30 giorni prima della data di apertura di ciascuna sessione tutti i membri del comitato, nonché i partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7. Ordine del giorno 12. Il segretario generale redigerà un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione e lo comunicherà ai membri del comitato tecnico ed ai partecipanti di cui ai paragrafi 6 e 7, almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione, fatta eccezione per i casi urgenti. Detto ordine del giorno comprenderà tutti i punti la cui iscrizione sarà stata approvata dal comitato tecnico nella sua sessione precedente, tutti i punti iscritti dal presidente stesso su propria iniziativa nonché tutti i punti la cui iscrizione sarà stata richiesta dal segretario generale, dal comitato, o da qualsiasi membro del comitato tecnico. 13. Il comitato tecnico adotterà il proprio ordine del giorno in apertura di ciascuna sessione. Nel corso della stessa, l'ordine del giorno potrà essere modificato in qualsiasi momento dal comitato tecnico. Composizione dell'ufficio di presidenza e regolamento interno 14. Il comitato tecnico eleggerà tra i delegati dei suoi membri un presidente e uno o più vicepresidenti. Il mandato del presidente e dei vicepresidenti sarà di un anno. Il presidente e i vicepresidenti uscenti saranno rieleggibili. Un presidente, o un vicepresidente, che non sarà più rappresentante di un membro del comitato tecnico perderà automaticamente il proprio mandato. 15. In caso di assenza del presidente ad una seduta, o ad una parte della stessa, un vicepresidente assumerà la presidenza con gli stessi poteri e gli stessi doveri del presidente. 16. Il presidente della seduta parteciperà ai dibattiti del comitato tecnico in qualità di presidente e non in qualità di rappresentante di un membro del comitato tecnico. 17. Oltre a esercitare i poteri attribuitigli da altre disposizioni del presente regolamento, il presidente dichiarerà l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta, dirigerà i dibattiti, darà la parola, e, conformemente al presente regolamento, disciplinerà i lavori. Il presidente potrà inoltre richiamare all'ordine un oratore qualora le osservazioni di quest'ultimo non siano pertinenti. 18. Ciascuna delegazione potrà presentare una mozione d'ordine nel corso del dibattito su qualsiasi questione. In questo caso, il presidente deciderà immediatamente. Se la sua decisione è contestata il presidente la metterà ai voti. Se non è respinta, la decisione verrà mantenuta tale e quale. 19. Il segretario generale, o i membri del segretariato da esso designati, svolgeranno le funzioni di segreteria nelle riunioni del comitato tecnico. Quorum e scrutini 20. Il quorum sarà costituito dai rappresentanti della maggioranza semplice dei membri del comitato tecnico. 21. Ciascun membro del comitato tecnico disporrà di un voto. Ogni decisione del comitato tecnico sarà adottata almeno con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Prescindendo dai risultati della votazione su una determinata questione, il comitato tecnico avrà la facoltà di presentare un rapporto completo al comitato ed al Consiglio di cooperazione doganale, indicando i diversi punti di vista espressi nei relativi dibattiti. Lingue e documenti 22. Le lingue ufficiali del comitato tecnico saranno il francese, l'inglese e lo spagnolo. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in una di queste tre lingue saranno immediatamente tradotti nelle altre lingue ufficiali, a meno che tutte le delegazioni abbiano deciso di rinunciare alla loro traduzione. Gli interventi o le dichiarazioni pronunciati in un'altra lingua saranno tradotti in francese, in inglese e in spagnolo alle stesse condizioni, ma eventualmente, la delegazione interessata ne fornirà la traduzione in francese, in inglese o in spagnolo. Il francese, l'inglese e lo spagnolo saranno le uniche lingue utilizzate nei documenti ufficiali del comitato tecnico. Le memorie e la corrispondenza sottoposte all'esame del comitato tecnico dovranno essere presentate in una delle lingue ufficiali. 23. Il comitato tecnico redigerà un rapporto su ciascuna delle sessioni e, se il presidente lo riterrà necessario, anche processi verbali o resoconti analitici delle sue riunioni. Il presidente o la persona da questi designata presenterà un rapporto sui lavori del comitato tecnico a ciascuna sessione del comitato e a ciascuna sessione del Consiglio di cooperazione doganale. ALLEGATO III GRUPPI SPECIALI (PANELS) 1. I gruppi speciali eventualmente istituiti dal comitato a norma del presente accordo avranno le attribuzioni seguenti: a) esaminare la questione rinviata loro dal comitato; b) effettuare consultazioni con le parti in controversia e fornire loro tutte le possibilità di elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente ; e c) esporre i fatti controversi nella misura in cui si riferiscano all'applicazione delle disposizioni del presente accordo e formulare apposite constatazioni destinate ad aiutare il comitato a rivolgere raccomandazioni o a decidere sulla questione. 2. Per facilitare la costituzione di gruppi speciali, il presidente del comitato disporrà di un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali informati nel settore della valutazione in dogana e in possesso di una certa esperienza in materia di relazioni commerciali e di sviluppo economico. Potranno far parte di detto elenco anche persone che non siano funzionari statali. In proposito, ciascuna delle parti sarà invitata ad indicare al presidente del comitato all'inizio di ogni anno, il nome di uno o due esperti governativi che essa sarebbe pronta a mettere a disposizione per tale compito. Quando sarà istituito un gruppo speciale, il presidente, previa consultazione delle parti interessate, entro sette giorni a decorrere dalla data di istituzione, proporrà la composizione del gruppo speciale, che sarà di 3 o 5 membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate esprimeranno entro sette giorni lavorativi il loro parere sulle designazioni dei membri di un gruppo speciale fatte dal presidente ; esse non si opporranno a tali designazioni salvo per ragioni cogenti. Nessun cittadino dei paesi il cui governo è parte in una controversia potrà essere membro del gruppo speciale chiamato ad esaminare la controversia stessa. I membri dei gruppi speciali ne faranno parte a titolo personale e non in qualità di rappresentanti del loro governo o di una organizzazione. I governi e le organizzazioni, pertanto, non daranno istruzioni per quanto riguarda le questioni sottoposte all'esame del gruppo speciale. 3. Ogni gruppo speciale definirà da sé le procedure di lavoro. Tutte le parti che abbiano un interesse sostanziale ad una questione e che avranno dato notifica al comitato, avranno la possibilità di farsi ascoltare. Ogni gruppo speciale potrà consultare tutte le fonti da esso ritenute appropriate, informarsi presso le stesse e richiedere pareri tecnici. Prima di rivolgersi ad una fonte che rientri nella giurisdizione di una parte per chiedere informazioni o pareri tecnici, il gruppo ne informerà il governo di detta parte. Ciascuna delle parti del presente accordo risponderà entro breve termine e in maniera esauriente ad ogni richiesta di informazioni presentata da un gruppo speciale che riterrà dette informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate a un gruppo speciale non saranno divulgate senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le avrà fornite. Nel caso in cui dette informazioni saranno chieste a un gruppo speciale, senza che ne sia autorizzata la loro divulgazione, sarà trasmessa una sintesi non riservata, con l'autorizzazione della persona del governo che le avrà fornite. 4. Se le parti in controversia non giungono ad una soluzione soddisfacente, il gruppo speciale presenterà le sue constatazioni per iscritto. Il gruppo speciale dovrebbe normalmente esporre nel suo rapporto le motivazioni delle proprie constatazioni. Se interviene una composizione tra le parti, il gruppo speciale nel suo rapporto potrà limitarsi ad esporre succintamente il contenuto della questione e a dichiarare che è stata raggiunta una soluzione. 5. I gruppi speciali si baseranno su ogni rapporto del comitato tecnico presentato a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente accordo, per procedere all'esame dei problemi che comportano questioni di natura tecnica. 6. Il tempo necessario ai gruppi speciali varierà a seconda dei casi. I gruppi dovrebbero cercare di sottoporre senza indebito ritardo le loro constatazioni al comitato, eventualmente accompagnate dalle loro raccomandazioni, in un termine che sarebbe normalmente di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il gruppo speciale è stato istituito. 7. Per incentivare l'elaborazione tra le parti in controversia di soluzioni reciprocamente soddisfacenti e raccogliere le loro osservazioni, ciascun gruppo speciale dovrebbe innanzi tutto sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del proprio rapporto e in seguito sottoporre alle parti in controversia le proprie conclusioni, o una sintesi delle stesse, con un lasso di tempo ragionevole prima della loro comunicazione alle parti del presente accordo. PROTOCOLLO DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO Le parti dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in appresso denominato «l'accordo»), visti i negoziati commerciali multilaterali e il desiderio espresso dal comitato dei negoziati commerciali, nel corso della riunione dell'11 e 12 aprile 1979, di giungere ad un testo unico dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, riconoscendo che possono presentarsi problemi particolari ai paesi in via di sviluppo nell'applicazione dell'accordo, considerando che le disposizioni dell'articolo 27 dell'accordo relative agli emendamenti non sono ancora entrate in vigore, con il presente atto: I 1. hanno convenuto la soppressione della disposizione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) iv) dell'accordo; 2. riconoscono che il termine di cinque anni previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, per l'applicazione dell'accordo da parte dei paesi in via di sviluppo potrebbe rivelarsi nella pratica insufficiente per taluni di detti paesi. In tale caso un paese in via di sviluppo parte dell'accordo potrà, prima della fine del periodo citato all'articolo 21, paragrafo 1, richiederne la proroga con l'intesa che le parti dell'accordo esamineranno con comprensione tale richiesta allorché il paese in questione può motivarla debitamente; 3. riconoscono che i paesi in via di sviluppo i quali determinano abitualmente il valore delle merci sulla base di valori minimi stabiliti ufficialmente potrebbero domandare di emettere una riserva che consenta loro di mantenere tali valori entro certi limiti e in via transitoria, secondo clausole e condizioni accettate dalle parti; 4. riconoscono che i paesi in via di sviluppo, i quali considerano che l'inversione dell'ordine di applicazione, prevista dall'articolo 4 dell'accordo, se l'importatore ne fa richiesta, rischierebbe di creare ad essi difficoltà reali, potrebbero domandare di emettere una riserva all'articolo 4 nei termini seguenti: «Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che la disposizione dell'articolo 4 dell'accordo in materia si applicherà soltanto quando le autorità doganali accedono alla richiesta di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6». Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 dell'accordo; 5. riconoscono che i paesi in via di sviluppo potrebbero domandare di emettere una riserva in relazione all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo nei termini seguenti: «Il governo di ... si riserva il diritto di decidere che l'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo sarà applicato, che l'importatore lo richieda o meno, in conformità alle disposizioni della nota corrispondente». Se taluni paesi in via di sviluppo emettono tale riserva, le parti dell'accordo vi consentiranno a norma dell'articolo 23 di detto accordo; 6. riconoscono che alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso la preoccupazione che l'attuazione dell'articolo 1 dell'accordo ponga problemi nella sua applicazione alle importazioni effettuate in questi paesi da rappresentanti, distributori o concessionari esclusivi. Le parti dell'accordo hanno convenuto che se problemi di tale natura si presentano nella pratica ai paesi in via di sviluppo che applicano l'accordo, la questione verrà esaminata su richiesta di detti paesi, allo scopo di trovare soluzioni adeguate; 7. hanno convenuto che l'articolo 17 riconosce che l'applicazione dell'accordo potrebbe richiedere alle amministrazioni doganali di informarsi in merito alla veridicità o all'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentato ad esse ai fini della determinazione del valore in dogana. Le parti hanno inoltre convenuto che per questo motivo l'articolo ammette che possono essere condotte indagini allo scopo, per esempio, di verificare se sono completi e corretti gli elementi relativi al valore dichiarati o presentati in dogana ai fini della determinazione del valore in dogana. Esse riconoscono che le parti dell'accordo, con riserva delle loro leggi e procedure nazionali, hanno il diritto di contare sulla piena cooperazione degli importatori in dette indagini; 8. hanno convenuto che il prezzo effettivamente pagato o da pagare comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore. II 1. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni del presente protocollo saranno considerate parte integrante dell'accordo. 2. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. Esso è aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei firmatari dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e degli altri governi che accettano o accedono all'accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 22. Fatto a Ginevra, addì 1º novembre 1979, in un unico esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti fede. ALLEGATO I PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALUNI TIPI DI LATTE IN POLVERE PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti compresi nel protocollo Il presente protocollo si applica al latte in polvere e alla crema di latte in polvere, di cui alla voce NCCD 04.02, escluso il siero di latte. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota Ai fini del presente protocollo, verranno stabiliti prezzi minimi alla esportazione per i prodotti pilota corrispondenti alle definizioni seguenti: >PIC FILE= "T0012861"> >PIC FILE= "T0012862"> Articolo 3 Prezzi minimi Livello e rispetto dei prezzi minimi 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2 del presente protocollo non siano inferiori ai prezzi minimi applicabili in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) I livelli dei prezzi minimi indicati nel presente articolo tengono conto in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un beneficio minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) I prezzi minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, validi alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a: i) 425 USD/tm per il latte scremato in polvere definito dall'articolo 2 del presente protocollo; ii) 725 USD/tm per il latte intero in polvere definito all'articolo 2 del presente protocollo; iii) 425 USD/tm per il latte battuto in polvere definito all'articolo 2 del presente protocollo. 3. a) I livelli di prezzi minimi stipulati al presente articolo potranno essere modificati dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati del funzionamento del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo saranno esaminati dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dai prodotti pilota per il contenuto di materie grasse, per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, i prezzi minimi verranno adeguati conformemente alle disposizioni che seguono in modo da proteggere i prezzi minimi stabiliti dal presente protocollo per i prodotti specificati all'articolo 2 del presente protocollo: - Tenore in grassi del latte: Se il tenore in grassi del latte rilevato nel latte in polvere di cui all'articolo 1 del presente protocollo, con l'esclusione del latticello in polvere (1), differisce dal tenore in grassi del latte contenuto nei prodotti pilota, come vengono definiti all'articolo 2.1, lettere a) e b) del presente protocollo, per ogni punto percentuale intero di materie grasse del latte a partire da 2 %, il prezzo minimo verrà adeguato in rialzo proporzionalmente alla differenza tra i prezzi minimi stabiliti per i prodotti pilota definiti all'articolo 2.1, lettere a) e b) del presente protocollo (2). - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli normalmente usati in commercio, il cui contenuto sia di peso netto non inferiore a 25 kg, o a 50 lb, secondo i casi, i prezzi minimi verranno corretti in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore o franco frontiera paese esportatore (3), i prezzi minimi saranno calcolati sulla base dei prezzi fob minimi specificati al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, aumentati del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Esportazioni e importazioni di latte scremato in polvere e di latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali 5. In deroga alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le parti potranno, nelle condizioni qui di seguito definite, esportare o importare, a seconda dei casi, latte scremato in polvere o latticello in polvere per l'alimentazione degli animali a prezzi inferiori ai prezzi minimi stabiliti a norma del presente protocollo per tali prodotti. Le parti potranno servirsi di tale possibilità a condizione di sottoporre i prodotti esportati o importati alle procedure e alle misure di controllo che saranno applicate nel paese d'esportazione o di destinazione in modo da assicurare che il latte scremato in polvere e il latticello in polvere così esportati o importati siano usati esclusivamente per l'alimentazione degli animali. Queste procedure e misure di controllo dovranno essere state approvate dal comitato e riportate dal medesimo in apposito registro (4). Le parti che vogliano avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo notificheranno con preavviso la loro intenzione al comitato che si riunirà, su richiesta di una qualsiasi delle parti, per esaminare la situazione del mercato. Le parti forniranno le necessarie informazioni sulle loro transazioni riguardanti il latte scremato in polvere e il latticello in polvere (1)Come viene definito all'articolo 2.1, lettera c), del presente protocollo. (2)Vedi allegato Ib «Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte». (3)Vedi articolo 2. (4)Vedi allegato I, lettera c), «registro dei procedimenti e delle misure di controllo». Si intende che gli esportatori saranno autorizzati a spedire il latte scremato in polvere e il latticello in polvere, esenti da trasformazioni e destinati all'alimentazione degli animali, agli importatori le cui procedure e misure di controllo siano state riportate nel registro. In questo caso, gli esportatori comunicheranno al comitato la loro intenzione di spedire il latte scremato in polvere e/o il latticello in polvere esente da trasformazioni e destinato all'alimentazione degli animali agli importatori le cui procedure e misure di controllo siano state registrate. destinati all'alimentazione degli animali, in modo che il comitato possa seguire gli sviluppi in questo settore e fare periodicamente previsioni sull'evoluzione di questo commercio. Condizioni speciali di vendita 6. Le parti si impegnano, nei limiti delle possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4 del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto dei prezzi minimi convenuti. Campo d'applicazione 7. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 8. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 7 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni 1. Nel caso in cui i prezzi del commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino ai prezzi minimi di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività, i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle loro possibilità istituzionali, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo 1. Le parti che importano prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi ed assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente ai prezzi minimi prescritti; b) salvo restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con i prezzi minimi compromettono l'applicazione del presente protocollo. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle importazioni di latte scremato in polvere e di latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali, sempre che dette importazioni siano sottoposte alle misure e alle procedure di cui all'articolo 3.5 del presente protocollo. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto dei prezzi minimi potrebbe causare a talune parti. Entro tre mesi dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessat possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO Ia Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Polonia : Anversa, Amburgo, Rotterdam ALLEGATO Ib Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte >PIC FILE= "T0012863"> >PIC FILE= "T0012864"> ALLEGATO Ic Registro dei procedimenti e disposizioni di controllo Conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente protocollo, i procedimenti e le disposizioni di controllo seguenti (1) sono approvate per i partecipanti qui sotto elencati: Australia Austria Canada Comunità economica europea Spagna Finlandia Giappone Norvegia Nuova Zelanda Svizzera (1)I procedimenti e le disposizioni di controllo non sono ripresi. Si possono consultare nel testo autenticato dell'accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari che si trova presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. ALLEGATO II PROTOCOLLO RIGUARDANTE I GRASSI DEL LATTE PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti compresi nel protocollo Il presente protocollo si applica ai grassi del latte, di cui alla voce NCCD 04.03, aventi un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 %. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota Ai fini del presente protocollo, vengono stabiliti prezzi minimi all'esportazione per i prodotti pilota corrispondenti alle definizioni seguenti: >PIC FILE= "T0012865"> Articolo 3 Prezzi minimi Livello e rispetto dei prezzi minimi 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti all'articolo 2 del presente protocollo non siano inferiori ai prezzi minimi applicabili in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) I livelli dei prezzi minimi indicati nel presente articolo tengono conto, in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un reddito minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) I prezzi minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, validi alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a: i) 1 100 USD/tm per i grassi del latte anidri di cui all'articolo 2 del presente protocollo; ii) 925 USD/tm per il burro definito all'articolo 2 del presente protocollo. 3. a) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo potranno essere modificati dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati dell'applicazione del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) I livelli dei prezzi minimi stipulati al presente articolo saranno esaminati dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dai prodotti pilota per il contenuto di materie grasse, per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, i prezzi minimi verranno adeguati conformemente alle disposizioni che seguono, in modo da proteggere i prezzi minimi stabiliti dal presente protocollo per i prodotti specificati all'articolo 2 del presente protocollo: - Tenore in grassi del latte: Se il tenore in grassi del latte rilevato nel prodotto di cui all'articolo 1 del presente protocollo, differisce dal tenore in grassi del latte contenuto nei prodotti pilota, come vengono definiti all'articolo 2 del presente protocollo, e se il tenore è uguale o superiore all'82 % o inferiore all'80 % il prezzo minimo di questo prodotto sarà, per ogni punto percentuale intero di grassi del latte inferiore o superiore a 80 %, aumentato o diminuito in proporzione alla differenza tra i prezzi minimi stabiliti per i prodotti pilota definiti all'articolo 2 del presente protocollo (1). - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli normalmente usati in commercio, il cui contenuto sia di peso netto non inferiore a 25 kg, o a 50 lb, secondo i casi, i prezzi minimi verranno corretti in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. - Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore, o franco frontiera paese esportatore (2), i prezzi minimi saranno calcolati sulla base dei prezzi fob minimi specificati al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, aumentati del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Condizioni speciali di vendita 5. Le parti si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4 del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto dei prezzi minimi convenuti. Campo d'applicazione 6. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni 1. Nel caso in cui i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino ai prezzi minimi di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo 1. Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle (1)Vedi allegato IIb «Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte». (2)Vedi articolo 2. possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo Le parti che importano prodotti considerati all'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi e ad assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi all'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente ai prezzi minimi prescritti; b) salvi restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive, se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con i prezzi minimi compromettono l'applicazione del presente protocollo. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto dei prezzi minimi potrebbe causare a talune parti. Entro tre mesi dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti, che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo, potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessata possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO IIa Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Basilea : per le esportazioni di burro verso la Svizzera Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Basilea : per le esportazioni di burro verso la Svizzera ALLEGATO IIb Elenco delle differenze di prezzo in funzione del tenore in grassi del latte >PIC FILE= "T0012866"> ALLEGATO III PROTOCOLLO RIGUARDANTE TALUNI FORMAGGI PRIMA PARTE Articolo 1 Prodotti contemplati Il presente protocollo si applica ai formaggi di cui alla voce NCCD 04.04, aventi un tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 45 % e un tenore in peso di materia secca uguale o superiore al 50 %. SECONDA PARTE Articolo 2 Prodotti pilota 1. Ai fini del presente protocollo, viene stabilito un prezzo minimo all'esportazione per il prodotto pilota corrispondente alla definizione seguente: >PIC FILE= "T0012867"> Articolo 3 Prezzo minimo Livello e rispetto del prezzo minimo 1. Le parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie affinché i prezzi all'esportazione dei prodotti definiti agli articoli 1 e 2 del presente protocollo non siano inferiori al prezzo minimo applicabile in virtù del presente protocollo. Se i prodotti sono esportati sotto forma di merci in cui essi sono stati incorporati, le parti adotteranno le misure necessarie per evitare che le disposizioni del presente protocollo in materia di prezzi vengano aggirate. 2. a) Il livello del prezzo minimo indicato nel presente articolo tiene conto, in particolare, della situazione che regna sul mercato, dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei paesi produttori parti dell'accordo, della necessità d'assicurare una relazione adeguata tra i prezzi minimi stipulati nei protocolli allegati al presente accordo, della necessità d'assicurare prezzi equi per i consumatori e dell'opportunità di assicurare un reddito minimo ai produttori più efficienti in modo da garantire la stabilità dell'approvvigionamento a lunga scadenza. b) Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, valido alla data d'entrata in vigore del presente protocollo, sono fissati a 800 USD/tm. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.6 3. a) Il livello del prezzo minimo stipulato al presente articolo potrà essere modificato dal comitato, tenendo conto tanto dei risultati dell'applicazione del protocollo, quanto dell'evolversi della situazione del mercato internazionale. b) Il livello del prezzo minimo stipulato al presente articolo sarà esaminato dal comitato almeno una volta all'anno. Il comitato si riunirà per questo motivo ogni anno in settembre. Nel suo esame, il comitato considererà in particolare, nella misura appropriata e necessaria, i costi a carico dei produttori, gli altri fattori economici pertinenti del mercato mondiale, la necessità d'assicurare un beneficio minimo a lungo termine per i produttori più efficienti, la necessità di mantenere la stabilità dell'approvvigionamento e d'assicurare prezzi accettabili per i consumatori e la situazione attuale del mercato e terrà conto dell'opportunità di migliorare il rapporto tra i livelli dei prezzi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo e i livelli di sostegno dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari nei principali paesi produttori parti dell'accordo. Adeguamento dei prezzi minimi 4. Se i prodotti effettivamente esportati differiscono dal prodotto pilota per l'imballaggio o per le condizioni di vendita, il prezzo minimo verrà adeguato conformemente alle disposizioni che seguono, in modo da proteggere il prezzo minimo stabilito dal presente protocollo: - Imballaggio: Se i prodotti vengono offerti in imballaggi diversi da quelli specificati all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo minimo verrà corretto in modo da rispecchiare la differenza del costo tra l'imballaggio usato e quello sopra specificato. - Condizioni di vendita: Per le vendite diverse da fob paese esportatore, o franco frontiera paese esportatore (1), il prezzo minimo sarà calcolato sulla base del prezzo fob minimo specificato al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, aumentato del costo reale e giustificato dei servizi resi ; se nelle condizioni di vendita è previsto un credito, il suo costo sarà calcolato al tasso d'interesse di mercato in vigore nel paese interessato. Condizioni speciali di vendita 5. Le parti si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a far sì che pratiche del tipo descritto all'articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo non abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di abbassare i prezzi all'esportazione dei prodotti a cui si applicano le disposizioni relative ai prezzi minimi al di sotto del prezzo minimo convenuto. Campo d'applicazione 6. Per ciascuna delle parti, il presente protocollo si applica alle esportazioni dei prodotti specificati all'articolo 1 del presente protocollo, fabbricati o nuovamente imballati nel proprio territorio doganale. Transazioni diverse dalle normali transazioni commerciali 7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo non vengono considerate applicabili alle esportazioni a titolo di donazione a paesi in via di sviluppo, o alle esportazioni a titolo di soccorso o per lo sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi assistenziali verso i paesi in via di sviluppo. Articolo 4 Comunicazione delle informazioni Nel caso in cui i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente protocollo si avvicinino al prezzo minimo di cui all'articolo 3.2, lettera b) del presente protocollo e salvo restando l'articolo III dell'accordo, le parti comunicheranno al comitato tutti gli elementi per valutare la loro situazione di mercato e, in particolare, le pratiche di credito o di prestito, i gemellaggi con altri prodotti, le operazioni di scambio, le operazioni triangolari, i rimborsi e ribassi, i contratti d'esclusività, i costi d'imballaggio e le indicazioni riguardanti l'imballaggio dei prodotti, affinché il comitato possa effettuare un controllo. Articolo 5 Obblighi degli esportatori parti dell'accordo Gli esportatori parti dell'accordo convengono di fare tutto ciò che è in loro potere, conformemente alle possibilità offerte dalle rispettive istituzioni, per soddisfare, su base prioritaria, le normali esigenze commerciali degli importatori in via di sviluppo parti dell'accordo, in particolare ai fini dello sviluppo collegato all'alimentazione o a scopi sociali. Articolo 6 Cooperazione degli importatori parti dell'accordo Le parti che importano prodotti considerati all'articolo 1 del presente protocollo si assumono i seguenti impegni: a) cooperare alla realizzazione dell'obiettivo del presente protocollo in materia di prezzi minimi e ad assicurare, per quanto possibile, che i prodotti compresi all'articolo 1 del presente protocollo non siano importati a prezzi inferiori al valore in dogana adeguato equivalente al prezzo minimo prescritto; b) salvi restando l'articolo III dell'accordo e l'articolo 4 del presente protocollo, fornire dati riguardanti le importazioni dei prodotti compresi nell'articolo 1 del presente protocollo in provenienza dai paesi che non sono parti dell'accordo; c) esaminare di buon grado le proposte riguardanti opportune misure correttive, se eventuali importazioni realizzate a prezzi incompatibili con il prezzo minimo compromettono l'applicazione del presente protocollo. (1)Vedi articolo 2, paragrafo 1. TERZA PARTE Articolo 7 Deroghe 1. Su richiesta di una delle parti, il comitato ha l'autorità di accordare deroghe all'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, del presente protocollo al fine di rimediare alle difficoltà che il rispetto del prezzo minimo potrebbe causare a talune parti. Entro trenta giorni dalla data in cui è stata fatta richiesta, il comitato dovrà pronunciarsi su di essa. 2. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4, non si applicano alle esportazioni eccezionali di piccoli quantitativi di formaggi naturali, non lavorati, di qualità inferiore alla qualità normale d'esportazione, in seguito ad un deterioramento o a difetti di fabbricazione. Le parti che esportano siffatti formaggi notificheranno in precedenza al segretariato del GATT la loro intenzione di esportarne. Inoltre, trimestralmente, le parti notificheranno al comitato tutte le vendite di formaggi effettuate a norma del presente paragrafo, precisando, per ciascuna transazione, i quantitativi, i prezzi e le destinazioni. Articolo 8 Misure d'eccezione Qualsivoglia delle parti, che ritenga i suoi interessi seriamente minacciati da un paese non legato dal presente protocollo, potrà chiedere al presidente del comitato di convocare entro due giorni lavorativi una riunione eccezionale del comitato al fine di determinare e di decidere se siano necessari provvedimenti atti a fronteggiare la situazione. Se tale riunione non può essere organizzata entro due giorni lavorativi e se gli interessi commerciali della parte interessata possono essere materialmente pregiudicati, quella parte potrà prendere misure unilaterali per salvaguardare la sua posizione, a condizione che qualsiasi altra parte che rischia di essere danneggiata ne sia immediatamente informata. Il presidente del comitato sarà inoltre ufficialmente informato, senza indugio, in merito a tutte le circostanze della questione e sarà invitato a convocare al più presto il comitato in riunione straordinaria. ALLEGATO IIIa Elenco dei punti di riferimento A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo, si definiscono i seguenti punti di riferimento per i paesi che seguono: Austria : Anversa, Amburgo, Rotterdam Finlandia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Norvegia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Svezia : Anversa, Amburgo, Rotterdam Polonia : Anversa, Amburgo, Rotterdam (Traduzione) ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI PREAMBOLO IN CONSIDERAZIONE dei negoziati commerciali multilaterali, le parti contraenti dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (qui di seguito denominati «le parti» e «l'accordo»), DESIDEROSE di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito chiamato accordo generale o GATT; RICONOSCENDO l'importanza del contributo che le norme internazionali ed i sistemi internazionali di certificazione possono apportare al riguardo, aumentando il rendimento della produzione e agevolando il commercio internazionale; DESIDEROSE, quindi, d'incoraggiare l'elaborazione di norme internazionali e di sistemi internazionali di certificazione; DESIDEROSE, tuttavia, di fare in modo che i regolamenti tecnici e le norme, comprese le prescrizioni in materia di imballaggio, di marcatura, di etichettatura ed i metodi di certificazione di conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme, non creino indebiti ostacoli al commercio internazionale; RICONOSCENDO che un paese ha il diritto di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la qualità delle sue esportazioni, la tutela della salute o della vita delle persone e degli animali, nonché la preservazione dei vegetali, la protezione dell'ambiente o la prevenzione di pratiche tali da indurre in errore, purché dette misure non vengano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria od ingiustificata tra paesi in cui vigono identiche condizioni, né una restrizione dissimulata al commercio internazionale; RICONOSCENDO che un paese ha il diritto di adottare misure necessarie alla tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza; RICONOSCENDO il contributo che la normalizzazione internazionale può apportare al trasferimento delle tecniche dai paesi sviluppati nei paesi in via di sviluppo; RICONOSCENDO che i paesi in via di sviluppo possono incontrare particolari difficoltà nell'elaborazione e nell'applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di metodi di certificazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme, e desiderose di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali 1.1. I termini generali relativi alla normalizzazione ed alla certificazione hanno generalmente il significato che è loro attribuito dalle definizioni adottate nel sistema delle Nazioni Unite e dagli enti internazionali di normalizzazione, tenuto conto del loro contesto e dell'obiettivo del presente accordo. 1.2. Tuttavia, ai fini del presente accordo i termini e le espressioni definiti all'allegato 1 avranno il significato conferito loro in questo allegato. 1.3. Tutti i prodotti, compresi quelli industriali ed agricoli, sono soggetti alle disposizioni del presente accordo. 1.4. Le specifiche in materia di acquisti, che sono elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi non sono soggette alle disposizioni del presente accordo, ma sono coperte dall'accordo sulle commesse pubbliche conformemente al suo campo di applicazione. 1.5. Tutti i riferimenti fatti nel presente accordo ai regolamenti tecnici, alle norme ed ai metodi destinati ad assicurare la conformità con i regolamenti tecnici, con le norme, o con sistemi di certificazione saranno interpretati come recanti le modifiche che vi verranno apportate, comprese le aggiunte alle norme di questi sistemi, od ai prodotti contemplati, ad eccezione delle modifiche o delle aggiunte di scarsa rilevanza. REGOLAMENTI TECNICI E NORME Articolo 2 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di enti del governo centrale Per quanto concerna gli enti dei loro governi centrali: 2.1. Le parti faranno in modo che i regolamenti tecnici e le norme non vengano elaborati, adottati od applicati in modo da creare ostacoli al commercio internazionale. Inoltre, i prodotti importati dal territorio di un'altra parte riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese, per quanto concerne i regolamenti tecnici o le norme di cui sopra. Le parti contraenti faranno in modo che né i regolamenti tecnici, né le norme propriamente dette né la loro applicazione, abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi internazionali. 2.2. Quando sono necessari regolamenti tecnici o norme ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, le parti utilizzeranno tali norme internazionali od i loro elementi pertinenti come base dei regolamenti tecnici o delle norme, tranne nei casi in cui, come sarà debitamente spiegato su richiesta, tali norme internazionali od elementi non siano adatti per le parti interessate per motivi concernenti fra l'altro : necessità in materia di sicurezza nazionale, prevenzione di pratiche tali da indurre in errore ; tutela della salute o della sicurezza umana, della vita o della salute degli animali o dei vegetali, o dell'ambiente ; fattori climatici od altri fattori geografici fondamentali ; fondamentali problemi tecnologici. 2.3. Al fine di armonizzare su una base il più possibile ampia, i regolamenti tecnici o le norme, le parti parteciperanno pienamente, entro i limiti delle loro risorse, all'elaborazione, da parte di organismi internazionali competenti in materia, di norme sui prodotti per i quali esse abbiano adottato o prevedano di adottare regolamenti tecnici o norme. 2.4. Nei casi in cui lo ritengano opportuno, le parti definiranno i regolamenti tecnici o le norme in funzione delle proprietà di impiego del prodotto piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive. 2.5. Se non esistono norme internazionali adeguate o il tenore tecnico di un regolamento tecnico o di una norma proposti non è sostanzialmente uguale a quello delle norme internazionali in materia, e se il regolamento tecnico o la norma può influenzare in modo significativo gli scambi commerciali di altre parti, le parti: 2.5.1. pubblicheranno un avviso, entro un termine ravvicinato in modo da permettere alle parti interessate di venirne a conoscenza, secondo cui progettano di adottare un determinato regolamento tecnico od una determinata norma; 2.5.2. notificheranno alle altre parti, tramite il segretariato del GATT, i prodotti che saranno contemplati dai regolamenti tecnici, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dei regolamenti proposti; 2.5.3. su richiesta, forniranno, senza discriminazione, alle altre parti, per quanto concerne i regolamenti tecnici ed alle parti interessate stabilite sul territorio di altre parti, per quanto concerne le norme, dei dettagli sui regolamenti tecnici o sulle norme proposte, o sul testo di questi progetti e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individueranno gli elementi che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali; 2.5.4. per quanto concerne i regolamenti tecnici accorderanno, senza discriminazione, un ragionevole periodo di tempo alle altre parti onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuteranno, su richiesta, tali osservazioni e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di dette discussioni; 2.5.5. per quanto concerne le norme, concederanno un ragionevole periodo di tempo alle parti interessate di altre parti, onde consentire loro di presentare le loro osservazioni per iscritto, discuteranno, su richiesta, tali osservazioni con le altre parti e terranno conto delle osservazioni scritte e dei risultati di tali discussioni. 2.6. Salvo restando l'articolo 2, paragrafo 5, qualora si pongano o rischino di porsi ad una parte problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell'ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 5, con la riserva che all'adozione di un regolamento tecnico o di una norma: 2.6.1. notifichi immediatamente alle altre parti, per il tramite del segretariato del GATT, il regolamento tecnico in questione ed i prodotti contemplati nonché brevemente il suo scopo e la ratio, compresa la natura dei problemi urgenti; 2.6.2. fornisca, senza discriminazione, su richiesta, alle parti il testo del regolamento tecnico, ed alle parti interessate ad altre parti, il testo della norma; 2.6.3. conceda, senza discriminazione, alle altre parti, per quanto riguarda i regolamenti tecnici, ed alle parti interessate di altre parti per quanto concerne le norme, la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni con le altre parti e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta; 2.6.4. tenga inoltre conto di ogni azione intrapresa dal comitato in seguito alle consultazioni condotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 14. 2.7. Le parti faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici e tutte le norme adottati vengano pubblicati senza indugio in modo che le parti interessate possano prenderne conoscenza. 2.8. Fatte salve le circostanze d'urgenza di cui all'articolo 2, paragrafo 6, le parti concederanno un ragionevole periodo di tempo, tra la pubblicazione di un regolamento tecnico e la sua attuazione, per consentire ai produttori dei paesi esportatori, ed in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo, di adattare i loro prodotti od i loro metodi di produzione alle esigenze del paese importatore. 2.9. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli organismi regionali ad attività normativa, di cui sono membri, di adeguarsi all'articolo 2, paragrafi da 1 a 8. Inoltre, le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto o indiretto d'obbligare o di incoraggiare questi organismi ad agire incompatibilmente con dette disposizioni. 2.10. Qualora le parti adottino una norma regionale come regolamento tecnico o come norma, le parti, membri d'organismi regionali ad attività normativa, adempieranno gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 8, tranne nei casi in cui siano già stati assolti dagli organismi regionali ad attività normativa. Articolo 3 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di enti pubblici locali 3.1. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli enti pubblici locali, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adeguarsi all'articolo 2, eccezion fatta per l'articolo 2, paragrafo 3, paragrafo 5 secondo comma, paragrafo 9, e paragrafo 10 ; va inoltre osservato che spetterà alle parti fornire informazioni sui regolamenti tecnici di cui gli articoli 2, paragrafo 5, terzo comma e 2, paragrafo 6, secondo comma, presentare le osservazioni ed avviare le discussioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, quarto comma e 2, paragrafo 6, terzo comma. Le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto diretto od indiretto d'obbligare o di incoraggiare dette istituzioni pubbliche locali ad agire in modo incompatibile con una delle qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 2. Articolo 4 Elaborazione, adozione ed applicazione di regolamenti tecnici e di norme da parte di organismi non governativi 4.1. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura, in loro potere, onde permettere agli organismi governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 2, eccezion fatta per l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, e con la riserva che le parti interessate d'altre parti possano egualmente presentare le loro osservazioni e partecipare alle discussioni di cui agli articoli 2, paragrafo 5, quarto comma e 2, paragrafo 6, terzo comma. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto diretto od indiretto di obbligare o di incoraggiare detti organismi non governativi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 2. CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI TECNICI ED ALLE NORME Articolo 5 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme da parte degli enti del governo centrale 5.1. Nei casi in cui si chiede un'assicurazione positiva che i prodotti sono conformi a regolamenti tecnici od a norme, le parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio d'altre parti: 5.1.1. i prodotti importati saranno accettati per prova a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ad analoghi prodotti d'origine nazionale o originari di qualsiasi altro paese in una situazione analoga; 5.1.2. i metodi di prova e le procedure amministrative applicabili ai prodotti importati non saranno più complesse o meno rapide di quelle applicate, in condizioni analoghe, ad analoghi prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.3. i canoni eventualmente applicati per la prova dei prodotti importati saranno equi in rapporto a quelli imponibili per la prova di prodotti analoghi d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese; 5.1.4. i risultati delle prove saranno comunicati, su richiesta dell'esportatore, all'importatore od ai loro agenti in modo che possano essere apportati i necessari correttivi; 5.1.5. la scelta dell'ubicazione delle installazioni di prova ed il prelievo dei campioni a fini di prova non devono essere tali da rappresentare un indebito ostacolo per gli importatori, per gli esportatori o per i loro agenti; 5.1.6. il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati, che possono derivare dalle prove od essere fornite in tale occasione, verrà rispettato allo stesso modo che nel caso di prodotti di origine nazionale. 5.2. Tuttavia, al fine di agevolare la determinazione della conformità a regolamenti tecnici od a norme, nei casi in cui tale assicurazione positiva sia richiesta, le parti faranno in modo, ogniqualvolta ciò sia possibile, che le istituzioni dei loro governi centrali accettino i risultati di prove, i certificati od i marchi di conformità degli organismi competenti, posti sotto la giurisdizione territoriale d'altre parti, o facciano affidamento sull'autocertificazione di produttori situati sul territorio d'altre parti, anche quando i metodi di prova differiscono dai loro, a condizione che esse abbiano la certezza che i metodi impiegati sul territorio della parte esportatrice forniscono un mezzo sufficiente per determinare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme applicabili. Si riconosce la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito all'autocertificazione, ai metodi di prova ed ai risultati delle prove, nonché in materia di certificati o contrassegni di conformità, utilizzati sul territorio della parte esportatrice, in particolare nel caso di derrate deperibili e di altri prodotti suscettibili d'alterazione durante il trasporto. 5.3. Le parti faranno in modo che i metodi di prova e le procedure amministrative, applicate dagli enti del governo centrale, siano tali da permettere, nella misura del possibile, l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2. 5.4. Nessuna disposizione del presente articolo dovrà impedire alle parti di eseguire ragionevoli controlli per sondaggio sul loro territorio. Articolo 6 Determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme da parte di istituzioni pubbliche locali e di organismi non governativi 6.1. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere alle istituzioni pubbliche locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 5. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o di incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 5. SISTEMI DI CERTIFICAZIONE Articolo 7 Sistemi di certificazione attuati da enti del governo centrale Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali: 7.1. Le parti faranno in modo che i sistemi di certificazione non vengano elaborati od applicati in modo tale da creare ostacoli al commercio internazionale. Faranno, inoltre, in modo che né i sistemi di certificazione propriamente detti, né la loro applicazione abbiano l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. 7.2. Le parti garantiranno che i sistemi di certificazione siano elaborati ed applicati in modo che i produttori di analoghi prodotti originari del territorio d'altre parti vi abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della capacità di detti fornitori di adempiere gli obblighi derivanti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene da una parte importatrice una certificazione ai sensi delle norme di questo sistema. Ciò implica che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di prodotti d'origine nazionale od originari di qualsiasi altro paese. 7.3. Le parti 7.3.1. pubblicheranno un avviso entro un termine ravvicinato, in modo da permettere alle altre parti interessate di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un sistema di certificazione; 7.3.2. notificheranno al segretario del GATT i prodotti coperti dal sistema proposto con una breve descrizione del suo obiettivo; 7.3.3. su richiesta, forniranno, indiscriminatamente, alle altre parti, dettagli sulle norme proposte, relative all'applicazione del sistema od il testo di questi progetti; 7.3.4. accorderanno un ragionevole periodo di tempo alle altre parti, indiscriminatamente, onde permettere loro di presentare le loro osservazioni per iscritto in merito all'elaborazione ed al funzionamento del sistema e discuteranno, su richiesta, tali osservazioni e ne terranno debito conto. 7.4. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad una parte problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di protezione dell'ambiente o di sicurezza nazionale, questa potrà, se lo riterrà opportuno, tralasciare una delle procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, purché al momento in cui essa adotta il sistema di certificazione, 7.4.1. notifichi immediatamente agli altri aderenti, per il tramite del segretariato del GATT, il sistema di certificazione in questione ed i prodotti contemplati, ed indichi brevemente lo scopo e la «ratio», compresa la natura dei problemi urgenti; 7.4.2. fornisca, indiscriminatamente, alle altre parti, su richiesta, il testo delle norme del sistema; 7.4.3. accordi, indiscriminatamente, alle altre parti la possibilità di presentare per iscritto le loro osservazioni, discuta, su richiesta, tali osservazioni e tenga conto delle osservazioni scritte e dei risultati di ogni discussione siffatta. 7.5. Le parti faranno in modo che tutte le norme dei sistemi di certificazione che saranno state adottate vengano pubblicate. Articolo 8 Sistemi di certificazione applicati da parte di istituzioni pubbliche locali e da organismi governativi 8.1. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere agli enti pubblici locali ed agli organismi non governativi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi, nell'applicazione di sistemi di certificazione, all'articolo 7, eccezion fatta per l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma ; va inoltre osservato che spetterà alle parti fornire le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, nonché le osservazioni ed aprire le discussioni in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, terzo comma. Le parti non adotteranno misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o d'incoraggiare tali enti od organismi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 7. 8.2. Le parti faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su sistemi di certificazione applicati da enti pubblici locali e da organismi non governativi solo nella misura in cui detti enti, organismi e sistemi siano conformi alle relative disposizioni dell'articolo 7. Articolo 9 Sistemi internazionali e regionali di certificazione 9.1. Nei casi in cui è richiesta da una fonte, diversa dal fornitore, un'assicurazione positiva di conformità ad un regolamento tecnico od ad una norma, le parti, ogniqualvolta ciò sia possibile, elaboreranno sistemi internazionali di certificazione e ne diverranno membri o vi parteciperanno. 9.2. Le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere onde permettere ai sistemi internazionali e regionali di certificazione, di cui sono membri o partecipano organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di conformarsi all'articolo 7, eccezion fatta per l'articolo 7, paragrafo 2 e salvo restando l'articolo 9, paragrafo 3. Le parti non adotteranno, inoltre, misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, d'obbligare o di incoraggiare tali sistemi ad agire in modo incompatibile con una qualsiasi delle disposizioni dell'articolo 7. 9.3. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché i sistemi internazionali o regionali di certificazione, di cui sian membri ed ai quali partecipano organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, siano elaborati ed applicati in modo che i fornitori di analoghi prodotti originari del territorio d'altre parti vi abbiano accesso a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro, di un paese partecipante al sistema o di qualsiasi altro paese, inclusa la determinazione della volontà e della possibilità del fornitore di adempiere gli obblighi imposti dal sistema. Un fornitore ha accesso ad un sistema quando ottiene una certificazione da una parte importatrice che è membro del sistema o che vi partecipa o da un organismo abilitato dal sistema a rilasciare una certificazione ai sensi delle norme del sistema. Ciò implica anche che egli riceva il marchio del sistema, qualora esista, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate ai fornitori di analoghi prodotti originari di un paese membro o di un paese partecipante. 9.4. Le parti faranno in modo che gli enti del loro governo centrale si basino su sistemi internazionali o regionali di certificazione solo nella misura in cui questi ultimi sono conformi agli articoli 7 e 9, paragrafo 3. INFORMAZIONE ED ASSISTENZA Articolo 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme ed i sistemi di certificazione 10.1. Ogni parte farà in modo da istituire un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni emanante dalle parti interessate delle altre parti e concernente: 10.1.1. ogni regolamento tecnico che hanno adottato o che prevedono d'adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico od organismi regionali ad attività normativa di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.2. ogni norma che hanno adottato o che prevedono di adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali od organismi regionali ad attività normativa di cui dette istituzioni od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.3. ogni sistema di certificazione esistente o previsto applicato, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, da enti pubblici locali, da organismi non governativi legalmente autorizzati a far applicare un regolamento tecnico o da organismi regionali di certificazione di cui detti enti od organismi siano membri od ai quali partecipano; 10.1.4. i luoghi in cui possono essere trovati gli avvisi pubblicati conformemente all'accordo, o l'indicazione delle fonti dalle quali possono essere ottenute queste informazioni ; e 10.1.5. i luoghi in cui si trovano i punti d'informazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2. 10.2. Ogni parte adotterà ogni ragionevole misura in suo potere per fare in modo da istituire uno o più punti d'informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole richiesta di informazioni proveniente dalle parti interessate di altre parti e riguardante: 10.2.1. ogni norma adottata o che prevedono d'adottare, nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi ad attività normativa od organismi regionali ad attività normativa, di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipino, 10.2.2. ogni sistema di certificazione, esistente o previsto, applicato nell'ambito della loro giurisdizione territoriale, da organismi non governativi di certificazione o da organismi regionali di certificazione di cui detti organismi siano membri od ai quali partecipino. 10.3. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, qualora siano richieste copie di documenti da altre parti o da parti interessate d'altre parti, conformemente all'accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti allo stesso prezzo (tranne nel caso in cui siano gratuite) applicato ai cittadini della parte interessata. 10.4. Quando riceverà le notifiche conformemente all'accordo, il segretariato del GATT ne comunicherà il testo a tutte le parti ed a tutti gli organismi internazionali ad attività normativa e di certificazione interessati e richiamerà l'attenzione delle parti che sono paesi in via di sviluppo su ogni notifica relativa a prodotti che presentino per esse particolare interesse. 10.5. Nessuna delle disposizioni del presente accordo verrà interpretata nel senso di imporre: 10.5.1. la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella della parte; 10.5.2. la comunicazione di particolari o del testo dei progetti in una lingua diversa da quella della parte; 10.5.3. la comunicazione ad opera delle parti di informazioni la cui divulgazione sia, a parere loro, contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. 10.6. Le notifiche rivolte al segretariato del GATT saranno redatte in inglese, spagnolo o francese. 10.7. Le parti riconoscono che è auspicabile creare sistemi di informazione centralizzati per quanto concerne l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di tutte le norme, di tutti i regolamenti tecnici e di tutti i sistemi di certificazione nell'ambito della loro giurisdizione territoriale. Articolo 11 Assistenza tecnica alle altre parti 11.1. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, in merito all'elaborazione di regolamenti tecnici. 11.2. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione di organismi nazionali ad attività normativa e la loro partecipazione ai lavori di organismi internazionali ad attività normativa. Incoraggeranno i loro organismi ad attività normativa ad agire nello stesso senso. 11.3. Qualora venga loro richiesto, le parti prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi regolamentari, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, consiglino le altre parti, in particolare in paesi in via di sviluppo, e forniscano loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito: 11.3.1. alla creazione d'organismi regolamentari o d'organismi di certificazione volti all'emissione di certificati o di marchi di conformità ai regolamenti tecnici, 11.3.2. ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici. 11.4. Qualora venga loro richiesto, le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per consigliare le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed accorderanno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito alla creazione d'organismi di certificazione ai fini dell'emissione di certificati o di marchi di conformità alle norme adottate, nella giurisdizione territoriale della parte richiedente. 11.5. Qualora venga loro richiesto, le parti consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare, qualora desiderino partecipare a sistemi di certificazione applicati da organismi, governativi o no, posti sotto la giurisdizione territoriale della parte sollecitata. 11.6. Qualora venga loro richiesto, le parti che sono membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o che vi partecipano consiglieranno le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che permetterà loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla qualità di membro di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.7. Qualora venga loro richiesto, le parti incoraggeranno gli organismi di certificazione, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, quando tali organismi siano membri di sistemi internazionali o regionali di certificazione o vi partecipino, a consigliare le altre parti, in particolare i paesi in via di sviluppo, ed esse stesse prenderanno in considerazione le loro richieste di assistenza tecnica concernenti la creazione di istituzioni che permettano agli organismi competenti, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro qualità di membri di detti sistemi o dalla partecipazione a detti sistemi. 11.8. Nel fornire consigli ed assistenza tecnica ad altre parti, a norma dell'articolo 11, paragrafi da 1 a 7, le parti accorderanno la priorità al fabbisogno dei paesi meno avanzati. Articolo 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo 12.1. Le parti accorderanno ai paesi in via di sviluppo, che siano parti contraenti del presente accordo, un trattamento differenziato e più favorevole nell'applicazione delle seguenti disposizioni e delle relative disposizioni di altri articoli dell'accordo. 12.2. Le parti accorderanno particolare attenzione alle disposizioni del presente accordo concernenti i diritti e gli obblighi dei paesi in via di sviluppo e, nell'attuazione del presente accordo, tanto sul piano nazionale che nell'applicazione dei sistemi istituzionali previsti, terranno conto del particolare fabbisogno di questi paesi in materia di sviluppo, di finanze e di commercio. 12.3. Nell'elaborazione e nell'applicazione dei regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova o di sistemi di certificazione, le parti terranno conto del particolare fabbisogno dei paesi in via di sviluppo in materia di sviluppo, di finanze e di commercio al fine di evitare che questi regolamenti tecnici, norme, metodi di prova e sistemi di certificazione, nonché la determinazione della conformità ai regolamenti tecnici ed alle norme creino indebiti ostacoli alle esportazioni dei paesi in via di sviluppo. 12.4. Le parti riconoscono che, benché possano esistere norme internazionali nelle particolari condizioni tecnologiche e socio-politiche loro proprie, i paesi in via di sviluppo adottano taluni regolamenti tecnici o norme, compresi i metodi di prova, volti a preservare tecniche, metodi e processi di produzione indigeni, compatibili con le necessità del loro sviluppo. Le parti riconoscono quindi la necessità di non esigere dai paesi in via di sviluppo l'applicazione di norme internazionali, come base dei loro regolamenti tecnici e delle loro norme, compresi i metodi di prova, che non siano adeguate al fabbisogno del loro sviluppo, delle loro finanze e del loro commercio. 12.5. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere onde far in modo che la struttura ed il funzionamento degli organismi internazionali ad attività normativa e dei sistemi internazionali di certificazione siano tali da agevolare una partecipazione attiva e rappresentativa degli organi competenti di tutte le parti, tenendo conto dei particolari problemi dei paesi in via di sviluppo. 12.6. Le parti adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere affinché, su richiesta dei paesi in via di sviluppo, gli organismi internazionali ad attività normativa esaminino la possibilità di elaborare e, se possibile, elaborino norme internazionali per quanto concerne i prodotti che presentano un particolare interesse per questi paesi. 12.7. Conformemente all'articolo 11, le parti forniranno un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo per fare in modo che l'elaborazione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme, dei metodi di prova e dei sistemi di certificazione con creino indebiti ostacoli all'espansione ed alla diversificazione delle esportazioni di questi paesi. Nel determinare le modalità e le condizioni di detta assistenza tecnica, verrà tenuto conto dello stadio di sviluppo del paese richiedente ed in particolare dei paesi meno avanzati. 12.8. I paesi in via di sviluppo possono trovarsi di fronte a particolari problemi, in particolare a problemi istituzionali e di infrastruttura, per quanto concerne l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione. Inoltre, il loro particolare fabbisogno in materia di sviluppo e di commercio, nonché lo stadio del loro sviluppo tecnologico possono impedire loro di assolvere pienamente i loro obblighi ai sensi del presente accordo. Le parti terranno dunque ampiamente conto di questo fatto. Quindi, affinché i paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi al presente accordo, il comitato è autorizzato a consentire, su richiesta, deroghe specifiche, e limitate nel tempo, per tutti od una parte degli obblighi risultanti dall'accordo. Nell'esaminare queste richieste, il comitato terrà conto dei problemi speciali concernenti l'elaborazione e l'applicazione di regolamenti tecnici, di norme, di metodi di prova e di sistemi di certificazione, del particolare bisogno in materia di sviluppo, nonché dello stadio del suo sviluppo tecnologico, che possano ostacolare l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente accordo. Il comitato terrà conto in particolare dei particolari problemi dei paesi meno avanzati. 12.9. Durante le consultazioni, i paesi sviluppati non perderanno di vista le particolari difficoltà che i paesi in via di sviluppo incontrano nell'elaborazione e nell'applicazione delle norme e dei regolamenti tecnici e dei metodi che permettono d'assicurare la conformità a dette norme e regolamenti tecnici. Inoltre, nella loro volontà di aiutare i paesi in via di sviluppo nelle loro iniziative in questo settore, i paesi sviluppati terranno conto del particolare bisogno di questi in materia di finanze, di commercio e di sviluppo. 12.10. Il comitato esaminerà periodicamente il trattamento speciale e differenziato accordato ai paesi in via di sviluppo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi del presente accordo. ISTITUZIONI, CONSULTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Articolo 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi Ai sensi del presente accordo, verranno istituiti: 13.1. Un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato eleggerà il suo presidente ; si riunirà ogni qualvolta sia necessario ed almeno una volta all'anno, al fine di fornire alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su ogni questione relativa all'applicazione dell'accordo od alla promozione dei suoi obiettivi ed eserciterà le funzioni conferitegli dall'accordo o dalle parti. 13.2. Gruppi di lavoro, gruppi d'esperti tecnici, gruppi speciali od altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato, conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. 13.3. Rimane inteso che bisognerà evitare indebite duplicazioni tra i lavori intrapresi a norma dell'accordo e dai governi nell'ambito di organismi tecnici, per esempio nel quadro della commissione mista FAO/WHO Codex Alimentarius. Il comitato esaminerà questo problema al fine di ridurre al minimo qualsiasi duplicazione. Articolo 14 Consultazione e composizione delle controversie Consultazione 14.1. Ogni parte esaminerà con spirito di comprensione le rimostranze rivolte da altre parti e dovrà, senza indugi, avviare consultazioni in merito a tali rimostranze, qualora queste vertano su una questione concernente l'applicazione del presente accordo. 14.2. Nel caso che una parte ritenga che un vantaggio derivantele direttamente od indirettamente dal presente accordo venga annullato o compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell'accordo sia pregiudicato, da un'altra parte o da altre parti, e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo, detta parte potrà presentare delle rimostranze o proposte scritte all'altra od alle altre parti, che, a suo parere, ne siano la causa. Ogni parte esaminerà, con spirito di comprensione, le rimostranze o le proposte che le siano state rivolte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione della questione. Composizione delle controversie 14.3. Le parti hanno la ferma intenzione di comporre rapidamente e con cura tutte le controversie relative al presente accordo, in particolare quelle relative alle derrate deperibili. 14.4. Se, alla fine delle consultazioni, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, non si sarà pervenuti ad una soluzione, il comitato si riunirà, su richiesta di qualsiasi parte in causa, entro trenta giorni a decorrere dal giorno del ricevimento di una tale richiesta, per esaminare la questione al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. 14.5. Nel corso dell'esame della questione e nella scelta, fatti salvi in particolare l'articolo 14, paragrafi 9 e 14 delle procedure adeguate, il comitato valuterà se la controversia sia connessa con considerazione di politica commerciale e/o a problemi d'ordine tecnico che richiedono un dettagliato esame da parte di esperti. 14.6. Per quanto concerne le derrate deperibili, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, il comitato esaminerà la questione con la massima diligenza possibile, al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione al comitato della richiesta di esame. 14.7. Rimane inteso che nei casi in cui sorgano delle controversie in merito a prodotti che abbiano un ben stabilito ciclo di coltura di dodici mesi, il comitato farà quanto in suo potere per definire detta controversia in un periodo di dodici mesi. 14.8. Nel corso di ogni fase di una procedura per la composizione di una controversia, compresa la fase iniziale, organismi competenti ed esperti specializzati nelle questioni di cui trattasi potranno essere consultati ed invitati a partecipare alle riunioni del comitato ; potranno essere richieste a tali organismi ed a tali esperti informazioni ed una adeguata assistenza. Questioni tecniche 14.9. Qualora non si sia pervenuti ad una soluzione reciprocamente soddisfacente conformemente alle procedure previste all'articolo 14, paragrafo 4, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda d'esame è stata presentata al comitato, questi, su richiesta di una parte in causa che ritenga la questione connessa con problemi di ordine tecnico, istituirà un gruppo di esperti tecnici e li incaricherà: d'esaminare la questione; di procedere a consultazioni con le parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente; d'esporre i fatti; di presentare delle constatazioni che aiutino il comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione, incluse, tra l'altro, qualora ciò sia opportuno, constatazioni concernenti dettagliate valutazioni scientifiche sulla reale opportunità di una misura per la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o per la preservazione dei vegetali e sulla legittimità di un giudizio scientifico. 14.10. I gruppi di esperti saranno retti dalle procedure enunciate all'allegato 2. 14.11. Il gruppo di esperti tecnici, che esaminerà i problemi d'ordine tecnico, avrà bisogno di un maggior o minor margine di tempo a seconda dei casi. Il gruppo di esperti dovrà cercare di presentare le sue conclusioni al comitato entro un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno in cui sia stato investito di questi problemi tecnici, tranne quando tale termine venga prorogato di comune accordo dalle parti in causa. 14.12. I rapporti dovranno contenere una relazione sulle ragioni di tutte le constatazioni ivi formulate. 14.13. Se dopo espletamento delle procedure di cui all'articolo 14, paragrafi da 9 a 12, non si perverrà ad alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente e qualora una parte in causa ne faccia richiesta, il comitato istituirà un gruppo speciale che agirà conformemente all'articolo 14, paragrafi da 15 a 18 di cui in appresso. Procedure dei gruppi speciali 14.14. Qualora non sia stata trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, paragrafo 4, entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di esame al comitato, e qualora non si sia fatto ricorso alle procedure dell'articolo 14, paragrafi da 9 a 13, il comitato, su richiesta di qualsiasi parte in causa, istituirà un gruppo speciale. 14.15. Quando verrà istituito un gruppo speciale, il comitato lo incaricherà: d'esaminare la questione; di procedere a consultazioni con le parti in causa e di fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente d'esporre i fatti, nella misura in cui questi riferiscano all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, e di presentare delle conclusioni che aiutino il comitato a formulare delle raccomandazioni od a deliberare sulla questione. 14.16. I gruppi speciali saranno retti dalle procedure di cui all'allegato 3. 14.17. I gruppi speciali si baseranno sulla relazione di qualsiasi gruppo di esperti tecnici, istituito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 9, per procedere all'esame dei problemi riguardanti questioni d'ordine tecnico. 14.18. Il tempo necessario ai gruppi speciali varierà a seconda dei casi. Dovranno cercare di presentare le loro conclusioni, accompagnate, se necessario, dalle loro raccomandazioni al comitato, senza indebiti ritardi, entro un periodo di tempo che sarà normalmente di quattro mesi a decorrere dal giorno dell'istituzione del gruppo. Esecuzioni degli obblighi 14.19. Quando l'esame sarà ultimato, o quando un gruppo di esperti tecnici, un gruppo di lavoro, un gruppo speciale od un altro organo abbia presentato la sua relazione al comitato, questi si occuperà senza indugio della questione ; per quanto concerne le relazioni dei gruppi speciali, egli dovrà, normalmente, entro trenta giorni dal giorno del ricevimento, salvo proroga di tale termine da parte del comitato, darvi opportunamente seguito, ed in particolare: presentare una relazione sui fatti; o rivolgere delle raccomandazioni ad una od a più parti firmatarie dell'accordo; o deliberare in qualsiasi altro modo ritenga opportuno. 14.20. Qualora una parte, alla quale siano state rivolte delle raccomandazioni, ritenga di non essere in grado di attuarle, dovrà prontamente trasmetterne le ragioni per iscritto al comitato. In tal caso, questi esaminerà quali altre misure siano adeguate. 14.21. Qualora il comitato ritenga che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare una tale misura, autorizzerà una o più parti a sospendere, nei confronti di quest'altra parte, l'applicazione degli obblighi risultanti da detto accordo di cui ritenga giustificata la sospensione, tenuto conto delle circostanze. Al riguardo, potrà, in particolare, autorizzare la sospensione dell'applicazione degli obblighi, compresi quelli enunciati agli articoli da 5 a 9, al fine di ristabilire il reciproco vantaggio economico e l'equilibrio dei diritti e degli obblighi. 14.22. Il comitato seguirà ogni questione in merito alla quale abbia formulato delle raccomandazioni od abbia deliberato. Altre disposizioni in materia di composizione delle controversie Procedure 14.23. Qualora sopravvengano tra le parti controversie relative a diritti e ad obblighi, enunciati nel presente accordo, queste dovranno esaurire le procedure di composizione delle vertenze previste nel presente accordo prima di far valere i diritti che potranno esercitare ai sensi del presente accordo generale. Le parti riconoscono che in ogni questione retro-posta alle parti contraenti, qualsiasi conclusione, raccomandazione o decisione formulata conformemente all'articolo 14, paragrafi da 9 a 18, potrà essere presa in considerazione dalle parti contraenti nella misura in cui si riferisca a questioni che mettano in gioco diritti ed obblighi equivalenti derivanti dall'accordo generale. Qualora le parti abbiano fatto ricorso all'articolo XXIII del GATT, ogni definizione ai sensi di detto articolo dovrà basarsi unicamente sulle disposizioni di detto accordo. Livelli di obbligo 14.24. Le disposizioni relative alla composizione delle controversie sopra enunciate, potranno essere invocate nei casi in cui una parte ritenga che un'altra parte non sia giunta a risultati soddisfacenti ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 8, e 9 e che i suoi interessi commerciali siano lesi in modo significativo. Al riguardo, questi risultati dovranno essere equivalenti a quelli previsti agli articoli 2, 5, 7, come se l'istituzione in questione fosse una parte contraente. Processi e metodi di produzione 14.25. Le procedure di composizione delle controversie potranno essere invocate nei casi in cui un aderente ritenga che gli obblighi derivanti dal presente accordo vengano aggirati mediante prescrizioni basate su processi e metodi di produzione piuttosto che sulle caratteristiche dei prodotti. Retroattività 14.26. Nella misura in cui una parte ritenga che regolamenti tecnici, norme, metodi destinati ad assicurare la conformità ai regolamenti tecnici od alle norme, o sistemi di certificazione, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo non siano compatibili con le disposizioni di detto accordo, tali regolamenti, norme, metodi e sistemi saranno soggetti agli articoli 13 e 14 di detto accordo, nella misura in cui siano applicabili. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 15 Disposizioni finali Accettazione ed adesione 15.1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma od altrimenti, dei governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. 15.2. Il presente accordo sarà aperto per l'accettazione mediante firma o altrimenti da parte dei governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, alle condizioni inerenti all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi a norma del presente accordo che tiene conto dei diritti e degli obblighi degli strumenti necessari per la loro adesione provvisoria. 15.3. Il presente accordo verrà aperto all'adesione di qualsiasi altro governo con il quale le parti firmatarie del presente accordo dovranno convenire le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. L'adesione avverrà per mezzo del deposito, presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale, di uno strumento di adesione che enunci le condizioni in tal modo convenute. 15.4. Per quanto riguarda l'accettazione, si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. Riserve 15.5. Non potranno essere formulate riserve su nessuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti firmatarie di detto accordo. Entrata in vigore 15.6. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o che vi avranno aderito entro tale data. Per gli altri governi entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. Esame 15.7. Subito dopo l'entrata in vigore per una parte del presente accordo, detta parte informerà il comitato sulle misure che sono in vigore o che avrà adottato al fine di assicurare l'attuazione e la gestione del presente accordo. Notificherà inoltre al comitato ogni ulteriore modifica di dette misure. 15.8. Il comitato procederà ogni anno ad un esame sull'attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Informerà annualmente le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio dei fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame. 15.9. Al più tardi alla scadenza del terzo anno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, ed in seguito, alla fine di ogni periodo di tre anni, il comitato esaminerà il funzionamento e l'attuazione dell'accordo, comprese le disposizioni relative alla trasparenza, al fine di adeguare, se necessario, i diritti e gli obblighi che ne derivano, in modo da assicurare a tutte le parti reciproci vantaggi economici e l'equilibrio di questi diritti e di questi obblighi, fatto salvo l'articolo 12, e, al fine di, qualora ciò sia opportuno, proporre emendamenti al testo del presente accordo, in considerazione tra l'altro dell'esperienza acquisita nella sua attuazione. Emendamenti 15.10. Le parti firmatarie potranno modificare il presente accordo tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato entreranno in vigore, per ogni parte, solo quando questa li avrà accettati. Recesso 15.11. Ogni parte contraente del presente accordo potrà recedere dal presente accordo. Il recesso prenderà effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni a decorrere dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente accordo potrà richiedere l'immediata riunione del comitato. Non applicazione del presente accordo tra le parti 15.12. Il presente accordo non si applica tra due parti, se una di esse, al momento della sua accettazione o adesione, non ne consenta l'applicazione. Allegati 15.13. Gli allegati al presente accordo ne sono parte integrante. Segretariato 15.14. Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo. Deposito 15.15. Il presente accordo verrà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che trasmetterà, senza indugi ad ogni parte firmataria di detto accordo e ad ogni parte contraente dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, copia certificata conforme del presente accordo e di ogni emendamento che vi verrà apportato conformemente all'articolo 15, paragrafo 10, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente all'articolo 15, paragrafi da 1 a 3 e di ogni recesso conformemente all'articolo 15, paragrafo 11. Registrazione 15.16. Il presente accordo verrà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il 12 aprile millenovecentosettantanove, in una sola copia, nelle lingue inglese, spagnola e francese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. (1)Il termine «governo» comprende le competenti autorità della Comunità economica europea. ALLEGATO 1 TERMINI E DEFINIZIONI AI FINI PARTICOLARI DELL'ACCORDO Nota : I riferimenti nelle note esplicative alle definizioni dell'espressione «Organismo internazionale ad attività normativa» si basano sulle definizioni del loro stato nel marzo 1979. 1. Specifiche tecniche Specifiche che figurano in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto, quali il livello della qualità e della prestazione, la sicurezza, le dimensioni. Può comprendere o comportare esclusivamente norme applicabili ad un prodotto per quanto concerne la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Nota esplicativa: L'accordo riguarda soltanto le specifiche tecniche che si riferiscono a dei prodotti. In tal modo, la corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione viene modificata al fine di escludere i servizi ed i codici di pratica. 2. Regolamento tecnico Specifiche tecniche, comprese le relative disposizioni amministrative, la cui osservanza è obbligatoria. Nota esplicativa: Questa formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione in quanto quest'ultima si basa sulla definizione del termine «regolamento», che non è definito nell'accordo. Inoltre, la definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione contiene un elemento normativo che figura nelle disposizioni di fondo dell'accordo. Ai fini dell'accordo, tale espressione riguarda anche una norma la cui applicazione sia resa obbligatoria non da un distinto regolamento ma ai sensi di una legge di applicazione generale. 3. Norma Specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa per l'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria. Nota esplicativa: La corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione contiene parecchi elementi normativi che non sono ripresi nella definizione di cui sopra. L'accordo contempla quindi anche le specifiche tecniche che non si basano sul consenso. La definizione di cui sopra non comprende le specifiche tecniche elaborate da una società ai fini della propria produzione o del proprio consumo. Il termine «organismo» copre anche qualsiasi sistema nazionale ad attività normativa. 4. Ente o sistema internazionale Ente o sistema aperto ai competenti organismi di almeno tutte le parti contraenti dell'accordo. 5. Ente o sistema regionale Ente o sistema aperto solo agli organismi competenti di talune parti. 6. Ente del governo centrale Il governo centrale, i suoi ministeri o le sue amministrazioni ed ogni altro organismo sottoposto al controllo del governo centrale per quanto concerne l'attività di cui trattasi. Nota esplicativa Nel caso della Comunità economica europea sono applicabili le disposizioni che reggono le istituzioni dei governi centrali. Tuttavia potranno essere costituiti, nell'ambito della Comunità economica europea, enti regionali o sistemi di certificazione nel cui caso questi saranno soggetti alle disposizioni dell'accordo relative agli enti regionali o ai sistemi di certificazione. 7. Ente pubblico locale Poteri pubblici diversi dal governo centrale (per esempio le autorità statali (in uno Stato di tipo federale), province, Länder, cantoni, comuni, ecc.), i loro ministeri od amministrazioni od ogni organismo sottoposto al controllo di questi poteri pubblici per quanto concerne l'attività di cui trattasi. 8. Organismo non governativo Organismo diverso da un ente del governo centrale o da un ente pubblico locale, compreso un organismo non governativo legalmente autorizzato a far rispettare un regolamento tecnico. 9. Organismo ad attività normativa Organismo governativo o non governativo di cui una delle attività riconosciute si situi nel settore della normalizzazione. 10. Norma internazionale Norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa. Nota esplicativa La formulazione differisce da quella della corrispondente definizione della commissione economica per l'Europa e dell'organizzazione internazionale di normalizzazione al fine di renderla compatibile con le altre definizioni dell'accordo. ALLEGATO 2 GRUPPI D'ESPERTI TECNICI Le procedure di cui in appresso si applicheranno ai gruppi di esperti tecnici istituiti conformemente all'articolo 14. 1. La partecipazione ai lavori dei gruppi di esperti tecnici sarà limitata a persone, preferibilmente funzionari statali, dotate di riconosciute competenze ed esperienza professionale nel settore in questione. 2. I cittadini dei paesi, i cui governi centrali siano parte interessata alla vertenza, non potranno essere membri del gruppo di esperti tecnici investito della controversia. I membri di un gruppo di esperti tecnici svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno quindi fornire loro istruzioni in merito alle questioni sulle quali i gruppi d'esperti sono chiamati a pronunciarsi. 3. Le parti interessate ad una vertenza avranno accesso a tutte le informazioni pertinenti che siano state comunicate ad un gruppo di esperti tecnici, eccezion fatta per le informazioni di natura riservata. Le informazioni riservate, comunicate al gruppo di esperti tecnici, non potranno essere divulgate senza formale autorizzazione del governo o della persona che le abbia fornite. Quando simili informazioni siano richieste al gruppo d'esperti tecnici, ma la divulgazione da parte del gruppo non sia autorizzata, verrà fornito un compendio non riservato dal governo o dalla persona che le abbia fornite. 4. Al fine di promuovere l'elaborazione tra le parti di soluzioni di reciproco gradimento, ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo di esperti tecnici dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto ; in seguito dovrà sottoporre loro le sue conclusioni od un compendio di dette conclusioni, entro un ragionevole periodo di tempo, prima di trasmetterle alle parti. ALLEGATO 3 GRUPPI SPECIALI Le seguenti procedure si applicheranno ai gruppi speciali istituiti conformemente all'articolo 14. 1. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato terrà un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali, competenti in materia di ostacoli tecnici agli scambi e dotati di esperienza nel settore delle relazioni commerciali e dello sviluppo economico. Persone che non siano funzionari statali potranno egualmente essere inserite in detto elenco. Al riguardo, ogni parte sarà invitata ad indicare al presidente del comitato, all'inizio di ogni anno, il (i) nome (i) di uno o due esperti governativi che essa sia disposta a distaccare per tale lavoro. Quando un gruppo speciale è istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 13 oppure 14, il presidente, entro un periodo di sette giorni, proporrà la composizione di questo gruppo speciale, che sarà di tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate comunicheranno, entro sette giorni lavorativi, la loro reazione in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente e non vi si opporranno se non per ragioni inderogabili. I cittadini dei paesi i cui governi centrali siano parti interessate alla controversia non potranno essere membri del gruppo speciale chiamato a pronunciarsi su di essa. I membri di un gruppo speciale svolgeranno le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni non dovranno, dunque, impartire loro delle istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo speciale sia investito. 2. Ogni gruppo speciale adotterà i propri metodi di lavoro. Le parti, che abbiano un sostanziale interesse nella questione e che lo abbiano notificato al comitato, avranno la possibilità di essere ascoltate. Ogni gruppo speciale potrà consultare qualsiasi fonte ritenga opportuno e richiedere informazioni e pareri tecnici. Prima di chiedere ad una fonte, posta sotto la giurisdizione territoriale di una parte, informazioni o pareri tecnici, ne informerà il governo di detta parte. Nel caso in cui sia necessario consultare organismi od esperti competenti, tale consultazione dovrà aver luogo al più presto nel quadro della procedura di composizione delle controversie. Ogni parte risponderà senza indugi e senza riserve a qualsiasi domanda di informazioni presentata da un gruppo speciale che ritenga tali informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale potranno essere divulgate solo previa autorizzazione formale del governo o della persona che le abbia fornite. Quando tali informazioni sono richieste al gruppo speciale, ma la divulgazione da parte di questi non è autorizzata, verrà trasmesso un compendio non riservato da parte del governo o della persona che le ha fornite. 3. Quando le parti interessate ad una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, il gruppo speciale espone le sue constatazioni per iscritto. Il rapporto di un gruppo speciale dovrà normalmente contenere una relazione sulle ragioni di qualsiasi constatazione e raccomandazione. Qualora intervenga un accordo bilaterale, il gruppo speciale potrà, nel suo rapporto, limitarsi ad esporre brevemente la questione ed a segnalare che è stata trovata una soluzione. 4. Al fine di promuovere l'elaborazione, tra le parti, di soluzioni reciprocamente soddisfacenti ed al fine di prendere conoscenza delle loro osservazioni, ogni gruppo speciale dovrà dapprima sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del suo rapporto ed, in seguito, dovrà sottoporre loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, entro un ragionevole periodo di tempo, prima di comunicarle alle parti. (Traduzione) ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI PREAMBOLO LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE ACCORDO, qui di seguito denominate le «parti», CONSIDERANDO che, secondo quanto concordato dai ministri nella dichiarazione di Tokio del 14 settembre 1973, i negoziati commerciali multilaterali di vasta portata avviati nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito denominato «accordo generale» oppure «GATT», devono tra l'altro avere lo scopo di ridurre o di eliminare le misure non tariffarie o, qualora ciò non sia opportuno, di ridurne od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione delle correnti commerciali e di sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale; CONSIDERANDO inoltre che, sempre secondo le decisioni dei ministri, i negoziati dovrebbero prefiggersi di apportare vantaggi supplementari per il commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo, e che occorre applicare misure differenziate a detti paesi, in modo da riservare loro un trattamento speciale e più favorevole, in quei settori di negoziati in cui ciò sia realizzabile ed opportuno; RICONOSCENDO che, per raggiungere i loro obiettivi economici e sociali, cioè l'attuazione di programmi e di politiche di sviluppo economico tendenti ad innalzare il tenore di vita delle loro popolazioni, tenuto conto della situazione della loro bilancia dei pagamenti, i paesi in via di sviluppo possono avere bisogno di attuare misure differenziate che siano state concordate tra le parti; CONSIDERANDO che, come riconosciuto dai ministri nella dichiarazione di Tokio, la situazione ed i particolari problemi dei paesi meno avanzati tra quelli in via di sviluppo dovranno essere oggetto di particolare attenzione ed è necessario fare in modo che tali paesi beneficino di un trattamento speciale nel contesto di qualsiasi misura generale o specifica attuata, nel corso dei negoziati, a favore dei paesi in via di sviluppo; RICONOSCENDO la necessità di creare di concerto un quadro internazionale di diritti e di obblighi concernenti le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, al fine di realizzare una più avanzata liberalizzazione ed espansione del commercio mondiale e di migliorare il quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale; RICONOSCENDO che le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici non dovranno essere elaborate, definite od applicate ai prodotti stranieri o nazionali ed ai fornitori stranieri o nazionali, in modo da accordare una protezione ai prodotti od ai fornitori nazionali e non dovranno causare discriminazioni tra prodotti o fornitori stranieri; RICONOSCENDO l'opportunità di dare trasparenza ai regolamenti, procedure e pratiche in materia di appalti pubblici; RICONOSCENDO la necessità d'istituire procedure internazionali di notifica, di consultazione, di vigilanza e di composizione delle controversie ai fini di un'equa, rapida ed effettiva attuazione delle disposizioni internazionali in materia di commesse pubbliche e di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi al più alto livello possibile; HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo I Portata e campo di applicazione 1. Il presente accordo si applica: a) a qualsiasi legge, regolamento, procedura e pratica concernente gli acquisti di prodotti effettuati dalle entità (1) di cui al presente accordo, compresi i servizi accessori alla fornitura dei prodotti, qualora il valore di questi servizi accessori non superi quello degli stessi prodotti, ma non i contratti di servizio in quanto tali; b) ad ogni contratto di valore uguale o superiore a 150 000 DSP (2) (diritti speciali di prelievo). Le quantità da acquistare non possono essere scisse al fine di portare il valore dei contratti da concludere al di sotto di 150 000 DSP. Qualora per una singola commessa relativa ad uno o più prodotti dello stesso tipo vengano conclusi più contratti, eventualmente ripartiti in lotti separati, il valore di questi contratti successivi, nel corso dei 12 mesi che seguono il contratto iniziale, costituisce la base di applicazione del presente accordo; c) ai contratti conclusi da entità poste direttamente od essenzialmente sotto l'autorità delle parti e d'altre entità designate per quanto concerne le loro procedure e pratiche di conclusione di contratti per appalti. Fino all'esame ed ai nuovi negoziati citati nelle disposizioni finali, il campo di applicazione del presente accordo è determinato dall'elenco delle entità di cui all'allegato I e, qualora vengano apportate rettifiche, modifiche o emendamenti, dall'elenco delle entità che subentreranno alle precedenti. 2. Le parti notificano alle loro entità non contemplate nel presente accordo, nonché ai governi ed alle amministrazioni regionali e locali sotto la loro giurisdizione territoriale gli obiettivi, i principi e le norme del presente accordo, in particolare le norme relative al trattamento nazionale ed alla non discriminazione, e richiamano la loro attenzione sui vantaggi globali di una liberalizzazione nel settore degli appalti pubblici. Articolo II Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto concerne le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche concernenti gli appalti pubblici contemplati dal presente accordo, ciascuna parte riserva immediatamente ed incondizionatamente ai prodotti originari del territorio doganale (comprese le zone franche) delle altre parti ed ai fornitori che offrano questi prodotti e siano stabiliti sul territorio di dette parti, un trattamento non meno favorevole: a) di quello accordato ai prodotti ed ai fornitori nazionali, e b) di quello riservato ai prodotti di qualsiasi altra parte ed ai fornitori stabiliti sul territorio di qualsiasi altra parte. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano ai dazi doganali ed alle imposizioni di qualsiasi natura riscossi all'importazione o in occasione di importazioni, né alle modalità di percezione di detti dazi ed importazioni, o alle altre regole e formalità d'importazione. 3. Le parti non applicano a prodotti importati nel quadro di una commessa pubblica coperta dal presente accordo, e provenienti da altre parti, norme in materia di origine diverse da quelle che verranno applicate, in normali operazioni commerciali ed al momento dell'importazione, alle altre importazioni di identici prodotti provenienti dalle stesse parti. Articolo III Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Obiettivi 1. Nell'attuazione e nell'amministrazione del presente accordo, le parti tengono debitamente conto, per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le esigenze dei paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati, in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, considerando la necessità di provvedere a quanto segue: a) salvaguardare la loro bilancia dei pagamenti e procurarsi un sufficiente volume di riserve per la realizzazione di programmi di sviluppo economico; b) promuovere la creazione o lo sviluppo della produzione nazionale, compreso il settore delle piccole imprese e delle industrie a carattere artigianale nelle regioni rurali od arretrate, nonché lo sviluppo economico di altri settori industriali; c) sostenere gli stabilimenti industriali finché essi dipendano totalmente o sostanzialmente dagli appalti pubblici; (1)Nel presente accordo il termine «entità» comprende anche gli organismi ufficiali. (2)Per i contratti di valore inferiore al limite fissato, le parti esaminano, conformemente al paragrafo 6 dell'articolo IX la possibilità di applicare l'accordo nella sua totalità o parzialmente. In particolare, esse procedono all'esame delle pratiche e delle procedure utilizzate in materia di contratti per appalti pubblici, nonché dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza per quanto concerne tali contratti, in relazione con l'eventuale inserimento, nel campo d'applicazione dell'accordo, di contratti inferiori al limite fissato. d) incoraggiare il loro sviluppo economico promuovendo intese di portata regionale o mondiale tra paesi in via di sviluppo, che siano state presentate alle parti contraenti all'accordo generale e che non siano state da queste disapprovate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente accordo, nell'elaborare e nell'applicare leggi, regolamenti o procedure che si ripercuotano sugli appalti pubblici, le parti agevolano l'incremento delle importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo, tenendo presente gli speciali problemi dei paesi meno avanzati e di quelli il cui sviluppo economico è ai primi stadi. Campo d'applicazione 3. Al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo di aderire al presente accordo a condizioni compatibili con le loro esigenze di sviluppo, di finanze e di commercio, si tiene debito conto degli obiettivi enunciati al precedente paragrafo 1 nel corso dei negoziati relativi agli elenchi delle entità acquirenti dei paesi in via di sviluppo alle quali si applicheranno le disposizioni del presente accordo. Nel compilare gli elenchi delle loro entità alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo, i paesi sviluppati si sforzano di includere le entità che acquistano prodotti la cui esportazione sia di interesse per i paesi in via di sviluppo. Deroghe concordate 4. I paesi in via di sviluppo possono negoziare con gli altri partecipanti alle trattative per il presente accordo deroghe reciprocamente accettabili alle norme del trattamento nazionale, per quanto concerne talune entità o taluni prodotti ripresi nei loro elenchi di entità, tenendo conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel corso di questi negoziati vengono tenute dovutamente presenti le considerazioni menzionate ai commi da a) a c) del paragrafo 1. I paesi in via di sviluppo aderenti alle intese regionali o mondiali tra paesi in via di sviluppo di cui al comma d) del paragrafo 1 possono inoltre negoziare deroghe ai loro elenchi, in considerazione delle particolari circostanze di ciascun singolo caso, tenendo conto tra l'altro, delle disposizioni relative agli appalti pubblici contenute nelle suddette intese regionali o mondiali, con particolare riguardo ai prodotti che saranno oggetto di programmi comuni di sviluppo industriale. 5. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i paesi in via di sviluppo ad esso aderenti possono modificare i loro elenchi di entità conformemente alle disposizioni dell'articolo IX, paragrafo 5, dell'accordo stesso relative alla modifica di detti elenchi, in considerazione delle loro esigenze in materia di sviluppo, di finanze e di commercio, o richiedere al comitato di ammettere deroghe alle norme sul trattamento nazionale per quanto concerne talune entità o taluni prodotti ripresi nei loro elenchi di entità, in considerazione delle peculiarità di ciascun caso e tenuto debito conto delle disposizioni dei commi da a) a c) del paragrafo 1. I paesi in via di sviluppo aderenti al presente accordo possono, inoltre, chiedere al comitato, dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, ammettere alcune deroghe per quanto concerne talune entità o taluni prodotti riportati nei loro elenchi, data la loro partecipazione ad intese regionali o mondiali tra paesi in via di sviluppo, in considerazione delle particolarità di ciascun caso e tenuto debito conto delle disposizioni del comma d) del paragrafo 1. Qualsiasi richiesta di modifica di un elenco rivolta al comitato da un paese in via di sviluppo aderente al presente accordo viene corredata da un'adeguata documentazione e da ogni informazione che possa risultare necessaria all'esame della questione. 6. I precedenti paragrafi 4 e 5 vengono applicati mutatis mutandis ai paesi in via di sviluppo che aderiranno al presente accordo dopo la sua entrata in vigore. 7. Le deroghe concordate di cui ai paragrafi da 4 a 6 sono oggetto d'esame conformemente alle disposizioni del paragrafo 13 del presente articolo. Assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo aderenti all'accordo 8. I paesi sviluppati aderenti al presente accordo forniscono, su richiesta, ogni assistenza tecnica che ritengono adeguata ai paesi in via di sviluppo firmatari di detto accordo, al fine di risolvere i problemi di questi paesi in materia di commesse governative. 9. Detta assistenza, che viene fornita senza alcuna discriminazione tra paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo, riguarda, tra l'altro: - la soluzione di problemi tecnici particolari concernenti la conclusione di determinati contratti; - qualsiasi altro problema che la parte richiedente ed un'altra parte ritengano opportuno trattare nel quadro di detta assistenza. Centri d'informazione 10. I paesi sviluppati aderenti al presente accordo creano, individualmente o congiuntamente, centri di informazione incaricati di rispondere a ragionevoli domande di dati presentate da paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo, e concernenti, tra l'altro, le leggi, i regolamenti, le procedure e le pratiche in materia di appalti pubblici, gli avvisi relativi ai progetti di acquisto che sono stati pubblicati, gli indirizzi delle entità di cui al presente accordo, nonché la natura ed il volume dei prodotti acquistati o da acquistare, incluse le informazioni disponibili sulle future gare d'appalto. Il comitato potrà creare anch'esso un centro d'informazione. Trattamento speciale a favore dei paesi meno sviluppati 11. A norma del paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, viene riservato uno speciale trattamento ai paesi meno sviluppati aderenti al presente accordo ed ai fornitori stabiliti in questi paesi, per quanto concerne i prodotti ivi originari nel quadro delle misure generali e speciali a favore dei paesi in via di sviluppo aderenti. Le parti possono anche accordare i vantaggi offerti dal presente accordo ai fornitori stabili nei paesi meno avanzati che non siano parti contraenti, limitatamente ai prodotti originari di questi paesi. 12. I paesi sviluppati aderenti prestano su richiesta, l'assistenza che riterranno opportuna ai potenziali offerenti dei paesi meno sviluppati per la presentazione delle loro offerte d'appalto e per la selezione dei prodotti che possano interessare le entità dei paesi sviluppati, nonché ai fornitori dei paesi meno avanzati e li aiutano inoltre a conformarsi ai regolamenti ed alle norme tecniche concernenti i prodotti che sono oggetto del proposto acquisto. Esame 13. Il comitato esamina annualmente il funzionamento ed i risultati dell'applicazione del presente articolo ; sulla base dei rapporti che saranno presentati dalle parti firmatarie del presente accordo, procede ogni tre anni ad un esame più in profondità volto a valutarne gli effetti. Nel quadro degli esami triennali, al fine di giungere alla più ampia applicazione possibile delle disposizioni del presente accordo, con particolare riguardo all'articolo II, e tenuto conto dello stadio di sviluppo e della situazione finanziaria e commerciale dei paesi in via di sviluppo interessati, il comitato vaglia la necessità di modificare o prorogare le deroghe concesse conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 4 a 6 del presente articolo. 14. Nel corso delle ulteriori serie di negoziati cui si darà corso conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo IX, i paesi in via di sviluppo firmatari del presente accordo prendono in considerazione la possibilità d'aggiungere nuove entità nei loro elenchi, tenendo conto della loro situazione economica, finanziaria e commerciale. Articolo IV Specifiche tecniche 1. Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti da acquistare, quali la qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, le prove ed i metodi di prova, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le prescrizioni in materia di certificazione di conformità definite dalle entità acquirenti, non devono essere elaborate, definite od applicate in modo da creare ostacoli al commercio internazionale né devono avere l'effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. 2. Ogni specifica tecnica prescritta dalle entità acquirenti è, se del caso, a) definita in termini di prestazioni del prodotto piuttosto che di concezione, e b) basata su norme internazionali, regolamenti tecnici nazionali o norme nazionali riconosciute. 3. Non devono essere fatti richieste o riferimenti a speciali marchi di fabbrica o di commercio, brevetti, modelli o tipi, speciali origini o produttori, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi od intelligibili per descrivere le condizioni del contratto e purché nelle gare d'appalto figurino espressioni quali «o equivalente». Articolo V Procedure per le gare d'appalto 1. Le parti fanno in modo che le procedure di gara seguite dalle loro entità siano conformi alle disposizioni riportate qui di seguito. Ai fini del presente accordo, si dice procedura di gara libera quella in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta, e si dice gara mediante preselezione la procedura secondo la quale, conformemente al paragrafo 7 ed alle altre disposizioni del presente articolo in materia, sono ammessi a presentare un'offerta di appalto soltanto i fornitori invitati dall'entità ; si ha infine la procedura di gara a trattativa privata quando l'entità si rivolge individualmente a determinati fornitori, nelle sole circostanze ricordate al paragrafo 15 qui di seguito. Qualificazione dei fornitori 2. Nella fase di qualificazione dei fornitori, le entità non devono fare discriminazioni tra i vari fornitori stranieri, né tra fornitori nazionali e fornitori stranieri. Le procedure di qualificazione saranno conformi alle seguenti disposizioni: a) le condizioni di partecipazione alle procedure di gara vengono rese pubbliche in tempo utile per permettere ai fornitori interessati di avviare e, compatibilmente col buon andamento del meccanismo di gara, di espletare le formalità di qualificazione; b) le condizioni di partecipazione imposte ai fornitori, incluse le garanzie finanziarie, le qualificazioni tecniche e le informazioni necessarie per stabilire la loro capacità finanziaria, commerciale e tecnica, nonché la verifica delle qualificazioni, non devono essere meno favorevoli per fornitori stranieri rispetto ai fornitori nazionali e non opereranno discriminazioni tra i vari fornitori stranieri; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.7 c) la procedura di qualificazione dei fornitori ed il tempo necessario a tal fine non sono utilizzati per escludere un fornitore straniero dall'elenco dei fornitori o per impedire che questi venga preso in considerazione in occasione di un particolare progetto d'acquisto. Le entità riconoscono come fornitori qualificati i fornitori nazionali o stranieri che soddisfino le condizioni di partecipazione fissate per un particolare progetto d'acquisto. I fornitori che chiedano di partecipare ad un particolare progetto d'acquisto, e che non siano ancora qualificati, vengono egualmente presi in considerazione a condizione che rimanga tempo sufficiente per portare a termine le procedure di qualificazione; d) le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati fanno in modo che tutti i fornitori qualificati che ne facciano richiesta vengano iscritti su tali elenchi entro un ragionevole periodo di tempo; e) chiunque abbia richiesto di divenire fornitore qualificato viene avvisato dalle entità interessate circa la decisione presa al riguardo. I fornitori qualificati che siano stati iscritti su un elenco permanente da determinate entità vengono anche informati dell'annullamento di tale elenco o della loro esclusione; f) nessuna disposizione dei precedenti commi da a) ad e) deve impedire l'esclusione di un fornitore per motivi quali fallimento o false dichiarazioni, purché tale misura sia compatibile con le disposizioni del presente accordo relative al trattamento nazionale ed alla non discriminazione. Avviso di progetto di acquisto e fascicolo di gara 3. Le entità fanno uscire un avviso concernente ogni progetto di acquisto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali indicate all'allegato II ; questo avviso costituisce un invito a partecipare ad una gara libera oppure con preselezione. 4. Ogni avviso di progetto di acquisto contiene i seguenti dati: a) natura e quantità dei prodotti da fornire, o il cui acquisto è previsto nel caso di contratti ricorrenti; b) tipo di procedura (generale o selettiva); c) date di consegna; d) indirizzo e termine ultimo per depositare le domande di invito a presentare un'offerta o di qualifica per l'iscrizione sull'elenco dei fornitori, o per presentare le offerte, nonché lingua o lingue da usare; e) indirizzo dell'entità che deve assegnare il contratto e fornire le informazioni necessarie per l'ottenimento del capitolato d'oneri e di altri documenti; f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie ed informazioni richieste dai fornitori; g) importo e modalità di versamento di qualsiasi somma da pagare per ottenere il fascicolo di gara. L'entità pubblica, in una delle lingue ufficiali del GATT, un compendio dell'avviso di progetto d'acquisto contenente almeno le seguenti indicazioni: i) oggetto del contratto; ii) termine per la presentazione delle offerte o della domanda di invito a detta presentazione; iii) indirizzi presso i quali possono essere richiesti i documenti relativi al contratto. 5. Ai fini di una effettiva concorrenza internazionale ottimale nel caso di gare mediante preselezione, le entità invitano, per ciascuna commessa, il maggior numero di fornitori, nazionali e stranieri, a presentare offerte compatibilmente con l'efficacia di funzionamento del meccanismo di gara, e selezionano in modo leale e non discriminatorio i fornitori ammessi a partecipare alle procedure. 6. a) Nel caso di procedure di gara mediante preselezione, le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati, fanno uscire ogni anno, in una delle pubblicazioni indicate all'allegato III, un avviso contenente i dati seguenti: i) enumerazione degli elenchi esistenti, con i loro titoli, in relazione con i prodotti o categorie di prodotti da acquistare sulla base di questi elenchi; ii) condizioni che i potenziali fornitori devono soddisfare per essere iscritti su questi elenchi e metodi di verifica di ciascuna di queste condizioni da parte dell'entità interessata; iii) durata di validità degli elenchi e formalità per il loro rinnovo. b) Le entità che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezionare i fornitori da invitare tra quelli che figurano in detti elenchi, a presentare offerte. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano sugli elenchi. c) Se, dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente paragrafo 3, un fornitore non ancora qualificato chiede di poter rispondere ad una gara di appalto, l'entità avvia senza indugio le procedure di qualificazione. 7. I fornitori che chiedono di partecipare ad una gara speciale sono autorizzati a presentare offerte e vengono presi in considerazione purché, qualora si tratti di fornitori non ancora qualificati, la procedura di qualificazione possa essere conclusa in tempo debito conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. Il numero dei fornitori supplementari autorizzati a partecipare viene limitato unicamente dalla necessità di salvaguardare l'efficacia di funzionamento del meccanismo di gara. 8. Se, dopo la pubblicazione di un avviso di riposto acquisto, ma prima della data fissata per l'apertura o per la presentazione delle offerte precisata nell'avviso o nel fascicolo di gara, sorge la necessità di modificare l'avviso o di pubblicarlo nuovamente, la modifica o la nuova pubblicazione ricevono la stessa diffusione degli originari documenti che sono stati oggetto di modifica. Qualsiasi dato importante comunicato ad un fornitore in merito ad una speciale commessa deve essere notificato simultaneamente a tutti gli altri fornitori interessati, in tempo utile per permettere loro di tenerne conto e di agire di conseguenza. 9. a) Ogni termine fissato deve essere sufficiente a permettere, a tutti i fornitori, stranieri e nazionali, di approntare e depositare le loro offerte prima della chiusura delle procedure d'appalto. Nel fissare i termini, le entità tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità della commessa in causa, l'entità dei prevedibili subappalti ed il tempo necessario per inviare le offerte per posta, dall'estero e dall'interno. b) Compatibilmente con le ragionevoli esigenze dell'entità, ogni data di consegna deve essere fissata tenendo conto del normale tempo necessario al trasporto delle merci dai diversi luoghi d'invio. 10. a) Nelle procedure di gara libere, il termine fissato per la ricezione delle offerte d'appalto non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo. b) Nelle gare con preselezione che non comportano l'utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la presentazione di una domanda d'invito a presentare un'offerta non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3 ; il termine fissato per la ricezione delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere da quello in cui è stato diramato l'invito relativo. c) Nelle gare con preselezione che comportano l'utilizzazione di un elenco permanente di fornitori qualificati, il termine per la ricezione delle offerte non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni a decorrere dal giorno dell'iniziale invio dei relativi inviti. Qualora la data dell'invio iniziale degli inviti a presentare offerte d'appalto non coincida con la data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 3, l'intervallo tra queste date non può essere in alcun caso inferiore a 30 giorni. d) I termini ricordati ai precedenti commi da a) a c) possono essere ridotti quando lo richieda l'urgenza, dovutamente comprovata dall'entità, oppure quando si tratti di seconda o successiva pubblicazione concernente contratti a carattere ricorrente a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 11. Se nelle procedure di gara un'entità autorizza la presentazione delle offerte in diverse lingue, una di queste lingue deve essere una delle lingue ufficiali del GATT. 12. Il fascicolo di gara trasmesso ai fornitori deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché questi possano presentare offerte valide, ed in particolare: a) l'indirizzo dell'entità alla quale vanno inviate le offerte; b) l'indirizzo dove devono essere inviate le richieste di informazioni supplementari; c) la lingua o le lingue da usare per la presentazione delle offerte e dei relativi documenti; d) la data limite ed i termini per la ricezione dell'offerta, nonché il periodo durante il quale ogni offerta potrà essere accettata; e) le persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte e la data, l'ora ed il luogo di questa apertura; f) le condizioni di carattere economico e tecnico, le garanzie finanziarie, i dati o documenti richiesti dai fornitori; g) la completa descrizione dei prodotti richiesti o di qualsiasi requisito, comprese le specifiche tecniche e la certificazione di conformità richiesta per i prodotti, ed i piani, i disegni e le necessarie istruzioni; h) i criteri di aggiudicazione, compreso qualsiasi necessario elemento, ad eccezione dei prezzi, che verranno considerati al momento della valutazione delle offerte e gli elementi dei costi di cui si terrà conto per la valutazione dei prezzi indicati nell'offerta, quali le spese di trasporto, d'assicurazione e controllo e, nel caso di prodotti stranieri, i dazi doganali e le altre imposizioni all'importazione, le tasse e la moneta di pagamento; i) le modalità di pagamento; j) qualsiasi altra modalità e condizione. 13. a) Nelle gare libere, le entità trasmettono il fascicolo di gara a tutti i fornitori partecipanti che ne facciano richiesta, e risponderanno senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazione relativa a detta documentazione. b) Nelle gare mediante preselezione, le entità inviano il fascicolo di gara ad ogni fornitore che chieda di partecipare e rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di spiegazione relativa a detta documentazione. c) Le entità rispondono senza indugio ad ogni ragionevole richiesta di informazioni concernenti la gara d'appalto inviata da un fornitore partecipante, purché dette informazioni non avvantaggino questo fornitore rispetto ai suoi concorrenti nella procedura di aggiudicazione. Presentazione, ricezione ed apertura delle offerte ed aggiudicazione dei contratti 14. La presentazione, la ricezione e l'apertura delle offerte di appalto, nonché l'aggiudicazione dei contratti sono disciplinate come segue: a) normalmente, le offerte vengono presentate per iscritto direttamente o per posta. Le offerte per telescritto, telegramma o telecopia, nei casi in cui sono ammesse, devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, in particolare il prezzo definitivo proposto dall'offerente ed una dichiarazione con la quale l'offerente accetta tutte le modalità, condizioni e disposizioni contenute nell'invito a presentare l'offerta. L'offerta deve essere prontamente confermata per lettera o con l'invio di una copia firmata del telex, del telegramma o della telecopia. Non è ammessa la presentazione di offerte per telefono. Il telescritto, il telegramma o la telecopia fanno fede in caso di divergenze o di contraddizioni tra il loro contenuto e qualsiasi documento ricevuto dopo la scadenza del termine ; le richieste di partecipazione a gare con preselezione possono essere presentate per telescritto, telegramma o telecopia; b) le possibilità che possono essere offerte ai concorrenti di correggere errori involontari tra l'apertura delle offerte di appalto e l'aggiudicazione dei contratti non devono dar luogo a discriminazione; c) un fornitore non viene penalizzato qualora, in seguito ad un ritardo imputabile unicamente all'entità, l'offerta pervenga al servizio preposto all'esame della documentazione dopo la scadenza del termine. Le offerte possono inoltre essere prese in considerazione in altre eccezionali circostanze qualora le procedure dell'entità interessata dispongano in questo senso; d) tutte le offerte richieste dalle entità nel quadro di gare libere o con preselezione sono accolte ed aperte conformemente alle procedure e condizioni che garantiscano la regolarità dell'apertura e dell'accesso alle informazioni che ne derivano. La ricezione e l'apertura delle offerte d'appalto devono inoltre essere conformi alle disposizioni del presente accordo in materia di trattamento nazionale e di non discriminazione. A tal fine per quanto concerne le gare libere, le entità emanano disposizioni per l'apertura delle offerte di appalto in presenza degli offerenti o dei loro rappresentanti, oppure di un testimone adeguato ed imparziale, estraneo alla procedura di aggiudicazione dei contratti. Viene redatto un verbale dell'apertura delle offerte, che resta presso l'entità interessata e a disposizione delle autorità governative da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate agli articoli VI e VII del presente accordo; e) per essere considerata ai fini dell'aggiudicazione, l'offerta deve essere conforme, al momento della sua apertura, alle condizioni essenziali specificate negli avvisi o nel fascicolo di gara ed essere stata depositata da fornitori che soddisfino le condizioni di partecipazione. Qualora abbia ricevuto un'offerta anormalmente inferiore alle altre, l'entità può informarsi presso l'offerente per assicurarsi se questo sia in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione e adempiere i termini del contratto; f) tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non concludere un contratto, l'autorità aggiudica il contratto stesso all'offerente che sia stato riconosciuto pienamente in grado di rispettarlo e la cui offerta, riguardi essa prodotti nazionali o stranieri, sia la più bassa o quella ritenuta più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione precisati negli avvisi o nel fascicolo di gara; g) qualora dall'esame delle offerte appaia che nessuna di esse è manifestamente la più vantaggiosa, secondo i criteri specifici di valutazione fissati negli avvisi o nel fascicolo di gara, l'entità è tenuta, nei negoziati che seguiranno eventualmente, a considerare e trattare in modo analogo tutte le offerte competitive; h) le entità non devono normalmente subordinare le aggiudicazioni alla condizione che il fornitore offra possibilità di acquisti compensativi o ad analoghe condizioni. Nel limitato numero di casi in cui tali obblighi siano oggetto di un contratto, le parti interessate limitano la compensazione ad una ragionevole percentuale del valore del contratto e non favoriranno i fornitori cittadini di una parte rispetto ai fornitori cittadini di qualsiasi altra parte. L'aggiudicazione non deve normalmente essere subordinata alla concessione di una licenza per una tecnologia ; i casi in cui una tale condizione venga richiesta devono essere per quanto possibile rari ed i fornitori cittadini di una parte non saranno favoriti rispetto ai fornitori che siano cittadini di qualsiasi altra parte. Gara mediante trattativa privata 15. Le disposizioni dei precedenti paragrafi da 1 a 14, che si applicano alle procedure di gare di appalto libere o con preselezione, non si applicano necessariamente nelle circostanze definite qui di seguito, a condizione che non si ricorra alla trattativa privata al fine di ridurre al massimo la concorrenza o in modo da costituire una discriminazione tra fornitori stranieri o una misura di protezione a vantaggio dei produttori nazionali: a) quando non sia stata depositata nessuna offerta di appalto a seguito di un bando di gara libera o con preselezione, oppure quando le offerte depositate siano state concertate o non siano conformi alle condizioni essenziali nel bando di gara, od emanino da fornitori che non soddisfino le condizioni di partecipazione fissate conformemente al presente accordo, purché, tuttavia le condizioni del bando iniziale non vengano fondamentalmente modificate nel contratto aggiudicato; b) quando, trattandosi di lavori artistici, o per ragioni connesse con la protezione di diritti esclusivi, quali diritti di brevetto o d'autore, i prodotti possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun soddisfacente prodotto di ricambio o di sostituzione; c) nel caso in cui ciò sia rigorosamente necessario quando, per ragioni di estrema urgenza dovute ad avvenimenti che non potevano essere previsti dall'entità, le procedure di gara libera o con preselezione non permettano d'ottenere i prodotti in tempo debito; d) quando si tratti di consegne supplementari da parte del fornitore iniziale per sostituzione di parti di forniture già effettuate o di impianti esistenti, oppure a complementi di dette forniture od installazioni, nei casi in cui un cambiamento di fornitore obbligherebbe l'entità ad acquistare materiale non intercambiabile con quello già esistente; e) quando un'entità acquisti prototipi o prodotti nuovi messi a punto su sua richiesta nel corso dell'esecuzione di un contratto particolare di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale ed ai fini di detto contratto. Una volta eseguiti tali contratti, gli ulteriori acquisti di prodotti sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 14 del presente articolo (1). 16. Le entità redigono un verbale per ogni contratto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 15 del presente articolo. Ciascun verbale indicherà il nome dell'entità, il valore e la natura delle merci acquistate, nonché il loro paese d'origine e preciserà quali fra le circostanze di cui al paragrafo 15 sono state prese in considerazione. Il verbale resterà presso l'entità interessata ed a disposizione delle autorità governative da cui essa dipende, al fine di essere utilizzato, se necessario, per le procedure indicate agli articoli VI e VII del presente accordo. (1)Lo sviluppo originale di un nuovo prodotto può richiedere una verta limitazione della produzione allo scopo di profittare dei risultati di prove pratiche e di appurare se il prodotto si presti per una produzione di massa accettabile sul piano qualitativo. Esso non riguarda la produzione di massa allo scopo di accertare la vitalità commerciale del prodotto o ad ammortizzare le spese di ricerca e di messa a punto. Articolo VI Informazione e esame 1. Qualsiasi legge, regolamento, decisione giudiziaria, decisione amministrativa d'applicazione generale, nonché qualsiasi procedura (comprese le clausole contrattuali tipo), relativi agli appalti pubblici contemplati dal presente accordo devono essere pubblicati senza indugio dalle parti nelle rispettive pubblicazioni, il cui elenco figura all'allegato IV, ed in modo tale che le altre parti e gli altri fornitori possano prenderne conoscenza. Le parti devono essere pronte a fornire spiegazioni sulle loro procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ad ogni altra parte che ne faccia richiesta. Le entità devono essere pronte a fornire spiegazioni sulle loro pratiche e procedure di aggiudicazione dei contratti a qualsiasi fornitore che ne faccia richiesta e che sia cittadino di un paese aderente. 2. Le entità comunicano senza indugio ad ogni fornitore che ne faccia richiesta pertinenti informazioni sui motivi del rifiuto della sua iscrizione sull'elenco dei fornitori qualificati o le ragioni per le quali non è stato invitato od ammesso a presentare un'offerta. 3. Le entità informano, per iscritto oppure per mezzo di pubblicazione, gli offerenti non prescelti in merito all'aggiudicazione del contratto ; questa informazione deve essere fornita entro sette giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione. 4. L'entità acquirente comunica prontamente ad ogni offerente non prescelto, che ne presenti richiesta, pertinenti informazioni sui motivi del mancato accoglimento della sua offerta, ed indica le caratteristiche ed i relativi vantaggi dell'offerta prescelta, nonché il nome dell'aggiudicatario. 5. Le entità designano una persona od un servizio incaricati di comunicare informazioni supplementari agli offerenti non prescelti che ritengano insoddisfacenti le ragioni avanzate per il mancato accoglimento della loro offerta o che formulino altre domande in merito all'aggiudicazione. Devono inoltre essere istituite procedure per deliberare, in primo grado od in sede di revisione, sui reclami relativi a qualsiasi fase di conclusione dei contratti affinché, per quanto possibile, le controversie inerenti all'applicazione del presente accordo sorte tra i fornitori e le entità interessate siano disciplinate in modo equo e con la massima diligenza. 6. Il governo di una parte di cui sia cittadino un offerente non prescelto può, fatto salvo l'articolo VII, richiedere le informazioni supplementari sull'aggiudicazione del contratto che potessero rivelarsi necessarie al fine di accertare che l'acquisto è stato effettuato in condizioni di equità e di imparzialità. Al riguardo, il governo acquirente fornisce informazioni sulle caratteristiche e sui relativi vantaggi dell'offerta d'appalto prescelta ed indicherà il prezzo dell'aggiudicazione. Normalmente queste ultime informazioni possono essere divulgate dal governo dell'offerente non prescelto a condizione che esso si avvalga di questo diritto con discrezione. Qualora sussista rischio che possano nuocere alla concorrenza nel corso di successive gare di appalto, queste informazioni vengono divulgate soltanto previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha comunicate al governo dell'offerente non prescelto. 7. Le informazioni disponibili sulla conclusione di un contratto vengono comunicate ad ogni parte che le richieda. 8. Le informazioni riservate fornite da una parte che possano impedire l'applicazione di disposizioni legali, o che siano ad ogni modo contrarie all'interesse pubblico o portino pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private, o possano nuocere ad una leale concorrenza tra i fornitori, non vengono divulgate senza preventiva autorizzazione formale della parte che le ha fornite. 9. Le parti compilano e trasmettono al comitato statistiche annuali sui loro acquisti, corredate dei dati seguenti sui contratti aggiudicati da tutte le entità acquirenti contemplate dal presente accordo: a) statistiche globali del valore di stima dei contratti aggiudicati, al di sopra e al di sotto del valore limite; b) statistiche che indichino il numero ed il valore totale dei contratti aggiudicati al di sopra del valore limite, distinte per entità, per categoria di prodotti e per nazionalità degli aggiudicatari o per paese di origine dei prodotti, secondo una classificazione commerciale riconosciuta od altro adeguato sistema; c) statistiche che indichino il numero ed il valore totali dei contratti aggiudicati in ciascuna delle circostanze di cui al paragrafo 15 dell'articolo V. Articolo VII Adempimento degli obblighi Istituzioni 1. A norma del presente accordo, viene istituito un comitato per gli appalti pubblici (qui di seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato elegge il suo presidente, e si riunisce ogniqualvolta sia necessario, comunque almeno una volta all'anno, per fornire alle parti l'occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi e per esercitare le altre funzioni che potranno essergli conferite dalle parti. 2. Il comitato può istituire gruppi speciali con le modalità ed ai fini enunciati al paragrafo 8 del presente articolo, nonché gruppi di lavoro od altri organi sussidiari incaricati di svolgere funzioni eventualmente loro assegnate dal comitato stesso. Consultazioni 3. Ogni parte esamina con spirito di comprensione le rimostranze rivolte da un'altra parte e deve offrire la possibilità di consultazioni in merito qualora dette rimostranze siano attinenti all'applicazione del presente accordo. 4. Se, a giudizio di una parte, un vantaggio che le deriva, direttamente od indirettamente, dal presente accordo risulta annullato o compromesso, o la realizzazione di qualsiasi obiettivo dell'accordo è ostacolata da una o più altre parti, detta parte può, al fine di pervenire ad una composizione di comune gradimento, chiedere per iscritto l'apertura di consultazioni con la parte o le parti di cui sopra. Ciascuna parte esamina con spirito di comprensione le richieste di consultazioni formulate da un'altra parte. Le parti interessate avviano senza indugi le consultazioni richieste. 5. Le parti che procedono a consultazioni su una speciale questione relativa all'applicazione dell'accordo forniranno le informazioni in merito, fatto salvo il paragrafo 8 dell'articolo VI, e si sforzano di condurre in porto dette consultazioni entro un termine ragionevolmente breve. Composizione delle controversie 6. Qualora le parti interessate non giungano ad una soluzione di comune gradimento a seguito di consultazioni di cui al paragrafo 4, il comitato si riunisce su richiesta di qualsiasi parte interessata alla controversia entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, per esaminare la questione al fine di facilitare la ricerca di una soluzione soddisfacente. 7. Qualora non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per ambo le parti entro tre mesi dall'esame dettagliato, effettuato dal comitato conformemente al paragrafo 6, il comitato stesso, su richiesta di una qualsiasi parte interessata alla controversia, istituisce un gruppo speciale con i seguenti incarichi: a) esaminare la questione; b) procedere a regolari consultazioni con le parti interessate e fornire loro ogni possibilità di giungere ad una soluzione di comune gradimento; c) esporre i fatti attinenti all'applicazione del presente accordo e presentare conclusioni che aiutino il comitato a formulare raccomandazioni o a deliberare sulla questione. 8. Per facilitare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato tiene un elenco indicativo ufficioso di funzionari statali esperti in materia di relazioni commerciali. In detto elenco possono figurare anche persone che non siano funzionari statali. Al riguardo, ogni parte viene invitata ad indicare al presidente del comitato, all'inizio di ogni anno, il nome d'una o due persone che essa è disposta a mettere a disposizione per tale compito. Quando un gruppo speciale viene costituito conformemente al paragrafo 7, il presidente propone entro sette giorni alle parti interessate alla controversia, la composizione di questo gruppo speciale, che conterà tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali. Le parti direttamente interessate rendono nota entro sette giorni lavorativi la loro reazione in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente e non possono opporvisi, tranne che per ragioni inderogabili. I cittadini dei paesi i cui governi siano parti interessate alla controversia non possono essere membri del gruppo speciale chiamato a decidere. I membri di un gruppo speciale svolgono le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi o di qualsivoglia organizzazione. I governi e le organizzazioni devono quindi astenersi dal fornire loro istruzioni concernenti i problemi in discussione. 9. Ogni gruppo speciale fissa i propri metodi di lavoro. Ogni parte che abbia un interesse sostanziale nella questione e che ne abbia dato notifica al comitato, deve avere la possibilità di farsi ascoltare. Ogni gruppo speciale può consultarsi ed informarsi presso qualsiasi fonte che esso ritenga adeguata. Prima di informarsi presso una fonte posta sotto la giurisdizione di una parte, ne avvisa il governo di dette parte. Ogni parte risponde senza indugi e senza riserve a qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un gruppo speciale che ritenga tali informazioni necessarie ed appropriate. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale non vengono divulgate senza autorizzazione del governo o della persona che le ha fornite. Quando informazioni di questo genere vengono richieste al gruppo speciale, ma quest'ultimo non è autorizzato a divulgarle, viene fornito un compendio non riservato, autorizzato dal governo o dalla persona che ha fornite le informazioni di cui sopra. Qualora non possa essere apportata ad una controversia una soluzione di comune gradimento, o quando la controversia concerna l'interpretazione dell'accordo, il gruppo speciale deve anzitutto sottoporre alle parti interessate la sezione descrittiva del suo rapporto ed in seguito presentare loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, con un ragionevole anticipo rispetto alla data di trasmissione al comitato. Quando non si tratti di una questione di interpretazione dell'accordo e sia stata raggiunta una composizione bilaterale della controversia, il gruppo speciale può limitarsi, nella sua relazione, ad esporre brevemente la questione ed a riferire che è stata trovata una soluzione. 10. Il tempo necessario ai gruppi speciali può variare a seconda dei casi. I gruppi devono sforzarsi di trasmettere le loro conclusioni e, se del caso, le loro raccomandazioni al comitato, senza indebito ritardo, considerando che il comitato deve provvedere ad una rapida composizione delle questioni urgenti, normalmente entro quattro mesi dalla data della loro istituzione. Esecuzione degli obblighi 11. Terminato l'esame o dopo che il rapporto di un gruppo speciale, di un gruppo di lavoro o di un qualsiasi gruppo sussidiario sia stato presentato al comitato, quest'ultimo esamina senza indugi la questione. Di norma entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto, a meno che ritenga necessaria una proroga, il comitato deve prendere le necessarie disposizioni, ed in particolare: a) presentare una relazione sui fatti della controversia; b) rivolgere raccomandazioni ad una o più parti, e/o c) prendere qualsiasi altra decisione ritenuta opportuna. Ogni raccomandazione del comitato deve mirare alla positiva composizione della controversia sulla base delle norme operative del presente accordo e degli obiettivi enunciati nel suo preambolo. 12. Qualora una parte destinataria di raccomandazioni non si ritenga in grado di metterle in atto, deve prontamente comunicarne le ragioni per iscritto al comitato. In questo caso, il comitato ricercherà ogni altra misura appropriata. 13. Il comitato segue ogni questione in merito alla quale abbia formulato raccomandazioni od abbia deliberato. Equilibrio dei diritti e degli obblighi 14. Qualora una o più parti interessate nella controversia non accettino le raccomandazioni del comitato e qualora questi ritenga che le circostanze siano sufficientemente gravi da giustificare un'azione del genere, esso può autorizzare una o più parti a sospendere, totalmente o parzialmente, per tutto il tempo per cui sia necessario, l'applicazione del presente accordo nei confronti di una o più parti, a seconda dell'opportunità dettata dalle circostanze. Articolo VIII Eccezioni all'accordo 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di attuare misure o di mantenere riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la tutela dei suoi essenziali interessi in materia di sicurezza, trattandosi di acquisti d'armi, di munizioni o di materiale bellico o di acquisti indispensabili alla sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale. 2. Purché queste misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi che si trovano in condizioni identiche, od una dissimulata restrizione al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire ad una parte di attuare od applicare misure necessarie alla protezione della moralità pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, alla protezione della vita o della salute di persone, animali o vegetali, alla tutela della proprietà intellettuale o misure concernenti articoli fabbricati da minorati fisici, in istituti filantropici o nelle prigioni. Articolo IX Disposizioni finali 1. Accettazione ed adesione a) Il presente accordo rimane per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Comunità economica europea, gli elenchi delle cui entità sono contenuti all'allegato I. b) Ogni governo aderente all'accordo generale che non sia parte contraente del presente accordo può aderirvi, a condizioni da convenire tra tale governo e le altre parti, depositando presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale uno strumento d'adesione che enunci le condizioni così concordate. c) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione, governi le cui entità sono elencate all'allegato I. d) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo con il quale le parti dovranno concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. e) Per l'accettazione si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. 2. Riserve Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo. 3. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1981 per i governi (1) che lo hanno accettato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. 4. Legislazione nazionale a) Ogni governo che accetti il presente accordo o che vi aderisca provvede, al più tardi alla data dell'entrata in vigore di detto accordo, e per quanto quest'ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative, nonché le procedure e pratiche applicate dalle entità di cui all'elenco allegato al presento accordo, con le disposizioni di detto accordo. b) Ogni parte informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle leggi ed ai suoi regolamenti in rapporto con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di dette leggi e regolamenti. 5. Rettifiche o modifiche a) Le rettifiche a carattere puramente formale e le modifiche di modesto impegno riferentesi agli allegati I-IV del presente accordo devono essere notificate al comitato ed entrano in vigore, salvo il caso di obiezioni, entro 30 giorni. b) Modifiche diverse da quelle menzionate al comma a) di cui sopra possono essere apportate agli elenchi d'entità unicamente in circostanze eccezionali. In tali casi, la parte che si propone di modificare l'elenco delle entità ne informa il presidente del comitato, che convoca immediatamente il comitato stesso. Le parti esaminano la modifica proposta, nonché gli adeguamenti compensativi che potranno risultarne, affinché il campo di applicazione accettato dell'accordo rimanga ad un livello simile a quello precedente la modifica. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo su una modifica apportata o proposta, la questione può essere trattata in seguito in conformità dell'articolo VII del presente accordo, tenendo conto della necessità di mantenere per quanto possibile l'equilibrio dei diritti e degli obblighi. 6. Esami e negoziati a) Il comitato procede ogni anno ad un esame dell'attuazione del funzionamento del presente accordo, tenendo conto degli obiettivi. Esso informa annualmente le parti contraenti dell'accordo generale in merito ai fatti verificatisi durante il periodo coperto da tale esame. b) Al più tardi alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, ed in seguito, periodicamente, le parti avvieranno nuovi negoziati al fine di ampliare e di migliorare l'accordo su base di reciprocità, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo III relative ai paesi in via di sviluppo. Al riguardo, il comitato deve prossimamente studiare le possibilità di estendere il campo di applicazione dell'accordo ai contratti di servizi. (1)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» comprende le competenti autorità della Comunità economica europea. 7. Emendamenti Le parti possono modificare il presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore per ogni parte soltanto quando questa li ha accettati. 8. Recesso Ogni parte può recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di 60 giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni parte può richiedere l'immediata riunione del comitato. 9. Non applicazione del presente accordo tra determinate parti Il presente accordo non si applica tra due parti qualora l'una o l'altra di queste parti al momento della sua accettazione od adesione non ne consenta l'applicazione. 10. Note e allegati Le note e gli allegati sono parte integrante del presente accordo. 11. Segreteria Il segretariato dell'accordo generale espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. 12. Deposito Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale, che trasmette senza indugi a ciascuna parte firmataria del presente accordo ed a ciascuna parte contraente del GATT una copia certificata conforme del presente accordo, di ogni rettifica o modifica che vi è apportata conformemente alle disposizioni del paragrafo 5, e di ogni emendamento apportato conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente al paragrafo 1, o di ogni recesso conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. 13. Registrazione Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. NOTE Articolo I, paragrafo 1 Tenendo conto delle considerazioni di politica generale relative agli aiuti vincolati, ivi compreso l'obiettivo perseguito dai paesi in via di sviluppo, di abolire cioè qualsiasi vincolo su detti aiuti, il presente accordo non si applica agli acquisti effettuati nel quadro di un aiuto vincolato ai paesi in via di sviluppo, finché le parti continuano questa pratica. Articolo V, paragrafo 14, h) Tenuto conto di considerazioni di politica generale proprie dei paesi in via di sviluppo in materia di commesse governative, va notato che conformemente al paragrafo 14, comma h), dell'articolo V, i paesi in via di sviluppo possono considerare come criteri per l'aggiudicazione di contratti l'incorporazione di un certo contenuto d'origine nazionale, gli acquisti compensativi o i trasferimenti di tecnologia. Si osservi che i fornitori cittadini di una parte non devono essere favoriti rispetto ai fornitori cittadini di qualsiasi altra parte. Nota relativa agli allegati dell'accordo Non figurano nel presente testo, a causa del loro volume, gli allegati del presente accordo che contengono gli elenchi degli appalti pubblici (1) ai quali si applicheranno le disposizioni dell'accordo, nonché gli elenchi delle pubblicazioni di cui all'articolo V, paragrafi 3 e 6, e all'articolo VI, paragrafo 1. Si può consultarli nel testo originale dell'accordo sugli appalti pubblici pubblicato dal segretariato del GATT a Ginevra (12 aprile 1979). (1)I seguenti paesi hanno depositato tali elenchi di appalti pubblici : Australia, CEE e suoi Stati membri, Finlandia, Hong Kong, India, Giamaica, Giappone, Niger, Norvegia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI PREAMBOLO I FIRMATARI (1) DELL'ACCORDO RELATIVO AGLI SCAMBI DI AEROMOBILI CIVILI, in seguito denominato «il presente accordo», NOTANDO che i ministri hanno convenuto, in occasione di una riunione tenutasi dal 12 al 14 settembre 1973, che i negoziati commerciali multilaterali del Tokyo Round avrebbero dovuto realizzare l'espansione e una liberalizzazione sempre maggiore del commercio mondiale, inter alia, per la soppressione progressiva degli ostacoli agli scambi e per il miglioramento del quadro internazionale che disciplina il commercio mondiale; DESIDEROSI d'assicurare un massimo di libertà negli scambi mondiali degli aeromobili civili, dello loro parti e delle attrezzature, in particolare la soppressione dei diritti e, per quanto possibile, la riduzione o la soppressione di effetti di restrizione o di distorsione negli scambi; DESIDEROSI d'incoraggiare il progresso tecnologico dell'industria aeronautica a livello mondiale; DESIDEROSI d'assicurare possibilità di concorrenza eque e uguali per la costruzione d'aeromobili civili e per i loro produttori al fine ch'essi possano partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili; CONSAPEVOLI dell'importanza dei loro interessi reciproci globali, a livello economico e commerciale, nel settore della costruzione aeronautica civile; RICONOSCENDO che molti firmatari considerano il settore della costruzione aeronautica come un componente particolarmente importante della politica economica e industriale; DESIDEROSI d'eliminare gli effetti sfavorevoli, negli scambi degli aeromobili civili, delle sovvenzioni governative allo studio, alla costruzione e alla commercializzazione degli aeromobili civili, pur riconoscendo che dette sovvenzioni, di per sé stesse, non possono essere considerate come una distorsione degli scambi; DESIDEROSI che la costruzione d'aeromobili civili operi su una base di competitività commerciale, e riconoscendo che le relazioni tra governo e industria variano largamente da un firmatario all'altro; RICONOSCENDO gli obblighi e diritti che derivano loro dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in seguito denominato «accordo generale» o «GATT») e da altri accordi multilaterali negoziati sotto gli auspici del GATT; RICONOSCENDO la necessità di instaurare procedure internazionali di notifica, di consultazione, di sorveglianza e di composizione delle controversie in modo da assicurare un'esecuzione equa, rapida ed efficace delle disposizioni del presente accordo e di mantenere l'equilibrio dei diritti e degli obblighi; DESIDEROSI di istituire un quadro internazionale che disciplini il commercio degli aeromobili civili, CONVENGONO QUANTO SEGUE: (1)Con il termine «firmatari» si intendono le parti al presente accordo. Articolo 1 1. Elenco dei prodotti 1.1. Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti: a) tutte gli aeromobili civili, b) tutti i motori di aeromobili civili, loro parti e componenti, c) tutte le altre parti, componenti e sottoinsiemi d'aeromobili civili, d) tutti i simulatori di volo a terra e loro parti e componenti, che siano usati in qualità di materiale originario o di sostituzione nella costruzione, la riparazione, la ricostruzione, la manutenzione, la modifica o la trasformazione degli aeromobili civili. 1.2. Ai fini del presente accordo, l'espressione «aeromobili civili» definisce a) tutti gli aeromobili diversi da quelli militari, e b) tutti gli altri prodotti elencati nell'articolo 1.1 di cui sopra. Articolo 2 2. Dazi doganali e altre imposte 2.1. I firmatari convengono: 2.1.1. di eliminare entro il 1º gennaio 1980, o entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali o altri oneri (1) di qualsiasi tipo, prelevati all'importazione o in occasione dell'importazione di prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali elencate nell'allegato, se questi prodotti sono destinati a essere utilizzati negli aeromobili civili o a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione; 2.1.2. d'eliminare, entro il 1º gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali e gli altri oneri (1) di qualsiasi natura, prelevati sulle riparazioni d'aeromobili civili; 2.1.3. di includere, entro il 1º gennaio 1980 oppure entro la data d'entrata in vigore del presente accordo, nei rispettivi elenchi allegati all'accordo generale, l'ammissione in franchigia o l'esenzione doganale per tutti i prodotti compresi nell'articolo 2.1.1 di cui sopra e per tutte le riparazioni comprese nell'articolo 2.1.2 di cui sopra. 2.2. Ogni firmatario : a) adotterà o adeguerà, ai fini d'amministrazione doganale, un sistema basato sulla destinazione particolare del prodotto, in modo da eseguire gli obblighi ai sensi dell'articolo 2.1 di cui sopra ; b) farà in modo che tale sistema comporti un regime di ammissione in franchigia o d'esenzione doganale che sia comparabile al regime istituito dagli altri firmatari e che non costituisca un ostacolo agli scambi ; e c) informerà gli altri firmatari delle modalità di gestione del suo sistema basato sulla destinazione particolare. Articolo 3 3. Ostacoli tecnici agli scambi 3.1. I firmatari notano che le disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi si applicano al commercio degli aeromobili civili. Inoltre, i firmatari hanno convenuto che le specifiche in materia di certificazione di aeromobili civili, e le specifiche relative alle procedure d'impiego e di manutenzione di questi aeromobili, saranno disciplinate, tra i firmatari del presente accordo, dalle disposizioni dell'accordo relativo agli ostacoli tecnici agli scambi. Articolo 4 4. Contratti conclusi su istruzioni governative, contratti obbligatori di subappalto e incentivi 4.1. Gli acquirenti d'aeromobili civili dovrebbero essere liberi di scegliere i loro fornitori sulla base di considerazioni commerciali e tecniche. 4.2. I firmatari non obbligheranno le compagnie aeree, i costruttori di aeromobili, o altre entità acquirenti d'aeromobili civili, né eserciteranno pressioni eccessive su di essi affinché comprino aeromobili civili da una particolare fonte, introducendo in questo modo una discriminazione nei confronti dei fornitori di un firmatario. 4.3. I firmatari hanno convenuto che l'acquisto dei prodotti compresi dal presente accordo dovrebbe essere fatto soltanto sulla base della competitività dei prezzi, qualità e termini di consegna. Trattandosi dell'approvazione o dell'assegnazione di contratti pubblici che (1)«Il termine "altri oneri" ha lo stesso significato attribuitogli nell'articolo II del GATT». riguardano prodotti compresi nel presente accordo, un firmatario potrà, tuttavia, chiedere che le sue imprese qualificate siano ammesse a concorrere su una base competitiva e a condizioni non meno favorevoli di quelle di cui beneficiano le imprese qualificate d'altri firmatari (1). 4.4. I firmatari hanno convenuto di evitare di praticare qualunque tipo d'incentivo riguardo alla vendita o acquisto d'aeromobili civili di una determinata origine che provocherebbe una discriminazione nei confronti dei fornitori di un qualsiasi firmatario. Articolo 5 5. Restrizioni agli scambi 5.1. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa (contingenti all'importazione) né prescrizioni in materia di licenze d'importazione che limiterebbero l'importazione d'aeromobili civili in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale. Ciò non esclude l'applicazione all'importazione di sistemi di controllo o di licenze compatibili con l'accordo generale. 5.2. I firmatari non applicheranno alcuna restrizione quantitativa né licenze d'esportazione, né altre disposizioni similari che limiterebbero, per ragioni commerciali o di concorrenza, l'esportazione di aeromobili civili a destinazione d'altri firmatari, in modo incompatibile con le disposizioni applicabili dell'accordo generale. Articolo 6 6. Sovvenzioni governative, crediti all'esportazione e commercializzazione delle aeromobili 6.1. I firmatari rilevano che le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione ed applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (accordo sulle sovvenzioni e le misure di compensazione) si applicano agli scambi degli aeromobili civili. Essi affermano che, per quanto riguarda la loro partecipazione o le loro sovvenzioni ai programmi di costruzione di aeromobili civili, essi cercheranno di evitare gli effetti sfavorevoli sugli scambi degli aeromobili civili, a norma degli articoli 8.3 e 8.4 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione. Essi terranno ugualmente conto dei fattori speciali vigenti nel settore della costruzione aeronautica, in particolare le sovvenzioni pubbliche largamente diffuse in questo settore, i loro interessi economici internazionali, e il desiderio dei produttori di tutti i firmatari di partecipare all'espansione del mercato mondiale degli aeromobili civili. 6.2. I firmatari hanno convenuto che il calcolo dei prezzi degli aeromobili civili dovrebbe basarsi su una previsione ragionevole di coprire tutti i costi, ivi compresi i costi non rinnovabili dei programmi, una proporzione adeguata di costi individuabili per studi di ricerca e di sviluppo militare riguardanti gli aeromobili, componenti e sistemi, che vengono di conseguenza applicati nella costruzione d'aeromobili civili, i costi medi di produzione e i costi finanziari. Articolo 7 7. Enti regionali e locali 7.1. Oltre agli altri obblighi che risultano loro dal presente accordo, i firmatari hanno convenuto di non obbligare né incoraggiare, direttamente o indirettamente, gli enti regionali e autorità locali, né gli organismi non governativi o altri enti, a prendere delle misure incompatibili con il presente accordo. Articolo 8 8. Sorveglianza, esame, consultazioni e composizione delle controversie 8.1. Verrà istituito un comitato per gli scambi di aeromobili civili (qui di seguito denominato «il comitato»), composto da rappresentanti di tutti i firmatari al presente accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente. Si riunirà secondo le necessità, ma almeno una volta all'anno, per dare ai firmatari la possibilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni relative al funzionamento del presente accordo, ivi compreso l'andamento della costruzione aeronautica civile, per determinare se sia necessario apportare degli emendamenti allo scopo di assicurare la continuazione di scambi liberi ed esenti da distorsioni, per esaminare qualsiasi questione a cui non sarà stato possibile trovare una soluzione soddisfacente per mezzo di consultazioni bilaterali, e adempiere gli obblighi impostigli in virtù del presente accordo, o dai firmatari. 8.2. Il comitato esaminerà ogni anno l'applicazione ed il funzionamento del presente accordo in considerazione di detti obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le (1)L'utilizzazione della formula «ammesse a concorrere ... a condizioni non meno favorevoli ...» non significa che l'importo dei contratti assegnati alle imprese qualificate di un firmatario dia diritto alle imprese qualificate di altri firmatari a contratti di importo similare. parti contraenti al GATT degli sviluppi intervenuti nel periodo in esame. 8.3. Al più tardi entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ad intervalli regolari, i firmatari avvieranno ulteriori negoziati per ampliare e migliorare l'accordo sulla base di reciprocità. 8.4. Il comitato potrà istituire gli organi sussidiari adatti per seguire regolarmente l'applicazione del presente accordo al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei vantaggi reciproci. In particolare il comitato istituirà un organo sussidiario adatto al fine d'assicurare un equilibrio continuo dei reciproci vantaggi, la reciprocità e l'equivalenza dei risultati nell'attuazione dell'articolo 2 di cui sopra, relativo ai prodotti coperti, ai sistemi basati sulla destinazione particolare, ai dazi doganali e a altri oneri. 8.5. I firmatari esamineranno con comprensione le osservazioni rivolte da un altro firmatario e dovranno acconsentire senza indugio a consultazioni riguardanti tali osservazioni, qualora queste vertano su una questione concernente il funzionamento del presente accordo. 8.6. I firmatari riconoscono che è preferibile procedere a consultazioni con gli altri firmatari nel quadro del comitato, al fine di cercare una soluzione di reciproco gradimento prima dell'apertura di un'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di qualsiasi sovvenzione addotta. Nei casi eccezionali in cui non avrà avuto luogo nessuna consultazione prima di avviare una procedura interna di questo tipo, i firmatari notificheranno immediatamente al comitato l'inizio di tale procedura e intraprenderanno nel contempo delle consultazioni per cercare di comune accordo una soluzione che eviterebbe di ricorrere a misure di compensazione. 8.7. Un firmatario che ritenga che i suoi interessi commerciali nel settore della costruzione d'aeromobili civili, produzione, riparazione, manutenzione, ricostruzione, modifica o trasformazione, siano stati, o rischino di essere negativamente influenzati da misure prese da un altro firmatario, potrà informarne il comitato. Su richiesta, il comitato si riunirà entro trenta giorni e esaminerà la questione al più presto in modo da risolvere prontamente i problemi sorti e, in particolare, prima che sia stata trovata altrove una soluzione definitiva. A questo riguardo il comitato potrà emettere le decisioni e formulare le raccomandazioni adeguate. L'esame non pregiudicherà i diritti che derivano ai firmatari dall'accordo generale o da strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, nella misura in cui si applicano al commercio degli aeromobili civili. Al fine di aiutare a esaminare i problemi che si presenteranno nel quadro dell'accordo generale e di detti strumenti il comitato fornirà eventualmente l'assistenza tecnica necessaria. 8.8. I firmatari hanno convenuto che, per quello che riguarda qualsiasi controversia su un punto compreso nel presente accordo ma non in altri strumenti negoziati multilateralmente sotto gli auspici del GATT, i firmatari e il comitato applicheranno, mutatis mutandis, gli articoli XXII e XXIII dell'accordo generale e quelli del memorandum d'accordo riguardante le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e la sorveglianza, allo scopo di trovare una soluzione alla vertenza stessa. Queste procedure si applicheranno parimenti per la composizione di una qualsiasi controversia su una questione contemplata dal presente accordo e da un altro strumento negoziato multilateralmente sotto gli auspici del GATT, se le parti alla controversia lo convengono. Articolo 9 9. Disposizioni finali 9.1. Accettazione e adesione 9.1.1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti dei governi che sono parti contraenti all'accordo generale e della Comunità economica europea. 9.1.2. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altrimenti, dei governi che abbiano provvisoriamente aderito al GATT, alle condizioni che si riferiscono all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, che comprendono i diritti e gli obblighi degli strumenti che prevedono la loro adesione provvisoria. 9.1.3. Il presente accordo sarà aperto all'adesione di qualsiasi altro governo alle condizioni che si riferiscono all'applicazione effettiva dei diritti e degli obblighi che risultano dal presente accordo, da convenire tra il governo in questione e i firmatari, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale di uno strumento d'accesso che stabilisca le condizioni così convenute. 9.1.4. Riguardo all'accettazione, si applicano le disposizioni dell'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. 9.2. Riserve 9.2.1. Non potranno essere formulate riserve per quel che riguarda una qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari. 9.3. Entrata in vigore 9.3.1. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o che avranno aderito entro detta data. Per tutti gli altri governi, l'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire da quello della sua accettazione o della sua adesione. 9.4. Legislazione nazionale 9.4.1. Ogni governo che accetterà o aderirà al presente accordo assicurerà, non oltre la data di entrata in vigore di detto accordo, per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di questo accordo. 9.4.2. Ciascun firmatario informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. 9.5. Emendamenti 9.5.1. I firmatari del presente accordo potranno modificarlo tenendo conto, inter alia, dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Allorché un emendamento sarà stato convenuto dai firmatari, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso non entrerà in vigore per alcun firmatario finché non sarà stato accettato da quest'ultimo. 9.6. Recesso 9.6.1. Ogni firmatario potrà recedere dall'accordo. Il recesso sarà effettivo allo scadere di dodici mesi a partire dal giorno in cui il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale ne abbia ricevuto notifica per iscritto. Su ricevimento di tale notifica, qualunque firmatario del presente accordo potrà chiedere la riunione immediata del comitato. 9.7. Non applicazione del presente accordo tra i firmatari 9.7.1. Il presente accordo non si applicherà tra due dati firmatari se uno dei firmatari, al momento della sua accettazione o adesione al presente accordo, non è d'accordo con tale applicazione. 9.8. Allegato 9.8.1. L'allegato al presente accordo ne è parte integrante. 9.9. Segretariato 9.9.1. Il segretariato del GATT assumerà la segreteria per il presente accordo. 9.10. Deposito 9.10.1. Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale, che fornirà immediatamente a ogni firmatario del presente accordo e a ogni parte contraente all'accordo generale una copia certificata conforme di detto accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all'articolo 9.5, nonché una notifica di ogni accettazione o adesione conformemente all'articolo 9.1, o di ogni denuncia secondo l'articolo 9.6. 9.11. Registrazione 9.11.1. Il presente accordo sarà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e spagnola, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede. (1)Ai fini del presente accordo, il termine «governo» è considerato come comprendente le competenti autorità della Comunità economica europea. ALLEGATO PRODOTTI CONTEMPLATI I firmatari hanno convenuto che i prodotti classificati nelle voci delle rispettive tariffe doganali qui di seguito elencate, saranno ammessi in franchigia o in esenzione doganale, se tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati in un aeromobile civile, e esservi incorporati nel corso della sua costruzione, manutenzione, riparazione, ricostruzione, modifica o trasformazione. Non saranno compresi tra questi prodotti: - i prodotti incompleti o non finiti, a meno che non presentino le caratteristiche essenziali di una parte, di una componente, di un sottocomplesso o di un articolo d'equipaggiamento, completo o finito di un aeromobile civile (1); - i materiali di qualsiasi forma (ad esempio fogli, placche, profili, nastri, barre, tubi o altre forme) a meno che non siano stati tagliati in forme o dimensioni determinate o modellati per essere incorporati negli aeromobili civili (1); - materie prime e articoli di consumo. Elenco delle voci della tariffa doganale canadese Il seguente elenco è autentico solo in inglese e in francese. >PIC FILE= "T0012868"> (1)Ad esempio un articolo che porta un numero di serie di un costruttore d'aeromobili civili. Elenco di prodotti basati sulla nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale (CCCN) Il seguente elenco è autentico solo in inglese e in francese. Note : For the purpose of this list, "ex" means that for each CCCN heading listed below, the corresponding named products (or groups of products) will be accorded duty-free or duty-exempt treatment, if they are for use in civil aircraft and incorporation therein (1). >PIC FILE= "T0012869"> (1)"Flight simulators and parts thereof : ex 88.05" are also included, though they do not have to be incorporated >PIC FILE= "T0012870"> >PIC FILE= "T0012871"> >PIC FILE= "T0012872"> Elenco delle voci della tariffa doganale statunitense Il seguente elenco è autentico solo in inglese. >PIC FILE= "T0012873"> >PIC FILE= "T0012874"> >PIC FILE= "T0012875"> >PIC FILE= "T0012876"> >PIC FILE= "T0012877"> (Traduzione) ACCORDO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI VI, XVI E XXIII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO PREAMBOLO I FIRMATARI (1) DEL PRESENTE ACCORDO, PRENDENDO ATTO che, il 12-14 settembre 1973, i ministri hanno concordato che i negoziati commerciali multilaterali dovrebbero, tra l'altro, ridurre od eliminare gli effetti di restrizione o di distorsione del commercio derivanti da misure non tariffarie e sottoporre tali misure ad una più efficace disciplina internazionale; RICONOSCENDO che i governi fanno ricorso alle sovvenzioni al fine di promuovere importanti obiettivi di politica nazionale; RICONOSCENDO inoltre che le sovvenzioni possono avere effetti dannosi sul commercio e la produzione; RICONOSCENDO che il presente accordo dovrebbe riguardare principalmente gli effetti delle sovvenzioni e che tali effetti devono essere valutati tenendo debito conto della situazione economica interna dei firmatari in questione, nonché dello stato delle relazioni economiche e monetarie internazionali; DESIDEROSI di fare in modo che il ricorso alle sovvenzioni non si ripercuota sfavorevolmente, né pregiudichi gli interessi di alcun firmatario del presente accordo e che le misure compensative non ostacolino ingiustificatamente il commercio internazionale, e che i produttori sfavorevolmente colpiti dal ricorso a sovvenzioni, possano ottenere un risarcimento in un quadro internazionale concertato di diritti e di obblighi; TENENDO CONTO delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio di sviluppo e di finanze; DESIDEROSI d'applicare integralmente e di interpretare, unicamente per quanto concerne le sovvenzioni e le misure compensative, le disposizioni degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (2) (in appresso denominato «accordo generale» o «GATT»), e d'elaborare norme dirette all'applicazione di queste onde assicurare una maggiore uniformità e certezza nella loro attuazione; DESIDEROSI d'assicurare una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: (1)Il termine «firmatari» viene qui usato per designare le parti del presente accordo. (2)Ogni volta che si farà riferimento, nell'accordo, ai «termini del presente accordo», o agli «articoli» o alle «disposizioni del presente accordo», bisognerà intendere, a seconda delle esigenze del contesto, le disposizioni dell'accordo generale così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo. PARTE I Articolo 1 Applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale (1) I firmatari prendono tutte le misure necessarie affinché l'istituzione di un diritto compensativo (2) su qualsiasi prodotto del territorio di un firmatario, importato nel territorio di un altro firmatario, sia conforme all'articolo VI dell'accordo generale ed ai termini del presente accordo. Articolo 2 Procedure interne e questioni connesse 1. È possibile istituire diritti compensativi soltanto dopo inchieste aperte (3) e condotte in conformità del presente articolo. Un'inchiesta mirante a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una pretesa sovvenzione viene normalmente aperta su richiesta scritta presentata dal settore produttivo interessato od in suo nome. La domanda deve contenere sufficienti elementi di prova dell'esistenza a) della sovvenzione e, se possibile, del suo importo ; b) di un danno ai sensi dell'articolo dell'accordo generale così come esso interpretato dal presente accordo (4) e c) di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il preteso danno. Se, in particolari circostanze, le autorità interessate hanno deciso d'aprire un'inchiesta, senza esservi state sollecitate, esse vi procedono soltanto se sono in possesso di sufficienti elementi di prova concernenti tutti i punti contemplati ai commi da a) a c) di cui sopra. 2. Ogni firmatario deve notificare al comitato «Sovvenzioni e misure compensative» (5) a) quali delle sue autorità siano competenti per aprire e condurre le inchieste contemplate nel presente articolo e b) le sue procedure interne che disciplinano l'apertura e lo svolgimento di tali inchieste. 3. Qualora le autorità inquirenti fossero convinte che gli elementi di prova sono sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, il firmatario od i firmatari i cui prodotti sono oggetto dell'inchiesta e gli esportatori ed importatori, noti alle autorità inquirenti come parti interessate, nonché i ricorrenti devono ricevere una notifica e deve essere pubblicato un avviso. Per determinare se sia opportuno aprire un'inchiesta, le autorità inquirenti devono tener conto della posizione presa dalle filiali della parte ricorrente (6) che hanno sede sul territorio di un altro firmatario. 4. Al momento dell'apertura di un'inchiesta ed in seguito, gli elementi di prova relativi, nel contempo, alla sovvenzione ed al danno devono essere esaminati simultaneamente. In ogni caso, gli elementi di prova relativi all'esistenza di una sovvenzione, nonché di un danno, vengono esaminati simultaneamente a) per decidere se aprire o no un'inchiesta, e b) in seguito, durante l'inchiesta, partendo da una data non al primo giorno in cui, a norma del presente accordo, possono essere applicate misure provvisorie. 5. L'avviso di cui al paragrafo 3 di cui sopra, deve contenere una decrizione della pratica o delle pratiche di sovvenzione sulle quali verterà l'inchiesta. Ogni firmatario deve fare in modo che le autorità inquirenti diano a tutti i firmatari interessati ed a tutte le parti interessate (7) una ragionevole possibilità di prendere (1)Le disposizioni della parte I e della parte II del presente accordo possono essere invocate parallelamente : tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato interno del paese importatore, si può far ricorso ad un solo modo di compensazione (un diritto compensativo od una contromisura autorizzata). (2)Con l'espressione «diritto compensativo» si deve intendere un diritto speciale percepito al fine di compensare ogni premio o sovvenzione accordato direttamente o indirettamente alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione di qualsiasi merce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo VI dell'accordo generale. (3)Il termine «aperta» usato in appresso, si riferisce all'atto procedurale con il quale un firmatario apre formalmente un'inchiesta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. (4)Ai termini del presente accordo l'espressione «danno» è considerata, salvo contraria disposizione, come designante un danno rilevante causato ad un settore della produzione nazionale, od una minaccia di danno rilevante per un settore della produzione nazionale od un notevole ritardo nella creazione di un settore della produzione nazionale, e viene interpretata a norma dell'articolo 6. (5)Previsto dalla parte V del presente accordo ed in appresso denominato «il comitato». (6)Nel presente accordo il termine «parte» designa ogni persona fisica o giuridica residente sul territorio di un firmatario. (7)Per «firmatari interessati» o «parti interessate», si intende un firmatario od una parte i cui interessi economici sono colpiti dalla sovvenzione di cui trattasi. conoscenza, su richiesta, di tutte le informazioni pertinenti, che non siano riservate (come indicato ai paragrafi 6 e 7 di cui in appresso) e che verranno utilizzate dalle stesse autorità inquirenti nell'inchiesta, e di presentare i rispettivi punti di vista per iscritto, e dietro giustificazione oralmente, all'autorità incaricata dell'inchiesta. 6. Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo riservato, dalle parti interessate nell'inchiesta devono, qualora ne siano esposte le ragioni, essere considerate come tali dalle autorità inquirenti. Tali informazioni non devono essere divulgate senza espressa autorizzazione della parte che le ha fornite (1). Può essere richiesto alle parti che abbiano fornito informazioni riservate di darne un compendio non riservato. Nei casi in cui dette parti affermino che simili informazioni non possono essere riassunte, deve essere predisposta una relazione sulle ragioni per le quali non è possibile un compendio. 7. Tuttavia, qualora le autorità inquirenti ritenessero che una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che sollecita il trattamento riservato si rifiutasse di divulgare le informazioni, le autorità hanno la facoltà di non tener conto di tali informazioni, a meno che ne possa essere dimostrata l'esattezza (2). 8. Le autorità incaricate dell'inchiesta hanno la facoltà, se necessario, di svolgere indagini sul territorio d'altri firmatari purché ne abbiano informato in tempo utile il firmatario e quest'ultimo non si opponga all'inchiesta. Inoltre possono svolgere un'indagine nei locali di una ditta ed esaminarne i documenti a) qualora la ditta accetti e b) qualora il firmatario ne sia stato informato e non si sia opposto. 9. Nei casi in cui una parte od un firmatario interessato rifiutino l'accesso alle necessarie informazioni o non le comunichino entro un termine ragionevole, od ostacolino notevolmente lo svolgimento dell'inchiesta, si possono trarre constatazioni preliminari o definitive (3), positive o negative, sulla base dei dati di fatto disponibili. 10. Le procedure di cui sopra non devono ostare alla tempestiva apertura di un inchiesta né all'applicazione di misure provvisorie o definitive del presente accordo. 11. Quando i prodotti non vengono importati direttamente dal paese di origine, ma sono esportati da un paese intermedio a destinazione del paese importatore, il presente accordo è pienamente applicabile e la transazione o le transazioni vengono considerate, agli effetti del presente accordo, come se avessero avuto luogo tra il paese d'origine ed il paese d'importazione. 12. Le autorità inquirenti chiudono l'inchiesta quando accertino che non esistano sovvenzioni o che l'effetto che la pretesa sovvenzione esercita sul settore di produzione di cui trattasi non è tale da causare un danno. 13. L'inchiesta non osta allo sdoganamento. 14. Tranne in particolari circostanze, le inchieste devono essere portate a termine entro un anno dalla loro apertura. 15. È fatto obbligo di divulgare ogni constatazione preliminare o definitiva sia essa affermativa o negativa come pure ogni eventuale invalidazione. In caso di constatazione affermativa, l'avviso al pubblico espone le constatazioni e le conclusioni raggiunte su ogni punto di fatto e di diritto considerato rilevante dalle autorità inquirenti, nonché le ragioni od il fondamento. In caso di constatazione negativa, l'avviso fornisce almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni. Tutti gli avvisi vengono comunicati ai firmatari i cui prodotti sono oggetto di detta constatazione ed agli esportatori noti come parti interessate. 16. I firmatari presentano, senza indugio, al comitato un rapporto su tutte le loro decisioni preliminari o (1)I firmatari riconoscono che, sul territorio di taluni d'essi, potrebbe essere richiesta la divulgazione a norma di un provvedimento protettivo redatto in termini restrittivi. (2)I firmatari concordano che le richieste di trattamento riservato non dovranno essere respinte arbitrariamente. (3)Dato che vengono usati diversi termini nei diversi sistemi dei vari paesi, il termine «constatazione» (finding) viene usato in appresso per designare una decisione o un accertamento formale. definitive in materia di diritti compensativi. Tali rapporti vengono tenuti a disposizione del segretariato del GATT affinché i rappresentanti dei governi possano consultarli. I firmatari presentano inoltre rapporti semestrali su tutte le decisioni adottate in materia di diritti compensativi nel corso dei sei mesi precedenti. Articolo 3 Consultazioni 1. Quando sia stata accettata una domanda di apertura di inchiesta, quanto prima possibile, e in ogni caso prima del suo inizio, verrà data ai firmatari, i cui prodotti ne siano oggetto, una congrua possibilità di procedere a consultazioni per accertare lo stato di fatto in ordine alle questioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, onde pervenire ad una soluzione concordata. 2. Inoltre, per tutta la durata dell'inchiesta, sarà fornita ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, una congrua possibilità di proseguire le consultazioni al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata (1). 3. Fatto salvo l'obbligo di dare una congrua possibilità di procedere a consultazioni, le presenti norme in materia non intendono rappresentare, per le autorità di un firmatario, un ostacolo all'adozione di provvedimenti d'urgenza in ordine all'apertura di un'inchiesta, alle constatazioni preliminari o definitive positive o negative, all'applicazione di misure provvisorie o definitive a norma del presente accordo. 4. Il firmatario che intenda aprire un'inchiesta o che proceda ad una inchiesta fornisce, su domanda, ai firmatari, i cui prodotti ne sono oggetto, l'autorizzazione di prendere conoscenza di tutti gli elementi di prova non riservati, compreso il compendio non riservato degli elementi di prova riservati, usati per l'apertura o lo svolgimento dell'inchiesta. Articolo 4 Imposizione di diritti compensativi 1. La decisione d'imporre o meno un diritto compensativo, quando tutte le condizioni richieste siano soddisfatte, e la decisione di fissare il diritto compensativo ad un livello uguale alla totalità od ad una parte solamente dell'importo della sovvenzione, spettano alle autorità dei firmatari importatori. È auspicabile che l'istituzione sia facoltativa sul territorio di tutti i firmatari e che il diritto inferiore sia sufficiente ad eliminare il danno per il settore della produzione nazionale interessato. 2. Non viene prelevato (2), su un prodotto importato, alcun diritto compensativo superiore all'importo della sovvenzione di cui è stata constatata l'esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotti sovvenzionati ed esportati (3). 3. Quando viene istituito un diritto compensativo per un qualsiasi prodotto, detto diritto, di importo adeguato, viene percepito senza discriminazione sulle importazioni di tale prodotto, a prescindere dalla loro provenienza, qualora si sia accertato che esse sono sovvenzionate e causano un danno, eccezion fatta per le importazioni provenienti da fonti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione o da cui è stato accettato un impegno conforme alle disposizioni del presente accordo. 4. Se, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per condurre in porto le consultazioni, un firmatario stabilisce, infine, l'esistenza e l'importo della sovvenzione e conclude che, a causa degli effetti di quest'ultima, le importazioni sovvenzionate causano un danno, egli può istituire un diritto compensativo conformemente alle disposizioni della presente sezione, a meno che la sovvenzione non venga soppressa. 5. a) Una procedura può (4) essere sospesa o chiusa senza ricorrere all'applicazione di misure provvisorie od a diritti compensativi, qualora si prendano impegni, ai termini dei quali: i) il governo del paese esportatore accetti di sopprimere o di limitare la sovvenzione o di prendere altre misure riguardanti gli effetti di questa ; o (1)È particolarmente importante, conformemente a questo paragrafo, che non si pervenga ad alcuna constatazione affermativa, preliminare o definitiva, senza aver dato una congrua possibilità di procedere a consultazioni. Queste consultazioni potranno stabilire la base sulla quale si procederà a norma della parte VI del presente accordo. (2)Il termine «prelevare» è usato, nel presente accordo, per designare l'imposizione o la percezione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale. (3)I firmatari devono mettersi d'accordo sulla fissazione dei criteri da applicare per il calcolo dell'importo della sovvenzione. (4)Il termine «può» non deve essere interpretato, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 5 b) del presente articolo, come comportante la facoltà di proseguire una procedura contemporaneamente all'applicazione degli impegni sui prezzi. ii) l'esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi per dar modo alle autorità inquirenti d'accertare che l'effetto dannoso della sovvenzione è stato soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non sono più elevati di quanto sia necessario per compensare l'importo della sovvenzione. Impegni in materia di prezzi devono essere richiesti od accettati dagli esportatori soltanto quando il firmatario importatore abbia preliminarmente 1) aperto un'inchiesta a norma dell'articolo 2 del presente accordo e 2) ottenuto il consenso del firmatario esportatore. Gli impegni offerti non sono necessariamente accettati, se le autorità del paese firmatario importatore ritengono impossibile la loro accettazione, per esempio nel caso in cui il numero degli esportatori effettivi o potenziali sia troppo elevato, o per altre ragioni. b) Quando gli impegni vengono accettati, l'inchiesta sul danno deve comunque essere condotta a termine se il firmatario esportatore lo desidera o se il firmatario importatore decide in tal senso. In questi casi, qualora si accerti che non esiste danno né minaccia di danno, l'impegno decade automaticamente, tranne quando l'assenza di minaccia di danno sia in gran parte dovuta all'esistenza di un impegno in materia di prezzi ; le autorità interessate possono chiedere, in questi casi, che l'impegno venga mantenuto per un ragionevole periodo di tempo conformemente alle disposizioni del presente accordo. c) Le autorità del firmatario importatore possono proporre impegni in materia di prezzi, ma nessun esportatore è costretto a sottoscriverli. Il fatto che i governi o gli esportatori non offrano tali impegni o non accettino l'invito a sottoscriverli, non pregiudica in alcun modo l'esame della questione. Tuttavia le autorità sono libere di stabilire che la materializzazione di una minaccia di danno è più probabile qualora le importazioni sovvenzionate continuino. 6. Le autorità di un firmatario importatore possono chiedere ad ogni governo od esportatore, di cui hanno accettato gli impegni, di fornire loro periodiche informazioni sull'esecuzione di detti impegni e d'autorizzare la verifica dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del firmatario importatore possono prendere, ai sensi del presente accordo ed in conformità con le sue disposizioni, rapide misure consistenti nell'immediata applicazione di provvedimenti provvisori, basandosi sui migliori dati a loro disposizione. In simili casi, possono essere percepiti diritti definitivi, conformemente al presente accordo, sulle merci immesse al consumo fino a 90 giorni prima dell'applicazione di detti provvedimenti provvisori ; tuttavia, non può essere applicata alcuna imposizione retroattiva alle importazioni immesse al consumo prima della violazione dell'impegno. 7. La durata degli impegni non deve essere superiore a quella che possono avere i diritti compensativi ai sensi del presente accordo. Le autorità di un firmatario importatore devono riesaminare la necessità di mantenere un impegno in materia di prezzi, quando ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta d'esportatori o d'importatori interessati del prodotto in questione che comprovino con dati positivi la necessità di un tale riesame. 8. Ogni volta che un'inchiesta aperta in materia di diritti compensativi venga sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, ed ogni volta che venga posto fine ad un impegno, il fatto viene notificato ufficialmente e deve essere reso pubblico. Gli avvisi forniscono almeno le conclusioni fondamentali ed un compendio delle ragioni di tali conclusioni. 9. Un diritto compensativo rimane in vigore soltanto per il tempo, e nella misura necessaria, a neutralizzare la sovvenzione che causa un danno. Le autorità inquirenti riesaminano la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, di propria iniziativa, o su richiesta di una parte interessata che comprovi con dati positivi la necessità di un simile riesame. Articolo 5 Misure provvisorie e retroattività 1. Possono essere adottate misure provvisorie solo qualora si constati, affermativamente e preliminarmente, l'esistenza di una sovvenzione e si abbiano sufficienti elementi di prova del danno, a norma del paragrafo 1, lettere da a) a c) dell'articolo 2. Vengono applicate misure provvisorie soltanto qualora le autorità interessate ritengano che esse siano necessarie onde evitare che un danno si produca durante lo svolgimento dell'inchiesta. 2. Le misure provvisorie possono assumere la forma di diritti compensativi provvisori, garantiti da depositi in contanti o da cauzioni, uguali all'importo della sovvenzione provvisoriamente calcolato. 3. L'istituzione di misure provvisorie deve essere limitata ad un periodo il più breve possibile, che non superi i quattro mesi. 4. In caso di istituzione di misure provvisorie si applicano le disposizioni dell'articolo 4. 5. Quando si accerti definitivamente un danno (ma non una minaccia di danno né un sensibile ritardo nella costituzione di un settore produttivo), o quando si accerti definitivamente una minaccia di danno nei casi in cui in assenza di misure provvisorie, l'effetto delle importazioni sovvenzionate avrebbe dato luogo ad un accertamento di danno, possono essere percepiti diritti compensativi retroattivi per il periodo durante il quale sarebbero state applicate eventuali misure provvisorie. 6. Qualora il diritto compensativo definitivo sia superiore all'importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione, non viene percepita la differenza. L'eccedenza viene rimborsata e la cauzione rapidamente svincolata se il dazio definitivo è inferiore all'importo garantito dal deposito in denaro o dalla cauzione. 7. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 di cui sopra, quando si constati una minaccia di danno o di ritardo sensibile (senza che vi sia ancora danno) può essere istituito un diritto compensativo definitivo a decorrere dalla data di constatazione o in caso di sensibile ritardo ed ogni deposito in denaro effettuato durante il periodo d'applicazione delle misure provvisorie viene restituito e la cauzione rapidamente vincolata. 8. In caso di accertamento negativo, i depositi in denaro effettuati nel corso del periodo d'applicazione delle misure provvisorie vengono restituiti e la cauzioni vengono rapidamente svincolate. 9. In circostanze critiche, quando per il prodotto sovvenzionato in questione, le autorità constatino che viene causato un danno difficilmente riparabile da importazioni massicce, effettuate, in un tempo relativamente breve, di un prodotto che benefici di sovvenzioni all'esportazione versate od accordate in modo incompatibile con le disposizioni dell'accordo generale e del presente accordo e che, per evitare che un tale danno si produca appare necessario imporre retroattivamente diritti compensativi su queste importazioni, il diritto compensativo definitivo può essere imposto sulle importazioni immesse al consumo fino a 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie. Articolo 6 Determinazione del danno 1. Per determinare il danno (1) ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale, occorre procedere ad un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi di prodotti analoghi (2) sul mercato interno e b) dell'incidenza di tali importazioni per i produttori nazionali di questi prodotti. 2. Per quanto concerne il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se vi sia un considerevole aumento delle importazioni sovvenzionate, in quantità assoluta, o in rapporto alla produzione od al consumo del firmatario importatore. Per quanto concerne l'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità incaricate dell'inchiesta esaminano se vi sia stata nelle importazioni sovvenzionate una notevole riduzione del prezzo rispetto al prezzo di un analogo prodotto del firmatario importatore o se, d'altro canto, queste importazioni abbiano l'effetto di ridurre notevolmente i prezzi o d'impedire, in misura rilevante, aumenti dei prezzi che altrimenti si sarebbero verificati. Uno o più di questi criteri non forniscono necessariamente un orientamento decisivo. 3. L'esame delle incidenze sul settore produttivo nazionale interessato deve comprendere una valutazione di tutti i fattori, e dei relativi indici economici, che influiscono sulla situazione di tale settore, quali il calo reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, dell'utile derivante dagli investimenti o dell'utilizzazione della capacità ; i fattori che influiscono sui prezzi interni ; gli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso delle liquidità, sulle scorte, l'occupazione, le retribuzioni, la crescita, la possibilità di procurarsi capitali o sull'investimento e, nel caso dell'agricoltura, sull'aumento dell'onere che (1)La determinazione del danno, conformemente ai criteri enunciati nel presente articolo, si basa su positivi elementi di prova. Per determinare l'esistenza di una minaccia di danno, le autorità inquirenti possono, nell'esame dei fattori enumerati nel presente articolo, tenere conto degli elementi di prova relativi alla natura della sovvenzione in questione e degli effetti che sembrerebbero doverne derivare per il commercio. (2)Nel presente accordo, l'espressione «prodotto analogo» («like product») serve a designare un prodotto identico, vale a dire simile, sotto tutti gli aspetti, al prodotto considerato, o, in assenza di un tale prodotto, un altro prodotto che, benché non simile sotto tutti gli aspetti, presenti caratteristiche che presentano un'accentuata analogia con quelle del prodotto considerato. grava sui programmi governativi di sostegno. Quest'elenco non è esauriente e, uno o più di questi fattori forniscono necessariamente un orientamento decisivo. 4. Deve essere dimostrato che le importazioni sovvenzionate causano, per gli effetti (1) della sovvenzione un danno, secondo il significato attribuito dal presente accordo. Possono sussistere nel contempo altri fattori (2) che causano un danno al settore produttivo nazionale in questione ed i danni causati da questi altri fattori non devono essere attribuiti alle importazioni sovvenzionate. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.8 5. Ai fini della determinazione del danno, l'espressione «settore produttivo nazionale» comprende, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, l'insieme dei produttori nazionali di prodotti analoghi o di quelli tra essi le cui produzioni nel loro insieme rappresentano una percentuale rilevante della produzione nazionale complessiva di questi prodotti ; tuttavia, quando taluni produttori sono legati (3) agli esportatori od agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto ritenuto oggetto di una sovvenzione, l'espressione «settore produttivo» può essere interpretata come riferentesi al resto dei produttori. 6. L'effetto delle importazioni sovvenzionate à valutato in rapporto alla produzione nazionale del prodotto analogo, quando i dati disponibili permettano di definire questa produzione, separatamente, sulla base di criteri quali i processi di produzione, i realizzi dei produttori, gli utili. Quando la produzione nazionale del prodotto analogo non può essere definita separatamente sulla base di questi criteri, gli effetti delle importazioni sovvenzionate vengono valutati esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più limitata possibile, comprendente il prodotto analogo, per i quali possono essere fornite le necessarie informazioni. 7. In circostanze eccezionali, il territorio doganale del firmatario può, per quanto concerne il prodotto in questione, essere diviso in due o più mercati concorrenziali ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati come se rappresentassero un distinto settore produttivo qualora a) i produttori di un tale mercato vendano la totalità o la quasi totalità della loro produzione del prodotto in questione su tale mercato, e qualora b) la richiesta su tale mercato non sia soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del prodotto in questione installati in altre parti del territorio doganale. In tali circostanze può essere accertata l'esistenza di un danno, anche se questo non si ripercuote sulla parte essenziale del settore di produzione nazionale totale, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate su questo mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino un danno ai produttori della totalità o della quasi totalità della produzione all'interno di questo mercato. 8. Quando il settore di produzione designa i produttori di una certa zona secondo la definizione data al paragrafo 7 di cui sopra, i diritti compensativi vengono percepiti unicamente sui prodotti in questione inviati verso detta zona per esservi definitivamente immessi al consumo. Qualora la legge costituzionale del firmatario importatore non permetta la percezione dei diritti compensativi su tale base, il firmatario importatore può percepire i diritti compensativi senza limitazioni soltanto se a) sia stata preliminarmente conferita agli esportatori la possibilità di cessare di esportare a prezzi sovvenzionati verso la zona interessata o di fornire assicurazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del presente accordo, ma soddisfacenti assicurazioni al riguardo non siano state prontamente fornite, e se b) tali dazi non possano essere percepiti unicamente sui prodotti di determinati produttori che approvvigionano la zona di cui trattasi. 9. Quando due o più paesi sono pervenuti, conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 8, lettera a) dell'accordo generale, ad un grado di integrazione tale da rappresentare le caratteristiche di un mercato unico, unificato, il settore produttivo dell'insieme della zona di integrazione viene considerato come costituente il settore produttivo di cui ai precedenti paragrafi da 5 a 7. PARTE II Articolo 7 Notifica delle sovvenzioni (4) 1. In considerazione dell'articolo XVI, paragrafo 1 dell'accordo generale, ogni firmatario ha la facoltà di chiedere per iscritto informazioni sulla natura e sulla (1)Così come sono enunciati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. (2)Questi fattori possono comprendere, tra l'altro, il volume ed i prezzi delle importazioni non sovvenzionate dei prodotti in questione, la contrazione della domanda o le modifiche della struttura dei consumi, le pratiche commerciali restrittive dei produttori stranieri e nazionali e la concorrenza tra questi stessi produttori, l'evoluzione delle tecniche, nonché i risultati all'esportazione e la produttività del settore produttivo nazionale. (3)Il comitato deve elaborare una definizione del termine «legato» ai sensi di questo paragrafo. (4)Nel presente accordo, il termine «sovvenzioni» comprende le sovvenzioni accordate da un governo o da qualsiasi istituzione pubblica all'interno del territorio del firmatario. Si riconosce tuttavia l'esistenza di diversi modi d'organizzazione dei poteri per i firmatari che presentino diversi sistemi di governo di carattere federale. Questi firmatari accettano tuttavia le conseguenze sul piano internazionale che potrebbero derivare, ai sensi del presente accordo, dal fatto che le sovvenzioni vengono accordate entro i limiti della loro giurisdizione territoriale. portata di qualsiasi sovvenzione accordata o mantenuta da un altro firmatario (compresa qualsiasi forma di sostegno dei redditi o dei prezzi), che abbia l'effetto diretto od indiretto di accrescere le esportazioni di qualsiasi prodotto del territorio di detto altro firmatario o di ridurre le importazioni di questo prodotto sul suo territorio. 2. I firmatari ai quali viene rivolta una simile richiesta forniscono le informazioni al più presto possibile e esaurientemente ; essi si tengono pronti a fornire qualora venga fatto loro richiesta, informazioni supplementari al firmatario che ne ha presentato richiesta. Ogni firmatario che ritenga che simili informazioni non siano state fornite può segnalare la questione all'attenzione del comitato. 3. Ogni firmatario interessato, a parere del quale una pratica di un altro firmatario avente gli effetti di una sovvenzione non sia stata notificata a norma dell'articolo XVI, paragrafo 1, dell'accordo generale può segnalare il fatto all'attenzione di quest'altro firmatario. Se la pratica di sovvenzione di cui trattasi non viene allora prontamente notificata, il firmatario può portarla egli stesso all'attenzione del comitato. Articolo 8 Sovvenzioni - Disposizioni generali 1. I firmatari riconoscono che i governi ricorrono alle sovvenzioni per facilitare la realizzazione di importanti obiettivi di politica sociale ed economica. Essi riconoscono anche che le sovvenzioni possono esercitare effetti sfavorevoli sugli interessi di altri firmatari. 2. I firmatari concordano di non ricorrere a sovvenzioni all'esportazione in maniera incompatibile con le disposizioni del presente accordo. 3. I firmatari concordano inoltre di cercar d'evitare che il ricorso ad una sovvenzione abbia l'effetto: a) di causare un danno ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario (1), b) d'annullare o di compromettere i vantaggi derivanti direttamente od indirettamente dell'accordo generale (2) per un altro firmatario, o c) di causare un serio danno agli interessi di un altro firmatario (3). 4. Gli effetti sfavorevoli sugli interessi di un altro firmatario che devono essere accertati per dimostrare che un vantaggio è annullato o compromesso (4) o che viene provocato un serio danno possono risultare da quanto segue: a) da effetti esercitati dalle importazioni sovvenzionate sul mercato interno del firmatario importatore, b) da effetti per i quali una sovvenzione sposta (5) le importazioni di prodotti analoghi dal mercato del paese che accorda la sovvenzione od ostacola tali importazioni, o c) da effetti per i quali esportazioni sovvenzionate spostano dal mercato di un paese terzo (6) le esportazioni di prodotti analoghi di un altro firmatario. Articolo 9 Sovvenzioni all'esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari (7) 1. I firmatari non devono accordare sovvenzioni all'esportazione di prodotti diversi da taluni prodotti primari. (1)L'espressione «danno ad un settore produttivo nazionale» è qui usata con lo stesso significato che ha nella parte I del presente accordo. (2)I vantaggi che risultano direttamente od indirettamente dall'accordo generale comprendono i vantaggi dalle concessioni tariffarie consolidate a norma dell'articolo II dell'accordo generale. (3)L'espressione «serio danno agli interessi di un altro firmatario» viene usata nel presente accordo con lo stesso significato che ha all'articolo XVI, paragrafo I dell'accordo generale, ed include la minaccia di un serio danno. (4)I firmatari riconoscono che i vantaggi possono essere ugualmente annullati o compromessi dal fatto che un firmatario non adempia agli obblighi che gli incombono in virtù dell'accordo generale o del presente accordo. Nei casi in cui il comitato rileva tale inadempienza in ordine ai sussidi all'esportazione è lecito presumere, fatto salvo il disposto del paragrafo 9 dell'articolo 18 di cui in appresso, l'esistenza d'effetti sfavorevoli. Viene accordata all'altro firmatario una ragionevole possibilità di respingere tale presunzione. (5)Il termine «spostare» deve essere interpretato tenendo conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio e di sviluppo ; non si intende a tale proposito fissare le quote tradizionali di mercato. (6)Per quanto concerne taluni prodotti primari, il problema dei mercati dei paesi terzi è trattato esclusivamente all'articolo 10 di cui in appresso. (7)Ai fini del presente accordo, l'espressione «taluni prodotti primari» comprende i prodotti contemplati sotto l'espressione «prodotti di base» nella nota esplicativa dell'articolo XVI, sezione B, paragrafo 2, dell'accordo generale, con la soppressione delle parole «e di ogni minerale». 2. Le pratiche enumerate ai commi da a) a l) dell'allegato sono esempi di sovvenzioni all'esportazione. Articolo 10 Sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari 1. A norma dell'articolo XVI, paragrafo 3 dell'accordo generale, i firmatari concordano di non concedere, direttamente od indirettamente, una sovvenzione all'esportazione di taluni prodotti primari tale da portare il firmatario che concede la sovvenzione a detenere più di una quota equa del commercio mondiale d'esportazione di detto prodotto, tenuto conto delle quote detenute dai firmatari nel commercio di questo prodotto in un periodo di riferimento antecedente, nonché di tutti i fattori speciali che possono avere influenzato o che possono influenzare il commercio di detto prodotto. 2. Ai fini dell'articolo XVI, paragrafo 3 dell'accordo generale, nonché del paragrafo 1 di cui sopra: a) l'espressione «più di una quota equa del commercio mondiale d'esportazione» include tutti i casi in cui una sovvenzione all'esportazione, accordata da un firmatario, abbia l'effetto di spostare le esportazioni di un altro firmatario, tenendo conto dell'evoluzione dei mercati mondiali; b) per quanto concerne i nuovi mercati, ai fini della determinazione della «quota equa del commercio mondiale d'esportazione», vengono prese in considerazione le strutture tradizionali dell'offerta del prodotto sui mercati mondiali, nella regione o nei paesi in cui si situa il nuovo mercato; c) l'espressione «un periodo di riferimento antecedente» si riferisce normalmente ai tre anni civili più recenti durante i quali le condizioni del mercato sono state normali. 3. I firmatari concordano, inoltre, di non concedere sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari verso un particolare mercato, tali da portare ad un sensibile calo dei prezzi rispetto a quelli praticati dagli altri fornitori di quello stesso mercato. Articolo 11 Sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all'esportazione 1. I firmatari riconoscono che le sovvenzioni diverse dalle sovvenzioni all'esportazione costituiscono, per un gran numero di paesi, importanti strumenti di promozione d'obiettivi di politica sociale ed economica, e non intendono limitare il diritto dei firmatari di ricorrere a simili sovvenzioni per raggiungere questi obiettivi od altri importanti obiettivi politici da essi ritenuti auspicabili. I firmatari notano che tra questi obiettivi vi sono i seguenti: a) l'eliminazione degli svantaggi industriali, economici e sociali di talune regioni; b) l'agevolazione della ristrutturazione di taluni settori in condizioni socialmente accettabili, soprattutto quando tale ristrutturazione sia divenuta necessaria in seguito ai mutamenti delle politiche commerciali ed economiche, comprese quelle derivanti da accordi internazionali che comportano una riduzione degli ostacoli al commercio; c) generalmente, il sostegno dell'occupazione e l'incoraggiamento della riqualificazione professionale, nonché del cambiamento d'occupazione; d) il sostegno di programmi di ricerca-sviluppo soprattutto nel settore delle industrie a tecnologia avanzata; e) l'attuazione di programmi e di politiche economiche atti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo; f) la ridistribuzione territoriale dell'industria al fine di evitare la congestione e problemi di carattere ambientale. 2. I firmatari riconoscono, tuttavia, che le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, di cui sono descritti taluni obiettivi e modi possibili rispettivamente ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, possono causare o minacciare di causare un danno grave ad un settore di produzione nazionale di un altro firmatario od un danno grave agli interessi di un altro firmatario, od annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'accordo generale, per un altro firmatario in particolare quando abbiano un'incidenza sulle condizioni di normale concorrenza. Di conseguenza, i firmatari cercano di evitare simili effetti nel ricorso alle sovvenzioni. In particolare, nell'adottare le loro politiche e pratiche in materia, non soltanto i firmatari valutano gli obiettivi essenziali da perseguire sul piano interno, ma soppesano anche, nella misura del possibile, tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso, gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivarne per il commercio. Essi prendono inoltre in considerazione la situazione del commercio mondiale, della produzione (per esempio, prezzi, utilizzazione delle capacità, ecc.) e dell'offerta del prodotto in questione. 3. I firmatari riconoscono che gli obiettivi citati al paragrafo 1 di cui sopra possono essere raggiunti, in particolare, per mezzo di sovvenzioni accordate al fine di conferire un vantaggio a talune imprese. Queste sovvenzioni possono rivestire diverse forme, per esempio quelle di un finanziamento da parte dello Stato di imprese commerciali, compresi sovvenzioni, prestiti o garanzie ; di una fornitura da parte dello Stato, o finanziata dallo Stato di servizi, di approvvigionamenti o di altri servizi o mezzi materiali di gestione o di infrastruttura ; di un finanziamento statale di programmi di ricerca-sviluppo ; di incentivi fiscali ; di sottoscrizione o partecipazione statale al capitale sociale. I firmatari notano che le sovvenzioni che rivestono le forme succitate sono normalmente accordate per regione o per settore. L'elenco di cui sopra è esemplificativo e non esauriente ; esso comprende le sovvenzioni accordate attualmente da un certo numero di firmatari del presente accordo. I firmatari riconoscono che l'elenco delle forme di sovvenzioni succitate dovrebbe essere oggetto di un esame complessivo, svolto periodicamente, e che sarebbe opportuno procedere a tale esame per mezzo di consultazioni, conformemente allo spirito dell'articolo XVI, paragrafo 5 dell'accordo generale. 4. I firmatari riconoscono inoltre che, fatti salvi i diritti che derivano loro dall'accordo generale, nessuna disposizione dei paragrafi da 1 a 3 di cui sopra ed in particolare l'elenco delle forme di sovvenzioni crea di per sé una base ai fini di un'azione ai sensi dell'accordo generale, quale è interpretato nel presente accordo. Articolo 12 Consultazioni 1. Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione all'esportazione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario incompatibilmente alle disposizioni del presente accordo, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario. 2. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito all'esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione. 3. Ogni qualvolta un firmatario abbia ragione di ritenere che una sovvenzione viene accordata o mantenuta da un altro firmatario e che detta sovvenzione causa un danno alla sua produzione nazionale, annulla o compromette vantaggi a lui derivanti dall'accordo generale, o causa un danno grave ai suoi interessi, detto firmatario può richiedere che si proceda a consultazioni con questo altro firmatario. 4. Ogni richiesta di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra deve comprendere una relazione sugli elementi di prova di cui si dispone in merito a) all'esistenza ed alla natura della sovvenzione in questione e b) al danno causato alla produzione nazionale o, quando i vantaggi vengano annullati o compromessi o vi sia grave danno, agli effetti sfavorevoli esercitati sugli interessi del firmatario che richiede l'apertura di consultazioni. 5. Quando una richiesta di consultazione è stata formulata ai sensi del paragrafo 1 o 3 di cui sopra, il firmatario, che si ritiene conceda o mantenga la sovvenzione di cui trattasi, deve avviare dette consultazioni nel più preve tempo possibile. Lo scopo delle consultazioni è quello di precisare i fatti in questione e di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. Articolo 13 Conciliazione, composizione delle controversie e contromisure autorizzate 1. Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 30 giorni a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della parte VI. 2. Qualora, in caso di consultazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 12, non intervenga una soluzione di comune gradimento entro 60 giorni (1) a decorrere dalla richiesta di consultazioni, ogni firmatario, che sia parte interessata in tali consultazioni, può deferire la questione al comitato, per conciliazione, conformemente alle disposizioni della parte VI. 3. Qualora una controversia, sorta nel quadro del presente accordo, non venga composta ricorrendo alla procedura di consultazioni o di conciliazione, il comitato, su richiesta, esamina la questione, conformemente alle procedure di composizione delle controversie di cui alla parte VI. 4. Qualora, in seguito ad un tale esame, il comitato concluda che una sovvenzione all'esportazione è accordata incompatibilmente alle disposizioni del presente accordo, o che una sovvenzione è accordata o mantenuta in maniera tale da ledere, annullare o compromettere un vantaggio o da causare un grave danno, esso rivolge alle parti raccomandazioni (2) adeguate alla soluzione del problema e, nel caso in cui dette raccomandazioni non vengano seguite, può autorizzare contromisure appropriate, tenendo conto del grado e della natura degli effetti sfavorevoli di cui sarà accertata l'esistenza, conformemente alle relative disposizioni della parte VI. (1)I termini ricordati al presente articolo od all'articolo 18 possono essere prorogati per mutuo accordo. (2)Nel formulare simili raccomandazioni, il comitato tiene conto degli imperativi dei paesi firmatari in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze. PARTE III Articolo 14 Paesi in via di sviluppo 1. I firmatari riconoscono che le sovvenzioni sono parte integrante dei programmi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo. 2. Di conseguenza, il presente accordo non ostacola i paesi firmatari in via di sviluppo nell'adozione di misure e di politiche tendenti ad agevolare i rispettivi settori di produzione, compresi i settori dell'esportazione. In particolare, l'impegno, enunciato all'articolo 9, non si applica ai paesi firmatari in via di sviluppo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 5 a 8 di cui in appresso. 3. I paesi firmatari in via di sviluppo concordano che le sovvenzioni all'esportazione dei loro prodotti industriali non devono essere tali da causare un grave danno per il commercio o la produzione di un altro firmatario. 4. Non vi è presunzione che le sovvenzioni all'esportazione accordate dai paesi firmatari in via di sviluppo esercitino effetti sfavorevoli, ai sensi del presente accordo, per il commercio o la produzione di un altro firmatario. L'esistenza di effetti sfavorevoli deve essere dimostrata da elementi di prova positivi, per mezzo dell'analisi economica della loro incidenza sul commercio o sulla produzione di un altro firmatario. 5. Ogni paese firmatario in via di sviluppo deve cercare di impegnarsi (1) a ridurre o ad eliminare le sovvenzioni all'esportazione quando il ricorso a tali sovvenzioni sia incompatibile con le sue esigenze in materia di competitività e di sviluppo. 6. Quando un paese in via di sviluppo si sia impegnato a ridurre od eliminare le proprie sovvenzioni all'esportazione, come previsto al paragrafo 5 di cui sopra, gli altri firmatari del presente accordo non sono autorizzati a prendere contromisure ai sensi delle disposizioni delle parti II e VI del presente accordo per controbilanciare le sovvenzioni all'esportazione applicate da detto paese in via di sviluppo, a condizione che le sovvenzioni all'esportazione di cui trattasi siano conformi ai termini dell'impegno di cui al precedente paragrafo 5. 7. Per quanto riguarda le sovvenzioni diverse da quelle all'esportazione, accordate da un paese firmatario in via di sviluppo, non può essere autorizzata o presa alcuna misura ai sensi delle parti II e VI del presente accordo, a meno di non accertare che la sovvenzione in questione ha l'effetto di annullare o di compromettere concessioni tariffarie od altri obblighi derivanti dall'accordo generale in modo da spostare od ostacolare le importazioni di prodotti analoghi sul mercato del paese che l'accorda, o da causare un danno al settore produttivo nazionale nel paese importatore di un firmatario, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale così come è interpretato ed applicato dal presente accordo. I firmatari riconoscono che, nei paesi in via di sviluppo, i governi possono svolgere un ruolo importante a favore della crescita economica e dello sviluppo. L'intervento di tali governi nelle rispettive economie, per esempio per mezzo delle pratiche enumerate al paragrafo 3 dell'articolo 11, non viene di per sé considerato come una sovvenzione. 8. Qualora un firmatario interessato ne faccia richiesta, il comitato procede all'esame di una specifica pratica di sovvenzione all'esportazione di un paese firmatario in via di sviluppo al fine di determinare in quale misura questa pratica sia conforme agli obiettivi del presente accordo. Se un paese in via di sviluppo ha preso un impegno in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, non è oggetto di un tale esame per tutta la durata di validità di questo impegno. 9. Il comitato procede, inoltre, su richiesta di un firmatario interessato, ad analoghi esami delle misure mantenute o prese da paesi firmatari sviluppati a norma del presente accordo qualora simili misure ledano gli interessi di un paese firmatario in via di sviluppo. 10. I firmatari riconoscono che gli obblighi del presente accordo concernenti le sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti primari si applicano a tutti i firmatari. PARTE IV Articolo 15 Situazioni speciali 1. In caso di preteso danno causato dalle importazioni provenienti da un paese contemplato nelle note e disposizioni complementari allegate all'accordo generale (allegato I, articolo VI, paragrafo 1, punto 2), il firmatario importatore può basare le sue procedure e le sue misure a) sul presente accordo, oppure b) sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e il commercio. (1)È chiaro che all'entrata in vigore del presente accordo ogni previsto impegno di tale natura viene notificato in tempo utile al comitato. 2. È inteso che in entrambi i casi a) e b) di cui sopra, il margine di dumping o l'importo della sovvenzione in esame possono essere calcolati raffrontando il prezzo all'esportazione con: a) il prezzo di vendita d'un analogo prodotto di un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati, o con b) il valore di stima (1) di un analogo prodotto in un paese diverso dal firmatario importatore o dai paesi summenzionati. 3. Qualora né il prezzo, né il valore ricostruito, stabiliti conformemente ai commi a) o b) del paragrafo 2, forniscano una base adeguata alla determinazione del dumping o della sovvenzione, si può usare il prezzo nel paese firmatario importatore, dovutamente adattato, se necessario, per tenere conto di ragionevoli utili. 4. Tutti i calcoli effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 di cui sopra si basa su prezzi o su costi riferentisi ad uno stesso stadio commerciale, che è normalmente lo stadio di uscita dalla fabbrica» ad operazioni realizzate nelle date più recenti possibile. Si tiene debito conto, in ciascun caso a seconda delle sue peculiarità, delle differenze nelle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che si ripercuotono sulla comparabilità dei prezzi, in modo che il metodo di raffronto usato sia appropriato e ragionevole. PARTE V Articolo 16 Comitato «Sovvenzioni e misure compensative» 1. Viene istituito, ai sensi del presente accordo, un comitato «Sovvenzioni e misure compensative» composto da rappresentanti di ciascuno dei firmatari dello stesso accordo. Il comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte all'anno, nonché su richiesta di ogni firmatario conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato esercita le funzioni che gli vengono attribuite ai sensi del presente accordo o dai firmatari ; esso dà ai firmatari la possibilità di aprire consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento dell'accordo o la promozione dei suoi obiettivi. Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il comitato. 2. Il comitato può istituire opportuni organi sussidiari. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli organi sussidiari possono consultare ogni fonte da essi ritenuta competente e richiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni ad una fonte che rientri nella giurisdizione di un firmatario, il comitato o l'organo sussidiario ne informano il firmatario in questione. PARTE VI Articolo 17 Conciliazione 1. Nei casi in cui determinate questioni vengano deferite al comitato per conciliazione, in assenza di una soluzione reciprocamente accettata nel corso delle consultazioni a norma del presente accordo, il comitato esamina immediatamente i fatti e presta i suoi buoni uffici per incoraggiare i firmatari di cui trattasi ad elaborare una soluzione reciprocamente accettabile (2). 2. I firmatari devono, per tutto il periodo della conciliazione, compiere ogni sforzo al fine di pervenire ad una soluzione di comune gradimento. 3. Qualora la questione non venga risolta, nonostante gli sforzi di conciliazione intrapresi conformemente al paragrafo 2 di cui sopra, ogni firmatario può, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di presentazione della domanda di conciliazione, chiedere al comitato di istituire un gruppo speciale a norma dell'articolo 18 di cui in appresso. Articolo 18 Composizione delle controversie 1. Il comitato, su richiesta, istituisce un gruppo speciale conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 17 (3). Il gruppo speciale così istituito esamina i fatti e, alla loro luce, presenta al comitato le sue constatazioni (1)L'espressione «valore di stima» si riferisce al costo di produzione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di gestione, le spese di vendita e altre spese e per gli utili. (2)Al riguardo il comitato può richiamare l'attenzione dei firmatari sui casi in cui, a suo parere, non sia stata apportata alcuna giustificazione ragionevole a sostegno delle deduzioni presentate. (3)Ciò non impedisce, tuttavia, la più rapida creazione possibile di un gruppo speciale qualora il comitato decida in tal senso, in funzione dell'urgenza della situazione. concernenti i diritti e gli obblighi dei firmatari, parti interessate nella controversia, derivanti dalle appropriate disposizioni dell'accordo generale così come sono interpretate ed applicate nel presente accordo. 2. Il gruppo speciale viene istituito entro 30 giorni dal deposito di una richiesta in merito (1) ed il gruppo speciale, così costituito, presenta le sue constatazioni al comitato entro 60 giorni a decorrere dal giorno della sua istituzione. 3. Quando viene istituito un gruppo speciale, il presidente del comitato dopo aver ottenuto l'accordo dei firmatari interessati, propone la composizione del gruppo. I gruppi speciali sono composti da tre o cinque membri, preferibilmente funzionari statali, e la composizione dei gruppi non deve comportare ritardi nella loro costituzione. È sottinteso che i cittadini dei paesi, i cui governi (2) siano parti interessate alla controversia, non possono essere membri del gruppo speciale chiamato a comporre tale controversia. 4. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il presidente del comitato tiene un elenco indicativo ufficioso di persone, appartenenti o no all'amministrazione statale, competenti in materia di relazioni commerciali, di sviluppo economico e di altre questioni relative all'accordo generale ed al presente accordo, disposte a far parte di gruppi speciali. A tal fine, ogni firmatario viene invitato ad indicare, all'inizio di ogni anno, al presidente del comitato, il nome di una o due persone disponibili per tale compito. 5. I membri dei gruppi speciali svolgono le loro funzioni a titolo personale e non in qualità di rappresentanti dei loro governi, né di qualsivoglia organizzazione. I governi non impartiscono loro istruzioni in merito alle questioni di cui il gruppo sia investito. I membri di un gruppo speciale vengono scelti in modo da assicurare la loro indipendenza, la presenza di persone di formazione sufficientemente diversa, nonché dotate di un largo ventaglio di esperienze. 6. Al fine di incoraggiare l'elaborazione tra le parti di soluzioni reciprocamente favorevoli e raccogliere le loro osservazioni, ogni gruppo speciale sottopone, in primo luogo, alle parti contraenti interessate la sezione descrittiva della sua relazione ed, in seguito, sottopone loro le sue conclusioni, od un compendio delle sue conclusioni, un ragionevole periodo di tempo prima di trasmetterle al comitato. 7. Qualora le parti interessate in una controversia, sottoposta ad un gruppo speciale, elaborino una soluzione reciprocamente soddisfacente, i firmatari che abbiano un interesse alla questione hanno diritto a venire a conoscenza della soluzione od a ricevere adeguate informazioni al riguardo ed il gruppo speciale presenta al comitato una nota contenente, a grandi linee, la soluzione alla quale le parti sono giunte. 8. Quando le parti di una controversia non sono giunte ad una soluzione soddisfacente, i gruppi speciali presentano al comitato una relazione scritta che espone le loro constatazioni sulle questioni di fatto e sull'applicazione delle relative disposizioni dell'accordo generale, così come sono interpretate ed applicate dal presente accordo, nonché sulle ragioni ed i fondamenti di tali constatazioni. 9. Il comitato esamina la relazione del gruppo speciale nel più breve tempo possibile, e può, tenendo conto delle constatazioni riprese nella relazione, avanzare raccomandazioni alle parti al fine di risolvere la controversia. Qualora le raccomandazioni del comitato non vengano seguite in un ragionevole periodo di tempo, il comitato può autorizzare l'adozione di contromisure appropriate (compreso il ritiro delle concessioni o degli obblighi derivanti dall'accordo generale), tenendo conto della natura e dell'importanza dell'effetto sfavorevole di cui sia stata accertata l'esistenza. Le raccomandazioni del comitato vengono presentate alle parti entro 30 giorni dalla data di ricezione della relazione del gruppo speciale. PARTE VII Articolo 19 Disposizioni finali 1. Non può essere adottata alcuna particolare misura contro una sovvenzione accordata da un altro firmatario, se non conformemente alle disposizioni dell'accordo generale, così come è interpretato dal presente accordo (3). (1)Le parti interessate alla controversia forniscono, nel più breve tempo possibile, vale a dire entro sette giorni lavorativi, il loro parere sulle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal presidente del comitato e non si oppongono a tali designazioni se non per ragioni inderogabili. (2)L'espressione «governi» si riferisce, nel caso di unioni doganali, ai governi di tutti i paesi membri. (3)Questo paragrafo non mira ad ostacolare l'adozione di misure appropriate ai sensi di altre pertinenti disposizioni dell'accordo generale. Accettazione ed adesione 2. a) Il presente accordo rimane aperto all'accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. b) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno aderito provvisoriamente al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione. c) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo, con il quale i firmatari del presente accordo dovranno concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. d) Per l'accettazione si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) dell'accordo generale. Riserve 3. Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri firmatari di detto accordo. Entrata in vigore 4. Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che lo hanno accettato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro accettazione od adesione. Legislazione nazionale 5. a) Ogni governo che accetta il presente accordo o che vi aderisca, adotta ogni misura necessaria, di carattere generale o particolare per armonizzare, al più tardi alla data di entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest'ultimo lo concerne, le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo, entro i limiti delle loro applicabilità al firmatario in questione. b) Ogni firmatario del presente accordo informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. Esame 6. Il comitato procede ogni anno ad un esame dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Esso informa annualmente le parti contraenti del GATT in merito ai fatti verificatisi durante il periodo coperto da tale esame (2). Emendamenti 7. I firmatari possono modificare il presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti approvati dalle parti, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore per ogni parte, soltanto quando questa li ha accettati. Recesso 8. Ogni firmatario può recedere dal presente accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento del ricevimento di detta notifica, ogni firmatario del presente accordo può richiedere l'immediata riunione del comitato. Mancata applicazione del presente accordo tra determinati firmatari 9. Il presente accordo non si applica tra due firmatari, qualora l'uno o l'altro di questi firmatari, al momento della sua accettazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione. (1)Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. (2)Nel corso del primo di questi esami, il comitato procede non soltanto ad un esame generale sul funzionamento dell'accordo, ma fornisce anche a tutti i firmatari interessati la possibilità di sollevare questioni e di discutere sui problemi concernenti le pratiche in materia di sovvenzioni e l'eventuale incidenza sugli scambi di talune pratiche relative alle imposte dirette. Allegato 10. L'allegato è parte integrante del presente accordo. Segretariato 11. Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. Deposito 12. Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascun firmatario ed a ciascuna parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell'accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 7, nonché una notifica di ogni accettazione od adesione conformemente al paragrafo 2 o di ogni recesso conformemente al paragrafo 8. Registrazione 13. Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia, nelle lingue francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. ALLEGATO ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE a) Concessione da parte dello Stato di sovvenzioni dirette ad industrie od a settori produttivi in funzione delle loro esportazioni. b) Sistemi di ritenzione di divise od altre analoghe pratiche implicanti la concessione di un premio all'esportazione. c) Tariffe di trasporto interno e di nolo per spedizioni all'esportazione assicurate od ordinate a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne. d) Fornitura da parte dello Stato o da parte di organismi statali di prodotti o di servizi importati o di origine nazionale destinati alla produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli della fornitura di prodotti o di servizi analoghi, o direttamente concorrenti, destinati alla produzione di merci per il consumo interno qualora (nel caso di prodotti) queste condizioni siano più favorevoli di quelle di cui possono beneficiare commercialmente i suoi esportatori sui mercati mondiali. e) Esenzione, esonero o rinvio, totale o parziale di imposte dirette (1) o di contributi di sicurezza sociale versati o dovuti da imprese industriali o commerciali (2), che siano loro concessi a titolo specifico di esportazione. f) Detrazioni speciali direttamente connesse all'esportazione od ai risultati ottenuti all'esportazione, altre a quelle concesse per i prodotti destinati al consumo interno nel calcolo della base alla quale si applicano le imposte dirette. g) Esenzione od esonero, per quanto concerne la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, da imposte indirette (1), superiore a quelli previsti per la produzione e la distribuzione di prodotti analoghi, quando questi siano venduti per il consumo interno. h) Esenzione, esonero o rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori (1), sui beni od i servizi usati per la produzione di merci esportate, superiori all'esenzione, all'esonero od al rinvio delle imposte indirette a cascata analogamente percepite a stadi anteriori su beni o servizi utilizzati per la produzione di analoghe merci vendute per il consumo interno ; tuttavia, l'esenzione, l'esonero od il rinvio delle imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori potranno essere accordati per le merci esportate anche quando non lo siano per analoghe merci vendute per il consumo interno, qualora le imposte indirette a cascata percepite a stadi anteriori colpiscano prodotti fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato (3). i) Esonero o «drawback» di imposizioni all'importazione (1), superiori a quelle percepite sui prodotti importati fisicamente incorporati (tenuto conto del calo normale) nel prodotto esportato ; tuttavia, in casi particolari, una ditta potrà utilizzare, come prodotti sostitutivi, prodotti del mercato interno in quantità uguale a quella dei prodotti importati, e di qualità e caratteristiche identiche, al fine di beneficiare di questa disposizione qualora l'importazione e le corrispondenti operazioni d'esportazione si effettuino entro un ragionevole lasso di tempo che, normalmente, non supererà i due anni. j) Istituzione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato) di programmi di garanzia di credito all'esportazione o d'assicurazione, di programmi d'assicurazione o di garanzie contro l'aumento dei prezzi dei prodotti esportati (4) o di programmi contro i rischi di cambio a tassi di premi che sono manifestamente insufficienti per coprire, a lunga scadenza, le spese e le perdite d'esecuzione di detti programmi (5). k) Concessione da parte dello Stato (o da parte di organismi specializzati controllati dallo Stato e/o agenti sotto la sua autorità) di crediti agli esportatori a tassi inferiori a quelli che essi devono pagare per procurarsi fondi da utilizzare a tal fine, od assunzione totale o parziale degli oneri sostenuti, a condizione che questi ultimi servano ad assicurare un sostanziale vantaggio sul piano delle condizioni di credito all'esportazione. Tuttavia, qualora un firmatario fosse parte contraente di un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione, sottoscritti da almeno 12 firmatari originari (6) del presente accordo entro il 1º gennaio 1979 (o qualora detti firmatari originari avessero adottato un impegno successivo) o qualora, nella pratica, un firmatario applicasse le disposizioni di detto impegno concernenti i tassi di interesse, una pratica seguita in materia di credito all'esportazione conformemente a queste disposizioni non sarà considerata come una sovvenzione all'esportazione vietata dal presente accordo. l) Ogni altra importazione al bilancio dello Stato di un sussidio all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI dell'accordo generale. Note 1. Ai fini del presente accordo: L'espressione «imposte dirette» designa le imposte sulle retribuzioni, sugli utili, sugli interessi, sugli affitti, sui canoni e su ogni altra forma di reddito, nonché le imposte sulla proprietà immobiliare. L'espressione «imposizioni all'importazione» designa i dazi doganali, gli altri dazi e le altre imposizioni fiscali non enumerate altrove nella presente nota, che vengono percepiti all'importazione. L'espressione «imposte indirette» designa le tasse sulle vendite, le accise, le tasse sulla cifra d'affari e le tasse sul valore aggiunto, le imposte sulle concessioni, le tasse di bollo, le tasse sui trasferimenti, le imposte sulle riserve e l'attrezzatura e le compensazioni fiscali alla frontiera, nonché qualsiasi tassa diversa dalle imposte dirette e dalle imposizioni all'importazione. Le imposte indirette «percepite a stadi anteriori» sono imposte percepite su beni o servizi utilizzati direttamente od indirettamente nella fabbricazione del prodotto. Le imposte indirette «a cascata» sono imposte, scaglionate su stadi multipli, percepite quando non esistano meccanismi di credito ulteriore d'imposta per i casi in cui i beni od i servizi imponibili ad un certo stadio della produzione siano utilizzati ad uno stadio di produzione successivo. L'«esonero» dalle imposte include le restituzioni od il rimborso d'imposte. 2. I firmatari riconoscono che il rinvio non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, vengano percepiti adeguati interessi. I firmatari riconoscono inoltre che nessuna disposizione del presente testo pregiudica le modalità secondo le quali le parti contraenti delibereranno sui problemi specifici sollevati nel documento del GATT L/4422. I firmatari riaffermano il principio secondo il quale i prezzi dei prodotti nelle transazioni tra imprese esportatrici ed acquirenti stranieri, che esse controllano o che sono soggetti ad uno stesso controllo, dovrebbero, ai fini fiscali, essere i prezzi praticati tra imprese indipendenti che agiscono in condizioni di libera concorrenza. Ogni firmatario potrà richiamare l'attenzione di un altro firmatario sulle pratiche amministrative o su altre pratiche che possono contravvenire a tale principio e che si traducono in una importante economia di imposte dirette nelle transazioni all'esportazione. In tali circostanze, i firmatari cercheranno, normalmente, di comporre le loro controversie, ricorrendo alle vie aperte loro dalle convenzioni bilaterali in vigore in materia d'imposizione o ad altri particolari meccanismi internazionali, fatti salvi i diritti e gli obblighi che derivano per i firmatari dall'accordo generale, compreso il diritto di consultazione istituito nella frase precedente. Il paragrafo e) non intende limitare la possibilità di un firmatario di adottare misure atte ad evitare la doppia imposizione di redditi di fonte straniera percepiti dalle sue imprese o dalle imprese di un altro firmatario. Qualora esistano misure incompatibili con le disposizioni del paragrafo e), e qualora rilevanti difficoltà d'ordine pratico impediscano al firmatario interessato di conformare rapidamente dette misure con l'accordo, il firmatario interessato dovrà, fatti salvi i diritti che derivano per gli altri firmatari dall'accordo generale o dal presente accordo, esaminare i metodi che permettano di conformare dette misure con l'accordo, in un ragionevole periodo di tempo. Al riguardo, la Comunità economica europea ha dichiarato che l'Irlanda si propone di porre fine, entro il 1º gennaio 1981, al suo sistema di misure fiscali preferenziali, concernente le esportazioni, istituito ai sensi della legge del 1976 sull'imposta sulle società (Corporation Tax Act), pur continuando ad onorare gli impegni, che costituiscono obblighi dal punto di vista legale, da essa contratti durante il periodo di validità di detto sistema. 3. Il paragrafo h) non si applica ai sistemi di tassa sul valore aggiunto e alle compensazioni fiscali alla frontiera che ne fanno le veci ; il problema dell'eccessivo esonero delle tasse sul valore aggiunto e disciplinato esclusivamente dal paragrafo g). 4. I firmatari hanno convenuto che nessuna delle disposizioni del presente paragrafo pregiudicherà od influenzerà le deliberazioni del gruppo d'esperti istituito dal Consiglio del GATT il 6 giugno 1978 (C/M/126). 5. Per valutare l'adeguamento, a lunga scadenza, dei tassi di premi, delle spese e delle perdite dei programmi di assicurazione, si dovrà, in linea di massima, tener conto unicamente dei contratti conclusi dopo la data d'entrata in vigore del presente accordo. 6. L'espressione «firmatario originario del presente accordo» designa ogni firmatario che aderisce all'accordo ad referendum entro il 30 giugno 1979. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO VI DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO PREAMBOLO LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate «le parti»), RICONOSCENDO che i metodi di lotta contro il dumping non dovrebbero costituire un impedimento ingiustificabile al commercio internazionale, e che i diritti antidumping possono essere applicati contro il dumping solo se causi o minacci di causare un considerevole pregiudizio ad un settore stabilito della produzione o se ritardi sensibilmente la creazione di un'industria; CONSIDERANDO che è opportuno istituire procedure eque e chiare quale base per un esame in profondità dei casi di dumping; TENENDO CONTO del bisogno specifico dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze; DESIDEROSI DI INTERPRETARE le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio (in seguito denominato «accordo generale» o «GATT») e di elaborare le norme per la loro applicazione in modo da garantire una maggiore uniformità e certezza circa la loro applicazione; DESIDEROSI DI GARANTIRE una soluzione rapida, equa ed efficace circa le controversie che potranno presentarsi nell'ambito del presente accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTE I Articolo 1 Principi L'applicazione di un diritto antidumping è una misura da prendere soltanto nei casi previsti all'articolo VI dell'accordo generale ed a seguito ad inchieste aperte (1) e condotte in conformità con il presente accordo. Le disposizioni seguenti disciplinano l'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale nelle misure in cui sono stati presi provvedimenti nell'ambito della legislazione o dei regolamenti antidumping. Articolo 2 Determinazione del dumping 1. Ai fini del presente accordo, un prodotto deve essere considerato oggetto di dumping, cioè come immesso in commercio in un altro paese (2) a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo all'esportazione di detto prodotto, esportato da un paese all'altro, è inferiore al prezzo comparabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione. 2. Nel presente accordo, l'espressione «prodotto similare» («like product») indica un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, o, in assenza di tale prodotto, di un altro prodotto che, nonostante non sia simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato. 3. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono esportati nel paese (1)Il termine «aperta» qui di seguito impiegato riguarda l'azione di procedura con la quale una parte apre formalmente un'inchiesta conformemente all'articolo 6, paragrafo 6. (2)Rimane inteso che il termine «paese» qui di seguito impiegato, designa una delle parti dell'accordo, se non indicato diversamente nel contesto. d'importazione da un paese intermedio, il prezzo dei prodotti dal paese di esportazione nel paese di importazione sarà, normalmente, confrontato con il prezzo paragonabile nel paese di esportazione. Tuttavia, il confronto potrà essere effettuato con il prezzo del paese d'origine, se per esempio, i prodotti transitano semplicemente attraverso il paese di esportazione, o se, per tali prodotti, non c'è produzione o prezzo confrontabile nel paese di esportazione. 4. Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non viene effettuata alcuna vendita di un prodotto similare o se, data la situazione specifica del mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il margine del dumping sarà determinato in rapporto con il prezzo confrontabile del prodotto similare qualora quest'ultimo sia esportato in un paese terzo (tale prezzo può essere il prezzo all'esportazione più elevato ma deve essere un prezzo rappresentativo), oppure con il costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un importo ragionevole per le spese amministrative, di vendita e altre e per gli utili. Come regola generale, la maggiorazione relativa all'utile non supererà l'utile normalmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine. 5. Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorità (1) sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all'esportazione a causa dell'esistenza di una associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base. 6. Per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (o nel paese di origine) o, eventualmente, il prezzo stabilito conformemente all'articolo VI, paragrafo 1, lettera b) dell'accordo generale, i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è quello dell'uscita dalla fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi previsti al paragrafo 5 di cui sopra, si dovrà inoltre tener conto delle spese, dazi e tasse compresi, intervenuti tra il momento dell'importazione e la successiva vendita, nonché degli utili. 7. Il presente articolo lascia impregiudicabile le note e disposizioni supplementari relative al paragrafo 1 dell'accordo generale (punto 2 del paragrafo 1 dell'articolo VI nell'allegato I). Articolo 3 Determinazione del pregiudizio (2) 1. Una determinazione di pregiudizio ai fini dell'articolo VI dell'accordo generale dovrà basarsi su elementi di prova positivi e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell'incidenza di dette importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. 2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell'inchiesta esamineranno se c'è stato un considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping, sia in quantità assoluta che in rapporto alla produzione o al consumo del paese importatore. Quanto all'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità incaricate dell'inchiesta esamineranno se c'è stata, nelle importazioni oggetto di dumping, una sensibile sottoquotazione del prezzo in rapporto al prezzo del prodotto similare del paese importatore, oppure se tali importazioni hanno per effetto di diminuire notevolmente i prezzi o di impedire importanti aumenti di prezzo che, altrimenti, si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. 3. L'esame delle incidenze sul settore della produzione interessato dovrà comportare una valutazione di tutti i relativi fattori e indici economici che influiscono sull'andamento di tale settore, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, degli utili, della produttività, del reddito da investimenti e dell'utilizzazione delle capacità ; dei fattori che incidono sui prezzi interni ; degli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso di liquidità, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari e sulla possibilità di ottenere capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente e alcun fattore fornirà necessariamente un orientamento decisivo. (1)Nel presente al accordo, il termine «autorità» indica le autorità di livello specifico superiore. (2)Nel presente accordo, la parola «pregiudizio» indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio importante causato ad una industria nazionale, una importante minaccia di pregiudizio per una industria nazionale o un sensibile ritardo nella creazione di una siffatta industria ; essa dovrà essere interpretata conformemente al presente articolo. 4. Occorrerà dimostrare che le importazioni oggetto di dumping, causano, per effetto (1) del dumping stesso, un pregiudizio nel senso indicato nel presente accordo. Possono esserci altri fattori (2) che, nel contempo danneggiano l'industria, e questi pregiudizi non dovranno essere imputati alle importazioni oggetto del dumping. 5. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere valutato in relazione alla produzione nazionale del prodotto similare qualora i dati disponibili permettano di definire detta produzione separatamente sulla base di criteri quali i procedimenti di produzione, le realizzazioni dei produttori e gli utili. Se la produzione nazionale del prodotto simile non può essere individuata separatamente sulla base di detti criteri, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping saranno valutati in funzione della produzione complessiva o della gamma di prodotti più affini comprendente il prodotto similare, per il quale possono essere forniti i dati necessari. 6. La determinazione della minaccia di pregiudizio dovrà basarsi su fatti e non su presunzioni, congetture o remote possibilità. L'evoluzione di circostanze atte a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere effettivamente previsto e imminente (3). 7. Nei casi in cui le importazioni oggetto del dumping minacciano di provocare un pregiudizio, l'applicazione di misure antidumping deve essere studiata e decisa con particolare cura. Articolo 4 Definizione del termine «industria» 1. Per determinare il pregiudizio, l'espressione «industria nazionale» indicherà l'insieme dei produttori nazionali di prodotti similari o di quelli tra essi le cui produzioni sommate costituiscono una proporzione maggiore della produzione nazionale totale di detti prodotti, con le seguenti eccezioni: i) quando i produttori sono vincolati (4) agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto presumibilmente oggetto del dumping, l'espressione «industria» potrà essere interpretata come indicante il resto dei produttori; ii) in circostanze eccezionali, il territorio di una parte potrà, per quanto riguarda la produzione in questione, essere diviso in due o più mercati competitivi e i produttori all'interno di ogni mercato potranno essere considerati come rappresentanti un'industria separata, se a) i produttori di tale mercato vendono la totalità o quasi totalità della produzione del prodotto in questione su tale mercato, e se b) la domanda sul mercato non è soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del mercato in questione presenti in altre parti del territorio. Di conseguenza si constaterà che c'è pregiudizio anche se la maggior parte della produzione nazionale non sarà stata interessata da detto pregiudizio, a condizione che ci sia concentrazione d'importazioni oggetto del dumping su detto mercato isolato, e che inoltre le importazioni oggetto di dumping causino pregiudizio ai produttori della totalità della produzione all'interno di detto mercato. 2. Se l'industria è stata interpretata come indicante i produttori di una zona particolare, cioè di un mercato secondo la difinizione del capoverso ii), paragrafo 1 di cui sopra, esso riscuoterà (5) i diritti antidumping solo per i prodotti in questione spediti in detta zona per il consumo finale. Se la legge costituzionale del paese importatore non permette la riscossione dei diritti antidumping su tale base, il paese importatore potrà riscuotere i diritti antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi : 1) se è stata data precedentemente agli esportatori la possibilità di cessare l'esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata oppure di dare garanzie conformemente all'articolo 7 del presente accordo e certe garanzie non sono state date tempestivamente, e 2) se tali diritti non possono essere applicati a determinati produttori che riforniscono la zona in questione. 3. Qualora due o più paesi siano giunti, conformemente all'articolo XXIV, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale a un grado di integrazione tale da presentare le caratteristiche di un mercato unico, l'industria dell'intera zona di integrazione sarà considerata come costituente l'industria di cui al paragrafo 1 di cui sopra. (1)Così come indicato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. (2)Tali fattori comprendono inter alia il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzo di dumping, la contrazione della domanda o le modifiche nella struttura di consumi, le pratiche commerciali restrittive praticate nella concorrenza fra produttori stranieri e nazionali e fra i nazionali stessi, l'evoluzione delle tecniche, il volume alle esportazioni nonché la produttività dell'industria nazionale. (3)Per esempio, benché non limitatamente, dovranno esserci delle ragioni convincenti per prevedere, nell'immediato avvenire, un aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in questione a dei prezzi di dumping. (4)Le parti dovranno essere d'accordo circa la definizione della parola «vincolato» nel senso indicato nel presente accordo. (5)Il termine «riscuotere» nel presente accordo è usato per indicare l'imposizione o la riscossione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale. 4. L'articolo 3, paragrafo 5, si applicherà al presente articolo. Articolo 5 Inizio della procedura ed inchieste successive 1. Un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping addotto sarà aperta normalmente su domanda presentata per iscritto dall'industria (1) interessata o in suo nome. La domanda dovrà contenere gli elementi di prova sufficienti circa l'esistenza a) del dumping b) di un pregiudizio nel senso all'articolo VI dell'accordo generale, secondo l'interpretazione del presente accordo e c) il legame di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudizio addotto. Se, in particolari circostanze, le autorità interessate decidono di aprire un'inchiesta senza essere adite di tale domanda, esse procederanno solo se in possesso degli elementi di prova sufficienti riguardanti tutti i punti previsti ai commi da a) a c) di cui sopra. 2. Quando le competenti autorità giunte alla conclusione che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta antidumping conformemente all'articolo 5, la parte o le parti i cui prodotti saranno oggetto dell'inchiesta e gli esportatori ed importatori noti alle autorità come parti interessate, nonché i ricorrenti, riceveranno notifica ed un avviso sarà pubblicato. 3. Sin dall'inizio di un'inchiesta ed anche in seguito gli elementi di prova relativi al dumping ed al pregiudizio derivante dovranno essere esaminati simultaneamente. a) In ogni caso gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio dovranno essere esaminati simultaneamente per decidere se aprire un'inchiesta o meno, e b) in seguito durante l'indagine, a partire da una data non posteriore al primo giorno in cui, conformemente al presente accordo, possono essere messe in vigore misure provvisorie, salvo nei casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 10, per i quali le autorità accettano la domanda degli esportatori. 4. La domanda sarà respinta e l'inchiesta chiusa non appena le autorità interessate saranno giunte alla conclusione che gli elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare il proseguimento della procedura. La chiusura dell'inchiesta sarà immediata qualora il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio siano trascurabili. 5. La procedura antidumping non osterà allo sdoganamento. 6. Le inchieste dovranno, salvo circostanze particolari, concludersi entro un anno a decorrere dal loro inizio. 7. Ogni accertamento sarà reso pubblico, sia esso positivo che negativo, così pure l'abolizione di un accertamento. In caso di accertamento positivo, il responso giurisperitale esporrà gli accertamenti e le conclusioni stabilite in base agli aspetti di fatto e di diritto giudicati rilevanti dalle autorità incaricate dalla inchiesta nonché le ragioni di detti accertamenti e conclusioni. In caso di accertamento negativo tale responso indicherà le conclusioni fondamentali e un sunto dei motivi. Ogni accertamento sarà comunicato alla parte o alle parti in cui i prodotti saranno oggetto di detta constatazione e agli esportatori noti come parti interessate. Articolo 6 Elementi di prova 1. I fornitori esteri e tutte le parti interessate avranno ampie possibilità di presentare per iscritto tutti gli elementi di prova che giudicheranno utili ai fini dell'inchiesta antidumping in questione. Essi avranno inoltre la facoltà, su giustificazione, di presentare oralmente i loro elementi di prova. 2. Le autorità interessate daranno al querelante e agli importatori ed esportatori noti in quanto interessati, nonché ai governi dei paesi esportatori, la possibilità di informarsi per quanto riguarda tutti gli elementi pertinenti relativi alla presentazione dei loro fascicoli che non sarebbero riservati a norma del seguente paragrafo 3 e che dette autorità utilizzano per l'inchiesta antidumping ; esse daranno loro la possibilità di preparare la loro argomentazione sulla base di detti elementi. 3. Tutti gli elementi di natura riservata (per esempio, perché la loro divulgazione favorirebbe sensibilmente un concorrente o provocherebbe un notevole danno all'informatore o alla persona dalla quale l'informatore ha ricevuto tali notizie), o forniti a titolo riservato dalle parti dell'inchiesta antidumping, dovranno, su presentazione delle motivazioni, essere giudicati in quanto tali dalle autorità incaricate dell'inchiesta. Tali informazioni saranno divulgate senza esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite (2). Potrà essere richiesto alle parti che hanno fornito le informazioni riservate di farne un sunto non riservato. Nei casi in cui dette parti giudicheranno che tali informazioni non possono essere riassunte, si farà esposto dei motivi per i quali non è possibile fare un sunto. 4. Tuttavia se le autorità interessate ritengono che una richiesta di procedura riservata non sia giustificata, e se colui che ha fornito le informazioni non vuole renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di sunto, esse avranno la facoltà di non tener conto delle informazioni in questione, salvo prova convincente, da parte di fonti appropriate, che esse sono esatte (3). 5. Per verificare le informazioni fornite o per completarle, le autorità potranno, se del caso, procedere a delle (1)Così come è definito all'articolo 4. (2)Le parti sono a conoscenza del fatto che, sul territorio di alcune parti, la divulgazione potrebbe essere richiesta come provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi. (3)Le parti hanno convenuto che le domande di procedura riservate non vengano respinte in modo arbitrario. inchieste in altri paesi, a condizione che vengano autorizzate dalle imprese interessate ed informino ufficialmente i rappresentanti del governo del paese in questione, e salvo restando che quest'ultimo non faccia opposizione. 6. Durante tutta l'inchiesta antidumping, ciascuna parte dovrà avere la possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorità interessate daranno, su richiesta a tutte la parti interessate la possibilità di incontrare le parti aventi interessi contrari, per permettere di sottoporre tesi opposte e confutazioni. Si terrà conto, concedendo tali possibilità, della necessità di tutelare il carattere riservato delle informazioni nonché dell'opportunità per le parti. Nessuna parte sarà tenuta ad assistere ad un incontro e l'assenza di una parte sarà pregiudizievole alla sua causa. 7. Nei casi in cui una parte interessata rifiuta di far consultare le informazioni necessarie, o non le comunica entro un termine ragionevole, o ostacola considerevolmente lo svolgimento dell'inchiesta, degli accertamenti (1) preliminari e finali, positivi o negativi, potranno essere fatti sulla base dei dati di fatto disponibili. 8. Il presente articolo non deve impedire alle autorità di una parte, conformemente alle relative disposizioni del presente accordo, di agire d'urgenza per quanto riguarda l'apertura di un'inchiesta, gli accertamenti (1) preliminari o finali, positivi o negativi, o l'applicazione di misure provvisorie o finali. Articolo 7 Impegni relativi ai prezzi 1. Una procedura potrà (2) essere sospesa o conclusa senza applicazione di misure provvisorie o di diritti antidumping se l'esportatore si è impegnato volontariamente e in modo soddisfacente a rivedere i suoi prezzi o a non esportare più nella zona in questione a prezzi di dumping, affinché le autorità giungano alla conclusione che l'effetto pregiudizievole del dumping è soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non saranno più elevati di quel che sarà necessario per sopprimere il margine di dumping. 2. Gli impegni in materia di prezzi saranno richiesti o accettati dagli esportatori solo se le autorità del paese importatore hanno aperto una inchiesta conformemente all'articolo 5 del presente accordo. Le garanzie offerte non saranno necessariamente accettate se le autorità le ritengono impraticabili, per esempio se il numero reale o potenziale di esportatori è troppo elevato, o per altre ragioni. 3. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul pregiudizio dovrà comunque essere portata a termine se l'esportatore lo desidera o se lo decidono le autorità. In questo caso, se si giunge ad una assenza di pregiudizio o minaccia di pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente privo di effetto, salvo nei casi in cui sarebbe stato raggiunto in assenza di minaccia di pregiudizio a seguito, in gran parte, dell'esistenza di un'intesa in materia di prezzo. Le autorità interessate chiederanno di conseguenza che l'intesa sia mantenuta per un periodo ragionevole conformemente al presente accordo. 4. Le autorità del paese importatore potranno proporre delle intese in materia di prezzo, ma nessun esportatore è tenuto a sottoscriverle. Il fatto che gli esportatori non offrano tali garanzie o non accettino l'invito a farlo non pregiudicherà in alcun modo l'esame della causa. Tuttavia le autorità possono decidere che la minaccia è più probabile se le importazioni oggetto di dumping continuano. 5. Le autorità del paese importatore potranno chiedere ad ogni esportatore di cui avranno accettato delle garanzie in materia di prezzo di fornire loro periodicamente delle informazioni sull'esecuzione di detti (1)Poiché alcuni termini sono usati in maniera diversa a seconda dei paesi, il termine «accertamento» è qui usato per indicare una decisione o provvedimento formale. (2)La parola «potrà» non dovrà essere interpretata come autorizzante contemporaneamente il proseguimento della procedura e l'applicazione di impegni relativi ai prezzi, se ciò non è conforme al paragrafo 3. impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del paese importatore prenderanno, in virtù del presente accordo e conformemente alle sue disposizioni, le misure d'urgenza che potranno consistere nell'applicazione immediata di provvedimenti provvisori, basandosi sulle informazioni note più attendibili. In tali casi i diritti definitivi potranno essere riscossi conformemente al presente accordo per le merci destinate al consumo entro 90 giorni dall'applicazione di tali misure provvisorie. Tuttavia, nessuna imposizione a titolo retroattivo sarà applicabile alle importazioni destinate al consumo prima che ci sia stata la violazione dell'intesa. 6. Le intese non potranno rimanere in vigore più a lungo di eventuali diritti antidumping introdotti a norma del presente accordo. Le autorità del paese riprenderanno in esame la necessità di osservare un impegno in materia di prezzo qualora ciò sarà giustificato, o per propria iniziativa, o su richiesta di esportatori o di importatori interessati al prodotto in questione che motiverebbero con dati positivi la necessità di un tale riesame. 7. Ogni volta che un'inchiesta antidumping sarà sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, e ogni volta che sarà messo fine ad un impegno il fatto sarà notificato ufficialmente e dovrà essere pubblicato. Queste notifiche dovranno riportare almeno le conclusioni fondamentali e un sunto delle ragioni di tali conclusioni. Articolo 8 Introduzione e riscossione dei diritti antidumping 1. La decisione di introdurre o no un diritto antidumping qualora tutte le condizioni siano riunite, e la decisione di fissare il diritto antidumping ad un livello pari alla totalità o ad una sola parte del margine di dumping, spettano alle autorità del paese o del territorio doganale importatore. È opportuno che l'istituzione sia facoltativa in tutti i paesi o territori doganali partecipanti al presente accordo e che il diritto sia più basso rispetto al margine se questo diritto minore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale. 2. Viene istituito per un prodotto qualunque, un diritto antidumping, il cui importo sarà adeguato ad ogni caso, verrà riscosso su base non discriminatoria sulle importazioni di detto prodotto, da qualunque parte esse provengano, per le quali sarà stato constatato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, ad eccezione delle importazioni provenienti da parti che avranno accettato l'intesa di prezzo conforme al presente accordo. Le autorità indicheranno il fornitore o i fornitori del prodotto in causa. Se, tuttavia, più fornitori dello stesso paese sono implicati, e che in pratica non è possibile indicarli tutti, le autorità possono designare il paese fornitore in causa. Se diversi fornitori appartenenti a più paesi sono implicati, le autorità possono indicare o tutti i fornitori implicati, o se ciò è impossibile, tutti i paesi fornitori implicati. 3. L'importo del diritto antidumping non deve superare il margine di dumping determinato conformemente all'articolo 2 di cui sopra. Di conseguenza, se si constata, dopo sua applicazione, che la riscossione del diritto supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che oltrepassa il margine sarà restituita al più presto. 4. Nell'ambito di un sistema di prezzo di base, saranno applicate le seguenti norme, a condizione che la loro applicazione sia compatibile con le altre disposizioni del presente accordo. Se diversi fornitori di uno o più paesi sono coinvolti, i diritti antidumping potranno essere istituiti nei confronti delle importazioni del prodotto in questione provenienti dal paese o dai paesi in causa per le quali si è constatato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, essendo il diritto pari alla differenza tra il prezzo di esportazione ed il prezzo di base stabilito a tal fine e che non deve superare il prezzo normale più basso applicato nel o nei paesi fornitori in cui vigono normali condizioni di concorrenza. Rimane inteso che, per i prodotti venduti al di sotto di tale prezzo di base già stabilito, si procederà ad una nuova inchiesta antidumping in ogni caso in cui le parti interessate lo esigono e in cui la loro richiesta è sostenuta da elementi di prova. Nei casi in cui non c'è constatazione di dumping, i diritti antidumping riscossi saranno restituiti al più presto. Inoltre se si può constatare che il diritto così riscosso supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che supera il margine sarà restituita il più rapidamente possibile. 5. Verrà dato pubblico avviso di qualsiasi accertamento preliminare o finale, sia esso positivo o negativo, e dell'annullamento di un accertamento. In caso di accertamento positivo, l'avviso esporrà gli accertamenti e le conclusioni su tutti i punti de jure e de facto ritenuti importanti dalle autorità incaricate dell'inchiesta nonché i motivi o i fondamenti delle suddette constatazioni e conclusioni. In caso di constatazione negativa, l'avviso conterrà almeno le conclusioni fondamentali e un sommario dei motivi. Tutti gli avvisi di constatazione verranno comunicati alle parte o alle parti i cui prodotti saranno oggetto della suddetta constatazione nonché agli esportatori che risulteranno noti in qualità di interessati. Articolo 9 Durata dei diritti antidumping 1. Il diritto antidumping resterà in vigore per il tempo e nella misura necessari per neutralizzare il dumping che causa pregiudizio. 2. Le autorità incaricate dell'inchiesta riprenderanno in esame la necessità di mantenere il diritto qualora ciò sia giustificato, o su iniziativa propria o su richiesta delle parti interessate che motiveranno con dati positivi la necessità di un tale riesame. Articolo 10 Misure provvisorie 1. Verranno prese misure provvisorie se dagli accertamenti preliminari risulterà l'esistenza del dumping e si otterranno elementi di prova sufficienti del pregiudizio, come previsto ai commi da a) a c) dell'articolo 5, paragrafo 1. Si applicheranno le misure provvisorie solo se le autorità interessate ritengono che esse siano necessarie per impedire che si provochi pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. 2. Le misure provvisorie prenderanno la forma di un diritto provvisorio o, di preferenza di una garanzia - deposito in contanti o cauzione - uguali all'importo del diritto antidumping provvisoriamente stimato, che non dovrà superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana è un provvedimento provvisorio, purché siano indicati il normale diritto e l'importo valutato del diritto antidumping e la sospensione della valutazione sia soggetta alle stesse condizioni delle altre misure provvisorie. 3. L'applicazione di misure provvisorie sarà limitata ad un periodo il più possibile breve, che non superi i quattro mesi, o, con decisione delle autorità interessate, dietro richiesta degli esportatori che contribuiscono per una percentuale significativa agli scambi in causa, per un periodo non superiore ai sei mesi. 4. Le relative disposizioni dell'articolo 8 si devono tener conto per l'applicazione delle misure provvisorie. Articolo 11 Retroattività 1. I diritti antidumping e le misure provvisorie saranno applicate soltanto ai prodotti destinati al consumo dopo l'entrata in vigore della decisione presa conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente, tuttavia: i) Se un accertamento finale di pregiudizio (ma non di minaccia di pregiudizio, né di ritardo sensibile nell'impianto di un'industria) sarà stato stabilito, oppure, nel caso di accertamento finale di minaccia di pregiudizio, quando, in assenza di tali misure provvisorie, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping avrà consentito di constatare il pregiudizio, i diritti antidumping potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale le misure provvisorie sono state eventualmente applicate. Se il diritto antidumping fissato dalla decisione finale è superiore al diritto pagato a titolo provvisorio, la differenza non sarà riscossa. Se il diritto fissato dalla decisione finale è inferiore al diritto provvisoriamente pagato o all'importo valutato per determinare la garanzia, la differenza sarà restituita o il diritto ricalcolato, secondo il caso. ii) Se, per il prodotto in questione oggetto di dumping, le autorità stabiliscono: a) che un dumping causa di pregiudizio è stato constatato in passato, o che l'importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'esportatore praticava il dumping e che tale dumping avrebbe causato un pregiudizio, oppure b) che il pregiudizio è causato da un dumping sporadico (importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping effettuate in un periodo relativamente breve) di una entità tale che, per impedire di verificarsi nuovamente, appare necessario riscuotere retroattivamente il diritto antidumping su tali importazioni, il diritto sarà riscosso per quei prodotti destinati al consumo al massimo entro 90 giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 di cui sopra, se vi è accertata una minaccia di pregiudizio o un ritardo sensibile (ma il pregiudizio non si è ancora verificato), il diritto antidumping definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data dell'accertamento della minaccia di pregiudizio o di ritardo sensibile, e qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito ed ogni cauzione resa immediatamente. 3. Se un accertamento finale è negativo, qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito e ogni cauzione resa immediatamente. Articolo 12 Azioni antidumping per conto di un paese terzo 1. L'applicazione di misure antidumping per conto di un paese terzo dovrà essere richiesta dalle autorità di tale paese terzo. 2. Tale domanda dovrà essere corredata da informazioni relative al prezzo per dimostrare che le importazioni sono state oggetto di dumping, e da informazioni dettagliate le quali comprovino che il dumping addotto causa pregiudizio all'industria nazionale interessata nel paese terzo. Il governo del paese terzo offrirà la sua assistenza alle autorità del paese importatore affinché queste ultime possano ottenere qualsiasi informazione ritenuta necessaria. 3. Nell'esame di una domanda del genere, le autorità del paese importatore terranno conto degli effetti del dumping addotto sull'insieme dell'industria interessata nel paese terzo ; questo significa che il pregiudizio non sarà considerato soltanto in funzione dell'effetto del dumping addotto sulle esportazioni dell'industria interessata nel paese importatore o persino sulle esportazioni di detta industria. 4. La decisione di dar seguito a tale domanda o di respingerla spetterà al paese importatore. Se decide di prendere dei provvedimenti, il paese in questione dovrà prendere l'iniziativa di chiedere il consenso delle parti contraenti. Articolo 13 Paesi in via di sviluppo I paesi in via di sviluppo dovranno considerare in modo particolare la situazione specifica dei paesi in via di sviluppo quando in conformità del presente accordo decideranno di applicare le misure antidumping. Prima di applicare i diritti antidumping, se questi possono recare pregiudizio agli interessi fondamentali del paese in via di sviluppo, si dovranno esplorare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente accordo. PARTE II Articolo 14 Comitato per le pratiche antidumping 1. Sarà istituito, in virtù del presente accordo, un comitato per le pratiche antidumping, in seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti di ciascuna delle parti di detto accordo. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà almeno due volte l'anno, nonché su richiesta di ogni parte conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il comitato assumerà le responsabilità conferitegli in virtù del presente accordo o dalle parti ; esso darà alle parti la responsabilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'accordo o la promozione di tali obiettivi. Il segretariato dell'accordo generale assumerà la segreteria del comitato. 2. Il comitato potrà istituire degli adeguati organi sussidiari. 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, il comitato e gli organi sussidiari potranno consultare qualsiasi fonte che riterranno idonea e chiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni alla fonte che ricade nella giurisdizione di una parte, il comitato o l'organo sussidiario informerà la parte in causa. È necessario ottenere il consenso della parte e di ogni impresa che dovrà essere consultata. 4. Le parti comunicheranno senza indugio al comitato tutte le loro decisioni preliminari o finali, in materia di azioni antidumping. I rappresentanti governativi potranno consultare i rapporti presso il segretariato dell'accordo generale. Le parti presenteranno inoltre, ogni semestre, rapporti relativi alle decisioni che saranno prese in materia di azioni antidumping nel corso dei mesi precedenti. Articolo 15 (1) Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie 1. Ogni parte esaminerà con comprensione le rimostranze di un'altra parte e dovrà prestarsi a (1)Se controversie relative ai diritti e obblighi di cui al presente accordo dovessero sorgere tra le parti, queste ultime dovranno fare ricorso alle procedure di composizione delle controversie di cui al presente accordo prima di avvalersi dei diritti conferiti dall'accordo generale. consultazioni in merito se esse dovessero vertere su una questione concernente l'applicazione del presente accordo. 2. Se una parte ritiene che un suo vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente accordo è annullato o compromesso, o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell'accordo è compromesso, da una parte o dalle parti, essa potrà, per giungere ad una soluzione di reciproco gradimento della questione, chiedere per iscritto le consultazioni con la o le parti in causa. Ogni parte esaminerà attentamente ogni richiesta di consultazione formulata dall'altra parte. Le parti interessate procederanno tempestivamente alle consultazioni. 3. Se una parte ritiene che le consultazioni previste dal paragrafo 2 di cui sopra non hanno permesso di trovare una soluzione di reciproco gradimento e se le autorità competenti del paese importatore hanno preso misure definitive per riscuotere i diritti antidumping definitivi o di accettare gli impegni in materia di prezzo, detta parte potrà sottoporre la questione al comitato per la conciliazione. Qualora una misura provvisoria abbia un'incidenza significativa e una parte ritenga che l'adozione di detta misura è contraria all'articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, la parte interessata potrà ugualmente portare la questione dinanzi al comitato per la conciliazione. In questo caso, il comitato si riunirà nei trenta giorni successivi per esaminare la questione e presterà i suoi uffici per incoraggiare le parti in causa ad elaborare una soluzione accettabile per entrambi (1). 4. Le parti dovranno, nel periodo di conciliazione, fare quanto in loro potere per giungere ad una situazione soddisfacente per entrambi. 5. Se entro il termine di tre mesi dalla data della richiesta di conciliazione, non è stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, il comitato, in seguito ad un dettagliato esame conforme al paragrafo 3, istituirà, su richiesta di ogni parte in causa, un gruppo speciale che si occuperà di esaminare la questione, basandosi a) su un esposto scritto nel quale la parte da cui proviene la domanda indicherà come un suo beneficio derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo è annullato o compromesso, o come la realizzazione degli obiettivi dell'accordo risulta compromessa, e b) sui fatti comunicati alle autorità del paese importatore conformemente alle sue procedure interne. 6. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale non saranno divulgate senza l'autorizzazione formale della persona o autorità che ha fornito l'informazione. Se tali informazioni saranno richieste al gruppo speciale, ma non sarà stata autorizzata la divulgazione da parte di quest'ultimo, verrà fornito un sunto non riservato autorizzato dalla autorità o persona che le ha fornite. 7. Oltre alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di cui sopra, la composizione delle controversie sarà regolata, mutatis mutandis, dall'accordo concernente le notifiche, le consultazioni, la composizione delle controversie e il controllo. I membri dei gruppi dovranno avere esperienza specifica in materia e saranno scelti tra le parti non in causa. PARTE III Articolo 16 Disposizioni finali 1. Non potrà essere presa alcuna misura particolare contro il dumping delle esportazioni di un'altra parte, se ciò non è conforme all'accordo generale, nell'interpretazione del presente accordo (2). Accettazione e adesione 2. a) Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi parti contraenti all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della Comunità economica europea. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.9 b) Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi che hanno aderito a titolo provvisorio all'accordo generale, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'applicazione effettiva dei diritti e obblighi derivanti dal presente accordo, tengano conto dei diritti e obblighi indicati nei loro strumenti di adesione provvisoria. (1)A tale riguardo il comitato potrà richiamare l'attenzione delle parti sui casi in cui, a suo parere, nessuna motivazione ragionevole sarà stata fornita a sostegno delle allegazioni presentate. (2)Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti dell'accordo generale. c) Il presente accordo sarà aperto all'adesione di ogni altro governo, alle condizioni relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi che ne derivano, da stabilire tra detto governo e le parti del presente accordo, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale di uno strumento di adesione che riporti le condizioni stabilite. d) Per quanto riguarda l'accettazione sarà applicato il paragrafo 5, commi a) e b), dell'articolo XXVI dell'accordo generale. Riserve 3. Non si potranno formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza l'approvazione di tutte le altre parti di detto accordo. Entrata in vigore 4. Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che l'avranno accettato o vi avranno aderito a tale data. Per tutti gli altri governi, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua accettazione o adesione. Denuncia dell'accordo del 1967 5. L'accettazione del presente accordo comporterà la denuncia dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, fatto a Ginevra il 30 giugno 1967 ed entrato in vigore il 1º luglio 1968, per le parti dell'accordo del 1967. Questa denuncia avrà effetto per ogni parte a partire dall'entrata in vigore del presente accordo per ciascuna di dette parti. Legislazione nazionale 6. a) Ogni governo che accetta o accede al presente accordo deve prendere tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data in cui detto accordo entrerà in vigore per ciò che lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dell'accordo stesso, nella misura in cui si applicano alla parte in questione. b) Ogni parte informa il comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti in relazione al presente accordo, nonché nell'applicazione di dette leggi e regolamenti. Esame 7. Ogni anno il comitato procede all'esame dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il comitato informa le parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio degli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato. Emendamenti 8. Le parti potranno modificare il presente accordo facendo riferimento, in modo particolare, all'esperienza acquisita nella sua applicazione. Se è stato approvato dalle parti conformemente alle procedure fissate dal comitato, l'emendamento entrerà in vigore per la parte solo previa approvazione da parte di quest'ultima. Recesso 9. Qualsiasi parte potrà recedere dal presente accordo. Il recesso prenderà effetto alla scadenza di sessanta giorni a partire da quello in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. A partire dal ricevimento di detta notifica, ogni parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato. Mancata applicazione del presente accordo tra le parti 10. Il presente accordo non si applica tra due parti se una di esse, al momento dell'accettazione o adesione, non ne consenta l'applicazione. Segretariato 11. Il segretariato dell'accordo generale assumerà la segreteria per il presente accordo. (1)Il termine «governo» comprende le autorità competenti della Comunità economica europea. Deposito 12. Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, che trasmette immediatamente a ciascuna parte e a ciascuna parte contraente all'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, copia certificata conforme all'accordo e di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 8, nonché la notifica di ogni accettazione o adesione conformemente al paragrafo 2, e di ogni recesso conformemente al paragrafo 9 del presente articolo. Registrazione 13. Il presente accordo viene registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuno dei tre testi facente fede. ADDENDUM 1 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio Su richiesta delle seguenti delegazioni Austria, Brasile, Canada, Colombia, Comunità europee, Egitto, Finlandia, Giappone, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, viene distribuita la dichiarazione che segue: Per quanto concerne l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio le delegazioni sopra citate, consapevoli dell'impegno di cui all'articolo 13 dell'accordo, secondo cui i paesi sviluppati devono prendere in considerazione la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo quando, in conformità del presente accordo, decideranno di applicare le misure antidumping, hanno convenuto quanto segue: 1. Nei paesi in via di sviluppo i governi svolgono un ruolo importante nel promuovere la crescita e lo sviluppo economico in funzione delle singole priorità nazionali ed i loro regimi economici in materia di esportazione possono essere diversi da quelli relativi ai rispettivi settori nazionali, fatto che, tra l'altro, può comportare differenze nella struttura dei costi. Il presente accordo non ha lo scopo di impedire ai paesi in via di sviluppo di adottare misure in questo contesto, comprese misure in materia di esportazione, sempreché siano applicate in modo compatibile con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio applicabili a detti paesi. 2. Per quanto concerne le importazioni provenienti dai paesi in via di sviluppo, il fatto che il prezzo all'esportazione possa essere inferiore al prezzo comparabile dello stesso prodotto allorché quest'ultimo è destinato al consumo nazionale nel paese esportatore non giustifica in sé un'indagine o un accertamento sul dumping, a meno che non siano presenti altresì i fattori menzionati nell'articolo 5, paragrafo 1. Vanno presi in considerazione in special modo tutti i casi in cui, a motivo dell'esistenza di condizioni economiche particolari che interferiscono sui prezzi del mercato interno, questi ultimi non costituiscono una base attendibile sul piano commerciale, permettendo un calcolo di dumping. In siffatti casi, il valore normale per determinare se le merci siano oggetto di dumping sarà verificato raffrontando, ad esempio, il prezzo all'esportazione con il prezzo comparabile dello stesso prodotto esportato in un qualsiasi paese terzo ovvero con il costo di produzione delle merci esportate nel paese d'origine, più un importo ragionevole per tener conto delle spese amministrative e di distribuzione nonché delle spese di qualsiasi altro tipo e degli utili. Le delegazioni di cui sopra sono pertanto dell'opinione che non occorra più mantenere la proposta di modifica del testo dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio. ADDENDUM 2 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio Su richiesta delle seguenti delegazioni Austria, Brasile, Canada, Colombia, Comunità europee, Egitto, Finlandia, Giappone, Norvegia, Romania, Svezia, Svizzera e Stati Uniti, viene distribuita la dichiarazione che segue: Si ammette che nel corso del periodo iniziale i paesi in via di sviluppo possano incontrare problemi particolari nell'adeguare le rispettive legislazioni alle condizioni previste dall'accordo, fra cui problemi amministrativi e problemi di infrastruttura in occasione delle indagini antidumping che devono intraprendere. Pertanto, su richiesta specifica e fatte salve le condizioni da negoziare caso per caso, il comitato per le pratiche antidumping può prevedere eccezioni per un periodo limitato, totali o parziali, rispetto agli obblighi relativi alle indagini intraprese da un paese in via di sviluppo conformemente al presente accordo. Le parti contraenti del presente accordo, che sono paesi sviluppati, cercheranno di fornire, su richiesta e secondo condizioni da convenire, un'assistenza tecnica alle parti contraenti del presente accordo, che sono paesi in via di sviluppo, in merito all'applicazione dell'accordo stesso, inclusa la formazione del personale, nonché informazioni sui metodi, sulle tecniche e sugli altri aspetti delle indagini sulle pratiche antidumping. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALLE PROCEDURE IN MATERIA DI LICENZE D'IMPORTAZIONE PREAMBOLO IN CONSIDERAZIONE dei negoziati commerciali multilaterali, le parti firmatarie del presente accordo relativo alle procedure in materia di licenze di importazione, qui di seguito denominati rispettivamente «parti» ed «il presente accordo»; DESIDEROSE di promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, qui di seguito denominato «accordo generale» o «GATT»; TENENDO CONTO delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo in materia di commercio, di sviluppo e di finanze; RICONOSCENDO che le licenze automatiche di importazione sono utili per raggiungere taluni obiettivi ma che non dovrebbero essere utilizzate per limitare gli scambi; RICONOSCENDO che le licenze di importazione possono essere utilizzate per gestire misure simili ; quelle adottate ai sensi delle disposizioni pertinenti del GATT; RICONOSCENDO inoltre che un uso non adeguato delle procedure in materia di licenze di importazione può ostacolare il corso del commercio internazionale; DESIDEROSE di semplificare le procedure e le pratiche amministrative usate nel commercio internazionale d'assicurare la trasparenza e di fare in modo che esse vengano applicate ed amministrate in modo giusto ed equo; DESIDEROSE di prevedere l'istituzione di un meccanismo di consultazione ed una rapida, efficace ed equa composizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro del presente accordo, HANNO CONCORDATO quanto segue: Articolo 1 Disposizioni generali 1. Ai fini del presente accordo, per licenze di importazione si intendono le procedure amministrative (1) usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione sul territorio doganale di un paese importatore, la presentazione di una richiesta o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente. 2. Le parti fanno in modo che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d'importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT, dei suoi allegati e dei suoi protocolli, così come sono interpretate dal presente accordo, al fine di impedire distorsioni nelle correnti commerciali che potrebbero derivare da un'inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo. 3. Le norme relative alle procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo. 4. Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia di licenze di importazione, comprese le condizioni di ammissibilità di ogni persona, società o istituzione a presentare domande, nonché gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza di importazione, vengono prontamente pubblicati in modo da permettere ai governi ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Qualsiasi modifica nelle norme relative alle procedure per le licenze di importazione o negli elenchi dei (1)Quelle che sono designate con il termine «licenze», nonché altre analoghe procedure amministrative. prodotti soggetti a licenze di importazione viene egualmente pubblicata nel più breve tempo possibile ed in analoga maniera. Copie di queste pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del segretariato del GATT. 5. I formulari per le domande ed, eventualmente, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibile. I documenti e le informazioni considerati rigorosamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda. 6. Le procedure per le domande e, eventualmente, per i rinnovi sono le più semplici possibile. I richiedenti devono presentare le rispettive domande ad un unico organo amministrativo preliminarmente specificato nelle norme di cui al precedente paragrafo 4 e dispongono a tal fine di un ragionevole periodo di tempo. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile che il richiedente si rivolga per la sua domanda a più organi amministrativi, il numero di detti organi è il più limitato possibile. 7. Gli errori di documentazione, di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni od errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o a negligenza grave, non superano i limiti di un semplice ammonimento. 8. Le merci importate con licenza di importazione non vengono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con la normale pratica commerciale. 9. Le divise estere necessarie al pagamento delle importazioni effettuate con licenza vengono messe a disposizione dei detentori di licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione. 10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applica l'articolo XXI del GATT. 11. Le disposizioni del presente accordo non obbligano le parti a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l'applicazione delle leggi, sia contraria all'interesse pubblico o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private. Articolo 2 Licenze automatiche di importazione (1) 1. Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze d'importazione accordate, su richiesta, senza restrizioni. 2. Oltre a quelle previste ai paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1 ed al paragrafo 1 dell'articolo 2 di cui sopra, si applicano alle licenze automatiche di importazione le seguenti disposizioni (2): a) Le procedure di licenze automatiche di importazione non vengono amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali procedure. b) Le Parti riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie quando non esistono altre procedure adeguate. Le licenze automatiche di importazione possono essere mantenute fino a che sussistano le circostanze che ne hanno motivato l'introduzione o fino a che i loro fondamentali obiettivi amministrativi non possano essere raggiunti in modo più adeguato. c) Ogni persona, società od istituzione che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore per effettuare operazioni di importazione concernenti i prodotti soggetti a licenze automatiche di importazione ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere e ad ottenere licenze di importazione. d) Le domande di licenza di importazione possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci. e) Le domande di licenza di importazione, presentate in forma appropriata e completa, vengono immediatamente approvate all'atto della loro ricezione purché ciò sia amministrativamente, e comunque entro un massimo di dieci giorni lavorativi. (1)Le procedure di licenze di importazione soggette ad una cauzione che non presenta effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nelle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di cui in appresso. (2)In paesi in via di sviluppo, parti del presente accordo, ai quali le disposizioni dei commi d) ed e) di questo paragrafo causino particolari difficoltà possono, previa notifica al comitato di cui all'articolo 4, differire l'applicazione di questi commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo per la parte in questione. Articolo 3 Licenze di importazione non automatiche Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell'articolo 1, vengono applicate alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure di licenze di importazione che non rientrano nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2: a) Le procedure di licenza di importazione adottate e le pratiche di rilascio delle licenze di importazione seguite per gestire i contingenti ed altre restrizioni all'importazione non devono esercitare sulle importazioni effetti restrittivi che si aggiungano a quelli causati dalla restrizione stessa. b) Le parti forniscono, su richiesta di qualsiasi altra parte interessata al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue: i) applicazione della restrizione; ii) licenze d'importazione accordate nel corso di un periodo recente; iii) suddivisione di tali licenze tra i paesi fornitori; iv) quando ciò sia possibile, le statistiche relative alle importazioni (vale a dire il loro valore e/o il loro volume) per i prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo assumano, al riguardo, ulteriori oneri amministrativi o finanziari. c) Le parti che amministrano i contingenti per mezzo di licenze di importazione rendono noti il volume totale e/o il valore totale dei contingenti da applicare ; le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione ed ogni relativa modifica. d) Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la parte che applica le restrizione informa, al più presto, tutte le altre parti interessate alla fornitura del prodotto in questione in merito all'aliquota del contingente, espressa in volume od in valore, che è attribuita, per il periodo in corso, ai diversi paesi fornitori e pubblica ogni utile informazione al riguardo. e) Quando viene fissata una data d'apertura precisa per la presentazione delle domande di licenza di importazione, le norme e gli elenchi, di cui al paragrafo 4, vengono pubblicati al più presto prima di tale data, od immediatamente dopo l'annuncio del contingente o di un'altra misura che comporti l'obbligo di ottenere una licenza di importazione. f) Ogni persona, società od istituzione, che soddisfi le condizioni legali prescritte dal paese importatore, ha diritto, ad eguali condizioni, a richiedere licenze di importazione ed a vedere le proprie domande prese in considerazione. Qualora un domanda di licenza di importazione non venga accolta, ne vengono comunicate, su richiesta, le ragioni al richiedente che ha diritto d'appello o di revisione conformemente alla legislazione od alle procedure nazionali del paese importatore. g) Il periodo previsto per l'esame delle domande è il più breve possibile. h) La durata di validità delle licenze di importazione è ragionevole e non così breve da impedire le importazioni. Essa non deve essere tale da impedire le importazioni da lunga distanza, tranne nei casi speciali in cui le importazioni siano necessarie per far fronte, a breve termine, a bisogni imprevisti. i) Nell'amministrazione dei contingenti, le parti non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate e non scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti. j) Nel rilascio delle licenze di importazione, le parti tengono conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative. k) Per la suddivisione delle licenze, le parti dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, osservando se le licenze di importazione che gli sono state rilasciate siano state integralmente utilizzate, nel corso di un recente periodo di riferimento. l) È necessario prevedere una ragionevole assegnazione delle licenze di importazione ai nuovi importatori tenendo conto dell'opportunità di rilasciare licenze di importazione corrispondenti a quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, deve essere accordata una speciale attenzione agli importatori che importano prodotti originari dai paesi in via di sviluppo e, in particolare, dai paesi meno avanzati. m) Nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori (1) hanno libera scelta in fatto di fonti d'importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, le licenze stabiliscono chiaramente il paese od i paesi fornitori. n) Nell'applicazione del paragrafo 8 di cui sopra, le future suddivisioni delle licenze possono essere adeguate onde compensare le importazioni effettuate oltre un precedente livello di licenze. (1)Talvolta denominati «detentori di contingenti». Articolo 4 Istituzioni, consultazioni e composizione delle controversie 1. Ai sensi del presente accordo, viene istituito un comitato delle licenze di importazione (in appresso denominato «il comitato»), composto di rappresentanti di ciascuna delle parti. Il comitato elegge il suo presidente ; si riunisce, ogni qualvolta sia necessario, per dare alle parti la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente accordo o la promozione dei suoi obiettivi. 2. Le consultazioni e la composizione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente accordo vengono sottoposte alle procedure di cui agli articoli XXII e XXIII dell'accordo generale. Articolo 5 Disposizioni finali 1. Accettazione ed adesione a) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che sono parti contraenti del GATT e della Comunità economica europea. b) Il presente accordo rimane aperto per accettazione, a mezzo di firma od altrimenti, ai governi che hanno provvisoriamente aderito al GATT, a condizioni le quali, per quanto riguarda l'effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente accordo, tengono conto dei diritti e degli obblighi posti in essere dagli strumenti della loro provvisoria adesione. c) Il presente accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi altro governo (1), con il quale le parti devono concordare le condizioni di effettiva applicazione dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo. Ai fini dell'adesione deve essere depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT uno strumento apposito che enunci le condizioni in tal modo concordate. d) Per quanto si riferisce all'approvazione, si applica l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b) del GATT. 2. Riserve Non sono ammesse riserve su alcuna delle disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti. 3. Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il 1º gennaio 1980 per i governi (1) che lo hanno approvato o che vi hanno aderito entro tale data. Per gli altri governi esso entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro approvazione od adesione. 4. Legislazione nazionale a) Ogni governo che approvi il presente accordo o che vi aderisca, provvede, al più tardi alla data dell'entrata in vigore di detto accordo e per quanto quest'ultimo lo concerne, ad armonizzare le proprie leggi, i propri regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dello stesso accordo. b) Ogni parte informa il comitato in merito a qualsiasi modifica apportata alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, in relazione con le disposizioni del presente accordo, nonché all'applicazione di tali leggi e regolamenti. 5. Esame Il comitato procede, ogni qualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all'esame sull'attuazione e sul funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi ed informa le parti contraenti del GATT in merito ai fatti intervenuti durante il periodo coperto da tale esame. 6. Emendamenti Le parti possono modificare il testo del presente accordo, tra l'altro in funzione dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione. Gli emendamenti, approvati dalle parti, conformemente alle procedure stabilite dal comitato, entrano in vigore, per ogni parte, soltanto quando questa li ha approvati. 7. Recesso Ogni parte può recedere da detto accordo. Il recesso ha effetto allo scadere di un periodo di sessanta giorni dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti del GATT ne ha ricevuto notifica per iscritto. Dal momento (1)Ai fini del presente accordo con il termine «governo» si comprendono le competenti autorità della Comunità economica europea. del ricevimento di detta notifica, ogni parte può richiedere l'immediata riunione del comitato. 8. Mancata applicazione del presente accordo tra determinate parti Il presente accordo non si applica tra due parti qualora l'una o l'altra di esse, al momento della sua approvazione o della sua adesione, non acconsenta ad una tale applicazione. 9. Segretariato Il segretariato del GATT espleta i compiti di segreteria per il presente accordo. 10. Deposito Il presente accordo viene depositato presso il direttore generale delle parti contraenti del GATT, che trasmette senza indugio a ciascuna parte, nonché a ciascuna parte contraente del GATT, una copia certificata conforme dell'accordo e di ogni emendamento che vi è apportato in conformità al paragrafo 6, nonché una notifica di ogni approvazione od adesione di cui al paragrafo 1, e di ogni recesso di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 11. Registrazione Il presente accordo viene registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in unica copia nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti egualmente fede. (Traduzione) ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO VII DELL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E IL COMMERCIO INTRODUZIONE GENERALE 1. La base prima per la determinazione del valore in dogana, nel quadro del presente accordo, è il «valore di transazione» definito all'articolo 1. L'articolo 1 deve essere considerato in correlazione all'articolo 8 il quale prevede, tra l'altro, talune rettifiche del prezzo effettivamente pagato o da pagare quando determinati elementi specifici, che sono considerati come facenti parte del valore in dogana, sono a carico del compratore ma non sono compresi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. L'articolo 8 prevede inoltre l'inclusione nel valore di transazione di talune prestazioni del compratore a favore del venditore sotto forma di merci o di servizi determinati anziché in denaro. Gli articoli da 2 a 7 compreso enunciano i metodi da seguire per determinare il valore in dogana qualora tale determinazione non possa farsi applicando le disposizioni dell'articolo 1. 2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, l'amministrazione doganale e l'importatore dovrebbero, di norma, concertarsi per individuare la base del valore in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 o 3. Può verificarsi il caso, ad esempio, che l'importatore sia in possesso di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o similari importate, di cui l'amministrazione doganale del punto di importazione non dispone direttamente. Per converso, l'amministrazione doganale può disporre di informazioni sul valore in dogana di merci identiche o similari importate a cui l'importatore non ha facilmente accesso. Una consultazione fra le due parti consentirà di scambiare informazioni, nel rispetto degli obblighi relativi al segreto commerciale, in vista della determinazione della base corretta per la valutazione in dogana. 3. Gli articoli 5 e 6 forniscono due basi di determinazione del valore in dogana qualora esso non possa essere determinato sulla base del valore di transazione delle merci importate o di merci identiche o similari importate. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, il valore in dogana è determinato sulla base del prezzo al quale le merci sono vendute, allo stato in cui sono importate, ad un compratore non legato al venditore nel paese di importazione. L'importatore ha altresì il diritto, su richiesta, di far valutare, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, le merci che sono oggetto di una lavorazione o di una trasformazione dopo l'importazione. Ai sensi dell'articolo 6, il valore in dogana è determinato sulla base del valore calcolato. Questi due metodi presentano talune difficoltà e, per tale motivo, l'importatore ha il diritto, secondo quanto disposto dall'articolo 4, di scegliere l'ordine nel quale i due metodi saranno applicati. 4. L'articolo 7 enuncia il modo di determinare il valore in dogana nei casi in cui nessuno degli articoli precedenti lo permetta. PREAMBOLO Considerando i negoziati commerciali multilaterali, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO (in seguito denominate «le parti»), DESIDEROSE di perseguire gli obiettivi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e di apportare nuovi vantaggi al commercio internazionale dei paesi in via di sviluppo, RICONOSCENDO l'importanza delle disposizioni dell'articolo VII dell'accordo generale e desiderose di elaborare norme di applicazione volte a garantire maggiore uniformità e certezza nell'attuazione di dette disposizioni, RICONOSCENDO la necessità di un sistema equo, uniforme e neutrale di valutazione in dogana delle merci, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi, RICONOSCENDO che la base della valutazione in dogana delle merci dovrebbe essere, per quanto possibile, il valore di transazione delle merci da valutare, RICONOSCENDO che il valore in dogana dovrebbe essere stabilito secondo criteri semplici ed equi, compatibili con la pratica commerciale, e che le procedure di valutazione dovrebbero essere di applicazione generale, senza distinzione tra le fonti di approvvigionamento, RICONOSCENDO che le procedure di valutazione non dovrebbero essere utilizzate per combattere il dumping, HANNO CONVENUTO quanto segue: PARTE I NORME DI VALUTAZIONE IN DOGANA Articolo 1 1. Il valore in dogana delle merci importate sarà il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché esse sono vendute per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, dopo rettifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, a condizione che a) non esistano restrizioni sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che i) sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese di importazione, ii) limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure iii) non intaccano sostanzialmente il valore delle merci, b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare, c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, e d) il compratore e il venditore non siano legati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile a fini doganali a norma delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. 2. a) Per determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati ai sensi dell'articolo 15 non costituirà di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tale caso, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall'importatore o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunicherà tali motivi all'importatore fornendogli una ragionevole possibilità di rispondere. Qualore l'importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati per iscritto. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione sarà accettato e le merci saranno valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, quando l'importatore dimostrerà che detto valore è estremamente vicino ad uno dei valori appresso elencati, esistenti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: i) valore di transazione in occasione di vendite, a compratori non legati, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione; ii) valore in dogana di merci identiche o similari, quale esso è determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5; iii) valore in dogana di merci identiche o similari quale esso è determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6; iv) valore di transazione, in occasione di vendite a compratori non legati, per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione di merci identiche alle merci importate, se non fosse per il fatto che provengono da un paese di produzione diverso, a condizione che in nessuna delle transazioni comparate a due a due i venditori siano legati. Nell'applicazione dei criteri che precedono, sarà tenuto debitamente conto delle differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore stesso non sono legati e che egli non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore e lui stesso sono legati. c) I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati su iniziativa dell'importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b). Articolo 2 1. a) Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1, il valore in dogana sarà il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione dello stesso paese di importazione ed esportate allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento delle merci da valutare. b) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana sarà determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sensibilmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà fatto riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze che il livello commerciale e/o la quantità abbia potuto determinare, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento che ad una diminuzione del valore, possano basarsi su elementi di prova esibiti che stabiliscano chiaramente che sono ragionevoli ed esatte. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, detto valore sarà rettificato per tener conto delle differenze notevoli che possono esistere tra i costi e le spese afferenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci identiche considerate, a causa di differenze tra le distanze e i modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione di merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate sarà fatto riferimento al valore di transazione più basso. Articolo 3 1. a) Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 o 2, il valore in dogana sarà il valore di transazione di merci similari vendute per l'esportazione a destinazione dello stesso paese d'importazione ed esportate allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento delle merci da valutare. c) Nell'applicazione del presente articolo, il valore in dogana sarà determinato riferendosi al valore di transazione di merci similari, vendute allo stesso livello commerciale e sensibilmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà fatto riferimento al valore di transazione di merci similari vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze che il livello commerciale e/o la quantità abbiano potuto determinare, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento che ad una diminuzione del valore, possano basarsi su elementi di prova esibiti che stabiliscono chiaramente che sono ragionevoli ed esatti. 2. Quando i costi e le spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono compresi nel valore di transazione, detto valore sarà rettificato per tener conto delle differenze notevoli che possono esistere tra i costi e le spese afferenti, da un lato, le merci importate e, dall'altro, le merci similari considerate, a causa di differenze tra le distanze e i modi di trasporto. 3. Se, all'atto dell'applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione di merci similari, per determinare il valore in dogana delle merci importate sarà fatto riferimento al valore di transazione più basso. Articolo 4 Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana sarà determinato applicando le disposizioni dell'articolo 5 o, nel caso in cui il valore in dogana non potrà essere determinato applicando tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell'articolo 6 ; tuttavia, su richiesta dell'importatore, l'ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sarà invertito. Articolo 5 1. a) Se le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, si baserà sul prezzo unitario corrispondente alle vendite delle merci importate o di merci identiche o similari importate, nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori, nel momento o pressappoco nel momento dell'importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni riferentisi agli elementi seguenti: i) commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente praticati per utili e spese generali relativi alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa natura o della stessa specie; ii) spese abituali di trasporto e di assicurazione nonché spese connesse sostenute nel paese d'importazione; iii) ove occorra, costi e spese di cui all'articolo 8, paragrafo 2; iv) dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d'importazione in ragione dell'importazione o della vendita delle merci. b) Se né le merci importate né merci identiche o similari importate sono vendute nel momento o pressappoco nel momento dell'importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si baserà, fatte salve peraltro le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, alla data più vicina seguente l'importazione delle merci da valutare, ma entro i novanta giorni a decorrere da tale importazione. 2. Se né le merci importate, né merci identiche o similari importate, sono vendute nel paese d'importazione allo stato in cui sono importate, il valore in dogana si baserà, su richiesta dell'importatore, sul prezzo unitario corrispondente alle vendite di merci importate, che assommano la quantità più elevata, fatte, dopo lavorazione o successiva trasformazione, a compratori nel paese d'importazione non legati ai venditori, dopo aver tenuto debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Articolo 6 1. Il valore in dogana delle merci importate, determinato applicando le disposizioni del presente articolo, si baserà su un valore calcolato. Il valore calcolato sarà uguale alla somma: a) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per la produzione delle merci importate, b) di un ammontare per gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, c) del costo o del valore di qualsiasi altra spesa di cui è necessario tener conto secondo la scelta effettuata in materia di valutazione, da ciascuna parte a norma dell'articolo 8, paragrafo 2. 2. Nessuna parte potrà richiedere o obbligare una persona, non residente sul proprio territorio, a produrre per esame documenti contabili o altri documenti né a consentire l'accesso a documenti contabili o altri documenti, allo scopo di determinare un valore calcolato. Tuttavia, le informazioni comunicate dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese da parte dell'autorità del paese d'importazione, con l'accordo del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest'ultimo non si opponga all'indagine. Articolo 7 1. Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell'articolo VII dell'accordo generale e sulla base dei dati disponibili nel paese d'importazione. 2. Il valore in dogana, determinato applicando le disposizioni del presente articolo, non si baserà a) sul prezzo di vendita, nel paese d'importazione, di merci prodotte nello stesso paese, b) su un sistema che prevede l'accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili, c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese d'esportazione, d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, e) sul prezzo di merci vendute per l'esportazione a destinazione di un paese diverso dal paese d'importazione, f) su valori in dogana minimi, g) su valori arbitrari o fittizi. 3. Se ne fa richiesta, l'importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana determinato applicando le disposizioni del presente articolo nonché del metodo utilizzato per determinarlo. Articolo 8 1. Per determinare il valore in dogana in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, si addizioneranno al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto; ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con la merce; iii) costo dell'imballaggio, comprendenti sia la manodopera che i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costi ridotti, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate nella produzione delle merci importate; iv) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d'importazione e necessari per la produzione delle merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, sia direttamente sia indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore. 2. Nell'elaborare la propria legislazione in materia, ciascuna parte prenderà disposizioni per includere nel valore in dogana, o escludere da esso, in tutto o in parte, i seguenti elementi: a) spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d'importazione; b) spese di carico, scarico e movimentazione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o al luogo d'importazione ; e c) costo dell'assicurazione. 3. Ogni elemento che sarà aggiunto in applicazione del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare sarà esclusivamente basato su dati oggettivi e quantificabili. 4. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento sarà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo. Articolo 9 1. Quando è necessario convertire una moneta per determinare il valore in dogana, il tasso di cambio da utilizzare sarà quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d'importazione interessato e rifletterà in modo quanto più effettivo, per ciascun periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d'importazione. 2. Il tasso di conversione da utilizzare sarà quello in vigore al momento dell'esportazione o al momento dell'importazione, secondo quanto sarà previsto da ciascuna delle parti. Articolo 10 Tutte le informazioni che sarebbero di natura confidenziale o che sarebbero fornite a titolo confidenziale, ai fini della valutazione in dogana, saranno trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate che non le divulgheranno senza espressa autorizzazione della persona o del governo che le avrà fornite, salvo il caso in cui esse siano tenute a farlo nel quadro di procedure giudiziarie. Articolo 11 1. La legislazione di ciascuna parte prevederà un diritto di appello, che non comporti alcuna penalità, in merito a qualsiasi determinazione del valore in dogana, per l'importatore o per qualsiasi altra persona che potrebbe essere tenuta al pagamento dei diritti. 2. Un primo diritto d'appello, che non comporti alcuna penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell'amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascuna parte prevederà un diritto d'appello, che non comporti alcuna penalità, dinanzi ad un organo giudiziario. 3. Al ricorrente sarà notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente sarà ugualmente informato dei suoi eventuali diritti per un appello ulteriore. Articolo 12 Le leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente accordo saranno pubblicati dal paese d'importazione interessato conformemente all'articolo X dell'accordo generale. Articolo 13 Se, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si rende necessario differire la determinazione definitiva di detto valore, l'importatore potrà tuttavia svincolare le proprie merci dalla dogana, a condizione di fornire, se gli viene richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci potranno essere in definitiva soggette. La legislazione di ciascuna parte prevederà disposizioni applicabili in tali circostanze. Articolo 14 Le note di cui all'allegato I del presente accordo ne fanno parte integrante e gli articoli dell'accordo devono essere visti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III fanno anch'essi parte integrante del presente accordo. Articolo 15 1. Nel presente accordo: a) l'espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato per la riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate; b) l'espressione «paese di importazione» indica il paese o territorio doganale di importazione; c) il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte. 2. a) Nel presente accordo, l'espressione «merci identiche» indica le merci che sono le stesse sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di minor rilievo non impedirebbero comunque a merci conformi per altro alla definizione di essere considerate identiche. b) Nel presente accordo, l'espressione «merci similari» indica merci che, senza essere uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e sono composte di materie simili, cosa che permette loro di assolvere alle stesse funzioni ed essere commercialmente interscambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l'esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se talune merci siano similari. c) Le espressioni «merci identiche» e «merci similari» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di ingegneria, di studio, d'arte o di design, o piani e schizzi per i quali nessuna rettifica è stata operata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione. d) Saranno considerate «merci identiche» o «merci similari» unicamente le merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare. e) Merci prodotte da una persona diversa saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o merci similari, secondo i casi, prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci da valutare. 3. Nel presente accordo, l'espressione «merci della stessa natura o della stessa specie» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare di una branca di produzione, e comprende le merci identiche o similari. 4. Ai fini del presente accordo, due o più persone saranno considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene direttamente o indirettamente il 5 % o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; f) tutte e due sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) controllano insieme direttamente o indirettamente una terza persona ; oppure h) sono membri della stessa famiglia. 5. Le persone associate in affari tra loro per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, saranno considerate legate ai fini del presente accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4 del presente articolo. Articolo 16 Su domanda presentata per iscritto, l'importatore avrà il diritto di farsi rilasciare dall'amministrazione doganale del paese d'importazione una spiegazione scritta del modo secondo il quale il valore in dogana delle merci da lui importate sarà stato determinato. Articolo 17 Nessuna disposizione del presente accordo sarà interpretata come limitativa o contestante i diritti di una amministrazione doganale di accertare la veridicità o l'esattezza di ogni affermazione, documento o dichiarazione presentato ai fini della valutazione in dogana. PARTE II GESTIONE DELL'ACCORDO, CONSULTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Istituzioni Articolo 18 In virtù del presente accordo saranno istituiti: 1. un comitato della valutazione in dogana (di seguito denominato «comitato»), composto da rappresentanti di ciascuna delle parti del detto accordo. Il comitato eleggerà il presidente e si riunirà di regola una volta l'anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente accordo, allo scopo di consentire alle parti dell'accordo di procedere a consultazioni sulle questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da ciascuna parte del presente accordo, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull'applicazione di detto accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, ed allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che gli potranno essere conferite dalle parti. Il segretariato del GATT svolgerà le funzioni di segreteria del comitato; 2. un comitato tecnico della valutazione in dogana (di seguito denominato «comitato tecnico»), posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, che eserciterà le attribuzioni enunciate all'allegato II del presente accordo e adempirà le proprie funzioni conformemente alle norme di procedura contenute in detto allegato. Consultazioni Articolo 19 1. Nel caso in cui una parte ritenga che un vantaggio ad essa derivante, direttamente o indirettamente, dal presente accordo si trovi annullato o compromesso o che la realizzazione di uno degli obiettivi di detto accordo sia compromesso a causa di azioni di un'altra o di altre parti, la parte in questione, per raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione, potrà chiedere che siano avviate consultazioni con la o le parti in causa. Ciascuna parte esaminerà con comprensione ogni richiesta di consultazioni formulata da un'altra parte. 2. Le parti interessate inizieranno entro breve termine le consultazioni richieste. 3. Le parti che procederanno a consultazioni su una questione particolare riguardante l'applicazione del presente accordo, si impegneranno a portarle a termine in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Il comitato tecnico fornirà, su richiesta, consigli e aiuto alle parti che procedono a consultazioni. Composizione delle controversie Articolo 20 1. Se nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente è stata raggiunta dalle parti interessate in occasione di consultazioni intraprese conformemente al precedente articolo 19, il comitato si riunirà su richiesta di qualsiasi parte in controversia entro trenta giorni a decorrere da quello della ricezione di tale richiesta per esaminare la questione allo scopo di favorire una soluzione reciprocamente soddisfacente. 2. Nel corso dell'esame della questione e nella scelta delle procedure, il comitato considererà se trattasi di questioni controverse legate a considerazioni di politica commerciale o a questioni che richiedano un esame tecnico particolareggiato. Il comitato potrà, di propria iniziativa, chiedere al comitato tecnico di procedere, secondo quanto previsto al seguente paragrafo 4, all'esame di ogni questione che richieda un esame tecnico. Su richiesta di qualsiasi parte in controversia la quale ritenga che la questione è legata a problemi di natura tecnica, il comitato chiederà al comitato tecnico di procedere a tale esame. 3. Nel corso di una qualsiasi fase della procedura di composizione di una controversia, potranno essere consultati organismi competenti nonché esperti specializzati nelle questioni considerate ; a questi organismi e a questi esperti potranno essere richieste informazioni e assistenza adeguate. Il comitato prenderà in considerazione i risultati di tutti i lavori, relativi all'oggetto della controversia, che saranno stati effettuati dal comitato tecnico. Questioni tecniche 4. Quando il comitato tecnico vi sarà stato invitato, conformemente al precedente paragrafo 2, esso esaminerà la questione e presenterà un rapporto al comitato entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui sarà stato investito del problema tecnico, salvo proroga di questo lasso di tempo a seguito di accordo reciproco tra le parti in controversia. Procedure dei gruppi speciali («panels») 5. Nei casi in cui la questione non è stata portata dinanzi al comitato tecnico, il comitato istituirà un gruppo speciale su richiesta di una qualsiasi delle parti in controversia, qualora nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata trovata entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui il comitato sarà stato invitato ad esaminare la questione. Se la questione è sottoposta al comitato tecnico, il comitato istituirà un gruppo speciale su richiesta di qualsiasi parte in controversia, qualora nessuna soluzione reciprocamente soddisfacente sia stata trovata entro un mese a decorrere dal giorno in cui il comitato tecnico ha presentato il proprio rapporto al comitato. 6. a) Quando sarà istituito un gruppo speciale, esso sarà disciplinato dalle procedure di cui all'allegato III. b) Se il comitato tecnico ha presentato un rapporto sugli aspetti tecnici della questione oggetto della controversia, il gruppo speciale si baserà su di esso per procedere all'esame di detti aspetti. Adempimento degli obblighi 7. Dopo la conclusione dell'esame, o dopo la presentazione da parte del comitato tecnico o del gruppo speciale del previsto rapporto al comitato, quest'ultimo sarà investito della questione entro breve termine. Per quanto riguarda i rapporti dei gruppi speciali, il comitato vi darà seguito in maniera adeguata di norma entro trenta giorni a decorrere dalla loro ricezione. Il comitato dovrà in particolare: i) esporre i fatti in esame ; e ii) rivolgere raccomandazioni a una o più parti o deliberare in qualsiasi altro modo che riterrà opportuno. 8. Se una parte, alla quale siano state rivolte raccomandazioni, ritiene di non essere in grado di attuarle, essa dovrebbe entro breve termine fornirne per iscritto i motivi al comitato. In questo caso, quest'ultimo esaminerà quali altre misure adottare. 9. Se il comitato ritiene che le circostanze siano sufficientemente gravi per giustificare tale misura, esso potrà autorizzare una o più parti a sospendere nei confronti di un'altra o altre parti, l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante da detto accordo, di cui, tenuto conto delle circostanze, riterrà giustificata la sospensione. 10. Il comitato terrà sotto controllo ogni questione sulla quale esso avrà formulato raccomandazioni o avrà deliberato. 11. In caso di controversia relativa a diritti e obblighi derivanti dal presente accordo tra talune parti, queste ultime dovrebbero espletare le procedure di composizione delle controversie previste dal suddetto accordo prima di far valere i diritti che ad esse possono derivare dall'accordo generale, compreso quello di invocare l'articolo XXIII di detto accordo generale. PARTE III TRATTAMENTO SPECIALE E DIFFERENZIATO Articolo 21 1. I paesi in via di sviluppo parti del presente accordo potranno differire l'applicazione delle sue disposizioni per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore nei confronti di tali paesi. I paesi in via di sviluppo, parti dell'accordo che opteranno per una applicazione differita del suddetto accordo, notificheranno la loro decisione al direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. 2. Oltre alle disposizioni del precedente paragrafo 1, i paesi in via di sviluppo, parti del presente accordo, potranno differire l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) iii), e dell'articolo 6, per un periodo non superiore a 3 anni a decorrere dalla data in cui avranno messo in applicazione tutte le altre disposizioni dell'accordo. I paesi in via di sviluppo, parti dell'accordo, che opteranno per una applicazione differita delle disposizioni di cui al presente paragrafo, notificheranno la loro decisione al direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale. 3. I paesi industrializzati parti del presente accordo forniranno, secondo modalità reciprocamente concordate, assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, parti del suddetto accordo, che ne faranno richiesta. Su tale base, i paesi industrializzati, parti dell'accordo, definiranno programmi di assistenza tecnica che potranno comportare, tra l'altro, la formazione di personale, un'assistenza per l'istituzione di misure di attuazione, l'accesso alle fonti di informazione sulla metodologia in materia di determinazione del valore in dogana, nonché consigli sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo. PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI Accettazione e accessione Articolo 22 1. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei governi che sono parti contraenti dell'accordo generale e della Comunità economica europea. 2. Il presente accordo sarà aperto all'accettazione, mediante firma o altro, dei governi che hanno acceduto a titolo provvisorio all'accordo generale, a determinate condizioni, relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi risultanti dal presente accordo, che terranno conto dei diritti e obblighi enunciati nei loro strumenti di accessione provvisoria. 3. Il presente accordo sarà aperto all'accessione di qualsiasi altro governo, a determinate condizioni, relative all'applicazione effettiva dei diritti e obblighi risultanti dal presente accordo, da convenire tra detto governo e le parti, mediante deposito presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale di uno strumento d'accessione che enuncia le condizioni così convenute. 4. Per quanto riguarda l'accettazione sarà applicabile l'articolo XXVI, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'accordo generale. Riserve Articolo 23 Non potranno essere formulate riserve per quanto riguarda talune disposizioni del presente accordo senza il consenso delle altre parti. Entrata in vigore Articolo 24 Il presente accordo entrerà in vigore il 1º gennaio 1981 per i governi (1) che l'avranno accettato o che vi avranno acceduto a tale data. Per qualsiasi altro governo, l'accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua accettazione o accessione. Legislazione nazionale Articolo 25 1. Ogni governo che accetterà il presente accordo o che vi accederà assicurerà entro la data di entrata in vigore del detto accordo per quanto lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni di detto accordo. (1)Si ritiene che il termine «governo» comprenda le autorità competenti della Comunità economica europea. 2. Ciascuna parte informerà il comitato di qualsiasi modifica apportata alle sue leggi e regolamenti in relazione alle disposizioni del presente accordo, nonché alla gestione di dette leggi e regolamenti. Esame Articolo 26 Il comitato procederà ogni anno ad un esame dell'attuazione e della applicazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il comitato informerà ogni anno le parti contraenti dell'accordo generale sui fatti verificatisi nel corso del periodo oggetto di detto esame. Emendamenti Articolo 27 Le parti potranno modificare il presente accordo tenendo presente, in particolare, l'esperienza della sua attuazione. Quando un emendamento sarà stato approvato dalle parti conformemente alle procedure stabilite dal comitato, esso entrerà in vigore nei confronti di una parte soltanto dopo accettazione di quest'ultima. Denuncia Articolo 28 Ciascuna parte potrà denunciare il presente accordo. La denuncia avrà effetto alla scadenza di un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale ne avrà ricevuto notifica per iscritto. Alla ricezione di detta notifica, ciascuna parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato. Segretariato Articolo 29 Il segretariato del GATT assicurerà le funzioni di segreteria del presente accordo, salvo ciò che riguarda le attribuzioni specificamente conferite al comitato tecnico, le cui funzioni di segreteria saranno svolte dal Consiglio di cooperazione doganale. Deposito Articolo 30 Il presente accordo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti dell'accordo generale che, entro breve termine, consegnerà a ciascuna parte del presente accordo e a ciascuna parte contraente dell'accordo generale una copia certificata conforme dell'accordo e di qualsiasi emendamento che vi sarà stato apportato conformemente all'articolo 27, nonché una notifica di ciascuna accettazione o accessione conformemente all'articolo 22, o di ciascuna denuncia conformemente all'articolo 28. Registrazione Articolo 31 Il presente accordo sarà registrato conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Fatto a Ginevra, addì dodici aprile millenovecentosettantanove, in un unico esemplare, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede. ALLEGATO I NOTE INTERPRETATIVE NOTA GENERALE Applicazione successiva dei metodi di valutazione 1. Gli articoli da 1 a 7 incluso definiscono il modo in cui il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato a norma del presente accordo. I metodi di valutazione sono indicati nell'ordine in cui sono applicabili. Il metodo principale per la determinazione del valore in dogana è definito all'articolo 1, e le merci importate devono essere valutate conformemente a detto articolo ogni volta che sono soddisfatte le condizioni in esso previste. 2. Quando il valore in dogana non può essere determinato applicando l'articolo 1, occorre passare via via agli articoli seguenti fino all'articolo che per primo consenta di determinare il valore in dogana. Salvo restando l'articolo 4, unicamente quando il valore in dogana non può essere determinato applicando le disposizioni di un determinato articolo, è consentito ricorrere alle disposizioni dell'articolo che segue immediatamente nell'ordine di applicazione. 3. Se l'importatore non richiede di invertire l'ordine degli articoli 5 e 6, deve essere rispettato l'ordine normale di applicazione. Se detta richiesta viene formulata, ma risulta in seguito impossibile determinare il valore in dogana applicando l'articolo 6, il valore in dogana deve essere determinato applicando, se possibile, l'articolo 5. 4. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma di uno degli articoli da 1 a 6 incluso, esso deve essere determinato applicando l'articolo 7. Applicazione dei principi di contabilità generalmente ammessi 1. Per «principi di contabilità generalmente ammessi» si intendono quelli che sono oggetto in un paese, e in un momento determinato, di un consenso riconosciuto o di una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti che si verificano nell'attivo e nel passivo e che dovrebbero essere registrati, come dovrebbero essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate. 2. Ai fini del presente accordo, l'amministrazione doganale di ciascuna parte utilizzerà le informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese considerato, visto l'articolo in questione. Ad esempio, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 5, sarebbero determinati in base ad informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di importazione. Invece, gli utili e le spese generali correnti, ai sensi dell'articolo 6, sarebbero determinati in base alle informazioni raccolte in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese di produzione. Altro esempio : la determinazione di un elemento contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), compiuta nel paese di importazione, utilizzerebbe le informazioni in modo compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese in questione. Nota relativa all'articolo 1 Prezzo effettivamente pagato o da pagare Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso potrà essere fatto anche mediante lettere di credito o strumenti negoziabili. Potrà inoltre essere effettuato direttamente o indirettamente. Un esempio di pagamento indiretto sarebbe costituito dal regolamento totale o parziale da parte del compratore di un debito del venditore. Le attività avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica secondo l'articolo 8, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario. Ne deriva che, per la determinazione del valore in dogana, il costo di queste attività non verrà aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il valore in dogana non comprenderà le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate: a) spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione per quanto riguarda merci importate, come impianti, macchinari o materiali industriali; b) costo del trasporto dopo l'importazione; c) diritti e imposte del paese di importazione. Per prezzo effettivamente pagato o da pagare si intende il prezzo delle merci importate. Non rientrano pertanto nel valore in dogana i trasferimenti di dividendi e gli altri pagamenti fatti dal compratore al venditore e che non si riferiscono alle merci importate. Paragrafo 1 a) iii) Tra le restrizioni che non renderebbero inaccettabile un prezzo effettivamente pagato o da pagare, figurano quelle che non incidono sostanzialmente sul valore delle merci. Ciò si verifica, ad esempio, allorché il venditore chiede ad un compratore di automobili di non rivenderle né esporle prima di una determinata data che corrisponde al momento dell'immissione sul mercato dei modelli dell'anno. Paragrafo 1 b) Se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o a prestazioni il cui valore, nel caso delle merci da valutare, non può essere determinato, il valore di transazione non sarà accettabile ai fini doganali. Potrà trattarsi, ad esempio, delle situazioni seguenti: a) il venditore fissa il prezzo delle merci importate subordinandolo alla condizione che il compratore acquisterà anche determinate quantità di altre merci; b) il prezzo delle merci importate dipende dal o dai prezzi a cui il compratore delle merci importate vende altre merci al venditore di dette merci importate; c) il prezzo è stabilito sulla base di un modo di pagamento senza alcun rapporto con le merci importate : ad esempio, quando le merci importate sono dei prodotti semifiniti che il venditore ha fornito a condizione di ricevere una determinata quantità di prodotti finiti. Tuttavia, non comporteranno il rigetto del valore di transazione condizioni o prestazioni relative alla produzione o alla commercializzazione delle merci importate. Ad esempio, il fatto che il compratore fornisca lavori di ingegneria o piani eseguiti nel paese di importazione, non comporterà il rigetto del valore di transazione ai fini dell'articolo 1. Analogamente se il compratore intraprende per conto proprio, anche nel quadro di un accordo con il venditore, attività riguardanti la commercializzazione delle merci importate, il valore di queste attività non fa parte del valore in dogana e dette attività non comporteranno tuttavia il rigetto del valore di transazione. Paragrafo 2 1. I paragrafi 2, lettera a), e 2 lettera b), dell'articolo 1 prevedono diversi mezzi per stabilire l'accettabilità di un valore di transazione. 2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore sono legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita dovrebbero essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo. Quando l'amministrazione doganale non nutre alcun dubbio sull'accettabilità del prezzo, questo dovrebbe essere accettato senza che l'importatore sia tenuto a fornire informazioni complementari. Ad esempio, l'amministrazione doganale può avere esaminato in precedenza la questione dei legami o essere già in possesso di informazioni particolareggiate concernenti il compratore e il venditore ed essere già convinta, in base a detto esame o dette informazioni, che i legami non hanno influito sul prezzo. 3. Quando l'amministrazione doganale non è in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa dovrebbe dare all'importatore la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che potrebbero essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l'amministrazione doganale dovrebbe essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse stato possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell'articolo 15, acquistano e vendono l'uno all'altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. Ad esempio, se il prezzo fosse stato deciso in modo compatibile con le pratiche normali di fissazione dei prezzi nel settore produttivo in questione, o nel modo in cui il venditore stabilisce i suoi prezzi per le vendite a compratori che non sono legati a lui, ciò dimostrerebbe che i legami non hanno influito sul prezzo. Analogamente, qualora venisse provato che il prezzo è sufficiente a coprire tutti i costi e ad assicurare un utile rappresentativo dell'utile globale realizzato dall'impresa su un periodo rappresentativo (ad esempio, su una base annua) per vendite di merci della stessa natura o della stessa specie, sarebbe così dimostrato che non si è influito sul prezzo. 4. Il paragrafo 2, lettera b), prevede che l'importatore avrà la possibilità di dimostrare che il valore di transazione è estremamente vicino ad un valore assunto come criterio in precedenza accettato dall'amministrazione doganale e che esso risulta pertanto accettabile secondo le disposizioni dell'articolo 1. Quando è soddisfatto uno dei criteri previsti dal paragrafo 2, lettera b), non è necessario esaminare la questione dell'influsso di cui al paragrafo 2, lettera a). Se l'amministrazione doganale è già in possesso di informazioni sufficienti a convincerla, senza svolgere ricerche più approfondite, che è soddisfatto uno dei criteri previsti al paragrafo 2, essa non avrà motivo di esigere dall'importatore che ne apporti la prova. Nel paragrafo 2, lettera b), coll'espressione «compratori non legati» si intendono compratori che non sono legati al venditore in nessun caso particolare. Paragrafo 2 b) Per determinare se un valore «sia estremamente vicino» ad un altro valore è necessario prendere in considerazione vari elementi. Si tratta, in particolare, della natura delle merci importate, della natura del settore produttivo considerato, della stagione nel corso della quale le merci sono importate, nonché di sapere se la differenza di valore è significativa dal punto vista commerciale. Poiché questi elementi possono variare da un caso all'altro, sarebbe impossibile applicare in tutti i casi una norma uniforme come, ad esempio, una percentuale fissa. Ad esempio, per determinare se il valore di transazione sia estremamente vicino ai valori assunti come «criteri» enunciati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), una piccola differenza di valore potrebbe risultare inaccettabile in un caso riguardante un determinato tipo di merce, mentre una differenza rilevante potrebbe risultare accettabile in un caso concernente un altro tipo di merce. Nota relativa all'articolo 2 1. Nell'applicare l'articolo 2, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci identiche effettuata allo stesso livello commerciale e che si avvicini sensibilmente alla stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite sarà possibile riferirsi a una vendita di merci identiche effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma che si avvicini sensibilmente a una stessa quantità ; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, a seconda del caso, a) unicamente del fattore quantità, b) unicamente del fattore livello commerciale, oppure c) sia del fattore livello commerciale, sia del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 2, per valore di transazione di merci importate identiche si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b), e 2 di detto articolo, che sia già stato accettato a norma dell'articolo 1. 5. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente sulla base di elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore, tra i quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate identiche per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite relative a quantità differenti che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione di un valore in dogana secondo l'articolo 2 non è adeguata. Nota relativa all'articolo 3 1. Nell'applicare l'articolo 3, l'amministrazione doganale si riferirà, ogni volta che sarà possibile, a una vendita di merci similari, effettuata allo stesso livello commerciale e riguardante sensibilmente la stessa quantità della vendita delle merci da valutare. In mancanza di tali vendite, sarà possibile riferirsi a una vendita di merci similari, effettuata in una qualsiasi delle tre situazioni seguenti: a) vendita allo stesso livello commerciale, ma riguardante una quantità differente; b) vendita ad un livello commerciale differente ma riguardante sensibilmente una stessa quantità ; oppure c) vendita ad un livello commerciale differente e riguardante una quantità differente. 2. Se una vendita è stata constatata in una qualsiasi delle tre situazioni succitate, saranno apportate rettifiche per tener conto, secondo il caso: a) unicamente del fattore quantità; b) unicamente del fattore livello commerciale ; oppure c) nel contempo del fattore livello commerciale e del fattore quantità. 3. L'espressione «e/o» offre la facoltà di riferirsi alle vendite e di operare le rettifiche necessarie in una qualsiasi delle tre situazioni in precedenza descritte. 4. Ai fini dell'articolo 3, per valore di transazione di merci importate similari si intende un valore in dogana, rettificato conformemente ai paragrafi 1, lettera b) e 2 di detto articolo, che sia stato già accettato a norma dell'articolo 1. 5. Una condizione per qualsiasi rettifica effettuata a causa di differenze di livello commerciale o di quantità è che tale rettifica, a prescindere dal fatto che porti ad un aumento o ad una diminuzione del valore, venga operata unicamente in base ad elementi di prova esibiti, che stabiliscano chiaramente che essa è ragionevole ed esatta, ad esempio dei prezzi correnti in vigore nei quali figurano prezzi che si riferiscono a livelli differenti o a quantità differenti. Ad esempio, se le merci importate da valutare consistono in un invio di 10 unità, se le sole merci importate similari per le quali esiste un valore di transazione sono state vendute in quantità pari a 500 unità e se si è riconosciuto che il venditore concede sconti di quantità, la necessaria rettifica potrà essere operata ricorrendo al prezzo corrente del venditore ed utilizzando il prezzo applicabile ad una vendita di 10 unità. Non è necessario per questo che una vendita di 10 unità abbia avuto luogo, allorquando sarà stato stabilito, a seguito di vendite riguardanti quantità differenti, che il prezzo corrente è veritiero e effettivo. Tuttavia, in mancanza di un criterio obiettivo, la determinazione del valore in dogana secondo l'articolo 3 non è adeguata. Nota relativa all'articolo 5 1. Con l'espressione «prezzo unitario corrispondente alle vendite ... nel quantitativo complessivo maggiore» s'intende il prezzo al quale è venduto il maggior numero di unità in occasione di vendite a persone che non sono legate alle persone da cui acquistano le merci in questione, al primo livello commerciale successivo all'importazione al quale si effettuano le vendite. 2. Ad esempio : talune merci sono vendute sulla base di un prezzo corrente che comporta prezzi unitari favorevoli per gli acquisti in quantità relativamente grandi. >PIC FILE= "T0012878"> Il numero più elevato di unità vendute ad un determinato prezzo è 80 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo maggiore è 90. 3. Altro esempio : due vendite hanno luogo. Nella prima, 500 unità sono vendute al prezzo di 95 unità monetarie ciascuna. Nella seconda, 400 unità sono vendute al prezzo di 90 unità monetarie ciascuna. In questo esempio il numero più elevato di unità vendute ad un prezzo determinato è 500 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alla vendita nel quantitativo complessivo maggiore è 95. 4. Terzo esempio : nella seguente situazione diverse quantità sono vendute a prezzi differenti. >PIC FILE= "T0012879"> In questo esempio il numero più elevato di unità vendute a un prezzo determinato è 65 ; di conseguenza, il prezzo unitario corrispondente alle vendite nel quantitativo complessivo maggiore è 90. 5. Una vendita effettuata nel paese d'importazione, alle condizioni di cui al paragrafo 1 precedente, a una persona che fornisce, direttamente o indirettamente e senza spese o a costo ridotto, per essere utilizzato nella produzione e nella vendita per l'esportazione delle merci importate, uno qualsiasi degli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), non dovrebbe essere presa in considerazione per stabilire il prezzo unitario ai fini dell'articolo 5. 6. Occorre notare che gli «utili e le spese generali» contemplati all'articolo 5, paragrafo 1, dovrebbero essere considerati come un'unica entità. La cifra considerata per tale detrazione dovrebbe essere determinata in base alle informazioni fornite dall'importatore o a suo nome, a meno che le cifre dell'importatore non siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci importate della stessa natura o della stessa specie nel paese d'importazione. Quando le cifre dell'importatore sono incompatibili con queste ultime cifre, l'importo da considerare per gli utili e le spese generali può basarsi su informazioni pertinenti, diverse da quelle fornite dall'importatore o a suo nome. 7. Le «spese generali» comprendono i costi diretti e indiretti della commercializzazione delle merci in questione. 8. Le imposte locali da pagare a seguito della vendita delle merci e che non consentono detrazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) iv), dovranno essere detratte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) i). 9. Per determinare le commissioni o gli utili e le spese generali consuete conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, si dovrà decidere, caso per caso, tenendo conto delle circostanze, se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci. Si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite, nel paese di importazione, del gruppo o gamma più limitato di merci importate della stessa natura o della stessa specie comprendente le merci da valutare, sulle quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 5, le «merci della stessa natura o della stessa specie» comprendono le merci importate dallo stesso paese delle merci da valutare, nonché le merci importate provenienti da altri paesi. 10. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la «data più vicina» sarà la data alla quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute in quantità sufficiente a individuare il prezzo unitario. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 380D0271.10 11. Quando si fa ricorso al metodo dell'articolo 5, paragrafo 2, le detrazioni operate per tener conto del valore aggiunto dovuto alla lavorazione o alla successiva trasformazione, si baseranno su dati oggettivi e quantificabili relativi al costo di tale lavoro. I calcoli si effettueranno in base a formule, prescrizioni e metodi di calcolo ammessi nel settore di produzione, nonché ad altre pratiche del settore. 12. È riconosciuto che il metodo di valutazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, non sarebbe normalmente applicabile qualora, in seguito a una lavorazione o ad una trasformazione successiva, le merci importate abbiano perso la loro identità. Tuttavia, vi possono essere casi in cui, benché le merci importate abbiano perso la loro identità, il valore aggiunto per effetto della lavorazione o della trasformazione può essere determinato con precisione e senza eccessiva difficoltà. Invece, possono verificarsi casi nei quali le merci importate conservano la loro identità, ma costituiscono un elemento talmente minore delle merci vendute nel paese d'importazione che il ricorso a questo metodo di valutazione non sarebbe giustificato. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, le situazioni di questo tipo devono essere esaminate caso per caso. Nota relativa all'articolo 6 1. Di norma, il valore in dogana è determinato, a norma del presente accordo, in base ad informazioni immediatamente disponibili nel paese d'importazione. Tuttavia, al fine di determinare un valore calcolato, potrà essere necessario esaminare i costi di produzione delle merci da valutare nonché altre informazioni che dovranno essere ottenute al di fuori del paese di importazione. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il produttore delle merci non sarà assoggettato alla giurisdizione delle autorità del paese di importazione. L'utilizzazione del metodo del valore calcolato sarà, in generale, limitata ai casi in cui il compratore ed il venditore sono legati e nei quali il produttore è disposto a comunicare alle autorità del paese di importazione i dati necessari relativi alla determinazione dei costi nonché ad accordare facilitazioni per ogni ulteriore verifica che potrebbe risultare necessaria. 2. Il «costo o il valore» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è da determinare in base ad informazioni relative alla produzione delle merci da valutare che saranno fornite dal produttore o a suo nome. Tale costo si baserà sulla contabilità commerciale del produttore, a condizione che detta contabilità sia compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi e che sono applicati nel paese di produzione delle merci. 3. Il «costo o il valore» comprenderà il costo degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) ii) e a) iii). Esso comprenderà inoltre il valore, attribuito nelle proporzioni adeguate conformemente alla nota relativa all'articolo 8, di ogni elemento specificato al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo, che sarà stato fornito direttamente o indirettamente dal compratore per essere utilizzato nella produzione delle merci importate. Il valore dei lavori specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), che sono eseguiti nel paese di importazione, verrà incluso unicamente nella misura in cui detti lavori sono a carico del produttore. Dovrà essere inteso che il costo o il valore di ciascuno degli elementi considerati nel presente paragrafo non dovrà essere contabilizzato due volte nella determinazione del valore calcolato. 4. L'«importo per gli utili e le spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dovrà essere determinato in base alle informazioni fornite dal produttore o a suo nome, a meno che le cifre che egli comunica siano incompatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie delle merci da valutare, effettuate da produttori del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese di importazione. 5. Occorre notare a questo proposito che «l'importo per gli utili e le spese generali» deve considerarsi come un'unica entità. Ne deriva che, se in un caso particolare, l'utile del produttore è esiguo e le sue spese generali elevate, il suo utile e le sue spese generali considerati nel loro insieme possono essere comunque compatibili con quelli che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura o della stessa specie. Un esempio di ciò si avrebbe nel caso in cui venisse lanciato un prodotto nel paese d'importazione e il produttore si accontentasse di un utile nullo o esiguo, per bilanciare le elevate spese generali relative al lancio del prodotto. Quando il produttore può dimostrare che, a causa di circostanze commerciali particolari, egli può trarre un utile esiguo dalle sue vendite delle merci importate, le cifre relative ai suoi utili effettivi dovrebbero essere prese in considerazione, purché egli le giustifichi con motivi validi di carattere commerciale e che la sua politica in materia di prezzi rifletta le politiche di prezzo abituali nel settore di produzione in questione. Ciò potrebbe avvenire nel caso, ad esempio, in cui taluni produttori siano stati costretti a ridurre temporaneamente i loro prezzi a causa di una diminuzione imprevista della domanda, o nel caso in cui essi vendano merci per completare una gamma di merci prodotte nel paese d'importazione accontentandosi di un utile esiguo per salvaguardare la loro competitività. Quando le cifre relative agli utili e alle spese generali fornite dal produttore non sono compatibili con quelle che corrispondono normalmente alle vendite di merci della stessa natura e della stessa specie delle merci da valutare, effettuate dal produttore del paese d'esportazione per l'esportazione a destinazione del paese d'importazione, l'importo degli utili e delle spese generali potrà basarsi su informazioni pertinenti diverse da quelle fornite dal produttore delle merci o a suo nome. 6. Quando informazioni diverse da quelle fornite dal produttore o a suo nome saranno state utilizzate per determinare un valore calcolato, le autorità del paese d'importazione informeranno l'importatore, qualora questi ne faccia richiesta, della fonte di dette informazioni, nonché dei dati utilizzati e dei calcoli effettuati sulla base di questi stessi dati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. 7. Le «spese generali» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), comprendono i costi diretti e indiretti relativi alla produzione ed alla commercializzazione delle merci per l'esportazione e che non sono inclusi a norma della lettera a) di detto paragrafo. 8. Per determinare se talune merci sono «della stessa natura o della stessa specie» di altre merci, si dovrà procedere caso per caso tenendo conto delle circostanze. Per determinare gli utili e le spese generali abituali conformemente all'articolo 6, si dovrebbe procedere ad un esame delle vendite per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, del gruppo o della gamma di merci più limitato comprendente le merci da valutare, per le quali possono essere fornite le necessarie informazioni. Ai fini dell'articolo 6, le «merci della stessa natura o della stessa specie» debbono provenire dallo stesso paese delle merci da valutare. Nota relativa all'articolo 7 1. I valori in dogana determinati a norma dell'articolo 7 dovrebbero, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana in precedenza determinati. 2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell'articolo 7 dovrebbero essere quelli definiti dagli articoli da 1 a 6 incluso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell'applicazione di tali metodi risulterebbe conforme agli obiettivi ed alle disposizioni dell'articolo 7. 3. Alcuni esempi illustreranno cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: a) Merci identiche : la prescrizione in base alla quale le merci identiche dovrebbero essere esportate allo stesso momento, o pressappoco allo stesso momento, delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità ; merci importate identiche, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana ; si potrebbero utilizzare i valori in dogana di merci importate identiche, già determinati a norma degli articoli 5 o 6. b) Merci similari : la prescrizione in base alla quale le merci similari dovrebbero essere esportate allo stesso momento, o pressappoco allo stesso momento, delle merci da valutare potrebbe essere interpretata con elasticità ; merci importate similari, prodotte in un paese diverso da quello di esportazione delle merci da valutare, potrebbero fornire la base per la valutazione in dogana ; si potrebbero utilizzare valori in dogana di merci importate similari già determinati a norma degli articoli 5 o 6. c) Metodo deduttivo : la prescrizione in base alla quale le merci dovranno essere state vendute «nello stato in cui sono importate», menzionata nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), potrebbe essere interpretata con elasticità ; il termine di «novanta giorni» potrebbe essere applicato con elasticità. Nota relativa all'articolo 8 Paragrafo 1 a) i) Per «commissioni d'acquisto» si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo all'estero per l'acquisto delle merci da valutare. Paragrafo 1 b) ii) 1. Due considerazioni intervengono nell'attribuzione degli elementi precisati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) ii), alle merci importate, e cioè il valore dell'elemento stesso e il modo in cui tale valore deve essere attribuito alle merci importate. L'attribuzione di detti elementi dovrebbe concretizzarsi in modo ragionevole, appropriato alle circostanze e conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi. 2. Per quanto riguarda il valore dell'elemento, se l'importatore acquista detto elemento da un venditore a cui non è legato, ad un costo determinato, detto costo rappresenta il valore dell'elemento. Se l'elemento è stato prodotto dall'importatore o da una persona con la quale esso è legato, il suo valore sarebbe dato dal costo della sua produzione. Se l'elemento è stato utilizzato in precedenza dall'importatore, a prescindere dal fatto che questi l'abbia o no acquistato o prodotto, il costo iniziale di acquisto o di produzione dovrebbe essere ridotto per tener conto di detta utilizzazione, al fine di determinare il valore dell'elemento. 3. L'elemento, una volta determinato il suo valore, deve essere attribuito alle merci importate. Esistono varie possibilità a tal fine. Ad esempio, il valore potrebbe essere interamente attribuito al primo invio se l'importatore desidera pagare i dazi in un'unica volta sul valore totale. Altro esempio : l'importatore può chiedere che il valore sia attribuito al numero di unità prodotte fino al momento del primo invio. Altro esempio ancora : egli può chiedere che il valore sia attribuito alla totalità della produzione prevista se esistono già precisi contratti o impegni per questa stessa produzione. Il metodo di attribuzione utilizzato dipenderà dalla documentazione fornita dall'importatore. 4. A titolo illlustrativo, si può considerare il caso di un importatore che fornisca al produttore uno stampo da utilizzare per la produzione delle merci da importare e che concluda con lo stesso un contratto di acquisto di 10 000 unità. Al momento dell'arrivo del primo invio, di 1 000 unità, il produttore ha già fabbricato 4 000 unità. L'importatore può chiedere all'amministrazione doganale di attribuire il valore dello stampo a 1 000, 4 000 o 10 000 unità. Paragrafo 1 b) iv) 1. I valori da aggiungere per gli elementi specificati all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) iv), dovrebbero basarsi su dati oggettivi e quantificabili. Al fine di ridurre al minimo, per l'importatore e per l'amministrazione doganale, il lavoro connesso con la determinazione dei valori da aggiungere, sarebbe opportuno utilizzare, nella misura del possibile, i dati immediatamente disponibili nel sistema di scritture commerciali del compratore. 2. Per gli elementi forniti dal compratore e da questi acquistati o noleggiati, il valore da aggiungere sarebbe il costo dell'acquisto o del nolo. Gli elementi che sono di dominio pubblico non daranno luogo a nessuna altra aggiunta salvo quella relativa al costo delle copie. 3. I valori da aggiungere potranno essere calcolati con maggiore o minore facilità a seconda della struttura delle procedure di gestione e dei metodi contabili dell'impresa considerata. 4. Ad esempio, può verificarsi che una impresa, la quale importa diversi prodotti provenienti da più paesi, tenga la contabilità del suo centro di progettazione situato fuori dal paese d'importazione in modo da far risultare con esattezza i costi attribuibili a un determinato prodotto. In siffatto caso, una rettifica diretta potrà essere operata, in misura appropriata, a norma dell'articolo 8. 5. D'altra parte, si può avere il caso di una impresa che trasferisca i costi del suo centro di progettazione, situato fuori dal paese d'importazione, nelle sue spese generali senza attribuirle a prodotti determinati. In siffatti casi sarebbe possibile operare, a norma dell'articolo 8, un'adeguata rettifica per quanto riguarda le merci importate, attribuendo il totale dei costi del centro di progettazione all'intera produzione che beneficia dei servizi del centro stesso e aggiungendo i costi così attribuiti al prezzo delle merci importate in funzione del numero di unità. 6. Le variazioni delle circostanze succitate richiederanno naturalmente la valutazione di fattori diversi per la determinazione del metodo appropriato di attribuzione. 7. Nei casi in cui la produzione dell'elemento in questione richieda l'intervento di un certo numero di paesi e sia scaglionata lungo un determinato lasso di tempo, la rettifica dovrebbe essere limitata al valore effettivamente aggiunto a tale elemento al di fuori del paese d'importazione. Paragrafo 1 c) 1. I corrispettivi e i diritti di licenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), possono comprendere tra l'altro i pagamenti effettuati per brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di riproduzione. Tuttavia, in occasione della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nel paese d'importazione non saranno aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate. 2. I pagamenti effettuati dal compratore in contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non saranno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se questi pagamenti non costituiscono una condizione della vendita per l'esportazione, a destinazione del paese d'importazione, delle merci importate. Paragrafo 3 In mancanza di dati oggettivi e quantificabili sugli elementi da aggiungere conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, il valore di transazione non può essere determinato applicando le disposizioni dell'articolo 1. Potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso seguente : un corrispettivo viene versato sulla base del prezzo di vendita nel paese d'importazione di un litro di un determinato prodotto, in precedenza importato al kg e trasformato in soluzione dopo l'importazione. Se il corrispettivo si basa, in parte, sulle merci importate e in parte su altri elementi che con tali merci non hanno alcun rapporto (ad esempio, quando le merci importate sono mescolate con ingredienti di origine nazionale e non possono più essere identificate separatamente, oppure nel caso in cui l'imposta non possa essere distinta da speciali accordi finanziari conclusi tra il compratore e il venditore), sarebbe inappropriato cercare di aggiungere un elemento corrispondente a detto corrispettivo. Tuttavia, se l'importo del corrispettivo si basa unicamente sulle merci importate e può essere facilmente quantificato, si può aggiungere un elemento al prezzo effettivamente pagato o da pagare. Nota relativa all'articolo 9 Ai fini dell'articolo 9, il «momento dell'importazione» può essere quello della dichiarazione in dogana. Nota relativa all'articolo 11 1. L'articolo 11 conferisce all'importatore un diritto di appello avverso una determinazione del valore fatta dall'amministrazione doganale a proposito delle merci da valutare. Si potrà in primo luogo ricorrere ad un'autorità superiore dell'amministrazione doganale, ma l'importatore avrà il diritto in ultima istanza, di interporre appello dinanzi agli organi giudiziari. 2. «Non comportante alcuna penalità» significa che l'importatore non sarà passibile o minacciato di ammenda, per la sola ragione di aver deciso di esercitare il proprio diritto di appello. Le normali spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati non saranno considerati un'ammenda. 3. Tuttavia, nessuna delle disposizioni dell'articolo 11 impedirà ad una parte di esigere che i dazi doganali stabiliti siano integralmente pagati prima dell'interposizione dell'appello. Nota relativa all'articolo 15 Paragrafo 4 Ai fini di questo articolo, il termine «persone» si applica eventualmente alle persone giuridiche. Paragrafo 4 e) Ai fini del presente accordo, si riterrà che una persona controlla un'altra allorché la prima è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda. ALLEGATO II COMITATO TECNICO DELLA VALUTAZIONE IN DOGANA 1. Conformemente all'articolo 18 del presente accordo, il comitato tecnico sarà istituito sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale allo scopo di assicurare, a livello tecnico, l'uniformità di interpretazione e di applicazione del presente accordo.