This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31979R2978
Commission Regulation (EEC) No 2978/79 of 27 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1515/79 on the application of the lowest rate of export refund for certain products in the beef and veal sector
Regolamento (CEE) n. 2978/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all' applicazione del tasso più basso della restituzione all' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine
Regolamento (CEE) n. 2978/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all' applicazione del tasso più basso della restituzione all' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine
GU L 336 del 29.12.1979, p. 56–56
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1980
Regolamento (CEE) n. 2978/79 della Commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all' applicazione del tasso più basso della restituzione all' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0056 - 0056
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2978/79 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1979 recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 relativo all ' applicazione del tasso più basso della restituzione all ' esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 885/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che stabilisce , nel settore delle carni bovine , le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 427/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 2 , considerando che i motivi che hanno condotto all ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 della Commissione ( 5 ) e alla sua applicazione fino al 31 dicembre 1979 continuano a sussistere oltre tale data ; che è pertanto necessario prorogare il regolamento in oggetto fino al 31 marzo 1980 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La data del 31 dicembre 1979 , figurante nell ' articolo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1515/79 , è sostituita dalla data del 31 marzo 1980 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 27 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 . ( 3 ) GU n . L 156 del 4 . 7 . 1968 , pag . 2 . ( 4 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 16 . ( 5 ) GU n . L 184 del 20 . 7 . 1979 , pag . 12 .