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Document 31979R2957

    Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune

    GU L 336 del 29.12.1979, p. 5–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2957/oj

    31979R2957

    Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0005 - 0005


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2957/79 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 1979

    relativo all ' apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , per le carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , la Comunità , nell ' ambito dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( GATT ) , ha assunto l ' impegno di aprire un contingente tariffario annuo , al dazio del 20 % , il cui volume , espresso i peso del prodotto , è fissato a 21 000 tonnellate ; che occorre quindi aprire tale contingente tariffario a decorrere dal 1° gennaio 1980 ;

    considerando che occorre garantire , in particolare , l ' uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità , nonchù l ' applicazione , senza interruzione , del dazio previsto per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli Stati membri , fino all ' esaurimento del volume del contingente ; che , a tal fine , è d ' uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario , basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura , la provenienza e l ' origine dei prodotti ;

    considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916 ( 2 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Per l ' anno 1980 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata , fresche , refrigerate o congelate , di cui alle sottovoci 02.01 A II a ) e 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , del volume globale di 21 000 tonnellate , espresso in peso di prodotto .

    2 . Nell ' ambito di detto contingente , il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % .

    Articolo 2

    Le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 e in particolare :

    a ) le disposizioni intese a garantire la natura , la provenienza e l ' origine dei prodotti ;

    b ) le disposizioni relativa al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a ) .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . TUNNEY

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

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