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Document 31979R2956

Regolamento (CEE) n. 2956/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980)

GU L 336 del 29.12.1979, p. 3–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2956/oj

31979R2956

Regolamento (CEE) n. 2956/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all' apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1979 pag. 0003 - 0004


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2956/79 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1979

relativo all ' apertura , alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune ( anno 1980 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

considerando che , per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , la Comunità si è impegnata , nel quadro dell ' accordo generale sulle tariffe e sul commercio ( GATT ) , a procedere all ' apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume , espresso in carne disossata , è fissato in 50 000 tonnellate , al dazio del 20 % ; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1980 tale contingente tariffario ;

considerando che è necessario garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l ' applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all ' esaurimento del volume del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati ; che , per pervenire a un ' equa ripartizione tra gli Stati membri e per rappresentare nel miglior modo possibile l ' evoluzione reale del mercato del prodotto in questione , la ripartizione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri , calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l ' anno contingentale considerato ;

considerando che , a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 della Commissione , del 17 gennaio 1975 , che stabilisce le modalità comuni d ' applicazione del regime dei titoli d ' importazione , di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1955/79 ( 3 ) , i certificati d ' importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato ; che tuttavia il prelievo previsto dall ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2916/79 ( 5 ) , deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato ;

considerando che , trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato , sembra possibile , senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un ' unica ripartizione tra gli Stati membri ; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una ripartizione adeguata da un punto di vista economico ;

considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che se , ad una determinata data del periodo contingentale , si constata che esiste un residuo di un ' aliquota in un Stato membro o nell ' altro , si potrebbe , se del caso , procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinchù possano essere utilizzate in altri Stati membri ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . È aperto per l ' anno 1980 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b ) della tariffa doganale comune , avente un volume totale , espresso in carne disossata , di 50 000 tonnellate .

Ai fini dell ' imputazione al contingente , 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata .

2 . Le importazioni dei prodotti in questione , effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale , non sono imputabili su questo contingente tariffario .

3 . Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % .

4 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 193/75 , il prelievo fissato conformemente all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d ' importazione .

Articolo 2

1 . Il volume di 50 000 tonnellate è diviso in due parti , una di 33 500 tonnellate e l ' altra di 16 500 tonnellate , suddivise come segue :

* Entro il volume di 33 500 tonnellate * Entro il volume di 16 500 tonnellate *

Benelux * 3 390 * 1 670 *

Danimarca * 168 * 82 *

Germania * 6 405 * 3 155 *

Francia * 3 558 * 1 752 *

Irlanda * - * - *

Italia * 9 956 * 4 904 *

Regno Unito * 10 023 * 4 937 *

2 . Le importazioni del prodotto in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ( 6 ) , modificato da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 987/79 ( 7 ) , in materia di fluttazione delle monete di taluni Stati membri .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate .

2 . Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana , accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica .

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote .

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù sia rispetto il presente regolamento .

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1980 , la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro .

Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , procede , se del caso , a una ripartizione delle quantità non utilizzate .

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 dicembre 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . TUNNEY

( 1 ) GU n . C 273 del 30 . 10 . 1979 , pag . 3 .

( 2 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 226 del 6 . 9 . 1979 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 5 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 15 .

( 6 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 123 del 19 . 5 . 1979 , pag . 9 .

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