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Document 31979R2807
Commission Regulation (EEC) No 2807/79 of 13 December 1979 amending Regulation (EEC) No 1715/79 laying down, for the wine-growing year 1979/80, detailed rules for the distillation of the by-products of wine-making
Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980
Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980
GU L 319 del 14.12.1979, p. 19–19
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 15/12/1980
Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980
Gazzetta ufficiale n. L 319 del 14/12/1979 pag. 0019 - 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2807/79 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1979 che modificata il regolamento ( CEE ) n . 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2594/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 6 , paragrafo 3 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2524/79 della Commissione ( 3 ) ha prorogato le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/1979 protaendo , fra l ' altro , fino al 31 dicembre 1979 il termine ultimo per la consegna del vino alla distillazione ; che , onde precisare che questa proroga non esclude che i produttori beneficiari possano avvalersi delle misure d ' intervento per la campagna 1979/1980 , occore indicare che il periodo che il periodo di riferimento di cui all ' articolo 12 dal regolamento ( CEE ) n . 1715/79 della Commissione ( 4 ) è prorogato conseguentemente ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 La data del 31 agosto 1979 di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1715/79 è sostituita dalla date del dicembre 1979 . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile un ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 13 dicembre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 297 del 24 . 11 . 1979 , pag . 4 . ( 3 ) GU n . L 289 del 16 . 11 . 1979 , pag . 23 . ( 4 ) GU n . L 198 del 4 . 8 . 1979 , pag . 14 .