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Document 31979R1579

    Regolamento (CEE) n. 1579/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato

    GU L 189 del 27.7.1979, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1579/oj

    31979R1579

    Regolamento (CEE) n. 1579/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 27/07/1979 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0247
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0173
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0173


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1579/79 DEL CONSIGLIO

    del 24 luglio 1979

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 727/70 relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio , per quanto riguarda gli strumenti di regolarizzazione del mercato

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 727/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ( 3 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione , prevede all ' articolo 13 determinati strumenti intesi a garantire uno sviluppo equilibrato della produzione in funzione dei fabbisogni della Comunità ;

    considerando che l ' esperienza acquisita nell ' attuazione dell ' organizzazione comune dei mercati ha messo più volte in evidenza che i suddetti strumenti mal si adattavano alla realtà di un mercato in cui i conferimenti all ' intervento sono stati effettuati soltanto sotto forma di tabacco in colli e non consentivano quindi di adottare in tempo misure efficaci ;

    considerando che le date e i termini prescritti non tengono sufficientemente conto delle caratteristiche del prodotto che comportano un lungo periodo fra il raccolto del tabacco in foglie e la commercializzazione o la presa a carico da parte degli organismi d ' intervento del tabacco in colli ; che è quindi opportuno adattare date e termini ;

    considerando che , per essere significativa , la constatazione di una situazione di squilibrio del mercato deve riferirsi a più di un raccolto ; che , tuttavia , per regolarizzare efficacemente il mercato è opportuno far scattare le misure appropriate non soltanto al momento della constatazione della suddetta situazione , ma anche qualora tale situazione rischi di verificarsi e , in particolare , quando risulti fin dal primo raccolto che l ' assunzione a carico da parte degli organismi di intervento di quantitativi eccedentari è causata dall ' estensione delle superfici ;

    considerando che le misure previste in primo luogo , cioè il regime dei prezzi e dei premi , costituiscono strumenti di gestione normale del mercato applicati ogni anno per orientare la produzione ; che non sono idonei a risolvere una situazione eccezionale ; che è quindi opportuno prevedere misure specifiche fin dal primo stadio dell ' azione per far fronte a una situazione eccezionale o che rischia di diventarlo e meglio definire tali misure ;

    considerando che le procedure attualmente previste sono insufficientemente specificate e che è necessario completarle ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 727/70 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 13

    1 . Qualora , per una varietà o un gruppo di varietà , i quantitativi presi a carico dagli organismi d ' intervento superino , o rischino di superare , per due raccolti consecutivi , una percentuale prestabilita della produzione e comunque un determinato quantitativo , la Commissione presenta al Consiglio :

    - una relazione sulla situazione creatasi e in particolare sull ' evoluzione delle superfici e della commercializzazione e sullo stato delle scorte ;

    - una proposta di misure che consentano di ristabilire un migliore equilibrio fra produzione e domanda e di ridurre le scorte , nonchù , eventualmente , una proposta di misure che consentano di mantenere un tenore di vita equo per i produttori .

    2 . Le misure previste al paragrafo 1 sono attuate anche quando risulti che , per un solo raccolto determinato , il superamento delle percentuali e dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è causato essenzialmente dall ' estensione delle superfici .

    3 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa i quantitativi e le percentuali di cui al paragrafo 1 .

    4 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono comportare , in particolare , per uno o più raccolti :

    - l ' abbassamento del livello del prezzo di intervento per le varietà le cui difficoltà di smercio sono la causa principale della situazione di cui al paragrafo 1 ;

    - una limitazione quantitativa dei conferimenti all ' intervento sotto forma :

    a ) o di esclusione dal beneficio dell ' intervento di una percentuale da determinare di tutte le qualità della o delle varietà in questione ;

    b ) o di limitazione dei conferimenti all ' intervento , per produttore o impresa , a una percentuale da determinare del volume della produzione per la o le varietà in questione .

    5 . Qualora la produzione comunitaria dell ' insieme delle varietà di tabacco per le quali è stata decisa la concessione di un premio raggiunga , per un determinato raccolto , un livello superiore a un percentuale fissata del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti , la Commissione presenta al Consiglio una relazione in cui si analizzano le cause constatate e le conseguenze prevedibili di questa evoluzione . Essa propone al Consiglio le opportune misure , che possono comportare in particolare una riduzione dei prezzi d ' obiettivo con la conseguente riduzione dell ' importo del premio corrispondente per quanto riguarda le varietà che beneficino del sostegno massimo e il cui volume di produzione abbia registrato il massimo aumento , soprattutto in connessione con l ' aumento delle superfici coltivate .

    6 . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa le percentuali di cui al paragrafo 5 .

    7 . Nel quadro delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 , la Commissione presenta al Consiglio , per ciascuna delle misure alle quali propone di far ricorso , una valutazione delle conseguenze prevedibili sull ' occupazione e sul tenore di vita dei produttori interessati . Tenuto conto del carattere particolare dei problemi che possono sorgere nel settore del tabacco , la Commissione propone al Consiglio , qualora le circostanze lo impongano , un programma di aiuti ai produttori che può comportare , in particolare , azioni di riconversione varietale o di riconversione verso altre colture , nonchù la compensazione della perdita di reddito durante il periodo di riconversione .

    8 . La Commissione presenta al Consiglio , al più tardi il 31 dicembre dell ' anno civile successivo a quello dell ' ultimo raccolto di riferimento di cui al paragrafo 1 , le relazioni e le proposte previste ai paragrafi 1 e 7 .

    Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , adotta le misure appropriate al più tardi 60 giorni dopo la presentazione delle proposte della Commissione .

    9 . La Commissione presenta al Consiglio , al più tardi il 31 dicembre dell ' anno civile successivo a quello del raccolto di riferimento di cui al paragrafo 5 , le relazioni e le proposte previste ai paragrafi 5 e 7 .

    Il Consiglio , nel quadro della procedura prevista all ' articolo 2 per la fissazione dei prezzi validi per il raccolto dell ' anno civile successivo alla presentazione delle proposte della Commissione , delibera su tali proposte secondo la procedura prevista all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 24 luglio 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . GIBBONS

    ( 1 ) GU n . C del 9 . 4 . 1979 , pag . 49 .

    ( 2 ) Parere reso il 4/5 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1979 , pag . 1 .

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