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Document 31979R1269

    Regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto

    GU L 161 del 29.6.1979, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1269/oj

    31979R1269

    Regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1979 pag. 0008 - 0009


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1269/79 DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 1979

    relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 12 , paragrafo 2 ,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

    considerando che la situazione sul mercato del burro è caratterizzata da cospicue disponibilità e che occorre pertanto aumentare il consumo di burro con tutti i mezzi appropriati ;

    considerando che il ribasso dei prezzi al consumo finale costituisce un mezzo efficace per conseguire tale obiettivo ; che , a tale scopo , il regolamento ( CEE ) n . 880/77 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1040/78 ( 6 ) , autorizzata gli Stati membri a concedere un aiuto inteso a ridurre il prezzo del burro per il consumatore finale privato e che , in deroga al regime di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 8 ) , tale aiuto , in principio , è finanziato soltanto parzialmente dalla Comunità ; che , inoltre ai sensi dell ' articolo 7 bis , del regolamento ( CEE ) n . 985/68 del Consiglio , del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinato le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2714/72 ( 10 ) , la Commissione ha adottato , a varie riprese , misure ad hoc relative allo smaltimento a prezzo ridotto di taluni quantitativi di burro dell ' ammasso pubblico o provenienti dall ' ammasso privato sotto contratto ; che , per l ' applicazione di tali misure ad hoc , alcuni Stati membri hanno dovuto ricorrere al burro disponibile sul mercato , tenuto conto delle situazioni specifiche dei loro mercati ;

    considerando che per conferire una maggiore efficacia e trasparenza a tali misure , occore rivedere le modalità del loro finanziamento comunitario ed adottarle in un testo unico ; che , in considerazione delle diverse abitudini dei consumatori nelle diverse regioni della Comunità e tenuto conto delle differenze di possibilità da uno Stato membro all ' altro per quanto riguarda il nazionale al finanziamento dell ' aiuto , risulta opportuno lasciare agli Stati membri la scelta di applicare sia un regime generale di aiuto , come previsto finora dal regolamento ( CEE ) n . 880/77 , che comporta un finanziamento parziale da parte dello Stato membro , eccezion fatta per il Regno Unito , il quale a causa della situazione particolare del suo mercato deve beneficiare di un regime che preveda un aiuto finanziato al 100 % dalla Comunità , sia un regime che consenta di smaltire ad un prezzo fortemente ridotto quantitativi limitati di burro unicamente per un periodo determinato dell ' anno ;

    considerando che le modalità di queste diverse formule debbono essere stabilite in modo che i consumatori di tutta la Comunità possano beneficiare di una riduzione comparabile del prezzo del burro , indipendentemente dal regime scelto dallo Stato membro interessato ; che , nel compiere la sua scelta , ogni Stato membro deve prefiggersi lo scopo di aumentare al massimo il consumo diretto di burro ;

    considerando che , a causa della diversità dei regimi che possono essere adottati e per evitare perturbazioni sui vari mercati , occorre garantire che il burro sovvenzionato in uno Stato membro venga consumato in uno Stato membro venga consumato in questo stesso Stato membro ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento si intende per :

    a ) burro destinato al consumo diretto :

    il burro acquistato da consumatori finali privati nell ' ambito del commercio al minuto per il consumo privato , incluso il burro acquistato nell ' ambito del commercio al minuto da alberghi , ristoranti , cliniche , pensionati , collegi , prigioni , ed istituti analoghi , per l ' alimentazione delle persone che si trovano in detti istituti , escluso il burro acquistato per la vendita al pubblico sotto forma di altri prodotti da parte di pasticcerie , rosticcerie , ecc . ;

    b ) burro dell ' ammasso pubblico :

    il burro acquistato dall ' organismo di intervento ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ;

    c ) burro dell ' ammasso privato :

    il burro per cui è stato concluso un contratto di ammasso privato ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 804/68 e che non è ancora svincolato dall ' ammasso ;

    d ) burro di mercato :

    il burro diverso da quello di cui alle lettere b ) e c ) .

    Articolo 2

    1 . In base alle loro scelte rispettive , gli Stati membri adottano una delle seguenti misure , destinate a ridurre il prezzo del burro per il consumo diretto :

    FORMULA A

    Essi concedono , per il burro di mercato , un aiuto generale per il quale il finanziamento comunitario si limita al 75 % dell ' aiuto effettivamente concesso e non può superare 50 ECU per 100 kg di burro .

    FORMULA B

    Per quantitativi e per periodi dell ' anno da determinarsi e con un finanziamento comunitario pari al 100 % :

    - essi vendono burro dell ' ammasso pubblico a prezzo uguale al prezzo d ' intervento ridotto di 90 ECU per 100 kg

    e/o

    - concedono un aiuto di 90 ECU per 100 kg al burro dell ' ammasso privato o al burro di mercato .

    2 . Il Regno Unito concede tuttavia per il burro di mercato un aiuto generale che non supera 45,94 ECU per 100 kg e che è soggetto ad un finanziamento comunitario del 100 % .

    Articolo 3

    1 . Ogni Stato membro opera la scelta di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , al fine di aumentare al massimo il consumo diretto di burro nel suo territorio , in base ai risultati conseguiti in passato durante l ' applicazione di misure analoghe e tenuto conto delle sue possibilità per quanto riguarda il contributo nazionale all ' aiuto secondo la formula A .

    2 . Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che :

    a ) il burro in questione sia acquistato unicamente per il consumo diretto e il suo prezzo di vendita rifletta l ' aiuto o la riduzione di prezzo concessi ai sensi del presente regolamento ;

    b ) il burro sia consumato nello Stato membro in cui viene concesso l ' aiuto o la riduzione .

    3 . Il finanziamento comunitario degli aiuti contemplati nel presente regolamento si limitata al burro di origine comunitaria .

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura prevista all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .

    Esse comprendono , tra l ' altro , le condizioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , per quanto riguarda la formula B .

    Articolo 5

    Il regolamento ( CEE ) n . 880/77 è abrogato .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1979 .

    Esso è applicabile fino alla fine della campagna lattiera 1979/1980 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 25 giugno 1979 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . LE THEULE

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

    ( 3 ) GU n . C 93 del 9 . 4 . 1979 , pag . 49 .

    ( 4 ) Parere reso il 4 e 5 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 5 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 31 .

    ( 6 ) GU n . L 134 del 22 . 5 . 1978 , pag . 7 .

    ( 7 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13

    ( 8 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    ( 9 ) GU n . L 169 del 18 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 10 ) GU n . L 291 del 28 . 12 . 1972 , pag . 15 .

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