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Document 31979R0983
Council Regulation (EEC) No 983/79 of 14 May 1979 amending Regulation (EEC) No 222/77 on Community transit
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario
GU L 123 del 19.5.1979, p. 1–4
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990
Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 19/05/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0215
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0006
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 983/79 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 1979 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 222/77 relativo al transito comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( 4 ) , prevede che l ' adeguamento degli importi espressi in unità di conto in alcune disposizioni adottate in materia doganale formeranno oggetto di disposizioni particolari ; considerando che il suddetto articolo 2 , paragrafo 4 , si riferisce alle disposizioni relative al transito comunitario e che il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 5 ) , ha previsto degli importi espressi in unità di conto , da un lato , nelle disposizioni relative alla garanza forfettaria e , dall ' altro , in quelle applicabili alle merci a seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli ; considerando che l ' importo della garanzia forfettaria espresso in unità di conto deve essere sostituito da un importo espresso in unità di conto europee ; che , per semplificare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali e conservare al sistema di garanzia forfettaria un certo grado di stabilità , è opportuno stabilire il controvalore dell ' unità di conto europea in moneta nazionale solo una volta all ' anno ; che , dalla sua fissazione nel 1969 , l ' importo massimo della garanzia forfettaria risulta essere allo stato attuale inadeguato , tenuto conto in particolare dell ' incidenza del tasso di inflazione sul valore delle merci ; che di conseguenza è opportuno modificare l ' importo massimo della garanzia forfettaria ; considerando che , per le operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata entro il 30 giugno 1980 , il controvalore in moneta nazionale dell ' unità di conto resta quello in vigore il 31 dicembre 1977 ; considerando che il massimale oltre il quale è chiesta la presentazione di un documento di transito comunitario interno , per giustificare il carattere comunitario delle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , può essere soppresso in base all ' esperienza acquisita e nell ' intento di semplificare le formalità richieste da parte di viaggiatori che superano le frontiere interne ; considerando che a tal fine è opportuno modificare gli articoli 32 e 49 nonchù il modello III dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 222/77 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 222/77 è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 32 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 32 1 . Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca , con un solo atto e per un importo forfettario di settemila unità di conto europee per dichiarazione , il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l ' obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto fra l ' altro dell ' incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l ' importo forfettario è fissato dall ' ufficio di partenza ad un livello superiore . La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all ' allegato . 2 . Il controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all ' anno . 3 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 57 : a ) i trasporti di merci che possono dar luogo all ' aumento forfettario , nonchù le condizioni in cui tale aumento è applicabile ; b ) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario ; c ) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea . » . 2 . Il testo dell ' articolo 49 è sostituito dal testo seguente : « Articolo 49 1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , semprechù non si tratti di merci destinate a fini commerciali . 2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario : a ) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione ; b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci . » 3 . Il modello III di atto costitutivo della garanzia che figura nell ' allegato è sostituito dal modello di cui all ' allegato del presente regolamento . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , le disposizioni dell ' articolo 1 relative alla modifica dell ' importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 30 giugno 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . MONORY ( 1 ) GU n . C 306 del 22 . 12 . 1978 , pag . 3 . ( 2 ) Parere reso l ' 8 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) Parere reso il 24 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 . ALLEGATO MODELLO III TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA ( Sistema di garanzia forfettaria ) I . IMPEGNO DEL GARANTE 1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 ) domiciliato ( a ) in ... ( 2 ) si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale , sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d ' operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato . 2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia . 3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia . Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia . La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte . Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla date in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento il dette somme è richiesto successivamente . 4 . ( 3 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio a ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli Stati membri , presso : Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo * 1 . * * 2 . * * 3 . * * 4 . * * 5 . * * 6 . * * 7 . * * 8 . * * Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio . Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia . Fatto a ... , addì Firma ( 4 ) II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il Timbro e firma ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis . ( 4 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta : « Buono a titolo di garanzia » .