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Document 31979R0983

Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario

GU L 123 del 19.5.1979, p. 1–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/983/oj

31979R0983

Regolamento (CEE) n. 983/79 del Consiglio, del 14 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 19/05/1979 pag. 0001 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 7 pag. 0215
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 6 pag. 0006
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 6 pag. 0006


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 983/79 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1979

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 222/77 relativo al transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 2779/78 del Consiglio , del 23 novembre 1978 , per l ' applicazione dell ' unità di conto europea ( UCE ) agli atti adottati in campo doganale ( 4 ) , prevede che l ' adeguamento degli importi espressi in unità di conto in alcune disposizioni adottate in materia doganale formeranno oggetto di disposizioni particolari ;

considerando che il suddetto articolo 2 , paragrafo 4 , si riferisce alle disposizioni relative al transito comunitario e che il regolamento ( CEE ) n . 222/77 del Consiglio , del 13 dicembre 1976 , relativo al transito comunitario ( 5 ) , ha previsto degli importi espressi in unità di conto , da un lato , nelle disposizioni relative alla garanza forfettaria e , dall ' altro , in quelle applicabili alle merci a seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli ;

considerando che l ' importo della garanzia forfettaria espresso in unità di conto deve essere sostituito da un importo espresso in unità di conto europee ; che , per semplificare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali e conservare al sistema di garanzia forfettaria un certo grado di stabilità , è opportuno stabilire il controvalore dell ' unità di conto europea in moneta nazionale solo una volta all ' anno ; che , dalla sua fissazione nel 1969 , l ' importo massimo della garanzia forfettaria risulta essere allo stato attuale inadeguato , tenuto conto in particolare dell ' incidenza del tasso di inflazione sul valore delle merci ; che di conseguenza è opportuno modificare l ' importo massimo della garanzia forfettaria ;

considerando che , per le operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata entro il 30 giugno 1980 , il controvalore in moneta nazionale dell ' unità di conto resta quello in vigore il 31 dicembre 1977 ;

considerando che il massimale oltre il quale è chiesta la presentazione di un documento di transito comunitario interno , per giustificare il carattere comunitario delle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , può essere soppresso in base all ' esperienza acquisita e nell ' intento di semplificare le formalità richieste da parte di viaggiatori che superano le frontiere interne ;

considerando che a tal fine è opportuno modificare gli articoli 32 e 49 nonchù il modello III dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 222/77 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 222/77 è modificato come segue :

1 . Il testo dell ' articolo 32 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 32

1 . Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca , con un solo atto e per un importo forfettario di settemila unità di conto europee per dichiarazione , il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l ' obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto fra l ' altro dell ' incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l ' importo forfettario è fissato dall ' ufficio di partenza ad un livello superiore .

La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all ' allegato .

2 . Il controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all ' anno .

3 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 57 :

a ) i trasporti di merci che possono dar luogo all ' aumento forfettario , nonchù le condizioni in cui tale aumento è applicabile ;

b ) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario ;

c ) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea . » .

2 . Il testo dell ' articolo 49 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 49

1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , semprechù non si tratti di merci destinate a fini commerciali .

2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario :

a ) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione ;

b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci . »

3 . Il modello III di atto costitutivo della garanzia che figura nell ' allegato è sostituito dal modello di cui all ' allegato del presente regolamento .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Tuttavia , le disposizioni dell ' articolo 1 relative alla modifica dell ' importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 30 giugno 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 14 maggio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

R . MONORY

( 1 ) GU n . C 306 del 22 . 12 . 1978 , pag . 3 .

( 2 ) Parere reso l ' 8 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) Parere reso il 24 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 .

( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .

ALLEGATO

MODELLO III

TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

( Sistema di garanzia forfettaria )

I . IMPEGNO DEL GARANTE

1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 )

domiciliato ( a ) in ... ( 2 )

si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale , sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d ' operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato .

2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia .

3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia .

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia .

La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte .

Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla date in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento il dette somme è richiesto successivamente .

4 . ( 3 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio a ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli Stati membri , presso :

Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo *

1 . * *

2 . * *

3 . * *

4 . * *

5 . * *

6 . * *

7 . * *

8 . * *

Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) .

Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio .

Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia .

Fatto a ... , addì

Firma ( 4 )

II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

Timbro e firma

( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale .

( 2 ) Indirizzo completo .

( 3 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis .

( 4 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta : « Buono a titolo di garanzia » .

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