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Document 31979L0168

Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

GU L 37 del 13.2.1979, pp. 27–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/168/oj

31979L0168

Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1979 pag. 0027 - 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0192


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

( 79/168/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ( 3 ) , non prevede la possibilità di correggere l ' acidità dei succhi di mele ;

considerando che , date le condizioni di produzione che prevalgono in certi Stati membri , è parso necessario dare a questi la possibilità di autorizzare l ' aggiunta di 3 g di acido citrico per litro di succo di mele ;

considerando che l ' allegato della direttiva 75/726/CEE fissa le acidità minime naturali dei nettari di frutti ;

considerando che le caratteristiche analitiche intrinseche di taluni frutti prodotti in quantità notevole nella Comunità non permettono di rispettare i tassi fissati ;

considerando che , per quanto riguarda la fabbricazione dei nettari non polposi , tale difficoltà può essere risolta abbassando il limite inferiore della loro acidità naturale ;

considerando inoltre che , nel caso dei nettari polposi ottenuti a partire da frutti poco acidi , non è sempre possibile , per motivi tecnici , aumentare l ' acidità del prodotto finito mediante l ' impiego di una maggiore quantità di frutti e che occorre pertanto rinunciare in tal caso al criterio dell ' acidità naturale ;

considerando che l ' articolo 18 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino , della direttiva 75/726/CEE obbliga gli Stati membri a vietare il commercio dei prodotti non conformi alla direttiva tre anni dopo la sua notifica ;

considerando che a seguito del ristagno delle vendite del 1977 non è stato possibile in tutti i casi smaltire le riserve tuttora esistenti entro la scadenza di tale periodo e che gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a portare a quattro anni il termine in questione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 75/726/CEE è modificata come appresso :

1 . il testo dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera g ) , è sostituito dal testo seguente :

« g ) l ' acido citrico può essere aggiunto fino ad un limite di 3 g/l

- al succo d ' uva , semprechù tale aggiunta sia autorizzata al momento della notifica della presente direttiva ,

- al succo di mele » :

2 . il testo dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino , è sostituito dal testo seguente :

« - da vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva , tre anni dopo la sua notifica . Questo termine può essere portato a quattro anni dagli Stati membri . » ;

3 . l ' allegato è sostituito dall ' allegato alla presente direttiva .

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva ,

- con effetto al 19 novembre 1978 per quanto riguarda l ' articolo 1 , punto 2 ,

- entro il 1° luglio 1980 per quanto riguarda l ' articolo 1 , punti 1 e 3 .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . MEHAIGNERIE

( 1 ) GU n . C del 6 . 11 . 1978 , pag . 45 .

( 2 ) Parere espresso il 29/30 . 11 . 1978 ( non ancora pubblicato nella GU ) .

( 3 ) GU n . L 311 dell ' 1 . 12 . 1975 , pag . 40 .

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari di * Acidità minima totale espressa in grammi di acido tartarico per litro di prodotto finito * Tenore minimo in succo e/o in purea espresso in % del peso del prodotto finito *

I . Frutti dal succo acido non commestibile allo stato naturale * * *

Guaiava * 6 * 25 *

Frutti di passiflora ( Passiflora edulis ) * 8 * 25 *

Ribes nero * 8 * 25 *

Ribes bianco * 8 * 25 *

Ribes rosso * 8 * 25 *

Uva spina * 9 * 30 *

Frutti di olivello spinoso * 9 *25 *

Prugnole * 8 * 30 *

Prugne * 6 * 30 *

Susine * 6 * 30 *

Bacche di sorbe * 8 * 30 *

Cinorrodi ( frutti di rosa sp . ) * 8 * 40 *

Marasche * 8 * 35 *

Altre ciliegie * 6 ( 1 ) * 40 *

Mirtilli neri * 7 * 40 *

Bacche di sambuco * 7 * 50 *

Lamponi * 7 * 40 *

Albicocche * 6 ( 1 ) * 40 *

Fragole * 5 ( 1 ) * 40 *

More * 6 * 40 *

Mirtilli * 9 * 30 *

Cotogne * 7 * 50 *

Lazzeruole * 8 * 30 *

Altri frutti appartenenti a questa categoria * - * 25 *

II . Frutti dal succo commestibile allo Stato naturale * * *

Mele * 3 ( 1 ) * 50 *

Pere * 3 ( 1 ) * 50 *

Pesche * 3 ( 1 ) * 45 *

Agrumi * 5 * 50 *

Altri frutti appartenenti a questa categoria * - * 50 *

( 1 ) Limite non applicabile nel caso del prodotto di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) .

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