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Document 31979L0168
Council Directive 79/168/EEC of 5 February 1979 amending Directive 75/726/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning fruit juices and certain similar products
Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili
Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili
GU L 37 del 13.2.1979, pp. 27–28
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1993
Direttiva 79/168/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1979, recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 13/02/1979 pag. 0027 - 0028
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 24 pag. 0054
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 9 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 9 pag. 0192
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1979 recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ( 79/168/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che la direttiva 75/726/CEE del Consiglio , del 17 novembre 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili ( 3 ) , non prevede la possibilità di correggere l ' acidità dei succhi di mele ; considerando che , date le condizioni di produzione che prevalgono in certi Stati membri , è parso necessario dare a questi la possibilità di autorizzare l ' aggiunta di 3 g di acido citrico per litro di succo di mele ; considerando che l ' allegato della direttiva 75/726/CEE fissa le acidità minime naturali dei nettari di frutti ; considerando che le caratteristiche analitiche intrinseche di taluni frutti prodotti in quantità notevole nella Comunità non permettono di rispettare i tassi fissati ; considerando che , per quanto riguarda la fabbricazione dei nettari non polposi , tale difficoltà può essere risolta abbassando il limite inferiore della loro acidità naturale ; considerando inoltre che , nel caso dei nettari polposi ottenuti a partire da frutti poco acidi , non è sempre possibile , per motivi tecnici , aumentare l ' acidità del prodotto finito mediante l ' impiego di una maggiore quantità di frutti e che occorre pertanto rinunciare in tal caso al criterio dell ' acidità naturale ; considerando che l ' articolo 18 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino , della direttiva 75/726/CEE obbliga gli Stati membri a vietare il commercio dei prodotti non conformi alla direttiva tre anni dopo la sua notifica ; considerando che a seguito del ristagno delle vendite del 1977 non è stato possibile in tutti i casi smaltire le riserve tuttora esistenti entro la scadenza di tale periodo e che gli Stati membri devono pertanto essere autorizzati a portare a quattro anni il termine in questione , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 75/726/CEE è modificata come appresso : 1 . il testo dell ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera g ) , è sostituito dal testo seguente : « g ) l ' acido citrico può essere aggiunto fino ad un limite di 3 g/l - al succo d ' uva , semprechù tale aggiunta sia autorizzata al momento della notifica della presente direttiva , - al succo di mele » : 2 . il testo dell ' articolo 18 , paragrafo 1 , secondo comma , secondo trattino , è sostituito dal testo seguente : « - da vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva , tre anni dopo la sua notifica . Questo termine può essere portato a quattro anni dagli Stati membri . » ; 3 . l ' allegato è sostituito dall ' allegato alla presente direttiva . Articolo 2 Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva , - con effetto al 19 novembre 1978 per quanto riguarda l ' articolo 1 , punto 2 , - entro il 1° luglio 1980 per quanto riguarda l ' articolo 1 , punti 1 e 3 . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 5 febbraio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente P . MEHAIGNERIE ( 1 ) GU n . C del 6 . 11 . 1978 , pag . 45 . ( 2 ) Parere espresso il 29/30 . 11 . 1978 ( non ancora pubblicato nella GU ) . ( 3 ) GU n . L 311 dell ' 1 . 12 . 1975 , pag . 40 . ALLEGATO DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA Nettari di * Acidità minima totale espressa in grammi di acido tartarico per litro di prodotto finito * Tenore minimo in succo e/o in purea espresso in % del peso del prodotto finito * I . Frutti dal succo acido non commestibile allo stato naturale * * * Guaiava * 6 * 25 * Frutti di passiflora ( Passiflora edulis ) * 8 * 25 * Ribes nero * 8 * 25 * Ribes bianco * 8 * 25 * Ribes rosso * 8 * 25 * Uva spina * 9 * 30 * Frutti di olivello spinoso * 9 *25 * Prugnole * 8 * 30 * Prugne * 6 * 30 * Susine * 6 * 30 * Bacche di sorbe * 8 * 30 * Cinorrodi ( frutti di rosa sp . ) * 8 * 40 * Marasche * 8 * 35 * Altre ciliegie * 6 ( 1 ) * 40 * Mirtilli neri * 7 * 40 * Bacche di sambuco * 7 * 50 * Lamponi * 7 * 40 * Albicocche * 6 ( 1 ) * 40 * Fragole * 5 ( 1 ) * 40 * More * 6 * 40 * Mirtilli * 9 * 30 * Cotogne * 7 * 50 * Lazzeruole * 8 * 30 * Altri frutti appartenenti a questa categoria * - * 25 * II . Frutti dal succo commestibile allo Stato naturale * * * Mele * 3 ( 1 ) * 50 * Pere * 3 ( 1 ) * 50 * Pesche * 3 ( 1 ) * 45 * Agrumi * 5 * 50 * Altri frutti appartenenti a questa categoria * - * 50 * ( 1 ) Limite non applicabile nel caso del prodotto di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera c ) .