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Document 31979D0733

79/733/CEE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della voce 55.05 della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 52, 58, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 92, 98), categoria 1, originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 216 del 24.8.1979, pp. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/733/oj

31979D0733

79/733/CEE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 1979, che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della voce 55.05 della tariffa doganale comune (codici Nimexe: 55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 52, 58, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 92, 98), categoria 1, originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 24/08/1979 pag. 0019 - 0020


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto , della voce 55.05 della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 52 , 58 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 92 , 98 ) , categoria 1 , originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 79/733/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la domanda a titolo dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 30 luglio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto , della voce 55.05 della tariffa doganale comune ( codici Nimexe : 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 52 , 58 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 92 , 98 ) , categoria 1 , originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri .

considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari del Pakistan ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ;

considerando che nel contesto di detto accordo il Pakistan si è impegnato ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in causa destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ripartiti tra gli Stati membri ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei massimali secondo la necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che dalla domanda emerge che per i settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell ' occupazione ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , possono aggravare dette difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l ' applicazione delle misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 ( 1 ) , in particolare dall ' articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato la richiesta , data la sua modesta entità .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati originari del Pakistan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titoli di importazione sono state depositate in data successiva al 25 luglio 1979 :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

55.05 * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto *

( codici Nimexe : 55.05-13 , 19 , 21 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 37 , 41 , 45 , 46 , 48 , 52 , 58 , 61 , 65 , 67 , 69 , 72 , 78 , 92 , 98 ) categoria 1 * *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1979 .

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 2 agosto 1979 .

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 121 del 3 . 6 . 1971 , pag . 26 .

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