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Document 31979D0709
79/709/EEC: Commission Decision of 27 July 1979 authorizing the Netherlands Government to apply certain measures exempting national road transport operations from the provisions of Community Regulations concerning social matters in road haulage (Only the Dutch text is authentic)
79/709/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1979, che autorizza il governo olandese ad applicare ai trasporti nazionali su strada misure che derogano alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
79/709/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1979, che autorizza il governo olandese ad applicare ai trasporti nazionali su strada misure che derogano alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
GU L 209 del 18.8.1979, p. 27–27
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986
79/709/CEE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1979, che autorizza il governo olandese ad applicare ai trasporti nazionali su strada misure che derogano alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 18/08/1979 pag. 0027 - 0027
edizione speciale greca: capitolo 07 tomo 2 pag. 0105
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1979 che autorizza il governo olandese ed applicare ai trasporti nazionali su strada misure che derogano alle disposizioni dei regolamenti comunitari in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( Il testo in lingua olandese è il solo facente fede ) ( 79/709/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 543/69 del Consiglio , del 25 marzo 1969 , relativo all ' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2829/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 bis , paragrafo 3 , visto il regolamento ( CEE ) n . 1463/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativo all ' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2828/77 ( 4 ) , in particolare l 'articolo 3 , vista la domanda presentata dal governo olandese con lettera n . 5071 del 13 novembre 1978 per ottenere da parte della Commissione l ' autorizzazione di esonerare dall ' applicazione dei regolamenti ( CEE ) n . 543/69 e ( CEE ) n . 1463/70 i trasporti e le utilizzazioni nazionali seguenti ; utilizzazione dei veicoli specializzati per il servizio di mercati locali , per operazioni di vendita da porta a porta , per operazioni ambulanti di banca , di cambio o di risparmio , per l ' esercizio del culto , per prestiti di libri , dischi o cassette , per manifestazioni culturali o per esposizioni ambulanti ; considerando che tali deroghe riguardano unicamente i requisiti in materia di formazione professionale in base all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 e l ' obbligo di utilizzare un apparecchio di controllo ( tachigrafo ) ; considerando che le caratteristiche particolari di questi trasporti hanno un ' importanza economica trascurabile ; che i trasporti in questione sono limitati ad un raggio di 50 km dalla sede di servizio dei veicoli ; che , se a tali trasporti non si applicano le disposizioni previste nei suddetti regolamenti , non si rischia di turbare le condizioni di concorrenza sul mercato dei trasporti e neppure la sicurezza della circolazione stradale , a causa delle loro caratteristiche particolari , segnatamente per quanto riguarda il numero limitato dei veicoli adibiti a questi tipi di trasporto ; considerando che , in virtù dell 'articolo 14 bis , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 543/69 , quando si accorda una deroga al presente regolamento gli Stati membri adottano contemporaneamente le misure idonee a garantire un efficace controllo di tali trasporti per fare in modo che non vi sia infrazione delle norme in materia di protezione sociale e di sicurezza della circolazione stradale , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il governo dei Paesi Bassi è autorizzato ad esonerare dall ' applicazione dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 543/69 - purchù si tratti dei requisiti in materia di formazione professionale - e dal regolamento ( CEE ) n . 1463/70 l ' utilizzazione di veicoli specializzati per trasporti effettuati entro un raggio di 50 km dalla sede di servizio dei veicoli adibiti a : - servizio dei mercati locali - operazioni di vendita da porta a porta - operazioni ambulanti di banca , di cambio o di risparmio - prestiti di libri , dischi o cassette - manifestazioni culturali o esposizioni itineranti . Articolo 2 Il governo dei Paesi Bassi notifica alla Commissione le misure adottate in esecuzione della presente decisione . Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 27 luglio 1979 . Per la Commissione Richard BURKE Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 77 del 29 . 3 . 1969 , pag . 49 . ( 2 ) GU n . L 334 del 24 . 12 . 1977 , pag . 11 . ( 3 ) GU n . L 164 del 27 . 7 .1970 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 24 . 12 . 1977 , pag . 5 .