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Document 31978R3086

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell' applicazione dello statuto

GU L 369 del 29.12.1978, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/08/1979

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3086/oj

31978R3086

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3086/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell' applicazione dello statuto

Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1978 pag. 0008 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0242
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0242


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REGOLAMENTO ( EURATOM , CECA , CEE ) N . 3086/78 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell ' applicazione dello statuto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee ,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , fissati nel regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 1 ) , e modificati da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 3085/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 64 , l ' articolo 65 , paragrafo e l ' articolo 82 di detto statuto , nonché l ' articolo 20 , primo comma , e l ' articolo 64 di detto regime ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , in seguito alla modifica delle disposizioni dello statuto concernenti le parità monetarie da utilizzare nell ' applicazione dello statuto , occorre adeguare di conseguenza i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Con effetto 1 aprile 1979 , i coefficienti correttori , applicabili alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee con sede di servizio in uno dei seguenti paesi , sono fissati come segue :

Belgio 100

Danimarca 106,4

R . f . di Germania 98,7

Francia 92,2

Irlanda 59,3

Italia 74,3

Lussemburgo 100

Paesi Bassi 97,8

Regno Unito 62,5

Svizzera 114,2

Stati Uniti 85,4

Canada 83,2

Giappone 167,5

Grecia 87,4

Turchia 85,2

Spagna 81,2

Portogallo 65,2

Venezuela 107,4

2 . Con effetto 1 aprile 1979 , i coefficienti correttori applicabili alle pensioni , a norma dell ' articolo 82 , paragrafo 1 , secondo comma , dello statuto , sono fissati come segue a seconda del paese della Comunità in cui i titolari delle pensioni dichiarino di stabilire il proprio domicilio :

Belgio 100

Danimarca 106,4

R . f . di Germania 98,7

Francia 92,2

Irlanda 59,3

Italia 74,4

Lussemburgo 100

Paesi Bassi 97,8

Regno Unito 62,5

Se il titolare di una pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra elencati , il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio .

Articolo 2

L ' articolo 5 del regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 3084/78 ( 3 ) è abrogato con effetto 1 aprile 1979 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1979 .

Esso è applicabile a partire dal 1 aprile 1979 .

Tuttavia , per le pensioni e le indennità i cui importi netti subiscano una diminuzione rispetto all ' applicazione del sistema attuale , il presente regolamento è applicabile solo a decorrere dal 1 ottobre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , add 21 dicembre 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

( 1 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pag . 6 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

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