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Document 31978R2580

    Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

    GU L 309 del 1.11.1978, p. 13–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/2580/oj

    31978R2580

    Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

    Gazzetta ufficiale n. L 309 del 01/11/1978 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0028


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2580/78 DEL CONSIGLIO

    del 31 ottobre 1978

    che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l ' olio d ' oliva , prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 36 ,

    visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 5 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del comitato monetario ,

    considerando che la campagna di commercializzazione dell ' olio d ' oliva inizia , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE , il 1 novembre di ogni anno ; che il regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ha modificato , in più punti , a partire dal 1 novembre 1978 , l ' organizzazione comune del mercato di tale prodotto ;

    considerando che non è possibile adottare per tempo l ' insieme delle disposizioni necessarie per l ' attuazione nuovo regime ; che occorre pertanto prolungare la campagna 1977/1978 per il periodo strettamente necessario all ' adozione di queste disposizioni e rinviare quindi l ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ;

    considerando che , per il periodo di proroga , occorre mantenere in vigore la situazione esistente nel mese di ottobre 1978 ;

    considerando che , in attesa dell ' applicazione del nuovo regime di prelievi all ' importazione , occorre prevedere la possibilità di mantenere in vigore , durante il periodo di proroga , il sistema di fissazione dei prelievi mediante gara , di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 2843/76 e ( CEE ) n . 2844/76 ( 6 ) , modificati dal regolamento ( CEE ) n . 2361/77 ( 7 ) ;

    considerando che l ' articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 976/78 ( 9 ) , prevede , tra l ' altro , che i nuovi tassi rappresentativi delle monete degli Stati membri siano applicabili nel settore dell ' olio d ' oliva a decorre dall ' inizio della campagna 1978/1979 ;

    considerando che la proroga di questa campagna , ritardando l ' applicazione di questi nuovi tassi , potrebbe avere ripercussioni pregiudizievoli per i produttori ; che , per ovviare a questo inconveniente , occorre prevedere l ' applicazione di detti tassi a decorrere dal 1 novembre 1978 ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    All ' articolo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1562/78 , la data del 1 novembre 1978 è sostituita dalla data del 1 gennaio 1979 .

    Articolo 2

    In deroga all ' articolo 4 , terzo comma , del regolamento n . 136/66/CEE , la campagna di commercializzazione dell ' olio d ' oliva per il 1977/1978 si conclude il 31 dicembre 1978 e la campagna di commercializzazione per il 1978/1979 inizia il 1 gennaio 1979 .

    Articolo 3

    Le maggiorazioni mensili , applicabili per il mese di ottobre 1978 , restano in vigore nel periodo di proroga della campagna di commercializzazione 1977/1978 .

    Articolo 4

    In deroga ai regolamenti n . 136/66/CEE e n . 162/66/CEE , nel periodo di proroga della campagna di commercializzazione 1977/1978 , i prelievi all ' importazione nel settore dell ' olio d ' oliva possono essere fissati in conformità dei regolamenti ( CEE ) n . 2843/76 e ( CEE ) n . 2844/76 .

    Articolo 5

    1 . L ' articolo 2 bis , paragrafo 2 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo :

    " g ) fatte salve le disposizioni di cui alle lettere h ) e i ) , per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata alla data dell ' entrata in vigore del presente regolamento , dall ' inizio della campagna di commercializzazione 1978/1979 ; " .

    2 . L ' articolo 2 bis , paragrafo 2 , del regolamento suddetto è completato dalla seguente lettera :

    " i ) per il settore dell ' olio d ' oliva , dal 1 novembre 1978 . " .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , add 31 ottobre 1978 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . ERTL

    ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .

    ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 4 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 .

    ( 6 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 4 .

    ( 7 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 2 .

    ( 8 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 .

    ( 9 ) GU n . L 125 del 13 . 5 . 1978 , pag . 32 .

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