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Document 31978R2580
Council Regulation (EEC) No 2580/78 of 31 October 1978 extending the 1977/78 marketing year for olive oil, providing for special measures for this sector, and amending Regulation (EEC) No 878/77 as regards the exchange rates to be applied in agriculture
Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
GU L 309 del 1.11.1978, p. 13–14
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229
Regolamento (CEE) n. 2580/78 del Consiglio, del 31 ottobre 1978, che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l'olio d'oliva, prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 309 del 01/11/1978 pag. 0013 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 23 pag. 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2580/78 DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1978 che prolunga la campagna di commercializzazione 1977/1978 per l ' olio d ' oliva , prevede misure particolari in questo settore e modifica il regolamento ( CEE ) n . 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento n . 129 del Consiglio , relativo al valore dell ' unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2543/73 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 36 , visto il regolamento n . 162/66/CEE del Consiglio , del 27 ottobre 1966 , relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ( 5 ) , in particolare l ' articolo 10 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del comitato monetario , considerando che la campagna di commercializzazione dell ' olio d ' oliva inizia , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento n . 136/66/CEE , il 1 novembre di ogni anno ; che il regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ha modificato , in più punti , a partire dal 1 novembre 1978 , l ' organizzazione comune del mercato di tale prodotto ; considerando che non è possibile adottare per tempo l ' insieme delle disposizioni necessarie per l ' attuazione nuovo regime ; che occorre pertanto prolungare la campagna 1977/1978 per il periodo strettamente necessario all ' adozione di queste disposizioni e rinviare quindi l ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 1562/78 ; considerando che , per il periodo di proroga , occorre mantenere in vigore la situazione esistente nel mese di ottobre 1978 ; considerando che , in attesa dell ' applicazione del nuovo regime di prelievi all ' importazione , occorre prevedere la possibilità di mantenere in vigore , durante il periodo di proroga , il sistema di fissazione dei prelievi mediante gara , di cui ai regolamenti ( CEE ) n . 2843/76 e ( CEE ) n . 2844/76 ( 6 ) , modificati dal regolamento ( CEE ) n . 2361/77 ( 7 ) ; considerando che l ' articolo 2 bis del regolamento ( CEE ) n . 878/77 del Consiglio , del 26 aprile 1977 , relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 976/78 ( 9 ) , prevede , tra l ' altro , che i nuovi tassi rappresentativi delle monete degli Stati membri siano applicabili nel settore dell ' olio d ' oliva a decorre dall ' inizio della campagna 1978/1979 ; considerando che la proroga di questa campagna , ritardando l ' applicazione di questi nuovi tassi , potrebbe avere ripercussioni pregiudizievoli per i produttori ; che , per ovviare a questo inconveniente , occorre prevedere l ' applicazione di detti tassi a decorrere dal 1 novembre 1978 , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 3 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1562/78 , la data del 1 novembre 1978 è sostituita dalla data del 1 gennaio 1979 . Articolo 2 In deroga all ' articolo 4 , terzo comma , del regolamento n . 136/66/CEE , la campagna di commercializzazione dell ' olio d ' oliva per il 1977/1978 si conclude il 31 dicembre 1978 e la campagna di commercializzazione per il 1978/1979 inizia il 1 gennaio 1979 . Articolo 3 Le maggiorazioni mensili , applicabili per il mese di ottobre 1978 , restano in vigore nel periodo di proroga della campagna di commercializzazione 1977/1978 . Articolo 4 In deroga ai regolamenti n . 136/66/CEE e n . 162/66/CEE , nel periodo di proroga della campagna di commercializzazione 1977/1978 , i prelievi all ' importazione nel settore dell ' olio d ' oliva possono essere fissati in conformità dei regolamenti ( CEE ) n . 2843/76 e ( CEE ) n . 2844/76 . Articolo 5 1 . L ' articolo 2 bis , paragrafo 2 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è sostituito dal seguente testo : " g ) fatte salve le disposizioni di cui alle lettere h ) e i ) , per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora cominciata alla data dell ' entrata in vigore del presente regolamento , dall ' inizio della campagna di commercializzazione 1978/1979 ; " . 2 . L ' articolo 2 bis , paragrafo 2 , del regolamento suddetto è completato dalla seguente lettera : " i ) per il settore dell ' olio d ' oliva , dal 1 novembre 1978 . " . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , add 31 ottobre 1978 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 . ( 4 ) GU n . L 185 del 7 . 7 . 1978 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . 197 del 29 . 10 . 1966 , pag . 3393/66 . ( 6 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 4 . ( 7 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 2 . ( 8 ) GU n . L 106 del 29 . 4 . 1977 , pag . 27 . ( 9 ) GU n . L 125 del 13 . 5 . 1978 , pag . 32 .