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Document 31978R0124
Commission Regulation (EEC) No 124/78 of 24 January 1978 amending for the fourth time Regulation (EEC) No 2115/76 laying down detailed rules for the import of wines, grape juice and grape must
Regolamento (CEE) n. 124/78 della Commissione, del 24 gennaio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di vini, di succhi e di mosti di uve
Regolamento (CEE) n. 124/78 della Commissione, del 24 gennaio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di vini, di succhi e di mosti di uve
GU L 20 del 25.1.1978, p. 5–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1986
Regolamento (CEE) n. 124/78 della Commissione, del 24 gennaio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di vini, di succhi e di mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 020 del 25/01/1978 pag. 0005 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0192
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 124/78 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1978 recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di vini , di succhi e di mosti di uve LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 , paragrafo 4 visto il regolamento ( CEE ) n . 1848/76 del Consiglio , del 27 luglio 1976 , che stabilisce le norme generali per l ' importazione dei vini , dei succhi e dei mosti di uve ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2803/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2115/76 della Commissione , del 20 agosto 1976 , che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di vini , di succhi e di mosti di uve ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1803/77 ( 6 ) , esenta dal regime dei documenti V.I . , fino al 31 agosto 1977 , taluni vini presentati in recipienti di contenuto non superiore a 4 litri , originari o in provenienza da determinati paesi terzi , nonché , fino al 31 marzo 1978 , sette vini liquorosi presentati con un certificato di denominazione d ' origine o con un certificato d ' origine ; che è opportuno , per maggior chiarezza , sopprimere codeste disposizioni transitorie , le quali figurano già in via permanente nel regolamento ( CEE ) n . 1848/76 in seguito alle modifiche apportate a quest ' ultimo dai regolamenti ( CEE ) n . 531/77 ( 7 ) e ( CEE ) n . 2803/77 ; considerando che , per cinque di questi vini liquorosi , il regolamento ( CEE ) n . 1120/75 della Commissione , del 17 aprile 1975 , che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto , di Madera , di Xeres , del Moscatello di Setubal e del vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) nelle sottovoci 22.05 C III a ) 1 , C III b ) 1 e C III b ) 2 , nonché C IV a ) 1 , C IV b ) 1 e C IV b ) 2 della tariffa doganale comune ( 8 ) , prescrive un modello di certificato di denominazione d ' origine ; che , per gli altri due vini liquorosi , vino di Boberg e Moscato di Samo , si ravvisa l ' opportunità di prescrivere certificati di modello comunitario ; che , per quanto riguarda il vino di Boberg , è opportuno prevedere un certificato di denominazione d ' origine analogo a quello già utilizzato per tale vino in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 della Commissione , del 29 maggio 1970 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco-frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1297/77 ( 10 ) ; che , dal momento che viene prescritto per la prima volta un modello comunitario di certificato d ' origine , è necessario autorizzare per un periodo transitorio l ' uso dei certificati attualmente presentati pe il Moscato di Samo ; considerando che le importazioni originarie e in provenienza dalla Nuova Zelanda adempiono i presupposti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1848/76 e sono quindi esentate dall ' obbligo di presentare il documento V.I . ; che detto paese terzo deve pertanto essere incluso nell ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 All ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 , il secondo comma è soppresso . Articolo 2 1 . L ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 è modificato come segue : " 2 . Il modello di certificato di denominazione d ' origine per il vino di Boberg e il modello di certificato d ' origine per il Moscato di Samo figurano rispettivamente negli allegati V e VI del presente regolamento . Tuttavia , fino al 31 maggio 1978 , il Moscato di Samo puo essere presentato accompagnato dal certificato d ' origine in uso prima dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 124/78 ( 11 ) . 2 . Gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti come allegati V e VI al regolamento ( CEE ) n . 2115/76 . Articolo 3 L ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 è completato mediante aggiunta della Nuova Zelanda . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia : _ l ' articolo 2 si applica dal 1 * marzo 1978 , _ l ' articolo 3 si applica dal 1 * febbraio 1978 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 24 gennaio 1978 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 204 del 30 . 7 . 1976 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 322 del 17 . 12 . 1977 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 237 del 28 . 8 . 1976 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 15 . ( 7 ) GU n . L 69 del 16 . 3 . 1977 , pag . 4 . ( 8 ) GU n . L 111 del 30 . 4 . 1975 , pag . 19 . ( 9 ) GU n . L 118 del 1 * . 6 . 1970 , pag . 13 . ( 10 ) GU n . L 149 del 17 . 6 . 1977 , pag . 10 . ( 11 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 5 " . ALLEGATO I ALLEGATO V * 2 . Numero 1 . Esportatore * 3 . South African Wine and Spirits Board , Oenological Institute , * Stellenbosch 4 . Destinatario * 5 . CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGI - * NE 6 . Mezzo di tra - sporto 7 . Vino liquoroso _ Boberg * 8 . Luogo di * sbarco 9 . Marca e numero , quantita e natura dei colli * 10 . Peso lordo * 11 . Litri 12 . Litri ( in lettere ) 13 . Visto dell ' organismo emittente 14 . Visto della dogana * V . traduzione al n . 15 . 15 . Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione vitivinicola di Boberg ed è considerato dalla legge sudafricana idoneo a recare la denominazione d ' origine Boberg . Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 c ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune della Comunità economica europea . 16 . ( 1 ) ( 1 ) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore . " ALLEGATO II ALLEGATO VI * 2 . Numero 1 . Esportatore * 3 . La République hellénique * Le ministére de l ' agriculture * L ' office de l ' agriculture pour la région 4 . Destinatario * 5 . CERTIFICATO DI ORIGINE 6 . Mezzo di tra - sporto 7 . Vino liquoroso _ Samos * 8 . Luogo di * sbarco 9 . Marca e numero , quantita e natura dei colli * 10 . Peso lordo * 11 . Litri 12 . Litri ( in lettere ) 13 . Visto dell ' organismo emittente 14 . Visto della dogana * V . traduzione al n . 15 . 15 . Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto in Grecia ed è considerato dalla legge greca come vino moscato di Samos autentico . Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 c ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune della Comunità economica europea . 16 . ( 1 ) ( 1 ) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore . "