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Document 31978R0124

    Regolamento (CEE) n. 124/78 della Commissione, del 24 gennaio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

    GU L 20 del 25.1.1978, p. 5–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/124/oj

    31978R0124

    Regolamento (CEE) n. 124/78 della Commissione, del 24 gennaio 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l' importazione di vini, di succhi e di mosti di uve

    Gazzetta ufficiale n. L 020 del 25/01/1978 pag. 0005 - 0010
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0192
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0192


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 124/78 DELLA COMMISSIONE

    del 24 gennaio 1978

    recante quarta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di vini , di succhi e di mosti di uve

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 , paragrafo 4

    visto il regolamento ( CEE ) n . 1848/76 del Consiglio , del 27 luglio 1976 , che stabilisce le norme generali per l ' importazione dei vini , dei succhi e dei mosti di uve ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2803/77 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2115/76 della Commissione , del 20 agosto 1976 , che stabilisce le modalità di applicazione per l ' importazione di vini , di succhi e di mosti di uve ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1803/77 ( 6 ) , esenta dal regime dei documenti V.I . , fino al 31 agosto 1977 , taluni vini presentati in recipienti di contenuto non superiore a 4 litri , originari o in provenienza da determinati paesi terzi , nonché , fino al 31 marzo 1978 , sette vini liquorosi presentati con un certificato di denominazione d ' origine o con un certificato d ' origine ; che è opportuno , per maggior chiarezza , sopprimere codeste disposizioni transitorie , le quali figurano già in via permanente nel regolamento ( CEE ) n . 1848/76 in seguito alle modifiche apportate a quest ' ultimo dai regolamenti ( CEE ) n . 531/77 ( 7 ) e ( CEE ) n . 2803/77 ;

    considerando che , per cinque di questi vini liquorosi , il regolamento ( CEE ) n . 1120/75 della Commissione , del 17 aprile 1975 , che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto , di Madera , di Xeres , del Moscatello di Setubal e del vino di Tokay ( Aszu e Szamorodni ) nelle sottovoci 22.05 C III a ) 1 , C III b ) 1 e C III b ) 2 , nonché C IV a ) 1 , C IV b ) 1 e C IV b ) 2 della tariffa doganale comune ( 8 ) , prescrive un modello di certificato di denominazione d ' origine ; che , per gli altri due vini liquorosi , vino di Boberg e Moscato di Samo , si ravvisa l ' opportunità di prescrivere certificati di modello comunitario ; che , per quanto riguarda il vino di Boberg , è opportuno prevedere un certificato di denominazione d ' origine analogo a quello già utilizzato per tale vino in applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1019/70 della Commissione , del 29 maggio 1970 , che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi d ' offerta franco-frontiera e fissa la tassa di compensazione nel settore del vino ( 9 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1297/77 ( 10 ) ; che , dal momento che viene prescritto per la prima volta un modello comunitario di certificato d ' origine , è necessario autorizzare per un periodo transitorio l ' uso dei certificati attualmente presentati pe il Moscato di Samo ;

    considerando che le importazioni originarie e in provenienza dalla Nuova Zelanda adempiono i presupposti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1848/76 e sono quindi esentate dall ' obbligo di presentare il documento V.I . ; che detto paese terzo deve pertanto essere incluso nell ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    All ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 , il secondo comma è soppresso .

    Articolo 2

    1 . L ' articolo 9 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 è modificato come segue :

    " 2 . Il modello di certificato di denominazione d ' origine per il vino di Boberg e il modello di certificato d ' origine per il Moscato di Samo figurano rispettivamente negli allegati V e VI del presente regolamento .

    Tuttavia , fino al 31 maggio 1978 , il Moscato di Samo puo essere presentato accompagnato dal certificato d ' origine in uso prima dell ' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 124/78 ( 11 ) .

    2 . Gli allegati I e II del presente regolamento sono aggiunti come allegati V e VI al regolamento ( CEE ) n . 2115/76 .

    Articolo 3

    L ' allegato IV del regolamento ( CEE ) n . 2115/76 è completato mediante aggiunta della Nuova Zelanda .

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Tuttavia :

    _ l ' articolo 2 si applica dal 1 * marzo 1978 ,

    _ l ' articolo 3 si applica dal 1 * febbraio 1978 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 24 gennaio 1978 .

    Per la Commissione

    Il Vicepresidente

    Finn GUNDELACH

    ( 1 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 204 del 30 . 7 . 1976 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . L 322 del 17 . 12 . 1977 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 237 del 28 . 8 . 1976 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 198 del 5 . 8 . 1977 , pag . 15 .

    ( 7 ) GU n . L 69 del 16 . 3 . 1977 , pag . 4 .

    ( 8 ) GU n . L 111 del 30 . 4 . 1975 , pag . 19 .

    ( 9 ) GU n . L 118 del 1 * . 6 . 1970 , pag . 13 .

    ( 10 ) GU n . L 149 del 17 . 6 . 1977 , pag . 10 .

    ( 11 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 5 " .

    ALLEGATO I

    ALLEGATO V

    * 2 . Numero

    1 . Esportatore

    * 3 . South African Wine and Spirits Board , Oenological Institute ,

    * Stellenbosch

    4 . Destinatario

    * 5 . CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGI -

    * NE

    6 . Mezzo di tra -

    sporto

    7 . Vino liquoroso _ Boberg

    * 8 . Luogo di

    * sbarco

    9 . Marca e numero , quantita e natura dei colli * 10 . Peso lordo * 11 . Litri

    12 . Litri ( in lettere )

    13 . Visto dell ' organismo emittente

    14 . Visto della dogana

    * V . traduzione al n . 15 .

    15 . Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione vitivinicola di Boberg ed è considerato dalla legge sudafricana idoneo a recare la denominazione d ' origine Boberg .

    Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 c ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune della Comunità economica europea .

    16 . ( 1 )

    ( 1 ) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore . "

    ALLEGATO II

    ALLEGATO VI

    * 2 . Numero

    1 . Esportatore

    * 3 . La République hellénique

    * Le ministére de l ' agriculture

    * L ' office de l ' agriculture pour la région

    4 . Destinatario

    * 5 . CERTIFICATO DI ORIGINE

    6 . Mezzo di tra -

    sporto

    7 . Vino liquoroso _ Samos

    * 8 . Luogo di

    * sbarco

    9 . Marca e numero , quantita e natura dei colli * 10 . Peso lordo * 11 . Litri

    12 . Litri ( in lettere )

    13 . Visto dell ' organismo emittente

    14 . Visto della dogana

    * V . traduzione al n . 15 .

    15 . Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto in Grecia ed è considerato dalla legge greca come vino moscato di Samos autentico .

    Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 c ) del capitolo 22 della tariffa doganale comune della Comunità economica europea .

    16 . ( 1 )

    ( 1 ) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore . "

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