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Document 31978L0144

Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

GU L 44 del 15.2.1978, p. 20–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2009; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/144/oj

31978L0144

Direttiva 78/144/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, recante sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 15/02/1978 pag. 0020 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0096
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0096


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1978

recante sesta modifica della direttiva del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana

( 78/144/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 76/399/CEE ( 4 ) , contiene un elenco comune di sostanze coloranti ;

considerando che l ' utilità tecnologica del biossido di titanio ( E 171 ) e degli ossidi ed idrossidi di ferro ( E 172 ) , impiegati non solo per la colorazione superficiale ma anche per quella di massa , è stata dimostrata a livello comunitario ;

considerando che , tenuto conto dei più recenti dati scientifici e tossicologici , è possibile autorizzare all ' interno della Comunità l ' impiego delle sostanze sopra citate ;

considerando che l ' allegato VII , capo IX , punto 1 , dell ' atto di adesione autorizza la Danimarca , l ' Irlanda il Regno Unito a mantenere fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali esistenti alla data dell ' adesione , in forza delle quali è ammesso l ' uso nei prodotti alimentari di talune sostanze coloranti e diluenti che non figurano sulla lista comune ;

considerando che la riboflavina-5'-fosfato presenta in talune circostanze dei vantaggi tecnologici sulla riboflavina ( E 101 ) , già inclusa nell ' allegato I della direttiva ;

considerando che le ricerche scientifiche su taluni coloranti non sono state ancora condotte a termine , e che pertanto non è possibile prendere una decisione finale circa l ' opportunità o meno di autorizzare all ' interno del Comunità l ' impiego del blu brillante FCF , del bruno FK , del marrone cioccolato HT , del rosso 2 G , della riboflavina-5'-fosfato e del giallo 2 G , nonché dei prodotti che in base all ' atto di adesione risultano impiegati per diluire o sciogliere le sostanze coloranti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 2 della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

" Articolo 2

1 . In deroga all ' articolo 1 , gli Stati membri possono autorizzare l ' impiego delle sostanze elencate all ' allegat II nei prodotti destinati all ' alimentazione umana .

2 . Entro i tre anni successivi alla notifica della presente direttiva , la Commissione riesaminerà le deroghe di cui al paragrafo 1 e proporrà al Consiglio le eventuali modifiche che si rendessero necessarie " .

Articolo 2

L ' allegato I della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

Le voci relative ad E 171 ed E 172 sono trasferite dalla parte II alla parte I ed inserite dopo E 163 .

Articolo 3

L ' allegato II della direttiva del 23 ottobre 1962 è modificato come segue :

" ALLEGATO II

a ) Sostanze coloranti per la colorazione sia di massa che in superficie :

Denominazione * Schultz * CI * DFG

* * * * Formula o descrizione chimica

usuale ( 1 ) * ( 2 ) * ( 2 ) * ( 2 )

Blu brillante FCF * 770 * 42,090 * _ * Sale disodico della 4,4 - ( N-etil-p -

* * * * solfobenzil-amino ) -fenil - ( 2-solfonil-fenil ) -

* * * * metilen ) - ( -N-etil-N-solfobenzil ) * 2,5 - )

* * * * cicloesadienimmina )

Bruno FK * _ * _ * _ * Miscuglio comprendente essenzialmente il

* * * * sale disodico dell ' 1,3-diamino-4,6 di - ( p-sol -

* * * * fofenilazo ) benzene ed il sale diso -

* * * * dico del 2,4-diamino-5 - ( p-solfofenilazo )

* * * * toluene

Marrone cioccolato

HT * _ * 20,285 * _ * Sale disodico dell ' acido 4,4 - ( ( 2,4-di

* * * * idrossi-5 ( idrossimetil ) -m-fenilen ) bis ( AZO )

* * * * di-1-naftalensolfonico

Rosso 2 G * 40 * 18,050 * _ * Sale disodico dell ' acido acetammino-5 -

* * * * idrossi-4 - ( fenilazo ) -3-naftalen-2,7 disol -

* * * * fonico

Riboflavina -

5'-fosfato * _ * _ * _ * Estere fosforico della riboflavina

Giallo 2 G * _ * 18,965 * _ * Sale disodico dell ' 1 - ( 2,5-dicloro-4-solfo -

* * * * fenil-5-idrossi-3-metil-4-p-solfofenilazopi -

* * * * razolo

b ) prodotti per diluire o sciogliere le sostanze coloranti :

acetato di etile

etere dietilico

monoacetato di glicerolo

diacetato di glicerolo

triacetato di glicerolo

alcole isopropilico

glicol propilenico

acido acetico

idrossido di sodio

idrossido di ammonio .

( 1 ) ( 2 ) Si vedano le note dell ' allegato I " .

Articolo 4

Gli articoli 1 , 2 e 3 prendono effetto il 1 * gennaio 1978 .

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 30 gennaio 1978 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . DALSAGER

( 1 ) GU n . C 6 del 9 . 1 . 1978 , pag . 132 .

( 2 ) Parere reso il 14/15 dicembre 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 3 ) GU n . 115 dell ' 11 . 11 . 1962 , pag . 2645/62 .

( 4 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1976 , pag . 19 .

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