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Document 31977R2837

Regolamento (CEE) n. 2837/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli

GU L 327 del 20.12.1977, pp. 20–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/2837/oj

31977R2837

Regolamento (CEE) n. 2837/77 della Commissione, del 16 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77, concernente la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all' importazione e all' esportazione di determinati prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 20/12/1977 pag. 0020 - 0022
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0208


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2837/77 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1977

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 concernente la comunicazione alla Commissione , da parte degli Stati membri , dei dati relativi all ' importazione e all ' esportazione di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 24 , nonchù le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all ' organizzazione comune dei mercati agricoli ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1111/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che stabilisce disposizioni comuni per l ' isoglucosio ( 3 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 della Commissione , del 3 giugno 1977 , concernente la comunicazione alla Commissione , da parte degli Stati membri dei dati relativi all ' importazione e all ' esportazione di determinati prodotti agricoli ( 4 ) , stabilisce quali prodotti debbano formare oggetto di una comunicazione ; che ai fini dell ' attuazione della politica agraria comune sono necessarie ulteriori informazioni su determinati prodotti ;

considerando che occorre modificare il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 , per renderlo applicabile a tali prodotti e per adeguarlo alla nomenclatura della tariffa doganale comune che entrerà in vigore il 1° gennaio 1978 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1188/77 è modificato come segue :

1 . Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera A , è sostituito dal seguente :

« A . Scambi con i paesi terzi :

a ) per tutti i prodotti elencati nell ' allegato I : quantitativi ;

b ) per i prodotti di cui ai punti : " I . Carni bovine " , " Uova e pollame " , " VII . Sementi " e " VIII . Luppolo " dell ' allegato I : valore statistico ,

distinti secondo la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ( Nimexe ) e , nel caso dei prodotti delle sottovoci 04.01 , 04.04 A , 04.04 D , 04.04 E I b ) 1 e 23.07 B di cui al punto " IV . Prodotti lattiero-caseari " dell ' allegato I , secondo le sottovoci della tariffa doganale comune . Inoltre le importazioni sono distinte per paese d ' origine e le importatori per paese di destinazione . »

2 . Il testo dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera B b ) , è sostituito dal seguente :

« b ) per i prodotti di cui ai punti " V . Cereali e riso " , " IX . Zucchero " e " XI . Isoglucosio " dell ' allegato I : quantitativi . »

3 . Nell ' allegato I :

a ) al punto " III . Uova e pollame " , il testo della sottovoce 04.05A è sostituito dal seguente :

« A . Uova in guscio , fresche o conservate :

1 . Uova di volatili da cortile »

b ) al punto « IV . Prodotti lattiero-caseari » :

i ) il testo della voce ex 17.05 è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : *

* F . Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati : *

* I . di lattosio *

ii ) il testo della voce ex 23.07 è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : *

* B . altre ( diverse dai prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini ) , contenenti isolatamente o assieme , anche mescolati con altri prodotti , amido o fecola , glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II e prodotti lattiero-caseari : *

* I . contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : *

* a ) non contenenti amido o fecola o aventi tenore , in peso , di tali materie inferiore o uguale a 10 % : *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % *

* 4 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % *

* b ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % : *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

* c ) aventi tenore , in peso , di amido o di fecola superiore a 30 % : *

* 3 . aventi tenore , in peso , di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

* II . non contenti nù amido o fecola nù glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari *

c ) al punto « V . Cereali e riso » , il testo della voce ex 11.06 è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : *

* C . Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n . 07.06 : *

* I . denaturati *

d ) al punto « IX . Zuccheri » , il testo della tabella è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

17.01 * Zuccheri di barbabietole e di canna , allo stato solido *

17.03 * Melassi *

e ) è aggiunta la seguente nuova tabella :

« XI . Isoglucosio

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

ex 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati nù coloriti ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati : *

* D . altri zuccheri e sciroppi : *

* I . Isoglucosio *

ex 21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : *

* F . Sciroppi di zucchero , aromatizzati o coloriti : *

* III . Isoglucosio » *

f ) sotto « IV . Prodotti lattiero-caseari » e « V . Cereali e riso » i termini « Altri zuccheri ; sciroppi » che figurano nella voce 17.02 sono sostituiti dai termini « Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero , non aromatizzati nù coloriti ; »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 16 dicembre 1977 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 134 del 28 . 5 . 1977 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 138 del 4 . 6 . 1977 , pag . 12 .

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