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Document 31977R1620

    Regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano

    GU L 181 del 21.7.1977, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; abrogato da 31997R2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1620/oj

    31977R1620

    Regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 21/07/1977 pag. 0004 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0031
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0219
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0031
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0243
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0243


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1620/77 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 1977

    relativo alle importazioni di olio d ' oliva originario del Libano

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese nonchù l ' accordo provvisorio ( 2 ) per l ' entrata in vigore anticipata di talune disposizioni dell ' accordo di cooperazione relative agli scambi commerciali sono stati firmati il 3 maggio 1977 ;

    considerando che l ' articolo 18 dell ' accordo di cooperazione e l ' articolo 11 dell ' accordo provvisorio prevedono un regime speciale all ' importazione dell ' olio d' oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale commune , completamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità ; che l ' attuazione di tale regime richiede l ' adozione di norme di applicazione ;

    considerando che , se la Repubblica libanese riscuote una tassa speciale all ' esportazione , il suddetto regime speciale prevede una riduzione forfettaria di 0,50 unità di conto per 100 kg del prelievo applicabile a tale olio nonchù una diminuzione della stesso prelievo corrispondente all ' importo della tassa speciale , fino a concorrenza di 4 unità di conto per 100 kg ;

    considerando che occorre prevedere che , conformemente all 'accordo , la tassa speciale all ' esportazione si ripercuota sul prezzo dell ' olio all ' importazione nella Comunità ; che , per garantire la corretta applicazione del regime in questione , occorre adottare le misure necessarie affinchù la tassa speciale all ' esportazione sia versata al più tardi al momento dell ' importazione dell ' olio ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Qualora la Repubblica libanese applichi la tassa speciale all ' esportazione dell ' olio d ' oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione , della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune , completamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità , il prellevo applicabile all ' importazione nella Comunità è quello calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1707/73 ( 4 ) , oppure quello che risulta dall ' applicazione della procedura di aggiudicazione prevista dal regolamento ( CEE ) n . 2848/76 del Consiglio , del 23 novembre 1976 , che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d ' oliva sul mercato mondiale ( 5 ) , ridotto :

    - di 0,50 unità di conto per 100 kg , e

    - di un importo pari a quello della tassa speciale all ' esportazione riscossa dalla Repubblica libanese su tale olio , nei limiti di 4 unità di conto per 100 kg .

    Articolo 2

    Il regime previsto all ' articolo 1 si applica a tutte le importazioni per le quali l 'importatore sia in gradi di comprovare , all ' atto dell ' importazione dell ' olio d ' oliva , che la tassa speciale all ' esportazione , di cui al suddetto articolo , si ripercuote sul prezzo all ' importazione .

    Articolo 3

    Qualora la Repubblica libanese non applichi la tassa speciale all ' esportazione , il prelievo riscosso all ' importazione nella Comunità dell ' olio definito all ' articolo 1 è quello calcolato conformemente all ' articolo 13 del regolamento n . 136/66/CEE o quello che risulta dalla procedura di aggiudicazione prevista dal regolamento ( CEE ) n . 2843/76 , ridotto di 0,50 unità di conto per 100 kg .

    Articolo 4

    Le modalità di applicazione del presente regolamento , in particolare quelle dell ' articolo 2 , vengono adottate secondo la procedura prevista all 'articolo 38 del regolamento ( CEE ) n . 136/66/CEE .

    Articolo 5

    Il regolamento ( CEE ) n . 156/74 del Consiglio , del 17 dicembre 1974 , relativo alle importazioni degli oli d ' oliva dal Libano ( 6 ) , è abrogato .

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giomo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 18 luglio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A . HUMBLET

    ( 1 ) Parere reso l ' 8 . 7 . 1977 ( non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 2 ) GU n . L 133 del 27 . 5 . 1977 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 4 ) GU n . L 175 del 29 . 6 . 1973 , pag . 5 .

    ( 5 ) GU n . L 327 del 26 . 11 . 1976 , pag . 4 .

    ( 6 ) GU n . L 18 del 22 . 1 . 1974 , pag . 105 .

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