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Document 31977R0467
Commission Regulation (EEC) No 467/77 of 7 March 1977 on the method and the rate of interest to be used for calculating the costs of financing the intervention measures comprising buying in, storage and disposal
Regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione, del 7 marzo 1977, che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione, del 7 marzo 1977, che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
GU L 62 del 8.3.1977, pp. 9–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 16/02/1988; abrogato da 31988R0411
Regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione, del 7 marzo 1977, che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita
Gazzetta ufficiale n. L 062 del 08/03/1977 pag. 0009 - 0010
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0037
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0037
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 467/77 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1977 che stabilisce il metodo ed il tasso d ' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di funzionamento degli interventi costituiti da acquisti , magazzinaggio e vendita LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2788/72 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 , visto il regolamento ( CEE ) n . 786/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore dei grassi ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 787/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso ( 5 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 788/69 del Consiglio , del 22 aprile 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore delle carni suine ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2334/69 del Consiglio , del 25 novembre 1969 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2305/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore delle carni bovine ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3180/76 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2306/70 del Consiglio , del 10 novembre 1970 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 10 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3139/76 ( 11 ) , i n particolare gli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 1697/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del tabacco greggio ( 12 ) , m odificato da ultimo dal regolamento ( CEE n . 330/74 ( 13 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 e ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 e all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 , per ogni Stato membro e per ogni esercizio sono accesi conti mediante i quali determinare le perdite nette subite dagli organismi d ' intervento interessati ; considerando che fra gli elementi esposti in tali conti figurano le spese di finanziamento che devono essere calcolate in base ad un metodo e ad un tasso d ' interesse fissati secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ; considerando che è opportuno calcolare le spese di finanziamento secondo un metodo di facile applicazione che , al tempo stesso , tenga conto del volume del magazzionaggio , dei vari modi di presentazione della merce all ' intervento , del fatto che alcune merci in giacenza all ' inizio dell ' esercizio hanno subito un certo deprezzamento nonchù dell ' eventualità che i prezzi d ' intervento dei vari prodotti subiscano variazioni durante l ' esercizio osservato ; considerando che un tasso d ' interesse annuo dell ' 8 % è rappresentativo di quelli praticati nella Comunità e corrisponde al tasso fissato dalla Commissione il 1° gennaio 1974 per il calcolo delle spese di finanziamento nei settori delle carni bovine , dei prodotti lattiero-caseari e del tabacco greggio ; considerando che il presente regolamento si applica a tutti i settori in questione a far data dal 1° gennaio 1977 e che i regolamenti ( CEE ) n . 741/72 ( 14 ) e ( CEE ) n . 943/73 ( 15 ) relativi al metodo e ai tassi di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi sul mercato interno nei settori delle carni bovine , del latte e dei prodotti lattiero-caseari e del tabacco greggio devono essere abrogati ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per calcolare gli importi di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 , ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 ed agli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 , si applica il tasso indicato all ' articolo 2 al valore medio di una tonnellata del prodotto che ha formato oggetto d ' intervento e si moltiplica il risultato per la scorta media dell ' esercizio . 2 . Per calcolare il valore medio di una tonnellata di prodotto , la somma dei valori dei prodotti in giacenza il primo giorno dell ' esercizio e dei valori dei prodotti acquistati durante l ' esercizio viene divisa per la somma delle tonnellate in giacenza il primo giorno dell ' esercizio e delle tonnellate acquistate durante l ' esercizio stesso . 3 . Per calcolare la scorta media dell ' esercizio , si addizionano la somma delle scorte rilevate all ' inizio di ogni mese e la somma delle scorte rilevate alla fine di ogni mese , dividendo il risultato per un numero pari al doppio dei mesi dell ' esercizio . Articolo 2 Il tasso d ' interesse di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , lettera f ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 786/69 e ( CEE ) n . 788/69 , all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera h ) , dei regolamenti ( CEE ) n . 787/69 , ( CEE ) n . 2334/69 e ( CEE ) n . 1697/71 , all ' articolo 3 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2305/70 ed agli articoli 4 , 5 e 6 , paragrafo 1 , lettera g ) , del regolamento ( CEE ) n . 2306/70 è fissato all ' 8 % annuo . Articolo 3 I regolamenti ( CEE ) n . 741/72 e ( CEE ) n . 943/73 sono abrogati con effetto 1° gennaio 1977 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 7 marzo 1977 . Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH ( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 295 del 30 . 12 . 1972 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 359 del 30 . 12 . 1976 , pag . 11 . ( 5 ) GU n . L 105 del 2 . 5 . 1969 , pag . 4 . ( 6 ) GU n . L 106 del 2 . 5 . 1969 , pag . 7 . ( 7 ) GU n . L 298 del 27 . 11 . 1969 , pag . 1 . ( 8 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 1 . ( 9 ) GU n . L 117 del 7 . 5 . 1975 , pag . 7 . ( 10 ) GU n . L 249 del 17 . 11 . 1970 , pag . 4 . ( 11 ) GU n . L 354 del 24 . 12 . 1976 , pag . 3 . ( 12 ) GU n . L 175 del 4 . 8 . 1971 , pag . 8 . ( 13 ) GU n . L 37 del 9 . 2 . 1974 , pag . 5 . ( 14 ) GU n . L 87 del 13 . 4 . 1972 , pag . 12 . ( 15 ) GU n . L 91 del 7 . 4 . 1973 , pag . 14 .