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Document 31977R0340
Council Regulation (EEC) No 340/77 of 14 February 1977 amending Regulation (EEC) No 2511/69 laying down special measures for improving the production and marketing of Community citrus fruit
Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari
Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari
GU L 48 del 19.2.1977, p. 6–6
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1982; abrog. impl. da 31982R1204
Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1977 pag. 0006 - 0006
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0146
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0119
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0119
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 340/77 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 1977 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che precede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 793/76 , prevede un aiuto complementare per piccoli agricoltori per compensare una parte delle perdite di reddito risultanti dalla riconversione delle loro piantagioni ; considerando che l ' esperienza acquisita ha dimostrato che le condizioni di concessione dell ' aiuto complementare limitano in misura considerevole il numero dei beneficiari dell ' aiuto ; considerando che , per tener maggior conto della situazione particolare delle aziende di talune regioni della Comunità nonchù dell ' evoluzione del reddito dei lavoratori non agricoli rispetto al reddito degli agricoltori e per ammettere quindi al beneficio dell ' aiuto alcuni agricoltori che hanno un reddito esiguo , è opportuno rendere più elastiche le condizioni di concessione dell ' aiuto complementare , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 è sostituito dal testo seguente : « L ' aiuto di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , viene versato agli agricoltori a titolo principale , produttori di arance e mandarini , a condizione che : - il reddito che traggono dalla loro azienda non superi il reddito ricavato da quattro ettari coltivati ad aranci e mandarini , - almeno il 40 % della superficie coltivata ad aranci e mandarini sia interessata in una sola volta dall ' operazione di riconversione ; - la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) Parere reso l ' 11 . 2 . 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 2 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 1 .