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Document 31977R0340

    Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

    GU L 48 del 19.2.1977, p. 6–6 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1982; abrog. impl. da 31982R1204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/340/oj

    31977R0340

    Regolamento (CEE) n. 340/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

    Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1977 pag. 0006 - 0006
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0146
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0119
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0119


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 340/77 DEL CONSIGLIO

    del 14 febbraio 1977

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 49 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che precede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 793/76 , prevede un aiuto complementare per piccoli agricoltori per compensare una parte delle perdite di reddito risultanti dalla riconversione delle loro piantagioni ;

    considerando che l ' esperienza acquisita ha dimostrato che le condizioni di concessione dell ' aiuto complementare limitano in misura considerevole il numero dei beneficiari dell ' aiuto ;

    considerando che , per tener maggior conto della situazione particolare delle aziende di talune regioni della Comunità nonchù dell ' evoluzione del reddito dei lavoratori non agricoli rispetto al reddito degli agricoltori e per ammettere quindi al beneficio dell ' aiuto alcuni agricoltori che hanno un reddito esiguo , è opportuno rendere più elastiche le condizioni di concessione dell ' aiuto complementare ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 è sostituito dal testo seguente :

    « L ' aiuto di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , viene versato agli agricoltori a titolo principale , produttori di arance e mandarini , a condizione che :

    - il reddito che traggono dalla loro azienda non superi il reddito ricavato da quattro ettari coltivati ad aranci e mandarini ,

    - almeno il 40 % della superficie coltivata ad aranci e mandarini sia interessata in una sola volta dall ' operazione di riconversione ;

    - la riconversione interessi una superficie di almeno 20 are » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) Parere reso l ' 11 . 2 . 1977 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 2 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 1 .

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