Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R2615

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2615/76 del Consiglio, del 21 ottobre 1976, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    GU L 299 del 29.10.1976, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/2615/oj

    31976R2615

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2615/76 del Consiglio, del 21 ottobre 1976, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 299 del 29/10/1976 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 4 pag. 000P
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 2 pag. 0058
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 2 pag. 0058


    ++++

    REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 2615/76 DEL CONSIGLIO

    del 21 ottobre 1976

    che modifica il regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 per quanto concerne il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee , in particolare l ' articolo 24 ,

    vista la proposta della Commissione , fatta previo parere del comitato dello statuto ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere della Corte di giustizia ,

    considerando che spetta al Consiglio , decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione è previa consultazione delle istutizioni interessate , modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonchù il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità , definiti nel regolamento ( CEE , Euratom , CECA ) n . 259/68 ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2577/75 ( 3 ) ;

    considerando che è opportuno , nel rispetto dei principi dello statuto dei funzionari , apportare talune modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee , per consentire un ' applicazione più adeguata delle disposizioni di detto regime al personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti ;

    considerando che il regime prevista dal presente regolamento è valido unicamente per il personale retribuito con fondi destinati alla ricerca e agli investimenti e non può assolutamente costituire un precedente in materie di funzione pubblica europea ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    CAPITOLO I

    Modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità

    Articolo 1

    Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

    1 . All ' articolo 1 si sopprime l ' ultimo trattino .

    2 . All ' articolo 2 si aggiunge la seguente lettera :

    « d ) L ' agente assunto per occupare , a titolo temporaneo , un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all ' istutizione interessata » .

    3 . All ' articolo 4 si sopprime l ' ultimo comma .

    4 . All ' articolo 8 occorre aggiungere il seguente comma :

    « Il contratto di un agente di cui all ' articolo 2 , lettera d ) , è disciplinato dalle norme seguenti :

    - il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni ; detto contratto è rinnovabile ;

    - il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative è concluso per una durata indeterminata ;

    - il contratto di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata o determinata » .

    5 . All ' articolo 20 occorre aggiungere un comma così formulato :

    « Tuttavia , per quanto concerne gli agenti di cui all ' articolo 2 , lettera d ) , gli stipendi mensili di base sono fissati , per ogni grado e scatto , conformemente alla seguente tabella :

    Gradi * Scatti * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 *

    A 1 * 105 887 * 111 748 * 117 609 * 123 470 * 129 331 * 135 192 * - * - *

    A 2 * 93 469 * 99 061 * 104 653 * 110 245 * 115 837 * 121 429 * - * - *

    A 3 L/A 3 * 76 640 * 81 533 * 86 426 * 91 319 * 92 212 * 101 105 * 105 998 * 110 891 *

    A 4 L/A 4 * 63 679 * 67 497 * 71 315 * 75 133 * 78 951 * 82 769 * 86 587 * 90 405 *

    A 5 L/A 5 * 52 068 * 55 348 * 58 628 * 61 908 * 65 188 * 68 468 * 71 748 * 75 028 *

    A 6 L/A 6 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 *

    A 7 L/A 7 * 37 926 * 39 969 * 42 012 * 44 055 * 46 098 * 48 141 * - * - *

    A 8 L/A 8 * 33 193 * 34 644 * - * - * - * - * - * - *

    B1 * 44 538 * 47 120 * 49 702 * 52 284 * 54 866 * 57 448 * 60 030 * 62 612 *

    B 2 * 38 197 * 40 132 * 42 067 * 44 002 * 45 937 * 47 872 * 49 807 * 51 742 *

    B 3 * 31 528 * 33 141 * 34 754 * 36 367 * 37 980 * 39 593 * 41 206 * 42 819 *

    B 4 * 26 581 * 28 249 * 29 647 * 31 045 * 32 443 * 33 841 * 35 239 * 36 637 *

    B 5 * 23 675 * 24 805 * 25 935 * 27 065 * - * - * - * - *

    C 1 * 26 071 * 27 245 * 28 419 * 29 593 * 30 768 * 31 942 * 33 116 * 34 290 *

    C 2 * 22 287 * 23 361 * 24 434 * 25 508 * 26 581 * 27 655 * 28 728 * 29 820 *

    C 3 * 20 603 * 21 522 * 22 442 * 23 361 * 24 281 * 25 201 * 26 120 * 27 040 *

    C 4 * 18 306 * 19 174 * 20 042 * 20 910 * 21 779 * 22 647 * 23 515 * 24 384 *

    C 5 * 16 617 * 17 435 * 18 253 * 19 071 * - * - * - * - *

    D 1 * 19 222 * 20 193 * 21 164 * 22 135 * 23 106 * 24 077 * 25 048 * 26 019 *

    D 2 * 17 233 * 18 101 * 18 970 * 19 838 * 20 706 * 21 575 * 22 443 * 23 311 *

    D 3 * 15 804 * 16 621 * 17 438 * 18 255 * 19 072 * 19 889 * 20 706 * 21 523 *

    D 4 * 14 780 * 15 495 * 16 209 * 16 923 * - * - * - * - *

    6 . Al primo comma dell ' articolo 28 va aggiunta una frase formulata come segue :

    « L ' articolo 72 è ugualmente applicabile all ' agente di cui all ' articolo 39 , paragrafo 2 , e titolare d ' una pensione di anzianità » .

    7 . L ' articolo 34 viene completato dal seguente paragrafo :

    « In caso di decesso di un ex agente di cui all ' articolo 2 , lettera c ) o d ) , che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato dal servizio prima dell ' età di 60 anni e chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l ' età di 60 anni , gli aventi diritto , quali sono definiti nel capitolo 4 dell ' allegato VIII dello statuto , beneficiano di una pensione di riversibilità alle condizioni previste dall ' allegato predetto » .

    8 . Il testo dell ' articolo 39 , paragrafo 2 , primo comma , è sostituito dal seguente testo :

    « All ' atto della cessazione dal servizio , l ' agente di cui all ' articolo 2 , lettera c ) o d ) , ha diritto alla pensione di anzianità o all ' indennità una tantum alle condizioni previste nelle disposizioni del titolo V , capitolo 3 , dello statuto e dell ' allegato VIII dello statuto » .

    9 . All ' articolo 47 , paragrafo 2 , lettera a ) , viene sostituito il testo seguente :

    « a ) Alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto ; il preavviso non può essere inferiore a due giorni per ogni mese di servizio prestato , con minimo di quindici giorni ed un massimo di tre mesi . Per quanto concerne l ' agente di cui all ' articolo 2 , lettera d ) , i preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato , con un minimo di tre mesi ed un massimo di dieci mesi . Tuttavia , il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia purchù quest ' ultimo non superi i tre mesi . È inoltre sospeso per la durata di questi congedi , nei limiti suddetti » .

    10 . Sono soppressi gli articolo 84 - 98 .

    CAPITOLO II

    Disposizioni transitorie

    Articolo 2

    1 . L ' agente di stabilimento e l ' agente locale , retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti in servizio al momento dell ' entrata in vigore del presente regolamento , devono essere invitati dall ' autorità di cui all ' articolo 6 , primo comma , del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità , a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II di questo regime .

    Tale contratto ha effetto a decorrere dalla data suddetta .

    2 . L ' interessato viene assegnato ad un impiego conformemente alle disposizioni dell ' articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità .

    All ' interessato viene attribuito une stipendio base d ' importo tale per cui la sua retribuzione netta sia almeno pari all ' ammontare della retribuzione netta percepita prima della conclusione del nuovo contratto .

    Ai fini dell ' applicazione del presente capitolo , si considera la retribuzione alla quale l ' interessato avrebbe diritto in base al suo vecchio regime come il dodicesimo dell ' importo globale della retribuzione annuale , previa deduzione dell ' imposta comunitaria e dei contributi ai regimi nazionali di pensione e di sicurezza sociale .

    Gli assegni familiari presi in considerazione ai fini dell ' applicazione delle disposizioni che precedono sono quelli che l ' agente avrebbe percepito , in base al precedente regime di retribuzioni , il primo mese successivo alla conclusione del suo nuovo contratto , se in tale momento i suoi oneri familiari fossero stati gli stessi che nel mese considerato .

    3 . L ' agente di stabilimento e l ' agente locale assunti in qualità di agenti di cui all ' articolo 2 , lettera d ) , del regolamento applicabile agli altri agenti delle Comunità ai sensi del presente articolo non sono tenuti ad effettuare il periodo di prova di cui all ' articolo 14 di detto regime .

    4 . Per quanto riguarda l ' agente di stabilimento e l ' agente locale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento , la durata di servizio prevista all ' articolo 77 , primo comma , dello statuto è calcolata tenendo conto degli anni di servizio che l ' agente assunto ai sensi del paragrafo 1 ha compiuto in qualità di agente di stabilimento o di agenti locale .

    Tuttavia , per il calcolo delle annualità ai sensi dell ' articolo 2 dell ' allegato VIII dello statuto , si tiene conto soltanto degli anni di servizio compiuti dall ' agente temporaneo ai sensi dell ' articolo 2 , lettera d ) .

    5 . Il contratto dell ' agente di stabilimento o dell ' agente locale che non abbia accettato entro il termine di sei mesi l ' offerta di cui al precedente paragrafo 1 viene risolto . In tal caso , l ' agente ha diritto al preavviso di cui all ' articolo 98 , paragrafo 2 , del regime applicabile agli altri agenti della Comunità , o all ' articolo della regolamentazione relativa alle condizioni di impiego degli agenti locali applicabile all ' interessato .

    CAPITOLO III

    Disposizioni finali

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 21 ottobre 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L . J . BRINKHORST

    ( 1 ) GU n . C 100 del 3 . 5 . 1976 , pag . 38 .

    ( 2 ) GU n . L 56 del 4 . 3 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 263 dell ' 11 . 10 . 1975 , pag . 1 .

    Top