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Document 31976R1504

    Regolamento (CEE) n. 1504/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 885/68 per quanto riguarda le norme generali relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 168 del 28.6.1976, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1504/oj

    31976R1504

    Regolamento (CEE) n. 1504/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 885/68 per quanto riguarda le norme generali relative alla fissazione anticipata delle restituzioni all' esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 168 del 28/06/1976 pag. 0007 - 0008
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0144
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0171
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0144
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0154
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0154


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1504/76 DEL CONSIGLIO

    del 21 giugno 1976

    che completa il regolamento ( CEE ) n . 885/68 per quanto riguarda le norme generali relative alla fissazione anticipa delle restituzioni all ' esportazione nel settore delle carni bovine

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 568/76 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 4 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 568/76 ha introdotto la possibilità di fissare in anticipo le restituzioni nel settore di cui trattasi ;

    considerando che occore pertanto completare il regolamento ( CEE ) n . 885/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , che stabilisce nel settore delle carni bovine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ( 3 ) , inserendovi norme per la fissazione anticipa delle restituzioni dell ' esportazione ;

    considerando che la fissazione anticipa delle restituzioni è necessaria soltanto in casi determinati ; che è pertanto opportuno decidere di avvalersi di tale facoltà secondo la procedura dell ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ;

    considerando che la fissazione anticipata delle restituzioni richiede l ' adozione di provvedimenti che garantiscano in ogni caso l ' effettuazione delle esportazioni conformemente alla domanda presentata ; che al tal fine occorre che ogni richiedente riceva un titolo che prevede che le esportazioni avranno luogo durante un periodo determinato ;

    considerando che , per evitare abusi , è opportuno subordinare il rilascio di questo titolo alla costituzione di una cauzione che viene incamerata se l ' esportazione non è realizzata durante il periodo di validità del titolo stesso ;

    considerando che l ' esperienza acquisita nei settori soggetti ad organizzazione comune dei mercati per i quali è possibile la fissazione anticipata della restituzione ha dimostrato che , in determinate circostanze , e segnatamente in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema , sono da temersi difficoltà sul mercato in questione ;

    considerando che , per ovviare a una tale situazione , deve essere possibile adottare tempestivamente dei provvedimenti ; che è pertanto opportuno permettere alla Commissione di adottare siffatti provvedimenti previo parere del comitato di gestione o , in caso di urgenza , senza attendere che quest ' ultimo si riunisca ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 885/68 è sostituito dal testo seguente :

    « Articolo 5

    1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , l ' elenco dei prodotti per i quali viene accordata una restituzione all ' esportazione e il relativo importo sono fissati almeno una volta ogni tre mesi .

    2 . L ' importo della restituzione è quello valido il giorno dell ' esportazione .

    3 . Tuttavia , può essere deciso che , su richiesta , la restituzione venga fissata in anticipo . In tal caso , la restituzione valida il giorno nel quale è presentata la domanda del titolo di fissazione anticipa di cui all ' articolo 5 bis si applica , su richiesta dell ' interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13 , ad una esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo .

    4 . Quando l ' esame della situazione del mercato permette di constatare l ' esistenza di difficoltà dovute all ' applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipa della restituzione , o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà , può essere deciso , secondo la procedura di cui all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , di sospendere l ' applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario .

    In caso di estrema urgenza , la Commissione , dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d ' informazione di cui dispone , può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo .

    La domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili . »

    Articolo 2

    Nel regolamento ( CEE ) n . 885/68 viene inserito il seguente articolo 5 bis :

    « Articolo 5 bis

    1 . La concessione della restituzione alle condizione di cui all ' articolo 5 , paragrafo 3 , è subordinata alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia ne faccia richiesta , indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità .

    Il titolo è valido in tutta la Comunità .

    2 . Il rilascio del titolo di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell ' impegno di effettuare le esportazioni di cui trattasi nel periodo di validità del titolo ; tale cauzione viene incamerata totalmente o in parte se le esportazioni non sono realizzate nel periodo suddetto o lo sono solo in parte . »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . HAMILIUS

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

    ( 2 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 28 .

    ( 3 ) GU n . L 156 del 4 . 7 . 1968 , pag . 2 .

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