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Document 31976R1493

Regolamento (CEE) n. 1493/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, che sospende l'applicazione delle condizioni cui è soggetta l'importazione nella Comunità di determinati agrumi originari del Marocco e della Tunisia, in virtù degli accordi di associazione tra la Comunità e ciascuno di tali paesi

GU L 167 del 26.6.1976, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1493/oj

31976R1493

Regolamento (CEE) n. 1493/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, che sospende l'applicazione delle condizioni cui è soggetta l'importazione nella Comunità di determinati agrumi originari del Marocco e della Tunisia, in virtù degli accordi di associazione tra la Comunità e ciascuno di tali paesi

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 26/06/1976 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0140
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0150
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0150


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1493/76 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1976

che sospende l ' applicazione delle condizioni cui è soggetta l ' importazione nella Comunità di determinati agrumi originari del Marocco e della Tunisia , in virtù degli accordi di associazione tra la Comunità e ciascuno di tali paesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2108/75 ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3416/75 ( 3 ) , ha prorogato il regime applicato dalla Comunità , nell ' ambito dell ' associazione col Marocco , agli scambi commerciali con detto paese , e che il regolamento ( CEE ) n . 2107/75 ( 4 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 3415/75 ( 5 ) , ha prorogato il regime applicato dalla Comunità , nell ' ambito dell ' associazione con la Tunisia , agli scambi commerciali con detto paese ;

considerando che l ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica e il Regno del Marocco ( 6 ) , e l ' articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica e la Repubblica tunisina ( 7 ) , prevedono tra l ' altro , per le importazioni nella Comunità di taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune , originari dei suddetti paesi , un regime comportante una riduzione tariffaria subordinata , durante il periodo d ' applicazione dei prezzi di riferimento , al rispetto di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1467/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo alle importazioni degli agrumi originari del Marocco ( 8 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2365/70 ( 9 ) , e il regolamento ( CEE ) n . 1472/69 del Consiglio , del 23 luglio 1969 , relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia ( 10 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2366/70 ( 11 ) , hanno fissato le modalità di applicazione di codeste disposizioni ;

considerando che è opportuno sospendere l ' applicazione della condizione cui è soggetta la riduzione tariffaria concessa all ' importazione di taluni agrumi freschi delle sottovoci 08.02 A I e ex B della tariffa doganale comune , originari del Marocco e della Tunisia ;

considerando che è pertanto opportuno sospendere anche l ' applicazione dei regolamenti ( CEE ) n . 1467/69 e ( CEE ) n . 1472/69 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i seguenti prodotti :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi :

* A . Arance :

* I . Arance dolci , fresche *

* ex B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) freschi ; clementine , wilkings e altri simili ibridi di agrumi , freschi *

originari del Marocco e della Tunisia , l ' applicazione delle disposizioni sotto precisate , prorogate rispettivamente dai regolamenti ( CEE ) n . 3416/75 e ( CEE ) n . 3415/75 , è sospesa :

- articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ;

- articolo 4 , paragrafi 2 e 3 , dell ' allegato 1 dell ' accordo che crea una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina .

Articolo 2

Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , originari del Marocco e della Tunisia , l ' applicazione dei regolamenti ( CEE ) n . 1467/69 e ( CEE ) n . 1472 è sospesa .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 24 giugno 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . THORN

( 1 ) Parere espresso il 18 giugno 1976 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

( 2 ) GU n . L 215 del 13 . 8 . 1975 , pag 2 .

( 3 ) GU n . L 337 del 31 . 12 . 1975 , pag . 4 .

( 4 ) GU n . L 215 del 13 . 8 . 1975 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 337 del 31 . 12 . 1975 , pag . 3 .

( 6 ) GU n . L 197 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 198 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 197 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 95 .

( 9 ) GU n . L 257 del 26 . 11 . 1970 , pag . 1 .

( 10 ) GU n . L 198 dell ' 8 . 8 . 1969 , pag . 2 .

( 11 ) GU n . L 257 del 26 . 11 . 1970 , pag . 2 .

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