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Document 31976R1432
Council Regulation (EEC) No 1432/76 of 21 June 1976 laying down general rules to be applied in the event of the market in rice being disturbed
Regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione
Regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione
GU L 166 del 25.6.1976, p. 39–41
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 31994R3290
Regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione
Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/1976 pag. 0039 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0132
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 10 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 10 pag. 0142
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1432/76 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1976 che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1418/76 del Consiglio , del 21 giugno 1976 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 1 ) , in particolare l ' articolo 21 , secondo comma , vista la proposta della Commissione , considerando che l ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 dispone che possono essere adottate le misure necessarie quando , per uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , dello stesso regolamento , i corsi o i prezzi sul mercato mondiale reggiungono il livello dei prezzi comunitari ; che , onde evitare che tale situazione persista e si aggravi e che il mercato della Comunità subisca o rischi di subire perturbazioni , è opportuno precisare le circostanze nelle quali tale situazione potrebbe presentarsi e fissare le norme generali per l ' applicazione delle predette disposizioni ; considerando che è necessario assicurare un ' offerta sufficiente di riso ; che a tal fine è possibile far ricorso segnatamente alla riscossione di prelievi all ' esportazione e alla sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione ; considerando che occorre altresì stabilire criteri per il calcolo dei prelievi all ' esportazione in funzione della situazione economica ; che , al fine di perseguire una politica di esportazione appropriata in tale situazione e conforme alle esigenze del mercato , è indispensabile sottoporre la fissazione del prelievo all ' esportazione esclusivamente ai criteri che disciplinano il regime d ' esportazione ; considerando che , dati gli obblighi comunitari in materia di aiuto alimentare , le esportazioni effettuate in tale ambito sono da escludersi dal campo d ' applicazione del presente regolamento , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Ai sensi dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano al prezzo d ' entrata o superano tale prezzo . 2 . La situazione di cui al paragrafo 1 rischia di persistere e di aggravarsi quando si constata uno squilibrio tra l ' offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione dell ' evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato . 3 . Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni per effetto della situazione di cui ai paragrafi 1 e 2 quando il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale sia tale da ostacolare l ' importazione nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , ovvero da provocare l ' uscita di tali prodotti dalla Comunità , in modo che sia compromessa la stabilità del mercato o la sicurezza degli approvvigionamenti . Articolo 2 1 . Qualora si verifichino le condizioni di cui all ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 , secondo i criteri definiti all ' articolo 1 possono essere adottate le misure seguenti : - applicazione di un prelievo all ' esportazione ; inoltre , un prelievo speciale all ' esportazione può formare oggetto di una procedura di gara riguardante una quantità determinata , - fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di esportazione , - sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione , - rigetto totale o parziale delle domande di rilascio di titoli di esportazione che si trovano in corso d ' istruzione . 2 . Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 quando la situazione del mercato o le relazioni tra i prodotti lo rendano necessario . 3 . L ' abrogazione delle misure di cui al paragrafo 1 è decisa al più tardi quando si constati che per tre settimane consecutive non si verifica più la condizione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 . Articolo 3 1 . Per stabilire il prelievo all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 è tenuto conto degli elementi seguenti : a ) situazione e prospettive di evoluzione : - dei prezzi del riso e delle disponibilità sul mercato comunitario , - dei prezzi del riso e dei prezzi dei prodotti trasformati del settore risiero sul mercato mondiale ; b ) obiettivi dell ' organizzazione comune dei mercati nel settore del riso , consistenti nell ' assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi ; c ) interesse ad evitare perturbazioni sul mercato comunitario ; d ) aspetto economico delle esportazioni . 2 . Per stabilire il prelievo all ' esportazione per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 si applicano gli elementi indicati al paragrafo 1 . È inoltre tenuto conto dei seguenti elementi specifici : a ) prezzi delle rotture di riso praticati sui diversi mercati della Comunità ; b ) quantità di rotture di riso necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati , ed eventualmente valore dei sottoprodotti ; c ) possibilità e condizioni di vendita dei prodotti in questione sul mercato mondiale . 3 . Quando la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario , il prelievo all ' esportazione può essere differenziato . 4 . Il prelievo all ' esportazione da riscuotere è quello applicabile il giorno dell ' esportazione . Tuttavia , il prelievo all ' esportazione applicabile il giorno di deposito della domanda di titolo si applica , su richiesta dell ' interessato presentata contemporaneamente alle domanda di titolo , per un ' esportazione da effettuare durante il periodo di validità di quest ' ultimo . 5 . Non sia applica alcun prelievo alle esportazioni effettuate per aiuti alimentari in applicazione dell ' articolo 25 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . Articolo 4 1 . Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 1418/76 . 2 . Secondo la stessa procedura e per ciascun prodotto - vengono decise l ' applicazione delle misure di cui all ' articolo 2 e la soppressione delle misure di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , secondo e terzo trattino , - ha luogo periodicamente la fissazione del prelievo all ' esportazione . 3 . In caso di necessità , la Commissione può decidere o modificare il prelievo all ' esportazione . Articolo 5 In caso d ' urgenza , la Commissione può adottare le misure di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , terzo e quarto trattino . Essa notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica mediante affissione nella propria sede . Tale decisione comporta l ' applicazione delle misure adottate per i prodotti di cui trattasi a decorrere dal giorno a tal fine indicato , che deve essere posteriore alla notifica . La decisione relativa alle misure di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , terzo trattino , si applicano per una durata massima di sette giorni . Articolo 6 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 2737/73 del Consiglio , dell ' 8 ottobre 1973 , che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazioni ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 477/75 ( 3 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti al presente regolamento . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1976 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 21 giugno 1976 . Per il Consiglio Il Presidente J . HAMILIUS ( 1 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 282 del 9 . 10 . 1973 , pag . 13 . ( 3 ) GU n . L 52 del 28 . 2 . 1975 , pag . 33 .